Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. Il ricorso presentato nella presente causa dalla società Industrie des poudres sphériques (in prosieguo: la «IPS») è diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado pronunciata il 15 ottobre 1998 pronunciata nella causa T-2/95, IPS/Consiglio . La Corte è nella fattispecie invitata ad esaminare le conseguenze delle sentenze pronunciate nella causa C-358/89, Extramet , con le quali ha da un lato giudicato ricevibile il ricorso di un importatore contro il regolamento (CEE) del Consiglio 18 settembre 1989, n. 2808, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica (sentenza Extramet I) e dall'altro ha annullato il regolamento n. 2808/89 corrispondente (sentenza Extramet II).
2. La Commissione, dopo all'annullamento del regolamento n. 2808/89, ha ripreso l'inchiesta antidumping relativa al medesimo prodotto e il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) 19 ottobre 1994, n. 2557, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia (in prosieguo: «il regolamento controverso) . La società IPS, in precedenza denominata Extramet, ha proposto un ricorso contro tale regolamento. Nella sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado ha ammesso la ricevibilità di tale ricorso, ma lo ha respinto in quanto infondato.
3. La fattispecie solleva principalmente due problemi. Innanzi tutto, la questione della ricevibilità del ricorso della IPS e, in secondo luogo, la questione se, a seguito della ripresa dell'inchiesta antidumping da parte della Commissione, la sentenza Extramet II nonché il regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (in prosieguo: «il regolamento di base») siano stati osservati.
II - Contesto normativo comunitario
4. Il regolamento di base stabilisce le regole relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di Stati non membri di quella che si chiamava ancora la Comunità economica europea al momento dell'adozione di tale testo. Come risulta dalle sue disposizioni la procedura antidumping implica una successione di fasi fra le quali quella dell'inchiesta. Una medesima procedura può dar luogo ad una o più inchieste.
5. Conformemente al suo titolo, l'art. 7 contiene le disposizioni che disciplinano «l'apertura e lo svolgimento dell'inchiesta». Al n. 1 dispone quanto segue:
«1. Se, al termine della consultazione, risulta che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l'inizio della procedura, la Commissione deve immediatamente:
a) annunciare l'inizio della procedura con un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; tale avviso deve indicare il prodotto e i paesi interessati, fornire un sunto delle informazioni ricevute e precisare che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione la quale stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e chiedere di essere ascoltate dalla Commissione conformemente al paragrafo 5;
b) informare debitamente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti;
c) iniziare l'inchiesta a livello comunitario, in collaborazione con gli Stati membri; tale inchiesta verte tanto sulla pratica di dumping o sulla sovvenzione quanto sul pregiudizio che ne deriva e si svolge conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 8; di norma l'inchiesta relativa al dumping o alla sovvenzione deve riguardare un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedente l'inizio della procedura».
6. L'art. 7, n. 4, del regolamento di base così dispone:
«4. a) La Commissione offre al ricorrente ed agli importatori ed esportatori notoriamente interessati, nonché ai rappresentanti del paese esportatore, la possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni ad essa fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 8 e siano utilizzate dalla Commissione nell'inchiesta. Gli interessati presentano a tale fine una domanda scritta alla Commissione, indicando le informazioni desiderate.
b) Gli esportatori ed importatori del prodotto per cui viene effettuata l'inchiesta e, in caso di sovvenzioni, i rappresentanti del paese d'origine possono chiedere di essere informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si prevede di raccomandare l'imposizione di dazi definitivi o la riscossione definitiva degli importi garantiti da un dazio provvisorio.
c) i) Una domanda di informazioni conforme al punto b) deve:
aa) essere presentata per iscritto alla Commissione,
bb) indicare i singoli punti su cui si desiderano informazioni,
cc) essere ricevuta in caso di imposizione di un dazio provvisorio non oltre un mese dopo la pubblicazione dell'imposizione di tale dazio.
ii) Le informazioni possono essere fornite oralmente, oppure per iscritto, a seconda che la Commissione lo ritenga opportuno. Esse non pregiudicano ogni eventuale decisione successiva da parte della Commissione o del Consiglio. Le informazioni riservate ricevono un trattamento conforme all'articolo 8.
iii) Le informazioni devono normalmente essere fornite non oltre quindici giorni prima della presentazione di qualsiasi proposta di azione definitiva, in applicazione dell'articolo 12, da parte della Commissione. Le rimostranze successive alle informazioni vengono prese in considerazione soltanto se vengono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione in funzione dell'urgenza della questione; il termine non può essere inferiore a dieci giorni».
7. L'art. 7, n. 9, dispone peraltro:
«9. a) Un'inchiesta è conclusa sia per chiusura sia per adozione di misure definitive. Di norma, la procedura deve essere chiusa entro un anno dalla sua apertura.
b) Una procedura viene conclusa sia per chiusura dell'inchiesta senza imposizione di dazi e senza accettazione di impegni o per scadenza o revoca di tali dazi, ovvero per scadenza degli impegni conformemente agli articoli 14 o 15».
8. L'art. 8 del regolamento di base, intitolato «Trattamento riservato», enuncia nei nn. 1-4 quanto segue:
«1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.
2. a) Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato.
b) Qualsiasi richiesta di trattamento riservato deve indicare il motivo per il quale l'informazione è riservata ed essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere l'informazione in questione.
3. L'informazione è di norma considerata riservata se la sua eventuale pubblicazione minaccia di avere conseguenze negative per chi ha fornito tale informazione o ne costituisce la fonte.
4. Tuttavia, quando si ritiene che una domanda intesa ad ottenere un trattamento riservato non è giustificata e quando colui che ha fornito le informazioni non vuole né pubblicarle, né autorizzarne la pubblicazione in termini generici o sotto forma di riassunto, può non essere tenuto conto di tali informazioni.
Tale informazione può inoltre essere disattesa quando la domanda è giustificata ma chi fornisce l'informazione non è disposto a fornire un riassunto non riservato, qualora sia possibile riassumere l'informazione in questione».
9. Peraltro, l'art. 14, intitolato «Riesame», così prevede:
«1. I regolamenti che istituiscono dazi antidumping o compensativi e le decisioni di accettare impegni sono soggetti, se necessario, ad un riesame globale o parziale.
