Conclusioni dell avvocato generale
1. Con ordinanza 27 ottobre 1998, depositata presso la cancelleria della Corte il 20 novembre 1998, il Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) chiede alla Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), di interpretare le disposizioni della decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo , del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo , e della decisione della Commissione 22 dicembre 1983, 83/673/CEE, relativa alla gestione del Fondo sociale europeo (FSE) , nell'ambito di una controversia che contrappone la società di diritto portoghese Frota Azul-Transportes e Turismo Lda. (in prosieguo: la «Frota Azul») al Directora-Geral do Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (Direttore Generale del Dipartimento per gli affari del Fondo sociale europeo, in prosieguo: il «DAFSE»), che rappresenta il servizio incaricato a livello nazionale della gestione finanziaria delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo (in prosieguo: il «FSE»).
Fatti
2. Nel 1987 la Frota Azul chiedeva la concessione del contributo del FSE e dell'ente di previdenza sociale portoghese (in prosieguo: l' «OSS») per finanziare azioni di formazione professionale. Dopo aver realizzato, nel 1988, le azioni per le quali aveva ottenuto l'approvazione, la Frota Azul presentava una domanda di pagamento del saldo degli aiuti nazionale e comunitario al DAFSE. Il Direttore generale del DAFSE certificava le spese dichiarate e trasmetteva la domanda al FSE. Nel 1995, sei anni più tardi, il DAFSE comunicava che aveva riesaminato la domanda di pagamento del saldo e che gli importi che potevano essere certificati erano inferiori a quelli precedentemente comunicati alla Commissione. Di conseguenza, esso decideva di non certificare talune spese e ingiungeva alla Frota Azul, fatta salva la decisione finale della Commissione sull'esito della domanda di pagamento del saldo, di restituire l'importo di PTE 3 777 465 in seguito agli adeguamenti dei saldi del contributo del FSE e del contributo nazionale dell'OSS.
3. Adito dalla Frota Azul, il Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa annullava la decisione del Direttore Generale del DAFSE in quanto l'attività di certificazione da parte dell'amministrazione circa l'esattezza di fatto e contabile delle spese era una verifica meramente tecnica, ausiliaria rispetto alla decisione definitiva che competeva alla Commissione, con la conseguenza che detta amministrazione, dichiarando non imputabili, in funzione di criteri di ragionevolezza e di buona gestione finanziaria, determinate voci di spesa e ordinando il rimborso degli importi corrispondenti, aveva travalicato la sfera delle proprie attribuzioni.
4. Il DAFSE interpone appello dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo, che sottopone alla Corte le sette questioni pregiudiziali che riporterò in prosieguo dopo aver tracciato il contesto normativo in cui esse si inseriscono.
Contesto normativo
5. Il testo di base nella materia è la decisione 83/516 di cui due disposizioni devono essere in questa sede ricordate:
L'art. 2 prevede che:
«1. Il contributo del Fondo è concesso a favore di azioni realizzate da operatori tanto di diritto pubblico quanto di diritto privato.
2. Gli Stati membri interessati garantiscono il buon esito delle azioni (...)».
6. L'art. 5, n. 1, dal canto suo, dispone che, «Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, il contributo del Fondo è concesso nella proporzione del 50 % delle spese imputabili senza che esso possa però superare l'importo del contributo finanziario dei pubblici poteri dello Stato membro interessato».
7. Alla stessa data, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 2950/83. Quest'ultimo contiene le seguenti disposizioni alle quali dovrò fare principalmente riferimento per risolvere le questioni sollevate:
Art. 5, n. 4:
«Le domande di pagamento del saldo contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, i risultati e gli aspetti finanziari dell'azione considerata. Lo Stato membro certifica l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento».
Art. 6, n. 1:
«Qualora il contributo del Fondo non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni».
Art. 6, n. 2:
«Le somme versate che non sono state utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione di approvazione vengono recuperate. Lo Stato membro interessato è responsabile, in via sussidiaria, del rimborso delle somme indebitamente versate (...)».
Art. 7, n. 1:
«Salvi restando i controlli effettuati dagli Stati membri, la Commissione può effettuare verifiche in loco».
Art. 7, n. 5:
«Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro interessato, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a verifiche. Ad esse possono partecipare rappresentanti della Commissione».
8. Infine, la decisione 83/673, ha precisato quanto segue:
Art. 1, n. 2, primo trattino:
«Le domande di pagamento
- del saldo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2950/83 devono essere introdotte mediante il formulario che figura nell'allegato 2».
Art. 6, nn. 1 e 2:
«1. Le domande di pagamento degli Stati membri devono pervenire alla Commissione entro dieci mesi dalla data della fine delle azioni. E' escluso il pagamento del contributo per il quale la domanda è presentata dopo lo scadere di tale termine.
2. Gli anticipi debbono essere restituiti qualora non fosse possibile giustificare i costi dell'azione in questione per mezzo del formulario dell'allegato 2 entro i tre mesi successivi all'espirazione del termine di dieci mesi indicato al paragrafo 1».
Art. 7:
«Quando la gestione di un'azione per la quale è stato accordato un contributo forma oggetto di un'indagine a causa di una presunzione di irregolarità, lo Stato membro ne avverte la Commissione senza indugio».
Questioni pregiudiziali
9. Le sette questioni sottoposte dal Supremo Tribunal Administrativo sono redatte come segue:
«1) Se, nell'ambito di applicazione del regolamento del Consiglio n. 2950/83, la quota parte delle spese relative ad un'azione di formazione cofinanziata dal Fondo sociale europeo, per la quale lo Stato membro non abbia certificato l'esattezza di fatto e contabile, in quanto le spese non corrispondano ai prezzi reali dei beni e servizi nel mercato nazionale, i prezzi dichiarati dei servizi siano superiori ai prezzi massimi stabiliti nello Stato membro, siano state imputate spese amministrative eccessive, siano stati dichiarati quantitativi e tipi di materiali consumati privi di correlazione con l'azione o in quantità non giustificate per l'azione concreta, o per altri motivi di questo stesso genere, debba considerarsi alla stregua di decisione che considera le spese non imputabili, oppure di decisione limitata all'ambito della certificazione negativa dell'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nella domanda di pagamento, ai sensi dell'art. 5, n. 4, seconda parte, dello stesso regolamento.
