Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Tabacco greggio - Smaltimento delle scorte detenute dagli organismi di intervento - Potere discrezionale della Commissione - Portata - Effetti
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 3389/73]
Massima
$$Allorché decide, nell'ambito del regime di smaltimento di tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento, di non procedere ad un'aggiudicazione a causa del rischio di perturbazione del mercato, la Commissione dispone di un ampio potere di valutazione di situazioni economiche complesse. La decisione di accettare o rifiutare un'offerta non è quindi una semplice operazione amministrativa meccanica, ma implica la valutazione di una situazione economica complessa. In tali circostanze, persino decisioni che potrebbero risultare in seguito censurabili non fanno sorgere necessariamente la responsabilità della Comunità, in mancanza di un manifesto errore di valutazione da parte dell'istituzione.
Parti
Nel procedimento C-64/98 P,
Odette Nicos Petrides Co. Inc., con sede in Kavala (Grecia), rappresentata dagli avv.ti Nikolaos Vassilakakis, Evangelos Vassilakakis, del foro di Salonicco, e Evangelia Pallioudi, del foro di Kavala, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Carlos Zeyen, 67, rue Ermesinde,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 17 dicembre 1997 nella causa T-152/95, Petrides/Commissione (Racc. pag. II-2427), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gérard Berscheid, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, convenuta in primo grado,
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida (relatore) e C. Gulmann, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 febbraio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 3 marzo 1998 la società Odette Nicos Petrides Co. Inc. ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 1997, nella causa T-152/95, Petrides/Commissione (Racc. pag. II-2427; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto alla condanna della Commissione al risarcimento danni in forza degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288 CE), come riparazione del danno causato da taluni atti della sua gestione dell'organizzazione comune del mercato del tabacco greggio durante il periodo 1990/1991.
2 Dalla sentenza impugnata emerge che l'art. 7, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 727, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 94, pag. 1), prevede che lo smercio dei tabacchi acquistati dagli organismi d'intervento degli Stati membri, al prezzo d'intervento, deve avvenire senza perturbazioni del mercato e nel rispetto della parità di accesso alle merci nonché della parità di trattamento degli acquirenti (punto 1 della sentenza impugnata). Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 327, che fissa talune norme generali relative ai contratti di prima trasformazione e di condizionamento, ai contratti di ammasso e allo smercio dei tabacchi detenuti dagli organismi di intervento (GU L 39, pag. 3), siffatto smercio si effettua in base a condizioni di prezzo fissate caso per caso tenendo conto, in particolare, dell'evoluzione e delle necessità del mercato (punto 2 della sentenza impugnata).
3 A norma degli artt. 1 e 6, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 13 dicembre 1973, n. 3389, che fissa le procedure e condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento (GU L 345, pag. 47), la messa in vendita di detti tabacchi avviene in particolare mediante gara, e la Commissione può fissare un prezzo minimo per ciascuna partita o decidere di non dar seguito alla gara (punti 3 e 4 della sentenza impugnata). Ciascun offerente deve costituire presso l'organismo d'intervento interessato una cauzione, il cui importo è stato fissato nella somma di 0,7 ECU per chilogrammo di tabacco in colli, in deroga all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3389/73, con il regolamento (CEE) della Commissione 15 ottobre 1991, n. 3040, che modifica il regolamento (CEE) n. 2436/91 relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuti dagli organismi d'intervento tedesco, greco e italiano (GU L 288, pag. 18) (punti 5 e 6 della sentenza impugnata).
4 Nel corso del periodo che è iniziato nell'aprile 1990 per terminare alla fine del 1991, la ricorrente, che è una società greca che trasforma e commercia tabacco in Grecia e all'estero, ha partecipato alle quattro gare bandite dalla Commissione durante tale periodo. Nel corso dello stesso periodo, la Commissione ha del pari adottato il regolamento n. 3040/91, che aumentava l'importo della cauzione che ciascun offerente era tenuto a costituire presso l'organismo d'intervento interessato (punti 7 e 8 della sentenza impugnata).