Detto riesame può avvenire tanto a richiesta di uno Stato membro quanto per iniziativa della Commissione. Si procede anche ad un riesame quando una parte interessata lo esige e presenta elementi di prova di una modifica delle circostanze sufficienti a giustificarne la necessità, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla conclusione dell'inchiesta. Dette richieste sono inviate alla Commissione che ne informa gli Stati membri.
2. Se previa consultazione, risulta che il riesame è giustificato, l'inchiesta si riapre conformemente all'articolo 7, sempreché le circostanze lo esigano. Detta riapertura non incide di per sé sulle misure in vigore.
3. Se il riesame, effettuato anche senza riaprire l'inchiesta, l'esige, le misure sono modificate, prorogate o abrogate dall'istruzione comunitaria competente della loro introduzione (...)».
III - Fatti
10. Nella sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado ha tenuto conto dei seguenti fatti (punti 15-29).
11. La società Industrie des poudres sphériques (in prosieguo: la «IPS»), in precedenza denominata Extramet industrie, è un'impresa stabilita a Annemasse (Francia), specializzata nella produzione di calcio metallico in granuli di granulati di metalli reattivi a partire da calcio metallico .
12. Il calcio metallico è prodotto in cinque paesi, vale a dire in Francia (dalla PEM), in Cina, in Russia, in Canada e negli Stati Uniti.
13. La IPS, per fornirsi di calcio metallico, si è rivolta sin dall'inizio ad un produttore comunitario, che era inizialmente la Société électrométallurgique du Planet; poi, dopo la fusione, nel 1996, di tale impresa con la società di diritto francese Péchiney électrométallurgie (in prosieguo: la «PEM»), si è rivolta a quest'ultima. Tuttavia essa importava calcio metallico primario dalla Repubblica popolare cinese e dall'Unione Sovietica.
14. Nel luglio 1987, la chambre syndacale de l'électrométallurgique e de l'électrochimie (in prosieguo: la «Chambre syndicale»), associazione di diritto francese, a nome della società PEM ha presentato presso la Commissione una denuncia, con cui chiedeva l'adozione di misure antidumping nei confronti delle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica.
15. Il 26 gennaio 1988, la Commissione ha avviato una procedura antidumping in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea , in vigore a quel tempo.
16. Con regolamento n. 709/89 , la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio del 10,7% sul prodotto di cui trattasi.
17. Dopo una proroga del dazio provvisorio, il Consiglio, con regolamento n. 2808/89 , ha imposto dazi definitivi del 21,8% e del 22% sul prodotto di cui trattasi.
18. Il 27 novembre 1989 la ricorrente IPS, la cui ragione sociale era allora Extramet Industrie SA, ha presentato un ricorso diretto all'annullamento di tale regolamento.
19. Il ricorso è stato dichiarato ricevibile con sentenza della Corte 16 maggio 1991, denominata Extramet I . In seguito, con sentenza 11 luglio 1992, Extramet II , la Corte ha annullato il regolamento n. 2808/89 con la motivazione che le istituzioni comunitarie, da un lato, non avevano effettivamente esaminato la questione se il produttore comunitario del prodotto cui si riferiva il regolamento, cioè la PEM, non avesse esso stesso contribuito con il suo rifiuto di vendita al danno subito e, dall'altro, non avevano provato che il danno rilevato non derivasse dai fattori allegati dalla ricorrente, di modo che esse non avevano proceduto in maniera corretta alla determinazione del danno.
20. Con decisione 31 marzo 1992, il consiglio della concorrenza francese ha condannato la PEM per un abuso di posizione dominante commesso tra l'ottobre 1982 e la fine del 1984 da parte della Société électrométallurgique du Planet (SEMP), società rilevata dalla PEM nel dicembre 1985. Con sentenza 14 gennaio 1993, la Cour d'appel di Parigi ha confermato tale decisione.
21. In seguito alla sentenza Extramet II, la PEM in data 1° luglio 1992 ha inviato alla Commissione una memoria a sostegno di una riapertura dell'indagine e una nota di natura tecnica sulla valutazione del danno subito dall'industria comunitaria.
22. Ritenendo che l'indagine «ricominci de jure», la Commissione, con lettera 17 luglio 1992, ha invitato la ricorrente a formulare le sue osservazioni sulla valutazione del danno subito dall'industria comunitaria. In questa lettera, essa ha precisato che aveva chiesto alla PEM di presentare le sue osservazioni sulla stessa questione.
23. Con lettera 14 agosto 1992, la IPS ha contestato la fondatezza dell'interpretazione accolta dalla Commissione circa la possibilità giuridica di ricominciare l'indagine. Essa ha chiesto che le fosse indirizzata una decisione nella debita forma che, potesse essere impugnata.
24. Con lettera 21 agosto 1992 la IPS ha confermato quest'ultima richiesta.
25. Il 14 ottobre 1992 essa ha ricevuto dalla Commissione la nota sul danno inviata a quest'ultima dalla PEM il 1° luglio 1992.
26. Il 14 novembre 1992 la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa alla procedura antidumping concernente l'importazione di calcio metallico originario della Cina e della Russia.
27. Con lettera 18 novembre 1992 la Commissione ha informato la IPS della pubblicazione della comunicazione e le ha chiesto di rispedirle i corrispondenti questionari entro 30 giorni. Essa ha indicato che il nuovo periodo d'indagine andava dal 1° luglio 1991 al 31 ottobre 1992.
28. Con lettera 23 dicembre 1992 la IPS ha presentato alla Commissione le sue osservazioni in merito alla nota sul danno depositata dalla PEM il 1° luglio 1992.
29. Con lettera 29 luglio 1993 la Commissione ha chiesto alla IPS di portare a sua conoscenza tutti i fatti che potessero consentirle di formarsi un convincimento, in particolare per quanto riguardava la questione del danno. Con lettera 12 agosto 1993, la IPS ha risposto che non aveva nuove informazioni da fornire su tale questione, in quanto la situazione non aveva subito alcuna modifica dopo la sua lettera del 23 dicembre 1992.
30. Il 21 aprile 1994 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 892, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia (in prosieguo: il «regolamento provvisorio») .
31. Il 31 maggio 1994 la IPS ha presentato le sue osservazioni sul regolamento provvisorio, facendo valere numerose riserve nei confronti di quest'ultimo. La Commissione ha risposto a queste osservazioni con una lettera del 14 giugno 1994.
