Conclusioni dell avvocato generale
1 La Commissione ha proposto un ricorso a codesta Corte di giustizia chiedendo la condanna per inadempimento della Repubblica italiana. In concreto la Commissione imputa allo Stato membro di aver ecceduto i suoi poteri nel recepire nella sua legislazione interna la direttiva 90/364/CEE relativa al diritto di soggiorno (1) (in prosieguo: la «direttiva 90/364»), la direttiva 90/365/CEE (2) relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori che hanno cessato la propria attività professionale (in prosieguo: la «direttiva 90/365») e la direttiva 93/96/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (3) (in prosieguo: la «direttiva 93/96»).
2 La direttiva 90/364 e la direttiva 90/365, così come la direttiva 90/366/CEE relativa al diritto di soggiorno degli studenti (4) (in prosieguo: la «direttiva 90/366»), sono state adottate dal Consiglio allo scopo di estendere a tutti i cittadini comunitari il diritto di soggiorno in uno Stato membro diverso dal proprio a condizione che non diventino un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante. Il termine impartito agli Stati membri per recepire tali norme nel diritto interno scadeva il 30 giugno 1992.
3 La direttiva 90/366 è stata annullata dalla Corte di giustizia in quanto emanata dal Consiglio su di un fondamento giuridico erroneo (5). Tuttavia in quella sentenza la Corte ha stabilito che occorreva mantenere provvisoriamente tutti gli effetti della direttiva annullata sino al momento in cui il Consiglio l'avrebbe sostituita con una nuova adottata sul fondamento giuridico appropriato. La nuova direttiva è stata adottata il 29 ottobre 1993 ed ha impartito agli Stati membri un termine per adeguare la loro normativa interna che scadeva il 31 dicembre del medesimo anno.
4 Le tre direttive del 1990 sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano attraverso il decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, relativo all'attuazione delle direttive 90/364, 90/365 e 90/366, in materia di diritto di soggiorno dei cittadini comunitari, dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale e degli studenti (6).
La Commissione ha precisato nel ricorso che tale decreto è stato emanato prima che vedesse la luce la direttiva 93/96. Tuttavia, poiché le disposizioni di quest'ultima sono praticamente identiche a quelle della direttiva 90/366, essa suppone che il governo italiano abbia inteso conformare la sua normativa interna anche alla direttiva 93/96. La Commissione ritiene tuttavia che il governo italiano abbia recepito le dette direttive nel suo diritto interno in modo inappropriato sotto diversi aspetti.
I - Il procedimento precontenzioso
5 Conformemente a quanto previsto dall'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE) la Commissione ha espresso la propria posizione alle autorità italiane con lettera 13 giugno 1995 esortandole a presentarle le proprie osservazioni entro un termine di due mesi.
6 Il governo italiano ha risposto il 6 dicembre 1995 tramite la rappresentanza permanente con due note del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, rispettivamente della Direzione generale della Previdenza e Assistenza sociale e della Direzione generale per l'Impiego. Dopo aver esaminato tali note la Commissione ha ritenuto che la risposta fosse insufficiente e l'11 novembre 1996 ha inviato alla Repubblica italiana un parere motivato.
7 La rappresentanza permanente dell'Italia ha informato la Commissione, con lettera 13 dicembre 1996, che l'art. 1, comma 6, del disegno di legge intitolato: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1995-1996», approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'8 novembre 1996, delegava il governo ad emanare norme integrative volte a conformare il decreto legislativo n. 470 alle direttive 90/364/ 90/365 e 93/96.
II - Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
8 Non disponendo di alcuna ulteriore informazione sullo stato dell'iter di emanazione della detta normativa e non essendole stato comunicato nessun testo di modifica della disciplina nazionale nel senso indicato, la Commissione è giunta alla conclusione che la Repubblica italiana non ha emanato le disposizioni necessarie per recepire correttamente le tre direttive nell'ordinamento giuridico interno e che, qualora lo abbia fatto, non le ha comunicato il testo come era tenuta a fare. Per tali motivi il 25 novembre 1998 ha presentato alla Corte di giustizia un ricorso volto ad ottenere la condanna di tale Stato per inadempimento.
