Conclusioni dell avvocato generale
1. Il gruppo Magefesa e le imprese che sono ad esso subentrate fabbricano in Spagna articoli casalinghi, quali pentole a pressione, padelle e posate di acciaio inossidabile. Fino al 1983 esso deteneva una parte importante del mercato spagnolo, ma da allora ha cominciato a incontrare difficoltà finanziarie e si è organizzato, dal 1984, in un rete complessa, composta di due holding e di un'associazione commerciale d'imprese (comprendente la società madre e le società industriali Cunosa, Migsa, Indosa e Gursa).
2. Alla fine del 1985 il gruppo Magefesa era sull'orlo del fallimento. Per impedire l'interruzione delle sue attività è stato proposto un programma d'azione che prevedeva, in particolare, una riduzione del personale e la concessione di aiuti da parte del governo centrale e dei governi delle Comunità autonome ove erano situate le diverse fabbriche del gruppo (Paese Basco, Cantabria e Andalusia). Gli stessi governi delle tre Comunità autonome hanno costituito tre società intermediarie (rispettivamente Ficodesa, Gemacasa e Manufacturas Damma), incaricate di controllare l'utilizzazione degli aiuti e di garantire il funzionamento delle imprese Magefesa.
3. Con una prima decisione , non contestata dal governo spagnolo, la Commissione ha dichiarato illegittimi ed incompatibili con il mercato comune gli aiuti consistenti in garanzie su prestiti per un ammontare totale di ESP 1 580 miliardi, un prestito a condizione diverse da quelle di mercato, per un ammontare di ESP 2 085 miliardi, aiuti non rimborsabili per un ammontare di ESP 1 095 miliardi ed un abbuono di interessi per un ammontare valutato in ESP 9 milioni. Con la stessa decisione, le autorità spagnole sono state invitate, in particolare, a revocare le garanzie su prestiti, a trasformare il prestito a tasso ridotto in credito normale ed a recuperare gli aiuti non rimborsabili.
4. Nel 1997 la Commissione ha ricevuto sette denunce riguardanti i vantaggi che risultavano a favore delle imprese del gruppo Magefesa dalla mancata restituzione dell'aiuto dichiarato incompatibile nel 1989 e dal mancato rispetto dei loro obblighi finanziari e fiscali. Essa ha deciso di aprire il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) per gli aiuti assegnati a queste imprese o a quelle che erano loro subentrate dopo il 1989 . In seguito, con la decisione 14 ottobre 1998, 1999/509/CE, relativa all'aiuto concesso dalla Spagna a favore delle imprese del gruppo Magefesa e delle imprese che gli sono subentrate (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune l'aiuto costituito dal sistematico mancato pagamento delle imposte e dei contributi sociali da parte dell'Indosa e della Cunosa fino alla dichiarazione del loro fallimento, da parte della Migsa e della Gursa fino all'interruzione delle loro attività ed infine da parte dell'Indosa dopo la dichiarazione di fallimento e fino al maggio 1997. Con la stessa decisione, le autorità spagnole sono state invitate ad adottare le misure necessarie per recuperare questo aiuto dai beneficiari, con la precisazione che le somme recuperate dovevano comprendere gli interessi dovuti a decorrere dalla concessione dell'aiuto fino alla data effettiva del suo rimborso.
5. Nel suo ricorso diretto all'annullamento della decisione impugnata il governo spagnolo deduce quattro motivi riguardanti, rispettivamente, la violazione dell'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), l'inosservanza del principio di certezza del diritto, l'insufficienza di motivazione e l'impossibilità di esigere il pagamento di interessi.
Sul primo motivo, relativo alla non corretta applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato
Posizione delle parti
6. Il ricorrente afferma che la Commissione non ha applicato correttamente l'art. 92, n. 1, del Trattato decidendo che il mancato pagamento di certe somme alla previdenza sociale ed all'Erario da parte delle imprese Indosa, Cunosa, Migsa e Gursa costituiva un aiuto incompatibile con il mercato comune.
