Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Pesca - Politica comune delle strutture - Sviluppo dell'acquicoltura e sistemazione delle zone marittime protette - Contributo finanziario comunitario - Decisione recante riduzione del contributo - Nozione - Decisione della Commissione che conclude per l'inammissibilità di talune spese sostenute dal beneficiario - Inclusione - Obbligo di previa consultazione imposto alla Commissione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4028/86, artt. 44, n. 1, e 47; regolamento (CEE) della Commissione n. 1116/88, art. 7]
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricorso dichiarato fondato - Decisione della lite nel merito da parte della Corte - Annullamento della decisione oggetto del ricorso respinto dal Tribunale
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 54, primo comma)
Massima
1. L'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86, relativo alle azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura, che attribuisce alla Commissione la facoltà di sospendere, sopprimere o ridurre il contributo in presenza di una delle quattro condizioni ivi previste, intende riferirsi a tutti gli atti della Commissione che riducano, in tutto o in parte, l'importo del contributo inizialmente concesso allorché ricorre una delle condizioni summenzionate. Benché la Commissione non sia tenuta ad avvalersi di tale potere, la detta disposizione esige esplicitamente che, nel caso in cui intenda farlo, essa proceda alla consultazione del comitato permanente per le strutture della pesca prevista dall'art. 47 dello stesso regolamento; analogamente, ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 1116/88, recante modalità di esecuzione delle decisioni di contributo, le procedure ivi previste devono, in tale ipotesi, essere rispettate.
2. Ai sensi dell'art. 54, primo comma, seconda frase, dello Statuto CE della Corte di giustizia, quest'ultima può, in caso di annullamento di una decisione del Tribunale, statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. E' quanto avviene nel caso in cui l'annullamento della sentenza del Tribunale implichi l'annullamento della decisione oggetto del ricorso dinanzi a quest'ultimo.
Parti
Nel procedimento C-10/98 P,
Azienda Agricola «Le Canne» Srl, con sede in Porto Viro, rappresentata dagli avv.ti G. Schiller, G. Carraro e F. Mazzonetto, del foro di Padova, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. G. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 7 novembre 1997, nella causa T-218/95, Le Canne/Commissione (Racc. pag. II-2055),
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor E. de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, J.L. Murray (relatore), H. Ragnemalm e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 14 gennaio 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 marzo 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 gennaio 1998 l'Azienda Agricola «Le Canne» Srl ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 7 novembre 1997, nella causa T-218/95, Le Canne/Commissione (Racc. pag. II-2055; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso volto, da una parte, all'annullamento della riduzione, con telex della Commissione 27 ottobre 1995, n. 12497, di un contributo finanziario comunitario precedentemente concessole e, d'altra parte, al risarcimento del danno che essa avrebbe subito in ragione di tale riduzione.
2 Il contesto normativo e i fatti all'origine del presente ricorso sono esposti nella sentenza impugnata nei seguenti termini:
«1 L'art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo alle azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (GU L 376, pag. 7; in prosieguo: il "regolamento n. 4028/86"), dispone che la Commissione può concedere un contributo finanziario comunitario alle azioni intraprese nel campo dello sviluppo dell'acquicoltura e della sistemazione di zone marittime protette, ai fini di una migliore gestione della fascia costiera di pesca.
2 In conformità dell'art. 12, che rinvia all'allegato III del regolamento n. 4028/86, il contributo comunitario previsto per l'acquicoltura è pari, per la regione Veneto, al 40% delle spese ammissibili, mentre la partecipazione dello Stato membro interessato, nel caso di specie l'Italia, rappresenta una percentuale compresa tra il 10 e il 30%.