9 La Repubblica italiana ha presentato un controricorso il 25 marzo 1999. La Commissione ha rinunciato ad integrare le sue memorie con una replica. Conformemente all'art. 44 bis del regolamento di procedura la Corte, con l'espresso consenso delle parti, ha disposto la prosecuzione del procedimento senza trattazione orale.
III - I motivi di ricorso della Commissione
10 La Commissione afferma in primo luogo che la Repubblica italiana è tenuta, in forza dell'art. 5 della direttiva 90/364 e dell'art. 5 della direttiva 90/365, ad adeguare il diritto interno alle disposizioni delle dette direttive, e che la direttiva 93/96 deve analogamente essere recepita correttamente nel sistema giuridico italiano. Tali obblighi trovano fondamento nell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249 CE, terzo comma) che stabilisce che le direttive vincolano gli Stati membri cui sono indirizzate quanto al risultato da raggiungere, e nell'art. 5, primo comma, del Trattato CE (divenuto art. 10 CE, primo comma) che prevede che gli Stati membri adottino tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità.
11 La Commissione deduce tre motivi a sostegno del ricorso per inadempimento, osservando che nella normativa italiana vi sono tre punti che non sono conformi alle disposizioni delle direttive che riconoscono il diritto di soggiorno ai cittadini comunitari nel territorio degli Stati membri. Tali tre motivi, che esaminerò separatamente, fanno riferimento al reddito dei componenti del nucleo familiare dei beneficiari della direttiva 90/364, ai documenti che devono essere presentati dai beneficiari delle direttive 90/364 e 90/365, e al reddito degli studenti e dei loro familiari nonché all'accertamento di quest'ultimo.
A - Il primo motivo: la condizione relativa alle risorse economiche dei familiari dei beneficiari della direttiva 90/364
12 La Commissione osserva che il decreto legislativo n. 470, che ha modificato il decreto presidenziale n. 1656 del 1965, ha inserito l'art. 5 bis, in materia di diritto al soggiorno dei cittadini di uno Stato membro che hanno svolto un'attività lavorativa (direttiva 90/365) nonché l'art. 5 quater in materia di diritto al soggiorno dei cittadini di uno Stato membro che non dispongano del diritto di soggiornare in forza di altre disposizioni di diritto comunitario (direttiva 90/364). Per avvalersi di tale diritto i beneficiari di ambedue le direttive devono disporre di un reddito che non sia inferiore al trattamento minimo previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria.
Ai componenti del nucleo familiare del beneficiario della direttiva 90/365 è concesso il diritto al soggiorno se il titolare dimostra di disporre, per ciascuno di essi, di un reddito complessivo di misura non inferiore al minimo di trattamento citato. Il diritto al soggiorno dei familiari a carico del beneficiario della direttiva 90/364 è invece subordinato al fatto che egli disponga, per ognuno di essi, di un reddito equivalente al detto reddito minimo maggiorato di un terzo (7). Se ne evince che, per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei componenti del nucleo familiare, la direttiva 90/364 esige dai beneficiari che dispongano di reddito di un terzo più rilevante di quello di cui devono disporre i beneficiari della direttiva 90/365.
13 Con riferimento a tale motivo la Repubblica italiana adduce l'esistenza di un disegno di legge le cui disposizioni sono volte a modificare le norme criticate dalla Commissione. Essa afferma che tale disegno è in avanzato stato di concertazione interministeriale.
14 L'art. 1, n. 1, della direttiva 90/364, in materia di diritto di soggiorno dei cittadini degli Stati membri che non beneficiano di questo diritto in virtù di altre disposizioni, e l'art. 1, n. 1, della direttiva 90/365, in materia di diritto di soggiorno dei cittadini che hanno cessato di svolgere un'attività lavorativa, stabiliscono le condizioni che devono essere soddisfatte dai beneficiari per ottenere il permesso di soggiorno in un qualsivoglia Stato membro.
