Conclusioni dell avvocato generale
1. In forza dell'applicazione di una clausola compromissoria fondata sull'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE) e inclusa nel contratto di sovvenzione che ha concluso nel 1985 con la società di diritto ellenico Nea Energeiaki Technologia EPE , la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di condannare la NET alla restituzione dell'intero finanziamento ad essa versato, oltre agli interessi contrattuali e legali. La Commissione fonda la sua domanda sulle norme di cui agli artt. 9 del contratto e 147 del codice civile ellenico .
2. Il fatto che una parte contrattuale abbia omesso di segnalare all'altro contraente che la situazione finanziaria nella quale si trovava al momento in cui l'accordo è stato richiesto non le permetteva di onorare l'accordo come sperato, rappresenta elemento costitutivo dell'inganno in diritto ellenico? Questa è in sostanza la questione sottoposta alla valutazione della Corte.
3. Dato che la controversia ha carattere privato e che la sua soluzione riguarda soltanto le due parti summenzionate, limiterò la descrizione del contesto giuridico, fattuale e procedurale nonché le conclusioni delle parti agli elementi strettamente necessari al mio ragionamento. Per una più ampia esposizione di questi elementi, invito le parti a far riferimento alla relazione d'udienza che è stata loro notificata.
I - Contesto normativo
Il contratto
4. L'art. 1 e l'allegato I, A, punti 1 e 2, del contratto prevedono che la NET s'impegni a realizzare un progetto chiamato «Isola di Ceo» al fine di:
- installare un generatore elettrico ad energia eolica della potenza di 300 kW su un'isola greca, al più tardi il 1° gennaio 1986;
- assicurare la dimostrazione del funzionamento di questo impianto, a partire dal 1° gennaio 1986, per un biennio;
- consegnarlo allo sfruttamento commerciale in favore degli utenti, alla scadenza di tale periodo, e cioè il 1° aprile 1988.
5. L'art. 3 del contratto fissa il finanziamento della Comunità al 40% delle spese effettive del progetto, controllate e approvate dalla Commissione, nel limite di un importo di GRD 46 000 000, al netto delle imposte.
6. In conformità all'allegato II, I, paragrafo 1, lett. a), primo e secondo comma, del contratto, la Commissione si impegna a versare alla NET un anticipo dell'importo di GRD 13 800 000, corrispondente al 30% dell'importo massimo del finanziamento, nei trenta giorni che seguono la firma del contratto. Ai sensi di dette norme, sia questo anticipo che tutti gli interessi maturati potranno venire utilizzati solo per la realizzazione del progetto.
7. L'art. 8 del contratto prevede quanto segue:
«In caso di inadempimento da parte del contraente di uno degli obblighi derivantigli dal presente contratto, questo può essere risolto di diritto dalla Commissione, in seguito a messa in mora notificata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non seguita dall'adempimento nel termine di un mese. Il contratto può essere altresì risolto nel caso in cui, al fine di ottenere il finanziamento, il contraente abbia dichiarato il falso, nella misura in cui ciò sia a lui imputabile. In questi casi, gli importi versati a titolo di finanziamento devono essere immediatamente restituiti dal contraente alla Commissione, oltre agli interessi a decorrere dallo scadere del termine di un mese sopra menzionato. Il tasso d'interesse è quello della Banca europea per gli investimenti vigente alla data della decisione della Commissione relativa alla concessione del contributo finanziario al progetto».
8. Ai sensi dell'art. 9 del contratto:
«Il presente contratto può essere risolto da ciascuna delle parti contraenti, mediante preavviso di due mesi, nel caso in cui il proseguimento del programma di lavoro definito all'allegato I abbia perso interesse, ad esempio a causa della previsione di difficoltà tecniche o finanziarie concernenti il progetto o perché il costo stimato del progetto è stato ampiamente superato. In questi casi la Commissione può chiedere la restituzione della totalità o di una parte degli importi versati a titolo di finanziamento, oltre agli interessi a partire dalla data di risoluzione del contratto, se il programma, al momento in cui avviene la risoluzione, ha prodotto risultati che possono essere sfruttati commercialmente. Il tasso d'interesse è quello della [BEI] vigente alla data della decisione della Commissione relativa alla concessione del finanziamento al progetto. La restituzione deve essere effettuata secondo le modalità definite ai paragrafi 2.1 e 2.2 dell'allegato II».