3 L'art. 44 del regolamento n. 4028/86 dispone:
"1. Per tutta la durata dell'intervento comunitario, l'autorità o l'organismo all'uopo designato dallo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, a richiesta di quest'ultima, tutti i documenti giustificativi e tutti i documenti atti a stabilire che le condizioni finanziarie o di altro genere prescritte per ciascun progetto sono soddisfatte. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 47, può decidere di sospendere, sopprimere o ridurre il contributo:
- se il progetto non viene eseguito come previsto ovvero
(...)
La decisione è notificata allo Stato membro interessato e al beneficiario.
La Commissione procede al recupero delle somme il cui versamento non era o non è giustificato.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47".
4 Ai termini dell'art. 47:
"1. Nei casi in cui si fa riferimento alle disposizioni del presente articolo, il comitato permanente per le strutture della pesca è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante dello Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia a maggioranza di 54 voti, ai voti degli Stati è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 146, paragrafo 2, del Trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. La Commissione adotta le misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, le misure non conformi al parere espresso dal comitato sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviarne l'applicazione di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare misure diverse entro il termine di un mese".
5 Con regolamento (CEE) 20 aprile 1988, n. 1116 (GU L 112, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 1116/88"), la Commissione ha adottato le modalità di esecuzione delle decisioni di contributo per progetti concernenti le azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca, dell'acquicoltura e del riassetto della fascia costiera.
6 Secondo il sesto considerando del regolamento n. 1116/88, "non è opportuno avviare la procedura di sospensione, riduzione o soppressione del contributo senza aver consultato in precedenza lo Stato membro interessato, che può prendere posizione, e senza aver dato la possibilità ai beneficiari di presentare le loro osservazioni".
7 In proposito, l'art. 7 del regolamento n. 1116/88 dispone:
"Prima di avviare la procedura di sospensione, riduzione o soppressione del contributo di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4028/86, la Commissione:
- ne informa lo Stato membro sul cui territorio il progetto dev'essere realizzato, affinché prenda posizione in merito;
- consulta l'autorità competente incaricata di trasmettere i documenti giustificativi;
- invita il beneficiario o i beneficiari ad esprimere, tramite l'autorità o l'organismo competente, i motivi per cui non hanno rispettato le condizioni previste".
Fatti all'origine della causa
8 Con decisione C(90) 1923/99, del 30 ottobre 1990, la Commissione ha concesso alla ricorrente un contributo di [ITL] 1 103 646 181, pari al 40% dell'importo delle spese ammissibili di [ITL] 2 759 115 453 per lavori di ammodernamento e di sistemazione di impianti di piscicoltura (progetto ITA/16/90). Un contributo proporzionale del 30% delle spese ammissibili, pari a [ITL] 827 734 635, era previsto a carico dello Stato italiano.
9 Nella decisione si precisava che "l'ammontare del contributo effettivo che la Commissione verserà a progetto ultimato dipende dalla natura dei lavori realizzati rispetto a quelli previsti nel progetto". Nella stessa decisione veniva altresì precisato che "conformemente all'avvertenza riportata nella parte B) della domanda di contributo presentata dal beneficiario, i lavori previsti non possono subire cambiamenti o modifiche senza previo accordo dell'amministrazione nazionale e, se del caso, della Commissione. Modifiche importanti apportate senza l'accordo della Commissione possono comportare la riduzione o la soppressione del contributo, se venissero ritenute inaccettabili dall'amministrazione nazionale o dalla Commissione. All'occorrenza l'amministrazione nazionale indicherà a ciascun beneficiario la procedura da seguire".
10 La Commissione pagava alla ricorrente, il 23 giugno 1993, una prima rata di [ITL] 343 117 600.
11 Dopo aver controllato mediante sopralluogo lo stato finale del progetto, il Genio civile comunicava alla ricorrente, con lettera 7 aprile 1994, che, salvo alcune variazioni apportate al progetto, limitatamente alle opere murarie ed affini e a movimenti di terra, era del parere che i lavori realizzati potessero ritenersi conformi, sotto il profilo tecnico ed economico, al progetto approvato.