In primo luogo, tutti devono disporre per se stessi e per i loro familiari di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante. In secondo luogo, i beneficiari della direttiva 90/364 devono possedere risorse sufficienti, mentre i beneficiari della direttiva 90/365 devono fruire di una pensione d'invalidità, di un pensionamento anticipato o di una pensione di vecchiaia oppure di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale. Sia il reddito nel primo caso sia la pensione o il sussidio nel secondo caso dovranno essere di livello sufficiente per evitare che gli interessati durante la loro permanenza divengano un onere per l'assistenza sociale dello Stato ospitante.
15 Ambedue le direttive concordano nel considerare sufficienti gli introiti quando siano superiori al livello al di sotto del quale lo Stato membro ospitante può concedere un'assistenza sociale ai suoi cittadini, tenuto conto della situazione personale del richiedente e, eventualmente, di quella dei componenti del nucleo familiare del medesimo. Comunque sia, si considera che il richiedente possiede risorse economiche sufficienti qualora siano superiori al livello della pensione minima di previdenza sociale erogata dallo Stato membro ospitante.
Come la Commissione ha giustamente osservato nel ricorso, la condizione relativa alle risorse economiche è stata formulata in modo identico in ambedue le direttive e viene richiesto unicamente che si disponga di redditi sufficienti per evitare oneri per l'assistenza sociale. Il livello minimo di reddito, oltre ad essere comune in ambedue, è perfettamente delimitato e nessuna delle due prevede la benché minima eccezione per i componenti del nucleo familiare dei beneficiari.
16 Ritengo che la Commissione abbia ragione nell'affermare che l'Italia avrebbe dovuto imporre le medesime condizioni di reddito per quanto riguarda i componenti del nucleo familiare dei beneficiari di ambedue le direttive. Di conseguenza, mantenendo in vigore una normativa che esige che i beneficiari della direttiva 90/364 dispongano, per i loro familiari, di redditi di un terzo più elevati rispetto al reddito di cui devono disporre i familiari dei beneficiari della direttiva 90/365, l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della direttiva 90/364.
17 Considero pertanto che il primo motivo di ricorso della Commissione è fondato.
B - Il secondo motivo: la condizione relativa ai documenti che devono essere esibiti dai beneficiari delle direttive 90/364 e 90/365
18 L'art. 5 quinquies, inserito col decreto legislativo n. 470 nel decreto presidenziale n. 1656, precisa i documenti che devono esibire i beneficiari delle direttive 90/364 e 90/365. Per il rilascio della carta di soggiorno essi dovranno esibire, tra l'altro, una dichiarazione della autorità consolare attestante l'iscrizione del richiedente al servizio sanitario di uno Stato membro della Comunità, apposita polizza assicurativa per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri valida per il territorio italiano, ovvero copia autenticata del documento di iscrizione al servizio sanitario nazionale italiano. Ai beneficiari della direttiva 90/365 viene richiesta una dichiarazione della autorità consolare attestante che sono titolari di pensione o di rendita o di altro reddito, con indicazione del relativo importo, mentre ai beneficiari della direttiva 90/364 e ai familiari a carico viene richiesta copia della documentazione conforme alle disposizioni in vigore nello Stato di origine o di provenienza e vistata dalla competente autorità consolare, attestante la disponibilità del reddito richiesto, ovvero, per le fonti di reddito esistenti in Italia, rilasciata dagli organi competenti.
Inoltre, in via generale, per i familiari a carico, il titolare del diritto di soggiorno dovrà esibire un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, attestante l'esistenza del vincolo di parentela, nonché la condizione di familiare a carico.
19 La Commissione concede che in alcuni casi, al fine di evitare l'esibizione di documenti falsi, il diniego di accettazione di documenti che non siano stati predisposti da un'autorità pubblica possa essere giustificato. Tuttavia l'obbligo che la legge italiana impone ai beneficiari delle direttive 90/364 e 90/365 di esibire in tutti i casi documenti rilasciati dalle autorità pubbliche dell'uno o dell'altro Stato membro, è chiaramente sproporzionato allo scopo. Essa aggiunge che, in determinate situazioni, per i beneficiari delle direttive può risultare molto difficile ottenere tali documenti specifici e che le autorità italiane potrebbero assicurarsi, con altri mezzi altrettanto validi, che i richiedenti soddisfino le condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento del diritto di soggiorno.