9. L'art. 13 del contratto precisa che la Corte di giustizia delle Comunità europee è la sola competente a dirimere le controversie riguardanti la validità, l'interpretazione e l'applicazione del contratto. L'art. 14 del contratto stabilisce che il diritto applicabile è il diritto ellenico.
Il diritto ellenico
10. L'art. 147 del codice civile prevede che:
«Chiunque sia stato indotto con l'inganno ad una dichiarazione di volontà ha il diritto di chiedere l'annullamento dell'atto. In caso di dichiarazione indirizzata ad un altro, se l'inganno è opera di un terzo, l'annullamento può essere chiesto solo qualora colui al quale al dichiarazione è stata fatta o chiunque altro a cui siano derivati direttamente diritti fosse a conoscenza dell'inganno o avrebbe dovuto averne conoscenza».
11. Secondo l'art. 157 del codice civile, «[i]l diritto di chiedere l'annullamento si estingue trascorsi due anni dall'atto giuridico. Se l'errore, il dolo o la violenza sono continuati successivamente all'atto, il termine di due anni decorre dal giorno in cui tale situazione è cessata. In ogni caso, l'azione di annullamento non è ammissibile decorsi venti anni dall'atto».
12. Ai sensi dell'art. 249 del codice civile, «[i]l termine di prescrizione dei diritti è di venti anni, salvo contraria disposizione».
13. L'art. 345 del codice civile prevede quanto segue:
«In materia di obbligazioni pecuniarie, il creditore ha il diritto, in caso di [messa in] mora, di reclamare gli interessi moratori fissati dalla legge o dall'atto giuridico, senza dover provare alcun pregiudizio. Il creditore che, inoltre, dia la prova di un ulteriore danno effettivo ha il diritto di chiederne il risarcimento, salvo contraria disposizione di legge».
14. L'art. 346 del codice civile così dispone:
«Il debitore di una somma di denaro, anche non messo in mora, deve gli interessi legali, a partire dalla notifica dell'azione giudiziale relativa al debito scaduto».
II - Contesto fattuale
15. In conformità ai termini del contratto, la Commissione ha versato alla NET, il 16 luglio 1985, un anticipo sull'importo del finanziamento che si era impegnata a corrisponderle, pari a GRD 13 800 000.
16. Avendo constatato che nessuna delle fasi di esecuzione del progetto previste dal contratto era stata realizzata, la Commissione ha, dal momento della firma del contratto fino al 1988, ripetutamente richiesto alla NET:
- di onorare i suoi impegni
- di iniziare i lavori previsti, e
- di inviarle la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e le copie delle autorizzazioni per la realizzazione del progetto.
17. In risposta a queste ripetute sollecitazioni, la NET ha sempre affermato che l'avvio dei lavori era imminente, senza però inviare i documenti richiesti dalla Commissione.
18. Con lettera del 22 febbraio 1989, la Commissione ha avvisato la NET della decisione di applicare l'art. 8 del contratto e che, di conseguenza, essa fissava alla società un termine di un mese per ottemperare ai suoi obblighi, altrimenti il contratto si sarebbe risolto.
19. Allo scadere del termine così determinato, la Commissione ha emanato, il 17 maggio 1989, un'ingiunzione di rimborso. Non avendo tale ordine sortito alcun effetto, la NET, per mezzo di lettera raccomandata del 23 gennaio 1990, è stata messa in mora per la restituzione del suo debito nel termine di quindici giorni.
20. Con lettera del 26 giugno 1989 e con lettera integrativa del 21 settembre 1989, la NET ha risposto alla missiva della Commissione del 22 febbraio 1989. In queste lettere, essa ha specificato le ragioni per le quali il progetto non era andato a buon fine e ha precisato di aver dovuto sopportare ingenti spese nell'ambito dei lavori preparatori necessari alla realizzazione del progetto.
21. Di conseguenza, la stessa ha proposto che dette spese fossero detratte dal suo debito. Essa ha, inoltre, chiesto di essere autorizzata a restituire la somma di GRD 10 000 000, ancora disponibile fra quelle versate dalla Commissione e che fosse messo fine al contratto in applicazione dell'art. 9 del suddetto contratto.
