Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Carattere esauriente delle ipotesi previste all'art. 2, n. 3, lett. b), initio, del regolamento antidumping di base che autorizza le istituzioni comunitarie a derogare al metodo di calcolo del valore normale in funzione del prezzo effettivo - Ricorso al metodo del valore normale costruito in caso di protezione di un prodotto sul mercato interno dell'esportatore mediante brevetto - Creazione di un'ipotesi non prevista dall'art. 2, n. 3, del regolamento - Esclusione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 2, n. 3, lett. a) e b)]
2. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo - Illegittimità, per la violazione del diritto della difesa, di un regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio - Influenza sulla legittimità del regolamento che istituisce un dazio definitivo - Presupposti
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 7, n. 4]
Massima
1. L'art. 2, n. 3, del regolamento antidumping di base prevede tre metodi distinti per stabilire il valore normale. Il primo metodo, previsto all'art. 2, n. 3, lett. a), consiste nel determinare il valore normale sulla base del prezzo effettivo, cioè del prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile destinato al consumo nel paese d'esportazione o d'origine. In conformità al secondo metodo, previsto all'art. 2, n. 3, lett. b), sub i), il valore normale deve essere stabilito in funzione del prezzo comparabile di un prodotto simile se quest'ultimo è esportato verso un paese terzo. Infine, secondo il terzo metodo, previsto all'art. 2, n. 3, lett. b), sub ii), il valore normale deve essere calcolato sulla base di un valore costruito. L'art. 2, n. 3, lett. b), initio, di tale regolamento stabilisce che le istituzioni comunitarie devono far ricorso ai due ultimi metodi quando, nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese d'origine o d'esportazione, non si ha nessuna vendita di un prodotto simile o quando vendite di tal genere non consentono un valido confronto.
Secondo la lettera e il sistema dell'art. 2, n. 3, lett. a), va prima preso in considerazione, per stabilire il valore normale, il prezzo realmente pagato o da pagare nel corso di operazioni commerciali normali. Emerge dall'art. 2, n. 3, lett. b), del regolamento di base che è possibile discostarsi da questo principio solo se nessuna vendita di un prodotto simile è stata effettuata nel corso di operazioni commerciali normali o se vendite del genere non consentono un valido confronto. La nozione di normali operazioni commerciali fa riferimento al carattere delle vendite in sé stesse considerate. Tale nozione intende evitare che, per il calcolo del valore normale, siano prese in considerazione le situazioni in cui le vendite sul mercato interno non sono effettuate in condizioni commerciali normali, in particolare allorché il prodotto è venduto ad un prezzo inferiore al costo di produzione o quando la relativa operazione avviene tra parti associate, o vincolate fra loro da un accordo di compensazione. Infine, il requisito secondo cui le vendite effettuate sul mercato interno dell'esportatore devono consentire un valido confronto riguarda la questione se queste vendite siano sufficientemente rappresentative per servire di base al calcolo del valore normale. Le operazioni commerciali compiute sul mercato interno devono infatti riflettere un comportamento normale degli acquirenti ed essere il risultato del meccanismo normale di formazione dei prezzi.
Da quanto precede deriva che le due ipotesi previste all'art. 2, n. 3, lett. b), initio, del regolamento antidumping di base, nelle quali le istituzioni comunitarie sono autorizzate a derogare al metodo di calcolo del valore normale in funzione di prezzi effettivi, hanno un carattere esauriente e si riferiscono entrambe alle caratteristiche delle vendite e non al prezzo del prodotto.
Ne deriva che la tesi delle ricorrenti secondo la quale il ricorso al metodo del valore normale costruito si impone anche quando il prezzo del prodotto sul mercato interno dell'esportatore, a causa della protezione del prodotto derivante da un brevetto su tale mercato, non è comparabile al prezzo all'esportazione, aggiunge alle due ipotesi esaurientemente elencate all'art. 2, n. 3, lett. b), initio, di detto regolamento un'altra ipotesi che non vi figura e deve essere pertanto respinta.
