Conclusioni dell avvocato generale
1. Nella causa sottoposta al Landesgericht fur Zivilrechtssachen di Vienna (Austria), viene contestato al signor Stefan , notaio austriaco, di aver fatto iscrivere a favore di una banca tedesca, la Westdeutsche Landesbank Girozentrale , un'ipoteca espressa in marchi tedeschi, mentre alla data di tale atto la legge austriaca vietava l'iscrizione delle ipoteche in valuta straniera.
2. L'ipoteca controversa gravava su due immobili situati in Austria, a garanzia di un mutuo in marchi tedeschi concesso dall'attrice nella causa principale alla Grundstucks- und Bauprojektenwicklungs GmbH . Dopo che era stato aperto un procedimento fallimentare nei confronti di tale società, la legittimità dell'ipoteca veniva discussa alla luce non solo della legge nazionale, ma anche del diritto comunitario. Infatti, l'art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) osta ad una normativa che obbliga ad iscrivere in valuta nazionale un'ipoteca destinata a garantire un credito pagabile nella valuta di un altro Stato membro .
3. Alla data dell'iscrizione dell'ipoteca la Repubblica d'Austria non faceva ancora parte delle Comunità europee. Per contro, ne faceva parte al momento in cui è stato iniziato il procedimento fallimentare della debitrice.
4. E' così sembrato necessario al giudice austriaco far precisare l'ambito di applicazione nel tempo dell'art. 73 B del Trattato, come interpretato dalla Corte nella citata sentenza Trummer e Mayer. Dalla risposta della Corte il giudice a quo si attende gli elementi che gli consentiranno di valutare la legittimità della normativa nazionale, da cui dipendono la validità dell'ipoteca controversa e quindi la responsabilità del signor Stefan.
I - Normativa pertinente
A - Diritto comunitario
5. Gli artt. 67-73 del Trattato CEE, che prevedevano una liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali, sono stati sostituiti, dal 1° gennaio 1994, dagli artt. 73 B del Trattato, 73 C e 73 D del Trattato CE (divenuti artt. 57 CE e 58 CE), 73 E del Trattato CE (abrogato dal Trattato di Amsterdam) e 73 F e 73 G del Trattato CE (divenuti artt. 59 CE e 60 CE).
6. Ai sensi dell'art. 73 B del Trattato:
«1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente Capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente Capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi».
7. In mancanza di misure transitorie previste dal Trattato di adesione o dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (in prosieguo: «l'atto di adesione»), l'art. 73 B del Trattato e gli articoli seguenti sono entrati in vigore in Austria a decorrere dal 1° gennaio 1995, data dell'adesione di quest'ultima.
B - Il diritto austriaco
8. L'art. 3, n. 1, della Verordnung über wertbeständige Rechte del 16 novembre 1940 (regolamento sui diritti di valore costante), come modificato dall'art. 4 dello Schillinggesetz (legge sullo scellino) , prevede quanto segue:
«Nell'ambito di applicazione del Grundbuchgesetz le ipoteche possono essere costituite, dopo l'entrata in vigore di questo regolamento, oltre che in scellini, solo determinando la somma di denaro da corrispondere per il bene immobile con riferimento al prezzo dell'oro fino».
II - Fatti e procedimento nella causa principale
9. Il mutuo concesso il 16 dicembre 1991 dalla Westdeutsche Landesbank Girozentrale alla Grundstücks- und Bauprojektenwicklungs GmbH era pari a DEM 20 milioni. Il signor Stefan faceva iscrivere l'ipoteca controversa nella stessa divisa, con atto notarile esecutivo, sui due immobili, entrambi situati a Vienna e di proprietà della debitrice.
10. Il 7 giugno 1995 veniva aperto un procedimento fallimentare nei confronti di quest'ultima. L'attrice nella causa principale tentava di esercitare il suo diritto di ipoteca, avviando a tal fine un procedimento esecutivo. Il curatore, rappresentante della debitrice, contestava l'efficacia della garanzia ipotecaria dinanzi all'Oberster Gerichtshof deducendo il carattere illecito dell'iscrizione nei registri immobiliari di un'ipoteca espressa in valuta straniera. L'attrice nella causa principale aderiva a tale tesi e accettava la cancellazione della garanzia ipotecaria.
11. In seguito, essa proponeva un ricorso dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen di Vienna per ottenere dal convenuto nella causa principale il risarcimento del danno. L'attrice nella causa principale afferma che quest'ultimo non l'ha messa al corrente dell'inefficacia dell'ipoteca, in contrasto con gli obblighi incombentigli al momento della redazione di un contratto. Essa precisa che avrebbe acconsentito all'iscrizione dell'ipoteca espressa in scellini austriaci.
