Conclusioni dell avvocato generale
1 Il ricorso per inadempimento in esame è stato avviato dalla Commissione ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (attualmente art. 226 CE) riguardo al mancato recepimento da parte della Repubblica ellenica di due disposizioni della direttiva del Consiglio 10 dicembre 1990, 90/675/CEE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (in prosieguo: «la direttiva») (1).
Le disposizioni in questione sono gli artt. 3, punto ii), e 4 della direttiva.
2 L'art. 3, punto ii), della direttiva dispone che le autorità doganali degli Stati membri autorizzino l'immissione in consumo nel territorio comunitario soltanto quando sia fornita la prova che le spese dei prescritti controlli veterinari sono state pagate ed eventualmente una cauzione è stata depositata per coprire le spese eventuali. L'art. 4, n. 1, della direttiva dispone che ciascuna partita di prodotti provenienti da paesi terzi sia sottoposta ad un controllo documentale e ad un controllo di identità, per verificare la loro origine e la loro destinazione successiva, e che le menzioni che recano corrispondano alle garanzie richieste dalla normativa comunitaria o nazionale. L'art. 4, nn. 2-6, prevede norme supplementari riguardo all'applicazione del n. 1. L'art. 4, n. 7, dispone che tutte le spese relative all'applicazione dell'articolo in esame siano a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo dello Stato membro. L'art. 32 della direttiva dispone che essa debba essere recepita nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 1991.
3 E' pacifico che la Grecia ha attuato la maggior parte della direttiva con decreto presidenziale 420/93 (2). Questo decreto non contiene tuttavia alcuna disposizione riguardo al recupero dei diritti d'ispezione ai sensi degli artt. 3, punto ii), e 4, n. 7, della direttiva. La Commissione ha evidenziato questa lacuna in una lettera di diffida 27 dicembre 1996. Nella loro risposta 14 marzo 1997 le autorità greche hanno affermato che avevano preparato un progetto di emendamento di detto decreto, che avrebbe consentito al Ministro dell'agricoltura di fissare con decreto i diritti adeguati. La Commissione non riceveva alcuna ulteriore informazione circa l'adozione del progetto di emendamento e inviava alla Grecia un parere motivato il 13 marzo 1998, invitandola ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli artt. 3, punto ii), e 4 della direttiva entro due mesi. La Repubblica ellenica non rispondeva al parere motivato.
4 La Commissione adiva la Corte il 18 dicembre 1998, chiedendo che dichiarasse che la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato e dalla direttiva, non avendo adottato i provvedimenti necessari entro il periodo prescritto per garantire che le spese dovute a controlli veterinari e amministrativi fossero sostenute dallo speditore o dal destinatario dei prodotti, o dal loro mandatario.
5 Dalle osservazioni della Repubblica ellenica emerge che il Simvoulio tis Epikratias (Consiglio di Stato) ha respinto il progetto di emendamento soprammenzionato in quanto difettoso dal punto di vista della tecnica legislativa (3). La Repubblica ellenica afferma che il Ministro dell'agricoltura sta preparando un altro progetto di normativa nell'ambito del procedimento di recepimento della direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CEE, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE (4). Questo progetto di decreto sarà fra breve sottoposto per esame al Simvoulio tis Epikratias prima di essere adottato.
6 Da quanto precede emerge che le autorità greche non hanno ancora adempiuto il loro obbligo ai sensi degli artt. 3, punto ii), e 4 della direttiva di ripercuotere i costi dei controlli veterinari e amministrativi sullo speditore, sul destinatario di prodotti provenienti da paesi terzi, o sui loro mandatari. Inoltre, le difficoltà nel recepire obblighi stabiliti dal diritto comunitario derivanti dal sistema giuridico interno di uno Stato membro non giustificano il mancato adempimento di detti obblighi dopo la fine del prescritto periodo per il recepimento (5).
7 Di conseguenza, suggerisco che la Corte:
«1) dichiari che la Repubblica ellenica è venuta meno ai suoi obblighi impostile dal Trattato e dalla direttiva del Consiglio 10 dicembre 1990, 90/675/CEE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, non avendo adottato, entro la fine del periodo prescritto, le misure necessarie per garantire che le spese relative ai controlli veterinari e amministrativi siano saldate dagli speditori, dai destinatari di prodotti provenienti da paesi terzi o dai loro mandatari, come prescritto dagli artt. 3, punto ii), e 4 della direttiva;
2) condanni la Repubblica ellenica alle spese».
(1) - GU L 373, pag. 1.
(2) - Gazzetta Ufficiale della Repubblica ellenica A'179.
(3) - Relazione 17 giugno 1997, n. 273.
(4) - GU L 162, pag. 1.
(5) - V., ad esempio, sentenze 6 luglio 1995, causa C-259/94, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-1974, punto 5), e 15 ottobre 1998, causa C-326/97, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-6107, punto 7).
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