22. La Commissione ha accettato la proposta della NET ed ha emanato, il 27 marzo 1990 , un ordine di riscossione per l'importo di GRD 9 257 051, oltre all'importo di GRD 241 500 a titolo di interessi bancari, per un totale di GRD 9 498 551. Ha fissato un termine di pagamento con scadenza il 15 maggio 1990.
23. Questa somma non è stata versata dalla NET malgrado i numerosi solleciti della Commissione.
24. Il 29 maggio 1998, la NET ha comunicato alla Commissione di non poter versare le somme richieste. Inoltre, la stessa ha reso noto di trovarsi da lungo tempo già in liquidazione. Essa chiedeva ulteriori proroghe e proponeva alla Commissione di accettare un versamento dell'importo di GRD 4 000 000.
III - Conclusioni delle parti
25. Con il presente ricorso, depositato presso la cancelleria della Corte il 20 novembre 1998, la Commissione chiede che la Corte voglia:
«- accogliere integralmente il ricorso;
- condannare la convenuta a versarle l'intero finanziamento ottenuto dalla Comunità, dichiarando invalido l'accordo accettato dalla Commissione, in quanto ottenuto con mezzi fraudolenti, e cioè condannare la convenuta a versare l'importo totale del debito principale di GRD 13 800 000, oltre ad interessi che, secondo quanto previsto dal contratto, ammontano, al momento della notifica del presente ricorso, alla somma di GRD 24 382 218, per un totale di GRD 38 182 218, oltre agli interessi di mora ai sensi della legge ellenica a decorrere dalla notifica alla convenuta del presente ricorso, e questo fino al saldo totale del suo debito, o almeno agli interessi calcolati sulla base del tasso d'interesse della [BEI], per il periodo che va dalla proposizione del presente ricorso fino al saldo totale del debito da parte della convenuta;
- in via subordinata, condannare la convenuta a versare alla Commissione l'importo risultante dall'accordo di cui al punto 19 della presente relazione, e cioè GRD 9 498 551, oltre agli interessi dovuti sul capitale (GRD 9 257 051), i quali, secondo quanto previsto dal contratto, ammontano, al momento della notifica del presente ricorso, a GRD 14 643 006, vale a dire, in totale, l'importo di GRD 24 141 557, maggiorato degli interessi legali previsti dalla legge ellenica, a partire dalla notifica del ricorso fino al saldo integrale del debito, o almeno degli interessi in base al tasso praticato dalla [BEI] per il periodo compreso fra la proposizione del presente ricorso e il saldo integrale del debito da parte della convenuta»;
- condannare la NET, in entrambi i casi, al pagamento delle spese giudiziali della Commissione, oltre agli onorari dei suoi avvocati.
26. La NET chiede che la Corte voglia:
«- respingere integralmente il ricorso;
- a titolo del tutto subordinato, condannarla a versare alla ricorrente la somma di GRD 3 986 545, senza interessi;
- condannare la ricorrente alle spese della convenuta, ivi compresi gli onorari dei suoi avvocati».
IV - Sulla domanda presentata dalla Commissione a titolo principale
Argomenti delle parti
27. La Commissione sostiene di aver accettato la proposta di accordo della NET sulla scorta delle affermazioni di quest'ultima secondo le quali la stessa aveva a disposizione la somma di GRD 10 000 000. Questa somma rappresentava, a dire della NET, il saldo dell'importo dell'anticipo di GRD 13 800 000 che essa aveva ottenuto. L'accettazione di detta proposta era, inoltre, subordinata alla condizione risolutiva tacita, ma chiara e indiscutibile, che l'importo menzionato fosse effettivamente versato.
28. La ricorrente si basa sulle scritture della NET del 29 maggio 1998 per giustificare le sue pretese. A suo parere, infatti, dalle dette scritture risulta che, al momento in cui la NET presentava la sua proposta di accordo, essa non aveva palesemente l'intenzione di rifondere una parte dell'anticipo percepito, ma che il suo scopo esclusivo era di ingannare la ricorrente al fine di ottenere ulteriori proroghe, e, in definitiva, di approfittare di una riduzione dell'ammontare del suo debito. Nell'ambito di questa strategia, la NET si è guardata bene dall'informare la Commissione della sua messa in liquidazione.