2) Se la riduzione del contributo finanziario nazionale, decisa dall'autorità nazionale competente in fase di liquidazione e pagamento del saldo, quale conseguenza della mancata certificazione dell'esattezza di parte di talune spese, per i motivi indicati nella precedente questione, implichi, in forza del combinato disposto degli artt. 5, n. 4, 7, n. 1, prima parte, del citato regolamento e dell'art. 5, nn. 1 e 5, della decisione 83/516/CEE, la riduzione corrispondente e proporzionale del contributo comunitario con la conseguenza che sarebbe superfluo e inammissibile il riesame operato dalle autorità comunitarie sulla correzione, oppure sull'esattezza di fatto e contabile delle stesse spese, per far sì che sia ancora possibile un contributo finanziario integrale da parte del FSE su questa o su altra spesa.
3) Analogamente, allorché in seguito all'accertamento di gravi irregolarità riguardanti l'intero contesto nel quale il finanziamento era stato valutato e concesso uno Stato membro decide, pronunciandosi sulla domanda di pagamento del saldo ai sensi dell'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83, di sopprimere l'aiuto nazionale, anche se qualche azione di formazione sia stata svolta o vi sia stato solo un principio di azione, se l'autorità che ha in gestione il Fondo sociale europeo cessi di avere margini di valutazione e non sia più legittimata ad adottare una decisione definitiva, essendo irrevocabilmente esclusa qualsiasi possibilità di partecipazione comunitaria per tale azione ed essendosi già prodotta anche sul piano comunitario la conseguenza giuridica della soppressione del contributo per il semplice fatto che l'autorità nazionale ha deciso in tal modo, unitamente all'operare necessario ed automatico della preclusione in tal senso che discende dai menzionati articoli del regolamento e della decisione, così come dalla normativa generale di cui alle menzionate norme comunitarie che disciplinano il "concorso finanziario" e il "contributo del Fondo", in quanto nelle circostanze del caso di specie non ne sussistano più i presupposti.
4) Se la certificazione della "esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento del saldo" debba intendersi nel senso che essa escluda qualunque valutazione in merito all'adeguatezza delle spese rispetto all'azione concreta svolta, ai prezzi di beni e servizi nel mercato nazionale, alla congruità delle spese imputate in una struttura complessa e, quindi, nel senso che essa debba limitarsi alla verifica formale del fatto che le spese dichiarate si riferiscano ai tipi di spese approvate, che le spese rimangano entro i limiti complessivi previsti in ciascuna voce di spesa e che siano contabilizzate in documenti contabili formalmente corretti e rispondenti ai criteri contabili applicabili.
5) Se il ricorso, con riguardo alle spese effettuate, a criteri di valutazione di merito, quali la verifica se le spese corrispondano alla realtà dei prezzi di mercato, se l'imputazione delle spese amministrative nell'impresa che ha effettuato l'azione di formazione sia corretta, se il consumo di determinati quantitativi o anche di un certo tipo di materiali sia irragionevole (ad esempio, essi siano più dispendiosi rispetto ad altri, anch'essi idonei allo scopo) per effettuare un'azione di formazione completa, vada riservato alle autorità comunitarie, affinché tali criteri siano identici e, pertanto, tutti gli operatori economici all'interno della Comunità ricevano un uguale trattamento, con conseguente ripercussione sull'interpretazione e sull'applicazione dell'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83.
6) Se la riserva di competenza a favore della Commissione, con esclusione di altri organi, per sospendere, ridurre o sopprimere il contributo del Fondo, disposta dall'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, si estenda alla sospensione, riduzione o soppressione del "contributo nazionale" da parte dell'autorità nazionale che gestisce gli aiuti alla formazione.
Se, pertanto, all'autorità competente sul piano nazionale non sia precluso dal diritto comunitario di sospendere, ridurre o sopprimere l'aiuto nazionale e se l'adozione di una decisione di questo tipo in seguito alla domanda di pagamento del saldo abbia effetti immediati ed automatici sulla quota parte corrispondente del contributo comunitario e, inoltre, dia la possibilità all'autorità nazionale di ingiungere la restituzione immediata del contributo nazionale, nonché del contributo comunitario; o se invece il diritto comunitario imponga inderogabilmente che l'autorità nazionale si limiti a negare la certificazione dell'esattezza di alcune spese e attenda una decisione definitiva da parte della Commissione, potendo quindi solo esigere la restituzione di eventuali importi erogati in anticipo sul saldo dell'azione, e se solo in tale momento, come presupposto ratione temporis dell'atto, le siano giuridicamente conferite competenze per ingiungere la ripetizione o la restituzione di quanto indebitamente versato o anticipato.
7) Se la certificazione dell'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nella domanda di pagamento del saldo di un'azione di formazione, di cui all'art. 5, n. 4, seconda parte, del regolamento del Consiglio n. 2950/83, possa essere validamente effettuata solo attraverso la compilazione della rubrica 18 del formulario di cui all'allegato 2 della decisione della Commissione 22 dicembre 1983, 83/673/CEE, a partire dalla trasmissione della domanda di pagamento del saldo, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, nn. 2, primo trattino, 3 e 4, nonché dall'art. 6, nn. 1 e 2, della citata decisione, o se si tratti di norme riferentisi solo a formalità procedurali interne dell'organo, prive di rilevanza esterna e non essenziali, che non precludono la possibilità successiva per la stessa autorità di compiere una certificazione differente dalla prima, in un autonomo documento, o in formulario sostitutivo, attenendosi in ogni caso alla natura giuridica degli atti di cui trattasi nonché ai limiti e ai presupposti stabiliti dalla legge nazionale per la relativa modifica».
