Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Ortofrutticoli - Misure di salvaguardia all'importazione di ciliegie acide - Prezzo all'importazione inferiore al prezzo minimo fissato - Deterioramento avanzato ma imprevisto dei frutti - Circostanza indipendente dalla volontà dell'importatore e dalla provenienza delle merci - Riscossione di una tassa compensativa - Inammissibilità
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 1395/94, art. 1]
Massima
L'art. 1 del regolamento n. 1395/94, che stabilisce un prezzo minimo per le importazioni di ciliegie acide, dev'essere interpretato nel senso che la tassa compensativa da esso prevista, se il prezzo minimo all'importazione non è rispettato, non può essere riscossa nel caso in cui ciliegie acide siano state immesse in libera pratica nella Comunità ad un prezzo basso, qualora tale basso livello di prezzo sia dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà dell'importatore e dalla provenienza delle merci, quale un deterioramento avanzato ma imprevisto dei frutti. Infatti, quando è raggiunto l'obiettivo del regolamento n. 1395/94, che consiste nel tutelare il mercato comunitario delle ciliegie acide dallo smercio di prodotti importati a prezzi bassi la riscossione di una tassa compensativa è illegittima.
Parti
Nel procedimento C-31/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Finanzgericht di Monaco di Baviera (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Peter Luksch
e
Hauptzollamt Weiden,
" domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 17 giugno 1994, n. 1395, che stabilisce un prezzo minimo per le importazioni di ciliegie acide (GU L 152, pag. 31), nonché dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato col regolamento (CEE) della Commissione 10 agosto 1993, n. 2551 (GU L 241, pag. 1), e in particolare della nota 1 del capitolo 8 della nomenclatura combinata,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori P. Jann (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Luksch, dall'avv. Clemens Theil, del foro di Monaco;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Klaus-Dieter Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 dicembre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 22 gennaio 1998, pervenuta in cancelleria il 9 febbraio seguente, il Finanzgericht di Monaco di Baviera ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 17 giugno 1994, n. 1395, che stabilisce un prezzo minimo per le importazioni di ciliegie acide (GU L 152, pag. 31), nonché dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato col regolamento (CEE) della Commissione 10 agosto 1993, n. 2551 (GU L 241, pag. 1), e in particolare della nota 1 del capitolo 8 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra il signor Luksch e lo Hauptzollamt di Weiden, in merito al versamento di una tassa compensativa, chiesta al signor Luksch in quanto questi non avrebbe rispettato il prezzo minimo all'importazione di varie partite di ciliegie acide.
La normativa applicabile
3 L'art. 1 del regolamento n. 1395/94 dispone:
«1. Il prezzo minimo da rispettare all'atto dell'importazione nella Comunità dei prodotti di cui ai codici NC 0809 20 20 è pari a 40 ECU/100 kg netti e per il prodotto di cui al codice NC 0809 20 60 è pari a 36 ECU/100 kg.
2. Qualora il prezzo all'importazione sia inferiore al prezzo minimo indicato al paragrafo 1, viene riscossa una tassa compensativa pari alla differenza tra questi due prezzi».
Il primo e il secondo `considerando' precisano a questo proposito:
«considerando che (...) in assenza di un sistema di protezione alle frontiere, la commercializzazione della produzione comunitaria potrebbe risentire della concorrenza dei paesi terzi che offrono i prodotti a prezzi sensibilmente inferiori a quelli a cui possono essere commercializzati i prodotti di origine comunitaria;
(...)
considerando che il periodo di commercializzazione dei suddetti prodotti è molto breve ed è pertanto opportuno adottare fin d'ora misure atte ad evitare importazioni a prezzi bassi; che il sistema più indicato per raggiungere tale obiettivo è l'istituzione di un prezzo minimo di importazione e l'applicazione di tasse compensative ai prodotti che non rispettano tale prezzo».
4 L'art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2707, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli (GU L 291, pag. 3), prevede peraltro che tali misure non possono essere adottate che nella misura e per la durata strettamente necessarie. Al quinto `considerando' di tale regolamento si precisa al riguardo che «dette misure (...) devono essere proporzionate alle circostanze, per evitare che provochino effetti diversi da quelli auspicati».
5 La NC prevede che le ciliegie acide importate nella Comunità durante il periodo 1_ maggio - 15 luglio siano classificate nella sottovoce 0809 20 20, e che le ciliegie acide importate nella Comunità durante il periodo 16 luglio - 30 aprile siano classificate nella sottovoce 0809 20 60.
6 La nota 1 del capitolo 8 della NC, intitolato «Frutti commestibili: scorze di agrumi o di meloni», precisa che tale capitolo «non comprende i frutti non commestibili».