7. In questo contesto, esso svolge due argomentazioni.
8. Esso espone, per prima cosa, che tali imprese si sono viste applicare una normativa generale, ossia le norme in materia di amministrazione controllata e di recupero, applicabile a tutte le imprese sottoposte ad una procedura di amministrazione controllata o che avevano contratto debiti nei confronti della previdenza sociale o dell'Erario.
9. Ora, una siffatta normativa di carattere generale non può, per definizione, costituire un aiuto di Stato. Risulta, infatti, da una giurisprudenza costante che la specificità della misura nazionale considerata costituisce una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato.
10. A questo riguardo, le parti richiamano la sentenza Piaggio , nella quale la Corte ha giudicato che il regime nazionale in causa poteva rientrare nel campo di applicazione dell'art. 92 del Trattato perché istituiva, per una certa categoria di imprese, un regime derogatorio al diritto fallimentare ordinario.
11. Si deve però rilevare che la Commissione non contesta che il diritto fallimentare spagnolo sia una normativa di carattere generale. Tuttavia, a suo dire, non sarebbe questa normativa in quanto tale che va qualificata come aiuto di Stato. Infatti, quest'ultimo sarebbe costituito dal sistematico mancato pagamento di taluni debiti da parte delle imprese del gruppo Magefesa e dall'accumularsi di nuovi debiti in seguito alla decisione presa dai creditori pubblici di non domandare la liquidazione di dette imprese.
12. Ne deriva che, nella fattispecie, non c'è ragione di esaminare ulteriormente il carattere generale della normativa in causa, poiché la decisione impugnata non riguarda questa normativa in quanto tale, ma piuttosto l'applicazione che ne è stata fatta dalle pubbliche autorità nel caso di specie.
13. Al riguardo, occorre notare, in primo luogo, che il governo spagnolo non contesta, anzi conferma, il punto di vista della Commissione secondo il quale i creditori pubblici dispongono, in forza delle norme applicabili all'amministrazione controllata così come al recupero dei crediti, di un ampio margine di valutazione quanto ai mezzi ai quali scelgono di ricorrere per recuperare i loro crediti.
14. Perciò, le misure criticate dalla Commissione, ossia le decisioni dei creditori pubblici di non chiedere la messa in liquidazione delle imprese considerate, non deriva automaticamente dall'applicazione di una normativa di carattere generale, ma dalla scelta discrezionale delle autorità interessate.
15. Occorre esaminare se, come afferma la decisione impugnata, le autorità pubbliche abbiano fatto uso dei diritti loro attribuiti dalla normativa generale, nel caso particolare delle imprese in causa, in una maniera che possa essere qualificata come aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.
16. E' in tale contesto che si inserisce il secondo argomento del ricorrente, che fa la seguente analisi del comportamento delle autorità pubbliche nel contesto delle procedure criticate dalla Commissione.
17. Le imprese considerate non avrebbero fruito, secondo il ricorrente, di alcun trattamento di favore. Infatti, il diritto spagnolo permetterebbe l'amministrazione controllata con proseguimento delle attività e non imporrebbe ad un creditore di sollecitare la dichiarazione di amministrazione controllata di un commerciante o di domandarne il fallimento. Le disposizioni applicabili consentirebbero semplicemente ai creditori di fare una siffatta domanda in certe situazioni.
18. Spetterebbe ai creditori valutare se tale tentativo sia idoneo ad accrescere le possibilità di recuperare tutti o parte dei debiti o se, al contrario, le prospettive di un recupero sarebbero migliori qualora i creditori consentissero il proseguimento dell'attività dell'impresa senza domandare l'amministrazione controllata o il fallimento.
19. Occorrerebbe, inoltre, considerare il fatto che i creditori dispongono di vari altri mezzi per farsi pagare. In particolare, essi avrebbero la possibilità di ricorrere a diverse procedure coattive al fine di ottenere un rimborso o delle garanzie.
