Conclusioni dell avvocato generale
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dagli Appeal Commissioners irlandesi riguarda un settore già toccato dalla sentenza Peacock , ossia la classificazione doganale di apparecchi utilizzati per collegare elaboratori ad una rete locale (local area network; in prosieguo: «LAN»). Poiché tali apparecchi possono operare in reti di elaboratori che travalicano l'ambito strettamente locale, vi si può fare riferimento in generale come «apparecchi di rete».
2. Mentre la causa Peacock riguardava un unico tipo di apparecchio - «schede per rete» - riguardo al quale all'epoca dei fatti non era stato adottato alcun regolamento comunitario specifico, nella specie si chiede alla Corte di pronunciarsi sia sulla classificazione di 58 tipi di apparecchiature che nel periodo oggetto della causa a qua erano previste espressamente o in via analogica dai regolamenti della Commissione che le classificavano nella Nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») , sia, in particolare sulla validità dei regolamenti stessi.
Il contesto in fatto e in diritto e il procedimento
La natura delle reti di elaboratori
3. Prima di esaminare i fatti della presente causa, può essere utile avere un'idea della natura generale delle reti di elaboratori. A tale riguardo sono state fornite alla Corte alcune informazioni estremamente utili, e altre sono liberamente disponibili sulla più grande rete esistente, Internet, dalla quale ho attinto a mia volta .
4. I primi elaboratori erano isolati e le informazioni venivano trasferite tra di essi sotto forma di registrazioni. Essi potevano essere collegati a periferiche, le prime delle quali furono stampanti, tastiere e schermi, che svolgevano funzioni di entrata e di uscita. Col tempo, poiché erano in grado di svolgere molte operazioni contemporaneamente, alcuni furono dotati di terminali che non erano atti ad elaborare autonomamente le informazioni, ma potevano essere utilizzati da più operatori per inviare istruzioni all'unità di elaborazione centrale ed ottenere i risultati richiesti.
5. I primi elaboratori erano grandi, e alcuni lo sono ancora. Tuttavia, i progressi nella tecnologia dell'elaborazione dell'informazione hanno fatto sì che i grandi elaboratori di oggi abbiano capacità di elaborazione e di immagazzinamento dei dati molto superiori a quelle dei loro predecessori di analoghe dimensioni. Per effetto di tali progressi, apparecchi molto più piccoli ora hanno capacità notevoli e sono divenuti, nei paesi più sviluppati, un elemento standard di molte case e di molti luoghi di lavoro. In questi ultimi è normale che ogni individuo possegga il proprio personal computer, con una sua capacità di elaborazione e di immagazzinamento dei dati.
6. In tale contesto, singoli elaboratori sono spesso collegati tra loro in rete, in modo da poter sfruttare le capacità di elaborazione e di memorizzazione degli altri, condividere determinati dispositivi di entrata e di uscita e scambiarsi informazioni. In particolare, le stazioni di lavoro possono condividere stampanti ed avere accesso a unità centrali più grandi in grado di immagazzinare ed elaborare grandi quantità di dati.
7. E' quindi normale che gli elaboratori siano collegati in reti. Le più piccole di esse, che tipicamente coprono un edificio o un insieme di edifici, sono denominate LAN. Aree più estese possono essere coperte da reti MAN (metropolitan area networks) e WAN (wide area networks). Più reti possono essere collegate e comunicare fra di loro e, allo stadio più avanzato, la grande maggioranza di esse (insieme a molti computer domestici) sono collegate a livello globale e costituiscono Internet.
8. Le connessioni fisiche tra macchine possono assumere forme diverse, compresi i raggi infrarossi. Più comunemente, tuttavia, vengono utilizzati alcuni tipi di cavi - per i LAN si ricorre normalmente a cavi coassiali, intestati o a fibre ottiche. Per comunicare via cavo, ogni elaboratore dev'essere dotato di una scheda di rete del tipo considerato dalla Corte nella causa Peacock.
9. Nel caso dei WAN, o in caso di interconnessione di reti geograficamente separate, per una parte della comunicazione normalmente occorre utilizzare un collegamento di telecomunicazione pubblico o affittato. A causa delle differenze tra le tecnologie impiegate nelle reti di elaboratori e nelle telecomunicazioni, inizialmente era necessario che la comunicazione passasse sempre attraverso un modem (modulatore - demodulatore), in grado di convertire i segnali dalla forma digitale utilizzata dalla maggior parte degli elaboratori a quella analogica, utilizzata ad ogni capo di un collegamento di telecomunicazione. Attualmente, invece, le reti di telecomunicazione spesso utilizzano tecniche digitali e non è più necessario utilizzare sempre un modem.
10. Una differenza specifica tra le tecnologie di telecomunicazione e le tecnologie dei LAN consiste nel fatto che per le prime viene stabilito un collegamento «punto a punto» fra le due parti per ciascuna comunicazione. Al termine della comunicazione, il collegamento viene «distrutto» e le parti non sono più collegate tra loro. Nei LAN, invece, tutti gli elaboratori che fanno parte della rete sono costantemente collegati. Le informazioni inviate da una di tali macchine ad un'altra vengono «trasmesse» lungo l'intera rete ma accettate solo dal destinatario o dai destinatari desiderati.
11. Se fossero collegati tra loro solo due elaboratori, presumibilmente far correre un filo tra di essi costituirebbe un'operazione piuttosto semplice. Ma quando sono collegati tra loro molti elaboratori, ognuno dei quali deve avere accesso agli altri, è chiaro che ad un certo livello per collegare i cavi occorrerà qualche tipo di dispositivo per connessione multipla. Inoltre, poiché i segnali inviati via cavo si indeboliscono e si deteriorano con l'aumentare della distanza, può essere necessario un apparecchio per inoltrarli, rigenerarli o correggerli. Qualora vengano collegate reti che utilizzano standard diversi, occorrerà un dispositivo che renda possibile la reciproca «interpretazione», o semplicemente che colleghi due tipi diversi di cavi. Quando la rete supera una determinata grandezza, diviene poco pratico che ogni elaboratore trasmetta ed «ascolti» gli altri in ogni momento; conviene allora utilizzare dispositivi che dividono un LAN in segmenti più piccoli e maneggevoli (spesso noti come LAN virtuali o «VLAN», termine impiegato anche per gruppi di reti singole che funzionano come una sola rete) e che inviano le comunicazioni solo verso i segmenti in cui si trovano i destinatari. Può essere necessario anche risolvere situazioni nelle quali vari apparecchi in rete tentano di comunicare simultaneamente ed i loro messaggi «collidono» (in particolare nei casi in cui i LAN sono collegati ad altre reti, compresa Internet) o nelle quali non si vuole che determinati tipi di messaggi entrino o escano dalla rete.
12. Quindi i LAN e le reti di elaboratori in generale comprendono materialmente, oltre agli elaboratori che ne fanno parte e ai cavi necessari per collegarli fra di loro, alcuni tipi di apparecchi che nell'ordinanza di rinvio della presente causa vengono descritti come apparecchiature che svolgono «svariate funzioni, comprese il controllo, l'elaborazione, il "formattaggio", l'"instradamento", la "commutazione" e il "bridging" (sistema informatizzato a "ponte"») dell'informazione fra un'unità di un LAN e un'altra. Le designazioni di cui all'allegato dell'ordinanza di rinvio comprendono (senza essere assolutamente esaustive): «ripetitore» «instradatore», «ponte», «concentratore» «modulo di interfacciamento mediale», «nodo di rete», «interfaccia canali» «scheda di rete» «apparecchio emittente-ricevente» «adattatore» «centro di accesso multimediale» e «filtro mediale».
