Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Ricevibilità - Questioni di diritto - Interpretazione della nozione di fatto nuovo e decisivo di cui all'art. 41 dello Statuto della Corte - Inclusione
(Trattato CE, art. 168 A; Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 41, primo comma, e 51)
2 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Competenza della Corte - Valutazione del carattere nuovo e decisivo di fatti non valutati dal Tribunale adito di una domanda di revocazione - Esclusione
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 41, primo comma)
3 Procedura - Revocazione di una sentenza - Presupposti di ricevibilità della domanda - Fatto nuovo - Nozione - Valutazioni o opinioni personali sprovviste di autorità ufficiale - Esclusione
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 41, primo comma)
4 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo diretto contro la decisione del Tribunale sulle spese - Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, secondo comma)
Massima
1 In forza dell'art. 168 A del Trattato e dell'art. 51 dello Statuto della Corte, il ricorso dinanzi alla Corte contro una sentenza del Tribunale è limitato ai motivi di diritto. L'interpretazione della nozione, contenuta nell'art. 41, primo comma, dello Statuto della Corte, di «fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva (...) che, prima della pronuncia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione» e la qualificazione dei dati di fatto invocati dall'autore di una domanda di revocazione come rientranti nella detta nozione costituiscono questioni di diritto che possono essere oggetto del sindacato della Corte in sede di ricorso contro una pronuncia del Tribunale.
2 La Corte, investita del ricorso contro una sentenza con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile una domanda di revocazione e in cui esso non ha valutato taluni dati di fatto dedotti dal ricorrente unicamente in sede d'impugnazione, non è competente a dichiarare o a valutare, per la prima volta, se tali elementi di fatto costituiscano fatti nuovi e decisivi ai sensi dell'art. 41, primo comma, dello Statuto della Corte.
3 Valutazioni o opinioni personali, sprovviste di qualunque autorità ufficiale, in ordine ad elementi di fatto che potrebbero eventualmente essere qualificati come fatti nuovi ai sensi dell'art. 41, primo comma, dello Statuto della Corte non possono, di per sé, costituire fatti del genere.
4 Nel caso in cui tutti gli altri motivi invocati in un ricorso contro una decisione del Tribunale siano stati respinti, il motivo vertente sull'illegittimità della decisione del Tribunale in ordine alle spese deve, in applicazione dell'art. 51, secondo comma, dello Statuto della Corte, essere dichiarato irricevibile.
Parti
Nel procedimento C-2/98 P,
Henri de Compte, ex dipendente del Parlamento europeo, con l'avv. Henri Ferretti, del foro di Thionville, 39, boulevard Jeanne d'Arc, F - 57100 Thionville,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 5 novembre 1997 nella causa T-26/89 (125), De Compte/Parlamento (Racc. PI pag. I-A-305 e pag. II-847),
procedimento in cui l'altra parte è:
Parlamento europeo, rappresentato dalla signora Evelyn Waldherr e dal signor Anders Neergaard, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini, H. Ragnemalm (relatore) e K.M. Ioannou, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 dicembre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 7 gennaio 1998, il signor de Compte, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 5 novembre 1997, causa T-26/89 (125), De Compte/Parlamento (Racc. PI pag. I-A-305 e pag. II-847; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale è stata respinta la sua domanda di revocazione della sentenza del Tribunale 17 ottobre 1991, causa T-26/89, De Compte/Parlamento (Racc. pag. II-781; in prosieguo: la «sentenza 17 ottobre 1991»).
Fatti
2 I fatti, come risultano dalla sentenza impugnata, possono essere così riassunti.
3 Il signor de Compte è un ex dipendente del Parlamento europeo collocato a riposo. Nel corso del suo periodo di servizio come contabile presso tale istituzione è stato oggetto di un procedimento disciplinare, al termine del quale l'autorità che ha il potere di nomina gli ha inflitto, con decisione 18 gennaio 1988, la sanzione della retrocessione dal grado A3 al grado A7.