( v. punti 33-43 )
2. La legittimità del regolamento definitivo che dispone la riscossione del dazio antidumping provvisorio può essere invalidata dall'eventuale illegittimità del regolamento provvisorio solo qualora questa si sia estesa al regolamento definitivo.
Il fatto che l'esportatore non sia stato informato in tempo utile dell'istituzione del dazio provvisorio è ininfluente sulla riscossione definitiva del dazio in quanto egli ha avuto la possibilità di far conoscere le proprie ragioni prima dell'emanazione del regolamento definitivo.
Ne deriva che il Tribunale ha giustamente constatato che, anche supponendo che il principio del rispetto dei diritti della difesa richieda che gli esportatori siano informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si è inteso istituire dazi provvisori, il mancato rispetto di questi diritti non può, in quanto tale, avere per effetto di viziare il regolamento che istituisce i dazi definitivi, in quanto, nel corso della procedura di adozione di quest'ultimo regolamento, si è posto rimedio al vizio che ha inficiato la procedura di adozione del regolamento corrispondente che istituisce i dazi provvisori.
( v. punti 65-67 )
Parti
Nei procedimenti riuniti C-76/98 P e C-77/98 P,
Ajinomoto Co., Inc., con sede a Tokyo (Giappone), rappresentata dall'avv. M. Siragusa, dall'avv. T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, e dalla sig.ra V. Donaldson, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,
e
The NutraSweet Company, con sede a Deerfield (Stati Uniti), rappresentata dall'avv. J.-F. Bellis, avocat, e dall'avv. F. Di Gianni, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione ampliata) il 18 dicembre 1997, nelle cause riunite T-159/94 e T-160/94, Ajinomoto e NutraSweet/Consiglio (Racc. pag. II-2461),
procedimento in cui l'altra parte è:
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. G. Houttuin e S. Marquardt, in qualità di agenti, assistiti dai sigg. H.-J. Rabe e G.M. Berrish, Rechtsanwälte, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto in primo grado,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. N. Khan, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris (relatore), J.-P. Puissochet, R. Schintgen e dalla sig.ra F. Macken, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 25 maggio 2000, nel corso della quale l'Ajinomoto Co., Inc. è stata rappresentata dall'avv. T. Müller-Ibold, The NutraSweet Company dagli avv.ti J.-F. Bellis e F. Di Gianni, il Consiglio dall'avv. G.M. Berrish e la Commissione dal sig. V. Kreuschitz, in qualità di agente, assistito dal sig. N. Khan, barrister,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 ottobre 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 20 marzo 1998, l'Ajinomoto Co., Inc. (in prosieguo: l'«Ajinomoto»), nel procedimento C-76/98 P, e The NutraSweet Company (in prosieguo: la «NutraSweet»), nel procedimento C-77/98 P, hanno proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, ciascuna un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 1997, cause riunite T-159/94 e T-160/94, Ajinomoto e NutraSweet/Consiglio (Racc. pag. II-2461; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il loro ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 27 maggio 1991, n. 1391, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario del Giappone e degli Stati Uniti d'America (GU L 134, pag. 1).
2 Con ordinanza del presidente della Corte 13 maggio 1998, i procedimenti C-76/98 P e C-77/98 P sono stati riuniti ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento e della sentenza.
Ambito normativo
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), prevede, all'art. 2, n. 1:
«Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui messa in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio».
4 Ai sensi dell'art. 2, n. 2, dello stesso regolamento:
«Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità è inferiore al valore normale di un prodotto simile».