13. Tali dispositivi svolgono tutti funzioni particolari, ma appartengono al settore generale che ho descritto sopra. In sintesi, la loro funzione comune è quella di garantire che tutte le comunicazioni autorizzate, e nessun'altra, raggiungano i destinatari desiderati integre e lungo il percorso più conveniente. Essi svolgono tale funzione, con l'impiego di varie tecnologie, effettuando alcune operazioni che comprendono la verifica, la correzione, la rigenerazione e l'invio dei dati, convertendo le trasmissioni delle informazioni da uno standard all'altro e filtrando, commutando, (ri)dirigendo, differendo o bloccando le comunicazioni. I tipi di apparecchi in esame nella fattispecie rientrano tutti in quest'ampia categoria.
La classificazione doganale dei prodotti
14. In ambito comunitario, i prodotti vengono classificati ai fini doganali conformemente alla NC, basata sul Sistema armonizzato mondiale (in prosieguo: il «sistema armonizzato») , cui è identica per quanto riguarda le voci e le sottovoci a sei cifre, mentre solo la settima e l'ottava cifra costituiscono suddivisioni peculiari della NC. Il sistema armonizzato è stato istituito sotto gli auspici dell'Organizzazione doganale mondiale (World Customs Organisation; in prosieguo: l'«ODM»), nota in precedenza come Consiglio di cooperazione doganale.
15. L'ODM comprende un comitato del sistema armonizzato in cui la Comunità europea, quale parte della convenzione sul sistema armonizzato, è rappresentata dalla Commissione. Il comitato del sistema armonizzato ha il compito, tra l'altro, di proporre emendamenti al sistema armonizzato e di redigere note esplicative su di esso (in prosieguo: le «NESA»), pareri di classificazione, altri pareri sull'interpretazione e raccomandazioni al fine di garantire uniformità nell'interpretazione ed applicazione del sistema armonizzato . Le suddette note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri o raccomandazioni si considerano automaticamente approvati dal Consiglio dell'ODM, salvo che una delle parti contraenti ne chieda il riesame . Sebbene non venga loro attribuita efficacia vincolante, tali atti sono normalmente considerati decisivi .
Le voci NC pertinenti
16. La NC ed il sistema armonizzato definiscono gli elaboratori come «macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione».
17. La voce NC 8471 è così redatta: «Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove».
18. Poiché nella specie si tratta, in sostanza, di individuare la voce esatta ai fini della classificazione doganale, non ritengo necessario esaminare nel dettaglio le varie sottovoci. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 1996 è intervenuta una revisione sostanziale del sistema armonizzato e della NC, durante il periodo oggetto della presente causa, e le sottovoci anteriori e successive alla revisione non coincidono. Basti dire che in entrambi i periodi esistono categorie per, tra l'altro, macchine digitali per l'elaborazione dell'informazione, unità digitali di elaborazione, unità input e output, unità di memoria e «altre» unità, comprese le unità periferiche.
19. Fino alla fine del 1995, la voce 8517 era così redatta: «Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante». La sottovoce 8517 82 90 riguardava gli apparecchi per la telegrafia diversi dai telefax e dagli apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante.
20. A partire dal 1° gennaio 1996, il testo della voce 8517 è divenuto: «Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio "cordless" e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica; videofoni». La sottovoce più vicina alla ex sottovoce 8517 82 90 è ora la 8517 50 90, che riguarda gli apparecchi (diversi da apparecchi telefonici, videofoni, telefax, telescriventi o apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia) per la telecomunicazione numerica.
21. Una voce finale, originariamente non considerata dalle parti, dal giudice a quo e dalla Commissione è stata indicata nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, in seguito ad una decisione adottata dal comitato del sistema armonizzato prima dell'udienza nella presente causa. Si tratta della voce residuale 8543: «Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo».
Criteri per l'interpretazione del sistema armonizzato e della NC
- Regole generali
22. Il sistema armonizzato e la NC sono entrambi preceduti dalle stesse sei regole generali per l'interpretazione che, essendo state nel secondo caso trasposte nella legislazione comunitaria, sono vincolanti in diritto comunitario. Infatti, vi si fa talora riferimento come alle «note legali».
23. La regola 1 dispone che « (...) la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note». Per quanto riguarda tali «norme che seguono», sebbene si possa tenere conto delle regole 3 e 4, come si vedrà, non ritengo ch'esse vadano applicate nel caso di specie.
24. La regola 3 si applica nei casi in cui una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci. Essa prevede tre passaggi: a) la voce più specifica deve avere la priorità; b) i prodotti misti o composti di materie differenti, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale; c) nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.
25. La regola 4 dispone: «Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia».
26. Le regole 2 e 5 riguardano situazioni che non sono in discussione nella presente causa. Si può citare anche la regola 6, la quale però si applica solo alle classificazioni nelle sottovoci, mentre nella specie è controversa la classificazione nella voce esatta. In sostanza, detta regola applica a livello di sottovoci lo stesso principio enunciato dalla regola 1.
- Note delle sezioni e dei capitoli
27. Tutte le sezioni e, in ciascuna di esse, ogni capitolo della nomenclatura sono preceduti da alcune note più specifiche . Le voci in discussione nella specie fanno parte dei capitoli 84 e 85, che a loro volta fanno parte della sezione XVI. Le note alla sezione XVI ed al capitolo 85 non sembrano decisive ai fini della presente causa, ma la nota 5 del capitolo 84 è stato oggetto di ampie discussioni.
28. Tale nota, prima del 1996, era così redatta:
«A. Ai sensi della voce 8471 per "macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione" si intendono:
a) le macchine numeriche atte a:
1) registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi;
2) essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;
3) seguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore;
4) eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, di cui esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificare l'esecuzione nel corso dell'elaborazione;
[le lettere b) e c) riguardano rispettivamente le macchine per l'elaborazione dell'informazione analogiche e ibride e non sono pertinenti al caso di specie].
B. Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte, ciascuna situata nel proprio involucro. Deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai requisiti seguenti:
a) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
b) essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema (essa, in particolare, deve essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codice o segnali - utilizzabili dal sistema, a meno che non si tratti di una unità di alimentazione stabilizzata).
Anche se presentate isolatamente, le unità della specie di cui trattasi sono da classificare nella voce 8471.
Sono escluse dalla voce 8471 le macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e che esercitano una specifica funzione. Queste macchine sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».
29. Il testo della nota 5 del capitolo 84 è stato modificato a partire dal 1° gennaio 1996. Mentre il paragrafo A è rimasto immutato, il resto della nota è ora così redatto:
«B. Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E appresso, deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
a) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione;
b) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
c) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codici o segnali - utilizzabili dal sistema.
C. Le unità di una macchina automatica di elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.
D. Le stampanti, le tastiere, i dispositivi d'entrata a coordinate x, y nonché le unità di memoria a dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi B. b) e B. c) sono sempre da classificare come unità nella voce 8471.
E. Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua.
(...)».
- Note esplicative del sistema armonizzato
30. Le NESA, cui ho fatto riferimento al paragrafo 15, forniscono alcune definizioni che possono rivelarsi utili ai fini della presente causa, comprese quelle relative all'elaborazione automatica dell'informazione, alle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, ai sistemi per l'elaborazione dell'informazione e agli apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo. Nella mia analisi farò riferimento a tali definizioni, a seconda delle esigenze.
31. In particolare, tuttavia, va rilevato che alla voce 8471, la parte D della nota riguarda le «unità costitutive di sistemi per l'elaborazione dell'informazione presentate isolatamente». Per tutto il periodo pertinente al caso di specie la nota precisava, tra l'altro:
«A parte le unità di elaborazione centrale e le unità input e output, esempi di tali unità comprendono:
(...)
4) Le unità di controllo e gli adattatori come quelli impiegati per l'interconnessione dell'unità di elaborazione centrale ad altre macchine numeriche per l'elaborazione dell'informazione, o a gruppi di unità input o output che possono comprendere unità di visualizzazione, terminali remoti, ecc.
Questa categoria comprende gli adattatori di canali utilizzati per collegare tra loro due sistemi numerici.
5) Le unità di conversione del segnale. In entrata, esse permettono alla macchina di comprendere un segnale esterno, mentre in uscita convertono i segnali output che risultano dall'elaborazione svolta dalla macchina in segnali che possono essere utilizzati all'esterno.
(...)».
32. In seguito, nella 26ª sessione del comitato di nomenclatura, conclusasi poco prima dell'udienza relativa al presente procedimento, è stato deciso - apparentemente all'unanimità - di modificare detta nota mediante corrigendum, cancellando il secondo paragrafo del punto 4) e sostituendolo come segue:
«Questa categoria comprende gli instradatori, i ponti e i nodi di rete utilizzati per controllare e dirigere le comunicazioni tra macchine in reti locali (LAN) e gli adattatori di canali utilizzati per collegare due sistemi digitali (ad es.: LAN)».
33. Al contempo, è stato aggiunto un nuovo secondo paragrafo al punto 5):
«Questa categoria comprende i convertitori a fibre ottiche utilizzati nei LAN».
Le informazioni tariffarie vincolanti
34. Per garantire agli operatori comunitari un livello uniforme di certezza giuridica per quanto riguarda la classificazione doganale delle merci, è stato istituito un sistema di informazioni tariffarie vincolanti, attualmente disciplinato dall'art. 12 del codice doganale comunitario .
35. Ai sensi di detta disposizione, in sostanza, gli operatori possono chiedere alle autorità doganali del loro paese informazioni circa la classificazione di specifici prodotti. L'informazione tariffaria rilasciata da dette autorità è vincolante per gli operatori, sia nei confronti del destinatario dell'informazione che per quanto riguarda i prodotti corrispondenti a quelli descritti, per un periodo di sei anni, salvo che cessi di essere valida per alcuni motivi specificati.
36. Qualora l'informazione cessi di essere valida in quanto revocata o modificata, il titolare può continuare ad utilizzarla ancora per sei mesi; nel caso in cui cessi di essere valida a causa dell'adozione di un regolamento al quale non è conforme, detto regolamento può stabilire entro quale periodo l'informazione può ancora essere utilizzata.
I regolamenti di classificazione pertinenti
37. Gli artt. 9 e 10 del regolamento n. 2658/87 conferiscono alla Commissione il potere di adottare regolamenti in materia di classificazione delle merci nella NC.
38. Il regolamento n. 1638/94 è stato adottato il 5 luglio 1994 ed è entrato in vigore il 28 luglio 1994. Esso ha classificato i seguenti prodotti nella sottovoce 8517 82 90 (apparecchi per la telegrafia diversi dalle telecopiatrici e dagli apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante):
«1. Adattatore nel suo proprio involucro (...)
L'adattatore permette il trasferimento numerico delle informazioni tra macchine automatiche di informazione su una rete numerica funzionante a 10 Mbps (megabits per secondo).
2. Adattatore di rete nel suo proprio involucro (...)
L'apparecchio collega numericamente due reti di caratteristiche differenti e permette anche il trasferimento delle informazioni.
3. Apparecchio emittente-ricevente nel suo proprio involucro (...)
L'apparecchio permette di collegare fino a 4 adattatori ad una rete di 50 Mbps (megabits per secondo) per il trasferimento numerico delle informazioni».
39. Nel regolamento si affermava che le classificazioni erano «determinat[e] dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, dalla nota 5 al capitolo 84, nonché dal testo dei codici NC 8517, 8517 82 e 8517 82 90».
40. Il regolamento n. 1165/95 è stato adottato il 23 maggio 1995 ed è entrato in vigore il 14 giugno 1995. Esso ha classificato nella voce 8517 82 90, per gli stessi motivi indicati con riguardo al regolamento n. 1638/94:
«4. [Una s]cheda destinata ad essere inserita negli elaboratori digitali (tipo AT), collegati via cavo in modo da consentire lo scambio di dati codificati attraverso una rete locale senza utilizzare il modem.
Con detta scheda l'elaboratore può funzionare da unità di entrata e di uscita per un altro elaboratore o per un'unità centrale.
(...)».
41. Tale descrizione corrisponde a quella delle schede per rete in discussione nella causa Peacock .
42. Ai sensi dell'art. 2 dei regolamenti nn. 1638/94 e 1165/95, le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali che non sono conformi alla classificazione stabilita dai regolamenti stessi possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi.
Antefatti della causa a qua
43. La Cabletron Systems Ltd (in prosieguo: la «Cabletron»), appellante nella causa a qua, importa in Irlanda, da paesi terzi, apparecchiature come quelle cui ho fatto riferimento al paragrafo 12.
44. Nel 1993 i Revenue Commissioners, l'autorità irlandese responsabile per le questioni doganali convenuta nel procedimento a quo, su richiesta della Cabletron emettevano informazioni tariffarie vincolanti con cui classificavano 43 tipi di apparecchiature nella voce NC 8471 99 10 (unità periferiche di macchine per l'elaborazione dell'informazione). In tutti i casi, la «base per la classificazione delle merci» era indicata nelle regole generali 1 e 6 e nella nota 5 B del capitolo 84.
45. In seguito all'adozione dei regolamenti nn. 1638/94 e 1165/95, i Revenue Commissioners revocavano le citate informazioni tariffarie vincolanti ed emettevano nuove informazioni che classificavano le merci in questione nella voce 8517 82 90 (apparecchi elettrici per la telegrafia diversi dalla telecopiatrici). La base indicata per tale modifica era costituita dall'ultimo paragrafo della nota 5 B al capitolo 84 e dal testo dei regolamenti. In alcuni casi, i prodotti erano espressamente menzionati dai regolamenti, mentre in altri venivano considerati dai Revenue Commissioners sufficientemente simili da consentire di classificarli in via analogica nella stessa voce.