4 Con sentenza 17 ottobre 1991, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal signor de Compte contro il provvedimento disciplinare. Tale sentenza è stata oggetto di un ricorso, respinto con sentenza della Corte 2 giugno 1994, causa C-326/91 P, De Compte/Parlamento (Racc. pag. I-2091).
5 A seguito della sentenza 17 ottobre 1991, il presidente del Parlamento, con decisione 19 dicembre 1991, ha negato al signor de Compte lo scarico per l'esercizio 1982 per quanto concerne le operazioni collegate all'incasso nel 1981 di due assegni tratti sulla Midland Bank di Londra (in prosieguo: la «causa della cassa dei delegati»). Con sentenza 14 giugno 1995, causa T-61/92, De Compte/Parlamento (Racc. PI pag. I-A-145 e pag. II-449), il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal signor de Compte contro tale decisione.
6 Il 28 giugno 1995 il relatore della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento, signor Jean-Claude Pasty, ha redatto un progetto di relazione relativo allo scarico da dare sull'esecuzione del bilancio del Parlamento per l'esercizio 1993, nel quale la causa della cassa dei delegati è richiamata in senso favorevole al signor de Compte.
7 Il 26 settembre 1995 la commissione per il controllo dei bilanci ha adottato il detto progetto di relazione, dopo averne tuttavia stralciata la sezione relativa alla causa della cassa dei delegati, la quale pertanto non è stata adottata dalla commissione. Il 12 ottobre 1995 il Parlamento ha approvato il progetto quale adottato dalla commissione.
8 Con lettera 13 febbraio 1996 il signor Pasty ha risposto alle osservazioni svolte dal direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze del Parlamento sul citato progetto di relazione (in prosieguo: la «lettera 13 febbraio 1996»).
9 Il 19 giugno 1996 il signor de Compte ha proposto dinanzi al Tribunale una domanda di revocazione della sentenza 17 ottobre 1991.
La sentenza impugnata
10 Come risulta dalla sentenza impugnata, il signor de Compte, fondandosi sulla lettera 13 febbraio 1996, ha dedotto diversi fatti, che egli asserisce nuovi, a sostegno della sua domanda. In particolare, ha fatto valere di non avere avuto libero accesso al fascicolo e ha sostenuto che l'amministrazione del Parlamento aveva redatto documenti nuovi o registri che coprivano la gestione del contabile, che non vi erano documenti comprovanti l'eccedenza di cassa constatata dalla Corte di conti, che l'incasso dei due assegni tratti sulla Midland Bank era un'operazione regolare e che il disavanzo della cassa dei delegati nel 1982 non era stato oggetto di un verbale. Inoltre, ha affermato che nel febbraio 1982 il direttore delle finanze del Parlamento aveva firmato un ordine di riscossione pari a UKL 19 000, relativo al conto controverso e che, di conseguenza, tale conto era noto alle competenti autorità del Parlamento.
11 Il Tribunale ha dichiarato che la lettera 13 febbraio 1996 conteneva affermazioni, supposizioni e valutazioni personali del signor Pasty, che non potevano essere qualificate come fatti nuovi, tali da poter fondare una revocazione della sentenza 17 ottobre 1991. Ha inoltre dichiarato che gli elementi di fatto dedotti non erano ignoti al signor de Compte prima della pronuncia di tale sentenza e che non erano comunque atti ad indurre il Tribunale a dare alla controversia una soluzione diversa da quella già adottata. In particolare, per quanto riguarda l'ordine di riscossione, il Tribunale ha rilevato che esso risultava essere stato datato e firmato nel maggio 1982, vale a dire dopo che le competenti autorità del Parlamento erano state informate dell'esistenza del conto controverso.
12 La sentenza impugnata ha pertanto dichiarato la domanda di revocazione irricevibile.
Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale
13 A sostegno del suo ricorso il signor de Compte deduce che il Tribunale ha errato rifiutando di qualificare le affermazioni del signor Pasty nella lettera 13 febbraio 1996 come fatti nuovi ai sensi dell'art. 41 dello Statuto CE della Corte di giustizia.