Osservazione introduttiva
10. Nella motivazione della sua ordinanza di rinvio, il Supremo Tribunal Administrativo precisa in tali termini il problema che è chiamato a risolvere:
«Nell'ambito del presente procedimento occorre pronunciarsi soltanto sul punto se fosse o no corretta la decisione, risultante dalla sentenza di primo grado, di annullamento del provvedimento amministrativo del Direttore Generale del DAFSE per vizio d'incompetenza per quanto riguarda la decisione da esso emanata, consistente nel diniego di certificazione dell'esattezza di talune spese e nell'ordine di restituzione degli importi corrispondenti alla quota parte delle spese non certificate. La sentenza di primo grado muove dalla premessa che, essendo la Commissione l'unica autorità competente per l'approvazione delle domande di finanziamento del FSE, e quindi per decidere in merito all'imputabilità di determinate spese, la decisione adottata dal Direttore del DAFSE ha invaso la competenza di questa istituzione comunitaria ed è pertanto inficiata da vizio di incompetenza».
11. Tale definizione del problema ci induce ad esaminare, in primo luogo, quale sia la portata esatta della certificazione «dell'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento» sulla quale l'autorità nazionale competente è chiamata a pronunciarsi.
12. Tale certificazione deve limitarsi ad una verifica formale dei documenti contabili (quarta questione)? Se essa riguarda l'adeguatezza delle spese in relazione all'azione svolta, o la loro fondatezza, deve essere riservata alla Commissione (quinta questione)?
13. La decisione di non certificare l'esattezza di fatto e contabile di una quota parte delle spese, in quanto esse non sono giustificate, deve essere considerata alla stregua di una decisione che considera tali spese non imputabili (prima questione).
14. Esamineremo dopo se l'autorità nazionale competente sia libera di decidere la riduzione o la soppressione dell'aiuto nazionale e, nel caso affermativo, se tale decisione implichi conseguenze automatiche sulla quota parte comunitaria della sovvenzione (seconda e terza questione). Al contrario, la competenza riservata alla Commissione dai testi pertinenti di sospendere, ridurre o sopprimere il contributo del Fondo si estende al «contributo nazionale» (prima parte della sesta questione)?
15. Il giudice a quo si domanda anche se l'organo nazionale competente possa domandare il rimborso dell'aiuto nazionale e del contributo del FSE prima che la Commissione abbia preso la sua decisione definitiva (seconda parte della sesta questione).
16. Infine, dovremo risolvere la questione se, dopo aver compiuto la certificazione (che si effettua compilando la rubrica 18 del formulario allegato alla decisione 86/673), l'organo nazionale competente possa ancora, successivamente, effettuare nuove verifiche e comunicarle alla Commissione, sotto un'altra forma (settima questione).
Riguardo alla quarta e quinta questione
17. Con la quarta e quinta questione il giudice a quo si chiede se la certificazione «dell'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento del saldo» debba intendersi nel senso che «essa escluda qualunque valutazione in merito all'adeguatezza delle spese rispetto all'azione concreta svolta, ai prezzi di beni e servizi nel mercato nazionale, alla congruità delle spese imputate in una struttura complessa e, quindi, nel senso che essa debba limitarsi alla verifica formale del fatto che le spese dichiarate si riferiscano ai tipi di spese approvate, che le spese rimangano entro limiti complessivi previsti in ciascuna voce di spesa e che siano contabilizzate in documenti contabili formalmente corretti e rispondenti ai criteri contabili applicabili». Una valutazione che vada oltre tale verifica formale e riguardante la fondatezza delle spese non dovrebbe essere riservata agli organi comunitari, in modo che i criteri applicati siano identici e tutti gli operatori economici ricevano così un uguale trattamento, con conseguente ripercussione sull'interpretazione e sull'applicazione dell'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83?
18. Al riguardo, il governo portoghese ritiene che l'operazione di certificazione non si riduca ad una semplice verifica contabile, ma essa implichi necessariamente un giudizio sull'imputabilità delle spese contenute nella domanda di pagamento, «per poter attestare alla Commissione la veridicità e la legalità degli elementi che vi figurano, in modo che i costi reali dell'azione coincidano con i costi certificati».
19. La Commissione ricorda, da parte sua, che tutti i beneficiari di un contributo del FSE devono firmare un documento di accettazione della decisione della Commissione, che comprende in particolare la dichiarazione dei beneficiari che «gli aiuti concessi saranno utilizzati conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili e, anche, nell'osservanza di tutti gli elementi che sono stati decisivi per l'adozione della decisione di approvazione del citato fascicolo (...)».
20. Inoltre, essa difende un punto di vista simile a quello del governo portoghese, affermando che «spetta allo Stato membro verificare se i contributi concessi siano stati utilizzati secondo i criteri di legalità e nell'osservanza delle condizioni fissate per l'esecuzione dell'azione». La Commissione aggiunge tuttavia che la decisione di certificazione dello Stato membro non vincola la Commissione e non pregiudica la sua decisione finale poiché quest'ultima può, se lo desidera, effettuare le sue proprie verifiche e domandare allo Stato membro gli elementi giustificativi dell'attestazione di cui all'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83 ( v. art. 7, n. 3, di tale regolamento).
21. Con tale riserva, la Commissione conclude che «la certificazione di fatto e contabile effettuata dallo Stato membro deve includere qualunque valutazione in merito all'adeguatezza delle spese rispetto all'azione concreta svolta, ai prezzi di beni e servizi nel mercato nazionale, alla congruità delle spese imputate in una struttura complessa». Lo Stato membro deve verificare se vi sia stata una buona gestione finanziaria dei fondi pubblici e se la regola del rapporto costo/efficienza sia stata osservata.
Valutazione
22. Condivido le tesi del governo portoghese e della Commissione.
23. L'attuazione dei programmi di aiuto comunitario si realizza sempre con gli Stati membri e gli organi che essi designano a tal fine. Tali organi sono vicini ai beneficiari dell'aiuto e possono pertanto, molto meglio della Commissione, verificare in quali condizioni si è svolta l'attività sovvenzionata dalla Comunità. Ecco perché l'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83 prevede innanzi tutto che «Le domande di pagamento del saldo contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, i risultati e gli aspetti finanziari dell'azione considerata».
24. Se l'autorità nazionale competente dovesse limitarsi alla certificazione dell'esattezza formale dei documenti contabili, il suo ruolo non sarebbe di grande utilità. In tal caso, la Commissione dovrebbe, in effetti, in ogni circostanza, inviare una missione in loco (invece di effettuare semplici sondaggi) per verificare se il programma di formazione sovvenzionato si sia effettivamente svolto in modo corretto.
