Conclusioni dell avvocato generale
1 Il Verwaltungsgericht di Schwerin (Germania) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali. In sostanza esso chiede l'interpretazione dell'art. 16 del regolamento (CEE) n. 4115/88 (1) (in prosieguo: il «regolamento n. 4115/88»), nel testo risultante dal regolamento (CEE) n. 838/93 (2), che stabilisce il regime di sanzioni in caso di violazione degli impegni assunti con riguardo all'«estensivizzazione» della produzione agricola.
2 Il vocabolo «estensivizzazione» non ha finora trovato accoglienza nella maggior parte delle lingue degli Stati membri (3). Risulta menzionato nella normativa comunitaria, per la prima volta, nella parte III dell'allegato della decisione 83/641/CEE, che stabilisce programmi comuni e programmi coordinati di ricerca agricola, nel testo risultante dalla decisione 87/218/CEE (4). Tale parte III è consacrata al miglioramento della produttività animale e vegetale e al secondo comma (produttività vegetale), lett. b), prevede che uno degli aspetti del programma sarà «(il) miglioramento dei metodi e delle tecniche agronomiche dal punto di vista delle esigenze fisiologiche delle piante, tenendo conto del costo delle tecniche produttive, nonché delle possibilità di produzione estensiva».
3 L'estensivizzazione viene definita all'art. 1 bis, n. 2, del regolamento (CEE) n. 797/85 (5) (in prosieguo: il «regolamento n. 797/85»), inserito dal regolamento (CEE) n. 1760/87 (6) (in prosieguo: il «regolamento n. 1760/87»), e il suo uso si è da allora generalizzato nella normativa comunitaria in materia agricola (7).
In conformità di questa disposizione, si intende per estensivizzazione la riduzione della produzione di almeno il 20%, senza che aumentino le capacità delle altre produzioni eccedentarie ai sensi del n. 1 di tale articolo.
Sono prodotti eccedentari quei prodotti che, nell'ambito comunitario e in modo sistematico, non presentano possibilità di smercio normali non sovvenzionate.
4 Nell'intento di sostenere l'adeguamento e l'orientamento dell'agricoltura nella Comunità, il regolamento n. 1760/87 ha imposto agli Stati membri l'obbligo di istituire un regime di aiuti inteso ad incentivare la riconversione e l'estensivizzazione della produzione.
5 L'estensivizzazione non è parola sconosciuta alla Corte di giustizia, che si è già pronunciata in due occasioni su norme comunitarie che disciplinano tale istituto. Nella prima, risalente al 1993, essa interpretò il regolamento n. 1094/88 (8) in una controversia che verteva sulla concessione dell'aiuto all'estensivizzazione della produzione delle carni bovine (9). Nella seconda, del 1997, essa si pronunciò sull'assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto di un aiuto destinato ad incentivare l'estensivizzazione della produzione di patate (10).
I - Fatti all'origine della controversia nella causa a qua
6 La ricorrente nella causa a qua, la Landerzeugergemeinschaft eG Groß Godems, ha impugnato la decisione della parte resistente nella causa a qua, l'Amt für Landwirtschaft di Parchim (ufficio dell'amministrazione competente per l'esecuzione dei provvedimenti di politica agricola), che ha soppresso un aiuto concesso a suo favore per l'estensivizzazione della produzione agricola, ingiungendole il rimborso delle somme erogatele in anni precedenti.
7 Il 15 novembre 1991 la ricorrente nella causa a qua aveva richiesto la concessione di un aiuto all'estensivizzazione della produzione agricola, impegnandosi ad applicarla per un periodo di cinque anni. In forza della normativa del Land Meclemburgo-Pomerania Occidentale, durante questo periodo, attenendosi al metodo delle «tecniche di produzione», le era precluso l'impiego di fertilizzanti nitrogenati chimici sintetici.
Con provvedimento 24 gennaio 1992, l'ente resistente le concedeva un aiuto di importo pari a DEM 298 650, per la durata di cinque anni.