20. Tale sarebbe in particolare il caso delle pubbliche autorità, alle quali la legge conferirebbe molti vantaggi specifici. Ne risulterebbe in particolare che non è necessariamente nell'ambito di una procedura di amministrazione controllata che i creditori avrebbero le migliori possibilità di ottenere il rimborso dei loro crediti. Così, le autorità potrebbero, segnatamente, mediante un procedimento esecutivo, ottenere il pignoramento dei beni del debitore e la loro vendita forzata, vale a dire un risultato analogo a quello di una dichiarazione di amministrazione controllata.
21. In tale contesto, sarebbe perfettamente legittimo che le pubbliche autorità non abbiano chiesto il fallimento delle imprese in oggetto.
22. Quest'atteggiamento risulterebbe tanto più giustificato se si considera che, secondo il ricorrente, le autorità non solo non avrebbero concesso alle imprese debitrici alcun trattamento di favore, ma sarebbero anzi ricorse a tutti i mezzi legali per ottenere il pagamento delle somme che erano loro dovute.
23. A questo titolo, il governo spagnolo fa un lungo elenco dei diversi tentativi intrapresi, senza successo, tanto dall'amministrazione fiscale quanto dalla tesoreria generale della previdenza sociale per ottenere il rimborso dei rispettivi crediti.
24. Il ricorrente sottolinea, inoltre, che nessuna impresa ha beneficiato di una remissione di debiti e che alcuni beni sono stati pignorati e venduti in seguito al mancato pagamento dei debiti.
25. A suo parere, non si può dunque parlare, nella fattispecie, di concessione di un aiuto, poiché non sarebbe stato accordato alle imprese in oggetto alcun vantaggio a mezzo di risorse statali.
26. La Commissione contesta che, come afferma il ricorrente, le autorità abbiano impiegato ogni mezzo legale per ottenere il rimborso dei loro crediti.
27. Essa sottolinea al riguardo che le imprese del gruppo Magefesa si sono astenute, durante alcuni anni, dal pagare le somme che dovevano alla previdenza sociale e all'Erario senza che le autorità abbiano intrapreso alcuna azione per ottenere il loro fallimento né siano pervenute ad ottenere con altri mezzi il pagamento delle somme dovute.
28. E' vero che, alla fine, la Cunosa e l'Indosa sono state dichiarate fallite, ma su domanda di creditori privati. Ciò dimostrerebbe chiaramente che le pubbliche autorità non si sono comportate nella fattispecie come avrebbe fatto, in una situazione analoga, un creditore privato, criterio preso in considerazione dalla giurisprudenza della Corte per valutare l'esistenza di un aiuto di Stato.
29. La Commissione osserva, inoltre, che il proseguimento dell'attività dell'Indosa è stato autorizzato a tempo indefinito e apparentemente senza condizioni da un semplice accordo tra creditori, non approvato da un giudice, e che la procedura di fallimento resterebbe così aperta da cinque anni. Questa situazione di carattere atipico e insolito metterebbe in luce, a suo dire, nella fattispecie, il comportamento «speciale» delle pubbliche autorità.
30. Essa aggiunge a questo riguardo che, dopo la dichiarazione di fallimento, l'Indosa avrebbe accumulato nuovi debiti.
Valutazione
31. Che cosa bisogna pensare di queste diverse argomentazioni?
32. Risulta dalla giurisprudenza della Corte che, per valutare se il comportamento delle autorità pubbliche costituisca un aiuto di Stato, occorre confrontarlo con quello che avrebbe tenuto nelle stesse circostanze un investitore privato.
33. In tale contesto, va preso in considerazione, come sottolineano le parti in causa, il fatto che i creditori pubblici dispongono, per recuperare i loro crediti, di un insieme di privilegi che la legge non concede necessariamente ai creditori privati.
34. Il confronto di cui ho detto dovrà dunque farsi con quello che la Commissione descrive come un «ipotetico creditore privato» che disponga di tutti gli strumenti legali che la legge concede ai creditori pubblici.