29. La ricorrente deduce da questi elementi che la sua accettazione della proposta di accordo della NET e la riduzione del credito della Comunità che di conseguenza ne derivò sono viziati. La Commissione ritiene, infatti, di essere stata vittima di un inganno da parte della NET, ai sensi dell'art. 147 del codice civile. Di conseguenza, chiede che l'accordo venga considerato nullo e non avvenuto, e che la convenuta venga condannata a restituirle la totalità dell'importo dell'anticipo versato, e cioè GRD 13 800 000, maggiorato sia degli interessi convenzionali che degli interessi legali di mora.
30. La NET contesta il fatto che l'accordo intervenuto fra le parti sia il risultato di un dolo da essa posto in essere.
31. La convenuta fa valere, invero, che la sua «disponibilità a restituire» l'importo di GRD 10 000 000, espressa nella lettera del 26 giugno 1989, manifestava unicamente il suo desiderio di rispettare il contratto, come riteneva si applicasse e come credeva che avrebbe potuto essere realizzato. Essa sottolinea, in proposito, che quel denaro non era disponibile e doveva essere trovato . Ne conseguirebbe che la scelta di risolvere il contratto in applicazione dell'art. 9 dello stesso non risulterebbe subordinata alla condizione, tacita o meno, del pagamento dell'importo indicato.
32. Inoltre, la NET sostiene che, nel caso in cui la Corte dovesse statuire che la Commissione è stata indotta con dolo ad accettare la proposta contenuta nelle lettere del 26 giugno e 21 settembre 1989, il diritto di contestare l'atto giuridico perché conseguito con dolo si sarebbe prescritto. La NET fa valere in questo modo le norme di cui all'art. 157 del codice civile che prevedono che il diritto di agire per l'annullamento si estingue una volta decorso il termine di due anni.
Valutazione
Il diritto vigente ellenico - Contenuto dell'art. 147 del codice civile
33. L'esistenza di un dolo, ai sensi dell'art. 147 del codice civile, presuppone la compresenza di due condizioni. In primo luogo, necessita il compimento di artifizi e raggiri. In secondo luogo, implica un'intenzione specifica da parte dell'autore.
34. Per quanto concerne la prima condizione, ai sensi di una giurisprudenza costante dei giudici ellenici, costituisce dolo qualsiasi comportamento che tende a produrre o a rinforzare un'impressione o una percezione erronea della realtà mediante la presentazione di fatti menzogneri come se fossero reali o mediante l'occultamento della realtà o ancora mediante la rivelazione soltanto parziale della realtà. L'obbligo di svelare determinati fatti o di comunicare all'altra parte certe informazioni dipende dal tipo di contratto, dalla lealtà richiesta dal rapporto fra le parti, dai costumi e dagli usi sinallagmatici. In materia di transazione commerciale, qualora si tratti, più specificamente, di intraprendere un rischio commerciale, l'obbligo di fornire informazioni sullo stato finanziario di una delle parti è più esteso del normale.
35. Quanto alla seconda condizione, l'intenzione dell'autore risiede nel suo dolo, cioè nella conoscenza o, almeno, nella consapevolezza del fatto che il suo comportamento assume carattere ingannevole, oltre che nell'accettazione delle conseguenze dell'inganno. La nozione di dolo esclude dunque la negligenza, quantunque grave, dell'autore.
36. Affinché un atto giuridico possa essere annullato per dolo, la giurisprudenza esige, d'altronde, un nesso di causalità fra la menzogna dell'autore e la formazione dell'atto. L'atto non può essere annullato e l'autore del dolo può essere liberato da ogni responsabilità se dimostra che il dolo non ha influenzato la volontà contrattuale della vittima e che questa avrebbe contrattato anche in assenza del comportamento fraudolento.
37. Infine, in conformità alle norme di diritto ellenico, il dolo non si presume, ma deve essere provato da colui che pretende di esserne vittima.
L'applicabilità dell'art. 147 del codice civile alla controversia
38. La Commissione sostiene che l'accordo del 27 marzo 1990 è viziato. Secondo la stessa, la sua accettazione è stata ottenuta in seguito all'inganno della convenuta circa la sua situazione finanziaria. La NET avrebbe, invero, affermato di detenere un saldo di GRD 10 000 000 sulle somme versate dalla Commissione e che era quindi in grado di restituire detto saldo alla Commissione. La ricorrente fa valere inoltre che la NET avrebbe omesso di dichiarare alcuni fatti importanti, come la presenza di una procedura di liquidazione iniziata nei suoi confronti.