32. L'11 agosto 1994 la Commissione ha comunicato alla IPS i principali fatti e considerazioni sulla base dei quali intendeva proporre l'imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Cina e della Russia.
33. Il 19 ottobre 1994, su proposta della Commissione, il Consiglio ha adottato il regolamento controverso n. 2557/94, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia .
IV - Procedimento dinanzi al Tribunale
34. Il 9 gennaio 1995 la IPS ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale contro il regolamento controverso; essa chiedeva il suo annullamento o, in subordine, la dichiarazione della inopponibilità alla ricorrente (IPS) e la condanna del Consiglio alle spese.
35. Il Consiglio ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente IPS alle spese.
36. Nei loro rispettivi interventi, la Commissione, la PEM e la Chambre syndicale hanno chiesto al Tribunale di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.
37. A sostegno del suo ricorso, la IPS faceva valere i seguenti sette motivi di annullamento: a) violazione degli artt. 5 e 7, n. 9, del regolamento di base, inosservanza dell'autorità di cosa giudicata e delle condizioni di regolarizzazione di un atto amministrativo; b) violazione degli artt. 7 e 8 del regolamento di base nonché dei diritti della difesa; c) violazione degli artt. 4, n. 4 , e 2, n. 12 , del regolamento di base ed errore manifesto di valutazione riguardo alla similarità dei prodotti; d) violazione dell'art. 4 del regolamento di base ed errore manifesto di valutazione del pregiudizio per l'industria comunitaria; e) violazione dell'art. 12 del regolamento di base ed errore manifesto di valutazione; f) violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE); g) sviamento di potere.
38. In risposta all'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, il Tribunale ha considerato il ricorso della IPS ricevibile poiché ricorrevano ancora i presupposti che avevano giustificato la ricevibilità del ricorso nella causa C-358/89, Extramet I, erano sempre riunite. Tuttavia ha respinto il ricorso nel merito.
V - Procedimento dinanzi alla Corte
39. La sentenza del Tribunale è stata impugnata dalla ricorrente (IPS) con ricorso del 16 dicembre 1998; la Commissione, da parte sua, ha presentato un ricorso incidentale.
A - La questione della ricevibilità del documento inviato dalla PEM e dalla Chambre sindacale
40. Con comparsa di risposta, la PEM e la Chambre syndicale, che erano intervenute nel procedimento dinanzi al Tribunale, rinunciano a sottoporre una nuova memoria scritta e rinviano alla memoria d'intervento che avevano presentato al Tribunale, di cui allegano gli estratti pertinenti in fotocopia.
41. Ai sensi dell'art. 115, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la comparsa di risposta deve contenere [c)] i motivi e gli argomenti di diritto invocati nonché [d)] le conclusioni. Tale disposizione significa che i motivi devono essere contenuti nello stesso atto processuale e che un rinvio ad un altro documento o ad un altro atto processuale non può supplirvi.
42. Di conseguenza, poiché non contiene i motivi e gli argomenti di diritto invocati, ma rinvia alla memoria d'intervento presentata dinanzi al Tribunale e ai motivi che vi sono esposti, il documento inviato dalla PEM e dalla Chambre syndacale non può essere preso in considerazione .
B - Conclusioni delle parti
43. Nel suo ricorso, la IPS chiede che la Corte voglia: a) annullare la sentenza impugnata e pronunciarsi nel merito; b) dichiarare il ricorso incidentale della Commissione irricevibile e, in subordine, non fondato; c) condannare il Consiglio, la Commissione e le parti intervenienti alle spese nei procedimenti sommario e di merito dinanzi al Tribunale e in sede d'impugnazione.
44. La Commissione chiede che la Corte voglia: a) annullare la sentenza del Tribunale nella parte in cui dichiara ricevibile il ricorso presentato nella causa T-2/95 e b) dichiarare il ricorso irricevibile. In subordine, chiede alla Corte a) di respingere il ricorso e b) in ogni caso, di condannare la ricorrente alle spese.
45. Il Consiglio chiede che la Corte voglia: a) respingere il ricorso e b) condannare la IPS alle spese.
46. La PEM e la Chambre syndicale sostengono le conclusioni del Consiglio e della Commissione.
VI - Esame del ricorso incidentale: la ricevibilità
A - Le questioni sollevate
47. Nel ricorso incidentale, la Commissione sostiene che il ricorso in primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile. Diversamente da quanto avvenuto nella causa C-358/89, Extramet I, la ricorrente avrebbe nella fattispecie rifiutato di rifornirsi di calcio metallico presso il produttore comunitario, la PEM, ma non perché incontrasse difficoltà a tal fine. Di conseguenza, la parte della sentenza impugnata concernente la ricevibilità (punto 53) sarebbe inficiata di un errore di diritto nella sua applicazione della sentenza Extramet I nonché fondata su una motivazione contraddittoria e insufficiente.
48. In concreto, la Commissione fa valere che la motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza impugnata sulla questione della ricevibilità fa sì che tale sentenza debba essere annullata. Aggiunge che il Tribunale si contraddice affermando al punto 219 che le istituzioni comunitarie non hanno commesso né un errore di fatto, né una violazione delle disposizioni del regolamento di base, né un errore manifesto di valutazione ritenendo che «il calcio metallico prodotto dalla PEM e il calcio metallico cinese e russo costituissero prodotti simili ai sensi dell'art. 2, n. 12, del regolamento di base». A giudizio della Commissione, la contraddizione risulta dal fatto che al punto 235 della sua sentenza il Tribunale ha riconosciuto che nella fattispecie «non si può quindi ritenere che, per il periodo d'indagine che va dal 1° luglio 1991 al 31 ottobre 1992, la PEM fosse all'origine del proprio danno. Infatti, durante questo periodo la ricorrente, da un lato, non ha ritenuto opportuno riprendere i rapporti commerciali con la PEM e, dall'altro, si è rifornita di calcio metallico proveniente dalla Cina e dalla Russia, nonostante l'imposizione di dazi antidumping». Peraltro, secondo la Commissione, risulta dai punti 249-256 della motivazione della sentenza impugnata che la PEM aveva proposto alla IPS di sottoporre ad un test il suo calcio di categoria «N», il che era perfettamente logico, in quanto il calcio russo o cinese che la IPS trovava soddisfacente era esso stesso un calcio di categoria nucleare, e la sola difficoltà incontrata dalla IPS era il prezzo.