25. Inoltre, dato che ai sensi dell'art. 2, n. 2, della decisione 83/516, gli Stati membri devono garantire il buon esito delle azioni cofinanziate, l'operazione di certificazione non può limitarsi ad una semplice verifica contabile.
26. Il Tribunale ha, da parte sua, già confermato, nella sentenza Branco/Commissione , che, «Conformemente all'art. 7, n. 1, del regolamento, tanto la Commissione quanto lo Stato membro interessato possono controllare l'utilizzazione del contributo (...)».
27. In uno stesso ambito, il Tribunale ha affermato anche, a ragione, nella sentenza Proderec/Commissione , che «(...) è pacifico che tanto il diritto portoghese quanto il diritto comunitario subordinano l'utilizzazione dei fondi pubblici ad una buona gestione finanziaria».
28. Esso ha continuato, al punto 88, che «l'applicazione del criterio di "ragionevolezza" e di "buona gestione finanziaria" (...) rientra senz'altro nell'ambito del controllo che lo Stato membro è tenuto ad effettuare oltre alla semplice certificazione di fatto e contabile, in conformità all'art. 7 della decisione 83/673, quando sospetta l'esistenza di irregolarità, fraudolente o no».
29. Tale definizione del ruolo delle autorità nazionali implica il rischio che gli stessi criteri non siano applicati in tutti gli Stati membri e che tutti gli operatori economici all'interno della Comunità non ricevano un uguale trattamento?
30. Di concerto con il governo portoghese e la Commissione ritengo che non sia così.
31. Infatti, come ci ricorda la Commissione, i criteri utilizzati per la valutazione delle spese contenute nella domanda di pagamento del saldo, in particolare quelli di buona gestione finanziaria o dell'osservanza costo/efficienza, sono criteri generalmente applicabili in tutti gli Stati membri e sanciti dalla legislazione comunitaria. Tali criteri sono previsti dall'art. 2 del regolamento finanziario delle Comunità e sono pertanto direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.
32. A ciò si aggiunge, come ha rilevato la Commissione a proposito della quarta questione, che la decisione di certificazione dello Stato membro non vincola la Commissione e non pregiudica la sua decisione finale.
33. Nella sentenza Commissione/Lisrestal e a. la Corte si è infatti espressa nel seguente modo:
«Occorre aggiungere che, benché una decisione di sospensione, di riduzione o di soppressione di un contributo comunitario possa talora riflettere un apprezzamento e una valutazione operati dalle autorità nazionali competenti, è però la Commissione che, conformemente all'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, prende la decisione finale ed assume da sola, nei confronti dei beneficiari, la responsabilità giuridica di tale decisione».
34. Il Tribunale ha, da parte sua, precisato che «qualsiasi attestazione di cui all'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83, deve considerarsi per sua natura un'operazione effettuata con ogni riserva dallo Stato membro» .
35. Qualora l'autorità competente dello Stato avesse concesso o negato a torto la certificazione di una determinata spesa, la Commissione conserva quindi sempre la possibilità di correggere l'errore.
36. Il rischio, fatto presente dal giudice a quo, che tutti gli operatori economici della Comunità non ricevano un uguale trattamento viene così escluso.
37. Di conseguenza, propongo la seguente comune soluzione per la quarta e quinta questione.
38. La certificazione dell'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento di saldo deve intendersi nel senso che essa include qualunque valutazione in merito all'adeguatezza o alla fondatezza delle spese effettuate.
Riguardo alla prima questione
39. Con tale questione il giudice a quo chiede se la decisione dello Stato membro di non certificare l'esattezza di fatto e contabile di una quota parte delle spese in quanto non giustificate o sproporzionate debba considerarsi alla stregua di decisione che considera tali spese non imputabili.
40. Il governo portoghese osserva, a tal proposito, che l'art. 5 del regolamento n. 2950/83, se fa riferimento alla «certificazione», lo fa deliberatamente. Non si tratta di un semplice apprezzamento o di una valutazione.
41. Infatti, «di fronte ad una domanda di pagamento del saldo, lo Stato membro non pronuncia un semplice parere, ma chiarisce in sostanza ciò che è accettabile e ciò che deve essere negato, svolgendo il ruolo di primo organismo di controllo».
42. Esso ritiene che il rifiuto del DAFSE di certificare una quota parte delle spese costituisca una vera decisione di non imputabilità, sicché la Commissione non può più conoscere l'imputabilità delle spese non certificate, ma deve limitarsi a valutare quelle che il DAFSE ha certificato.
43. Per quanto riguarda la nozione di «spesa non imputabile» il governo portoghese osserva che essa non si riferisce esclusivamente alla definizione astratta del tipo di spese che possono essere finanziate conformemente alle disposizioni dell'art. 1 del regolamento n. 2950/83, ma serve anche ad identificare tutte le spese che non possono essere prese in considerazione nella liquidazione finale del saldo.
44. La Commissione osserva che, qualora l'autorità competente di uno Stato membro certifichi l'esattezza di fatto e contabile di una domanda di pagamento del saldo, essa può essere confrontata a due tipi di situazione:
a) individua spese che possono essere immediatamente considerate come non imputabili qualora non facciano parte del tipo di spese previste dall'art. 1 del regolamento n. 2950/83; in tal caso, tali spese sono, sin da tale primo esame, escluse dalla domanda di pagamento del saldo;
b) individua spese che non possono essere considerate come un'utilizzazione del contributo del FSE conforme alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83.
45. In tale seconda ipotesi, le spese considerate, imputabili per loro natura al finanziamento dell'azione, sono tuttavia considerate non imputabili per il pagamento del saldo, in quanto esse non state effettuate alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione o conformemente ai criteri di legalità, di buona amministrazione e di rapporto costo/efficienza previsti dalle legislazioni nazionale e comunitaria.
46. Ne deriva che, in tale seconda ipotesi - del resto la più frequente - le spese che non possono essere certificate sono spese imputabili per il finanziamento dell'azione, ma che, dato il modo in cui esse sono state effettuate, non possono essere accettate al momento del pagamento del saldo.