39. Secondo la Commissione, questi fatti, noti alla convenuta al momento in cui proponeva l'accordo, sono stati intenzionalmente dissimulati. La Commissione sostiene che essa non avrebbe mai accettato tale proposta se fosse stata a conoscenza di questi fatti.
40. La convenuta ammette che essa non disponeva della somma che proponeva di versare alla ricorrente nel momento in cui proponeva tale soluzione .
41. Considerata l'accezione molto ampia della nozione di dolo nel diritto positivo ellenico - che ricomprende, lo ricordo, qualsiasi comportamento che tenda a produrre o a rinforzare un'impressione o una percezione erronee della realtà - ritengo che il fatto che la NET abbia mentito sulla realtà delle somme di cui disponeva e che intendeva versare alla ricorrente permetta di concludere che l'elemento materiale della nozione di dolo è presente nel caso di specie.
42. Secondo la Commissione, il carattere doloso del comportamento della NET deve essere dedotto dal fatto che quest'ultima non disponeva delle somme che proponeva di versare alla Commissione, nel momento in cui la stessa tentava di ottenere l'accordo con la Commissione circa la riduzione del suo debito. La presentazione menzognera della sua situazione finanziaria sarebbe sufficiente a provare, secondo la Commissione, che la convenuta non era intenzionata a procedere alla restituzione che si impegnava ad effettuare.
43. La NET nega formalmente di non aver avuto l'intenzione di onorare i suoi debiti. Essa sostiene al contrario che la volontà di rispettare i suoi impegni può essere dedotta dagli sforzi che essa ha intrapreso per ottenere una riduzione dei debiti contratti, che si sono concretizzati con l'accordo che ha proposto alla Commissione il 26 giugno 1989. Infatti, secondo la NET, sarebbe stato inutile adoperarsi per ottenere questa riduzione dell'ammontare del credito della Commissione se essa non avesse avuto affatto l'intenzione di saldare i suoi debiti.
44. Giova constatare che le allegazioni della Commissione non sono confermate da nessun elemento materiale né indizio che permetta di concludere che la NET si trovasse in una situazione finanziaria tale da rendere del tutto illusoria o impossibile la restituzione proposta nella missiva del 26 giugno 1989. Così, nessuna precisazione è fornita circa la data in cui la NET è stata dichiarata insolvente. Allo stesso modo, la Commissione non produce documenti contabili che provino che, ad esempio, al momento in cui la proposta d'accordo è stata presentata, la NET non vantava di alcun credito esigibile presso terzi né disponeva di altri crediti.
45. Da quanto precede si desume che la prova del carattere doloso del comportamento della controparte non è stata prodotta dalla Commissione. Pertanto, l'applicazione dell'art. 147 del codice civile deve essere esclusa.
V - Sulla domanda presentata in via subordinata dalla Commissione
Argomenti delle parti
46. A titolo subordinato, nell'ipotesi in cui la Corte decidesse che l'accettazione da parte della Commissione dell'accordo del 27 marzo 1990 è valida e vincola la Comunità, la Commissione fa valere che la NET è tenuta a restituire l'importo indicato nell'accordo, e cioè la somma di GRD 9 498 551, oltre agli interessi previsti dall'art. 9 del contratto e agli interessi legali di mora.
47. La Commissione sostiene che, in conformità ai termini dell'accordo del 27 marzo 1990, il contratto di sovvenzione intercorso fra le parti si è risolto in base all'art. 9 del suddetto contratto. Questa disposizione prevede espressamente che la Commissione può chiedere la restituzione della totalità o di una parte degli importi versati a titolo di sovvenzione, oltre agli interessi a partire dalla data di risoluzione del contratto. Detta norma precisa anche che il tasso d'interesse è quello della BEI, vigente alla data della decisione della Commissione riguardante la concessione del finanziamento al progetto.
48. La Commissione sostiene inoltre che la NET deve essere condannata a versare, sulla totalità del suo debito, gli interessi legali di mora, in conformità all'art. 346 del codice civile, a decorrere dalla data di notifica del ricorso fino al saldo totale del suo debito o, in mancanza, a versare degli interessi di mora al tasso della BEI a partire dal deposito del ricorso fino al saldo totale del suo debito.