12. Il convenuto nella causa principale nega l'illegittimità dell'ipoteca, invocando l'art. 73 B del Trattato.
13. Il giudice a quo riferisce che, prima dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, è stato più volte statuito che l'art. 3 della Verordnung über wertbeständige Rechte del 16 novembre 1940 ostava all'iscrizione di un'ipoteca espressa in valuta straniera. Le iscrizioni effettuate in contrasto con detta disposizione sarebbero irrimediabilmente inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico. Ai sensi della legge austriaca, esse dovrebbero essere annullate d'ufficio.
14. A suo giudizio, l'abrogazione della Verordnung über wertbeständige Rechte del 16 novembre 1940 non pregiudicherebbe i rapporti giuridici costititi sino al 31 dicembre 1998 .
15. Poiché l'ordinamento giuridico austriaco non conosce una sanatoria retroattiva di atti giuridici nulli senza un'espressa previsione di legge, l'inapplicabilità della Verordnung über wertbeständige Rechte del 16 novembre 1940 potrebbe derivare solo dal divieto delle restrizioni dei movimenti di capitali e dei pagamenti sancito dall'art. 73 B del Trattato. In forza della preminenza del diritto comunitario rispetto al diritto degli Stati membri, tale principio dovrebbe essere applicato con priorità sulla legge austriaca allora in vigore.
16. Il giudice a quo prospetta l'ipotesi in cui l'art. 73 B del Trattato vieti gli ostacoli alla costituzione di un'ipoteca in valuta straniera.
Esso ritiene che, se tale disposizione dovesse avere un effetto retroattivo dal giorno dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea riguardo ad un'ipoteca nulla in forza del diritto nazionale, sebbene sia sempre iscritta a detta data nei registri immobiliari, l'ipoteca controversa produrrebbe tutti i suoi effetti e, quindi, costituirebbe una garanzia effettiva per l'attrice nella causa principale.
Per contro, se nessun effetto retroattivo potesse essere attribuito all'art. 73 B del Trattato, l'iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari, irrimediabilmente inficiata di nullità, non costituirebbe una valida garanzia, in base all'art. 3 della Verordnung über wertbeständige Rechte del 16 novembre 1940.
III - Le questioni pregiudiziali
17. Di conseguenza, il Landesgericht für Zivilrechtssachen di Vienna ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il fatto di non consentire la costituzione di un'ipoteca relativamente a un debito effettivo in divisa estera (nella fattispecie, il marco tedesco) configuri una restrizione dei movimenti dei capitali e dei pagamenti compatibile con l'art. 73 B del Trattato CE.
2) a) Se l'art. 73 B del Trattato CE valga retroattivamente per le ipoteche registrate in marchi tedeschi prima dell'adesione dell'Austria alla Comunità europea, e quindi in quell'epoca irrimediabilmente nulle, in modo da sanarne a posteriori la nullità,
oppure
b) se, in seguito alla domanda di adesione dell'Austria del 17 luglio 1989 e al parere del 31 luglio 1991, le norme del diritto europeo relative alla libertà dei movimenti dei capitali, in particolare l'art. 73 B del Trattato CE, abbiano già fatto sì che la registrazione in Austria, il 16 dicembre 1991, di un'ipoteca in divisa straniera fosse lecita».
IV - Sull'interpretazione dell'art. 73 B del Trattato (questione pregiudiziale sub 1)
18. Con tale questione, il giudice a quo domanda se l'art. 73 B del Trattato osti ad una normativa nazionale che obbliga ad iscrivere in valuta nazionale unipoteca destinata alla garanzia di un credito pagabile nella valuta di un altro Stato membro.
19. Nella recente sentenza Trummer e Mayer, già citata, la Corte, in modo chiaro, ha risolto affermativamente tale questione. Come nella fattispecie, tale causa riguardava un'ipoteca della quale le competenti autorità austriache avevano rifiutato l'iscrizione nei registri immobiliari in quanto era espressa in marchi tedeschi.
20. Ricordo che la Corte si è pronunciata in tal senso dopo aver considerato quanto segue: «Essendo, da un lato, indissolubilmente legata ad un movimento di capitali, nella fattispecie la liquidazione di un investimento immobiliare, e, dall'altro, compresa nel punto IX della nomenclatura dei movimenti di capitale allegata alla direttiva 88/361, un'ipoteca quale quella di cui trattasi nella causa a qua rientra nel campo di applicazione dell'art. 73 B del Trattato» .