20 La Repubblica italiana ribatte che se il soggetto che richiede il permesso di soggiorno è un lavoratore che ha cessato di svolgere l'attività lavorativa, egli sarà titolare di una pensione, di una rendita o disporrà di altri redditi equivalenti. I trattati bilaterali per evitare la doppia imposizione sui redditi che l'Italia ha concluso con gli altri Stati dell'Unione prevedono che le pensioni ricevute in seguito ad una cessata attività lavorativa prestata nel settore privato siano tassate in via esclusiva nel paese di residenza del soggetto passivo e che lo Stato che le eroga non effettui, in linea di principio, nessuna ritenuta. Pertanto l'ente che eroga la pensione o la rendita nello Stato di origine o di provenienza sarà quello che, senza problemi, potrà rilasciare una documentazione con la quale si attesta l'ammontare dei redditi di cui fruisce l'interessato.
Inoltre gli Stati membri che non tassano i redditi di pensione possono fornire all'amministrazione finanziaria dello Stato di residenza i dati relativi ai redditi ottenuti nel loro territorio a tale titolo, mediante uno scambio di informazioni di carattere automatico, regolamentato dalla direttiva 77/799/CEE (8) (in prosieguo: la «direttiva 77/799»). Essa aggiunge che l'Italia ha siglato accordi amministrativi volti ad agevolare lo scambio spontaneo di informazioni con sette Stati dell'Unione europea. Ne conclude che non è condivisibile il dubbio espresso dalla Commissione relativamente all'esistenza, negli altri Stati membri, di un'autorità pubblica che possa certificare, in tali casi, l'importo del reddito disponibile del soggetto che chiede il permesso di soggiorno.
Essa conclude il controricorso osservando, in relazione ai documenti accettati per provare i vincoli di parentela o la condizione di essere a carico di altro soggetto, che il 24 novembre 1998 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 275 il decreto del Presidente della Repubblica n. 403, il cui art. 5 reca semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa e che applica, ai cittadini dell'Unione, il medesimo trattamento applicato agli italiani.
21 Va osservato che sia la direttiva 90/364 sia la direttiva 90/365 stabiliscono che per il rilascio del permesso di soggiorno lo Stato membro può soltanto esigere dal richiedente di presentare una carta di identità o un passaporto in corso di validità e di fornire la prova che egli soddisfa le condizioni previste, e cioè che fruisce di redditi sufficienti ai sensi delle dette direttive e che dispone per sé e per i propri familiari di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante.
22 E' chiaro che nessuna delle due direttive stabilisce in che modo i richiedenti del permesso di soggiorno devono provare di soddisfare tali requisiti, e pertanto gli Stati membri dispongono di una certa discrezionalità al momento in cui esigono la prova del possesso dei detti requisiti.
Tuttavia, nel disciplinare tale questione, essi devono tener conto della grande varietà dei sistemi giuridici che coesistono nell'Unione e della molteplicità di situazioni distinte che possono prospettarsi in pratica e, soprattutto, avvalersi dei vantaggi di altre norme di diritto comunitario a loro disposizione, come ad esempio, oltre ai canali di comunicazione stabiliti dalla direttiva 77/799, citata dalla Repubblica italiana, le possibilità offerte dai regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 (9), per quanto riguarda la prova, mediante i certificati rilasciati dagli enti previdenziali nazionali a richiesta degli interessati, della copertura sociale da parte di un determinato regime previdenziale nonché degli importi delle pensioni e delle rendite erogati.
Va aggiunto che le normative degli Stati membri devono avere la necessaria flessibilità al fine di non frustrare la finalità principale e fondamentale delle direttive 90/364 e 90/365: la soppressione tra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone affinché l'esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei componenti del nucleo familiare nel territorio di qualunque Stato membro divenga una possibilità concreta.
