Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Procedura - Adizione della Corte in base ad una clausola compromissoria - Risoluzione unilaterale del contratto in applicazione delle clausole contrattuali - Diritto al rimborso di anticipi, oltre agli interessi convenzionali - Domanda di risarcimento danni infondata
[Trattato CE, art. 181 (divenuto art. 238 CE)]
Parti
Nella causa C-41/98,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. de March, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Tecnologie Vetroresina SpA (TVR), con sede in Roma, rappresentata dall'avv. G. Merla,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso presentato dalla Commissione, ai sensi dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE), al fine di far condannare la Tecnologie Vetroresina SpA, da un lato, a rimborsare l'importo di ECU 77 558,80, anticipato dalla Commissione nell'ambito del contratto n. BREU-0114-I (A), oltre agli interessi convenzionali a decorrere dal 1° febbraio 1990, e, dall'altro, a pagare l'importo di ECU 7 700 a titolo di risarcimento del danno subito dalla Commissione,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai sigg. C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza dell'11 maggio 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 giugno 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 febbraio 1998 la Commissione delle Comunità europee ha presentato, in forza di una clausola compromissoria redatta sulla base dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE), un ricorso contro la società Tecnologie Vetroresina SpA (in prosieguo: la «TVR») avente ad oggetto la condanna di quest'ultima, da un lato, a rimborsare l'importo di ECU 77 558,80, anticipato dalla Commissione nell'ambito del contratto n. BREU-0114-I (A) (in prosieguo: il «contratto»), oltre agli interessi convenzionali, ossia ECU 24,97 al giorno, a decorrere dal 1° febbraio 1990, e, dall'altro, a pagare l'importo di ECU 7 700 a titolo di risarcimento del danno subito dalla Commissione.
2 Il contratto è stato concluso il 21 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione, e la TVR, nell'ambito del sostegno finanziario concesso sulla base del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità nel campo delle tecnologie delle industrie manifatturiere e delle applicazioni di materiali avanzati (BRITE/EURAM) per gli anni 1989-1992, adottato con la decisione del Consiglio 14 marzo 1989, 89/237/CEE (GU L 98, pag. 18).
3 Con questo contratto, concluso per una durata di trentasei mesi a decorrere dal 1° gennaio 1990, la TVR si è impegnata, come corrispettivo del versamento di un aiuto finanziario da parte della Comunità economica europea, a realizzare il progetto di ricerca descritto in allegato al contratto.
4 Ai sensi degli artt. 1, n. 3, e 10, n. 2, del contratto, la TVR ha stipulato due contratti di associazione, rispettivamente il 21 maggio 1990 con l'Imperial College of Science and Technology and Medicine (in prosieguo: l'«ICSTM») e il 30 maggio 1990 con DSM Limburg BV al fine dell'esecuzione di una parte del progetto.
5 In base all'art. 3, n. 2, dell'allegato II del contratto, la conclusione di contratti di associazione non esonera la TVR dai suoi obblighi e dalla sua responsabilità nei confronti della Commissione per quanto riguarda l'esecuzione del contratto.
6 Gli artt. 6, n. 1, del contratto e 6, n. 1, dell'allegato II del contratto impongono alla TVR di trasmettere alla Commissione relazioni semestrali sullo stato di avanzamento dei lavori nonché una relazione di medio termine alla fine dei primi quindici mesi di esecuzione del contratto, entro un mese dalla fine di ciascun periodo in questione. La TVR deve inoltre trasmettere alla Commissione una relazione scientifica finale, entro due mesi a decorrere dal completamento, dall'interruzione o dalla cessazione dei lavori finanziati dalla Commissione.
7 In base all'art. 5, nn. 1 e 2, del contratto e all'art. 36, n. 1, dell'allegato II del contratto, la TVR deve inviare alla Commissione i consuntivi spese annuali, entro un mese dalla fine di ogni periodo in questione, nonché il consuntivo spese riepilogativo, entro tre mesi dal completamento, dall'interruzione o dalla cessazione dei lavori finanziati dalla Commissione. Ai sensi dell'art. 5, n. 4, del contratto, i consuntivi spese devono essere inviati alla Commissione anche da ciascun contraente associato, per il tramite della TVR.