5 Ai termini della sentenza impugnata, le quattro gare si sono così svolte:
«9 La prima gara controversa (in prosieguo: la "prima gara") veniva bandita con regolamento (CEE) della Commissione 5 aprile 1990, n. 899, relativo ad una gara per la vendita a fine di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo di intervento greco (GU L 93, pag. 7), e aveva ad oggetto quattro partite di tabacco greggio in colli proveniente dai raccolti 1986 e 1987 e detenute dall'organismo di intervento greco, ripartite per varietà e ammontanti complessivamente a 5 271 428 kg. La data limite fissata per la decisione della Commissione sulla gara era il 14 giugno 1990. La prima partita comprendeva 1 805 903 kg di tabacco. Essa era composta dalle varietà Mavra, Kaba Koulak (classica) ed Elassona, Kaba Koulak (non classica) Katerini, Burlay EL e Basmas. La seconda partita comprendeva 1 519 836 kg di tabacco, composto dalle stesse varietà, ad eccezione della varietà Basmas. La terza partita comprendeva 1 519 991 kg di tabacco, composto dalle stesse varietà della seconda partita. La quarta partita comprendeva 425 698 kg di tabacco, composto soltanto dalle varietà Mavra e Basmas. La ricorrente presentava un'offerta per la prima e la seconda partita (per i rispettivi importi di 76,11 DR e 63,11 DR per chilogrammo). La Commissione decideva tuttavia, il 14 giugno 1990, di non accogliere le offerte degli offerenti, in quanto i prezzi presentavano il rischio di perturbare il mercato.
10 La seconda gara controversa (in prosieguo: la "seconda gara") veniva bandita col regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1990, n. 1560, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo di intervento greco (GU L 148, pag. 7; in prosieguo: il "regolamento n. 1560/90"). Essa riguardava nuovamente le stesse quattro partite di tabacco greggio in colli. La data limite fissata per la decisione della Commissione sulla gara era il 9 agosto 1990. La ricorrente presentava un'offerta per la prima e la quarta partita (per importi rispettivamente di 91,11 DR e 101,11 DR al chilogrammo). Il 7 agosto 1990 la Commissione accoglieva l'offerta di un altro offerente per la seconda partita (per un importo di 102 DR al chilogrammo), ma respingeva tutte le altre offerte riguardanti la prima, la terza e la quarta partita, riferendosi a rischi di perturbazione del mercato.
11 La terza gara controversa (in prosieguo: la "terza gara") veniva bandita per le tre partite restanti col regolamento (CEE) della Commissione 10 settembre 1990, n. 2610, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo di intervento greco (GU L 248, pag. 5). La data limite fissata per la decisione della Commissione sulla gara era il 12 novembre 1990. La ricorrente presentava un'offerta per le tre partite (per importi rispettivamente di 152,26 DR, 132,26 DR e 121,26 DR al chilogrammo). La sua offerta per la prima partita era la maggiore delle offerte ricevute. Ancora una volta la Commissione decideva, il 16 novembre 1990, di non accogliere le offerte degli offerenti, in quanto i prezzi offerti rischiavano di causare un anomalo sviluppo del mercato.
12 La quarta gara controversa (in prosieguo: la "quarta gara") veniva bandita con regolamento (CEE) della Commissione 7 agosto 1991, n. 2436, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dagli organismi di intervento tedesco, greco e italiano (GU L 222, pag. 23; in prosieguo: il "regolamento n. 2436/91"). Il quantitativo complessivo di 105 486 276 kg era diviso in undici partite ripartite in quattro gruppi. Ciascun gruppo di partite poteva essere posto in vendita soltanto quando il gruppo delle partite precedenti fosse stato aggiudicato. Lo scopo perseguito era quello di ottenere offerte per tutte le varietà del tabacco, e le operazioni dovevano cominciare con le varietà meno ricercate sul mercato. In ciascuna partita erano riuniti i tabacchi di una determinata varietà detenuti dai vari organismi di intervento dei differenti Stati membri interessati. La ricorrente partecipava ad alcune messe in vendita di tale serie. Le sue offerte, aventi ad oggetto un quantitativo inferiore a quello che era fissato per le partite di cui trattasi, venivano respinte in quanto non conformi».
6 In tali circostanze la ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 luglio 1995, ha proposto un ricorso per risarcimento basato sull'art. 215, secondo comma, del Trattato.
7 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso, per quanto concerne la prima gara, e lo ha respinto per quanto attiene alle altre tre gare.
