Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni all'esportazione - Prodotto trasformato prima dell'ingresso nel paese d'importazione - Condizioni di pagamento - Trasformazione «nel paese terzo in cui tutti i prodotti risultanti da tale trasformazione sono stati importati» - Nozione di paese terzo
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 3665/87, art. 17, n. 2, secondo comma, secondo trattino]
Massima
$$L'art. 17, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, secondo cui un prodotto è considerato importato come tale allorché è stato trasformato prima dell'importazione, a condizione che la trasformazione abbia avuto luogo nel paese terzo in cui tutti i prodotti risultanti dalla trasformazione stessa sono stati importati, deve essere interpretato nel senso che i paesi appartenenti alla carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo non sono considerati, in caso di trasformazione dei prodotti precedente l'espletamento delle formalità doganali sul territorio di uno di tali paesi e successiva esportazione verso altri di essi, come un unico paese terzo in cui tutti i prodotti risultanti da tale trasformazione sono stati importati.
Infatti, il tenore di tale disposizione è chiaro ed univoco laddove parla, al singolare, del «paese terzo in cui tutti i prodotti (...) sono stati importati» al fine di indicare il luogo in cui possa avere avuto luogo un'eventuale previa trasformazione senza che tale operazione faccia venir meno il diritto alla restituzione.
Parti
Nel procedimento C-74/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE (divenuto art. 234 CE), dall'Østre Landsret (Danimarca), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
DAT-SCHAUB amba
e
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,
" domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 17, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1),
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori L. Sevón (relatore), presidente di sezione, P. Jann e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la DAT-SCHAUB amba, dall'avv. A. Fischer, del foro di Copenaghen;
- per il Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, dagli avv.ti K. Hagel-Sørensen e B. Moll Sørensen, del foro di Copenaghen;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor H.P. Hartvig, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della DAT-SCHAUB amba, del Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri e della Commissione all'udienza del 6 maggio 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 giugno 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 12 marzo 1998, pervenuta alla Corte il 17 marzo seguente, l'Østre Landsret ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 17, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comune di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1).
2 Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra la DAT-SCHAUB amba (in prosieguo: la «DAT-SCHAUB») ed il Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministero danese dell'Alimentazione, dell'Agricoltura e della Pesca; in prosieguo: il «Ministero») in merito al diniego, da parte di quest'ultimo, di concedere alla DAT-SCHAUB le restituzioni all'esportazione per la carne bovina destinata ad essere esportata negli Emirati arabi uniti e che, dopo essere stata ivi trasformata senza previo compimento delle formalità doganali di immissione in consumo, è stata esportata verso altri paesi appartenenti alla Carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati Arabi del Golfo (in prosieguo: i «paesi del CCG»).
La normativa comunitaria
3 Il regolamento n. 3665/87 stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, istituito segnatamente dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24).
4 L'art. 3, n. 5, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87 prevede che il documento utilizzato all'atto dell'esportazione al fine di poter beneficiare di una restituzione deve contenere, in particolare, l'indicazione dei prodotti secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni.
5 L'art. 5, n. 1, del medesimo regolamento prevede che, in presenza di talune circostanze ivi elencate, il versamento della restituzione, sia essa differenziata o meno, è subordinato, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale della Comunità, alla condizione che esso - salvo deperimento durante il trasporto per caso di forza maggiore - sia stato importato in un paese terzo ed eventualmente in un paese terzo determinato, entro i dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.
6 Gli artt. 16-18 del regolamento medesimo, nel testo risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 9 febbraio 1990, n. 354, che modifica il regolamento n. 3665/87 per quanto riguarda le prove dell'arrivo a destinazione nei paesi terzi dei prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione differenziata (GU L 38, pag. 34), prevedono condizioni supplementari per i prodotti che diano luogo a restituzioni differenziate a seconda della destinazione, in particolare per quanto attiene alla prova dell'espletamento delle formalità di immissione in consumo nel paese terzo.