46. Nel 1996, in seguito alla revisione della NC, i Revenue Commissioners riclassificavano le merci nella nuova voce 8517 50 90 (altri apparecchi per telecomunicazione numerica). Più tardi nello stesso anno, in risposta ad una domanda con cui la Cabletron chiedeva che fossero classificati altri 22 tipi di apparecchiature, essi emettevano informazioni tariffarie vincolanti con le quali classificavano 16 tipi di prodotti nella voce 8517 50 90 e dichiaravano che le altre sei apparecchiature rientravano nell'ambito di applicazione di informazioni tariffarie già emesse, essendo identica la base per la classificazione.
47. Poiché all'epoca dei fatti l'aliquota di dazio doganale era sensibilmente più elevata per la voce 8517 che per la voce 8471 , la Cabletron impugnava le classificazioni dei Revenue Commissioners dinanzi agli Appeal Commissioners.
Domanda di pronuncia pregiudiziale
48. Dinanzi agli Appeal Commissioners, la Cabletron sosteneva, in sintesi: i) che molti dei prodotti in discussione non rientravano nelle definizioni di cui ai regolamenti nn. 1638/94 e 1165/95, bensì andavano classificati nella voce 8471, e ii) che classificando gli adattatori, gli adattatori di rete, gli apparecchi emittenti-riceventi e le schede di rete nella voce 8517, detti regolamenti comportavano un manifesto errore di interpretazione del sistema armonizzato, in quanto i prodotti andavano classificati nella voce 8471 in base alle loro caratteristiche fisiche e alle loro funzioni. I Revenue Commissioners replicavano che le loro classificazioni non comportavano alcun errore manifesto e andavano confermate in quanto conformi ai regolamenti nn. 1638/94 e 1165/95, alla Tariffa doganale comune ed alla prassi doganale della Comunità. Nel corso di un'udienza durata, a quanto risulta, otto giorni, entrambe le parti producevano una perizia a sostegno della propria classificazione.
49. Gli Appeal Commissioners hanno svolto accertamenti di fatto ed hanno espresso un parere sulle questioni giuridiche, manifestando in entrambi i casi una posizione favorevole alla Cabletron. In sostanza, dopo aver sentito tutte le relazioni peritali, essi ammettono che tutti i prodotti in discussione sono stati progettati e fabbricati unicamente per essere utilizzati in LAN, e che questi ultimi, che funzionano come sistemi informatici, costituiscono macchine per l'elaborazione dell'informazione in forma di sistema ai sensi della nota 5 B al capitolo 84 della NC. Ciascuno dei tipi di apparecchiatura in discussione rientra nella definizione di unità ai termini di detta nota, ma non è atto ad essere utilizzato in «ambienti» di telecomunicazione, nei quali si utilizzano tecniche diverse.
50. Tuttavia, gli Appeal Commissioners ritengono che le questioni di diritto comunitario siano decisive ai fini del procedimento di cui sono investiti ed hanno sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale sulle seguenti questioni:
«1. Se il regolamento n. 1638/94 sia valido nella parte in cui classifica nel codice NC 8517 82 90 le merci rispettivamente descritte ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato del detto regolamento.
2. Se il regolamento n. 1165/95 sia valido nella parte in cui classifica nel codice NC 8517 82 90 le merci descritte al punto 4 dell'allegato del detto regolamento.
3. Se la Nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che essa prescrive che le merci descritte nell'allegato qui accluso debbano essere classificate nella voce doganale 8471 in quanto "macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove (...)" i) dopo il 1° gennaio 1996, o ii) fra il 28 aprile 1993 e il 31 dicembre 1995, o iii) per entrambi i periodi.
4. Qualora la questione 3) debba essere risolta in tutto o in parte negativamente per quanto riguarda una o più merci descritte nell'allegato qui accluso, se la Nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che essa prescrive che tali merci debbano essere classificate, anteriormente al 1° gennaio 1996, nella voce doganale 8517 in quanto "apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante (...)", oppure, dopo il 1° gennaio 1996, nella voce doganale 8517, in quanto "apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio cordless e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica; videofoni (...)"».
51. L'allegato citato nell'ordinanza di rinvio elenca 58 apparecchi che vengono denominati, ma non descritti. La Cabletron, unitamente alle sue osservazioni, ha presentato alla Corte copie delle informazioni tariffarie vincolanti emesse per detti apparecchi, che contengono una breve descrizione, e copie di descrizioni più dettagliate relative a 20 di essi.
Accordo sulle tecnologie dell'informazione
52. L'accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (Agreement on Trade Information Technology Products; in prosieguo: l'«ITA») , le cui parti, tra le quali vi è la Comunità europea, rappresentano congiuntamente il 90% del commercio mondiale di prodotti delle tecnologie dell'informazione, è stato stipulato a Singapore il 13 dicembre 1996 ed è entrato in vigore nel 1997.
53. Ai sensi di detto accordo, tutti i dazi doganali sui prodotti delle tecnologie dell'informazione avrebbero dovuto essere aboliti tra le parti entro il 1° gennaio 2000, con riduzioni progressive negli anni 1997, 1998 e 1999. La Comunità ha pertanto azzerato il dazio convenzionale su tutte le sottovoci dei codici 8471 e 8517 a partire dal 1° gennaio 2000.
54. L'ITA copre, da un lato, le voci del sistema armonizzato NC 8471 e 8517 e le relative sottovoci e dall'altro lato, tra l'altro, tutti «I dispositivi di rete: apparecchiature per reti LAN e WAN, compresi i prodotti progettati unicamente o principalmente per consentire l'interconnessione di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità per reti utilizzate principalmente per la condivisione di risorse quali unità di elaborazione centrale, dispositivi di memorizzazione e input o output - compresi gli adattatori, i nodi di rete, i ripetitori in linea, i convertitori, i concentratori, i ponti e gli instradatori ed i circuiti stampati da montare su macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità», comunque classificati nel sistema armonizzato .
Sentenza Peacock
55. Il 19 ottobre 2000, dopo la chiusura della fase scritta del presente procedimento, la Corte ha dichiarato che la nota 5 B al capitolo 84 della NC (nella versione vigente prima del 1° gennaio 1996) non escludeva la classificazione nella voce 8471 delle schede per rete destinate ad essere inserite nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, e che tra il luglio 1990 e il maggio 1995 tali schede dovevano quindi essere classificate nella voce 8471 in quanto unità di detto tipo di macchine.
56. La Corte ha dichiarato, in particolare, che «le schede per rete sono esclusivamente destinate alle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, sono direttamente collegate a queste ultime e la loro funzione è quella di fornire e di accettare dati in una forma che può essere usata da tali macchine. Le schede per rete sono quindi paragonabili a qualsiasi altro mezzo grazie al quale una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione accetta o fornisce dati, nel senso che esse non svolgono funzioni che potrebbero esercitare senza l'ausilio di una macchina del genere». L'ultimo paragrafo della nota 5 B del capitolo 84, pertanto, non poteva escludere le schede per rete dalla classificazione nella voce 8471, in quanto esse non esercitavano una specifica funzione . Per contro, esse rispondevano a tutti i requisiti relativi alle «unità» enunciati in detta nota, «in quanto possono essere collegate all'unità centrale e sono specificatamente concepite come parte di un sistema automatico per l'elaborazione dell'informazione» .