12 Con decisione C(94) 1531/99, del 27 luglio 1994, la Commissione accoglieva una seconda domanda di contributo della ricorrente, legata all'ultimazione delle opere di ammodernamento dei propri impianti (progetto ITA/100/94).
13 Con lettera 12 dicembre 1994, inviata al Ministero [delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali] italiano (in prosieguo: il "Ministero") e alla Commissione, la ricorrente osservava che circostanze assolutamente indipendenti dalla sua volontà, sopravvenute dopo l'invio del progetto al Ministero, avevano reso indispensabili alcune modifiche ai lavori previsti nell'ambito del progetto ITA/16/90. La ricorrente precisava che la convinzione del rispetto degli obiettivi proposti e della correttezza delle scelte operate, da una parte, e il desiderio di raggiungere rapidamente i risultati auspicati, dall'altra, le avevano impropriamente fatto dimenticare la necessità di comunicare in anticipo al Ministero le variazioni introdotte, il che costituiva un notevole ostacolo alla definizione della pratica. La ricorrente riteneva cionondimeno che il progetto ITA/16/90 non avesse subito, nel suo complesso, modifiche sostanziali, salvo la differenza di localizzazione e di configurazione dei bacini di allevamento intensivo.
14 Quindi, pur dichiarando di essersi resa conto, ma soltanto a lavori ultimati, di non aver osservato la formalità della previa comunicazione delle modifiche, la ricorrente chiedeva al Ministero e, se del caso, alla stessa Commissione di procedere ad un esame tecnico delle variazioni effettuate con lo scopo di stabilire la correttezza oltre che la necessità e l'opportunità delle scelte operate. A tal fine, la ricorrente faceva presente che tutte le varianti menzionate erano state presentate e recepite in sede di approvazione del progetto integrativo di sistemazione (ITA/100/94) ammesso a fruire del contributo finanziario comunitario con la decisione C(94) 1531/99.
15 Dopo aver proceduto alla verifica dello stato finale dei lavori, il Ministero trasmetteva alla ricorrente, il 3 giugno 1995, il certificato di verifica dello stato finale dei lavori (in prosieguo: il "certificato") redatto in data 24 maggio 1995. A parere del Ministero, la ricorrente aveva apportato modifiche supplementari rispetto a quelle già rilevate dal Genio civile:
a) mancata costruzione di sedici vasche, di un impianto idrico e di una centrale termica; il tutto sostituito dalla previsione di vasche da ingrasso da realizzare con il progetto integrativo approvato dalla Commissione con la decisione C(94) 1531/99;
b) mancata acquisizione di una serie di macchinari;
c) mancata costruzione della nuova cavana e delle vasche d'ingrasso esterne al capannone.
Il Ministero ne concludeva che la ricorrente avrebbe dovuto chiedere, ai sensi della normativa comunitaria, la preventiva autorizzazione per procedere a tali varianti.
16 Il Ministero riduceva a [ITL] 1 049 556 101 l'importo delle spese ammissibili nella fase finale del progetto, concludendo che, tenuto conto delle spese già riconosciute ammissibili nel primo stato d'avanzamento dei lavori per un importo di [ITL] 857 794 000, l'ammontare totale delle spese riconosciute ammissibili rappresentava [ITL] 1 907 350 101, pari al 69,13% circa delle spese ammissibili del progetto inizialmente autorizzato dalla Commissione.
17 Con ordine di pagamento finale emesso il 5 luglio 1995, la Commissione pagava alla ricorrente il saldo di [ITL] 419 822 440, riducendo così da [ITL] 1 103 646 181 a [ITL] 762 940 040 l'importo totale del contributo comunitario dovuto a titolo dei lavori che, in base al certificato, l'istituzione ha ritenuto conformi al progetto inizialmente approvato.
18 La ricorrente faceva pervenire al Ministero e alla Commissione, il 28 luglio e, rispettivamente, il 3 agosto 1995, una serie di osservazioni scritte con cui deduceva l'infondatezza del certificato e ne chiedeva il riesame.