7 Per quanto riguarda il versamento della restituzione, l'art. 17 del regolamento n. 3665/87 così dispone:
«1. Il prodotto deve essere stato importato come tale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione; termini supplementari possono tuttavia essere concessi alle condizioni contemplate all'articolo 47.
2 Sono considerati importati come tali i prodotti per i quali nessun elemento attesta l'avvenuta trasformazione.
Tuttavia:
(...)
- un prodotto è considerato importato come tale allorché è stato trasformato prima dell'importazione, a condizione che la trasformazione abbia avuto luogo nel paese terzo in cui tutti i prodotti risultanti dalla trasformazione stessa sono stati importati.
3. Il prodotto si considera importato quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo».
8 La determinazione dei prodotti per i quali è concessa la restituzione nonché degli importi della medesima ricade, per quanto attiene alla causa principale, nella sfera dei regolamenti (CEE) della Commissione 31 luglio 1990, n. 2253, e 19 marzo 1991, n. 656, che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine e che modificano il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (rispettivamente GU L 203, pag. 63, e GU L 73, pag. 9).
9 Gli allegati I dei detti regolamenti precisano il codice prodotto, la destinazione e l'importo delle restituzioni. Ai sensi della nota 7 dei detti allegati, le destinazioni delle esportazioni sono individuate sulla base di un codice numerico, ove la destinazione 02 include «i paesi terzi dell'Africa del Nord e del Vicino e Medio Oriente, i paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione del Libano, di Cipro, del Botswana, del Kenya, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe, della Namibia». A tal riguardo è precisato che i paesi terzi sono quelli definiti, rispettivamente, dai regolamenti (CEE) della Commissione 19 febbraio 1990, n. 420, e 15 gennaio 1991, n. 91, relativi alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (rispettivamente, GU L 44, pag. 15, e GU L 11, pag. 5). In tali regolamenti ogni paesi del CCG è menzionato singolarmente.
10 Il 30 giugno 1993 la Commissione emanava una decisione relativa alla concessione di una restituzione all'esportazione della carne bovina verso gli Emirati arabi uniti ai fini della trasformazione, nell'ambito del regolamento n. 3665/87 [C(93) 1723 def.; in prosieguo: la «decisione»]. Tale decisione prevede, all'art. 1, n. 1, quanto segue:
«Può essere concessa una restituzione all'esportazione sulla carne bovina esportata verso gli Emirati arabi uniti e trasformata nel detto paese in prodotti a base di carne in base ad un regime di ammissione temporanea ai fini del perfezionamento attivo, qualora i prodotti medesimi siano successivamente esportati dal detto paese verso un altro paese terzo appartenente al CCG».
11 Ai sensi dell'art. 2, la decisione si applica unicamente alle esportazioni per le quali la dichiarazione di esportazione sia stata accettata nel corso del periodo intercorrente dalla data della sua notificazione al 31 dicembre 1994.
12 L'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (lo Stato degli Emirati arabi uniti, lo Stato del Bahrein, il Regno dell'Arabia Saudita, il Sultanato dell'Oman, lo Stato del Qatar e lo Stato del Kuwait), dall'altra, approvato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 20 febbraio 1989, 89/147/CEE (GU L 54, pag. 1; in prosieguo: l'«Accordo di cooperazione»), prevede all'art. 11;
«1. Nel settore commerciale l'obiettivo del presente accordo è di promuovere per quanto possibile l'espansione e la diversificazione degli scambi commerciali tra le parti contraenti, tra l'altro esaminando i mezzi e i metodi atti a superare gli ostacoli commerciali all'accesso dei prodotti di ciascuna parte contraente al mercato dell'altra parte.
2. Le parti contraenti avviano le discussioni relative al negoziato di un accordo sull'espansione degli scambi in conformità della dichiarazione congiunta allegata al presente accordo.
3. In attesa della conclusione dell'accordo commerciale di cui al paragrafo 2, le parti contraenti si accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita».
13 Inoltre, a termini dell'art. 19 dell'Accordo di cooperazione:
«Nei settori contemplati dal presente accordo e fatte salve le disposizioni di quest'ultimo:
(...)