La causa principale e le questioni pregiudiziali
7 Dall'ordinanza di rinvio emerge che il 4 luglio 1994 il signor Luksch ha chiesto allo Hauptzollamt di Weiden (la competente amministrazione doganale) l'immissione in libera pratica di tre partite di ciliegie acide per complessivi 42 286 kg, provenienti dalla Romania, col codice NC 0809 20 20. Il prezzo all'importazione indicato era di 65 DM/100 kg. Essendo quindi tale prezzo leggermente inferiore al prezzo minimo di 40 ECU/100 kg, fissato all'art. 1, n. 1, del regolamento n. 1395/94, lo Hauptzollamt ingiungeva una tassa compensativa di 2 414,80 DM.
8 Alla consegna della merce, avvenuta il 5 luglio 1994, risultava che i frutti presentavano uno stato di decomposizione avanzata. Il destinatario si è quindi rifiutato di prenderne consegna e il signor Luksch ha incaricato un esperto di esaminare la merce. Questi confermava che i frutti erano notevolmente danneggiati dalla formazione di ammuffimento e di fermentazione, la quale risultava manifestamente da un magazzinaggio ad una temperatura troppo elevata, e consigliava di vendere la merce ad una distilleria, stimando il valore ridotto pari al 75%. Il signor Luksch accoglieva tale suggerimento e cedeva le ciliegie ad una distilleria al prezzo di 10 DM/100 kg.
9 A causa della diminuzione del prezzo d'importazione, lo Hauptzollamt, con provvedimento di rettifica 8 febbraio 1995, portava la tassa compensativa a 34 726,86 DM. A seguito dell'opposizione presentata dal signor Luksch contro detto provvedimento, lo Hauptzollamt, con decisione 22 maggio 1995, aumentava nuovamente la tassa compensativa fino a 40 124,02 DM, al fine di tener conto della diminuzione dell'importo dei costi di trasporto delle merci all'interno della Comunità.
10 Il signor Luksch proponeva ricorso contro detta decisione dinanzi al giudice a quo, facendo valere, in sostanza, che la normativa di cui trattasi nella causa principale non poteva applicarsi a merci avariate.
11 Il giudice a quo, nutrendo dubbi sull'applicabilità della normativa del prezzo minimo alle merci importate dal signor Luksch, in quanto lo scopo di tale normativa, che è quello di evitare perturbazioni nel mercato comune causate da offerte a prezzi anormalmente bassi provenienti da paesi terzi, non sia compromesso dalla presenza di merci avariate, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 1 del regolamento della Commissione 17 giugno 1994, n. 1395, vada interpretato nel senso che la tassa compensativa si applica anche a ciliegie acide avariate, a causa di ammuffimento e conseguente fermentazione, per le quali sia ormai possibile un uso economicamente giustificato solo in distilleria.
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):
2) Se il regolamento n. 2658/87, nella versione dell'allegato I risultante dal regolamento 10 agosto 1993, n. 2551, e in particolare la nota 1 del capitolo 8 della nomenclatura combinata, debba essere interpretato nel senso che le merci descritte nella questione sub 1) vanno classificate nella sottovoce 0809 20 20 ovvero 0809 20 60».
Sulla prima questione
12 Il signor Luksch e la Commissione sostengono che la tassa compensativa non può gravare sulle merci di cui trattasi. Infatti, nei preamboli dei regolamenti (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 118, pag. 1), e n. 1395/94 si giustificherebbe il prelievo di tasse compensative unicamente in quanto è necessario evitare perturbazioni del mercato comunitario dovute a offerte provenienti da paesi terzi effettuate a prezzi anormali. A loro avviso, nella causa principale le merci di cui trattasi non si sono trovate in concorrenza con la produzione comunitaria, poiché il basso prezzo al quale esse sono state infine vendute era dovuto esclusivamente all'impossibilità di consumarle.
13 Nella sentenza 2 agosto 1993, causa C-81/92, Dinter (Racc. pag. I-4601, punto 19), la Corte avrebbe già affermato che le misure di salvaguardia possono essere adottate solo nei limiti e per la durata strettamente necessari e che, di conseguenza, quando l'obiettivo di tutela perseguito dalle misure di salvaguardia è raggiunto, la riscossione di una tassa compensativa è illegittima. Occorrerebbe trasporre tali valutazioni alla causa in esame, nella quale la vendita ad una distilleria di ciliegie avariate non ha inciso sul mercato della frutta fresca nella Comunità. La riscossione in tali circostanze della tassa compensativa violerebbe il principio di proporzionalità.