26ª sessione del comitato del sistema armonizzato
57. Ho già accennato alle due modifiche delle NESA introdotte dal comitato del sistema armonizzato dell'ODG durante la 26ª sessione del novembre 2000, poco prima dell'udienza della presente causa. In tale sessione sono state adottate alcune altre decisioni pertinenti alla classificazione in discussione nella fattispecie, che sono state esaminate all'udienza.
58. In primo luogo, è stato deciso di classificare i ripetitori LAN nella voce 8543 - che riguarda le macchine e gli apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85 - in seguito ad una discussione durante la quale i delegati degli Stati Uniti e della Comunità europea hanno sostenuto posizioni contrapposte sulla questione se i ripetitori utilizzati per le reti di elaboratori possano essere tenuti distinti da quelli usati per le telecomunicazioni. Il comitato ha deciso, con 16 voti favorevoli e 13 contrari, di classificare i ripetitori LAN fuori dalla voce 8471. A tale riguardo si è affermato, ed apparentemente ammesso senza votazione, che detti ripetitori, poiché non possono essere utilizzati nella telefonia o nella telegrafia su filo, vanno classificati nella voce residuale 8543, e nella sottovoce residuale 8543 89 («altri») di detta voce.
59. In secondo luogo, è stato deciso all'unanimità che «i controller delle comunicazioni e gli instradatori (compresi i "ponti LAN")», i «Synchronous-Network-Architecture (SNA) cluster controllers (comprese le unità di controllo a distanza)», le «Multistation access units, che sono nodi di reti locali (LAN) passivi» e i «convertitori a fibre ottiche» utilizzati nei LAN andavano tutti classificati nella sottovoce 8471 80 in base alla nota 5 B del capitolo 84, non essendo applicabile la nota 5 E. Analoghe decisioni erano state adottate in precedenza, a maggioranza, nel 1997 e nel 1998, ma in tali occasioni la Commissione aveva formulato una riserva per conto della Comunità, impedendo ch'esse producessero effetti. Nel novembre 2000, invece, la decisione sembra essere stata unanime.
60. Infine, con 25 voti favorevoli e 5 contrari si è deciso di classificare l'«ENW-9500-Fast Ethernet Adapter» nella sottovoce 8471 80. Tali apparecchi sono di tipo simile a quelli che la Corte, nella sentenza Peacock, ha classificato nella voce 8471.
Procedimento dinanzi alla Corte
61. Hanno presentato osservazioni scritte le parti nella causa a qua, il governo olandese e la Commissione. La Cabletron, i Revenue Commissioners e la Commissione hanno presentato osservazioni orali all'udienza.
Analisi
62. In limine, va rilevato che la Corte non può pronunciarsi sulla natura esatta di ognuno dei 58 apparecchi in discussione. Gli Appeal Commissioners hanno esaminato a tale proposito un gran numero di prove ed hanno effettuato alcune constatazioni di fatto. Nel presente procedimento sono stati dedotti vari argomenti, ma non spetta alla Corte risolvere questioni del genere. La natura degli apparecchi da classificare rimane un problema la cui soluzione spetta esclusivamente al giudice a quo.
63. Tuttavia, all'udienza è stato chiarito che la Cabletron, i Revenue Commissioners e la Commissione hanno tutti accettato il giudizio degli Appeal Commissioners secondo cui tutti i prodotti in discussione sono stati progettati per essere utilizzati in un LAN e non è stata sollevata alcuna eccezione contro l'affermazione della Cabletron secondo cui è pacifico che un LAN sia una macchina per l'elaborazione dell'informazione in forma di sistema.
64. Baserò la mia analisi su tale premessa.
65. Inoltre, era pacifico che - salvo eventuali rare eccezioni che potrebbero rientrare nella voce 8543 in seguito alla recente decisione del comitato del sistema armonizzato in merito alla classificazione dei ripetitori - gli apparecchi controversi vanno classificati tutti o nella voce 8471 o nella voce 8517. Esaminerò il problema su questa base, tralasciando per il momento la questione della voce 8543.
66. Il parere originariamente espresso dai Revenue Commissioners, dal governo olandese e dalla Commissione era essenzialmente che gli apparecchi in questione, sebbene rispondessero tutti ai criteri relativi alle unità di macchine per l'elaborazione dell'informazione in forma di sistema, come enunciato dalla nota 5 B del capitolo 84, erano comunque esclusi dalla voce 8471 dall'ultimo paragrafo di detta nota (o dalla nota 5 E dopo il 1° gennaio 1996) in quanto svolgevano una specifica funzione (diversa dall'elaborazione dell'informazione), ossia la telecomunicazione in forma di trasmissione di dati.
67. Ciò avveniva prima che la Corte pronunciasse la sentenza Peacock.
68. A partire da detta sentenza è divenuto chiaro che non si deve ritenere che un apparecchio di rete rientrante nella definizione di «unità» di cui alla nota 5 B svolga una «specifica funzione» che lo colloca al di fuori della voce 8471 allorché non svolga funzioni che potrebbe esercitare senza l'ausilio di una macchina per l'elaborazione dell'informazione.
69. All'udienza, sia i Revenue Commissioners che la Commissione hanno ammesso che così era nella fattispecie, quanto meno prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1638/94, ma hanno affermato che esso non era viziato da errore manifesto e non andava dichiarato invalido. La Commissione ha inoltre sostenuto che la modifica del testo della voce 8517 a partire dal 1° gennaio 1996, mediante l'inclusione di un riferimento agli apparecchi per la telecomunicazione numerica, ha modificato il contenuto di detta voce per inserirvi gli apparecchi digitali per la trasmissione dei dati; di conseguenza, gli apparecchi di rete non erano più esclusi dalla voce 8471 in virtù della nota 5 E del capitolo 84, ma erano semmai specificamente inclusi nella voce 8517 e pertanto la voce 8471, la nota 5 E e la sentenza Peacock non erano più pertinenti.
Classificazione corretta prima dell'adozione dei regolamenti
70. Di fatto, non si può contestare la classificazione delle merci della Cabletron durante tale periodo in quanto, su sua domanda, erano state emesse informazioni tariffarie vincolanti che classificavano 43 prodotti nella voce NC 8471, che essa poteva far valere sino a che non venissero revocate o, qualora fossero in contrasto con uno dei regolamenti controversi, sino a tre mesi dopo l'entrata in vigore di detto regolamento . Tuttavia, può essere utile verificare innanzi tutto se tale classificazione, in linea di principio, fosse corretta.
71. E' pacifico che tutti gli apparecchi in discussione, secondo i criteri enunciati alla nota 5 B, possono essere collegati ad una unità di elaborazione centrale direttamente o attraverso una o più altre unità, che essi sono specificamente progettati come parte di un sistema e che possono accettare o trasmettere dati in una forma che può essere utilizzata dal sistema. Né viene contestato che, conformemente alla sentenza Peacock, essi non svolgano una funzione che potrebbero esercitare senza l'ausilio di una macchina per l'elaborazione dell'informazione.