8 Tale importo era stato calcolato in base ad una superficie di 352,92 ha, coltivata a prodotti «eccedentari», e ad una superficie di 495,49 ha, coltivata a prodotti non eccedentari. Con provvedimento 2 ottobre 1992, l'importo dell'aiuto veniva ridotto a DEM 290 330, in seguito a rettifica dell'estensione della superficie coltivata. L'aiuto per l'esercizio 1991/1992 veniva accreditato alla ricorrente. Per l'esercizio 1992/1993, l'aiuto veniva ridotto a DEM 253 350 in quanto, conformemente alla nuova situazione giuridica, non era possibile l'incentivazione simultanea di superfici estensivizzate e superfici dismesse. Anche tale aiuto veniva versato.
9 Per l'esercizio 1993/1994, l'aiuto all'estensivizzazione veniva parimenti liquidato, per un importo pari a DEM 254 550, ma non veniva versato.
10 In seguito ad una denuncia anonima, l'ente resistente effettuava, in data 17 giugno 1994, un'ispezione relativa all'osservanza dell'impegno di estensivizzazione da parte della ricorrente. Nel corso dell'ispezione accertava che, in quello stesso giorno, era stato applicato un fertilizzante chimico-sintecico su 56,85 ha, pari al 6,89% della superficie coltivata totale di cui si era tenuto ai fini del calcolo dell'aiuto (11).
11 Con provvedimento 2 dicembre 1994, l'ente resistente nella causa a qua revocava l'aiuto concesso ed ingiungeva alla ricorrente il rimborso di DEM 543 680, pari alla somma già versata a tale titolo. Nella motivazione del provvedimento si leggeva che, applicando la miscela fertilizzante, la ricorrente aveva trasgredito l'impegno, assunto nell'acconsentire all'uso di metodi di produzione meno intensivi, di non impiegare fertilizzanti con nitrogeno nelle superfici adibite a coltivazione estensiva.
Tale violazione dell'impegno veniva considerata dall'ente resistente come dolosa e costitutiva di una grave irregolarità, ai sensi dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 4115/88.
12 Poiché con decisione 14 marzo 1995 l'ente resistente rigettava il reclamo presentato dalla ricorrente il 4 gennaio 1995, quest'ultima proponeva ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht di Schwerin il 12 aprile 1995.
II - Questioni pregiudiziali
13 Nutrendo dubbi in ordine all'interpretazione da attribuire all'art. 16, nn. 1 e 3, del regolamento n. 4115/88, il giudice nazionale ha disposto la sospensione del procedimento a quo ed ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la sanzione di cui all'art. 16, n. 1, del regolamento (CE) n. 4115/88, come modificato dal regolamento (CE) n. 838/93, sia applicabile anche nel caso in cui la differenza tra l'unità di superficie indicata nella domanda e quella effettivamente accertata non superi il 10% delle superfici coltivate, ma sia superiore a 2 ettari.
2) Se la riduzione degli aiuti già versati operata ai sensi dell'art. 16, n. 2, del regolamento (CE) n. 4115/88, come modificato dal regolamento (CE) n. 838/93, abbia effetto retroattivo solo fino al momento in cui le superfici coltivate non risultavano più sfruttate estensivamente, oppure la differenza debba essere calcolata e detratta per la durata complessiva del periodo a cui si riferisce l'impegno di estensivizzazione.
3) Quali siano i criteri determinanti per accertare una grave irregolarità ai sensi dell'art. 16, n. 3, del regolamento (CE) n. 4115/88, come modificato dal regolamento (CE) n. 838/93».