19 Su richiesta delle autorità nazionali, la Commissione trasmetteva loro le sue osservazioni con telex n. 12497 del 27 ottobre 1995. L'istituzione ha ritenuto che non apparisse dalle informazioni disponibili la necessità di rivedere il procedimento seguito dal Ministero per la liquidazione della pratica del progetto ITA/16/90, in quanto:
1) modifiche importanti erano state apportate al progetto senza previa comunicazione all'amministrazione nazionale;
la concessione di un contributo al successivo progetto ITA/100/94 non implicava l'accettazione da parte della Commissione delle modifiche anteriori;
2) nell'ambito del progetto ITA/16/90 erano stati effettuati taluni lavori previsti al progetto ITA/100/94 e che quindi non erano ammissibili per il contributo concesso al progetto ITA/16/90;
3) l'art. 7 del regolamento n. 1116/88, cui faceva riferimento il difensore della ricorrente, non era applicabile nel contesto evocato dallo stesso difensore;
4) dalle informazioni fornite dal Ministero risultava che le osservazioni inserite alla pag. 18 della memoria presentata dal difensore della ricorrente, relative alle deduzioni di spese che sarebbero intervenute per la loro indicazione in capitoli non previsti, erano erronee.
20 Con lettera 14 novembre 1995, il Ministero ha respinto la richiesta di riesame presentata dalla ricorrente per gli stessi motivi di cui al telex n. 12497 della Commissione, del 27 ottobre 1995 [in prosieguo: l'"atto n. 12497"]».
3 In queste circostanze la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento dell'atto n. 12497, deducendo i cinque motivi seguenti. Il primo motivo verteva sulla mancata notifica dell'atto, in quanto soltanto casualmente esso era stato portato a conoscenza della ricorrente sotto forma di una copia ottenuta su sua richiesta. Il secondo motivo riguardava la violazione del principio di collegialità, in quanto l'atto n. 12497 promana dal «capo di unità facente funzione» e non dai membri della Commissione, tenuti collegialmente ad assumersene la responsabilità. Con il terzo motivo, la ricorrente deduceva una violazione delle norme di procedura. In primo luogo, essa addebitava alla Commissione di aver ridotto il contributo finanziario comunitario inizialmente concessole senza aver previamente attivato la procedura prevista dall'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86, né adempiuto gli obblighi che le incombevano ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 1116/88, fra cui quello di invitare il beneficiario ad esprimere, tramite l'autorità o l'organo dello Stato membro sul cui territorio il progetto avrebbe dovuto essere eseguito, i motivi per cui non aveva rispettato le condizioni previste. In secondo luogo, la ricorrente rilevava che, nel caso di una decisione di riduzione, l'art. 44, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 4028/86 impone la procedura di cui all'art. 47 dello stesso regolamento. Il quarto motivo, che si articola in due parti, verteva sulla violazione dell'obbligo di motivazione. Da una parte, la ricorrente sosteneva che, salvo un richiamo assolutamente generico al regolamento n. 4028/86, l'atto n. 12497 aveva omesso di indicare la sua base giuridica. D'altra parte, la ricorrente assumeva che la motivazione dell'atto impugnato non le consentiva di conoscere le ragioni del diniego di erogare una quota del contributo inizialmente concesso, né metteva il Tribunale in grado di esercitare il suo sindacato giurisdizionale. Con il quinto motivo la ricorrente deduceva uno sviamento di potere in quanto la Commissione, che detiene la competenza esclusiva in materia di erogazione e di riduzione del contributo, avrebbe, con l'emissione di un atto presentato formalmente come un parere, eluso l'applicazione della procedura di riduzione prevista dagli artt. 44 del regolamento n. 4028/86 e 7 del regolamento n. 1116/88.