49. La NET riconosce il fondamento del suo debito e la validità dell'accordo del 27 marzo 1990, ma sostiene che l'ammontare delle spese sostenute nell'ambito del contratto di sovvenzione è superiore a quello dichiarato dalla stessa alla Commissione nelle missive del 26 giugno e 21 settembre 1989. Essa precisa che le spese dichiarate e in seguito approvate dalla Commissione, nell'ambito dell'accordo del 27 marzo 1990, corrispondevano alle sue dichiarazioni fiscali, ma non alla realtà contrattuale. Essa sostiene, però, che non le è stato possibile fornire la prova delle spese supplementari allegate.
50. La NET ritiene inoltre che, se la Corte dovesse accogliere una delle domande della Commissione, il tasso d'interesse dovrebbe essere quello applicato dalla BEI. Tuttavia, essa contesta la domanda presentata dalla Commissione concernente gli interessi legali di mora. A suo parere, infatti, non avendo le parti previsto gli interessi moratori, la NET non potrebbe essere condannata al versamento di questi interessi sulla base dell'art. 346 del codice civile.
Valutazione
51. Giova constatare che, ai sensi dell'accordo del 27 marzo 1990, le parti si sono accordate sia sul fondamento del debito a carico della NET che sul suo importo e sugli interessi dovuti.
52. Dato che la richiesta di modifica dell'importo del debito dovuto dalla NET non è giustificata, essa va respinta.
53. Ne risulta che l'accordo del 27 marzo 1990 deve essere considerato valido e deve essere applicato.
54. Pertanto, propongo alla Corte di condannare la convenuta a versare alla Commissione l'importo risultante dall'accordo concluso il 27 marzo 1990, e cioè la somma di GRD 9 498 551.
55. Per quanto concerne la domanda di condanna della NET al versamento degli interessi convenzionali e legali di mora, in relazione alla totalità del debito, giova constatare che l'art. 9 del contratto prevede espressamente che la Commissione può richiedere la restituzione della totalità o di una parte dell'importo versato a titolo di sovvenzione, oltre agli interessi di mora a decorrere dalla data di risoluzione del contratto. Questo articolo stabilisce, inoltre, che il tasso d'interesse è quello della BEI, vigente alla data della decisione della Commissione relativa alla concessione del finanziamento al progetto.
56. Nella sentenza 272/1994, l'Areios Pagos (Corte di Cassazione di Grecia) ha stabilito che il tasso d'interesse legale previsto dall'art. 346 del codice civile è dovuto in via sussidiaria, qualora le parti non si siano accordate su di un tasso convenzionale. In compenso, quando è stato fissato un tasso convenzionale dalle parti, questo, secondo la sentenza summenzionata, prevale in ogni caso sul tasso legale, compresa l'ipotesi in cui il tasso convenzionale sia inferiore al tasso legale.
57. Le disposizioni del contratto stabiliscono espressamente il tasso d'interesse moratorio applicabile al caso di specie.
58. Pertanto, occorre accogliere la domanda della Commissione fondata sulle disposizioni contrattuali e condannare la NET al versamento degli interessi moratori previsti dal contratto.
59. Di conseguenza, propongo alla Corte di condannare la NET al versamento della somma di GRD 9 498 551, oltre agli interessi calcolati sulla base del tasso praticato dalla BEI alla data della decisione relativa alla concessione del finanziamento al progetto «Isola di Ceo» per il periodo che va dalla data di risoluzione del contratto fino al saldo totale del debito da parte della convenuta.
60. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Avendo la Commissione chiesto la condanna della NET, che è risultata soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.
Conclusione
61. Per le ragioni esposte in precedenza, propongo alla Corte di condannare la società di diritto ellenico Nea Energeiaki Technologia EPE a:
- versare alla Commissione delle Comunità europee l'importo risultante dall'accordo concluso il 27 marzo 1990, vale a dire GRD 9 498 551, oltre agli interessi calcolati in base al tasso praticato dalla BEI, alla data della decisione della Commissione relativa alla concessione del finanziamento al progetto «Isola di Ceo» per il periodo che va dalla data di risoluzione del contratto fino al saldo integrale del debito da parte della convenuta;
- sopportare le spese.
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