49. In sintesi, la Commissione ritiene che, a parte la questione del prezzo del prodotto (calcio nucleare), la IPS avesse in realtà la possibilità di fornirsi presso la PEM, come altre imprese. Siccome niente distingue la IPS dagli altri operatori, il ricorso presentato dinanzi al Tribunale avrebbe dovuto, alla luce di una corretta interpretazione della sentenza Extramet I, essere dichiarato irricevibile.
50. La IPS ritiene che il ricorso incidentale sia irricevibile in quanto il Tribunale aveva respinto l'eccezione di irricevibilità sulla base di una valutazione degli elementi del fascicolo.
B - La sentenza Extramet e la questione della ricevibilità
51. Nella causa C-358/89, come è descritta nella sentenza impugnata, il ricorso era stato dichiarato ricevibile con la sentenza Extramet I. Il Tribunale sottolinea giustamente al punto 49 della sua sentenza che il solo criterio di ricevibilità accolto dalla Corte in tale sentenza era che l'atto riguardasse direttamente e individualmente il ricorrente. Il Tribunale evoca peraltro i punti 13 e 14 della sentenza Extramet I, secondo i quali «benché alla luce dei criteri dell'art. 173, secondo comma, del Trattato i regolamenti istitutivi di dazi antidumping abbiano effettivamente, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati, non è tuttavia escluso che le loro disposizioni possano riguardare individualmente determinati operatori economici. Ne consegue che i provvedimenti con cui sono istituiti dazi antidumping possono, in determinate circostanze e senza perdere la propria natura regolamentare, riguardare individualmente determinati operatori economici, i quali hanno pertanto titolo per chiederne l'annullamento in giudizio»; la Corte ha ritenuto che la ricorrente aveva fornito la prova dell'esistenza di un complesso di elementi atti a dimostrare il ricorrere di una situazione particolare che, il relazione al provvedimento di cui trattasi, la contraddistingueva rispetto a qualsiasi altro operatore economico.
52. In seguito, il Tribunale dichiara (punto 52) che, nella sua sentenza C-358/89, Extramet I, la Corte non ha basato la ricevibilità del ricorso esclusivamente sulle difficoltà incontrate dalla Extramet nel fornirsi presso il solo produttore comunitario. Essa si è in realtà basata sui diversi elementi, costitutivi di una situazione particolare che contraddistingueva la società Extramet, in relazione al provvedimento in esame, rispetto a qualsiasi altro operatore economico. Più precisamente, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato l'esistenza di elementi particolari che contraddistinguevano la IPS, poiché era la principale importatrice del prodotto oggetto della misura antidumping e, nel contempo, l'utilizzatrice finale di questo prodotto; inoltre, le sue attività economiche dipendevano in larghissima misura dalle suddette importazioni e subivano gravi ripercussioni in conseguenza del regolamento controverso, tenuto conto del ristretto numero di fabbricanti del prodotto considerato nonché della circostanza che essa incontrava difficoltà nel rifornirsi presso l'unico produttore comunitario, il quale era per giunta il suo principale concorrente per il prodotto finito. Il Tribunale ha in seguito dichiarato (punto 53) che «la Commissione non contesta che la PEM non è in grado di fornire calcio metallico primario di qualità standard che presenti le caratteristiche volute dalla ricorrente, il che dimostra che quest'ultima continua ad incontrare effettivamente difficoltà per rifornirsi presso la PEM». Il giudice di merito ne deduce che la situazione non era cambiata rispetto alla causa C-358/89, Extramet I.
53. La constatazione del Tribunale che la IPS rifiutava di accettare il prodotto offerto dalla PEM perché quest'ultimo non aveva le caratteristiche volute è uno degli elementi su cui si basa la valutazione secondo la quale il ricorso della IPS era ricevibile. In tal senso il Tribunale ha ritenuto a ragione (punto 54) che «essendo tuttora attuali le circostanze che hanno giustificato la ricevibilità del ricorso nella causa C-358/89 (...) occorre dichiarare il presente ricorso ricevibile».
54. Riguardo alle altre affermazioni della Commissione relative alla contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata, ritengo che esse non possano condurre al suo annullamento, in quanto tali addebiti riguardano altri capitoli.
55. Di conseguenza, l'irricevibilità eccepita dalla Commissione deve essere esclusa nel suo complesso.
VII - Esame dei motivi di ricorso
56. La ricorrente basa il suo ricorso su due motivi, che corrispondono al primo e al secondo motivo del ricorso in primo grado.
A - Il primo motivo di ricorso
1) La prima parte del primo motivo di ricorso: l'obbligo di conformarsi alla sentenza di annullamento della Corte
57. Nella prima parte del primo motivo del suo ricorso, la IPS concentra le sue critiche sui punti 91, 95, 97 e 99 della sentenza impugnata. Essa afferma che ammettendo che la Commissione potesse iniziare una nuova indagine sulla base di un altro periodo di riferimento, vale a dire modificando il periodo di riferimento iniziale, il Tribunale si è discostato dalla sentenza Extramet II; d'altro canto, ammettendo la regolarità di tale procedimento di «regolarizzazione», come la IPS qualifica la messa in conformità con la sentenza di annullamento, il Tribunale avrebbe violato gli artt. 174 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 231 CE) e 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE) nonché l'art. 7, nn. 1 e 9, e l'art. 14 del regolamento di base. A giudizio della ricorrente in sede di impugnazione, il Tribunale avrebbe, nell'interpretazione dell'art. 176 del Trattato CE, commesso un errore di diritto provocando una violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento.
a) Sulla ricevibilità
58. In primo luogo, secondo la Commissione, tale motivo non riguarda chiaramente il punto 101 della motivazione della sentenza impugnata e la ricorrente non indica le ragioni per le quali tale punto della motivazione sarebbe viziato. Tale omissione della ricorrente, che non impugna uno dei punti della sentenza su cui si basa il rigetto del primo motivo di annullamento da parte del Tribunale, rende tale motivo irricevibile.