14 Il Parlamento sostiene che il ricorso è manifestamente irricevibile o, in subordine, infondato.
Giudizio della Corte
Sulla ricevibilità del ricorso
15 Il Parlamento deduce che il ricorso è irricevibile in quanto il sistema giurisdizionale comunitario non consente il ricorso avverso una sentenza del Tribunale che dichiara irricevibile una domanda di revocazione. Tale impedimento risulterebbe dal fatto che il Tribunale, nel valutare la ricevibilità di una domanda di revocazione, procede unicamente a un esame dei fatti, senza affrontare questioni di diritto.
16 In ogni caso, il Parlamento sostiene che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto il signor de Compte non deduce la violazione di alcuna norma giuridica, né si avvale di alcun argomento giuridico a sostegno delle sue conclusioni.
17 In proposito occorre ricordare che, in forza dell'art. 168 A del Trattato CE e dell'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, il ricorso dinanzi alla Corte contro una sentenza del Tribunale è limitato ai motivi di diritto e può fondarsi, in particolare, sulla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale (v., in tal senso, sentenza 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 47).
18 Occorre rilevare altresì che l'art. 41, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell'art. 46, primo comma, dello stesso Statuto, dispone che la revocazione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronuncia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione (v. sentenza 5 marzo 1998, cause riunite C-199/94 P e C-200/94 P REV, Inpesca/Commissione, Racc. pag. I-831, punto 15).
19 Si deve ricordare infine che, per giurisprudenza costante, la qualificazione giuridica dei fatti può essere controllata in sede di ricorso contro una sentenza del Tribunale (sentenze 7 maggio 1992, causa C-70/91 P, Consiglio/Brems, Racc. pag. I-2973, e 1_ giugno 1995, causa C-119/94 P, Coussios/Commissione, Racc. pag. I-1439).
20 Ne consegue che l'interpretazione della nozione di «fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva (...) che, prima della pronuncia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione» e la qualificazione dei dati di fatto invocati dall'autore di una domanda di revocazione come rientranti nella detta nozione costituiscono questioni di diritto che possono essere oggetto del sindacato della Corte in sede di ricorso contro una pronuncia del Tribunale.
21 Nel caso di specie, il signor de Compte sostiene principalmente che il Tribunale ha errato dichiarando che la lettera 13 febbraio 1996, nel suo insieme, non costituisce un fatto nuovo e decisivo ai sensi dell'art. 41 dello Statuto CE della Corte di giustizia. Fondandosi essenzialmente sull'autorevolezza dello scrivente, il signor de Compte insiste nel sostenere che alcune delle sue allegazioni dinanzi al Tribunale sono fatti nuovi e decisivi. Deduce inoltre che la nozione di fatto nuovo dev'essere interpretata estensivamente, includendovi il corrispondente mezzo di prova.
22 Va rilevato che, in tal modo, il signor de Compte contesta al Tribunale di aver erroneamente interpretato la nozione di fatto nuovo e decisivo di cui all'art. 41 dello Statuto CE della Corte di giustizia.
23 Il signor de Compte solleva pertanto una questione di diritto, ricevibile nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale. Occorre quindi respingere l'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Parlamento nei confronti del ricorso e, di conseguenza, esaminare se il Tribunale abbia correttamente valutato, alla luce del citato art. 41, i fatti che l'autore del ricorso invoca a sostegno delle sue conclusioni, asserendone la novità.
Nel merito
24 La revocazione presuppone la scoperta di elementi di fatto precedenti la pronuncia della sentenza, ignoti fino a quel momento tanto al giudice che l'ha pronunciata quanto alla parte richiedente la revocazione e che avrebbero indotto il giudice, ove questi li avesse potuti prendere in considerazione, a risolvere diversamente la controversia (v. ordinanza della Corte 25 febbraio 1992, causa C-185/90 P REV, Gill/Commissione, Racc. pag. I-993, punto 12, e sentenza Inpesca/Commissione, citata, punto 17).
25 La severità di questi requisiti dipende dal fatto che la domanda di revocazione non è un gravame, bensì una procedura di ricorso straordinario che può infirmare la forza del giudicato (v. sentenza 23 ottobre 1985, causa 267/80 REV, Riseria Modenese/Consiglio e a., Racc. pag. 3499, punto 10).