21. La Corte ha fondato su due motivi principali la decisione di qualificare come restrizione ai movimenti di capitali il divieto di iscrivere un'ipoteca nella valuta di un altro Stato membro.
22. In primo luogo, la Corte ha affermato che «una normativa nazionale quale quella di cui trattasi nella causa a qua ha per effetto di allentare il legame tra il credito da garantire, pagabile nella valuta di un altro Stato membro, e l'ipoteca, il cui valore può, a causa di fluttuazioni valutarie successive, divenire inferiore a quello del credito da garantire, il che può solo ridurre l'efficacia e, pertanto, l'attrattiva di una tale garanzia» . Secondo la Corte, «questa normativa è pertanto tale da dissuadere gli interessati dal formulare un credito nella valuta di un altro Stato membro e, pertanto, da privarli di una prerogativa che costituisce una componente della libera circolazione dei capitali e dei pagamenti (...)» .
23. In secondo luogo, la Corte ha aggiunto che la normativa di cui trattasi rischiava «di far sorgere costi supplementari per i contraenti obbligandoli, al solo fine dell'iscrizione ipotecaria, a valutare il credito in valuta nazionale e, eventualmente, a far constatare tale conversione» .
24. Tra gli intervenienti, solo l'attrice nella causa principale ha presentato argomenti tendenti ad ottenere il riesame da parte della Corte del contenuto di tale sentenza.
25. Essa sostiene che la Corte fonda la sua sentenza su una premessa erronea.
26. Dopo aver qualificato la normativa nazionale alla luce dell'art. 73 B del Trattato, la Corte ha legittimato gli Stati membri «ad adottare i provvedimenti necessari affinché il regime ipotecario fissi in maniera certa e trasparente i diritti rispettivi dei creditori ipotecari tra di loro nonché i diritti di tutti i creditori ipotecari, da un lato, e quelli di tutti gli altri creditori, dall'altro» .
Tuttavia la Corte ha fatto osservare che la normativa nazionale «contiene un elemento aleatorio che è tale da compromettere la realizzazione di [detto] obiettivo (...)» . Viene così indicata la facoltà riservata dalla legge «di esprimere il valore dell'ipoteca in riferimento all'oro fino» . il cui valore «è, attualmente, soggetto ad oscillazioni allo stesso titolo di quello di una valuta estera» .
27. Orbene, l'attrice nella causa principale sostiene che l'iscrizione delle ipoteche nei registri immobiliari con riferimento al valore dell'oro fino non era possibile al momento dell'iscrizione dell'ipoteca controversa nella causa in esame.
28. A tal riguardo, occorre osservare che il Landesgericht für Zivilrechtssachen di Vienna ha citato l'art. 3, n. 1, della Verordnung über wertbeständige Rechte del 16 novembre 1940 senza precisare che la facoltà di determinare il prezzo dell'immobile con riferimento al prezzo dell'oro fino era scomparsa dall'ordinamento giuridico austriaco al momento dell'iscrizione controversa.
29. Aggiungo che, in mancanza di informazioni incontestabili sull'applicabilità di tale disposizione , occorre limitarsi alla citata sentenza Trummer e Mayer. La Corte ha ivi precisato che, anche se all'udienza la Commissione aveva dichiarato che, secondo le informazioni di cui essa disponeva, questo punto della normativa era caduto in desuetudine, esso non era stato formalmente revocato .
30. L'attrice nella causa principale aggiunge che il mantenimento della giurisprudenza attuale implicherebbe che tutte le divise straniere dovrebbero essere autorizzate e che le legislazioni nazionali attualmente in vigore nella maggior parte degli Stati membri, che autorizzano solo le ipoteche espresse in determinate divise straniere, sarebbero anch'esse contrarie al Trattato CE.
Essa non precisa, tuttavia, i motivi per i quali tale constatazione debba indurre a mettere in discussione il contenuto della giurisprudenza della Corte. E' pacifico, peraltro, che quest'ultima produce i suoi effetti nei confronti di qualsiasi normativa nazionale che presenti le stesse caratteristiche di quella di cui trattasi nella citata sentenza Trummer e Mayer.
31. Infine, l'attrice nella causa principale rileva che l'autorizzazione ad iscrivere un'ipoteca in qualunque divisa straniera può essere la causa di una mancanza inaccettabile di trasparenza dei registri immobiliari. Essa osserva che i creditori di rango inferiore che si vedono imporre un'iscrizione in divisa straniera sono esposti ad un rischio di fluttuazione di quest'ultima contro la quale non possono premunirsi. Tale rischio si tradurrebbe in una diminuzione del valore della garanzia rispetto a quello del bene ipotecato.