59. Nel suo ricorso, la IPS fa riferimento all'iter logico del Tribunale, come formulato ai punti da 87 a 102, senza menzionare precisamente il punto 101; essa critica solo la valutazione del Tribunale (punto 98 del ricorso) secondo la quale la «modifica del periodo d'indagine» non avrebbe pregiudicato i suoi diritti. Ritengo che ciò sia sufficiente per ritenere che essa abbia validamente invocato un vizio giuridico che inficia il punto 101 della sentenza impugnata, poiché, anche se il punto 101 non è richiamato precisamente, essa ne cita quantomeno il contenuto. Di conseguenza, gli argomenti in senso contrario invocati dalla Commissione devono essere respinti.
60. In secondo luogo, per quanto riguarda il punto 101 della sentenza impugnata, ritengo che il motivo dedotto dalla IPS (v. punto 24 della replica), secondo il quale il Tribunale avrebbe snaturato i fatti, da un lato si distingua dalla violazione di legge, che è invocata (dalla ricorrente) in modo perfettamente ricevibile, e, dall'altro, non sia esso stesso ricevibile, in quanto non è contenuto nel ricorso. Come risulta peraltro dal combinato disposto degli artt. 118 e 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la ricorrente in sede di impugnazione non può più ampliare le sue conclusioni in tale fase.
61. In terzo luogo, nella prima parte del primo motivo di ricorso, la ricorrente afferma che il Tribunale non ha osservato i principi di proporzionalità e di legittimo affidamento nell'applicazione dell'art. 176 del Trattato CE. Il vizio giuridico che inficia la sentenza impugnata risiederebbe nel aver ammesso che la Commissione potesse modificare il periodo di riferimento e che l'indagine potesse non limitarsi alla questione del danno del periodo iniziale, ma riguardare anche un nuovo periodo di riferimento, determinando l'imposizione di dazi antidumping più elevati.
62. Nella fattispecie, ritengo che, poiché tali motivi sono dedotti per la prima volta in sede d'impugnazione, in quanto non erano stati sollevati in primo grado, essi siano irricevibili giacché esaminarli significherebbe valutare nuovamente il merito della causa, il che esula dall'ambito del controllo che la Corte può esercitare in sede d'impugnazione.
b) Nel merito
63. La ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in errore dichiarando che l'azione della Commissione era perfettamente conforme alla sentenza Extramet II. Essa ritiene che l'annullamento sia intervenuto per motivi di merito e abbia comportato l'annullamento di tutti gli atti preparatori, ivi compresa l'indagine che ha condotto all'adozione del regolamento n. 2557/94.
64. Come risulta da una giurisprudenza costante, qualora la Corte annulli atti comunitari per un vizio di forma o di procedura (come la carenza di motivazione o l'omessa consultazione delle istituzioni competenti o l'omessa audizione delle parti interessate), l'esecuzione della sentenza non imporrebbe di regola all'istituzione interessata di avviare di nuovo l'intero iter normativo . Ciò è vero sia quando si tratti di un semplice vizio di forma o di procedura sia quando la nullità si basi su un'illegittimità sostanziale dell'atto .
65. Secondo la sentenza impugnata (punto 94), la Corte, nella sentenza Extramet II, ha annullato il regolamento n. 2808/89 in quanto le istituzioni comunitarie non avevano effettivamente esaminato la questione se il produttore comunitario, cioè la PEM, non avesse esso stesso contribuito con il suo rifiuto di vendita al danno subito e non avevano provato che il danno rilevato non derivasse dagli elementi allegati dalla Extramet. Il Tribunale osserva inoltre che la Corte ne aveva dedotto che le istituzioni non avevano proceduto in maniera corretta alla determinazione del danno. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato che l'illegittimità rilevata dalla Corte non aveva inciso sui provvedimenti preliminari preparatori dell'inchiesta né in particolare sull'apertura della procedura ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento di base. Il Tribunale ha osservato (punto 95) che la Commissione poteva validamente riprendere la procedura basandosi su tutti gli atti della procedura che non erano stati colpiti dalla nullità pronunciata dalla Corte, cioè la denuncia della PEM del luglio 1987, la consultazione del comitato consultivo e la decisione di apertura della procedura, per condurre un'indagine sullo stesso periodo di riferimento preso in considerazione nel regolamento n. 2808/89 (annullato dalla sentenza Extramet II), indagine limitata alla questione se la PEM non avesse essa stessa contribuito, con il rifiuto di vendere, al danno subito dall'industria comunitaria.
66. In considerazione della summenzionata giurisprudenza della Corte, ritengo che, indipendentemente dal fatto che l'annullamento sia intervenuto per motivi di forma o di sostanza, la Commissione potesse nella fattispecie anche utilizzare elementi della precedente procedura e dell'indagine sul periodo iniziale di riferimento senza violare il suo obbligo di conformarsi alla decisione di annullamento adottata dalla Corte. Infatti, il vizio che inficiava il regolamento annullato non aveva incidenza su una serie di atti di procedura precedenti a quest'ultimo, e in particolare sulla validità della denuncia, delle trattative che sono seguite e dell'annuncio dell'apertura della procedura iniziale e dell'indagine.
67. Il vizio che inficia la decisione, come rilevato nella sentenza impugnata, risiede nel fatto che le istituzioni comunitarie, da un lato, non avevano esaminato la questione se il produttore comunitario contemplato dal regolamento impugnato, vale a dire la PEM, non avesse esso stesso contribuito, con il suo rifiuto di vendere alla IPS, al danno che aveva subito e, dall'altro, esse non avevano determinato in quale misura tale danno non derivasse da fattori invocati dalla Extramet, sicché le istituzioni comunitarie non avevano correttamente valutato il danno. Tale vizio si è manifestato dopo l'adempimento degli atti preparatori rappresentati dall'apertura della procedura e dalla decisione di effettuare l'indagine iniziale; per tale motivo, ritengo che l'annullamento intervenuto non abbia pregiudicato tali atti .
68. Peraltro, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), l'inchiesta verte tanto sul dumping (o sulla sovvenzione) quanto sul pregiudizio che ne deriva. In altri termini, essa implica due aspetti differenti, che non sono pregiudicati dalla sentenza di annullamento della Corte, a meno che ciò non risulti molto chiaramente dal dispositivo e dalla motivazione di tale sentenza .
69. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato a ragione che la Commissione poteva avviare di nuovo l'iter normativo basandosi su tutti gli atti che non erano stati colpiti dalla sentenza di annullamento e gli argomenti in senso contrario dedotti dalla ricorrente in sede di impugnazione devono essere respinti in quanto privi di fondamento.
2) Sulla seconda parte del primo motivo di ricorso: violazione dell'art. 7, nn. 1 e 9, nonché dell'art. 14 del regolamento di base
70. La seconda parte del primo motivo contesta al Tribunale di aver violato l'art. 7, nn. 1 e 9, nonché l'art. 14 del regolamento di base nel cercare di legittimare il metodo utilizzato dalla Commissione, di ripresa dell'indagine, in quanto, a causa dell'annullamento, la procedura è di nuovo aperta e le istituzioni comunitarie beneficiano, nell'ambito del controllo delle pratiche di dumping, di un'ampia libertà di valutazione. Tali pratiche della Commissione ledono il principio della certezza del diritto e non sono conformi all'idea di una Comunità fondata sul diritto.
71. In particolare, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia aperto una nuova indagine relativa ad un nuovo periodo di riferimento, senza una base giuridica a tal fine, in mancanza di apertura di una nuova procedura o di riesame; essa aggiunge che la valutazione del Tribunale (punto 99) secondo la quale la procedura iniziale non è stata annullata dalla sentenza Extramet II sarebbe erronea. Sempre a giudizio della ricorrente, l'apertura dell'indagine ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento di base deve essere simultanea all'apertura della procedura, che richiede una previa denuncia ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento. Pertanto, il Tribunale avrebbe violato l'art. 7, n. 1, ammettendo che la Commissione potesse iniziare una nuova indagine quattro anni dopo l'apertura della procedura.
72. Anzitutto, occorre ricordare che al punto 99 della sua sentenza, il Tribunale ha dichiarato che, poiché la procedura iniziale non era stata annullata dalla sentenza Extramet II e le politiche di dumping perduravano, la Commissione non aveva oltrepassato il suo potere discrezionale decidendo di continuare la procedura già avviata nel 1989 e conducendo una nuova indagine sulla base di un altro periodo di riferimento. Al punto 101, peraltro, il Tribunale ha dichiarato che la modifica del periodo di indagine non aveva pregiudicato i diritti che la IPS aveva tratto dall'apertura della procedura nel 1989.
73. Inoltre, la sentenza impugnata (punti 94 e 95) menziona che, nella sua sentenza Extramet II, la Corte non ha dichiarato che l'indagine effettuata non era stata pregiudicata, ma ha annullato il regolamento del Consiglio e l'indagine che aveva preceduto unicamente in relazione alla constatazione del danno subito dalla produzione comunitaria.
74. Alla luce di quanto sopra, la Commissione aveva due possibilità: essa poteva limitarsi all'indagine iniziale, che riguardava un periodo di riferimento concreto, circoscritta alla questione dell'accertamento del danno o poteva avviare una nuova indagine, nel qual caso doveva fissare un nuovo periodo di riferimento. La Commissione, per esigenze di economia processuale, poteva inoltre effettuare un'indagine complementare, sulla base di un nuovo periodo di riferimento, a condizione di osservare, per questa nuova indagine, tutte le regole di procedura che garantissero interamente i diritti della difesa della IPS.
75. La citata soluzione, adottata dalla Commissione e descritta nella sentenza impugnata, è anche giustificata dalla logica del procedimento di adozione delle misure antidumping. Come ha dichiarato la Corte , tale procedimento «ha come finalità, in primo luogo, quella di garantire che le importazioni all'interno della Comunità non costituiscano oggetto di pratiche di dumping che arrechino pregiudizio all'industria comunitaria e, in secondo luogo, quella di consentire alle istituzioni di adottare, entro un congruo termine, se lo richiede l'interesse della Comunità, le misure che risultino necessarie». Esso è disciplinato dal principio in base al quale le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale circa il periodo da prendere in considerazione ai fini dell'accertamento del pregiudizio . Come afferma l'avvocato generale G. Tesauro nelle sue conclusioni nella causa C-121/86, AE Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e a./Consiglio , «il pregiudizio notevole deve necessariamente essere accertato con riferimento al momento stesso di adozione di un eventuale atto che istituisca misure di difesa».
76. Del resto, deriva dalla ratio del regolamento di base che tali misure non sono dirette al risarcimento del danno, vale a dire non sono prescritte come compensazione del danno subito dall'industria comunitaria, ma costituiscono un modo per prevenire un danno futuro mediante l'imposizione di obblighi di versamento di dazi all'importazione dei prodotti controversi. Tale ratio «impone che il pregiudizio sia attuale ed è quindi necessario che esso sia constatato anche rispetto al periodo immediatamente precedente l'inizio della procedura e nel caso di specie al periodo precedente l'avviso di continuazione della procedura stessa» .
77. Come sottolinea la Commissione (punti 31 e 32 della comparsa di risposta), in materia di antidumping il vizio che comporta l'annullamento del regolamento non può essere modificato con l'adozione di un nuovo regolamento avente effetto retroattivo. Infatti, l'annullamento ha effetto ab initio e gli importatori possono domandare il rimborso degli importi versati. Un nuovo regolamento non potrebbe imporre gli stessi dazi nuovamente, in quanto il risultato di tale imposizione sarebbe retroattivo, il che è vietato dall'art. 13, n. 4, lett. a), del regolamento di base . In tal senso, la sola possibilità consiste nell'adozione di un nuovo regolamento, che imponga dazi per il futuro, a decorrere dalla sua entrata in vigore, vale a dire ex nunc e non ex tunc. Per tale motivo non si può parlare nella fattispecie di violazione del principio di certezza del diritto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente.
78. Possiamo anche concludere per la fondatezza del punto 99 della sentenza impugnata, in base alla quale la Commissione è rimasta entro i confini del suo potere discrezionale svolgendo una nuova indagine sulla base di un altro periodo di riferimento, basandoci sull'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento di base, secondo il quale l'indagine riguarda «normalmente» un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedente l'inizio della procedura . In altri termini, il legislatore comunitario auspica che i risultati dell'indagine si basino sui dati più recenti . Per conformarsi alla sentenza di annullamento della Corte, la Commissione deve osservare le disposizioni del regolamento di base che fissano le modalità della sua azione.