8 Nel suo ricorso la ricorrente contesta la motivazione del Tribunale concernente l'illegittimità del comportamento della Commissione ed adduce i seguenti sette motivi: 1) motivazione insufficiente quanto all'esistenza di una perturbazione del mercato nell'ambito della seconda e della terza gara; 2) erronea valutazione dei fatti in occasione dell'esame del principio di proporzionalità nell'ambito della seconda gara; 3) snaturamento degli elementi di prova apportati dalla ricorrente in occasione dell'esame del rispetto del principio della parità di trattamento in relazione alla seconda gara; 4) violazione degli artt. 1 e 6 del regolamento n. 3389/73, e 7, n. 2, del regolamento n. 727/70; 5) violazione del principio del contraddittorio e del principio dell'uguaglianza degli strumenti processuali; 6) erronea valutazione degli argomenti della ricorrente relativi al principio della parità di trattamento e all'aumento della cauzione in occasione della quarta gara; 7) violazione del regolamento n. 3389/73.
Sull'insufficienza di motivazione quanto all'esistenza di una perturbazione del mercato nell'ambito della seconda e della terza gara
9 La ricorrente fa valere che il Tribunale non ha spiegato in quale misura era stato conseguito l'obiettivo di evitare perturbazioni del mercato in occasione della seconda e della terza gara. Considera che il Tribunale avrebbe dovuto indicare i motivi per i quali l'aggiudicazione di una partita ad un altro offerente non aveva perturbato il mercato dei tabacchi, mentre il rigetto di tale offerta avrebbe del pari comportato un'offerta di prezzo successiva maggiore per tale partita, motivo che ha giustificato il rigetto dell'offerta della ricorrente. Siffatta motivazione sarebbe necessaria per consentire il controllo del rispetto del principio di proporzionalità.
10 Per quanto riguarda la seconda gara, dal punto 50 della sentenza impugnata emerge che la ricorrente aveva sostenuto, in primo grado, che il rigetto della sua offerta non era giustificato dall'intento di non perturbare il mercato, ma da un'asserita ignoranza dei prezzi del mercato da parte della Commissione. A questo proposito, il Tribunale ha rilevato che questa eventuale ignoranza era priva di utilità per valutare l'applicazione del principio di proporzionalità (punto 51) e che, in ogni caso, la decisione della Commissione aveva indotto gli operatori interessati a proporre a quest'ultima, in occasione della terza gara, prezzi superiori a quelli offerti per le stesse partite nell'ambito della seconda gara (punto 52).
11 Occorre aggiungere che, per respingere il motivo relativo al fatto che il rifiuto della Commissione di accettare l'offerta della ricorrente relativa alla seconda gara non era giustificato dalla necessità di evitare perturbazioni del mercato, il Tribunale non doveva pronunciarsi sulla questione se la partita aggiudicata in occasione della stessa gara avesse potuto ottenere un prezzo superiore in occasione di una nuova gara. Tale questione riguarda il motivo della ricorrente relativo alla violazione del principio della parità di trattamento, o la validità di siffatta gara che non costituisce oggetto della causa in esame.
12 Per quanto attiene alla terza gara, il Tribunale ha considerato, al punto 65, che «la ricorrente non ha fornito alcun elemento che dimostri che la Commissione, decidendo il 16 novembre 1990 di respingere tutte le offerte per non perturbare il mercato, non abbia tenuto conto delle esigenze del mercato».
13 Tale motivazione risulta sufficiente.
14 Il primo motivo non può pertanto essere accolto.
Sull'erronea valutazione dei fatti in occasione dell'esame del principio di proporzionalità nell'ambito della seconda gara
15 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha ignorato il principio di proporzionalità in quanto ha considerato, ai punti 48-52 della sentenza impugnata, che la decisione della Commissione 7 agosto 1990 era adeguata all'obiettivo di non perturbare il mercato considerato, mentre tale decisione comportava due misure contraddittorie fra loro, vale a dire l'aggiudicazione per la seconda partita e il rigetto per la quarta partita, misure che non potevano quindi perseguire l'obiettivo considerato. Essa considera inoltre che a torto il Tribunale ha affermato che il rigetto da parte della Commissione delle offerte ricevute per la seconda gara avrebbe indotto gli operatori a proporre prezzi superiori in occasione della gara seguente, per dimostrare che la decisione di rigetto delle offerte era adeguata all'obiettivo di non perturbare il mercato, mentre l'adeguatezza di una misura non può essere valutata con riguardo ai suoi risultati, ma in relazione ai suoi obiettivi al momento in cui essa viene adottata.