47. Di conseguenza, per procedere alla certificazione dell'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nella domanda di pagamento, conformemente all'art. 5, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 2950/83, il DAFSE ripartisce le spese in spese imputabili e spese non imputabili, nei due sensi, restrittivo e ampio, definiti ai summenzionati punti a) e b).
Valutazione
48. A mio parere, come risulta in modo convincente dalle osservazioni del governo portoghese e della Commissione, la decisione di uno Stato membro di negare la certificazione di determinate spese riguarda proprio la non imputabilità di tali spese per l'azione alla quale era stato concesso il contributo del FSE.
49. Tuttavia, come ho già osservato a proposito della quarta e quinta questione, lo Stato membro può fare soltanto una proposta al riguardo, in quanto solo la Commissione «può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo» (art. 6 del regolamento n. 2950/83).
50. Contrariamente al punto di vista del governo portoghese, le spese di cui trattasi saranno quindi effettivamente non imputabili soltanto dal momento in cui la Commissione avrà deciso in tal senso. Ciò implica che lo Stato membro fornisca alla Commissione anche spiegazioni circa i motivi per i quali esso non sia stato in grado di certificare determinate spese.
51. Di conseguenza, vi propongo di risolvere la prima questione nel senso che la decisione di uno Stato membro di non certificare l'esattezza di fatto e contabile di una quota parte delle spese relative ad un'azione di formazione cofinanziata dal FSE deve considerarsi alla stregua di una proposta rivolta alla Commissione di considerare tali spese non imputabili.
Riguardo alla seconda e terza questione e alla prima parte della sesta questione
52. Con la seconda questione il giudice a quo chiede in sostanza se la riduzione del contributo finanziario nazionale, decisa dall'autorità nazionale competente, quale conseguenza della mancata certificazione dell'esattezza di parte di talune spese, implichi la riduzione corrispondente e proporzionale del contributo comunitario, in quanto sarebbe ormai superfluo e inammissibile il riesame operato dalle autorità comunitarie sulla correzione o sull'esattezza di fatto e contabile delle stesse spese.
53. Nelle motivazione del sua decisione di rinvio, il giudice a quo spiega la sua posizione nel seguente modo:
«(...) nel caso in cui l'autorità nazionale competente, nell'esercizio della competenza conferitale per certificare l'esattezza materiale degli importi delle spese dichiarate, non certifichi come esatte, dal punto di vista fattuale, talune spese o parte di esse, sembra doversi intendere, sul piano del contributo finanziario nazionale , che la questione sia chiaramente decisa senza necessità di un atto ulteriore (soprattutto, della Commissione CE) e senza nemmeno necessità di attendere una decisione definitiva della Commissione in ordine al saldo. Sul piano del contributo FSE , sembra doversi intendere che l'importo dell'aiuto comunitario resti irrevocabilmente ridotto alla parte delle spese la cui esattezza è stata certificata, ed escluso per la parte non certificata , senza che ciò configuri intromissione alcuna nella competenza dell'istituzione comunitaria normalmente competente per ridurre l'aiuto».
54. Con la terza questione il giudice a quo si interroga poi se, del pari, la Commissione non disponga più di alcun margine discrezionale e non abbia più bisogno di prendere una decisione finale qualora lo Stato membro decida di sopprimere totalmente l'aiuto nazionale dopo la domanda di pagamento del saldo.
55. Infine, nella prima parte della sesta questione, il Supremo Tribunal Administrativo si domanda, al contrario, se la riserva di competenza a favore della Commissione per sospendere, ridurre o sopprimere il contributo del FSE si ripercuota sul «contributo nazionale».
56. A tal proposito, sarebbe sufficiente di per sé rispondere che, poiché la decisione finale riguardante il contributo del FSE può essere adottata solo dalla Commissione, è escluso che lo Stato membro riduca o sopprima, prima di tale decisione, il suo contributo nazionale. A fortiori non è concepibile che lo Stato membro possa, per così dire, mettere la Commissione davanti ad un fatto compiuto, decidendo al suo posto la riduzione o la soppressione dell'aiuto comunitario. Opterete forse per tale breve soluzione.
57. Tuttavia, poiché il governo portoghese difende il punto di vista contrario, ritengo che spetti all'avvocato generale prendere una posizione più dettagliata su tali questioni.
58. Il governo portoghese ritiene che il rifiuto di certificazione di talune spese e il successivo diniego di concedere il contributo finanziario nazionale provocherebbe automaticamente una corrispondente decisione di non finanziamento da parte del FSE.
59. Ciò avverrebbe in quanto lo Stato membro avrebbe una competenza esclusiva a concedere un aiuto finanziario nazionale, impedendo alla Commissione di approvare spese e di imporre la partecipazione al finanziamento di spese che lo Stato membro ha ritenuto ingiustificate.
60. Inoltre, se approvasse tali spese, la Commissione violerebbe il disposto dell'art. 5, n. 1, della decisione 83/516, in quanto «la struttura di finanziamento di un'azione, stabilita con la decisione di approvazione di una domanda di contributo, è assoggettata a tassi d'intervento determinati per ognuno degli organismi che la cofinanziano (FSE e OSS), che non possono essere modificati, anche nel caso di variazione degli importi da finanziare (v. artt. 5 della decisione 83/516 e 3 del regolamento n. 2950/83, come modificato dal regolamento n. 3823/85)».
61. Esso ritiene peraltro che «se lo stesso Stato membro, che è in definitiva interessato, come si presume, a che i fondi strutturali vengano versati, ha già preso l'iniziativa di dichiarare che una parte della domanda è priva di giustificazione, è inutile oberare la Commissione imponendole l'obbligo di valutare anche tale parte della domanda».
62. La Commissione osserva, al contrario, che «non si può affermare che esista una riduzione dell'aiuto nazionale decisa dall'organismo nazionale competente» e che «tale interpretazione non può dedursi neanche dall'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83».
63. Essa spiega che, al contrario, «l'autorità nazionale competente, nella fattispecie il DAFSE, presenta in realtà una proposta di riduzione, che verte sul contributo nazionale e sul contributo comunitario, e la quale costituisce oggetto di una decisione finale della Commissione, che riguarda solo il contributo del FSE».