26 In primo luogo, il signor de Compte sostiene che due dipendenti del Parlamento, ai quali il Tribunale fa riferimento al punto 192 della sentenza 17 ottobre 1991, hanno reso dinanzi a un giudice lussemburghese dichiarazioni in contraddizione assoluta con quelle menzionate dal Tribunale.
27 In secondo luogo, il signor de Compte allega che il Parlamento, nelle sue osservazioni dinanzi al Tribunale del 25 luglio 1996, ha riconosciuto che l'accusa sollevata nei suoi confronti non è mai stata oggetto di un verbale.
28 Occorre rilevare in proposito che gli elementi di fatto dedotti in tal modo non sono stati oggetto di valutazione da parte del Tribunale. La Corte non è quindi competente - nell'ambito di un ricorso avverso una sentenza che dichiara irricevibile una domanda di revocazione - a dichiarare o a valutare, per la prima volta, se tali elementi di fatto costituiscano fatti nuovi. Ne consegue che le affermazioni del signor de Compte, la cui fondatezza non può essere esaminata dalla Corte, sono irricevibili.
29 In terzo luogo, l'argomento del signor de Compte è diretto a rimettere in discussione la dichiarazione del Tribunale secondo la quale il direttore delle finanze del Parlamento aveva sottoscritto un ordine di riscossione nel maggio 1982, sostenendo che gli interessi bancari si riferivano al mese di febbraio 1982.
30 In proposito, è sufficiente rilevare che spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati (v., in particolare, ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione, Racc. pag. I-4435, punto 40). Ne consegue che tale argomento è anch'esso irricevibile.
31 Si deve da ultimo accertare se la lettera 13 febbraio 1996 invocata dal signor de Compte per giustificare la sua domanda di revocazione sia conforme ai requisiti di cui all'art. 41 dello Statuto CE della Corte di giustizia, quali precisati dalla giurisprudenza.
32 Va rilevato in proposito che valutazioni o opinioni personali, sprovviste di qualunque autorità ufficiale, in ordine ad elementi di fatto che potrebbero eventualmente essere qualificati come fatti nuovi ai sensi dell'art. 41 dello Statuto CE della Corte di giustizia non possono, di per sé, costituire fatti del genere.
33 Nella fattispecie è pacifico che la lettera 13 febbraio 1996 non è un documento ufficiale. Tale lettera contiene infatti unicamente valutazioni personali del signor Pasty in merito ai fatti attinenti alla causa della cassa dei delegati che, per giunta, non erano ignoti al signor de Compte prima della pronuncia della sentenza 17 ottobre 1991.
34 Risulta dunque da quanto precede che la lettera 13 febbraio 1996, la quale non soddisfa le condizioni previste dall'art. 41 dello Statuto CE della Corte di giustizia, non può essere qualificata come fatto nuovo e decisivo ai sensi di tale norma.
Sulle spese del procedimento di primo grado
35 Il signor de Compte contesta altresì la sua condanna alle spese da parte del Tribunale.
36 Ai sensi dell'art. 51, secondo comma, dello Statuto CE della Corte, «l'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese».
37 Poiché tutti gli altri motivi invocati dal ricorrente sono stati respinti, quello relativo alle spese deve, in applicazione della detta disposizione, essere dichiarato irricevibile (v. sentenza 14 settembre 1995, causa C-396/93 P, Henrichs/Commissione, Racc. pag. I-2611, punti 65 e 66, e ordinanza 16 ottobre 1997, causa C-140/96 P, Dimitriadis/Corte dei conti, Racc. pag. I-5635, punto 56).
38 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso dev'essere integralmente respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
39 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. A norma dell'art. 70 del medesimo regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Tuttavia, a norma dell'art. 122, secondo comma, del medesimo regolamento, l'art. 70 non si applica ai ricorsi proposti da un dipendente o da un altro agente di un'istituzione avverso una sentenza del Tribunale. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, va condannato alle spese del presente grado di giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il signor de Compte è condannato alle spese.
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