16 A questo riguardo è sufficiente rilevare che, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione si limita ai motivi di diritto, e la Corte esercita un sindacato sulla valutazione dei fatti da parte del Tribunale solo in caso di un loro snaturamento. La ricorrente non sostiene che ciò si sia verificato.
17 La ricorrente adduce inoltre che la decisione di rigetto della quarta partita è in contrasto con i termini del bando di gara e con l'art. 1, n. 2, del regolamento n. 3389/73, ai sensi del quale durante la gara l'aggiudicazione ha luogo in favore di coloro che presentano l'offerta più favorevole e conforme alle disposizioni dello stesso regolamento.
18 Al riguardo, va rilevato che in realtà si tratta di un motivo autonomo, che è stato addotto per la prima volta dalla ricorrente nell'ambito dell'impugnazione. Orbene, per giurisprudenza costante, gli artt. 113, n. 2, e 116, n. 1, del regolamento di procedura della Corte non consentono che siano dedotti nell'atto d'impugnazione motivi nuovi, non contenuti nel ricorso (v., in particolare, sentenza 29 maggio 1997, causa C-153/96 P, De Rijk/Commissione, Racc. pag. I-2901, punto 18).
19 Ne consegue che il secondo motivo è irricevibile.
Sullo snaturamento degli elementi di prova apportati dalla ricorrente in occasione dell'esame del rispetto del principio della parità di trattamento in relazione alla seconda gara
20 Secondo la ricorrente, il Tribunale ha snaturato gli elementi contenuti nel verbale del comitato di gestione del tabacco e nella relazione speciale della Corte dei conti per quanto concerne il carattere nettamente più elevato della sua offerta per la quarta partita rispetto a quella per l'aggiudicazione della seconda partita. Da detto verbale risulta che la prima offerta rappresentava il 75% del valore del tabacco, mentre quella che è stata accettata per la seconda partita rappresentava soltanto il 23%. Nella relazione speciale della Corte dei conti si affermava, ai punti 4.53 e 4.55, che l'offerta per la quarta partita era nettamente migliore in quanto tale partita conteneva un quantitativo maggiore di tabacchi di qualità inferiore, contrariamente all'offerta per la seconda partita che conteneva un quantitativo maggiore di tabacchi di valore superiore. Lo snaturamento delle informazioni contenute in questi due documenti avrebbe indotto il Tribunale ad affermare erratamente ai punti 54, 57 e 59 della sentenza impugnata che non vi era stata violazione del principio della parità di trattamento.
21 A questo proposito, il Tribunale ha rilevato, al punto 55, che la seconda e la quarta partita della seconda gara avevano una composizione diversa e avevano ad oggetto qualità di tabacchi differenti e, al punto 56, che, in base agli elementi di cui disponeva all'epoca, la Commissione aveva considerato che l'offerta della ricorrente per la quarta partita era bassa, ma che quella presentata per la seconda partita era accettabile, soprattutto rispetto al prezzo offerto per la terza partita, la quale aveva una composizione quasi identica a quella della seconda partita.
22 Infine, il Tribunale ha rilevato, al punto 57, che la Commissione aveva considerato che, se si toglieva alla seconda e alla quarta partita il quantitativo di Mavra, che era quasi lo stesso per le due partite (306 491 kg per la seconda partita e 333 872 kg per la quarta partita), risultava che la ricorrente offriva un prezzo al chilogrammo meno elevato per la varietà di tabacco Basmas della quarta partita rispetto al prezzo offerto al chilogrammo per le altre varietà di tabacco della seconda partita da parte dell'aggiudicatario di quest'ultima, mentre la varietà Basmas era più ricercata delle altre varietà che componevano la seconda partita, il che non era contestato dalla ricorrente. Il Tribunale ha proseguito osservando che, nell'ambito del procedimento in esame, la ricorrente non aveva provato perché tale valutazione fosse manifestamente errata, limitandosi a citare un estratto del rapporto speciale che aveva considerato che l'offerta respinta per la quarta partita era migliore di quella accolta per la seconda partita, senza rispondere in modo convincente agli argomenti della Commissione, che si opponevano alla conclusione contenuta nell'estratto del rapporto speciale citato.