35. Ora, si deve supporre che un tale creditore miri a recuperare l'importo dei suoi crediti o, quantomeno, a ridurre al minimo le perdite. Egli tenterà perciò di stimare le possibilità di ripresa che si prospettano qualora l'impresa sia autorizzata a proseguire la propria attività e di valutare il rischio di un ulteriore aumento delle perdite in tale ipotesi.
36. Applicando un simile schema di comportamento alle autorità pubbliche, si giunge necessariamente alla conclusione che esse non possono ragionevolmente esigere il fallimento dell'impresa alla prima inadempienza, senza tenere in nessun conto il potenziale di questa a più lungo termine.
37. Viceversa, non si può tuttavia ammettere che le autorità pubbliche accettino passivamente l'accumularsi dei debiti per un lungo periodo senza che prenda forma la minima prospettiva di un miglioramento, situazione nella quale un creditore privato prenderebbe tutte le iniziative necessarie per limitare le proprie perdite.
38. L'esame dei fatti di causa rivela che l'affermazione della Commissione, secondo cui le autorità pubbliche hanno tollerato un accumulo di debiti che non sarebbe stato accettabile per un creditore privato in analoghe circostanze, è corretta.
39. In particolare, il ricorrente stesso ammette che il mancato pagamento delle somme dovute all'Erario ed alla previdenza sociale si è prolungato per anni e che la procedura fallimentare per l'Indosa e la Cunosa è stata infine avviata su iniziativa dei creditori privati.
40. Il governo spagnolo non contesta neppure che il proseguimento dell'attività dell'Indosa non solo non ha permesso di colmare il passivo precedente al fallimento, ma anzi ha generato nuove perdite superiori ai due miliardi di pesetas, ammontare il cui rimborso non sembra essere una prospettiva realistica poiché, secondo le affermazioni non contestate della Commissione, l'impresa non aveva rimborsato, al 14 dicembre 1998, che, approssimativamente, il 2,5% di tale ammontare e la continuazione della sua attività si era dimostrata pregiudizievole agli interessi delle finanze regionali.
41. Come espone la decisione impugnata, i creditori pubblici erano in grado, tenuto conto dell'importanza dei loro crediti, di opporsi al proseguimento delle attività dell'Indosa, che, d'altra parte, non era stato ordinato da un giudice. Spettava a loro, al riguardo, considerare i precedenti dell'impresa, in particolare il fatto che, da cinque anni, essa non aveva più pagato i contributi della previdenza sociale né le imposte e il fatto che l'insufficienza dell'attivo dell'impresa aveva reso vani tutti i procedimenti volti a recuperare tali somme.
42. I creditori pubblici dovevano quindi essere consapevoli di quanto fosse poco probabile che il proseguimento dell'attività d'impresa permettesse il rimborso del passivo. Viceversa essi non potevano più ignorare il rischio che l'attività imprenditoriale generasse nuovi debiti, la cui sopravvenienza avrebbe ulteriormente diminuito le possibilità di onorare i debiti iniziali.
43. La decisione impugnata conclude dunque a buon diritto che, autorizzando il proseguimento dell'attività dell'Indosa senza, quantomeno, subordinare l'autorizzazione al rispetto, da parte dell'impresa, dei suoi obblighi non ancora adempiuti in materia fiscale e di previdenza sociale per evitare di aumentare l'indebitamento, i creditori pubblici si sono comportati in un modo che ha ridotto le loro possibilità di recuperare i loro crediti, cosa che un creditore privato non avrebbe fatto.
44. Ne consegue che, non avendo il ricorrente chiarito in che cosa la Commissione avrebbe violato l'art. 92 del Trattato, questo motivo di ricorso deve essere respinto.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio di certezza del diritto
45. Il ricorrente argomenta che, secondo il principio della certezza del diritto, consacrato dalla giurisprudenza della Corte, ogni atto comunitario che produce effetti giuridici deve, in particolare quando può comportare conseguenze finanziarie, essere sufficientemente chiaro e preciso da permettere agli interessati di conoscere con esattezza la portata dei loro obblighi.