72. E' vero che la causa Peacock riguardava solo un tipo di apparecchio di rete. Tuttavia, non solo vi è consenso sul fatto che i prodotti in discussione nel presente procedimento rispondono tutti ai criteri sui quali la Corte ha basato la propria sentenza in detta causa, ma i prodotti in questione sembrano tutti rientrare nelle definizioni ampie di cui alla nota I D, paragrafi 4 e 5, della voce 8471 delle NESA in quanto «unità di controllo e adattatori analoghi a quelli che effettuano un'interconnessione fra unità di elaborazione centrale e altre macchine digitali per l'elaborazione dell'informazione», «adattatori di canali per collegare due sistemi digitali» o «unità di conversione del segnale» utilizzati in entrata o in uscita.
73. Invero, la questione è stata ulteriormente chiarita dalle recenti modifiche alle note esplicative che hanno introdotto «instradatori, ponti e nodi di rete utilizzati per controllare e dirigere le comunicazioni tra le macchine in reti locali (LAN) e adattatori di canali impiegati per collegare due sistemi digitali (ad es. LAN)».
74. Si deve ammettere che tali modifiche sono state introdotte solo molto recentemente, molto tempo dopo i fatti oggetto del presente procedimento. Tuttavia, esse sono state apportate sotto forma di «corrigendum», il che sembra indicare che non modificavano il contenuto della precedente versione, meno esplicita; inoltre sono state approvate all'unanimità, il che dimostra che le autorità comunitarie erano pienamente d'accordo sulla loro introduzione.
75. A mio parere, pertanto, si può ammettere che gli apparecchi in discussione andassero classificati nella voce 8471 prima dell'adozione del regolamento n. 1638/94 o del regolamento n. 1165/95, a seconda dei casi.
Sulla validità dei regolamenti
- Considerazioni generali
76. Naturalmente, è auspicabile che in caso di dubbio esista un meccanismo per individuare l'esatta classificazione delle merci nella NC, e la Commissione può adottare regolamenti a tal fine .
77. I principi che disciplinano l'esercizio di tale potere sono stati enunciati dalla Corte nei termini seguenti:
«(...) il Consiglio ha attribuito in materia alla Commissione, la quale agisce di concerto con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale quanto alla precisazione del contenuto delle voci doganali di cui tener conto per la classificazione di una determinata merce (...).
Tuttavia, il potere della Commissione (...) non autorizza la medesima a modificare il contenuto delle voci doganali, stabilite in base al sistema armonizzato istituito dalla convenzione, di cui la Comunità si è impegnata a non modificare la portata in forza dell'art. 3 della convenzione medesima.
Occorre pertanto accertare se la Commissione (...) abbia di fatto modificato la voce [considerata] della Nomenclatura combinata, eccedendo così i limiti dei poteri attribuitile (...)» .
78. Nella sentenza GoldStar Europe , la Corte ha affrontato tale questione esaminando se la Commissione avesse commesso un «un errore manifesto di valutazione» nella classificazione.
79. All'udienza si è discusso su che cosa occorra, nel caso in cui sia pacifico che è stata effettuata una classificazione errata, per rendere l'errore «manifesto» e quindi tale da viziare il regolamento.
80. Sembra vi sia consenso sul fatto che non è sufficiente che l'errore sia divenuto manifesto per effetto di una decisione successiva della Corte o del comitato del sistema armonizzato, ma che l'errore dev'essere stato manifesto - per un «osservatore informato», secondo le parole della Commissione - al momento dell'adozione del regolamento di cui trattasi.
81. Tuttavia, ciò non risolve la questione del necessario grado di «evidenza».
82. Suggerirei alla Corte di non essere riluttante a riesaminare la valutazione della Commissione in un caso come quello di specie.
83. Qualora vi sia un dubbio reale, è importante che la Commissione possa fugarlo in ambito comunitario nell'interesse della certezza del diritto, ma è altrettanto importante che il diritto comunitario non sia in contrasto con il senso che si è inteso dare al sistema armonizzato. La preoccupazione di non limitare indebitamente il potere della Commissione di risolvere casi effettivamente dubbi mediante un regolamento dev'essere contemperata con l'esigenza di controllare l'esercizio di detto potere nel caso in cui porti la Comunità ad essere in contrasto con la prassi internazionale uniforme che il sistema armonizzato mira ad istituire.
84. Nella specie è in discussione la corretta classificazione delle merci in conformità dell'obbligo della Comunità di adeguarsi alla convenzione sul sistema armonizzato. Ritengo che in casi come questo, nei quali il contrasto è tra voci o sottovoci il cui contenuto è stabilito ad un livello superiore e deve essere interpretato solo ai fini comunitari, sia giustificato un esame più approfondito che non nei casi in cui la Commissione fruisce di un potere discrezionale più ampio, ad esempio per quanto riguarda la determinazione della corretta sub-sottovoce a otto cifre, che è esclusivamente materia di diritto comunitario. Nel primo caso (come nella specie), un regolamento può essere invalido in quanto non conforme agli obblighi internazionali della Comunità; nel secondo caso, non sarà invalido a meno che la classificazione non sia manifestamente in contrasto con la NC.
- La presente causa
85. I Revenue Commissioners e la Commissione sostengono in sostanza che, a causa del grado di incertezza prevalente a livello internazionale alla metà degli anni 90 circa la corretta classificazione degli apparecchi di rete, nessun errore commesso dalla Commissione nella classificazione di tali apparecchi sotto la voce 8517 può essere considerato «manifesto». La Cabletron ritiene che fosse chiaro tanto nel 1994 e nel 1995 quanto lo è oggi che gli apparecchi di rete, per il semplice fatto che trasmettono dati da elaborare nell'ambito di una rete, non hanno una funzione specifica diversa dall'elaborazione dell'informazione ed era pertanto manifestamente errato applicare loro ciò che a quel tempo era l'ultimo paragrafo della nota 5 B del capitolo 84.
86. La tesi della Cabletron mi sembra molto convincente. Una rete di elaboratori rientra nella definizione di «sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte» di cui alla nota 5 B. Il suo scopo principale è condividere la capacità di elaborazione delle informazioni e di memorizzazione dei dati da elaborare. Così stando le cose, è chiaro che i dati devono essere trasferiti da una parte del sistema ad un altro in modo efficace e senza distorsioni, e che l'apparecchio utilizzato per trasferirli non soltanto fa parte del sistema, ma nel processo di trasferimento non svolge alcuna funzione che abbia uno scopo diverso dall'elaborazione dell'informazione.
87. Tale parere trova conferma nella formulazione delle voci 8471 e 8517. La prima riguarda chiaramente gli apparecchi per l'elaborazione dell'informazione, la seconda gli apparecchi per la telefonia e la telegrafia su filo. La trasmissione dei dati esclusivamente ai fini di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione sembra una funzione collegata molto più strettamente all'elaborazione dei dati che alla telefonia o alla telegrafia. I termini impiegati nel sistema armonizzato e nella NC non devono essere sempre e necessariamente interpretati in base al significato che viene loro attribuito nella vita quotidiana, ma dev'esservi un valido motivo per attribuire loro un significato diverso.
88. Le NESA definiscono l'elaborazione dell'informazione come il «trattamento delle informazioni di tutti i tipi, in sequenze logiche prestabilite e per uno o più scopi specifici» e le macchine per l'elaborazione dell'informazione come macchine «che, mediante operazioni logicamente connesse svolte conformemente ad istruzioni prestabilite (programma), forniscono informazioni che possono essere utilizzate come tali o, in alcuni casi, servire a loro volta da dati per altre operazioni di elaborazione dell'informazione». In tali definizioni non sembra vi sia nulla che possa escludere gli apparecchi dei tipi classificati nei regolamenti nn. 1638/94 e 1165/95; al contrario, detti apparecchi sembrano rientrarvi perfettamente.