8 Ai sensi dell'art. 4 del contratto, il contributo finanziario globale della Commissione assume la forma di un anticipo iniziale di ECU 460 000 seguito da versamenti periodici nei due mesi successivi all'approvazione delle relazioni semestrali sullo stato di avanzamento dei lavori e dei consuntivi spese. Tuttavia, in base all'art. 39 dell'allegato II del contratto, i consuntivi spese possono costituire oggetto di un controllo anche dopo che la Commissione ha proceduto al rimborso di tali spese, e questo per due anni dopo la risoluzione o l'adempimento del contratto.
9 L'art. 8, n. 2, lett. d), dell'allegato II del contratto stabilisce che la Commissione può risolvere il contratto in caso d'inadempimento da parte di uno dei contraenti di una qualsiasi delle obbligazioni contrattuali, salvo che esistano motivi tecnici o economici ragionevoli e giustificati, previa diffida ad adempiere notificata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, qualora entro un mese non avvenga l'adempimento.
10 L'art. 8, n. 4, secondo comma, dello stesso allegato prevede che, in caso di applicazione del menzionato art. 8, n. 2, lett. d), la Commissione può pretendere il rimborso della totalità o di una parte degli importi pagati a titolo di contributo finanziario tenendo conto, in modo equo e ragionevole, della natura e dei risultati dei lavori effettuati nonché della loro utilità per la Commissione.
11 Ai sensi dell'art. 8, n. 4, secondo comma, di tale allegato, tali somme possono essere maggiorate degli interessi a decorrere dalla data in cui il contraente ha ricevuto gli importi versati al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in ECU, maggiorato del 2%; tale tasso viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il primo giorno lavorativo di ogni mese.
12 Ai sensi dell'art. 12 dell'allegato II del contratto, la Corte di giustizia è competente a risolvere qualsiasi controversia relativa al contratto, il quale, in forza del suo art. 11, è disciplinato dal diritto italiano.
13 Il 21 dicembre 1989 la Commissione versava alla TVR un anticipo di ECU 460 000.
14 Il 22 luglio 1991 la Commissione , nonostante il ritardo iniziale nell'esecuzione del progetto dovuto alle difficoltà interne dell'ICSTM, versava alla TVR la somma di ECU 128 418,20, sulla base dei rendiconti relativi al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1990.
15 Il 13 novembre 1991 la TVR inviava alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori per il periodo 1° gennaio - 31 ottobre 1991.
16 Con lettera 2 dicembre 1991 la Commissione comunicava alla TVR che, relativamente alla terza relazione semestrale, il periodo cui essa doveva riferirsi era quello tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1991. La Commissione le faceva anche presente che non doveva trascurare la relazione di medio periodo.
17 Con lettera 20 gennaio 1992 la Commissione faceva presente alla TVR che, benché la data per la consegna della relazione di medio periodo fosse stata prorogata al settembre 1991 a causa delle difficoltà sorte nella fase iniziale del progetto, questa relazione non le era stata ancora trasmessa. Essa quindi invitava la TVR ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari al fine di evitare che il progetto incontrasse seri problemi sul piano scientifico e finanziario.
18 Avendo constatato ritardi nella comunicazione delle relazioni periodiche sull'avanzamento dei lavori di cui all'art. 6, n. 1, del contratto, la Commissione, con lettera 23 gennaio 1992, invitava la TVR ad inviarle queste relazioni al più presto e le ricordava che, ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. d), dell'allegato II del contratto, la Commissione poteva risolvere il contratto in caso di inadempimento da parte del contraente di una delle obbligazioni contrattuali.
19 Il 30 gennaio 1992 la TVR inviava alla Commissione una serie di documenti, in particolare la relazione di medio periodo.
20 La Commissione incaricava un perito esterno, il prof. Goedel, di effettuare una verifica del lavoro svolto dalla TVR. Nella sua scheda di valutazione del 6 febbraio 1992 detto perito emetteva un parere negativo sui risultati ottenuti fino a tale data.
21 Con lettera 25 marzo 1992 la Commissione comunicava alla TVR la sua intenzione di risolvere il contratto a causa, in particolare, della totale mancanza di coordinamento fra i partner, dei ritardi ingiustificati nel completamento delle attività e della mancanza di risultati constatati in occasione della riunione di valutazione di medio periodo.