46. Esso sostiene che nella fattispecie la Commissione ha violato tale principio dichiarando illegittimo un aiuto del quale essa non conosce l'ammontare e obbligando il ricorrente stesso a recuperarlo senza sapere quale sia la somma di cui deve chiedere il rimborso.
47. Non condivido l'analisi del ricorrente.
48. Infatti, come afferma la Commissione, la decisione impugnata descrive in dettaglio le misure che costituiscono l'aiuto in causa ed il periodo durante il quale esse sono state poste in essere. Essa contiene, inoltre, stime precise di quasi tutti gli importi in causa, che vengono ad aggiungersi alla descrizione dei relativi obblighi.
49. Il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, era quindi perfettamente in grado di determinare la portata degli obblighi che gli erano imposti.
50. Lo era a maggior ragione in quanto il calcolo degli importi da restituire necessita la presa in considerazione dell'insieme degli elementi determinanti il debito fiscale delle imprese in causa, così come dei loro contributi previdenziali, ovvero di fattori fissati dalla normativa nazionale e perfettamente accessibili alle competenti autorità nazionali.
51. E' dunque a buon diritto che la Commissione richiama la giurisprudenza secondo la quale essa non è tenuta a determinare l'ammontare dell'aiuto da restituire quando il calcolo di questo implica la presa in considerazione di elementi determinati dal diritto nazionale.
52. Ciò è tanto più vero quando, come nella fattispecie, secondo un'affermazione della convenuta non contraddetta dal ricorrente, la mancanza di cooperazione delle autorità interessate ha impedito alla Commissione di ottenere che le venissero comunicati taluni elementi d'informazione.
53. Ne deriva che occorre respingere il secondo motivo di ricorso.
Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione
54. Il ricorrente fa notare che la decisione impugnata non contiene una motivazione che spieghi in cosa il mancato pagamento di alcune somme imprecisate all'Erario e alla previdenza sociale da parte di quattro imprese, delle quali due in amministrazione controllata e due inattive, costituirebbe un aiuto pubblico incompatibile con il mercato comune, lederebbe il commercio intracomunitario e falserebbe la concorrenza, quando lo Stato in causa si sarebbe limitato ad applicare la normativa nazionale in materia di amministrazione controllata ed avrebbe esperito tutti i rimedi legali.
55. Vi sarebbe perciò violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).
56. Come già detto, non si può tuttavia assumere, nella fattispecie, che le autorità nazionali si siano limitate ad applicare la normativa in vigore e che abbiano utilizzato tutti i mezzi legali possibili.
57. Inoltre, le imprese considerate erano in attività quando sono stati concessi gli aiuti contestati e potevano quindi falsare la concorrenza. In tale contesto la decisione impugnata menziona le parti di mercato del gruppo Magefesa così come il volume del commercio intracomunitario.
58. Infine, pur non comportando, a causa della mancata cooperazione delle autorità interessate, una stima completa dell'ammontare degli aiuti, la decisione impugnata sottolinea l'importanza delle somme dovute in ciascun caso , fornendo così un'indicazione chiara della loro idoneità e ledere la concorrenza.
59. Di conseguenza la decisione impugnata è sufficientemente motivata in diritto e questo motivo di ricorso deve essere respinto.
Sul quarto motivo, relativo alla riscossione degli interessi
Posizione delle parti
60. Il ricorrente sostiene che la Commissione non aveva il diritto di imporre, nell'ambito dell'obbligo di recuperare l'aiuto contestato, la riscossione degli interessi sui debiti delle imprese sottoposte ad amministrazione controllata.
61. Esso espone al riguardo che, secondo la giurisprudenza della Corte, il recupero di un aiuto illegittimo dovrebbe essere operato conformemente alle norme di procedura del diritto nazionale, a condizione che queste siano applicate in modo da non rendere impossibile in pratica il recupero prescritto dal diritto comunitario.