89. E' vero che le NESA definiscono anche la telefonia e la telegrafia come «la trasmissione tra due punti di parole o di altri suoni (o di simboli che rappresentano messaggi scritti, immagini o altre informazioni)». Il riferimento alla trasmissione di informazioni, tuttavia, in tale definizione è molto in subordine e sembra inteso ad impedire che un apparecchio che sia chiaramente un «apparecchio per la telefonia o la telegrafia su filo» venga escluso dalla voce 8517 per il semplice fatto che il contenuto del messaggio trasmesso non rientra in una delle categorie elencate.
90. D'altro canto, il fatto che in tali note tra gli apparecchi rientranti nella voce 8471 vengano citati le «unità di controllo e gli adattatori come quelli impiegati per l'interconnessione dell'unità di elaborazione centrale ad altre macchine numeriche per l'elaborazione dell'informazione, o a gruppi di unità input o output», gli «adattatori di canali utilizzati per collegare tra loro due sistemi numerici» e le «unità di conversione del segnale», utilizzati in entrata o in uscita, indica chiaramente la volontà che apparecchi simili a quelli classificati nei regolamenti nn. 1638/94 e 1165/95 siano qualificati come unità di una macchina per l'elaborazione dell'informazione in forma di sistema.
91. Tuttavia, la Commissione sottolinea la mancanza di consenso internazionale - anzi, l'esistenza di un certo grado di profondo dissenso - che prevaleva a quel tempo in materia di classificazione degli apparecchi per reti di elaboratori, ed afferma che non si poteva pretendere ch'essa prevedesse la successiva tendenza verso un'intesa sulla voce 8471.
92. La risposta a tale obiezione è costituita, a mio parere, dal rilievo mosso dalla stessa Commissione secondo cui buona parte del dissenso era determinato da considerazioni di carattere economico.
93. E' evidente che è nell'interesse degli operatori e dei paesi esportatori mirare ad una classificazione in una voce che sia soggetta ad un dazio più basso, mentre è interesse dei paesi importatori - o delle unioni doganali, come la Comunità - mirare ad una classificazione che comporti un'aliquota maggiore. E' interessante notare che quando le aliquote erano inferiori per la voce 8471 e superiori per la voce 8517, i paesi esportatori sostenevano la prima e la Comunità europea la seconda. In seguito all'entrata in vigore dell'ITA ed alla soppressione di tutti i dazi per entrambe le voci, sembra che la Comunità abbia per qualche motivo ammorbidito la sua opposizione alla voce 8471.
94. Tuttavia, tali considerazioni, come ha giustamente sottolineato la Commissione, sono estranee al problema della corretta classificazione.
95. Ritengo che dalla formulazione delle voci - in particolare se lette congiuntamente alle note esplicative, come redatte a quel tempo - avrebbe dovuto apparire chiaro alla Commissione che era un errore classificare nella voce 8517 gli apparecchi di rete menzionati dai regolamenti nn. 1638/94 e 1165/95. L'esistenza di un dissenso radicato in considerazioni diverse non avrebbe dovuto sviare il suo giudizio. Alla luce del parere che ho espresso ai paragrafi 82-84, a mio avviso detto errore è tale da viziare i regolamenti.
Modifica del testo della voce 8517
96. La Commissione ha suggerito che, nonostante la nota 5 E, la sentenza Peacock ed i regolamenti, gli apparecchi di rete andrebbero classificati, conformemente alle regole generali 1 e 3 a), nella voce 8517, in quanto si tratta della voce la cui formulazione, a partire dal 1° gennaio 1996 - data in cui è stata modificata - contiene la descrizione più specifica .
97. Tuttavia, non mi sembra che le modifiche al sistema armonizzato ed alla NC con effetto da tale data alterino il contenuto delle voci 8471 o 8517, benché ne modifichino effettivamente la struttura in termini di sottovoci, questione non pertinente alla presente causa.
98. E' vero che il testo della voce 8517 è stato modificato. Tuttavia, tale modifica, a mio parere, non riguarda il tipo di merci in discussione nella fattispecie. Vi è stato aggiunto un riferimento agli apparecchi telefonici con apparecchio «cordless» ed ai videofoni, nessuno dei quali è in discussione nel caso in esame. Tuttavia, la modifica ha anche completato la frase «compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante» trasformandola in «compresi (...) apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione digitale», modifica che probabilmente richiede qualche breve considerazione.
99. L'introduzione del termine «telecommunication apparatus» - riguardante solo la versione inglese del sistema armonizzato e non quella francese, in cui era già presente - era chiaramente necessaria per ragioni di pura coerenza grammaticale.
100. Soprattutto, e contrariamente all'argomento dedotto all'udienza dalla Commissione, l'inclusione di un nuovo riferimento agli apparecchi per sistemi per la telecomunicazione digitale, a mio parere, non significa che in precedenza tali apparecchi fossero esclusi.
101. La categoria base coperta dalla voce rimane, come prima, quella degli «[a]pparecchi elettrici per le telefonia o la telegrafia su filo». Il fatto che fino al 31 dicembre 1995 venissero nominati espressamente solo gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante non significa che altri tipi di sistemi fossero esclusi. Infatti, le sottovoci 8517 81 e 8517 82 rientravano nella categoria «altri apparecchi», subito dopo la sottovoce 8517 40 relativa ad «altri apparecchi, per la telecomunicazione a corrente portante», il che dimostra ch'esse riguardavano apparecchi non destinati a telecomunicazioni. Il nuovo riferimento rispecchia in realtà le modifiche della tecnologia prevalente, ma rimane il fatto che in entrambe le formulazioni gli apparecchi elencati dopo la parola «compresi» possono essere considerati solo come esempi non esaustivi.
102. Gli apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, pertanto, rimangono classificabili nella voce 8517 dopo il 1° gennaio 1996 così come avveniva prima di tale data, a prescindere dal fatto che si tratti di sistemi di telecomunicazione digitale o meno. Inoltre, gli apparecchi che rispondono ai criteri relativi alle unità di macchine per l'elaborazione dell'informazione in forma di sistema ai sensi della voce 8471 non vengono spostati nella voce 8517, né prima né dopo tale data, semplicemente in virtù dell'impiego di cavi e tecniche digitali.
Sulla possibilità di classificazione nella voce 8543
103. Come ho già detto , nel novembre 2000 il comitato del sistema armonizzato dell'ODM ha deciso di classificare i ripetitori LAN nella voce 8543, a causa del mancato accordo circa la questione se i ripetitori impiegati nelle reti di elaboratori potessero essere mantenuti distinti da quelli utilizzati nelle telecomunicazioni. A stretta maggioranza è stato deciso che i ripetitori LAN devono essere classificati al di fuori della voce 8471 e poi, senza votazione, che essi, poiché non possono essere impiegati nella telefonia o nella telegrafia, devono rientrare nella sottovoce residuale 8543 89.