23 Tenuto conto di quanto precede, nonché dell'ampio potere discrezionale che va riconosciuto alla Commissione nell'esercizio della sua funzione di gestore dell'organizzazione comune del mercato (punto 58 della sentenza impugnata), il Tribunale ha considerato, al punto 59, che la ricorrente non aveva dimostrato che la Commissione aveva trattato in modo differente due situazioni analoghe.
24 Con il motivo in esame la ricorrente si limita a far valere il valore probatorio del verbale del comitato di gestione del tabacco nonché della relazione speciale della Corte dei conti, summenzionati, e a sostenere che la Commissione ha ignorato il «meccanismo di riadattamento del prezzo dopo aver tolto la qualità Mavra da una partita». Orbene, siffatti elementi, che il Tribunale ha preso in considerazione, non possono comportare una rimessa in discussione della valutazione dei fatti che esso ha effettuato senza snaturare gli elementi di prova forniti.
25 Va quindi disatteso il motivo relativo allo snaturamento dei fatti in occasione dell'esame del rispetto del principio della parità di trattamento nell'ambito della seconda gara.
Sulla violazione degli artt. 1 e 6 del regolamento n. 3389/73, e 7, n. 2, del regolamento n. 727/70
26 La ricorrente, basandosi sugli artt. 1 e 6 del regolamento n. 3389/73, e 7, n. 2, del regolamento n. 727/70, adduce che, trattandosi di semplici decisioni di gestione del settore agricolo considerato, come quelle di cui trattasi, le istituzioni comunitarie non devono fruire della discrezionalità loro accordata quando effettuano scelte di politica economica. Inoltre sostiene che, quando la Commissione si rifiuta di aggiudicare una partita e, in tal caso, sceglie di fissare un prezzo minimo per la partita non aggiudicata, precisa in tal modo la sua valutazione quanto alle esigenze del mercato e all'assenza di perturbazione di quest'ultimo, di modo che non dispone più di un potere discrezionale. Essa si impegna ad accogliere tutte le offerte durante la gara seguente il cui livello sia almeno pari al prezzo minimo fissato.
27 A questo riguardo si deve rilevare, come ha fatto la Commissione, che dalla giurisprudenza della Corte relativa all'organizzazione comune del mercato di alcool di vino (sentenza 7 aprile 1992, causa C-358/90, Compagnia italiana alcool/Commissione, Racc. pag. I-2457, punto 42) risulta che la Commissione, quando decide di non dar seguito ad un'aggiudicazione a causa del rischio di perturbazione del mercato, dispone di un ampio potere di valutazione di situazioni economiche complesse. La decisione di accettare o di rifiutare un'offerta non è quindi una semplice operazione amministrativa meccanica, ma implica la valutazione di una situazione economica complessa. Lo stesso vale per quanto concerne il regime delle gare nella causa in esame.
28 Giustamente quindi il Tribunale, ricordando la giurisprudenza della Corte (sentenza 11 marzo 1987, causa 27/85, Vandemoortele/Commissione, Racc. pag. 1129, punti 31-34), ha considerato, al punto 58 della sentenza impugnata, che, in tali circostanze, persino decisioni che potrebbero risultare in seguito censurabili non fanno sorgere necessariamente la responsabilità della Comunità, in mancanza di un manifesto errore di valutazione da parte dell'istituzione.
29 Per quanto concerne la violazione degli artt. 1 e 6 del regolamento n. 3389/73, e 7, n. 2, del regolamento n. 727/70, in quanto la Commissione non disporrebbe più di un potere discrezionale quando fissa un prezzo minimo per una partita non aggiudicata, si tratta di un motivo nuovo che è, per gli stessi motivi menzionati al punto 18 della presente sentenza, irricevibile.
30 Il quarto motivo dev'essere pertanto respinto.
Sulla violazione del principio del contraddittorio e del principio dell'uguaglianza degli strumenti processuali
31 Secondo la ricorrente, il Tribunale non avrebbe dovuto basarsi sui soli documenti citati dalla Commissione nella sua risposta ai quesiti scritti posti da quest'ultimo per respingere i suoi motivi relativi alla violazione del principio di proporzionalità e di quello della parità degli strumenti processuali nell'ambito della quarta gara, e all'aumento della cauzione. La ricorrente rileva che, tenuto conto del momento in cui tali documenti sono stati presentati e della complessità della causa, non ha avuto la possibilità di verificare le informazioni contenute in detti documenti, di modo che non è stato rispettato quanto prescritto dal principio del contraddittorio e da quello della parità degli strumenti processuali. Peraltro, la risposta della Commissione sarebbe stata presentata nella cancelleria del Tribunale il 16 aprile 1997, mentre la data fissata al riguardo era il 15 aprile 1997.