62. Ora, ai sensi dell'art. 884 del codice commerciale spagnolo, «a partire dalla data in cui si dichiara l'amministrazione controllata, i debiti del fallito cessano di produrre interessi», con la sola eccezione dei crediti ipotecari e di quelli garantiti da pegno. Questa norma sarebbe giustificata dall'interesse comune dei creditori a non far gravare sul patrimonio dell'impresa, quale esisteva al momento della dichiarazione di fallimento, nuovi obblighi suscettibili di deteriorare la posizione dei creditori già esistenti.
63. La citata norma costituirebbe dunque una modalità prevista dal diritto nazionale che si dovrebbe osservare nel contesto del recupero di un aiuto, poiché non renderebbe impossibile il suddetto recupero e non sarebbe discriminatoria in confronto a situazioni comparabili disciplinate unicamente dal diritto nazionale.
64. Il ricorrente aggiunge che la pertinente giurisprudenza della Corte impone, peraltro, l'obbligo di riscuotere gli interessi solo «eventualmente».
65. La Commissione rileva innanzi tutto, senza essere contraddetta su questo punto dal governo spagnolo, che l'art. 884 del codice commerciale spagnolo non impedisce il pagamento degli interessi per quanto riguarda le imprese Migsa e Gursa, poiché queste non sono state dichiarate fallite.
66. Inoltre, anche per quanto riguarda l'Indosa e la Cunosa, le parti riconoscono che lo stesso articolo non impedisce di esigere gli interessi maturati fino alla dichiarazione di fallimento e altresì gli interessi maturati sugli aiuti accordati dopo tale dichiarazione, nella misura in cui questi costituiscono debiti della massa fallimentare e non «debiti del fallito».
67. Si deve quindi ritenere che l'argomento sollevato dal ricorrente riguardi soltanto gli interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento sui debiti delle imprese Indosa e Cunosa.
Valutazione
68. Osservo di primo acchito che, come la Commissione fa giustamente notare, la regola enunciata dall'art. 884 del codice commerciale spagnolo non è una norma di procedura.
69. Infatti, questa disposizione mira a determinare l'importo che sarà alla fine dovuto ai creditori e riguarda, dunque, necessariamente il merito.
70. La Commissione ha pure ragione quando sottolinea che, se non rimborsasse gli interessi sulle somme indebitamente ricevute, il beneficiario dell'aiuto otterrebbe un vantaggio finanziario equiparabile ad un prestito senza interessi.
71. Se ne deve per questo desumere che il motivo dedotto dal ricorrente vada interamente disatteso?
72. Non mi pare.
73. Occorre, infatti, considerare che, contrariamente a quanto trattavasi nelle sentenze richiamate in precedenza, siamo qui nell'ipotesi in cui il futuro rimborso dovrà effettuarsi nel contesto di un fallimento e dunque in concorso con le pretese dell'insieme dei creditori, privati o pubblici, dell'impresa insolvente.
74. Ora, la norma che impone alle autorità pubbliche di rinunciare agli interessi descritti qui sopra è di applicazione generale nel senso che si applica a tutti i creditori, pubblici o privati, in tutte le procedure di amministrazione controllata.
75. Essa non costituisce dunque un trattamento di favore riservato a un'impresa o a una categoria di imprese. Inoltre, essa non lascia alcun margine discrezionale ai creditori. Questi sono privati automaticamente delle somme in causa. Ciò vale, ricordiamolo, sia per i creditori privati sia per quelli pubblici. La rinuncia imposta a vantaggio del debitore non gioca quindi solo a svantaggio delle finanze pubbliche.
76. E' dunque eloquente il contrasto tra il modus operandi della disposizione in causa ed il comportamento delle autorità pubbliche, che abbiamo analizzato nell'esaminare il primo motivo di ricorso.