104. Tale decisione sembra costituire un compromesso e - forse - non un compromesso del tutto soddisfacente. Inoltre, sinora si tratta di una decisione di principio non ancora definitiva. All'udienza, la Commissione ha affermato che probabilmente gli Stati Uniti avrebbero formulato una riserva. Se e quando diverrà definitiva, essa, per quanto riguarda la classificazione nella NC, avrà solo valore di punto di riferimento determinante, e in ogni caso non può avere effetto retroattivo rispetto agli apparecchi da classificare nel caso di specie. Pertanto, ritengo che ai fini del presente procedimento possa essere ignorata la decisione del comitato del sistema armonizzato di classificare i ripetitori LAN nella voce 8543. Tuttavia, vi è un aspetto sul quale desidero attirare l'attenzione.
105. Come ho già rilevato , la Nomenclatura combinata della Comunità contiene ulteriori suddivisioni nell'ambito delle sottovoci a sei cifre del sistema armonizzato. Attualmente esistono 11 suddivisioni del genere nell'ambito della sottovoce 8543 89 e di esse solo la sub-sottovoce finale residuale 8543 89 95 («altri») sembra atta a contenere i ripetitori LAN o altri tipi di apparecchi di rete, poiché le prime 10 riguardano tutte tipi specifici di apparecchi diversi. Il dazio sui prodotti rientranti nella sub-sottovoce 8543 89 95 è, nelle versioni della NC valida per gli anni 2000 e 2001 , pari al 3,7%.
106. Tuttavia, ai sensi dell'ITA, cui ho fatto riferimento ai paragrafi 52-54, la Comunità si è impegnata ad eliminare completamente tutti i dazi doganali non solo su tutti i prodotti classificabili, tra l'altro, nelle voci 8471 e 8517 ma anche, più in generale, su tutti gli apparecchi di rete, comunque classificati nel sistema armonizzato.
107. Pertanto, sembra che la Comunità, per effetto degli obblighi internazionali che ha assunto, effettivamente non possa classificare alcun apparecchio per reti di elaboratori nella sottovoce 8543 89 dal 1° gennaio 2000, fino a quando non modifichi la struttura delle suddivisioni di detta sottovoce e/o le aliquote del dazio ad essa applicate. In ogni caso, la Comunità non può riscuotere il dazio del 3,7% che attualmente sarebbe dovuto per effetto della classificazione nella sub-sottovoce 8543 89 95.
Effetti di una sentenza secondo cui gli apparecchi di rete vanno classificati nella voce 8471
108. All'udienza, la Commissione ha suggerito che una sentenza sulla classificazione dei prodotti in discussione nella presente causa potrebbe avere ripercussioni economiche significative su altri tipi di prodotti quali, tra l'altro, macchine fotografiche digitali, telefax e fotocopiatrici.
109. Ritengo che tali timori siano infondati.
110. L'impostazione da me proposta comporta la classificazione nella voce 8471 di tutti gli apparecchi di rete che rispondano ai criteri enunciati nella sentenza Peacock con riguardo alle unità di un sistema automatico di elaborazione dell'informazione non escluse da detta voce in quanto aventi una specifica funzione che potrebbero esercitare senza l'ausilio di una macchina per l'elaborazione dell'informazione. Tale categoria, a mio parere, comprende tutti i 58 apparecchi elencati nell'allegato dell'ordinanza di rinvio e tutti e quattro gli apparecchi controversi classificati nei regolamenti nn. 1638/94 e 1165/95. Le macchine fotografiche digitali, i telefax e le fotocopiatrici, invece, svolgono chiaramente una funzione che potrebbero esercitare senza l'ausilio di una macchina per l'elaborazione dell'informazione e pertanto tali apparecchi, conformemente alla sentenza Peacock, sarebbero esclusi dalla voce 8471 in virtù della nota 5 E del capitolo 84 della NC.
Effetti nel tempo di una sentenza che dichiari l'invalidità dei regolamenti nn. 1638/94 e 1165/95
111. All'udienza, i Revenue Commissioners hanno chiesto per la prima volta che, qualora la Corte dichiari invalidi i regolamenti in esame, limiti gli effetti retroattivi della sua pronuncia precisando che essa può essere fatta valere solo da persone che avevano esercitato un'azione in giudizio o avevano proposto un reclamo equivalente ai sensi del diritto nazionale prima della data della sentenza.
112. Qualora in risposta ad una domanda di pronuncia pregiudiziale la Corte dichiari che una misura comunitaria è invalida, tale pronuncia, in linea di principio, produce effetti erga omnes ed ex tunc, e pertanto chiunque può eccepire l'invalidità della misura in qualunque procedimento.
113. La Corte, tuttavia, in casi eccezionali è ricorsa alla facoltà, che discende indirettamente dall'art. 174, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 231 CE), di limitare l'effetto retroattivo della dichiarazione d'invalidità, nel caso in cui ciò sia giustificato da considerazioni preminenti di certezza del diritto .
114. Tale provvedimento, tuttavia, non può essere adottato senza che venga comprovata la fondatezza delle presunte considerazioni preminenti di certezza del diritto, e nella specie non è stata presentata alla Corte alcuna prova del genere. Sono state fornite alcune informazioni circa l'esistenza di altre controversie pendenti dinanzi ai giudici nazionali in vari Stati membri (sui quali la limitazione proposta non inciderebbe), ma nessuna riguardo al possibile numero o all'importanza dei ricorsi che potrebbero essere proposti, ma non lo sono ancora stati. Dinanzi alla Corte non è stato dedotto alcun argomento quanto ai motivi per i quali la certezza giuridica dei dazi precedentemente riscossi dovrebbe prevalere sull'interpretazione corretta della NC, e all'udienza la Commissione non ha commentato la richiesta dei Revenue Commissioners.
115. Pertanto, non vedo ragioni per limitare l'effetto ex tunc della dichiarazione di invalidità da me proposta. In ogni caso, va rilevato che gli effetti pratici della sentenza riguarderebbero solo il periodo antecedente il 1° gennaio 2000 e che l'art. 236, n. 2, del codice doganale comunitario impone un termine di tre anni per il rimborso o lo sgravio dei dazi doganali non dovuti.
Conclusione
116. Pertanto, ritengo che la Corte debba risolvere come segue le questioni sollevate nella specie dagli Appeal Commissioners:
«1) Il regolamento (CE) della Commissione n. 1638/94 è invalido nella parte in cui classifica gli adattatori, gli adattatori di rete e gli apparecchi emittenti-riceventi di cui ai nn. 1 e 3 del suo allegato nella voce 8517 della Nomenclatura combinata.
2) Il regolamento (CE) della Commissione n. 1165/95 è invalido nella parte in cui classifica le schede di cui al n. 4 del suo allegato nella voce 8517 della Nomenclatura combinata.
3) Apparecchi per reti di elaboratori collegabili all'unità di elaborazione centrale, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie, appositamente costruiti come parte di un sistema per l'elaborazione dell'informazione, atti a ricevere o a fornire dati in una forma utilizzabile dal sistema e che non svolgono funzioni che potrebbero esercitare senza l'ausilio di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione vanno classificati nella voce 8471 della Nomenclatura combinata sia prima che dopo il 1° gennaio 1996».
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