Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Procedura - Adizione della Corte in base ad una clausola compromissoria - Risoluzione unilaterale del contratto in applicazione delle clausole contrattuali - Diritto al rimborso di anticipi, oltre agli interessi convenzionali - Domanda di risarcimento danni infondata per insufficienza di prova
[Trattato CE, art. 181 (divenuto art. 238 CE)]
Parti
Nella causa C-40/98,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. de March, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Tecnologie Vetroresina SpA (TVR), con sede in Roma, rappresentata dall'avv. G. Merla,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso presentato dalla Commissione, ai sensi dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE), al fine di far condannare la Tecnologie Vetroresina SpA, da un lato, a rimborsare l'importo di ECU 211 307, anticipato dalla Commissione nell'ambito del contratto n. 3440/1/0/187/91/6-BCR-I(30), oltre agli interessi convenzionali a decorrere dal 21 dicembre 1991, e, dall'altro, a pagare l'importo di ECU 20 000 a titolo di risarcimento del danno subito dalla Commissione,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai sigg. C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza dell'11 maggio 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 giugno 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 febbraio 1998 la Commissione delle Comunità europee ha presentato, in forza di una clausola compromissoria redatta sulla base dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE), un ricorso contro la società Tecnologie Vetroresina SpA (in prosieguo: la «TVR») avente ad oggetto la condanna di quest'ultima, da un lato, a rimborsare l'importo di ECU 211 307, anticipato dalla Commissione nell'ambito del contratto n. 3440/1/0/187/91/6-BCR-I(30) (in prosieguo: il «contratto»), oltre agli interessi convenzionali, ossia ECU 69,47 al giorno, a decorrere dal 21 dicembre 1991, e, dall'altro, a pagare l'importo di ECU 20 000 a titolo di risarcimento del danno subito dalla Commissione.
2 Il contratto è stato concluso il 13 agosto 1991 tra la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione, da un lato, e la TVR e un'università inglese, la Brunel University (in prosieguo: la «Brunel»), dall'altro, nell'ambito del sostegno finanziario concesso sulla base del programma di ricerca e sviluppo per la Comunità nel settore della metrologia applicata e dell'analisi chimica per gli anni 1988-1992, adottato con la decisione del Consiglio 29 giugno 1988, 88/418/CEE (GU L 206, pag. 29).
3 Questo contratto, concluso per una durata di trentasei mesi a decorrere dal 1° settembre 1991, aveva ad oggetto la realizzazione di uno studio dei sistemi e degli strumenti di misurazione dei manufatti di materiali compositi secondo un sistema di avvolgimento filamentoso. Questo studio doveva consentire di porre fine al notevole spreco di materiali e di manodopera derivante da tale fabbricazione.
4 Nel contratto la TVR è designata come coordinatore dello stesso. In tale qualità la TVR è tenuta ad obblighi specifici quali, in particolare:
- ricevere l'insieme dei versamenti dalla Commissione, restando responsabile del trasferimento immediato della somma che compete a ciascun contraente (art. 4, n. 3, del contratto);
- trasmettere alla Commissione i rendiconti annuali sulle spese e le relazioni semestrali sull'avanzamento dei lavori, entro un mese a decorrere dalla fine di ogni periodo rilevante, nonché il rapporto consolidato delle spese effettuate e la relazione finale relativa ai risultati ottenuti entro un termine, rispettivamente, di tre mesi e di due mesi a decorrere dal completamento, dall'interruzione o dalla cessazione dei lavori finanziati dalla Commissione (artt. 5, nn. 1 e 2, e 6, n. 1, del contratto, nonché artt. 6, n. 1, e 36, n. 1, dell'allegato II del contratto).
5 L'art. 8, n. 2, lett. d), dell'allegato II del contratto stabilisce che la Commissione può risolvere il contratto in caso d'inadempimento da parte di uno dei contraenti di una qualsiasi delle obbligazioni contrattuali, salvo che esistano motivi tecnici o economici ragionevoli e giustificati, previa diffida ad adempiere notificata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, qualora entro un mese non avvenga l'adempimento.