23 Alla luce di tali finalità considero, così come ha fatto la Commissione, che la Repubblica italiana ha ecceduto i suoi poteri nell'avvalersi della sua discrezionalità, in quanto esige che tutti i documenti che devono essere esibiti dai soggetti che richiedono il permesso di soggiorno in Italia, previsti dalla direttiva 90/364 e della direttiva 90/365, vengano rilasciati da autorità pubbliche e vistati da autorità consolari, senza accettare che possano essere prodotte prove il cui ottenimento risulti meno oneroso per l'interessato. La giustificazione addotta dall'Italia secondo cui, dalla fine del 1998, per quanto riguarda la prova del vincolo di parentela o la condizione di essere a carico di altro soggetto, essa applica ai cittadini dell'Unione il medesimo trattamento applicato agli italiani non può essere ammessa in quanto la Repubblica italiana non ha prodotto prove a questo proposito né consta che la Commissione sia stata informata relativamente a tale modifica.
24 Pertanto considero che anche il secondo motivo di ricorso della Commissione è fondato.
C - Il terzo motivo: la condizione relativa al reddito degli studenti e dei loro familiari e l'accertamento del suo adempimento (direttiva 93/96)
25 L'art. 5 ter, inserito col decreto legislativo n. 470 nel decreto presidenziale n. 1656, concede il diritto di soggiorno nel territorio italiano agli studenti cittadini di uno Stato dell'Unione che dispongano di un reddito non inferiore all'importo minimo del regime italiano di assicurazione generale obbligatoria. Viene riconosciuto un diritto analogo ai componenti del nucleo familiare dello studente purché quest'ultimo disponga di un reddito complessivo non inferiore, per ciascuno di essi, al detto importo minimo.
Per la concessione del permesso di soggiorno viene richiesta un'apposita dichiarazione dello studente, resa davanti alla pubblica autorità competente, attestante l'importo del reddito disponibile, ovvero copia della documentazione rilasciata dalle autorità di un altro Stato membro e vistata dalle autorità consolari. Per i familiari a carico, si richiede copia della documentazione emessa nello Stato di origine o di provenienza e vistata dalle autorità consolari, attestante la disponibilità del reddito ovvero, per le fonti di reddito esistenti in Italia, rilasciata dagli organi competenti.
26 Tuttavia l'art. 1 della direttiva 93/96 stabilisce quanto segue: «Per precisare le condizioni destinate a facilitare l'esercizio del diritto di soggiorno e per garantire l'accesso alla formazione professionale in maniera non discriminatoria ai cittadini di uno Stato membro ammessi a seguire una formazione professionale in un altro Stato membro, gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno a qualsiasi studente cittadino di uno Stato membro, nonché al coniuge ed ai figli a carico, il quale non disponga di tale diritto in base ad un'altra disposizione di diritto comunitario ed assicuri all'autorità nazionale interessata con una dichiarazione oppure, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente di disporre di risorse onde evitare che, durante il soggiorno, lo studente e la sua famiglia diventino un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante e a condizione che sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e che lo studente e la sua famiglia dispongano di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante».
27 Va osservato, in tale testo, che per l'ottenimento del permesso di soggiorno, ai beneficiari della direttiva 93/96 non viene richiesto, a differenza di quanto avveniva con le direttive 90/364 e 90/365, né che dispongano di un reddito minimo né che documentino i redditi di cui fruiscono.
28 Le differenze della direttiva 93/96 rispetto alle altre due sono dovute a vari motivi. In primo luogo, la permanenza dello studente rimane limitata, nella grande maggioranza dei casi, alla durata degli studi e il rischio che diventi un onere per l'assistenza sociale dello Stato ospitante è pertanto minore. In secondo luogo, gli Stati membri possono limitare la durata del permesso di soggiorno ad un anno, rinnovabile, e quindi vi è un incremento della loro capacità d'intervento nel caso in cui l'interessato sia divenuto un onere per l'assistenza sociale. In terzo luogo, lo studente si trova in una situazione migliore di quella dei beneficiari delle altre due direttive per integrare, in caso di necessità, i redditi di cui dispone effettuando piccoli lavori temporanei o a tempo parziale, benché sia impossibile provare, in anticipo, che si troverà in tale situazione.
