Conclusioni dell avvocato generale
1. Il presente ricorso si colloca nell'ambito delle controversie sorte in seno al pubblico impiego comunitario a seguito della sentenza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 1995, Alexopoulou/Commissione .
La signora Martínez del Peral Cagigal (altrimenti denominata la «ricorrente»), dipendente della Commissione, domanda a questa Corte di annullare l'ordinanza del Tribunale 14 ottobre 1998 nella parte in cui ha dichiarato irricevibile il ricorso da essa proposto nei confronti della decisione della Commissione, con la quale è stata rigettata la sua domanda di riesame dell'inquadramento nel grado.
I - Il contesto normativo e i fatti
2. L'art. 31 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») disciplina l'inquadramento dei dipendenti al momento della loro assunzione.
Il n. 1 di tale norma prevede che i dipendenti scelti dalle istituzioni sono nominati nel grado iniziale della loro categoria o quadro. Il n. 2 permette all'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») di derogare a tale disposizione entro una data proporzione dei posti disponibili.
3. Gli artt. 90 e 91 dello Statuto riguardano i mezzi di ricorso di cui dispongono i dipendenti.
L'art. 90, n. 1, stabilisce che «qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'[APN] una domanda che l'inviti a prendere una decisione nei suoi confronti».
L'art. 90, n. 2, recita che «qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'[APN] un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l'autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi».
Infine, l'art. 91, n. 2, prevede che «un ricorso [davanti al Tribunale di primo grado] (...) è ricevibile soltanto se l'[APN] ha ricevuto un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, nel termine ivi previsto (...)».
4. Il 1° settembre 1983, la Commissione ha adottato una decisione relativa ai criteri applicabili alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione (in prosieguo: la «decisione 1° settembre 1983»). Ai sensi dell'art. 2, primo comma, di tale decisione:
«L'[APN] nomina il dipendente in prova al grado iniziale della carriera per la quale viene assunto».
5. Nella sentenza Alexopoulou, il Tribunale ha dichiarato che la detta decisione era incompatibile con l'art. 31, n. 2, dello Statuto nella parte in cui non permetteva all'APN di inquadrare un dipendente in un grado superiore al grado di base della carriera .
6. Al fine di conformarsi alla sentenza Alexopoulou, la Commissione ha modificato la sua decisione del 1° settembre 1983 con una seconda decisione, adottata il 7 febbraio 1996 (in prosieguo: la «decisione 7 febbraio 1996») e pubblicata nelle Informazioni amministrative del 27 marzo 1996. L'art. 2 della sua prima decisione ora recita:
«L'[APN] nomina il dipendente in prova al grado di base della carriera per la quale viene assunto.
In deroga a questo principio, l'APN può decidere di nominare il dipendente in prova al grado superiore della carriera, nel caso in cui esigenze specifiche del servizio richiedano l'assunzione di una persona particolarmente qualificata o quando la persona assunta possegga qualifiche eccezionali.
La presente decisione ha effetto a partire dal 5 ottobre 1995 (data della sentenza del Tribunale)».
II - Fatti e procedimento
7. Emerge dall'ordinanza impugnata che il 9 novembre 1993 la ricorrente era stata nominata dipendente in prova della Commissione e veniva inquadrata nel grado A7, primo scatto. Con decisione 26 novembre 1993, l'APN la inquadrava nel grado A7, terzo scatto.
8. Il 21 giugno 1996, ossia poco dopo la pubblicazione della decisione 7 febbraio 1996, la ricorrente ha presentato, ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, una domanda volta ad ottenere il riesame del proprio inquadramento nel grado dalla data della sua entrata in servizio.
9. Il 24 ottobre 1996, la Commissione ha respinto tale domanda in quanto proposta oltre tre mesi dopo la decisione emessa nei confronti della ricorrente sul suo inquadramento iniziale.
10. Il 23 gennaio 1997, la signora Martínez del Peral Cagigal presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, che veniva respinto dalla Commissione con la decisione 29 aprile 1997.
11. La ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale il 29 luglio 1997. Essa concludeva chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione 24 ottobre 1996, con la quale era stata respinta la sua domanda di riesame dell'inquadramento nel grado.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente ha invocato cinque motivi, deducendo rispettivamente una violazione della giurisprudenza relativa all'esistenza di fatti nuovi, una violazione dell'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE), una violazione del principio della parità di trattamento, una violazione del principio di sollecitudine e la mancanza di motivazione della decisione impugnata.