6 L'art. 8, n. 4, primo comma, dello stesso allegato prevede che, in caso di applicazione del menzionato art. 8, n. 2, lett. d), la Commissione può pretendere il rimborso della totalità o di una parte degli importi pagati a titolo di contributo finanziario tenendo conto, in modo equo e ragionevole, della natura e dei risultati dei lavori effettuati nonché della loro utilità per la Commissione.
7 Ai sensi dell'art. 8, n. 4, secondo comma, di tale allegato, tali somme possono essere maggiorate degli interessi a decorrere dalla data in cui il contraente ha ricevuto gli importi versati al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in ECU, maggiorato del 2%; tale tasso viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il primo giorno lavorativo di ogni mese.
8 Ai sensi dell'art. 12 dell'allegato II del contratto, la Corte di giustizia è competente a risolvere qualsiasi controversia relativa al contratto, il quale, in forza del suo art. 11, è disciplinato dal diritto italiano.
9 Il 20 settembre 1991 la Commissione versava alla TVR, a titolo di anticipo sui lavori da effettuare, l'importo di ECU 230 000, di cui ECU 65 000 erano destinati alla TVR e ECU 165 000 alla Brunel.
10 Il 25 marzo 1993 la TVR, pur riconoscendosi responsabile del trasferimento dell'importo di ECU 165 000 alla Brunel, informava la Commissione che, a causa di una serie di malintesi, sussistevano dubbi sul trasferimento di questo importo alla Brunel e si impegnava, nel caso in cui il trasferimento non fosse stato ancora effettuato, a provvedervi al più presto.
11 Con lettera 15 aprile 1993 la Commissione intimava alla TVR di inviarle le copie dei documenti che dimostravano che il versamento era stato debitamente effettuato. La Commissione precisava che, in mancanza di una tale prova, avrebbe risolto il contratto e avrebbe chiesto alla TVR il rimborso dell'anticipo di ECU 230 000, oltre agli interessi convenzionali.
12 Con due lettere in data 31 gennaio 1994 la Commissione comunicava alla TVR che, non avendo ricevuto le prove richieste, risolveva il contratto e chiedeva a quest'ultima il rimborso di ECU 165 000, oltre agli interessi convenzionali. Inoltre, ritenendo eccessive le spese dichiarate dalla TVR nei rendiconti per il periodo 1° settembre 1992 - 26 maggio 1993, la Commissione chiedeva a quest'ultima di inviarle la documentazione necessaria per accertare la loro esattezza, pena il rimborso alla Commissione dell'anticipo di ECU 65 000 oltre agli interessi convenzionali.
13 Alla stessa data la Commissione risolveva anche il contratto che la legava alla Brunel, in quanto quest'ultima non poteva assicurare da sola la realizzazione tecnica del progetto finanziato.
14 Nel luglio 1994 la Commissione, accogliendo solo parzialmente le spese indicate dalla TVR nei rendiconti, le chiedeva il rimborso di ECU 46 307, risultante dalla differenza tra il contributo iniziale di ECU 65 000 e la metà delle spese accettate, in quanto le spese imputabili al progetto venivano prese in carico dalla Commissione per il 50% ai sensi dell'art. 3, n. 2, del contratto.
15 Nel settembre 1994 la Commissione riceveva una relazione di revisione contabile relativa al periodo 1° settembre 1991 - 31 agosto 1992, redatta su sua richiesta dalla società Reconta Ernst & Young. Secondo questa relazione, da un lato, non vi era prova del trasferimento dell'importo di ECU 165 000 alla Brunel e, dall'altro, le spese fatturate dalla TVR a titolo di manodopera erano inferiori a quelle che essa aveva effettivamente sostenuto.
16 Con lettera 22 giugno 1995 la Commissione chiedeva alla TVR il rimborso dell'importo di ECU 165 000, oltre agli interessi convenzionali, corrispondente al contributo destinato alla Brunel ma non ricevuto da quest'ultima, nonché dell'importo di ECU 46 307, corrispondente alla differenza tra il contributo destinato alla TVR e le spese accettate.