Va osservato inoltre che la direttiva 93/96 riduce considerevolmente il numero dei componenti del nucleo familiare ai quali può essere esteso il diritto di soggiorno. Infatti, mentre per quanto riguarda i beneficiari delle direttive 90/364 e 90/365 il nucleo familiare che dispone del diritto di stabilirsi con loro nel territorio dello Stato membro è composto dal coniuge e dai discendenti a carico, oltre agli ascendenti del titolare del diritto di soggiorno e del suo coniuge che siano a suo carico, potranno stabilirsi con lo studente solo il coniuge e i figli a carico.
Inoltre la direttiva 93/96 non stabilisce nessun requisito per quanto riguarda l'importo del reddito di cui deve disporre lo studente per il coniuge e i figli a carico e non prevede la possibilità che lo studente debba produrre nessun documento per comprovare la disponibilità di risorse economiche, lasciandogli la scelta di garantire la detta disponibilità mediante una dichiarazione o qualsiasi altro mezzo almeno equivalente.
29 Per tali motivi concordo con la Commissione sul fatto che la Repubblica italiana, imponendo agli studenti cittadini degli altri Stati dell'Unione di garantire alle autorità italiane la disponibilità di un reddito di un determinato livello per loro e per il coniuge e i figli a carico, non avendo stabilito chiaramente che è sufficiente che lo studente dichiari di disporre di risorse economiche senza doverlo provare in via documentale e non consentendo che lo studente garantisca mediante dichiarazione di disporre di mezzi economici per evitare che il coniuge e i figli a carico divengano un onere per l'assistenza sociale, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva 93/96.
30 Il terzo motivo di ricorso, in ordine al quale la Repubblica italiana non ha presentato nessuna memoria difensiva, è pertanto altresì fondato.
IV - Le spese
31 Essendo stati accolti i motivi dedotti dalla Commissione, la Repubblica italiana va condannata alle spese conformemente all'art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura.
V - Conclusione
32 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di giustizia quanto segue:
1) Dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno, della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/365/CEE, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale, e della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/96/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti:
- per aver sottoposto i beneficiari della direttiva 90/364 all'obbligo di disporre per i loro familiari di un reddito superiore di un terzo al reddito che viene richiesto ai beneficiari della direttiva 90/365 per i componenti del loro nucleo familiare;
- per aver limitato i mezzi di prova che possono essere prodotti all'atto della richiesta di permesso di soggiorno ed imposto che si tratti di documenti rilasciati o vistati dalle autorità di uno o altro Stato membro, e
- per aver imposto agli studenti cittadini degli Stati dell'Unione di garantire alle autorità competenti la disponibilità di un reddito di un determinato livello per loro e per il coniuge e i figli a carico, non avendo stabilito chiaramente che è sufficiente che lo studente dichiari di disporre di risorse economiche senza doverlo provare in via documentale e non consentendo che lo studente garantisca mediante dichiarazione di disporre di mezzi economici per evitare che il coniuge e i figli a carico divengano un onere per l'assistenza sociale.
2) Condannare la Repubblica italiana alle spese.
(1) - Direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE (GU L 180, pag. 26).
(2) - Direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/365/CEE, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale (GU L 180, pag. 28).
(3) - Direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/96/CEE (GU L 317, pag. 59).
(4) - Direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/366/CEE (GU L 180, pag. 30).
(5) - Sentenza 7 luglio 1992, causa C-295/90, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-4193).
(6) - GURI n. 286 del 4 dicembre 1992.
(7) - Deduco dai punti 10 e 12 del ricorso che ciò è quanto intende dire la Commissione al punto 11, in cui dice esattamente il contrario.
(8) - Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15).
(9) - V. la versione risultante dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU 1997, L 28, rispettivamente pagg. 1 e 102).
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