79. Infine, deriva dall'art. 7, n. 1, del regolamento di base che l'indagine si colloca nell'ambito della procedura e non il contrario. In tal senso, l'indagine costituisce una misura preparatoria dell'atto finale che sarà adottato dal Consiglio. Ai sensi dell'art. 7, n. 9, l'indagine è conclusa sia per chiusura sia per adozione di misure definitive. Poiché la sentenza Extramet II ha annullato la misura definitiva (il regolamento n. 2808/89) che avevano concluso la precedente indagine, ciò significa che, lungi dall'essere completate, l'indagine e, a fortiori, la procedura perdurano, conformemente alle mie precedenti considerazioni. Inoltre, i termini «nuova indagine» utilizzati ai punti 95 e 99 della sentenza impugnata devono essere interpretati nel senso che essi si riferiscono all'indagine legittimamente decisa dalla Commissione sulla base di un nuovo periodo di riferimento nell'ambito della procedura iniziale, come si evince dallo stesso testo della sentenza impugnata.
80. Per tale ragione, ritengo che gli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno della seconda parte del primo motivo siano anch'essi privi di fondamento, sicché il primo motivo di ricorso deve essere respinto nel suo complesso.
B - Il secondo motivo di ricorso: violazione del principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e dell'art. 7, n. 4, del regolamento di base
81. A giudizio della ricorrente, il Tribunale, dichiarando che le numerose irregolarità osservate nel corso della procedura non avrebbero pregiudicato i suoi diritti, ha violato il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa nonché gli artt. 7, n. 4, e 8, n. 3, del regolamento di base. Essa afferma che tale presa di posizione minimalista per quanto attiene ai diritti della difesa mette in pericolo il rispetto di tale principio. Inoltre, il metodo seguito dal Tribunale sarebbe in contrasto con la giurisprudenza Al Jubail della Corte .
1) Prima parte: comunicazione tardiva della nota depositata dalla PEM il 1° luglio 1992
82. Secondo la prima parte del secondo motivo, a torto il Tribunale avrebbe dichiarato (punti 111-113) che i diritti della difesa della ricorrente (e ricorrente in sede d'impugnazione) non sarebbero stati violati dalla comunicazione a quest'ultima, il 14 ottobre 1992 solamente, della lettera relativa al danno che la PEM ha consegnato alla Commissione il 1° luglio 1992. Il Tribunale riferisce tuttavia che la IPS non aveva chiesto espressamente di prendere conoscenza di tale nota.
a) Sulla ricevibilità
83. La Commissione osserva che la parte del ricorso relativa alla violazione dei diritti sanciti dall'art. 7, n. 4, del regolamento di base, è irricevibile, in quanto il ricorso presentato dinanzi al Tribunale faceva riferimento a tale nota (della PEM) nell'ambito della prima parte del secondo motivo di annullamento, in cui non veniva menzionato l'art. 7 del regolamento di base ma solamente il principio generale di rispetto dei diritti della difesa.
84. Non posso condividere tale argomentazione della Commissione. Come indicato ai punti 104 e 105 della sentenza impugnata, la IPS, dinanzi al Tribunale, ha inserito il suo argomento relativo alla questione della comunicazione della nota della PEM nell'ambito del controllo della regolarità dello svolgimento dell'indagine, che risulta dall'insieme della procedura di adozione di misure antidumping. Il mancato riferimento diretto all'art. 7 non è sufficiente, credo, a respingere tale motivo come irricevibile. Peraltro, al punto 105 della sentenza impugnata, che si riferisce esplicitamente all'argomento della IPS, viene menzionato l'art. 7 del regolamento di base.
b) Sulla fondatezza
85. Nel suo ricorso al Tribunale, la ricorrente aveva contestato alla Commissione di aver pregiudicato i diritti della difesa non comunicandole la nota scritta che la PEM aveva depositata il 1° luglio 1992.
86. Il Tribunale di primo grado ha constatato che non risultava dagli atti che la IPS avesse chiesto per iscritto alla Commissione di prendere conoscenza di tale documento (della PEM, del 1° luglio 1992), benché essa avesse avuto conoscenza della sua esistenza fin dal 10 luglio 1992 . Esso ha concluso che, in mancanza di una tale richiesta, la Commissione non aveva alcun obbligo in forza dell'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento di base, di portare a conoscenza della IPS il contenuto della lettera (punto 113).
87. L'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento di base stabilisce che, dopo l'inizio dell'indagine, la Commissione offre agli interessati la possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni ad essa fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 8 e siano utilizzate dalla Commissione nell'inchiesta. Gli interessati presentano al tal fine una domanda scritta alla Commissione, indicando le informazioni desiderate.
88. Sulla scorta degli atti, il Tribunale ha dichiarato che, poiché la IPS non aveva presentato una domanda in tal senso, il motivo corrispondente sollevato nel suo ricorso era privo di fondamento e ha di conseguenza respinto tale motivo. Nel pronunciarsi in tal senso, il Tribunale ha fatto una giusta applicazione della legge e gli argomenti in senso contrario devono essere respinti in quanto infondati.
89. In ogni caso, indipendentemente dalle precedenti considerazioni, il motivo dedotto dalla IPS è carente anche di fatto, in quanto il Tribunale constata nella sentenza impugnata che tale documento era stato, in ogni modo, comunicato all'interessata (la ricorrente) il 14 ottobre 1992, vale a dire un mese prima della pubblicazione, il 14 novembre 1992, della comunicazione della Commissione relativa alla procedura antidumping.
90. Anche le regole della giurisprudenza Al Jubail non sono state in alcun caso violate, contrariamente a quanto afferma la ricorrente .
2) Seconda parte: irregolarità constatate nell'accesso al fascicolo
91. La ricorrente sostiene ancora che la sentenza impugnata deve essere annullata in quanto il Tribunale ha ritenuto che le numerose irregolarità osservate per quanto concerne l'accesso al fascicolo, che riguardano nella fattispecie altri documenti, e non il documento della PEM, del 1° luglio 1992, non avessero violato i diritti della IPS (punti 140, 142 e 143).