17 La TVR non ha rimborsato alcun importo.
Sulla ricevibilità
18 La TVR eccepisce l'irricevibilità della domanda presentata dalla Commissione. Quest'ultima, poiché non ha esplicitamente chiesto che la Corte dichiarasse previamente la risoluzione del contratto, non potrebbe beneficiare degli effetti restitutori di cui all'art. 1458 del codice civile (in prosieguo: il «codice civile italiano»), tanto più che la risoluzione operata dalla Commissione è stata contestata dalla TVR.
19 La Commissione fa valere che la domanda di restituzione degli importi indebitamente trattenuti dalla TVR è basata sulla risoluzione del contratto da parte della Commissione ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. d), dell'allegato II del contratto. A suo parere, poiché il contratto è stato risolto in forza di questa disposizione, le domande di rimborso del finanziamento e di risarcimento del danno contengono implicitamente la domanda di constatazione della risoluzione effettiva del contratto.
20 A tale riguardo occorre rilevare da un lato che, allorché la legge o il contratto prevedono la facoltà per i contraenti di risolvere unilateralmente il contratto in caso d'inadempimento di un obbligo contrattuale, ciascun contraente che si è avvalso di questa facoltà può, eventualmente, presentare al giudice una domanda intesa a far constatare, con sentenza dichiarativa, che la risoluzione è intervenuta di diritto (v., in tal senso, sentenze della Corte suprema di cassazione 12 dicembre 1979, n. 6489, Mass. Foro it. 1979, pag. 1309, e 5 aprile 1990, n. 2802, Mass. Foro it. 1990, pag. 406).
21 Dall'altro occorre poi ricordare che la Corte suprema di cassazione ammette che una domanda non proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio, quando si trovi in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi (v., in particolare, sentenza della Corte suprema di cassazione 14 giugno 1991, n. 6727, Mass. Foro it. 1991, pag. 582).
22 Nella fattispecie la Commissione fa presente nel ricorso che essa si è avvalsa della clausola risolutiva di cui all'art. 8, n. 2, lett. d), dell'allegato II del contratto, a causa dell'inadempimento contrattuale della TVR, e che, traendo le conseguenze da questa risoluzione, ha chiesto alla TVR la documentazione necessaria al fine di determinare gli importi ricevuti in forza del contratto che questa società doveva rimborsare. La Commissione precisa che successivamente ha chiesto alla TVR di rimborsarle gli importi anticipati per l'esecuzione del contratto, ad eccezione dell'importo imputato sulla parte delle spese della TVR accettata dalla Commissione stessa. Su tale base la Commissione chiede alla Corte, in particolare, di condannare la TVR, in applicazione dell'art. 8, n. 4, primo comma, dell'allegato II del contratto, a rimborsarle parzialmente gli importi ricevuti a titolo di contributo finanziario.
23 Ora, poiché la Commissione chiede di beneficiare degli effetti restitutori di cui all'art. 8, n. 4, primo comma, dell'allegato II del contratto sulla base di una risoluzione che essa asserisce essere intervenuta in seguito all'avvio della procedura di risoluzione di cui all'art. 8, n. 2, lett. d), dell'allegato II del contratto, la sua domanda presuppone necessariamente che la Corte constati che la risoluzione sia effettivamente avvenuta.
24 Di conseguenza si deve ritenere che nella fattispecie la Commissione abbia presentato implicitamente una domanda intesa a che sia constatato che la risoluzione è intervenuta di diritto in applicazione di tale procedura di risoluzione.
25 Ne deriva che l'eccezione di irricevibilità non può essere accolta.
Sulla risoluzione del contratto
26 La Commissione sostiene di aver risolto di diritto il contratto poiché la TVR, che aveva ricevuto un anticipo di ECU 230 000, di cui 165 000 destinati alla Brunel, non ha mai fatto pervenire a quest'ultima tale somma, venendo meno così all'obbligo che ad essa incombeva in forza dell'art. 4, n. 3, del contratto. La Commissione fa presente che, con lettera raccomandata del 15 aprile 1993, ha innanzi tutto intimato formalmente alla TVR di effettuare il versamento alla Brunel e che, di fronte all'inerzia della TVR, ha poi risolto il contratto con lettera raccomandata del 31 gennaio 1994. Nella replica la Commissione fa valere anche che, poiché la TVR non ha adempiuto il suo obbligo entro un mese a decorrere dalla ricezione della lettera del 15 aprile 1993, il contratto è stato risolto di pieno diritto alla scadenza di tale termine. Pertanto, la lettera del 31 gennaio 1994 avrebbe solo confermato la risoluzione del contratto.