64. La Commissione aggiunge che la decisione di non certificazione verte necessariamente sull'importo globale concesso all'azione considerata e si ripercuote proporzionalmente sul contributo comunitario e sul contributo nazionale, che è sempre stabilito in funzione del detto contributo.
Valutazione
65. E' certo che il FSE interviene solo su domanda di uno Stato membro e che, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della decisione 83/156, il contributo del FSE non può superare l'importo del contributo finanziario dei pubblici poteri dello Stato membro interessato.
66. E' anche vero che, «Su richiesta dello Stato membro interessato, presentata in tempo utile, il versamento degli anticipi di cui ai paragrafi 1 e 2 [dell'art. 5 del regolamento n. 2950/83] viene sospeso». Resta da stabilire se, oltre tale fase, lo Stato membro possa ancora ridurre o sopprimere unilateralmente il suo contributo. Alla stregua della Commissione, non ritengo che ciò sia possibile.
67. Già nel 1984 la Corte ha dichiarato che, quando lo Stato membro presenta alla Commissione una domanda di cofinanziamento di un progetto, esso si impegna allo stesso tempo ad assumere a proprio carico un onere finanziario pari a quello richiesto al FSE .
68. A partire da tale momento, un rapporto di collaborazione è instaurato tra lo Stato membro e la Commissione. Ciò implica che tutte le decisioni successive saranno adottate in stretta concertazione.
69. Di conseguenza, «Quando un'azione per la quale è stata presentata una domanda di contributo o è stato accordato un contributo non può essere realizzata o può esserlo solo parzialmente, lo Stato membro ne avverte la Commissione senza indugio» (art. 5 della decisione 83/673).
70. Analogamente, «Quando la gestione di un'azione per la quale è stato accordato un contributo forma oggetto di un'indagine a causa di una presunzione di irregolarità, lo Stato membro ne avverte la Commissione senza indugio» (art. 7 della medesima decisione).
71. Infine, «Qualora il contributo del Fondo non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni» (art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83).
72. Certamente, come si è già visto, lo stesso Stato membro può formulare una proposta di riduzione o di soppressione del contributo, negando di certificare, al momento della domanda di pagamento del saldo, una quota parte o l'insieme delle spese, oppure proponendo la riduzione o la soppressione del contributo del FSE, in seguito alle verifiche operate dopo il pagamento della totalità dell'aiuto nazionale e comunitario.
73. Tuttavia, anche in tale ipotesi, «è però la Commissione che, conformemente all'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, prende la decisione finale ed assume da sola, nei confronti dei beneficiari, la responsabilità giuridica di tale decisione» .
74. Di conseguenza, se lo Stato potesse, dopo aver accertato talune irregolarità, ridurre o sopprimere unilateralmente il suo contributo, invocando allo stesso tempo nei confronti della Commissione la regola secondo la quale il contributo del FSE non può superare l'importo del contributo finanziario nazionale, esso si accaparrerebbe, a detrimento della Commissione, la decisione finale circa la riduzione e la soppressione del contributo del FSE.
75. Pertanto, a ragione, a mio parere, nella sentenza Branco/Commissione il Tribunale ha respinto la tesi, difesa all'epoca dalla stessa Commissione, secondo la quale non era suo compito prendere una decisione di riduzione del contributo, qualora l'autorità nazionale avesse ritenuto che talune spese non fossero imputabili ed essa avesse rimborsato alla Commissione gli anticipi indebitamente versati al beneficiario.
76. Come ha precisato il Tribunale al punto 40 della medesima sentenza, «spetta pertanto alla Commissione, e non allo Stato membro, pronunciarsi sulla conformità delle spese sostenute dal beneficiario alle condizioni da essa imposte nella decisione di approvazione, dato che lo Stato membro è unicamente chiamato a collaborare con la Commissione per controllarne l'osservanza».
77. Quando la Commissione, dopo una proposta in tal senso dello Stato membro, decide che le spese di cui trattasi sono effettivamente imputabili, ne deriveranno automaticamente e immediatamente delle conseguenze, tanto per il livello del contributo del FSE quanto per quello del contributo nazionale.
78. Risolvo così affermativamente la parte della sesta questione in cui il giudice a quo si è chiesto se la riserva di competenza a favore della Commissione si estenda alla sospensione, riduzione o soppressione del contributo nazionale.
79. Precisiamo anche che, a mio parere, e contrariamente a quanto sembra pensare il governo portoghese, è difficile temere che la Commissione insista per mantenere, malgrado tutto, il cofinanziamento da parte del FSE di spese che lo Stato membro ritiene siano state eccessive o fraudolenti, poiché uno dei compiti della Commissione è appunto quello di evitare che i fondi comunitari siano spesi senza cognizione di causa.
80. Tuttavia, possono presentarsi casi estremi, in cui la gravità dell'infrazione e l'importanza della riduzione del contributo che deve derivarne possono dar luogo a valutazioni delicate, in particolare sotto il profilo dell'osservanza del principio di proporzionalità. Il fatto che l'autorità nazionale competente e la Commissione siano obbligate dal sistema adottato a confrontare i loro punti di vista al riguardo è tale da tutelare gli interessi legittimi del beneficiario dell'aiuto. Se del caso, la giurisdizione comunitaria dovrà risolvere la questione.
81. Tenuto conto delle osservazioni che precedono, propongo di risolvere la seconda e terza questione e la prima parte della sesta questione nel modo seguente:
«La riduzione o la soppressione di un contributo, proposta dall'autorità nazionale competente, costituisce sempre oggetto di una decisione finale da parte della Commissione, riguardante la quota parte del contributo corrispondente al contributo del FSE. Tale decisione finale si ripercuote sul contributo nazionale».
Riguardo alla sesta questione
82. Con la sesta questione il giudice a quo chiede ancora se, pur nell'ipotesi che all'autorità nazionale competente non sia precluso dal diritto comunitario di sospendere, ridurre o sopprimere l'aiuto nazionale, l'adozione di una decisione di questo tipo in seguito alla domanda di pagamento del saldo abbia effetti immediati ed automatici sulla quota parte corrispondente del contributo comunitario e, inoltre, dia la possibilità all'autorità nazionale di ingiungere la restituzione immediata:
- del contributo nazionale;
- del contributo nazionale e del contributo comunitario.