La sentenza impugnata
4 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha integralmente respinto il ricorso e condannato la ricorrente alle spese.
5 Ai punti 28-30 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione dichiarando che l'atto n. 12497, in quanto impedisce alla ricorrente di ottenere per intero il contributo finanziario che le era stato inizialmente concesso, senza che lo Stato membro interessato disponga al riguardo di un proprio potere discrezionale, costituisce, nei confronti della ricorrente stessa, una decisione individuale che produce effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare i suoi interessi, modificando in modo grave la sua situazione giuridica.
6 Per quanto riguarda il primo motivo, vertente sulla mancata notifica dell'atto n. 12497, il Tribunale ha rilevato, al punto 34 della sentenza impugnata, che la ricorrente è stata, in realtà, in grado di prendere debitamente conoscenza del suo contenuto e di proporre utilmente il ricorso entro il termine di impugnazione. Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che non occorreva statuire sulla questione se tale atto le fosse stato formalmente notificato.
7 Il Tribunale ha respinto il secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di collegialità, rilevando, ai punti 35-39 della sentenza impugnata, che, come risulta dal regolamento interno della Commissione, funzionari dell'istituzione possono essere abilitati ad adottare, a suo nome e sotto il suo controllo, misure di gestione o amministrative chiaramente definite, come il provvedimento controverso, e che le deleghe di firma rappresentano lo strumento normale con cui la Commissione esercita i propri poteri. Ha dichiarato che la ricorrente non ha fornito alcun indizio che consentisse di ritenere che l'amministrazione comunitaria non avesse osservato le norme applicabili in materia.
8 Per quanto riguarda il terzo motivo, vertente sulla violazione delle norme di procedura, il Tribunale ha ricordato anzitutto, al punto 48 della sentenza impugnata, che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona che possa sfociare in un atto per la stessa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario che deve essere garantito anche in mancanza di qualsiasi disciplina riguardante il procedimento di cui trattasi. Ha poi rilevato, ai punti 50-53, che nell'ambito di un contributo finanziario comunitario erogato ai sensi del regolamento n. 4028/86, la decisione della Commissione che constata l'inammissibilità di talune spese in quanto al progetto inizialmente approvato sono state apportate modifiche rilevanti, senza aver formato oggetto di una previa comunicazione alle autorità comunitarie e nazionali, non viola il principio del contraddittorio allorché il destinatario del contributo è stato in grado di presentare, prima dell'adozione della detta decisione, le ragioni dell'inosservanza delle condizioni previste e allorché le prescrizioni sancite in proposito dall'art. 7 del regolamento n. 1116/88, relativo alle modalità di esecuzione delle decisioni di contributo, sono state sostanzialmente osservate. Infine, ai punti 55 e 56, il Tribunale ha dichiarato che la decisione della Commissione con la quale quest'ultima ha potuto validamente concludere che le spese considerate inammissibili non potevano essere prese in considerazione in quanto non rientranti nel progetto approvato non costituisce una riduzione, ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86, del contributo inizialmente assegnato al destinatario, ma si limita, in realtà, a trarre le conseguenze del fatto che una parte delle spese di cui la ricorrente chiede il pagamento non si ricollega al progetto così come inizialmente accettato, cosicché la Commissione non era tenuta a procedere alla consultazione, prevista dalla citata norma, del comitato permanente per le strutture della pesca.