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti dei paesi del CCG non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra questi paesi, i loro cittadini o le loro società».
La causa principale
14 Dalla decisione di rinvio emerge che, nel periodo compreso tra l'8 novembre 1990 ed il 20 dicembre 1992, la DAT-SCHAUB ha esportato carne bovina disossata congelata dalla Danimarca destinata, secondo quanto indicato nelle dichiarazioni di esportazione, agli Emirati arabi uniti, ottenendo la concessione delle relative restituzioni all'esportazione. La merce veniva trasformata nella zona franca di Djebel Ali, situata nell'Emirato del Dubai, senza essere stata tuttavia prima oggetto delle formalità doganali di immissione in consumo. I prodotti risultanti da tale trasformazione venivano in seguito parzialmente esportati verso altri paesi del CCG al fine di essere ivi posti in commercio.
15 Le autorità doganali, ritenendo che tale merce, riesportata verso paesi diversi dagli Emirati arabi uniti indicati nelle dichiarazioni di esportazione, non potesse beneficiare del diritto alle restituzioni ottenute dalla DAT-SCHAUB, procedevano alla ripetizione delle medesime, a concorrenza della somma di DKK 9 898 936,75, mediante compensazione tra le somme versate dalle autorità stesse e quelle corrispondenti alle garanzie costituite ai fini dell'ottenimento delle dette restituzioni.
16 L'Østre Landsret, dinanzi al quale la DAT-SCHAUB conveniva il Ministero al fine di ottenere il rimborso della somma recuperata da quest'ultimo, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la nozione di "paese terzo" di cui all'art. 17, n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, alla luce dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo, approvato con decisione del Consiglio 20 febbraio 1989, 89/147/CEE, debba essere interpretata nel senso che i paesi aderenti alla Carta devono essere considerati come un unico e medesimo paese terzo, con la conseguenza che un prodotto che, dopo essere stato trasformato nella zona franca di Jebel Ali negli Emirati arabi uniti, venga importato e immesso in libera pratica in un altro Stato aderente alla Carta sia considerato importato come tale ai sensi dell'art. 17 del regolamento».
Sulla questione pregiudiziale
17 Con la questione pregiudiziale il giudice di rinvio chiede, sostanzialmente, se l'art. 17, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3665/87 debba essere interpretato nel senso che i paesi del CCG siano da considerarsi, in caso di trasformazione dei prodotti effettuata prima dell'espletamento della formalità doganali sul territorio di uno di essi e successiva esportazione verso un altro di tali paesi, come un unico paese terzo in cui siano stati importati tutti i prodotti risultanti da tale trasformazione.
18 La DAT-SCHAUB sostiene che la questione pregiudiziale debba essere risolta in senso affermativo, atteso che nella nozione di «paese terzo» di cui all'art. 17, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3665/87 sarebbe ricompreso parimenti un gruppo di Stati con cui la Comunità europea ha concluso un accordo di cooperazione e fissato tassi di restituzione uniformi per ognuno degli Stati al medesimo appartenenti.
19 Un'interpretazione secondo cui la restituzione potrebbe essere concessa solamente per i prodotti immessi in consumo in quel paese del CCG in cui sia stata effettuata la trasformazione sarebbe contraria al divieto di discriminazione previsto dall'art. 19 dell'Accordo di cooperazione nonché al principio di proporzionalità; infatti, da un lato, lo stesso tasso di restituzione si applicherebbe a tutti i detti paesi e, dall'altro, una corretta lettura dell'art. 17, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3665/87 dovrebbe essere operata prendendo in considerazione il più flessibile tenore del disposto di cui al precedente n. 1, ai sensi del quale «il prodotto deve essere stato importato come tale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione (...)». Pertanto, assimilando, ai fini dell'ottenimento delle restituzioni, i paesi del CCG gli uni agli altri, la decisione non avrebbe fatto altro che confermare la situazione giuridica esistente precisandone semplicemente alcuni aspetti, in particolare con riguardo ai documenti da produrre.