83. Orbene, come ho già spiegato, le premesse sulle quali si fonda tale questione non possono essere accolte.
84. Ne discende che solo a partire dal momento in cui la decisione finale della Commissione è intervenuta l'autorità nazionale può definitivamente richiedere al beneficiario dell'aiuto il rimborso totale o parziale del contributo nazionale e del contributo comunitario.
85. Per contro, come osserva la Commissione, il diritto comunitario non esclude che l'autorità nazionale competente possa, a titolo cautelare, richiedere al beneficiario il rimborso di ciò che essa ritiene essere stato pagato in eccesso anche prima della decisione della Commissione, ad esempio qualora si debba temere un fallimento di quest'ultimo.
86. La preoccupazione dello Stato membro di garantirsi il rimborso dell'aiuto nazionale indebitamente riscosso dal beneficiario è evidentemente comprensibile. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 2950/83, «Lo Stato membro interessato è responsabile, in via sussidiaria, del rimborso delle somme indebitamente versate (...) [dal FSE]». Può quindi avere un interesse legittimo a fare in modo che il rimborso di tali somme non resti, dopo tutto, a suo carico.
87. Per tutte queste ragioni, propongo alla Corte, di conseguenza, di tener conto, come fa la Commissione, «che nessuna disposizione della legislazione comunitaria impedisce alla Stato membro di esigere il rimborso immediato del contributo nazionale e/o del contributo comunitario, dopo la trasmissione della domanda di pagamento del saldo alla Commissione, qualora osservi la riserva secondo la quale la sua decisione è adottata fatta salva la decisione finale della Commissione», e che la questione se lo Stato membro sia in grado di esigere siffatto rimborso con riserva «è un problema di diritto interno che deve essere risolto a livello nazionale».
Riguardo alla settima questione
88. Con la settima questione il giudice a quo domanda, in sostanza, se la certificazione dell'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nella domanda di pagamento del saldo di un'azione di formazione, di cui all'art. 5, n. 4, seconda parte, del regolamento n. 2950/83, possa essere validamente effettuata solo attraverso la compilazione della rubrica 18 del formulario di cui all'allegato 2 della decisione 83/673 a partire dalla trasmissione della domanda di pagamento del saldo, o se l'autorità nazionale competente possa ancora compiere successivamente una certificazione differente dalla prima, in un autonomo documento o in un formulario sostitutivo.
89. Il governo portoghese è del parere che il termine di decadenza previsto dall'art. 6, n. 1, della decisione 83/673 si applichi solo alla trasmissione delle domande di pagamento del saldo ma non obbliga gli Stati membri a trasmettere nello stesso tempo la certificazione dei dati ivi contenuti.
90. Esso afferma che il DAFSE può, pertanto, prendere la sua decisione riguardo alla certificazione finché la Commissione, che non sarebbe soggetta ad alcun termine, non abbia deciso sulle domande di pagamento del saldo.
91. La Commissione, da parte sua, sottolinea che, nella fattispecie, realizzando il controllo che è autorizzato ad effettuare in forza dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 2950/83 (...) mediante verifiche e/o indagini supplementari, il DAFSE non ha proceduto ad una certificazione ai sensi dell'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83. Essa fa rinvio, a tal proposito, alla citata sentenza Proderec/Commissione, ai sensi della quale «qualsiasi attestazione di cui all'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83 deve considerarsi per sua natura un'operazione effettuata con ogni riserva dallo Stato membro. Un'interpretazione diversa comprometterebbe l'effetto utile dell'art. 7 della decisione 83/673, che impone allo Stato membro di denunciare le irregolarità accertate nella gestione delle azioni da finanziare tramite il FSE».
92. Secondo la Commissione, «la certificazione dell'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nella domanda di pagamento del saldo di un'azione di formazione, di cui all'art. 5, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 2950/83, non vieta ad uno Stato membro di effettuare un riesame successivo della domanda di pagamento del saldo e di presentare, eventualmente, alla Commissione una domanda di pagamento del saldo modificata proponendo una riduzione del contributo».
Valutazione
93. Come risulta dall'art. 1 della decisione 83/673, la Commissione può decidere sulle domande di pagamento del saldo solo sulla base di formulari mediante i quali tali domande devono essere presentate all'autorità nazionale e trasmesse alla Commissione. Si tratta di una formalità sostanziale, in quanto le domande di pagamento del saldo non presentate sui formulari previsti dall'allegato 2 della decisione 83/673 non sono accettate .
94. L'allegato 2 della decisione 83/673 contiene il modello del formulario che l'organo beneficiario deve compilare se vuole ottenere il pagamento del saldo del contributo concesso. E' questo formulario che esso deve presentare all'autorità nazionale per consentirle di effettuare la certificazione di cui all'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83. Al punto 18 del formulario una rubrica è specialmente riservata a tal fine.
95. Il Tribunale ha sottolineato al punto 68 della citata sentenza Proderec/Commissione quanto segue:
«Quando un beneficiario trasmette una domanda di pagamento del saldo di un contributo finanziario del FSE alle autorità competenti di uno Stato membro, queste ultime possono assumere tre atteggiamenti. Possono trasmettere una domanda tale e quale, attestando l'esattezza di fatto e contabile di tutte le spese presentate. Possono anche trasmettere tale domanda alla Commissione precisando che certificano l'esattezza di fatto e contabile di una parte soltanto dei dati presentati (...). Esse possono infine non fare niente, col rischio di far decadere il destinatario dal diritto di riscuotere l'importo non ancora versato del contributo comunitario che gli è stato concesso qualora l'inerzia delle autorità nazionali dello Stato membro si prolunghi oltre il termine fissato all'uopo dall'art. 6, n. 1, della decisione 83/673. Come sostiene la ricorrente, la mancanza di attestazione di fatto e contabile di una spesa costituisce quindi una decisione finale in materia di finanziamento, dato che il potere di certificazione di cui all'art. 5, n. 4, dev'essere esercitato entro un certo termine» .