27 Secondo la TVR, le condizioni preliminari non sono mai state soddisfatte né per quanto riguarda l'invio della lettera di diffida del 15 aprile 1993 né per quanto riguarda la dichiarazione di risoluzione contenuta nella lettera del 31 gennaio 1994. A tale riguardo essa fa presente che l'importo totale di ECU 230 000 è stato trasmesso dalla Commissione, mediante bonifico bancario, alla banca indicata dalla TVR. Questa banca avrebbe accreditato l'importo di ECU 65 000 su un conto in valuta aperto dalla TVR e avrebbe trattenuto l'importo di ECU 165 000 al fine del suo trasferimento alla Brunel. Tuttavia, quest'ultima non avrebbe mai ricevuto nulla. Poiché la banca ha trattenuto questi 165 000 ECU senza accreditarli sui conti della TVR, questa società non potrebbe essere condannata al rimborso, poiché non ha mai disposto della somma di cui trattasi.
28 A tale riguardo occorre rilevare che la Commissione, poiché ha trasferito mediante bonifico bancario l'importo di ECU 230 000 alla banca indicata dalla TVR, ha correttamente adempiuto il suo obbligo di pagamento nei confronti di quest'ultima. Nell'ambito del rapporto contrattuale tra queste due parti si deve ritenere che la TVR abbia ricevuto tale somma.
29 In forza dell'art. 4, n. 3, del contratto la TVR era tenuta a trasferire immediatamente alla Brunel l'importo che spettava a quest'ultima in base al contratto.
30 Nella fattispecie è pacifico che la somma che doveva essere trasferita alla Brunel, per un importo di ECU 165 000, non è mai pervenuta al destinatario.
31 Pertanto occorre constatare che la TVR è venuta meno all'obbligo, del resto essenziale nella struttura del contratto, che ad essa incombeva in forza dell'art. 4, n. 3, del contratto.
32 Anche supponendo che l'inadempimento di questo obbligo fosse, nell'ambito dei rapporti tra la TVR e la banca che essa aveva incaricato del trasferimento, imputabile a quest'ultima, questo non ha incidenza sul rapporto contrattuale tra la Commissione e la TVR, nell'ambito del quale questa società era tenuta nei confronti della Commissione a trasferire la somma di ECU 165 000 alla Brunel. Infatti, l'eventuale errore della banca, che sarebbe la causa della mancata esecuzione del trasferimento, non può escludere la responsabilità della TVR verso la Commissione.
33 Risulta quindi che, in ogni caso e contrariamente a quanto sostiene la TVR, le condizioni di base per risolvere il contratto erano soddisfatte.
34 Sulla base di quanto precede occorre constatare che il contratto è stato risolto al più tardi il giorno in cui la TVR ha ricevuto la lettera della Commissione datata 31 gennaio 1994.
Sul rimborso dell'anticipo
35 In base all'art. 8, n. 4, primo comma, dell'allegato II del contratto, in caso di risoluzione del contratto da parte della Commissione per inadempimento dei propri obblighi da parte del contraente, la Commissione può chiedere il rimborso della totalità o di una parte degli importi che ha versato a titolo di contributo finanziario tenendo conto, in modo equo e ragionevole, della natura e dei risultati dei lavori effettuati nonché della loro utilità per la Commissione.
36 Per quanto riguarda la somma di ECU 165 000 che la TVR avrebbe dovuto trasferire alla Brunel a titolo di anticipo sui lavori che quest'ultima doveva effettuare, la Commissione ne richiede il rimborso integrale.