20 La DAT-SCHAUB invoca, infine, la buona fede dell'interpretazione dell'art. 17, n. 2, del regolamento n. 3665/87.
21 Il Ministero e la Commissione ritengono, invece, che tale disposizione debba essere interpretata nel senso che il diritto alle restituzioni è subordinato al fatto che i prodotti siano stati importati e immessi in consumo nello stesso paese in cui siano stati trasformati. In particolare, il tenore letterale di tale disposizione, laddove utilizza la locuzione «il paese terzo» al singolare, non presenterebbe ambiguità né si presterebbe ad essere interpretato nel senso di un intero gruppo di paesi terzi.
22 Il Ministero si richiama in proposito al sesto `considerando' del regolamento (CEE) della Commissione 4 marzo 1985, n. 568, recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 2730/79, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 65, pag. 5), che è all'origine del disposto corrispondente all'art. 17, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3665/87. In tale `considerando' si afferma che: «(...) tuttavia, se un prodotto viene trasformato nel paese terzo importatore prima di essere immesso in consumo, esso si considera importato come tale allorché viene fornita la prova che la trasformazione ha avuto luogo nel paese terzo in cui tutti i prodotti risultanti dalla trasformazione stessa sono stati immessi in consumo».
23 Il Ministero e la Commissione sostengono inoltre - quest'ultima in subordine dopo aver rilevato che il giudice di rinvio non ha interrogato la Corte in merito - che l'applicazione del principio di proporzionalità non implica necessariamente una siffatta assimilazione dei paesi del CCG ad un unico paese terzo, atteso che l'esigenza dell'importazione come tale nel paese di destinazione dichiarato mirerebbe a facilitare il controllo del percorso delle merci, in particolare la loro effettiva immissione in consumo nel paese per il quale sia prevista la restituzione. Con riguardo a tale finalità di controllo resterebbe irrilevante che il tasso di restituzione sia identico per gli altri paesi verso i quali i prodotti siano stati riesportati. Del resto, il tasso non è peraltro specifico per i paesi del CCG, bensì si applica parimenti a vari altri Paesi.
24 Per quanto attiene all'Accordo di cooperazione, il Ministero e la Commissione sostengono che si tratti unicamente di un'accordo quadro che stabilirebbe taluni obiettivi e principi ma implicherebbe la successiva conclusione di un vero e proprio accordo commerciale e, per tale motivo, non potrebbe essere considerato munito di effetti diretti. In ogni caso, l'applicazione letterale del disposto dell'art. 17, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3665/87 a ogni singolo paese del CCG non determinerebbe alcuna discriminazione tra i paesi stessi ai sensi dell'art. 19 del detto Accordo di cooperazione.
25 Per quanto attiene alla decisione, il Ministero e la Commissione sostengono che essa istituisca una deroga limitata nel tempo alla menzionata disposizione del regolamento n. 3665/87 e che il suo scopo non consista nella soluzione di questioni legate a documenti.
26 Si deve ricordare che, a termini del regolamento n. 805/68, il versamento di restituzioni nell'ambito dell'esportazione di carne bovina verso paesi terzi che compensano la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e quelli praticati dalla Comunità mira a salvaguardare la partecipazione di quest'ultima al commercio internazionale della carne bovina.
27 Si deve parimenti ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il sistema delle restituzioni variabili all'esportazione ha lo scopo di aprire o di mantenere aperti alle esportazioni comunitarie i mercati dei paesi terzi, mentre la variabilità delle restituzioni è stata istituita per tener conto delle caratteristiche specifiche di ciascun mercato d'importazione sul quale la Comunità intende esser presente (v. sentenze 11 luglio 1984, causa 89/83, Dimex, Racc. pag. 2815, punto 8, e 28 marzo 1996, C-299/94, Anglo Irish Beef Processors International e a., Racc. pag. I-1925, punto 21).
28 In considerazione di tale finalità del regime delle restituzioni differenziate, è essenziale che i prodotti sovvenzionati con la concessione di una restituzione giungano effettivamente sul mercato di destinazione per esservi immessi in commercio (v. sentenza Anglo Irish Beef Processors International e a., citata supra, punto 28).