9 Ai punti 63-72 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il quarto motivo - vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione - il quale si articola in due parti. Per respingere la prima parte di tale motivo, secondo la quale, fatto salvo un generico riferimento al regolamento n. 4028/86, l'atto n. 12497 avrebbe omesso di indicare la sua base giuridica, il Tribunale ha rilevato che quest'ultimo menziona espressamente i regolamenti nn. 4028/86 e 1116/88, applicabili nel caso di specie. Ha dichiarato che, tenuto conto del contesto della causa e, in particolare, dell'argomento da essa svolto a sostegno del terzo motivo, la ricorrente non può aver equivocato sulla portata di questi due riferimenti e non si può quindi ritenere che essa sia stata lasciata nell'incertezza a proposito della base giuridica dell'atto. Inoltre, per quanto riguarda la seconda parte del motivo, il Tribunale ha rilevato che risulta dagli antecedenti della causa, dalla corrispondenza scambiata dalla ricorrente con l'amministrazione nazionale e con la Commissione nonché dall'atto n. 12497 che i motivi su cui la Commissione ha fondato tale atto emergono con una chiarezza sufficiente a consentire alla ricorrente di far valere i suoi diritti dinanzi al giudice comunitario e a quest'ultimo di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione.
10 Ai punti 75-78 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il quinto motivo, vertente sullo sviamento di potere, dichiarando che la ricorrente non ha fatto valere indizi obiettivi, pertinenti e concordanti tali da provare che l'atto n. 12497 è stato adottato allo scopo esclusivo, o quantomeno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato o dagli atti di diritto derivato per far fronte alle circostanze del caso di specie.
11 Il Tribunale ha respinto il ricorso di risarcimento ai punti 82-84 della sentenza impugnata. Ha ricordato che la responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, relative all'illiceità del comportamento di cui si fa carico all'istituzione comunitaria, all'effettività del danno e all'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento illecito e il danno lamentato. Il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente non ha fornito alcuna prova di un vizio che infici la legittimità dell'atto n. 12497 e che, in questa misura, l'illegittimità del comportamento addebitato alla Commissione non è stata affatto provata; pertanto, la domanda di risarcimento dell'asserito danno doveva essere disattesa.
Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado
12 Nel suo ricorso la ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e, in accoglimento delle conclusioni presentate in primo grado, di dichiarare l'atto n. 12497 nullo e non avvenuto, di condannare la Commissione a risarcire il danno nella misura esposta nel ricorso e di condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
13 La Commissione conclude per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.
14 A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi. Il primo motivo verte sulla violazione del principio di collegialità. La ricorrente sostiene che, se le deleghe di firma costituiscono lo strumento normale attraverso il quale la Commissione esercita le sue competenze, come il Tribunale ha dichiarato al punto 37 della sentenza impugnata, la delega di poteri è in grave contrasto con il principio di collegialità. Deduce che, se il Tribunale ha concluso nel senso dell'esistenza di una semplice delega di firma, sarebbe allora incorso in errore nello statuire che la ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova dell'inosservanza da parte dell'amministrazione delle norme applicabili in materia. Essa ritiene che l'onere di provare l'osservanza di tali norme spetti alla Commissione.
15 Il secondo motivo si fonda sulla violazione del principio del contraddittorio. La ricorrente ritiene che il Tribunale, nel dichiarare che la sua domanda rivolta al Ministero il 28 luglio 1995 e alla Commissione il 3 agosto seguente consentiva di affermare che le prescrizioni sancite all'art. 7 del regolamento n. 1116/88 «sono state, in sostanza, osservate dalla Commissione», sia incorso in una petizione di principio giacché, nell'atto n. 12497, la Commissione aveva espressamente respinto tale domanda affermando che il detto art. 7 non era applicabile nel contesto evocato dal difensore di quest'ultima.
16 Il terzo motivo verte sulla carenza di motivazione ai sensi dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE). A torto, secondo la ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che tale motivo non fosse fondato affermando che nella fattispecie non si potevano esigere maggiori dettagli di quelli forniti dalla Commissione, considerato che l'atto n. 12497 - in particolare attraverso il richiamo alle delucidazioni contenute nel certificato - già conteneva un'indicazione adeguata per conoscere i principali elementi di fatto e di diritto alla base dell'iter logico che ha condotto alla riduzione del contributo.