37 Da quanto precede, in particolare dai punti 30-34 della presente sentenza, risulta che la domanda della Commissione dev'essere accolta.
38 Per quanto riguarda la domanda di rimborso della somma di ECU 46 307, la Commissione ritiene che, in considerazione delle relazioni scientifiche, dei rendiconti di spesa e di altre informazioni fornite dalla TVR, le spese sostenute dalla TVR che potevano essere prese in carico dalla Commissione ammontino a ECU 18 693. Poiché la Commissione ha versato un anticipo di ECU 65 000 alla convenuta, quest'ultima sarebbe quindi tenuta a restituirle un importo di ECU 46 307.
39 La TVR conclude per il rigetto di questa domanda poiché l'anticipo di ECU 65 000 versato dalla Commissione è stato interamente impiegato per l'esecuzione del contratto. La TVR fa valere che la società Reconta Ernst & Young, nella sua relazione di revisione contabile, ha sottolineato che le ore di lavoro conteggiate dalla TVR corrispondevano pienamente al lavoro effettuato e al suo costo reale. In base a questa relazione il costo orario del lavoro sarebbe stato perfino sottovalutato poiché sarebbe stato calcolato sulla base delle tariffe del 1991 e non di quelle del 1992, anno in cui i lavori sono stati effettuati.
40 Occorre anzitutto rilevare che la relazione contabile fatta valere dalla TVR non è in ogni caso pertinente nella fattispecie. Infatti, questa relazione riguarda solo il periodo compreso tra il 1° settembre 1991 e il 31 agosto 1992, mentre la controversia tra le parti si riferisce ai costi relativi al periodo 1° settembre 1992 - 26 maggio 1993.
41 Occorre poi sottolineare che, per quanto riguarda le spese relative a questo secondo periodo che non sono state accettate dalla Commissione, la TVR non ha fornito alla Corte mezzi di prova che potessero rimettere in causa le affermazioni della Commissione. In particolare occorre rilevare che questa società non ha depositato agli atti alcun documento contenente un'illustrazione dettagliata delle spese sostenute in funzione dei lavori effettuati e del capitolato d'oneri. La TVR si è infatti sostanzialmente limitata a depositare agli atti un conteggio sommario delle spese per il periodo compreso tra il 1° settembre 1991 e il 26 maggio 1993.
42 Tenuto conto dell'insufficienza dei mezzi di prova presentati dalla convenuta, si deve accogliere la domanda di rimborso di ECU 46 307.
Sugli interessi
43 La Commissione chiede anche che la TVR sia condannata al pagamento degli interessi convenzionali sulle somme di ECU 165 000 e ECU 46 307 a decorrere dal 21 dicembre 1991.
44 La TVR non ha dedotto alcun argomento su tale punto.
45 Ai sensi dell'art. 8, n. 4, secondo comma, dell'allegato II del contratto, in caso di risoluzione del contratto su iniziativa della Commissione, la parte inadempiente deve rimborsare non solo le somme che le sono state versate dalla Commissione a titolo di anticipo, ma anche gli interessi al tasso contrattuale prodotti da queste somme a decorrere dalla data in cui essa le ha ricevute. Il tasso d'interesse che si applica è quello che il Fondo europeo di cooperazione monetaria utilizza per le sue operazioni in ECU pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese, aumentato del 2%.
46 Essendo tenuta a rimborsare alla Commissione la somma complessiva di ECU 211 307 reclamata da quest'ultima a titolo di obbligazione principale, la TVR deve quindi versarle anche, a titolo di obbligazione accessoria, gli interessi convenzionali su tale somma a decorrere dal 21 dicembre 1991, data in cui non è contestato che essa aveva ricevuto l'anticipo di ECU 230 000.
Sul risarcimento del danno
47 Basandosi sull'art. 1453 del codice civile italiano, la Commissione chiede inoltre la condanna della TVR a corrisponderle la somma di ECU 20 000 a titolo di risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa dell'inadempimento contrattuale.