96. L'art. 6 della decisione 83/673 prevede infatti che le domande di pagamento del saldo devono pervenire alla Commissione entro dieci mesi dalla data della fine delle azioni di formazione ed è escluso qualsiasi pagamento del contributo per il quale la domanda è presentata dopo lo scadere di tale termine.
97. Dal momento che la certificazione deve quindi avvenire entro tale termine di decadenza e figurare nel posto che le è riservato sul formulario di domanda di pagamento del saldo di cui all'allegato 2 della decisione 83/673, non è strano che l'autorità nazionale, di fronte all'afflusso delle domande di pagamento del saldo, si trovi intrappolata fra l'obbligo di controllare la regolarità delle spese che figurano nella domanda, tenuto conto delle responsabilità a cui è soggetto lo Stato membro, e l'obbligo di certificare e trasmettere la domanda alla Commissione, pena la non ammissibilità della domanda.
98. Tale circostanza consente di capire meglio perché la Corte, nella sua ordinanza 12 novembre 1999, Branco/Commissione , ha approvato l'iter logico seguito dal Tribunale nella sentenza che aveva pronunciato tra le stesse parti, il 15 settembre 1998 .
99. Ai punti 77 e 78 di tale ordinanza, si può leggere quanto segue:
«77 A questo proposito, come il Tribunale ha osservato al punto 48 della sentenza impugnata, l'art. 6 della decisione 83/673 dispone che le domande di pagamento del saldo devono pervenire alla Commissione entro dieci mesi dalla data della fine delle azioni di formazione, e che è escluso il pagamento del contributo per il quale la domanda sia stata presentata dopo lo scadere di tale termine. Come il Tribunale ha correttamente rilevato, se i controlli di regolarità potessero essere effettuati soltanto prima della certificazione dell'esattezza di fatto e contabile di una domanda di pagamento del saldo, potrebbe accadere che lo Stato membro non sia in grado di presentare la domanda alla Commissione entro il citato termine, cosicché resterebbe escluso il pagamento del saldo del contributo. Il Tribunale era quindi legittimato a concludere che, in talune ipotesi, la certificazione dell'esattezza di fatto e contabile di una domanda di pagamento del saldo anteriormente ad un controllo di regolarità o prima della conclusione di un tale controllo può rispondere all'interesse del destinatario del contributo.
78 Il Tribunale ha quindi potuto rilevare che nulla ostava a che il DAFSE facesse ricorso ad un organo di revisione dei conti, come l'IGF, al fine di controllare, dopo la data di certificazione, l'esattezza delle indicazioni contenute nella domanda di pagamento del saldo».
100. Nel riesaminare il fascicolo e modificando la sua valutazione precedente, il DAFSE non ha, come è stato sottolineato a ragione dalla Commissione, effettuato una seconda volta la certificazione di fatto e contabile ai sensi dell'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83.
101. Per contro, esso ha esercitato il potere di controllo che gli riconosce l'art. 7 della decisione 83/673. Tale potere non è soggetto al termine di decadenza di cui all'art. 6 della decisione 83/673 e può quindi essere esercitato successivamente alla certificazione della domanda di pagamento del saldo, se una verifica precedente alla trasmissione della domanda di pagamento del saldo da parte del beneficiario avesse esposto il DAFSE al rischio della summenzionata decadenza.
102. Di conseguenza, propongo alla Corte di risolvere la settima questione pregiudiziale nel senso che la certificazione di fatto e contabile delle indicazioni contenute nella domanda di pagamento del saldo relativa ad un'azione di formazione, ai sensi dell'art. 5, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 2950/83, può essere validamente effettuata solo attraverso la compilazione della rubrica 18 del formulario intitolato «Richiesta di pagamento del saldo al Fondo sociale europeo», come previsto dall'allegato 2 della decisione 83/673. Tale certificazione non vieta tuttavia ad uno Stato membro di effettuare un riesame successivo della domanda di pagamento del saldo e di presentare, eventualmente, alla Commissione una domanda di pagamento del saldo modificata proponendo una riduzione del contributo.
Conclusione
103. Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di fornire alle questioni sollevate dal Supremo Tribunal Administrativo le seguenti soluzioni:
Riguardo alla quarta e quinta questione
«La certificazione dell'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento del saldo deve intendersi nel senso che essa include qualunque valutazione in merito all'adeguatezza o alla fondatezza delle spese effettuate».
Riguardo alla prima questione
«La decisione di uno Stato membro di non certificare l'esattezza di fatto e contabile di una quota parte delle spese relative ad un'azione di formazione cofinanziata dal Fondo sociale europeo deve considerarsi alla stregua di una proposta, rivolta alla Commissione, di considerare tali spese non imputabili».
Riguardo alla seconda e terza questione e alla prima parte della sesta questione
«La riduzione o la soppressione di un contributo, proposta dall'autorità nazionale competente, costituisce sempre oggetto di una decisione finale da parte della Commissione, riguardante la quota parte del contributo corrispondente al contributo del Fondo sociale europeo. Tale decisione finale si ripercuote sul contributo nazionale».
Riguardo alla sesta questione
«La legislazione comunitaria non impedisce allo Stato membro di esigere il rimborso immediato del contributo nazionale e del contributo comunitario dopo la trasmissione alla Commissione della domanda di pagamento del saldo, fatta salva la decisione finale della Commissione. Tenuto conto di tale riserva, la questione sollevata è una questione di diritto interno che deve essere risolta a livello nazionale».
Riguardo alla settima questione
«La certificazione di fatto e contabile delle indicazioni contenute nella domanda di pagamento del saldo relativa ad un'azione di formazione, ai sensi dell'art. 5, n. 4, seconda frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo, può essere validamente effettuata solo attraverso la compilazione della rubrica 18 del formulario intitolato »Richiesta di pagamento del saldo al Fondo sociale europeo«, di cui all'allegato 2 della decisione della Commissione 22 dicembre 1983, 83/673/CEE, relativa alla gestione del Fondo sociale europeo (FSE). Tale certificazione non vieta tuttavia ad uno Stato membro di effettuare un riesame successivo della domanda di pagamento del saldo e di presentare, eventualmente, alla Commissione una domanda di pagamento del saldo modificata proponendo una riduzione del contributo».
Full & Egal Universal Law Academy