12. Con atto depositato il 24 ottobre 1997, la Commissione ha sollevato una eccezione d'irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
La Commissione eccepiva l'irricevibilità del ricorso in quanto la ricorrente non aveva presentato, entro il termine di tre mesi previsto dall'art. 90, n. 2, dello Statuto, reclamo avverso l'atto che le arrecava pregiudizio, vale a dire la decisione dell'APN del 26 novembre 1993, che aveva stabilito il suo inquadramento definitivo. La Commissione ha aggiunto che né la sentenza Alexopoulou né la decisione 7 febbraio 1996 costituivano un fatto nuovo e sostanziale tale da giustificare la rimessione nel termine per proporre reclamo .
13. Il 14 novembre 1997 il Tribunale ha invitato le parti del procedimento, nonché le parti di numerose altre cause di «reinquadramento nel grado» , a partecipare ad una riunione informale dinanzi al giudice relatore. A seguito di tale riunione, la maggior parte delle ricorrenti ha designato la causa Gevaert/Commissione come causa «pilota». Tuttavia, la signora Martínez del Peral Cagigal ha dichiarato che non desiderava partecipare al detto accordo e che preferiva proseguire il proprio ricorso.
III - L'ordinanza impugnata
14. Dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha sottolineato che la sua domanda di reinquadramento non era diretta a rimettere in discussione la decisione dell'APN relativa al suo inquadramento iniziale. Al contrario, la sua domanda era diretta ad ottenere, a seguito della decisione 7 febbraio 1996, un esame delle sue qualifiche al fine di un'eventuale revisione del suo inquadramento nel grado .
Basandosi sulle sentenze Blomefield/Commissione e Williams/Corte dei conti , la ricorrente ha altresì sostenuto che la decisione 7 febbraio 1996 costituiva un fatto nuovo e sostanziale tale da consentire la rimessione nei termini per proporre reclamo e ricorso previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. Essa ha dichiarato che, nelle cause Valentini/Commissione e Mogensen/Commissione , questa Corte aveva definito come «fatti nuovi e sostanziali» le decisioni della Commissione 6 giugno 1973 e 1° settembre 1983 relative ai criteri di inquadramento dei dipendenti. Pertanto, la ricorrente afferma di non comprendere i motivi per cui la decisione 7 febbraio 1996 non costituirebbe un fatto nuovo .
Inoltre, la ricorrente ha affermato che, rifiutando di procedere al riesame del suo inquadramento iniziale, la Commissione era venuta meno al proprio dovere di sollecitudine e aveva violato il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 5, n. 3, dello Statuto .
15. Nell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha svolto la seguente valutazione:
«26 E' pacifico che la ricorrente non ha presentato reclamo, entro il termine di tre mesi previsto dall'art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la decisione 26 novembre 1993 con la quale l'APN ha stabilito il suo inquadramento. Pertanto, l'inquadramento nel grado della ricorrente è divenuto definitivo dal momento in cui è scaduto il termine per proporre reclamo contro la detta decisione.
27 Il Tribunale ricorda che, come già stabilito dal giudice comunitario, un dipendente non può rimettere in discussione le condizioni della sua assunzione iniziale dopo che quest'ultima è divenuta definitiva (...). Infatti, solo l'esistenza di fatti nuovi e sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda diretta a ottenere il riesame di una decisione che non è stata contestata entro il termine previsto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto (...).
28 La domanda della ricorrente del 21 giugno 1996 è diretta appunto a rimettere in discussione le condizioni della sua assunzione iniziale, e in particolare del suo inquadramento, poiché è diretta a ottenere un riesame del suo inquadramento nel grado alla data della sua entrata in servizio.
29 Occorre quindi accertare se la decisione 7 febbraio 1996 possa costituire un fatto nuovo e sostanziale che consenta di presentare, dopo lo scadere del termine previsto per i reclami, una domanda di reinquadramento.
30 Il Tribunale ritiene che, per la sua stessa natura e per la sua portata giuridica, la decisione del 7 febbraio 1996 non possa costituire un fatto nuovo. Essa non ha per oggetto né per effetto quello di rimettere in discussione decisioni amministrative divenute definitive prima della sua entrata in vigore (...).