77. La suddetta disposizione deve, quindi, essere vista come espressione di una scelta fatta dal legislatore nazionale, al quale spetta disciplinare l'istituto del fallimento e fissare, nel suddetto ambito, un equilibrio tra i diversi interessi in gioco.
78. Si deve di conseguenza ritenere che una siffatta norma rientri nell'autonomia istituzionale che il diritto comunitario riconosce agli Stati membri.
79. Inoltre, la disposizione nazionale in causa non rende impossibile, in pratica, l'esecuzione dell'obbligo di rimborso poiché non colpisce che una parte degli interessi maturati, e ciò unicamente in caso di dichiarazione di fallimento dell'impresa beneficiaria dell'aiuto.
80. Non si può nemmeno sostenere che la suddetta norma implichi un elemento di discriminazione nei confronti del diritto comunitario, poiché essa opera nello stesso modo in tutte le procedure di fallimento e quale che sia il creditore.
81. Aggiungerei che, seguendo la tesi della Commissione, si imporrebbe ad uno Stato membro di fare un'eccezione supplementare, a favore dell'autorità pubblica ed a scapito dei creditori privati, al principio di parità dei creditori. Infatti, l'interpretazione dell'art. 92 proposta dalla Commissione finirebbe, in pratica, per concedere una specie di privilegio a taluni crediti dell'autorità pubblica.
82. Ora, il principio di parità, anche se ammette numerose eccezioni, è di un'importanza essenziale poiché i procedimenti concorsuali mirano a creare, per il rimborso dei crediti, un contesto ordinato che la legge sostituisce alla concorrenza tra creditori, nel comune interesse di questi.
83. Inoltre, modificando la portata dei diritti dei creditori in una procedura di amministrazione controllata, si lederebbe il regime della proprietà negli Stati membri, mentre l'art. 222 del Trattato CE (divenuto art. 295 CE) riserva espressamente tale materia alla competenza degli Stati membri.
84. Ritengo, dunque, che l'interpretazione proposta dalla Commissione ricollegherebbe, nella fattispecie, all'art. 92 del Trattato degli effetti la cui ampiezza non mi sembra corrispondere all'intenzione degli autori del Trattato.
85. Nella controreplica la Commissione ha però aggiunto che l'obbligo di esigere il pagamento degli interessi è stato codificato con l'art. 14, n.2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE . Quest'obbligo sarebbe inderogabile e troverebbe quindi applicazione anche nel caso in cui l'impresa beneficiaria sia oggetto di una procedura di fallimento.
86. Va tuttavia sottolineato come l'art. 14, n. 1, del regolamento n. 659, che non era peraltro in vigore al momento dell'adozione della decisione impugnata, ricordi che «la Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario».
87. Questa disposizione si applica anche al rimborso degli interessi, poiché quest'obbligo è un elemento del rimborso dell'aiuto.
88. Ora, deriva da quanto precede che, nel caso di specie, il rimborso degli interessi maturati sui debiti dell'Indosa e della Cunosa successivamente alla dichiarazione di fallimento sarebbe incompatibile con principi derivanti dal Trattato.
89. Occorre dunque accogliere questo motivo di ricorso nella parte in cui riguarda il rimborso degli interessi maturati, successivamente alla dichiarazione di fallimento, sugli aiuti illecitamente percepiti anteriormente a tale dichiarazione dalle imprese Indosa e Cunosa.
Conclusione
90. Per le ragioni che precedono, propongo di annullare la decisione della Commissione 14 ottobre 1998, 1999/509/CE, relativa all'aiuto concesso dalla Spagna a favore delle imprese del gruppo Magefesa e delle imprese che gli sono subentrate, nella parte in cui obbliga il Regno di Spagna ad esigere il rimborso degli interessi maturati, successivamente alla dichiarazione di fallimento, sugli aiuti illecitamente percepiti anteriormente a tale dichiarazione dalle imprese Indosa e Cunosa, di respingere il ricorso per il resto e di decidere che il ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, i due terzi delle spese della Commissione.
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