17 Il quarto motivo verte sulla violazione ed erronea applicazione, da parte del Tribunale, degli artt. 44, n. 1, e 47 del regolamento n. 4028/86 nonché dell'art. 7 del regolamento n. 1116/88. La ricorrente contesta la posizione del Tribunale, secondo la quale gli artt. 44 e 47 non si applicano al caso di specie.
Giudizio della Corte
18 Per quanto riguarda i motivi dedotti a sostegno del ricorso, è opportuno esaminare anzitutto il quarto motivo.
Sul quarto motivo
19 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha applicato erroneamente gli artt. 44 e 47 del regolamento n. 4028/86, dichiarando che essi si applicano solo in caso di rivalutazione dell'intero progetto e non allorché il singolo si è di fatto limitato a non eseguire, in tutto o in parte, il progetto così come inizialmente accettato. Rileva infatti che l'art. 44, n. 1, elenca, tra le ipotesi in cui esso trova applicazione, quella in cui «il progetto non viene eseguito come previsto».
20 La Commissione afferma che la procedura prevista dall'art. 44, n. 1, del detto regolamento trova applicazione allorquando si procede ad una reale rivalutazione delle spese ammissibili per la concessione del contributo finanziario comunitario, ma non per un semplice adeguamento di queste alla luce di opere non realizzate, restando costante la percentuale di finanziamento comunitario.
21 La Commissione aggiunge che la variazione delle spese ammissibili è frutto di una pura valutazione tecnica e che, se fosse stato necessario ricorrere alla procedura prevista dall'art. 47 del regolamento n. 4028/86 tutte le volte che, pur in assenza di variazioni percentuali, le spese ammissibili non corrispondevano alle previsioni iniziali, ciò avrebbe comportato la necessità di bloccare immediatamente tutti i programmi disciplinati dal detto regolamento.
22 Occorre anzitutto precisare la nozione di «contributo» ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86 al fine di determinare i poteri di cui la Commissione dispone nonché gli obblighi cui essa è soggetta nell'ambito di tali norme. Va rilevato in proposito che il contributo è costituito da una somma di denaro assegnato dalla Commissione al progetto di miglioramento e di adeguamento delle strutture nel settore dell'acquicoltura. Ai sensi dell'art. 12 dello stesso regolamento, «I tassi del contributo di cui all'articolo 11 (...) sono quelli indicati nell'allegato III». Ne consegue che il riferimento ai tassi riguarda semplicemente il metodo di calcolo dell'importo del contributo. In altri termini, il contributo è costituito da una somma di denaro calcolata secondo una percentuale del costo globale del progetto per il quale è stata richiesta una sovvenzione. Questa interpretazione è corroborata dalla decisione della Commissione 30 ottobre 1990, C(90) 1923/99, che ha fissato il contributo finanziario della Comunità nel caso di specie, la quale, all'art. 1, punto 2, prevede che «Il contributo è fissato a un importo massimo di 1 103 646 181 (moneta nazionale)».
23 Occorre poi rilevare che, nell'allegato alla detta decisione, la Commissione ha ritenuto che il contributo comunitario ammontasse a ITL 1 103 646 181 e che l'importo dello stesso rappresentasse il 40% delle spese ammissibili.
24 Si deve aggiungere che il Tribunale ha aderito a tale interpretazione della nozione di contributo dichiarando, al punto 8 della sentenza impugnata, che «con decisione C(90) 1923/99, del 30 ottobre 1990, la Commissione ha concesso alla ricorrente un contributo di [ITL] 1 103 646 181, pari al 40% dell'importo delle spese ammissibili di [ITL] 2 759 115 453 (...)».