48 A tale riguardo essa fa presente anzitutto che alcuni suoi funzionari hanno dedicato un rilevante numero di ore al controllo dell'attività della convenuta ed a chiederle le relazioni periodiche previste nel contratto. In secondo luogo, la Commissione sarebbe stata costretta a far ricorso ai servizi di una società di revisione per una verifica contabile del lavoro svolto dalla TVR. In terzo luogo, la Commissione non avrebbe potuto beneficiare degli eventuali vantaggi previsti all'art. 19 dell'allegato II del contratto e trarre così profitto dalle conoscenze acquisite grazie alle ricerche che aveva finanziato o dallo sfruttamento dei brevetti che avrebbero potuto essere ottenuti in tale occasione. In quarto luogo, avendo stipulato un contratto con un soggetto che è risultato inadempiente, la Commissione avrebbe subito un danno in termini di credibilità nei confronti di tutti quei soggetti potenzialmente interessati a concludere contratti con essa.
49 La TVR obietta che il danno fatto valere dalla Commissione non è dimostrato.
50 In via preliminare occorre ricordare che il contratto, in base al suo art. 11, è disciplinato dal diritto italiano.
51 Ora, anche supponendo che l'art. 1453 del codice civile italiano, il quale riconosce a un contraente il diritto di chiedere alla parte inadempiente di risarcire il danno da esso subito, si applichi solo in caso di risoluzione ottenuta per via giudiziaria, tuttavia, in forza dell'art. 1218 dello stesso codice, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
52 Occorre quindi verificare se la Commissione riesca a dimostrare l'effettività del danno che essa fa valere.
53 Per quanto riguarda le spese che essa asseriva essere state causate dal maggior carico di lavoro al quale i dipendenti della Commissione sarebbero stati costretti nella gestione del contratto, occorre rilevare che il combinato disposto degli artt. 4, n. 3, del contratto e 8, n. 2, lett. d), dell'allegato II di quest'ultimo offriva alla Commissione la possibilità di trarre in tempo utile le conseguenze dell'inosservanza da parte della controparte contrattuale degli impegni che aveva sottoscritto e di porre termine, anticipatamente e unilateralmente, al rapporto contrattuale (v., in tal senso, sentenza 10 giugno 1999, causa C-334/97, Commissione/Montorio, Racc. pag. I-3387, punto 53).
54 Poiché la Commissione ha tollerato per un certo periodo, abbastanza lungo nella fattispecie, l'inosservanza da parte della TVR dei suoi impegni prima di risolvere il contratto, le spese di gestione supplementari del contratto relative a questo periodo non possono costituire un danno imputabile alla TVR.
55 Per quanto riguarda il danno che essa asseriva essere derivato dagli onorari per revisione contabile, risulta dal fascicolo che, per il periodo compreso tra il settembre 1991 e l'agosto 1992, al quale si riferisce la revisione contabile, la Commissione è stata in grado di accettare, anche prima di ricevere la relazione contabile, la quasi totalità delle spese contabilizzate dalla TVR. Dal fascicolo risulta anche che, diversi mesi prima di incaricare la società Reconta Ernst & Young di effettuare la revisione contabile, la Commissione aveva fatto presente alla TVR che il suo rapporto finale modificato delle spese sostenute durante il periodo sopra menzionato sembrava accettabile da un punto di vista tecnico. Alla luce di queste considerazioni, gli onorari per revisione contabile non possono in ogni caso essere addebitati alla TVR.
56 Per quanto riguarda gli altri elementi del danno fatti valere dalla Commissione, quest'ultima non ne dimostra l'effettività in maniera precisa e convincente.
57 Occorre quindi respingere la domanda presentata dalla Commissione relativa al risarcimento danni.
58 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), occorre sostituire il riferimento all'ECU con un riferimento all'euro al tasso di un euro per un ECU.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
59 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della TVR la quale è rimasta sostanzialmente soccombente, quest'ultima deve essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Tecnologie Vetroresina SpA (TVR) è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee la somma di euro 211 307, oltre agli interessi al tasso convenzionale a decorrere dal 21 dicembre 1991 e fino al completo pagamento del debito.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) La Tecnologie Vetroresina SpA (TVR) è condannata alle spese.
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