III - Norme comunitarie
14 Il regolamento n. 4115/88 stabilisce le modalità di applicazione del regime d'aiuto all'estensivizzazione della produzione ed è stato adottato dalla Commissione quale sviluppo del regolamento n. 798/85. Ai sensi del suo art. 4, n. 1, gli Stati membri potevano stabilire modalità per conseguire la riduzione della produzione, ossia il metodo «quantitativo», basato sui quantitativi effettivamente ridotti, in conformità dell'art. 6, e il metodo delle «tecniche di produzione», basato sull'adozione di tecniche settoriali di produzione meno intensive, in conformità dell'art. 8.
Ai sensi dell'art. 10, n. 1, l'interessato doveva impegnarsi, se applicava il metodo «quantitativo», a ridurre la produzione delle coltivazioni interessate dall'estensivizzazione di almeno il 20% rispetto al livello annuo di produzione del periodo di riferimento e, se applicava il metodo delle «tecniche di produzione», ad adottare tecniche agronomiche meno intensive.
15 L'art. 15 del regolamento n. 4115/88 prescrive agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei beneficiari. A tal fine essi dovevano procedere, ogni anno, al controllo del 5% almeno delle aziende beneficiarie. L'art. 16 faceva obbligo agli Stati membri di irrogare sanzioni, quantomeno pecuniarie, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.
16 Il giudice nazionale chiede l'interpretazione di quest'art. 16, che nel testo modificato dal regolamento n. 838/93 recita:
«1. Se il controllo esercitato sul numero di unità di superficie (ettari), di unità di bestiame (UBG), di unità di peso (tonnellate) o di unità di volume (m3) rivela una differenza non inferiore al 2% ed a 2,2 unità e non superiore al 10% ed a 2 unità, fra il numero di unità per il quale è stato chiesto l'aiuto e quello effettivamente accertato, l'aiuto viene calcolato sulla base del numero di unità accertato, diminuito della parte risultante in eccesso. La stessa riduzione viene applicata agli aiuti eventualmente versati in passato, a meno che il beneficiario possa dimostrare che la differenza non è ad esso imputabile a titolo di dolo o colpa (...).
2. Se la parte in eccesso sopra citata oltrepassa i limiti indicati al n. 1, non viene concesso alcun aiuto per il periodo al quale si riferisce l'impegno di estensivizzazione, salva ogni opportuna sanzione supplementare. Gli aiuti versati per gli anni precedenti non vengono tuttavia recuperati qualora il beneficiario possa dimostra che la differenza non è ad esso imputabile a titolo di dolo o colpa (...).
3. Le inadempienze degli impegni sottoscritti, non soggette ai nn. 1 e 2, sono sanzionate quantomeno pecuniariamente dagli Stati membri, salvo che siano dovute a forza maggiore o ad altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario. In caso di irregolarità gravi relative agli obblighi derivanti da tali impegni e in particolare quando vi siano intenzioni fraudolente da parte del beneficiario o dei suoi aventi causa, non viene versato alcun aiuto per il periodo cui si riferisce l'impegno di estensivizzazione salva ogni opportuna sanzione supplementare».
IV - Procedimento dinanzi alla Corte
17 Hanno presentato osservazioni scritte, entro il termine all'uopo concesso dall'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la ricorrente nella causa a qua e la Commissione. Poiché nessuna delle parti interessate aveva manifestato l'intenzione di presentare osservazioni orali, la Corte ha deciso, in conformità del disposto dell'art. 104, n. 4, del suo regolamento di procedura, che non doveva farsi luogo a trattazione orale.
V - Esame delle questioni pregiudiziali
A - Sulla prima questione
18 A mio avviso, con tale questione il giudice nazionale intende accertare se, allorché la differenza tra il numero di unità per il quale è stato richiesto l'aiuto e il numero di unità effettivamente accertato è superiore a due ettari, senza eccedere il 10% della superficie coltivata, debba applicarsi la sanzione a cui fa riferimento la prima frase dell'art. 16, n. 1, oppure quella prevista nella prima frase del n. 2 di questo articolo.