31 La giurisprudenza risultante dalla citata sentenza Williams/Corte dei conti non è applicabile alla fattispecie. Sul punto, è sufficiente notare che l'art. 31, n. 2, dello Statuto non contiene, a differenza della disposizione esaminata nella detta causa, una norma che possa applicarsi ad ogni dipendente (...).
32 Infatti, l'art. 31, n. 2, dello Statuto, che conferisce all'APN il potere discrezionale di nominare, a titolo eccezionale, un dipendente neoassunto al grado superiore della carriera, va intesa come un'eccezione alle regole generali sull'inquadramento (...). La decisione del 7 febbraio 1996 si limita ad enunciare una riserva conforme a tale disposizione. Così, essa si distingue dalle decisioni a carattere generale del 6 giugno 1973 e del 1° settembre 1983 (...) che sancivano direttive interne applicabili a ogni dipendente (...). Pertanto, la giurisprudenza costituita dalle citate sentenza Blomefield e Valentini, da una parte, e dalla citata ordinanza Mogensen, dall'altra, non è applicabile alla fattispecie.
(...)
35 Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione sarebbe venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del dovere di sollecitudine, è sufficiente ricordare che tale dovere non può in alcun caso condurre l'amministrazione a dare a una disposizione comunitaria un'interpretazione che sia contraria al significato letterale della stessa (...). Nel caso di specie, l'art. 31, n. 2, dello Statuto va interpretato nel senso che esso si applica al momento dell'assunzione di un dipendente solo in via eccezionale. Pertanto il Tribunale ritiene che la Commissione, rifiutandosi di riesaminare l'inquadramento nel grado della ricorrente, non è venuta meno ai suoi obblighi (...)».
16. Il Tribunale ha inoltre respinto l'argomento della ricorrente vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento .
17. Pertanto, ha dichiarato il ricorso irricevibile.
IV - Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale
18. Con il presente ricorso, la signora Martínez del Peral Cagigal domanda a questa Corte di annullare l'ordinanza impugnata e di decidere nel merito della controversia. Essa invita questa Corte ad annullare la decisione della Commissione del 24 ottobre 1996, con la quale è stata respinta la sua richiesta di riesame dell'inquadramento nel grado e ad accertare l'esistenza del diritto della ricorrente ad una revisione del suo inquadramento a far data dal 5 ottobre 1995. Inoltre, la ricorrente conclude chiedendo che l'istituzione convenuta venga condannata a sostenere le spese dei due gradi di giudizio.
19. La Commissione, dal canto suo, chiede a questa Corte di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente a sostenere le spese del presente grado di giudizio.
20. A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere cinque motivi:
- violazione della giurisprudenza relativa all'esistenza di fatti nuovi e sostanziali;
- violazione dell'art. 176 del Trattato;
- violazione del principio della parità di trattamento sancito dall'art. 5, n. 3, dello Statuto;
- violazione del principio di sollecitudine;
- carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata.
Osservazioni preliminari
21. A titolo preliminare, occorre osservare che l'atto introduttivo presentato dalla signora Martínez del Peral Cagigal evidenzia una certa confusione nella qualificazione degli argomenti addotti a fondamento del ricorso.
22. Infatti, nell'ambito dei motivi riguardanti la violazione della giurisprudenza relativa all'esistenza di fatti nuovi e la violazione dell'art. 176 del Trattato , la ricorrente sviluppa numerose argomentazioni volte, in realtà, a contestare la motivazione dell'ordinanza impugnata. Per contro, nell'ambito del motivo relativo alla carenza di motivazione , la ricorrente espone talune considerazioni che si risolvono in un'integrazione del suo motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento.
Pertanto, propongo alla Corte di ridefinire gli argomenti dedotti dalla ricorrente, restando salve e impregiudicate le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi e dei loro motivi.
Più precisamente, penso che la ricorrente invochi, a sostegno del presente ricorso, quattro motivi:
- violazione della giurisprudenza relativa all'esistenza di fatti nuovi e sostanziali ;
- violazione del principio della parità di trattamento sancito dall'art. 5, n. 3, dello Statuto ;
- violazione del principio di sollecitudine ;
- carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata.