32. La risposta fornita dalla Corte nella citata sentenza Trummer e Mayer all'argomento relativo alla mancanza di trasparenza risultante dal diritto, per un creditore, di far iscrivere un'ipoteca in divisa straniera si può perfettamente trasporre nella fattispecie.
33. La Corte ha osservato che la normativa di cui trattasi consentirebbe ai creditori di rango inferiore in grado di conoscere con precisione l'importo dei crediti prioritari e di accertare così il valore della garanzia che è loro offerta solo al prezzo dell'insicurezza dei titolari di crediti in valuta estera . Ciò vale anche per l'obiettivo attribuito ad una normativa come quella di cui trattasi nella causa principale, che sarebbe diretta, secondo l'attrice nella causa principale, a preservare i creditori di rango inferiore dai rischi di fluttuazione monetaria.
Non solo detta normativa costituisce una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali, ma la sua applicazione al titolare di un credito ipotecario espresso in divisa straniera esporrebbe quest'ultimo agli stessi rischi di fluttuazione delle divise, mentre prevarrebbe su altre garanzie che non vi sarebbero esposte.
34. Gli elementi esposti dall'attrice nella causa principale non sembrano pertanto idonei a mettere in discussione la giurisprudenza della Corte.
V - Sull'ambito di applicazione ratione temporis dell'art. 73 B del Trattato (questioni pregiudiziali sub 2)
35. Con tali questioni, il giudice a quo domanda se l'art. 73 B del Trattato si applichi ad un'ipoteca che, sebbene iscritta ad una data precedente l'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, era ancora iscritta al momento di questa adesione.
36. La seconda questione sub 2 è diretta a determinare se l'art. 73 B del Trattato potesse applicarsi in Austria anche prima dell'adesione di tale Stato all'Unione europea, in particolare alla data in cui la sua domanda di adesione era stata presentata o a quella in cui la Commissione aveva emesso un parere favorevole.
37. La prima questione sub 2 riguarda la regolarizzazione a posteriori dell'ipoteca controversa.
38. Esaminerò consecutivamente questi due punti.
A - Sull'applicabilità dell'art. 73 B del Trattato prima dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea (seconda questione sub 2)
39. Anche ammettendo che il diritto comunitario sia applicabile prima dell'adesione di uno Stato all'Unione europea, bisognerebbe inoltre, affinché la disposizione comunitaria invocata possa applicarsi, che essa esista e sia effettivamente entrata in vigore alla data in cui essa dovrebbe valere per la controversia di cui trattasi.
40. Orbene, come ha osservato la Commissione, l'ipoteca controversa è stata iscritta il 16 dicembre 1991, mentre l'art. 73 B del Trattato è entrato in vigore soltanto il 1° gennaio 1994, conformemente all'art. 73 A del Trattato CE (abrogato dal Trattato di Amsterdam) .
41. In altri termini, anche se il Trattato CEE fosse applicabile anticipatamente alla Repubblica d'Austria, vale a dire alla fine del 1991, ossia quasi tre anni prima dell'adesione di tale Stato, il giudice a quo si troverebbe nell'incapacità di trarne conseguenze utili per la soluzione della controversia in quanto l'art. 73 B del Trattato non era stato, a quel tempo, ancora adottato.
42. La questione richiede pertanto una soluzione negativa.
B - Sulla regolarizzazione a posteriori dell'ipoteca controversa (prima questione sub 2)
43. Una regolarizzazione a posteriori può assumere due forme differenti. O essa si effettua grazie alla retroattività, il che presuppone che l'art. 73 B del Trattato produca effetti sull'ipoteca controversa, benché alla data dell'iscrizione tale articolo non esistesse. Oppure la regolarizzazione è la conseguenza dell'applicazione immediata dell'art. 73 B del Trattato, vale a dire che essa risulta dalla sua entrata in vigore durante l'esistenza della garanzia.
1. Sulla retroattività dell'art. 73 B del Trattato
44. E' difficile capire come il Trattato possa far sorgere nei confronti di un paese terzo, anche se candidato all'adesione all'Unione europea, prima della sua adesione, diritti e obblighi identici a quelli di cui sono titolari gli Stati membri. In particolare ciò è vero, come abbiamo già visto, qualora il testo invocato non esista al momento dell'atto giuridico controverso. Ciò vale anche quando i rapporti giuridici di cui trattasi sono definiti nel momento in cui il nuovo regime giuridico è instaurato. Nella fattispecie è difficile immaginare che la legge applicabile inizialmente sia modificata retroattivamente per effetto dell'adesione.