22 Nella lettera 15 aprile 1992 inviata alla Commissione la TVR sosteneva che le condizioni per risolvere il contratto non erano soddisfatte. In particolare, essa faceva valere che aveva svolto il suo lavoro di ricerca in conformità al calendario rettificato.
23 Con lettera 10 giugno 1992 la Commissione chiedeva alla TVR i rendiconti riepilogativi completi delle spese effettuate da tutti i contraenti associati relativi al 1991 e al periodo tra il 1° gennaio e il 31 maggio 1992, per i quali non era stato ancora effettuato alcun pagamento. La Commissione faceva presente alla TVR che, ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. d), dell'allegato II del contratto, nel caso in cui tale richiesta non fosse soddisfatta, avrebbe trovato applicazione l'art. 8, n. 4, dello stesso allegato.
24 Nel settembre 1992 la Commissione ha in particolare accettato il riepilogativo delle spese effettuate che la TVR le aveva inviato il 2 luglio 1992. Tuttavia, il 23 marzo 1993 la Commissione inviava alla convenuta una nota contabile con cui venivano ridotti considerevolmente gli importi che si riferivano al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio 1992, indicati in tale documento contabile. La Commissione ha quindi richiesto, nonostante le contestazioni della TVR, il rimborso di un importo di ECU 109 444,80, che rappresenta la differenza tra gli importi già versati alla convenuta e la metà delle spese accettate, in quanto le spese imputabili al progetto venivano prese in carico dalla Commissione per il 50%, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del contratto.
25 Nell'agosto 1993 la Commissione incaricava la società Reconta Ernst & Young di effettuare una verifica contabile del progetto di cui trattasi per il periodo 1° gennaio 1990 - 31 dicembre 1992. Nella relazione contabile, redatta l'8 settembre 1994, si concludeva che i costi contabilizzati dalla TVR erano, salvo alcune eccezioni, corretti in relazione alle norme contabili ed ai termini del contratto. Per quanto riguarda le spese di manodopera, esse sarebbero state persino inferiori a quelle effettivamente sostenute.
26 Con lettera 6 giugno 1995 la Commissione comunicava alla TVR che riduceva a ECU 77 558,80 l'importo per il quale richiedeva il rimborso.
27 La TVR non ha rimborsato alcun importo.
Sulla ricevibilità
28 La TVR eccepisce l'irricevibilità della domanda presentata dalla Commissione ai fini della restituzione parziale dell'anticipo, oltre agli interessi convenzionali, e del risarcimento del danno. Infatti, la Commissione non avrebbe chiesto alla Corte che venisse pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento. Il contratto dovrebbe quindi ritenersi tuttora in essere e produttivo dei suoi effetti. Pertanto la Commissione non potrebbe beneficiare degli effetti restitutori di cui all'art. 1458 del codice civile (in prosieguo: il «codice civile italiano»), tanto più che la procedura di risoluzione convenzionale avviata dalla Commissione non sarebbe mai arrivata a conclusione.
29 La Commissione fa valere che la sua domanda di rimborso e di risarcimento del danno è basata sulla risoluzione del contratto intervenuta in applicazione della clausola risolutiva di cui all'art. 8, n. 2, lett. d), dell'allegato II del contratto. Alla luce di queste considerazioni, la domanda di constatazione della risoluzione del contratto sarebbe implicitamente contenuta nelle domande di rimborso del finanziamento e di risarcimento del danno.
30 A tale riguardo occorre rilevare da un lato che, allorché la legge o il contratto prevedono la facoltà per i contraenti di risolvere unilateralmente il contratto in caso d'inadempimento di un obbligo contrattuale, ciascun contraente che si è avvalso di questa facoltà può, eventualmente, presentare al giudice una domanda intesa a far constatare, con sentenza dichiarativa, che la risoluzione è intervenuta di diritto (v., in tal senso, sentenze della Corte suprema di cassazione 12 dicembre 1979, n. 6489, Mass. Foro it. 1979, pag. 1309, e 5 aprile 1990, n. 2802, Mass. Foro it. 1990, pag. 406).
31 Dall'altro occorre poi ricordare che la Corte suprema di cassazione ammette che una domanda non proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio, quando si trovi in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi (v., in particolare, sentenza della Corte suprema di cassazione 14 giugno 1991, n. 6727, Mass. Foro it. 1991, pag. 582).
