Conclusioni dell avvocato generale
A - Introduzione
1 Nel presente procedimento per inadempimento la Commissione muove censura alla Repubblica italiana per non aver tempestivamente recepito nell'ordinamento interno la direttiva della Commissione 30 giugno 1995, 95/30/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16 n. 1 della direttiva 89/391/CEE) (1) (in prosieguo: la «direttiva 95/30») e per non aver comunicato alla Commissione stessa le relative disposizioni.
2 Nella direttiva 95/30, all'art. 2 si stabilisce che gli Stati membri «mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 novembre 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione».
Procedimento precontenzioso
3 La Commissione, non avendo ricevuto informazioni riguardo alla trasposizione della direttiva 95/30, offriva alla Repubblica italiana, con lettera 30 maggio 1997, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Quest'ultima rispondeva con note del suo rappresentante permanente datate 11 luglio 1997 e rispettivamente 28 ottobre 1997 che le autorità italiane stavano preparando le misure necessarie a trasporre la direttiva 95/30. Successivamente, in mancanza di ulteriori informazioni, la Commissione, il 12 gennaio 1998, notificava alla Repubblica italiana un parere motivato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, e l'invitava ad adottare le misure necessarie entro due mesi. Questo parere non ha ricevuto risposta da parte della Repubblica italiana.
Procedimento dinanzi alla Corte
4 Di conseguenza, la Commissione, con atto introduttivo 26 novembre 1998 depositato in data 3 dicembre 1998 presso la cancelleria della Corte ha proposto un ricorso per inadempimento contro la Repubblica italiana.
5 Essa ritiene indiscutibile che la Repubblica italiana fosse obbligata, ai sensi dell'art. 2 della direttiva 95/30, ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 novembre 1996. Questo obbligo trova fondamento anche nell'art. 189, terzo comma del Trattato CE (divenuto art. 249 CE) e nell'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 del Trattato CE).
6 Poiché la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione sul procedimento di trasposizione né alcun testo di disposizioni legali o amministrative adottate per procedere alla trasposizione, essa deve dedurne che la Repubblica italiana non ha finora adottato le disposizioni necessarie nel termine prescritto, oppure che ha omesso di informarne la Commissione, venendo meno perciò agli obblighi stabiliti dal diritto comunitario.
7 La Repubblica italiana non contesta quanto sopra. Essa si limita a sostenere che l'iter procedurale per la trasposizione è stato avviato, ma non è stato proseguito poiché la Commissione europea ha emanato le direttive 97/59/CE (2) e 97/65/CE (3) con ulteriori adeguamenti al progresso tecnico della direttiva 90/679 (4). Il Ministero competente ha ritenuto opportuno, per ragioni di economia di provvedimenti in relazione all'analogia delle esigenze da soddisfare, recepire le direttive 95/30, 97/50 e 97/65 con un unico decreto. Il relativo progetto è stato trasmesso dal ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai ministeri concertanti per l'acquisizione del parere di competenza. La Repubblica italiana sostiene che tale procedimento si concluderà in tempi brevi e chiede che, in questo caso, la Commissione voglia rinunciare al ricorso proposto.
8 La Commissione conclude che la Corte voglia,
1) constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 30 giugno 1995, 95/30/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), o non comunicando queste disposizioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tale direttiva;
2) condannare la Repubblica italiana alle spese.
B - Parere
9 Come si evince dall'art. 2 della direttiva 95/30, la relativa trasposizione nell'ordinamento italiano si sarebbe dovuta effettuare entro il 30 novembre 1996. La Repubblica italiana non nega di non aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre la suddetta direttiva. Essa si limita a far presente che l'iter procedurale per l'emanazione di un necessario decreto era stato avviato, ma in seguito era stato interrotto poiché la Commissione aveva adottato ulteriori direttive che la Repubblica italiana intendeva recepire insieme alla direttiva 95/30. Ciò non modifica l'obbligo della Repubblica italiana di emanare le norme necessarie per la trasposizione della direttiva 95/30. Nella fattispecie va inoltre rilevato che le ulteriori direttive 97/59 e 97/65 sono state emanate proprio nell'ottobre e novembre 1997, vale a dire una data in cui la direttiva 95/30 avrebbe dovuto essere già recepita da quasi un anno.
10 Pertanto occorre dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le derivano dalla direttiva 95/30.
Spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2 del regolamento di procedura della Corte la parte soccombente è condannata alle spese.
C - Conclusione
12 Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di pronunciarsi come segue:
«1) La Repubblica italiana, non adottando entro il prescritto termine le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 30 giugno 1995, 95/30/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tale direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese».
(1) - GU L 155, pag. 41.
(2) - Direttiva della Commissione 7 ottobre 1997, 97/59/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16 n. 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 282, pag. 33).
(3) - Direttiva della Commissione 26 novembre 1997, 97/65/CE, recante terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (GU L 335, pag. 17).
(4) - Direttiva del Consiglio 26 novembre 1990, 90/679/CEE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 374, pag. 1).
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