45. Il procedimento secondo cui uno Stato aderisce all'Unione europea si conclude con la stipulazione di un Trattato tra gli Stati membri e gli Stati candidati, in base al quale questi ultimi «diventano membri dell'Unione europea e parti contraenti ai Trattati sui quali l'Unione è fondata, come modificati o completati» . Ne derivano, per gli ultimi Stati membri che hanno aderito, nuovi diritti e nuovi obblighi a partire dall'entrata in vigore del Trattato, vale a dire dal 1° gennaio 1995 .
46. Ai sensi dell'art. 2 dell'Atto di adesione allegato al Trattato di adesione e le cui disposizioni fanno parte integrante di quest'ultimo , «dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».
47. Il Trattato di adesione crea quindi obblighi a carico dei nuovi Stati membri solo a partire dalla sua entrata in vigore, salvo condizioni particolari previste dall'Atto di adesione .
48. Ciò è confermato dalla costante giurisprudenza della Corte. Le norme comunitarie di diritto sostanziale devono essere interpretate, al fine di garantire il rispetto dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, nel senso che si riferiscono a rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore solo se dal loro testo, dalla loro ratio o dalla loro struttura risulti chiaramente che va loro attribuito tale effetto .
49. In mancanza di condizioni particolari di applicazione dell'art. 73 B del Trattato, che siano tali da attribuirgli effetti nei confronti di rapporti giuridici sorti prima dell'adesione della Repubblica d'Austria, detto articolo non può influire sulla legittimità o meno dell'ipoteca con riguardo alla legge nazionale alla data della sua iscrizione nei registri immobiliari.
50. Resta da considerare il rapporto giuridico sorto da tale iscrizione alla luce del diritto comunitario entrato in vigore durante la sua esistenza, vale a dire al momento in cui la Repubblica d'Austria è diventata membro dell'Unione europea e, come tale, vincolata agli obblighi prescritti dall'art. 73 B del Trattato.
2. Sull'applicazione immediata dell'art. 73 B del Trattato
51. L'ipoteca è stata iscritta, secondo il giudice a quo, in violazione del diritto austriaco allora in vigore. Tuttavia, la sua esistenza non è stata formalmente rimessa in discussione fino alla sua cancellazione dopo l'apertura, nel 1995, del procedimento di fallimento nei confronti della debitrice. Di conseguenza, tale garanzia è coesistita per un certo tempo con l'art. 73 B del Trattato, entrato in vigore in Austria in concomitanza con l'adesione di tale Stato.
52. E' pertanto utile interrogarsi sull'applicabilità di detto articolo all'ipoteca controversa, per contribuire alla soluzione della controversia nella causa principale.
53. Occorre però chiarire preliminarmente se tale questione sia pertinente solo se l'ipoteca non è definitivamente nulla in base al diritto austriaco. Infatti, dipende dal diritto nazionale se il mantenimento dell'iscrizione al momento dell'adesione della Repubblica d'Austria, in mancanza di una validità giuridica incontestabile dell'ipoteca, lasci almeno aperta la possibilità di una sanatoria. Le considerazioni che ho formulato prima sulla mancanza di retroattività dell'art. 73 B del Trattato, nell'indicare il diritto nazionale come la sola norma di riferimento prima dell'adesione della repubblica d'Austria, depongono in tal senso.
54. A tal proposito, la Commissione osserva che la prima questione sub 2, relativa alla sanatoria dell'ipoteca, è formulata in un modo che potrebbe indurre a considerarla contraddittoria .
Nel dichiarare, nella sua ordinanza di rinvio, che «l'iscrizione di ipoteche in divise straniere effettuate in contrasto con [l'art. 3 del Verordnung über wertbeständige Rechte del 16 novembre 1940] è (...) irrimediabilmente inefficace e non produce effetti giuridici» , il Landesgericht für Zivilrechtssachen di Vienna rivelerebbe il carattere equivoco della sua questione in quanto, in forza del diritto austriaco allora applicabile, un'iscrizione di tale natura sarebbe inficiata di nullità assoluta sin dall'origine. Essa non potrebbe pertanto costituire oggetto di sanatorie successive, come quella che risulterebbe, ad esempio, dall'entrata in vigore dell'art. 73 B del Trattato.
La questione pregiudiziale associerebbe così, inconciliabilmente, l'insanabilità della nullità dell'ipoteca controversa con l'eventualità della sua sanatoria a posteriori.