92. In merito alla questione se siano stati violati i diritti della IPS in quanto non ha avuto regolarmente accesso agli atti, il Tribunale ha riconosciuto (punto 139) che , per quanto riguarda le lettere 5, 11 e 19 agosto 1993 della PEM alla Commissione, la ricorrente non aveva presentato una domanda scritta di comunicazione in conformità all'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento di base. Di conseguenza, la Commissione non era tenuta a trasmettergliele. Infatti, nella sua lettera del 5 ottobre 1993 la ricorrente aveva indicato di aver avuto conoscenza dell'elenco dei documenti inviati dalla PEM alla Commissione e che taluni di questi documenti le erano già noti, trattandosi di sua corrispondenza con la PEM. Essa aveva quindi limitato la sua domanda di accesso al fascicolo riservato della Commissione alla lettera 5 agosto 1993 della PEM alla Commissione, relativa al lavoro tecnico effettuato dalla PEM nella sua fabbrica di La Roche de Rame . Per quanto riguarda quest'ultima nota della PEM, il Tribunale ha considerato (punto 142) che essa poteva giustamente essere qualificata come documento riservato ai sensi dell'art. 8 del regolamento di base, poiché conteneva informazioni riservate sui processi di fabbricazione della PEM. Tuttavia, va dichiarato che la Commissione non aveva ottemperato ai suoi obblighi in materia di accesso al fascicolo poiché, innanzitutto, essa aveva risposto con un notevole ritardo alle domande legittime della ricorrente; inoltre, essa non aveva fornito un vero riassunto non riservato della lettera di cui trattasi e, infine, essa non dimostrava di aver fatto gli sforzi necessari per ottenere la comunicazione del documento di cui trattasi in una versione non riservata. Infatti, quando infine la PEM aveva deciso di trasmettere alla IPS il documento controverso, in data 21 maggio 1994, lo aveva fatto su domanda della ricorrente e non della Commissione. Tuttavia, per quanto riguarda queste irregolarità, il Tribunale ha concluso (punto 143) che la IPS aveva potuto presentare le sue osservazioni sul suddetto documento in tempo utile il 27 maggio 1994, cioè prima dell'adozione del regolamento definitivo.
93. Anzitutto, tenuto conto dell'analisi relativa al contenuto dell'art. 7 del regolamento di base, ritengo che, in mancanza di una domanda scritta dell'interessato, vale a dire la IPS, presentata in applicazione dell'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento di base, la Commissione non fosse tenuta in forza di tale disposizione a comunicare alla IPS il contenuto delle lettere della PEM del 5, 11 e 19 agosto 1993, e ciò indipendentemente dal loro carattere riservato o meno. In altri termini, tale comportamento non ha provocato la violazione dei diritti della difesa della ricorrente, come il Tribunale ha constatato giustamente al punto 139 della sentenza impugnata.
94. Inoltre, occorre sottolineare che, contrariamente a quanto avvenuto nella causa C-49/88, Al Jubail e a./Consiglio , l'impresa interessata ha potuto nella fattispecie prendere infine conoscenza in tempo utile del contenuto delle lettere controverse della PEM, del 5, 11 e 19 agosto 1993, di cui essa conosceva l'esistenza e il contenuto, come indicato al punto 139 della sentenza impugnata.
95. Infine, per quanto riguarda la mancata comunicazione del riassunto non riservato del documento qualificato come riservato, ai sensi dell'art. 8 del regolamento di base, inviato il 5 agosto 1993 dalla PEM alla Commissione e di cui la IPS ha avuto infine conoscenza il 21 maggio 1994, dopo l'adozione del regolamento provvisorio della Commissione , ritengo che tale inadempimento della Commissione non possa essere considerato come una violazione dei diritti della difesa della IPS, poiché il suddetto documento le è stato infine comunicato dalla PEM già cinque mesi prima dell'adozione, il 19 ottobre 1994, del regolamento controverso del Consiglio. Tale lasso di tempo era sufficiente per consentire alla IPS di tutelare i suoi interessi in modo efficace .
96. Di conseguenza, il secondo motivo di ricorso deve anch'esso essere integralmente respinto.
VIII - Sulle spese
97. Il regolamento di procedura della Corte dispone, al suo art. 69, n. 2, che, in conformità all'art. 118 del medesimo regolamento, si applica anche al procedimento d'impugnazione, che la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda; il n. 3, primo comma, del medesimo articolo prevede che, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
98. I mezzi di ricorso sono di regola accessibili alla parte che ha subito un pregiudizio a causa della decisione impugnata; si può ammettere che, in linea di massima, tale pregiudizio è subito dalla parte soccombente, vale a dire quella la cui domanda di tutela giurisdizionale sia stata respinta, in tutto o in parte, o quella soccombente, in tutto o in parte, ad una domanda della parte avversa. In via eccezionale, la parte vittoriosa può avere un interesse giuridico ad esperire un mezzo di ricorso, qualora la vittoria avrebbe potuta essere ottenuta a costi inferiori. Così avviene allorché la decisione passa in giudicato per quanto riguarda la disposizione che le è pregiudizievole, vale a dire ogni volta che si trova respinta una delle due basi del ricorso o dell'appello o del mezzo di ricorso, ecc.
99. Nella fattispecie, propongo il rigetto del ricorso presentato dall'Industrie des poudres sphériques (IPS) nel suo complesso; di conseguenza, quest'ultima deve essere condannata alle spese del Consiglio, in conformità alle conclusioni presentate da quest'ultimo.
100. Per quanto concerne la Commissione, propongo di respingere le conclusioni del suo ricorso incidentale anche se la domanda proposta in subordine e diretta al rigetto del ricorso della IPS è stata accolta; per tale motivo, essa dovrà sopportare le proprie spese.
101. Infine, poiché, come già spiegato in precedenza, nel documento depositato dalla Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie nonché dalla Péchiney électrométallurgie non sono state osservate le formalità richieste, tali parti (la PEM e la Chambre syndicale) dovranno sopportare le proprie spese.
IX - Conclusione
102. Per tali motivi, propongo alla Corte di:
- respingere il ricorso dell'Industrie des poudres sphériques (IPS);
- respingere il ricorso incidentale della Commissione;
- condannare la IPS a sopportare le proprie spese quanto quelle del Consiglio;
- condannare la Commissione a sopportare le proprie spese;
- condannare la Chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie nonché la società Péchiney électrométallurgie a sopportare le proprie spese.
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