Inoltre, l'ultimo motivo mi sembra, a sua volta, suddiviso in tre distinte parti, riguardanti rispettivamente una mancanza di motivazione , una motivazione insufficiente e una motivazione contraddittoria .
23. Esaminerò tali diversi motivi nell'ordine in cui li ho presentati.
Sul primo motivo, riguardante una violazione della giurisprudenza relativa all'esistenza di fatti nuovi e sostanziali
24. La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel dichiarare che la decisione del 7 febbraio 1996 non costituiva un fatto nuovo e sostanziale atto a consentire la riapertura dei termini per proporre reclamo e ricorso previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.
Essa afferma che, nelle cause Blomefield/Commissione, Valentini/Commissione e Mogensen/Commissione , la Corte ha dichiarato che le decisioni della Commissione del 6 giugno 1973 e del 1° settembre 1983, relative ai criteri di inquadramento dei dipendenti, costituivano fatti nuovi e sostanziali di tale natura. Pertanto, la ricorrente afferma di non comprendere i motivi per cui il Tribunale ha negato alla decisione del 7 febbraio 1996 la qualifica di fatto nuovo.
25. E' opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto CE della Corte, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Del resto, l'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte stabilisce che l'atto di impugnazione deve contenere i mezzi e gli argomenti di diritto su cui si fondano le conclusioni che il ricorrente propone alla Corte. Ai sensi di una costante giurisprudenza, la Corte dichiara quanto segue:
«Deriva da dette disposizioni che un ricorso (...) deve indicare in maniera precisa gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto su cui si fonda in maniera specifica tale domanda» .
Infatti, questa Corte ha costantemente dichiarato irricevibili «(...) il ricorso [o i motivi] che si limiti[no] a ripetere o (...) a riprodurre testualmente i mezzi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti esplicitamente rigettati da tale giudice» . La Corte ritiene che «(...) un tale ricorso costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame della richiesta presentata dinanzi al Tribunale, e questo, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, esula dalla [vostra] competenza (...)» .
In modo più specifico, questa Corte respinge in quanto manifestamente irricevibile il ricorso con cui «il ricorrente (...) si limita a ribadire la sua critica nei confronti degli argomenti addotti dalla Commissione dinanzi al Tribunale e considerati da quest'ultimo non pertinenti» .
26. Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente si limita appunto a reiterare gli argomenti addotti dinanzi al Tribunale, senza precisare gli elementi di diritto su cui fonda in maniera specifica la sua domanda di annullamento.
Infatti, nel suo ricorso, essa ha evidenziato:
«La ricorrente ribadisce la tesi esposta sia nel ricorso presentato al Tribunale sia nelle osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione: l'APN ha commesso un manifesto errore di valutazione negando la rimessione nei termini per proporre reclamo a seguito del verificarsi di un fatto nuovo» .
Inoltre, un esame delle memorie conferma che, a sostegno della sua tesi secondo cui l'«interpretazione della decisione 7 febbraio 1996 è erronea» , la ricorrente è effettivamente limitata a riprodurre gli argomenti dedotti in primo grado .
27. Pertanto, propongo alla Corte di respingere il primo motivo del ricorso in quanto manifestamente irricevibile.
Sul secondo motivo, vertente su una violazione del principio della parità di trattamento sancito dall'art. 5, n. 3, dello Statuto
28. Con il secondo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 5, n. 3, dello Statuto.
29. E' opportuno osservare che, nelle tre pagine del ricorso riguardanti tale motivo, la ricorrente si è limitata a ricopiare pedissequamente gli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale , senza precisare gli elementi di diritto su cui fondava in modo specifico la sua domanda di annullamento.
Per le ragioni esposte al paragrafo 25 delle presenti conclusioni, propongo pertanto alla Corte di respingere il secondo motivo in quanto manifestamente irricevibile.
Sul terzo motivo, vertente su una violazione del principio di sollecitudine
30. Con il terzo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver riconosciuto l'esatta portata del principio di sollecitudine .
Infatti, al punto 35 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, rifiutandosi di riesaminare l'inquadramento nel grado della ricorrente, la Commissione non era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza del suo dovere di sollecitudine. Il Tribunale ha motivato la sua valutazione «(...) ricordando che tale dovere non può in alcun caso condurre l'amministrazione a dare a una disposizione comunitaria un'interpretazione che sia contraria al significato letterale della stessa (...)» .