55. Come osserva la Commissione, la contraddizione è solo apparente in quanto il giudice austriaco ritiene che la sanatoria del vizio da cui è affetta l'iscrizione controversa sia possibile, come risulta dall'ordinanza di rinvio. Il fatto che detto giudice voglia ottenere chiarimenti riguardo all'applicabilità dell'art. 73 B del Trattato all'ipoteca controversa conferma peraltro che la nullità da cui essa è viziata in base al diritto nazionale potrebbe non essere definitiva.
56. La questione sollevata non è quindi manifestamente priva di pertinenza per la soluzione della controversia nella causa principale e dev'essere dichiarata ricevibile .
57. Pur nell'ipotesi che l'iscrizione dell'ipoteca espressa in valuta estera fosse illegittima nel 1991, essa comunque esisteva ancora alla data dell'entrata in vigore in Austria dell'art. 73 B del Trattato, il che giustifica un esame degli effetti di tale accessione al diritto comunitario. In ogni caso, la soluzione che proporrò alla Corte di fornire al giudice austriaco è fondata sull'ipotesi che la garanzia controversa esistesse ancora il giorno dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea.
58. Non essendo stata soggetta sin dall'inizio al regime dell'art. 73 B del Trattato, si può presupporre che essa abbia beneficiato degli effetti di tale norma, nel breve periodo che ha separato l'adesione della Repubblica d'Austria dalla cancellazione dell'ipoteca, a causa della preminenza del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale, risultante da tale adesione.
59. La Corte si è già pronunciata sulla questione dell'ambito di applicazione nel tempo di talune disposizioni del Trattato dopo l'adesione di uno Stato membro.
60. Nella citata sentenza Saldanha e MTS, si trattava di determinare se l'art. 6, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12, primo comma, CE), relativo al divieto di discriminazioni in base alla nazionalità, fosse immediatamente applicabile.
61. In tale causa era in discussione la normativa austriaca che imponeva ai cittadini stranieri attori in un procedimento promosso dinanzi ai giudici austriaci di depositare, su domanda del convenuto, una somma destinata a garantire l'importo delle spese processuali (cautio judicatum solvi).
62. Dopo aver rilevato che l'Atto di adesione non prevede condizioni particolari circa l'applicazione dell'art. 6 del Trattato, la Corte ha dichiarato che «detta disposizione va considerata come immediatamente applicabile e vincolante per la Repubblica d'Austria fin dalla data dell'adesione, sicché da questo momento si applica agli effetti delle situazioni sorte prima dell'adesione di detto Stato membro alle Comunità» .
63. Occorre determinare in quale misura il principio sancito dalla Corte nella citata sentenza Saldanha e MTS possa essere utilizzato per risolvere la questione in esame.
64. Osservo che i fatti di cui alla citata causa Saldanha e MTS non sono della stessa natura di quelli della causa in esame. La norma giuridica nazionale di cui trattavasi era di natura processuale , mentre, nella fattispecie, la norma nazionale in questione è una norma sostanziale che disciplina rapporti giuridici contrattuali.
65. Un'ipoteca è una garanzia che il debitore fornisce al suo creditore mettendo a sua disposizione un bene immobile per l'esecuzione di un'obbligazione. Non solo tale garanzia è accessoria al contratto principale, ma si deve considerare che la scelta di tale garanzia come quella del bene che ne costituisce l'oggetto sono il risultato di un accordo tra le parti. Pertanto non vi è nessun dubbio sulla sua natura contrattuale.
66. Di conseguenza, delle modifiche della normativa vigente in materia possono perturbare rapporti contrattuali predefiniti. Le conseguenze che ne risultano per le parti contraenti devono, a mio parere, essere scrupolosamente valutate per non mettere in pericolo la certezza del diritto che esse possono pretendere. Le parti contraenti si sono infatti impegnate in considerazione di un certo stato del diritto positivo, sicché l'applicazione al contratto di un nuovo regime giuridico equivarrebbe a modificare le basi sulle quali esse hanno costruito il loro accordo.
67. Tale iter logico non può essere trasposto ai rapporti giuridici disciplinati da disposizioni processuali come quelle su cui verteva la citata sentenza Saldanha e MTS. Il destino delle parti, come disciplinato dalla normativa di cui trattavasi, non era predeterminato da una convenzione. Le regole formali che esse dovevano osservare, senza averle scelte, possono essere modificate secondo la volontà del legislatore, per motivi attinenti alla corretta amministrazione della giustizia, il che spiega che si accettino immediatamente gli adattamenti.
68. Aggiungo che l'applicazione immediata di una norma di procedura o di una norma sostanziale in materia extracontrattuale non produce necessariamente gli stessi effetti dell'applicazione immediata ai contratti di una norma sostanziale.