Ricordo come la prima sanzione consista nella riduzione dell'aiuto per il futuro, mediante un calcolo effettuato in base al numero di unità accertato diminuito della parte in eccesso, mentre la seconda sanzione implica che non sia pagato alcun aiuto in relazione al periodo interessato dall'impegno di estensivizzazione, salva restando qualsiasi altra sanzione supplementare ritenuta opportuna.
19 La modifica che il regolamento n. 838/93 ha apportato al regolamento n. 4115/88 si è limitata, in pratica, a dare una nuova formulazione dell'art. 16 di tale regolamento e ad inserire nel medesimo un nuovo articolo (16 bis) che disciplina la restituzione degli aiuti indebitamente versati. Al primo `considerando' del suo preambolo si legge che, per assicurare l'efficace controllo sull'applicazione del regime di aiuti all'estensivizzazione della produzione stabilito dal regolamento n. 4115/88, è opportuno adottare disposizioni più concrete in tema di irregolarità, sanzioni e recupero degli importi indebitamente pagati.
20 Va rilevato come la precedente formulazione dell'art. 16 del regolamento n. 4115/88 differisse considerevolmente dal testo la cui interpretazione è richiesta dal giudice nazionale nel presente procedimento. In precedenza, la determinazione delle sanzioni era interamente rimessa agli Stati membri e non era stabilita alcuna graduazione in relazione alla gravità delle infrazioni.
Al contrario, il nuovo art. 16 consta di due parti ben distinte, che perseguono distinte finalità. Ai nn. 1 e 2 sono enunciate le condizioni che devono ricorrere affinché, in funzione della gravità dell'infrazione, possa procedersi a riduzione o soppressione dell'aiuto, quando dai controlli effettuati a norma dell'art. 15 emerga l'esistenza di un divario tra il numero di unità per il quale è stato richiesto l'aiuto e il numero di unità effettivamente accertato. Ne consegue che questi due paragrafi possono applicarsi soltanto in caso di inosservanza di impegni di estensivizzazione quantificabili.
Tutti gli altri casi di inosservanza vanno regolati in base all'art. 16, n. 3, che affida agli Stati membri la determinazione delle sanzioni. Ritengo che questo paragrafo sia una norma integrativa, la cui finalità è quella di ricomprendere i casi, di natura residuale, nei quali, non essendo gli impegni assunti quantificabili, il legislatore comunitario non può garantire la congruità tra la portata dell'irregolarità commessa dal beneficiario e la gravità della sanzione, così da rispettare il principio di proporzionalità.
21 L'obbligo di ridurre la produzione quando è applicabile il metodo «quantitativo» rientra senza dubbio tra gli impegni di estensivizzazione quantificabili. Non di meno, ritengo che i nn. 1 e 2 dell'art. 16 siano altresì applicabili in caso di inosservanza di impegni assunti in base al metodo delle «tecniche di produzione», nei limiti in cui tali impegni siano determinati in termini quantitativi.
Sotto tale profilo, ritengo che il giudice nazionale abbia correttamente indicato nella sua ordinanza il fatto che, in un caso come quello di specie, in cui il beneficiario dell'aiuto non ha rispettato uno degli impegni quantificabili che aveva assunto in base al metodo delle «tecniche di produzione», la sanzione da applicare è una di quelle comminate ai nn.1 e 2 dell'art. 16 del regolamento n. 4115/88. Non considero inoltre corretto ritenere che il n. 1 si applichi solo quando il divario tra il numero di unità per il quale l'aiuto è richiesto e il numero di unità effettivamente accertato sia riconducibile a inesatte indicazioni fornite da un'altra amministrazione e dal beneficiario riportate nella sua domanda.