29 Conformemente alle disposizioni del regolamento n. 3665/87, il pagamento delle restituzioni è quindi subordinato alla prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità e, nel caso di restituzioni differenziate, alla condizione che sia stato importato in un paese terzo e che siano state espletate le formalità di immissione in consumo (v. sentenza 29 settembre 1998, First City Trading e a., C-263/97, Racc. pag. I-5537, punto 27).
30 La circostanza che il prodotto sia stato riesportato prima della sua immissione in commercio nel paese di destinazione esclude pertanto che esso possa essere considerato, ai fini del versamento dell'importo della restituzione differenziata, importato ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3665/87 (v. le menzionate sentenze Dimex, punto 17, e Anglo Irish Beef Processors International e a., punto 23).
31 Per quanto attiene, in primo luogo, all'argomento della DAT-SCHAUB secondo cui i paesi del CCG dovrebbero essere considerati, ai fini dell'applicazione dell'art. 17, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3365/87, un unico paese terzo, si deve anzitutto rilevare che il tenore di tale disposizione è chiaro ed univoco laddove parla, al singolare, del «paese terzo in cui tutti i prodotti (...) sono stati importati» al fine di indicare il luogo in cui possa avere avuto luogo un'eventuale previa trasformazione senza che tale operazione faccia venir meno il diritto alla restituzione.
32 A tale rilievo non può essere opposto il tenore letterale dell'art. 17, n. 1, del regolamento n. 3665/87, in cui si fa menzione «dei paesi terzi» e si impiega quindi il plurale per indicare il luogo in cui il prodotto dev'essere stato importato come tale. Infatti, quest'ultima disposizione riguarda l'importazione come tale senza che vi sia stata trasformazione e concerne altri prodotti agricoli la cui esportazione può beneficiare di restituzioni differenziate non per paesi, bensì per zone che ricomprendono più paesi di destinazione. Per contro, il disposto di cui al successivo n. 2 volutamente esclude, per motivi di controllo, qualsiasi riesportazione successiva alla trasformazione. I numeri 1 e 2 dell'art. 17 del regolamento n. 3665/87 non sono quindi redatti in modo contraddittorio.
33 Si deve rilevare, in secondo luogo, che dalla lettura del combinato disposto dell'art. 3, n. 5, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3365/87 e degli allegati I dei regolamenti nn. 2253/90 e 656/91 risulta che l'operatore che chieda una restituzione per l'esportazione di carne bovina è tenuto ad indicare singolarmente nella propria dichiarazione di esportazione ogni paese di destinazione, conformemente alla nomenclatura dei paesi di cui all'allegato del regolamento n. 420/90. A tal riguardo si deve rilevare che tale nomenclatura non contempla entità collettive quali i «paesi del CCG». Al contrario, ogni singolo paese del CCG è ivi distintamente menzionato e tali paesi devono essere quindi considerati, ai fini delle restituzioni all'esportazione, quali destinazioni distinte.
34 Infine, per quanto attiene all'argomento dedotto dalla DAT-SCHAUB relativo all'art. 19 dell'Accordo di cooperazione, è sufficiente rilevare che l'art. 17, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3665/87 si applica, senza distinzioni, ad ogni singolo paese del CCG senza creare alcuna discriminazione tra i paesi stessi.
35 Per quanto concerne, in secondo luogo, la questione della conformità della detta disposizione con il principio di proporzionalità, si deve ricordare che un controllo efficace è indispensabile per il buon funzionamento del sistema delle restituzioni, in quanto solo la corretta identificazione della merce consente di versare le restituzioni (vedi sentenza 12 dicembre 1985, causa 276/84, Metelmann, Racc. pag. 4057, punto 11).
36 In tale sentenza la Corte ha infatti affermato, per quanto attiene al ricondizionamento di un prodotto in unità differenti, che il principio della proporzionalità non osta a che si ritenga che qualsiasi modifica delle caratteristiche esterne della merce implica la perdita del diritto alla restituzione, qualora essa sia tale da rendere più difficile il controllo doganale e, per questo fatto, da incidere sul buon funzionamento del sistema delle restituzioni (v. sentenza Metelmann, citata supra, punto 13).