Nell'ambito procedurale, in particolare, la nuova norma «non si applica in realtà ai fatti e agli atti, oggetti della causa, ma alla causa stessa e disciplina solo gli atti processuali futuri senza pregiudicare peraltro, in via di principio, il procedimento già svolto e, a fortiori, le decisioni già pronunciate nel merito» .
Nell'ambito dei contratti, sono talune delle ragioni che possono aver giustificato la conclusione del contratto ad essere messe in discussione, in una fase in cui quest'ultimo ha acquisito forza obbligatoria e quindi non dovrebbe più, salvo accordo delle parti, essere modificato nel suo principio come nelle sue modalità. L'applicazione immediata della nuova legge equivale in un certo senso a farne retroagire gli effetti .
69. Per tali motivi, le norme sostanziali in materia contrattuale non possono essere soggette allo stesso regime di applicazione nel tempo che vale per le altre norme.
70. Peraltro la stessa Corte ha effettuato una distinzione in parte analoga a proposito di questioni relative all'applicazione nel tempo di atti derivati del diritto comunitario .
71. Come abbiamo già visto, l'art. 73 B del Trattato come le modalità di applicazione dell'Atto di adesione non comportano nessuna precisazione che lasci supporre che il regime giuridico di tale articolo si applichi alle situazioni precedenti l'adesione della Repubblica d'Austria. I testi normativi non dicono neanche se si deve riconoscere all'art. 73 B del Trattato il potere di modificare gli effetti futuri di contratti in corso di esecuzione al momento della sua entrata in vigore.
72. Sulla questione se il diritto comunitario si applichi a tali contratti, la sentenza 24 settembre 1998, Tögel , pronunciata in materia di appalti pubblici, fornisce taluni elementi di risposta.
73. Un ente austriaco di previdenza sociale aveva stipulato, con taluni enti, contratti quadro aventi ad oggetto il trasporto di malati. Un terzo, non essendo stato autorizzato ad esercitare tale attività secondo le modalità definite dai contratti quadro, ha domandato al giudice austriaco competente di dichiarare che l'appalto controverso avrebbe dovuto essere soggetto ad una procedura di aggiudicazione di appalto aperta.
74. Una delle questioni sollevate dal giudice a quo verteva sul se il diritto comunitario imponesse all'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro di intervenire, su domanda di un singolo, in rapporti giuridici in essere instaurati a tempo indeterminato o con durata pluriennale secondo modalità non conformi alla direttiva applicabile nella fattispecie.
75. In altri termini, il giudice austriaco domandava alla Corte se l'autorità pubblica che si avvaleva di servizi di trasportatori in forza dei contratti quadro fosse tenuta a riconsiderarne i termini a causa dell'adozione di una nuova norma di diritto comunitario.
76. La Corte ha osservato che i «contratti quadro di cui trattasi nella causa principale [erano] stati conclusi nel 1984, vale a dire addirittura prima dell'emanazione della direttiva (...)» . Essa ha indi dichiarato che il diritto comunitario non imponeva una modifica dei rapporti giuridici in essere, «qualora tali rapporti [fossero] stati posti in essere prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva (...)» .
77. La citata sentenza Tögel ci insegna che il regime giuridico applicabile ai contratti, nel caso di cambiamento della normativa, è quello in vigore al momento della loro conclusione. Così facendo, la Corte sembra confermare l'esistenza di una frontiera tra le nuove norme che possono modificare i contratti in corso di esecuzione e quelle adottate in settori in cui le esigenze di salvaguardia della certezza del diritto e del legittimo affidamento sono meno minacciate, come le normative di natura procedurale.
Ne risulterebbe che i contratti sono sottratti alle modificazioni giuridiche successive, qualora queste ultime non prevedano esplicitamente ovvero in modo non equivoco la loro applicazione immediata ai contratti in corso, in un modo che garantisca la certezza del diritto degli interessati e salvaguardi il legittimo affidamento.
78. Non sono sicuro che la frontiera, così situata, sia incontestabile.
79. Perché lo fosse, occorrerebbe dimostrare che i motivi all'origine della nuova normativa non sono di quelli che giustificherebbero una rimessa in discussione dei vincoli di interesse privato che essa mira a disciplinare, principalmente in ragione dell'interesse comunitario ad essi sotteso.
80. Bisognerebbe anche ammettere che la certezza del diritto o il legittimo affidamento delle parti in un contratto in corso di esecuzione siano automaticamente minacciati da qualsiasi nuova norma giuridica potenzialmente applicabile al rapporto giuridico che le vincola.