22 Si evince dalla formulazione letterale della prima frase dell'art. 16, n. 1, che esso si applica solo quando vengano superati, cumulativamente, entrambi i limiti inferiori (2% e 0,2% ha) e che cessa di essere applicabile anche quando siano superati entrambi i limiti superiori (10% e 2 ha). Conseguentemente, quando la differenza fra il numero di unità per il quale l'aiuto è stato richiesto e il numero di unità accertato nell'ambito di un controllo rimanga entro i limiti indicati al n. 1, cioè tra il 2% e 0,2 ha e il 10% e 2 ha, l'aiuto che resta da erogare per il periodo residuo dell'impegno è calcolato in base al numero di unità accertato e, al quantitativo ottenuto, si sottrae l'importo corrispondente alla parte in eccesso. Poiché la soglia massima è pari al 10%, l'aiuto richiesto non potrà mai essere ridotto più del 20%.
Viceversa, se la parte in eccesso supera i limiti stabiliti al n. 1, in conformità del n. 2, l'aiuto è soppresso per l'intero periodo interessato dall'impegno di estensivizzazione, con la conseguenza che, in caso di inosservanza più estesa, la sanzione viene considerevolmente rafforzata rispetto a quella anteriore.
23 Per i motivi già esposti, ritengo che l'art. 16 del regolamento n. 4115/88, nel testo risultante dal regolamento n. 838/93, debba essere interpretato nel senso che la sanzione prevista nella prima frase del n. 1 si applica quando il divario tra il numero di unità per il quale l'aiuto è stato richiesto e il numero di unità effettivamente accertato, pur essendo superiore a 2 ha, non superi il 10% della superficie coltivabile.
B - Sulla seconda questione
24 Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice nazionale chiede un'interpretazione della seconda frase dell'art. 16, n. 1, del regolamento n. 4115/88, in forza della quale la stessa riduzione viene applicata agli aiuti versati in passato, a meno che il beneficiario possa dimostrare che la differenza non gli è imputabile a titolo di dolo o colpa.
In concreto, si intende accertare se, allorché il beneficiario non fornisce la prova che tale differenza non è imputabile a suo dolo o colpa, gli aiuti già versati vadano ridotti dall'inizio dell'impegno di estensivizzazione oppure solo a far data dall'inizio dell'inosservanza dell'impegno.
25 Le posizioni della ricorrente nella causa a qua e della Commissione divergono sulla soluzione da dare a tale quesito. La prima ritiene che l'aiuto all'estensivizzazione possa essere ridotto solo a partire dal momento in cui sia dimostrata l'inosservanza dell'impegno e che non si possa risalire all'inizio di quest'ultimo. La Commissione, per contro, sostiene che la riduzione deve riguardare l'intero periodo per il quale è stato assunto l'impegno.
26 Concordo con la posizione della Commissione. Infatti, la seconda frase dell'art. 16, n. 1, si applica globalmente agli aiuti pagati in passato e non contiene alcuna limitazione temporale, come suggerito dal giudice nazionale nella questione pregiudiziale.
27 Deve inoltre tenersi presente che il controllo che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare per garantire l'osservanza degli impegni di estensivizzazione da parte dei beneficiari, disciplinato dall'art. 15 del regolamento n. 4115/88, consiste nell'ispezionare annualmente un campione rappresentativo delle aziende, campione che non deve essere inferiore al 5% di queste ultime. Si tratta, in fondo, di una ridotta percentuale e, per tale motivo, le sanzioni previste all'art. 16 perderebbero gran parte del loro effetto dissuasivo se potessero essere inflitte solo in funzione del numero di ettari per il quale sia stato effettivamente accertato il mancato rispetto dell'impegno di estensivizzazione. Tale ragionamento è avvalorato dal fatto che, all'atto pratico, è spesso impossibile dimostrare ex post l'inosservanza dell'impegno.
Per questi motivi, è logico, come rileva la Commissione, che si proceda alla riduzione dell'aiuto per l'intero periodo dell'impegno (n. 1) o che lo si sopprima per lo stesso periodo (n. 2) a seconda del livello raggiunto dal divario tra il numero di ettari per il quale l'aiuto è stato richiesto e il numero di unità effettivamente accertato e che, prima di procedere alla riduzione o al recupero degli importi già versati, si conceda al beneficiario la possibilità di dimostrare che tale divario non gli è imputabile.