32 Nella fattispecie, la Commissione fa presente nel ricorso che essa si è avvalsa della clausola risolutiva di cui all'art. 8, n. 2, lett. d), dell'allegato II del contratto, a causa dell'inadempimento contrattuale della TVR, e che quest'ultima le ha inviato una serie di documenti finali, in particolare i rendiconti delle spese che, in forza del contratto, dovevano essere trasmessi entro tre mesi a decorrere dall'interruzione dei lavori finanziati dalla Commissione. Questa precisa che successivamente, non avendo accettato tutti gli importi indicati dalla TVR, le ha chiesto di rimborsare una parte degli importi anticipati per l'esecuzione del contratto. Su tale base la Commissione chiede alla Corte, in particolare, di condannare la TVR, in applicazione dell'art. 8, n. 4, primo comma, dell'allegato II del contratto, a rimborsarle parzialmente gli importi ricevuti a titolo di contributo finanziario.
33 Ora, poiché la Commissione chiede di beneficiare degli effetti restitutori di cui all'art. 8, n. 4, primo comma, dell'allegato II del contratto sulla base di una risoluzione che essa asserisce essere intervenuta in seguito all'avvio della procedura di risoluzione di cui all'art. 8, n. 2, lett. d), dell'allegato II del contratto, la sua domanda presuppone necessariamente che la Corte constati che la risoluzione sia effettivamente avvenuta.
34 Di conseguenza si deve ritenere che nella fattispecie la Commissione abbia presentato implicitamente una domanda intesa a che sia constatato che la risoluzione è intervenuta di diritto in applicazione di tale procedura di risoluzione.
35 Ne deriva che l'eccezione di irricevibilità non può essere accolta.
Sulla risoluzione del contratto
36 La Commissione sostiene di aver risolto di diritto il contratto poiché, in particolare, la TVR aveva accusato un ritardo considerevole nell'esecuzione dei lavori e si era rivelata incapace di svolgere in maniera accettabile il suo ruolo di contraente principale. La Commissione fa presente che, con lettera del 23 gennaio 1992, ha innanzi tutto diffidato la TVR ad adempiere, poi, di fronte all'inerzia della TVR, ha risolto il contratto con lettera raccomandata del 25 marzo 1992. La Commissione aggiunge che, anche supponendo che quest'ultima lettera debba essere considerata la vera e propria diffida ad adempiere, la risoluzione è intervenuta di pieno diritto alla scadenza del termine di un mese a decorrere da quest'ultima lettera, in conformità all'art. 8, n. 2, lett. d), dell'allegato II del contratto ed agli artt. 1454 e 1456 del codice civile italiano, di modo che una domanda di dichiarazione giudiziale della risoluzione sarebbe superflua. All'udienza la Commissione ha rinunciato a far valere che la lettera del 23 gennaio 1992 costituisse la diffida ad adempiere ed ha precisato che la risoluzione è intervenuta di pieno diritto a causa dell'inerzia della TVR in seguito alla diffida ad adempiere comunicata con lettera del 25 marzo 1992.
37 La TVR replica sostenendo che questa lettera di diffida ad adempiere, alla quale essa ha risposto con lettera 15 aprile 1992 contestando punto per punto gli asseriti inadempimenti fatti valere dalla Commissione, non è stata seguita da una lettera formale di risoluzione del contratto. Pertanto, poiché il contratto non è mai stato risolto con una dichiarazione formale in tal senso, la Corte non potrebbe pronunciare questa risoluzione.
38 Gli argomenti della TVR non possono essere accolti.
39 A tale riguardo occorre rilevare che la lettera di diffida ad adempiere del 25 marzo 1992 è stata seguita, in ogni caso, da una lettera da cui risulta chiaramente che la Commissione considerava il contratto risolto. Infatti, con lettera del 10 giugno 1992, la Commissione ha ricordato alla TVR di averla informata, con lettera 25 marzo 1992, della sua decisione di risolvere il contratto. La Commissione ha inoltre chiesto alla TVR di presentarle i riepilogativi completi delle spese effettuate da tutti i contraenti associati, relativi al periodo 1° gennaio 1991 - 31 maggio 1992. Ora, ai sensi dell'art. 5, nn. 2 e 4, del contratto, tali consuntivi devono essere inviati alla Commissione entro tre mesi dal completamento, dall'interruzione o dalla cessazione dei lavori finanziati dalla Commissione.