La ricorrente ritiene che il fatto di riconoscere ai dipendenti la possibilità di presentare una domanda diretta ad ottenere un esame delle loro qualifiche al fine di una nomina al grado superiore non condurrebbe affatto l'amministrazione a dare all'art. 31, n. 2, dello Statuto «un'interpretazione che sia contraria al significato letterale» della detta disposizione. Al contrario, nella sentenza Alexopoulou, il Tribunale ha dichiarato che, per conformarsi al «significato letterale» dell'art. 31, n. 2, dello Statuto, la Commissione era tenuta, in presenza di circostanze particolari, quali le eccezionali qualifiche di un candidato, a procedere ad una valutazione concreta dell'eventuale applicazione di detta disposizione .
La ricorrente sostiene che l'interpretazione conforme al «significato letterale» dell'art. 31, n. 2, dello Statuto non può quindi variare a seconda che i dipendenti siano stati assunti prima o dopo la data in cui è stata pronunciata la sentenza Alexopoulou.
31. E' opportuno ricordare che, nell'ambito del primo motivo, la ricorrente non ha dedotto alcun elemento che possa far concludere che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel dichiarare che la decisione 7 febbraio 1996 non costituiva un fatto nuovo e sostanziale, idoneo a riaprire i termini disposti dallo Statuto. Allo stato attuale del mio ragionamento, occorre concludere quindi che non esiste un fatto nuovo che autorizzi la ricorrente ad impugnare la decisione dell'APN del 26 novembre 1993, vertente sul suo inquadramento iniziale.
Ebbene, come la Corte ha recentemente ricordato,
«Per giurisprudenza costante, solo l'esistenza di fatti nuovi sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda diretta al riesame di una decisione dopo la scadenza dei termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto» .
Quindi, anche supponendo che il Tribunale abbia travisato la portata del principio di sollecitudine, l'annullamento dell'ordinanza impugnata su tale punto non permetterebbe alla ricorrente di giustificare la presentazione della sua domanda di reinquadramento nel grado. Infatti, giacché essa non dimostra l'esistenza di un errore di diritto vertente sull'unico elemento che possa permetterle di presentare, dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 90, n. 2, dello Statuto, una domanda di riesame della decisione definitiva di inquadramento nel grado, la ricorrente non potrebbe trarre alcun beneficio dall'annullamento dell'ordinanza impugnata sul punto censurato nell'ambito del presente motivo. In particolare, il principio di sollecitudine non può autorizzare o costringere l'amministrazione ad esaminare, in assenza di fatti nuovi e sostanziali, una domanda di reinquadramento presentata oltre i termini statutari.
32. Pertanto, ritengo che il terzo motivo di ricorso sia inoperante. Propongo quindi a questa Corte di respingerlo in quanto tale .
Sul quarto motivo, vertente sulla carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata
33. Con il suo quarto motivo, la ricorrente afferma che l'ordinanza impugnata è inficiata da numerosi vizi di motivazione.
34. Quest'ultimo motivo si suddivide in tre parti.
35. Nella prima parte , la ricorrente contesta al Tribunale di non essersi espresso sulla sua censura relativa alla violazione dell'art. 176 del Trattato.
Infatti, la ricorrente aveva sostenuto che la decisione 7 febbraio 1996 non era sufficiente a garantire la corretta applicazione della sentenza Alexopoulou. Essa riteneva che, per conformarsi totalmente a tale sentenza, la Commissione avrebbe dovuto far decorrere un nuovo termine per proporre reclamo in modo da permettere ai dipendenti assunti tra il 1° settembre 1983 e il 5 ottobre 1995 di domandare un riesame del loro inquadramento nel grado. Ebbene, il Tribunale ha semplicemente omesso di deliberare su tale motivo.
36. Con la seconda parte , la ricorrente intende «(...) sottolineare la differente motivazione che caratterizza l'ordinanza impugnata rispetto all'ordinanza resa, per gli stessi motivi, nella causa Gevaert (caso pilota) (...)» . In quest'ultima causa, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso del signor Gevaert, fornendo una motivazione più dettagliata di quella contenuta nell'ordinanza impugnata. Pertanto, la ricorrente «(...) ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto esporre più chiaramente i motivi in base ai quali ha dichiarato che la decisione interna del 7 febbraio 1996 non poteva considerarsi alla stregua di un fatto nuovo» .