25 Giova infine rammentare che l'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86 attribuisce alla Commissione la facoltà di «sospendere, sopprimere o ridurre il contributo» in presenza di una delle quattro condizioni ivi previste e, in particolare, «se il progetto non viene eseguito come previsto». Concedendo alla Commissione tale facoltà, il detto regolamento intende chiaramente riferirsi a tutti gli atti della Commissione che riducano, in tutto o in parte, l'importo del contributo inizialmente concesso allorché ricorre una delle condizioni summenzionate. Benché la Commissione non sia tenuta ad avvalersi di tale potere, l'art. 44, n. 1, del detto regolamento esige esplicitamente che, nel caso in cui intenda farlo, essa osservi la procedura istituita dall'art. 47 dello stesso regolamento. Si evince altrettanto chiaramente dall'art. 7 del regolamento n. 1116/88 che le procedure ivi previste devono anch'esse essere rispettate prima di sospendere, ridurre o sopprimere un contributo ai sensi del citato art. 44.
26 Ne consegue che l'atto n. 12497, che ha ridotto l'importo del contributo da ITL 1 103 646 181 a ITL 762 940 040 per una delle ragioni precisate all'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86, nella specie perché il progetto non era stato eseguito come previsto, va interpretato come una riduzione del contributo ai sensi del detto articolo.
27 Occorre rilevare che, una volta accolta una domanda iniziale, la decisione che reca riduzione dell'importo del contributo inizialmente concesso potrebbe determinare conseguenze gravi per il richiedente. Tali conseguenze giustificano l'importanza dell'applicazione di una procedura quale quella prevista dagli artt. 44 e 47 del regolamento n. 4028/86 e 7 del regolamento n. 1116/88.
28 Per quanto riguarda la preoccupazione della Commissione relativa alle difficoltà amministrative derivanti dall'obbligo di conformarsi alle procedure previste dagli artt. 44 e 47 del regolamento n. 4028/86 e 7 del regolamento n. 1116/88, è sufficiente osservare che, allorché un regolamento impone obblighi alla Commissione, difficoltà di ordine amministrativo non possono costituire una valida giustificazione per modificare gli effetti giuridici di tale regolamento, ivi comprese le specifiche garanzie procedurali stabilite dal legislatore comunitario.
29 Risulta da quanto precede che la Commissione, avendo adottato l'atto n. 12497 senza ricorrere alle procedure previste dagli artt. 44 e 47 del regolamento n. 4028/86 e 7 del regolamento n. 1116/88, non ha rispettato gli obblighi impostile dai detti articoli.
30 Il Tribunale è pertanto incorso in errore di diritto allorché ha dichiarato che l'atto n. 12497 non costituiva una decisione recante riduzione, ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86, del contributo inizialmente concesso alla ricorrente e che, per tale motivo, la procedura stabilita da tale norma non era applicabile al caso di specie. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata.
31 Ai sensi dell'art. 54, primo comma, seconda frase, dello Statuto CE della Corte di giustizia, quest'ultima può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
32 Alla luce di quanto sopra, si deve dichiarare che l'atto n. 12497 dev'essere annullato per inosservanza della procedura prevista dagli artt. 44, n. 1, e 47 del regolamento n. 4028/86 nonché dall'art. 7 del regolamento n. 1116/88. Ne consegue che la Commissione è tenuta ad avviare la procedura prevista da tali norme.
33 Dall'insieme delle considerazioni testé esposte risulta che non occorre esaminare gli altri motivi del ricorso, né la domanda di risarcimento proposta dalla ricorrente.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
34 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, reso applicabile alla procedura di ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado in forza dell'art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ha chiesto la condanna della Commissione, la quale è rimasta soccombente, quest'ultima dev'essere condannata alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale di primo grado 7 novembre 1997, causa T-218/95, Le Canne/Commissione, è annullata.
2) Il telex della Commissione 27 ottobre 1995, n. 12497, è nullo per inosservanza della procedura prevista dagli artt. 44, n. 1, e 47 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo alle azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura, nonché dall'art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1988, n. 1116, relativo alle modalità di esecuzione delle decisioni di contributo per progetti concernenti le azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca, dell'acquicoltura e del riassetto della fascia costiera.
3) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
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