28 Si deve pertanto risolvere la seconda questione del giudice nazionale dichiarando che l'art. 16, n. 1, seconda frase, dev'essere interpretato nel senso che la riduzione applicata agli aiuti già pagati ha effetto retroattivo fino all'inizio del periodo in relazione al quale l'impegno è stato assunto, a meno che il beneficiario dimostri che tale divario non è imputabile a suo dolo o a sua negligenza.
C - Sulla terza questione
29 Con tale questione, il giudice nazionale chiede quali siano gli elementi determinanti ai fini dell'accertamento dell'esistenza di una «irregolarità grave» ai sensi dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 4115/88, come modificato dal regolamento n. 838/93.
30 Ritengo che l'interpretazione che codesta Corte attribuirà all'art. 16, n. 1, del regolamento n. 4115/88 sia l'unica che il giudice nazionale possa utilizzare per statuire nel merito della controversia di cui è investito. Il n. 3 è infatti una norma integrativa rispetto ai due paragrafi che lo precedono e impone agli Stati membri l'obbligo di sanzionare, quantomeno in termini pecuniari (dal che desumo che può altresì trattarsi di sanzioni penali), l'inosservanza degli impegni sottoscritti distinti da quelli contemplati ai nn. 1 e 2, fatto salvo il ricorrere di forza maggiore o caso fortuito. E' in questo contesto che la norma fa riferimento alla commissione di gravi irregolarità e, in particolare, al ricorrere di intenzione fraudolenta da parte del beneficiario o dei suoi aventi causa. La sanzione minima comminata in questi casi è il mancato pagamento di qualsiasi aiuto per il periodo al quale si riferisce l'impegno.
Se queste gravi irregolarità possano riscontrarsi in caso di inadempienze distinte da quelle contemplate ai nn. 1 e 2, non mi sembra una questione alla quale occorra rispondere, avendo già dimostrato nel corso della mia analisi sulle prime due questioni che l'ipotesi prospettata dal giudice nazionale s'inquadra nell'art. 16, n. 1, nell'interpretazione da me proposta. La prenderò tuttavia in esame, per il caso in cui la Corte ritenga necessario risolverla.
31 La ricorrente nella causa a qua sostiene che sussiste un'irregolarità grave solo nel caso in cui vi fosse un'intenzione fraudolenta da parte del beneficiario o, almeno, se questi abbia agito con l'intento di riuscire a trarre profitto dall'infrazione. Nel suo caso specifico, sarebbe inoltre necessario che la percentuale di nitrogeno presente nel concime oltrepassasse nettamente i quantitativi medi per ettaro coltivabile impiegati in agricoltura, senza che si debba in nessun caso basarsi sull'estensione della superficie coltivabile considerata, disciplinata dai nn. 1 e 2 dell'art. 16.
32 La Commissione, a sua volta, precisa che la nozione di «irregolarità» è definita all'art. 1, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (12) (in prosieguo: il «regolamento n. 2988/95»), relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, e suggerisce alla Corte di avvalersi di questa definizione per interpretare la seconda frase dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 4115/88.
33 Il regolamento n. 2988/95 ha la finalità di garantire la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee mediante una normativa generale relativa a controlli omogenei e a misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario.
L'art. 1, n. 2, di tale regolamento definisce effettivamente il concetto di irregolarità come qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita.
34 L'intendimento della Commissione, che si propone di uniformare l'interpretazione di concetti, mi sembra encomiabile, ma non atta a risolvere il problema giacché il regolamento n. 4115/88, alla cui interpretazione è interessato il giudice nazionale nel caso di specie, non fa riferimento a «irregolarità», bensì a «irregolarità grave» alla quale, eventualmente, è ricollegata quantomeno la soppressione dell'aiuto per l'intero periodo in relazione al quale era stato sottoscritto l'impegno.