40 Del resto, dal fascicolo risulta che, nonostante la diffida ad adempiere del 25 marzo 1992, la TVR non è riuscita ad eseguire nel termine stabilito di un mese taluni lavori che, in conformità a quanto stipulato nel contratto, avrebbero dovuto già essere completati. Pertanto, nella sua lettera del 15 aprile 1992, menzionata al punto 37 della presente sentenza, la TVR ha riconosciuto essa stessa che la costruzione del prototipo di impianto ad avvolgimento filamentoso non era ancora terminata. Ora, secondo i termini del contratto, questo prototipo avrebbe dovuto essere realizzato entro la fine del ventiquattresimo mese di durata del contratto, cioè il 31 dicembre 1991. A tale riguardo occorre rilevare che un ritardo di diversi mesi nella realizzazione dell'oggetto principale del contratto dev'essere considerato grave, tanto più che la TVR, in violazione dell'art. 2, n. 2, del contratto, non ha avvertito la Commissione di tale ritardo.
41 Risulta quindi che le condizioni formali e sostanziali per risolvere il contratto erano soddisfatte.
42 Sulla base di quanto precede occorre constatare che il contratto è stato risolto al più tardi il giorno in cui la TVR ha ricevuto la lettera della Commissione datata 10 giugno 1992.
Sul rimborso dell'anticipo
43 In base all'art. 8, n. 4, primo comma, dell'allegato II del contratto, in caso di risoluzione del contratto da parte della Commissione per inadempimento dei propri obblighi da parte del contraente, la Commissione può chiedere il rimborso della totalità o di una parte degli importi che ha versato a titolo di contributo finanziario tenendo conto, in modo equo e ragionevole, della natura e dei risultati dei lavori effettuati nonché della loro utilità per la Commissione.
44 La Commissione sostiene che, in considerazione dei documenti giustificativi presentati dalla TVR nonché della relazione contabile della società Reconta Ernst & Young, la TVR deve rimborsarle un importo di ECU 77 558,80. La Commissione precisa di aver valutato il lavoro effettuato dalla TVR a due livelli: essa ha affidato alla società Reconta Ernst & Young l'incarico di una valutazione finanziaria e al professor Goedel quello di una valutazione tecnica. Essa sottolinea che la società di revisione contabile poteva solo effettuare un controllo finanziario, che è diverso da una valutazione tecnica. In altri termini, una verifica contabile consente di valutare il costo di un'ora di lavoro per persona, ma non di determinare se sia tecnicamente ragionevole dedicare dieci ore a un'operazione per la quale ne occorrono solo due. Per tale motivo, alla valutazione finanziaria dev'essere aggiunta una valutazione tecnica, la quale, nella fattispecie, è stata effettuata dal prof. Goedel, che ha consegnato conclusioni negative.
45 La TVR fa valere che la Commissione si contraddice poiché essa in un primo momento ha accettato il riepilogativo completo delle spese effettuate ed ha poi chiesto il rimborso dell'importo di ECU 109 444,80. L'incoerenza della Commissione sarebbe ancora più grave poiché essa successivamente ha ridotto la sua domanda di rimborso a un importo di ECU 77 558,80, nonostante i risultati della verifica contabile della società Reconta Ernst & Young, in base ai quali la TVR è debitrice al massimo di un importo che non supera LIT 22 000 000. La TVR sostiene anche che la Commissione non ha fornito alcuna prova che dimostrasse che il numero delle ore effettivamente dedicate al progetto era stato sopravvalutato. Per quanto riguarda la valutazione tecnica, la TVR fa presente che, nel suo parere, il prof. Goedel non ha affrontato la questione delle ore di lavoro.
46 Occorre innanzi tutto respingere il motivo che la TVR deriva da un'asserita contraddizione nel comportamento della Commissione, la quale, in un primo momento, ha accettato il riepilogativo completo delle spese per poi rifiutarlo. Infatti, l'art. 39 dell'allegato II del contratto stabilisce che i consuntivi delle spese sostenute possono costituire oggetto di verifiche, anche dopo che la Commissione ha proceduto al rimborso di queste ultime, e questo per due anni dopo la risoluzione o l'adempimento del contratto. Pertanto, la Commissione può, eventualmente, rettificare la sua precedente liquidazione delle spese nei limiti di tempo sopra indicati. E' precisamente quanto ha fatto la Commissione nella fattispecie.