37 Per analoghi motivi connessi con la necessità di non rendere più difficoltosi i controlli doganali, si deve ritenere che l'art. 17, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3665/87 non viola il principio di proporzionalità.
38 Per quanto riguarda, in terzo luogo, la decisione, è pacifico che, a termini del suo stesso art. 2, essa si applica unicamente alle esportazioni per le quali la dichiarazione di esportazione è stata accettata nel corso del periodo intercorrente dalla data della sua notificazione al 31 dicembre 1994, vale a dire un periodo successivo a quello dei fatti della causa principale. A tali fatti non può essere quindi applicata la decisione, che non possiede effetti retroattivi.
39 L'argomento della DAT-SCHAUB, secondo cui la detta decisione non farebbe che confermare in termini espliciti un'interpretazione precedentemente accolta dell'art. 17, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3665/87, è contraddetto dallo stesso tenore letterale della decisione.
40 Infatti, come precisato al secondo `considerando' della decisione, la menzionata disposizione escludeva la possibilità di trasformare un prodotto comunitario nel paese terzo di destinazione, in regime di accettazione temporanea, per poi esportarlo in un secondo paese terzo beneficiando del diritto al versamento della restituzione all'esportazione.
41 In considerazione del fatto che tale situazione poteva produrre una perdita di mercato per i prodotti comunitari, come indicato nell'ottavo `considerando' della detta decisione, su richiesta del Regno di Danimarca è stato deciso di consentire, per un periodo determinato, la riesportazione dei prodotti trasformati verso altri paesi del CCG mantenendo al tempo stesso le restituzioni previste per uno di essi, vale a dire gli Emirati arabi uniti, che è il paese di destinazione menzionato nella dichiarazione di esportazione.
42 La decisione costituisce pertanto, come emerge tanto dal suo tenore letterale quanto dalla sua ratio, una deroga limitata nel tempo all'art. 17, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3665/87. Tale decisione non possiede quindi la portata che le attribuisce la DAT-SCHAUB, vale a dire la conferma di una situazione preesistente risultante dall'applicazione della detta disposizione.
43 La DAT-SCHAUB deduce, in ultimo luogo, che un operatore medio avrebbe potuto intendere in buona fede la menzionata disposizione nel senso che essa consentirebbe le riesportazioni da uno dei paesi del CCG verso altri paesi del medesimo, atteso che i tassi di restituzione applicabili a tutti i detti paesi erano identici.
44 E' sufficiente ricordare al riguardo che, come già rilevato ai punti 31 e 32 della presente sentenza, il tenore letterale dell'art. 17, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3665/87 è sufficientemente chiaro per essere inteso nel senso che esso riguarda unicamente le trasformazioni effettuate sul territorio del paese stesso in cui i prodotti, risultanti dalla trasformazione, siano successivamente immessi in consumo. Pertanto, il tenore letterale della disposizione non poteva far sorgere negli operatori economici alcun legittimo affidamento in un'interpretazione più ampia della disposizione stessa.
45 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni la questione pregiudiziale deve essere risolta affermando che l'art. 17, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3665/87 deve essere interpretato nel senso che i paesi del CCG non possono considerarsi, in caso di trasformazione dei prodotti precedente l'espletamento delle formalità doganali sul territorio di uno di tali paesi e successiva esportazione verso altri di essi, come un unico paese terzo in cui i prodotti risultanti da tale trasformazione siano stati importati.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
46 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Østre Landsret, con ordinanza 12 marzo 1998, dichiara:
L'art. 17, n. 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, deve essere interpretato nel senso che i paesi appartenenti alla Carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo non si considerano, in caso di trasformazione dei prodotti precedente l'espletamento delle formalità doganali sul territorio di uno di tali paesi e successiva esportazione verso altri di essi, come un unico paese terzo in cui i prodotti risultanti da tale trasformazione siano stati importati.
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