37. Infine, nella terza parte del motivo, la ricorrente afferma che la motivazione dell'ordinanza impugnata è inficiata da una contraddizione.
Infatti, al punto 30 di tale ordinanza, il Tribunale ha stabilito che «(...) la decisione 7 febbraio 1996 non può costituire un fatto nuovo [a motivo ch'essa] non ha per oggetto né per effetto quello di rimettere in discussione decisioni amministrative divenute definitive prima della sua entrata in vigore». Peraltro, il Tribunale ha riconosciuto che la decisione 7 febbraio 1996 può applicarsi ai dipendenti assunti a partire dal 5 ottobre 1995. La ricorrente fa osservare che, alla data di adozione della decisione 7 febbraio 1996, le decisioni di inquadramento dei dipendenti assunti nel mese di ottobre 1995 erano, anch'esse, divenute definitive poiché oltre tre mesi separano tali due date.
La ricorrente contesta quindi al Tribunale di aver:
a) negato ai dipendenti assunti prima del 5 ottobre 1995 la possibilità di impugnare la loro decisione di inquadramento nel grado in quanto tali decisioni erano diventate definitive, ma
b) riconosciuto ai dipendenti assunti nel mese di ottobre 1995 la possibilità di impugnare la loro decisione di inquadramento nel grado, benché le dette decisioni fossero anch'esse divenute definitive.
38. Propongo alla Corte di respingere ciascuna di tali parti della censura.
39. Per i motivi esposti ai paragrafi 31 e 32 delle presenti conclusioni, penso che la prima parte del motivo sia inoperante. Infatti, in mancanza di fatti nuovi e sostanziali, l'art. 176 del Trattato non può autorizzare o costringere la Commissione ad esaminare domande di riesame dell'inquadramento nel grado presentate oltre il termine per il reclamo previsto all'art. 90, n. 2, dello Statuto . Quindi, pur supponendo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto omettendo di deliberare sul motivo della violazione dell'art. 176 del Trattato, l'annullamento dell'ordinanza impugnata su tale punto non permetterebbe alla ricorrente di giustificare la presentazione della sua domanda di reinquadramento nel grado.
40. Per quanto concerne la seconda parte, la ricorrente ha omesso di indicare la norma giuridica che sarebbe stata violata nel caso di specie. Essa non ha individuato le disposizioni del diritto comunitario che avrebbero imposto al Tribunale di decidere sul suo ricorso con una motivazione identica o paragonabile a quella della citata ordinanza Gevaert/Commissione.
41. Infine, la terza parte contiene una censura che, manifestamente, è diretta contro la citata ordinanza del Tribunale nella causa Gevaert/Commissione.
Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, non ha assolutamente «(...) riconosciuto che la decisione della Commissione 7 febbraio 1996 (...) si applica ai dipendenti assunti a partire dal 5 ottobre 1995 (...)» . Il Tribunale non ha nemmeno, nell'ordinanza impugnata, «(...) riconosciuto la possibilità di presentare un reclamo ai dipendenti assunti almeno dal mese di ottobre 1995 (...)» . In realtà, solo la motivazione della citata ordinanza Gevaert/Commissione dispone «(...) che aver fatto decorrere gli effetti della decisione 7 febbraio 1996 al 5 ottobre 1995 (data della sentenza Alexopoulou) significa che essa si applica ai soli dipendenti nominati a partire dal 5 ottobre 1995» .
Poiché diretta contro un atto non impugnato dinanzi alla Corte nell'ambito del presente ricorso, la terza parte del motivo è manifestamente priva di oggetto.
Sulle spese
42. Ai sensi degli artt. 69, n. 2, e 118 del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'art. 70 del medesimo regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni, nei ricorsi dei funzionari, restano a loro carico. Tuttavia, in forza dell'art. 122, secondo comma, del detto regolamento, l'art. 70 non si applica al ricorso presentato da un dipendente o da altro agente di un'istituzione nei confronti di quest'ultima. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, in conformità delle conclusioni formulate in tal senso della Commissione.
Conclusione
43. Alla luce di quanto precede, propongo quindi a questa Corte di:
«1) respingere il ricorso;
2) condannare la ricorrente alle spese del presente grado di giudizio».
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