47 Inoltre, occorre anche escludere il motivo che la TVR basa su un'asserita incoerenza della Commissione, che avrebbe continuato a reclamare il rimborso di un importo di ECU 77 558,80, in contraddizione con i risultati della verifica contabile. Infatti, quest'ultima consiste in sostanza in una verifica della corrispondenza tra i costi fatturati e quelli effettivamente sostenuti dall'impresa interessata, quali risultano dai suoi documenti contabili. Pertanto, anche supponendo che sia dimostrata una perfetta corrispondenza tra i costi fatturati e quelli effettivamente sostenuti dall'impresa interessata, questo non pregiudica affatto l'esame tecnico dell'adeguatezza dei costi fatturati alle prestazioni contrattuali così come sono state eseguite da tale impresa.
48 Rimane quindi da verificare se nel fascicolo esistano elementi di prova tali da rimettere in discussione il diritto al rimborso fatto valere dalla Commissione.
49 Nella relazione di medio termine del 30 gennaio 1992 e nella lettera del 15 aprile seguente la TVR ha indicato lo stato di avanzamento dei lavori che doveva effettuare in forza del contratto. Nella lettera del 29 marzo 1993 la TVR ha indicato in dettaglio le spese sostenute in funzione delle varie operazioni cui si riferisce il contratto. Nella sua lettera del 6 giugno 1995, con la quale ha rettificato la sua precedente liquidazione delle spese rimborsabili, la Commissione ha indicato in dettaglio queste spese nello stesso ordine della TVR.
50 Ora, da questi documenti risulta che, in tutti i casi in cui la Commissione ha riconosciuto solo parzialmente le spese contabilizzate dalla TVR, i relativi lavori non erano stati completati in conformità al contratto ovvero il personale utilizzato a tal fine superava il limite contrattuale. Nel solo caso in cui la Commissione ha rifiutato un qualsiasi rimborso si trattava di costi relativi a lavori che, in forza del contratto, dovevano essere eseguiti non dalla TVR, ma da uno dei suoi contraenti associati, cioè l'ICSTM.
51 Risulta quindi che gli elementi del fascicolo non sono tali da rimettere in discussione il diritto al rimborso fatto valere dalla Commissione.
52 Pertanto, occorre accogliere la domanda di rimborso presentata dalla Commissione e condannare la convenuta a rimborsarle l'importo di ECU 77 558,80.
Sugli interessi
53 La Commissione chiede anche che la TVR sia condannata al pagamento degli interessi convenzionali sulla somma di ECU 77 558,80, a decorrere dal 1° febbraio 1990.
54 La TVR non ha dedotto alcun argomento su tale punto.
55 Ai sensi dell'art. 8, n. 4, secondo comma, dell'allegato II del contratto, in caso di risoluzione del contratto su iniziativa della Commissione, la parte inadempiente deve rimborsare non solo le somme che le sono state versate dalla Commissione a titolo di anticipo, ma anche gli interessi al tasso contrattuale prodotti da queste somme a decorrere dalla data in cui essa le ha ricevute. Il tasso d'interesse che si applica è quello che il Fondo europeo di cooperazione monetaria utilizza per le sue operazioni in ECU pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese, aumentato del 2%.
56 Essendo tenuta a rimborsare alla Commissione la somma di ECU 77 558,80 reclamata da quest'ultima a titolo di obbligazione principale, la TVR deve quindi versarle anche, a titolo di obbligazione accessoria, gli interessi convenzionali su tale somma a decorrere dal 1° febbraio 1990, data in cui non è contestato che essa aveva ricevuto l'anticipo di ECU 460 000.
Sul risarcimento dal danno
57 Basandosi sull'art. 1453 del codice civile italiano, la Commissione chiede inoltre la condanna della TVR a corrisponderle la somma di ECU 7 000 a titolo di risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa dell'inadempimento contrattuale.