35 Essendo la sanzione collegata molto severa e corrispondente a quella prevista all'art. 16, n. 2, prima frase, la Commissione propone un'interpretazione secondo cui, per valutare l'esistenza di un'irregolarità grave ai sensi di questa disposizione, l'inadempienza dovrà essere equiparabile a quelle contemplate al n. 2 e sarà inoltre richiesto il sussistere di una colpa grave commessa dal beneficiario dell'aiuto.
36 Ho già rilevato in precedenza come il n. 3 dell'art. 16 abbia carattere integrativo rispetto ai nn. 1 e 2, poiché disciplina solo le inadempienze non riconducibili a questi due paragrafi. Per tale motivo, non potrà trattarsi semplicemente di differenze più o meno gravi tra il numero di ettari per il quale è stato richiesto l'aiuto e il numero di ettari effettivamente accertato, con il concorso o meno di dolo o colpa, bensì del fatto che queste irregolarità devono essersi prodotte rispetto ad altre inadempienze degli impegni di estensivizzazione e che sarà richiesta l'esistenza di una negligenza grave o di un'intenzione fraudolenta.
37 Per l'ipotesi in cui la Corte ritenga necessario risolvere la terza questione pregiudiziale posta, ritengo che gli elementi determinanti ai fini della valutazione di una «irregolarità grave» ai sensi dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 4115/88 siano: che essa si verifichi in relazione a ipotesi di inosservanza degli impegni sottoscritti distinte da quelle contemplate ai nn. 1 e 2 e che sussista inoltre negligenza grave o intenzione fraudolenta.
VI - Conclusione
38 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele dal Verwaltungsgericht di Schwerin nei seguenti termini:
«1. L'art. 16 del regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1988, n. 4115, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'aiuto all'estensivizzazione della produzione, nel testo risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 6 aprile 1993, n. 838, recante modifica del regolamento n. 4115/88, dev'essere interpretato nel senso che la sanzione comminata al n.1, prima frase, si applica allorché il divario tra il numero di unità per il quale è stato richiesto l'aiuto e il numero di unità effettivamente accertato, pur essendo superiore a 2 ettari, non eccede il 10% della superficie coltivabile.
2. L'art. 16, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 4115/88, nel testo risultante dal regolamento n. 838/93, dev'essere interpretato nel senso che la riduzione applicabile agli aiuti pagati in passato è retroattiva fino all'inizio del periodo in relazione al quale è stato assunto l'impegno, a meno che il beneficiario dimostri che il divario non era imputabile a suo dolo o sua colpa.
3. Gli elementi determinanti ai fini della valutazione di una "irregolarità grave" ai sensi dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 4115/88, nel testo risultante dal regolamento n. 838/93, sono: che essa si verifichi in relazione a ipotesi di inosservanza degli impegni sottoscritti distinte da quelle contemplate ai nn. 1 e 2 e che sussista inoltre negligenza grave o intenzione fraudolenta».
(1) - Regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1988, n. 4115, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'aiuto all'estensivizzazione della produzione (GU L 361, pag. 13).
(2) - Regolamento (CEE) della Commissione 6 aprile 1993, n. 838, recante modifica del regolamento (CEE) n. 4115/88 (GU L 88, pag. 16).
(3) - Non figura nella ventunesima edizione del Diccionario de la Lengua Española, del 1994, né si rinviene nel Diccionario de uso del español, di María Moliner, riedizione del 1992, o nel Diccionario ideológico de la lengua española, di Julio Casares, seconda edizione (18° ristampa) 1992. Ho verificato che l'equivalente francese «extensification» non si rinviene nel dizionario Le Petit Robert né nel Larousse de la langue française; l'equivalente inglese «extensification» non si trova né nel The Shorter Oxford English Dictionary né nel Merriam-Webster's Collegiate Dictionary; il termine italiano «estensivizzazione» non è citato nel Nuovissimo Dizionario della Lingua Italiana, il portoghese «extensificaçao» non compare neppure nel Dicionário da Lingua Portuguesa di J. Almeida Costa e A. Sampaio e Melo.