14 La Commissione sottolinea inoltre che il deterioramento delle merci, e quindi il deprezzamento notevole del loro valore commerciale, si era già verificato al momento della loro immissione in libera pratica, che costituisce la data pertinente per la riscossione della tassa compensativa. Mancherebbe quindi un elemento fondamentale per l'applicazione dell'art. 1 del regolamento n. 1395/94, in quanto il basso prezzo pagato dall'importatore non è dovuto ad una politica dei prezzi svolta da un paese terzo, ma dipende da una circostanza completamente indipendente dalla provenienza di dette merci.
15 In limine, si deve rilevare come dal suo primo `considerando' risulti che il regolamento n. 1395/94 mira ad istituire misure di salvaguardia ai fini della protezione del mercato comunitario delle ciliegie acide, esposto, per effetto di importazioni provenienti da paesi terzi che offrono prezzi notevolmente inferiori ai prezzi ai quali i prodotti comunitari possono essere smerciati, a gravi perturbazioni atte a compromettere il perseguimento degli obiettivi dell'art. 39 del Trattato CE.
16 Come precisa il secondo `considerando' del regolamento n. 1395/94, le misure di salvaguardia devono essere idonee ad impedire lo smercio di prodotti importati a prezzi bassi. Tale obiettivo può essere raggiunto mediante l'istituzione di un prezzo minimo da osservare all'importazione nella Comunità e, in caso di mancato rispetto di tale prezzo minimo, con l'applicazione di una tassa compensativa. Da detto regolamento emerge che questa è fissata, in via di principio, in base al prezzo inizialmente convenuto tra le parti.
17 Occorre pertanto esaminare se la riscossione della tassa compensativa nella fattispecie fosse giustificata benché una perturbazione del mercato comunitario sembrasse esclusa, in quanto il prezzo basso al quale era venduta la merce era essenzialmente dovuto ad una circostanza completamente indipendente dalla provenienza di quest'ultima, vale a dire il suo deterioramento in una misura tale che essa poteva essere impiegata utilmente, sul piano economico, soltanto in distillerie.
18 A questo proposito, occorre ricordare che l'art. 3, n. 2, del regolamento n. 2707/72 precisa che le misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli possono essere adottate solo «nei limiti e per il periodo strettamente necessari». Ne consegue che, come la Corte ha già affermato nella precitata sentenza Dinter, al punto 19, la quale riguarda il pagamento di un onere compensativo per inosservanza del prezzo minimo all'importazione di amarene, quando l'obiettivo di tutela perseguito dalle misure di salvaguardia è raggiunto, la riscossione di una tassa compensativa è illegittima. La riscossione di siffatta tassa dev'essere considerata tanto più ingiustificata quando il funzionamento del mercato comunitario non può essere compromesso da un prezzo basso che è la conseguenza di circostanze estranee alla provenienza della merce.
19 Alla luce di quanto precede, si deve concludere che, in circostanze come quelle della causa principale, il pagamento della tassa compensativa è esigibile soltanto se e nella misura in cui non vada oltre quanto è strettamente necessario per il conseguimento dell'obiettivo perseguito dal regolamento n. 1395/94.
20 E' compito del giudice a quo accertare, alla luce di tutti i precedenti elementi d'interpretazione, i motivi per i quali, alla data della domanda d'immissione in libera pratica delle ciliegie acide da parte dell'importatore, il prezzo di queste ultime fosse inferiore al prezzo minimo e, in particolare, se tale basso livello di prezzo risulti da circostanze completamente indipendenti dalla volontà di questo e dalla provenienza delle merci.
21 Di conseguenza, la prima questione dev'essere risolta come segue: l'art. 1 del regolamento n. 1395/94 dev'essere interpretato nel senso che una tassa compensativa non può essere riscossa nel caso in cui ciliegie acide siano state immesse in libera pratica nella Comunità ad un prezzo basso, qualora tale basso livello di prezzo sia dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà dell'importatore e dalla provenienza delle merci, quale un deterioramento avanzato ma imprevisto dei frutti.
Sulla seconda questione
22 Non occorre pronunciarsi sulla seconda questione, essendo stata posta unicamente in caso di soluzione affermativa della prima questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Monaco di Baviera con ordinanza 22 gennaio 1998, dichiara:
L'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 17 giugno 1994, n. 1395, che stabilisce un prezzo minimo per le importazioni di ciliegie acide, dev'essere interpretato nel senso che una tassa compensativa non può essere riscossa nel caso in cui ciliegie acide siano state immesse in libera pratica nella Comunità ad un prezzo basso, qualora tale basso livello di prezzo sia dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà dell'importatore e dalla provenienza delle merci, quale un deterioramento avanzato ma imprevisto dei frutti.
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