58 A tale riguardo essa fa presente anzitutto che alcuni suoi funzionari hanno dedicato un rilevante numero di ore al controllo dell'attività della convenuta e a sollecitare ripetutamente il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle relazioni scientifiche. In secondo luogo, la Commissione sarebbe stata costretta a far ricorso ai servizi di una società di revisione contabile per una verifica del lavoro svolto dalla TVR. In terzo luogo, la Commissione non avrebbe potuto beneficiare degli eventuali vantaggi previsti all'art. 19 dell'allegato II del contratto e trarre così profitto dalle conoscenze acquisite grazie alle ricerche che aveva finanziato o dallo sfruttamento dei brevetti che avrebbero potuto essere ottenuti in tale occasione. In quarto luogo, avendo stipulato un contratto con un soggetto che è risultato inadempiente, la Commissione avrebbe subito un danno in termini di credibilità nei confronti di tutti quei soggetti potenzialmente interessati a concludere contratti con essa.
59 La TVR obietta che il danno fatto valere dalla Commissione non è dimostrato.
60 In via preliminare occorre ricordare che il contratto, in base al suo art. 11, è disciplinato dal diritto italiano.
61 Ora, anche supponendo che l'art. 1453 del codice civile italiano, il quale riconosce a un contraente il diritto di chiedere alla parte inadempiente di risarcire il danno da esso subito, si applichi solo in caso di risoluzione ottenuta per via giudiziaria, tuttavia, in forza dell'art. 1218 dello stesso codice, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
62 Occorre quindi verificare se la Commissione riesca a dimostrare l'effettività del danno che essa fa valere.
63 Per quanto riguarda le spese che essa asserisce essere causate dal maggior carico di lavoro al quale i dipendenti della Commissione sarebbero stati costretti nella gestione del contratto, occorre rilevare che il combinato disposto degli artt. 4, n. 3, del contratto e 8, n. 2, lett. d), dell'allegato II di quest'ultimo offriva alla Commissione la possibilità di trarre in tempo utile le conseguenze dell'inosservanza da parte della controparte contrattuale degli impegni che aveva sottoscritto e di porre termine, anticipatamente e unilateralmente, al rapporto contrattuale (v., in tal senso, sentenza 10 giugno 1999, causa C-334/97, Commissione/Montorio, Racc. pag. I-3387, punto 53).
64 Poiché la Commissione ha tollerato per un certo tempo l'inosservanza da parte della TVR dei suoi impegni prima di risolvere il contratto, le spese di gestione supplementari del contratto relative a questo periodo non possono costituire un danno imputabile alla TVR.
65 Per quanto riguarda il danno che essa asserisce derivante dagli onorari per revisione contabile, occorre constatare che la Commissione non ha in nessun momento tentato di dimostrare un nesso di causalità tra il comportamento della TVR e la necessità di una revisione contabile. Alla luce di queste considerazioni, gli onorari per revisione contabile non possono in ogni caso essere addebitati alla TVR.
66 Per quanto riguarda gli altri elementi del danno fatti valere dalla Commissione, quest'ultima non ne dimostra l'effettività in maniera precisa e convincente.
67 Occorre quindi respingere la domanda presentata dalla Commissione relativa al risarcimento danni.
Sulla domanda riconvenzionale
68 La TVR chiede alla Corte di dichiarare che la Commissione è tenuta ad eseguire il contratto e quindi di condannare quest'ultima al versamento delle somme necessarie per condurre il contratto a termine.
69 La Commissione fa valere che, poiché il rapporto contrattuale è stato regolarmente risolto per inadempimento dei suoi obblighi contrattuali da parte della TVR, essa non ha più alcun obbligo verso quest'ultima.
70 Dal momento che viene accolto il ricorso della Commissione, occorre respingere la domanda riconvenzionale della TVR.
71 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), occorre sostituire il riferimento all'ECU con un riferimento all'euro al tasso di un euro per un ECU.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
72 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della TVR la quale è rimasta sostanzialmente soccombente, quest'ultima deve essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Tecnologie Vetroresina SpA (TVR) è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee la somma di euro 77 558,80, oltre agli interessi al tasso convenzionale a decorrere dal 1° febbraio 1990 e fino al completo pagamento del debito.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) La domanda riconvenzionale della Tecnologie Vetroresina SpA (TVR) è respinta.
4) La Tecnologie Vetroresina SpA (TVR) è condannata alle spese.
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