32 A questo riguardo, è sufficiente rilevare che, come ha rilevato la Commissione senza essere contraddetta, la ricorrente poteva presentare all'udienza tutte le osservazioni concernenti detti documenti che essa ritenesse necessarie, o chiedere il rinvio dell'udienza al fine di esaminare la risposta della Commissione, il che non ha fatto. Di conseguenza, la ricorrente non può far valere, in sede d'impugnazione, una garanzia processuale di cui ha così rinunciato a far uso.
33 Per quanto riguarda il ritardo, del resto non provato, del deposito della risposta della Commissione, dall'istruttoria non risulta che esso abbia potuto avere una qualsivoglia incidenza sull'esercizio da parte della ricorrente dei diritti che le spettavano nello svolgimento del procedimento.
34 Anche tale motivo dev'essere quindi respinto.
Sull'erronea valutazione degli argomenti della ricorrente relativi al principio della parità di trattamento e all'aumento della cauzione in occasione della quarta gara
35 Per quanto attiene alla quarta gara, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe valutato il suo motivo relativo alla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento esaminando separatamente la legittimità degli atti che erano rimproverati alla Commissione invece di considerarli complessivamente.
36 A tal riguardo è sufficiente rilevare che il Tribunale doveva pronunciarsi sulle differenti censure formulate dalla ricorrente e che nessuna ragione che questa ha presentato consente di concludere che il Tribunale non abbia considerato complessivamente il comportamento della Commissione quando ha affermato che erano infondati i motivi relativi a una violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento.
37 Pertanto, tale motivo dev'essere disatteso.
Sulla violazione del regolamento n. 3389/73
38 Secondo la ricorrente, a torto il Tribunale ha ammesso, al punto 91 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva diritto di derogare all'art. 3 del regolamento n. 3389/73, e che era legittima la riduzione, disposta dal regolamento n. 2436/91, da 45 a 20 giorni del termine fra la data della pubblicazione del bando di gara e la data fissata per la presentazione delle offerte. Essa adduce che l'art. 3, n. 2, del regolamento n. 3389/73, che è un regolamento di rango superiore, consente una deroga al termine di 45 giorni solo per le partite di tabacchi che sono rimesse sul mercato mediante asta pubblica. La Commissione poteva quindi derogare a detto termine solo per le partite vendute all'asta che erano quelle per le quali era stata annullata la terza gara degli organismi d'intervento greci e italiani, vale a dire un piccolo quantitativo di circa 8 tonnellate di tabacco.
39 A questo riguardo occorre rilevare che, in previsione della quarta gara, il regolamento (CEE) della Commissione 15 febbraio 1990, n. 395, che modifica il regolamento n. 3389/73 (GU L 42, pag. 46), ha ridotto a 20 giorni il termine di 45 giorni previsto dall'art. 3 del regolamento n. 3389/73. Come il Tribunale ha osservato al punto 91 della sentenza impugnata, tale riduzione è stata decisa in base all'ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione e la ricorrente non ha provato che detta istituzione avesse commesso un errore manifesto. Inoltre, la ricorrente non ha precisato in quale misura la riduzione del termine avrebbe potuto favorire altri operatori economici.
40 La ricorrente si limita ad affermare che il regolamento n. 3389/73 gode di un rango superiore rispetto al regolamento n. 395/90, tenuto conto del fatto che si tratta di un atto fondamentale adottato in forza del regolamento del Consiglio n. 727/70.
41 Tale argomento non può essere accolto. I due regolamenti hanno infatti lo stesso rango ed entrambi sono stati adottati grazie alla stessa base giuridica, vale a dire l'art. 7, n. 4, del regolamento n. 727/70.
42 Di conseguenza, tale motivo è infondato e dev'essere quindi respinto, come tutto il ricorso.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
43 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e, poiché la Commissione ha chiesto la sua condanna alle spese, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Odette Nicos Petrides Co. Inc. è condannata alle spese.
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