(4) - Decisione del Consiglio 19 marzo 1987, 87/218/CEE, recante modifica della decisione 83/641/CEE, che stabilisce programmi comuni e programmi coordinati di ricerca agricola (GU L 85, pag. 46).
(5) - Regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell'efficenza delle strutture agrarie (GU L 93, pag. 1).
(6) - Regolamento (CEE) del Consiglio 15 giugno 1987, n. 1760, che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 270/79, (CEE) n. 1360/78 e (CEE) n. 355/77, per quanto concerne le strutture agrarie e l'adeguamento dell'agricoltura alla nuova situazione dei mercati, nonché il mantenimento dello spazio rurale (GU L 167, pag. 1).
(7) - Tale definizione compare in almeno ventotto regolamenti del Consiglio e della Commissione e in dieci decisioni, come pure in vari pareri del Comitato economico e sociale e della Corte dei conti.
(8) - Regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1094, che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/95 e (CEE) n. 1760/87, per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione nonché l'estensivizzazione e la riconversione della produzione (GU L 106, pag. 28).
(9) - Sentenza 14 gennaio 1993, causa C-190/91, Lante (Racc. pag. I-67).
(10) - Sentenza 18 dicembre 1997, causa C-384/95, Landboden-Agrardienste (Racc. pag. I-7387). Va rilevato come l'avvocato generale Jacobs, nelle conclusioni presentate in quella causa, fece già allusione al carattere equivoco della parola estensivizzazione. Nella sua nota a piè di pagina n. 3, si legge: «Si tratta di un termine piuttosto equivoco, che non compare nei più autorevoli vocabolari, ma che è utilizzato nella legislazione comunitaria per designare una riduzione della produzione agricola (...)». Secondo il Times del 23 gennaio 1989 "l'estensivizzazione, in gergo comunitario, indica un metodo di coltivazione meno intensivo, che consiste nel compensare la minore resa con risparmi sui mangimi, fertilizzanti e pesticidi". Fonte: Oxford English Dictionary Word and Language Service (OWLS), Oxford University Press».
(11) - La ricorrente nella causa a qua puntualizza alcuni aspetti della descrizione dei fatti compiuta dall'autorità giudiziaria nazionale nella sua ordinanza di rinvio. Essa asserisce che sul terreno furono aspersi resti di fertilizzanti nitrogenati fabbricati prima della scomparsa dell'ex Repubblica Democratica tedesca, che si trovavano depositati nei suoi impianti e che erano inutilizzabili, poiché da anni essa si dedicava a coltivazioni estensive. Nel 1994 il signor Neick, membro del consiglio d'amministrazione dell'impresa, dichiarava ad alcuni dipendenti che questa partita di concime doveva scomparire nel corso dell'anno. Sembra che il suo intendimento fosse quello di eliminarla come residuo o di offrirla ad un'impresa vicina, le cui coltivazioni seguivano ancora i metodi classici; sennonché l'ordine fu male interpretato e i dipendenti procedettero all'aspersione del concime su superfici sulle quali era già stata compiuta la raccolta. Essa rileva come sia pacifico tra le parti che il quantitativo di concime sparso non era idoneo a provocare una crescita dei seminati. Difatti il quantitativo era pari a circa 2 tonnellate, ossia una media di 35 kg/ettaro o di 9 kg di nitrogeno/ettaro di superficie coltivabile, laddove in quel periodo si applicava per la concimazione una media di 94 kg di nitrogeno/ettaro coltivabile. La ricorrente nella causa a qua sostiene che la ridotta superficie sulla quale lo spargimento ha avuto luogo dimostra che i suoi dipendenti non avevano l'intenzione di procedere ad una fertilizzazione in senso agricolo del terreno, giacché il quantitativo sparso non raggiungeva neppure il 10% della concentrazione necessaria per la fertilizzazione.
(12) - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).
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