81. Non è tuttavia sempre così. Il livello dell'interesse comunitario in questione, che è alla base di una nuova normativa, può talvolta legittimare un'applicazione immediata. Peraltro, tale normativa può benissimo essere priva di conseguenze per la certezza del diritto e il legittimo affidamento dei contraenti.
82. Per quanto riguarda l'interesse comunitario di cui trattasi in questa sede, è sufficiente ricordare che la libera circolazione dei capitali è un principio pienamente valido del diritto comunitario. Come tale, esso s'impone agli Stati membri, in base alla preminenza di tale diritto rispetto al diritto nazionale, e, in particolare, ai nuovi Stati membri a partire dalla loro adesione. Non sarebbe ammissibile che la libertà contrattuale contribuisse a perpetuare situazioni giuridiche inique, o addirittura inadeguate all'evoluzione del diritto e delle mentalità, qualora, manifestandosi con contratti a durata indeterminata, essa produca effetti definitivi. In questo caso esisterebbe un fattore di rigidità del diritto esistente e di ritardo degli effetti riformatori del diritto comunitario.
83. Tali inconvenienti possono essere giustificati solo da imperativi di certezza del diritto e di legittimo affidamento. La data di entrata in vigore di una nuova norma comunitaria deve, a mio parere, essere adeguata in considerazione dell'osservanza di questi altri principi del diritto comunitario.
84. Poiché è dimostrato che l'applicazione dell'art. 73 B del Trattato agli effetti futuri di un contratto in corso di esecuzione non può pregiudicare detti principi, non si capisce quale motivo osti alla sua immediata entrata in vigore.
85. Nella fattispecie, le conseguenze che produrrebbe l'applicazione di detto articolo ai contratti in corso di esecuzione e soggetti ad una normativa come quella di cui trattasi nella fattispecie non mi sembrano tali da mettere in discussione i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento.
86. Il regime giuridico che deriva dall'art. 73 B del Trattato non impone il ricorso a nessuna divisa determinata, in quanto postula la libertà di scelta nella materia. Quindi, tanto se l'ipoteca sia iscritta in valuta nazionale, conformemente alla normativa nazionale applicabile prima dell'adesione dello Stato di cui trattasi, quanto se sia espressa in valuta straniera, in violazione di detta normativa, la garanzia controversa è legittima alla luce del diritto comunitario. L'applicazione dell'art. 73 B del Trattato durante l'esistenza dell'ipoteca non può pertanto mettere mai in discussione la sua validità per il fatto che una divisa avrebbe dovuto essere preferita ad un'altra.
87. In tal senso, nella presente causa, l'ipoteca espressa in marchi tedeschi dovrebbe acquisire, almeno a partire dall'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, una nuova legittimità.
88. L'intenzione iniziale delle parti era, peraltro, quella di costituire una garanzia effettiva, in grado di soddisfare la sua funzione senza rischi di illegittimità.
89. Aggiungo che non risulta che dei terzi siano stati interessati alla cancellazione dell'ipoteca per motivi attinenti alla violazione della normativa nazionale, il che è confermato dal fatto che l'unica contestazione dell'ipoteca controversa è stata posta in essere da uno dei contraenti.
90. L'entrata in vigore dell'art. 73 B del Trattato, al posto di una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, non risulta quindi, nella fattispecie, idonea a pregiudicare i principi di certezza del diritto e legittimo affidamento.
91. Di conseguenza, occorre interpretare l'art. 73 B del Trattato nel senso che esso è immediatamente applicabile in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, in cui un'ipoteca, sebbene iscritta prima dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, ha costituito oggetto di un procedimento di esecuzione dopo tale data, senza pregiudizio per i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento.
Conclusione
92. Alla luce di tali considerazioni, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele dal Landesgericht für Zivilrechtssache di Vienna nel seguente modo:
«1) L'art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, che obbliga ad iscrivere in valuta nazionale un'ipoteca destinata a garantire un credito pagabile nella moneta di un altro Stato membro.
2) L'art. 73 B del Trattato dev'essere interpretato nel senso che esso non è applicabile ad un'ipoteca iscritta, in Austria, nella moneta di un altro Stato membro, prima dell'adesione di tale Stato all'Unione europea.
L'art. 73 B del Trattato dev'essere interpretato nel senso che esso è immediatamente applicabile in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, in cui l'ipoteca, sebbene iscritta prima dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, ha costituito oggetto di un procedimento di esecuzione dopo tale data, senza pregiudizio per i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento».
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