5 L'art. 2, n. 3, lett. a) e b), del regolamento di base stabilisce:
«Ai fini del presente regolamento, per valore normale si intende:
a) il prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile, destinato al consumo nel paese di esportazione o di origine. (...)
b) oppure quando, nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese di origine o di esportazione, non si ha nessuna vendita di un prodotto simile, o quando vendite di tal genere non consentono un valido confronto:
i) il prezzo comparabile di un prodotto simile, se quest'ultimo è esportato verso un paese terzo; in questo caso tale prezzo potrà essere il prezzo all'esportazione più elevato, purché esso sia un prezzo rappresentativo,
o
ii) il valore costruito, calcolato addizionando il costo di produzione e un equo margine di profitto. (...)».
6 L'art. 2, n. 6, del regolamento di base è così formulato:
«Se un prodotto non è importato direttamente dal paese d'origine, ma è esportato verso la Comunità da un paese intermedio, il valore normale sarà il prezzo comparabile, realmente pagato o pagabile per un prodotto simile sul mercato interno del paese di esportazione o del paese d'origine. Quest'ultima base potrebbe essere appropriata, tra l'altro, se il prodotto transita semplicemente nel paese di esportazione, o se tali prodotti non sono fabbricati nel paese di esportazione, oppure se non esistono prezzi comparabili per tali prodotti nel paese di esportazione».
I fatti all'origine della controversia ed il procedimento dinanzi al Tribunale
7 Dalla sentenza impugnata risulta che l'aspartame, succedaneo dello zucchero, è un dolcificante utilizzato principalmente nei prodotti alimentari. Esso è stato scoperto nel 1965 da un ricercatore della società americana G.D. Searle & Co., divenuta succesivamente NutraSweet Company. Dopo questa scoperta, la NutraSweet ha ottenuto brevetti per l'utilizzazione dell'aspartame negli Stati Uniti e in diversi Stati membri. Essa si è avvalsa della protezione del suo brevetto in Germania fino al 1986, nel Regno Unito fino al 1987, in altri paesi della Comunità fino al 1988 e negli Stati Uniti fino al 1991.
8 Nel corso del periodo d'indagine, compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1989, la NutraSweet era l'unico produttore di aspartame negli Stati Uniti. L'Ajinomoto era dal canto suo l'unico produttore di aspartame in Giappone. Ad eccezione di alcune vendite dirette della NutraSweet a clienti indipendenti stabiliti nella Comunità o negli Stati Uniti al fine di un'esportazione verso la Comunità, l'aspartame era distribuito in quest'ultima per il tramite di una filiale comune della NutraSweet e dell'Ajinomoto, la società svizzera NutraSweet AG.
9 In seguito a denunce presentate dall'unico produttore di aspartame nella Comunità, la società Holland Sweetener Company vof, la Commissione ha pubblicato, il 3 marzo 1990, un avviso (90/C 52/06) di apertura di una procedura antidumping concernente le importazioni di aspartame originario del Giappone e degli Stati Uniti d'America (GU C 52, pag. 12).
10 Poiché la Commissione ha constatato l'esistenza di pratiche di dumping da parte dell'Ajinomoto e della NutraSweet, le importazioni di cui trattasi hanno costituito oggetto di un dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CEE) della Commissione 26 novembre 1990, n. 3421, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario del Giappone e degli Stati Uniti d'America (GU L 330, pag. 16).
11 Con il regolamento n. 1391/91 è stato istituito un dazio antidumping definitivo su queste importazioni. L'art. 2 di questo regolamento ha previsto la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a concorrenza dell'aliquota del dazio definitivamente istituito.
12 Sia nel regolamento n. 3421/90 sia nel regolamento n. 1391/91, il valore normale è stato stabilito sulla base della media ponderata del prezzo interno, al netto di tutti gli sconti, in conformità all'art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento di base, cioé in funzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile destinato al consumo negli Stati Uniti. Poiché l'aspartame originario del Giappone era importato nella Comunità non direttamente dal Giappone, ma dagli Stati Uniti verso i quali veniva previamente esportato, il suo valore normale è stato stabilito anche, in forza dell'art. 2, n. 6, del regolamento di base, in funzione del prezzo pagato o pagabile sul mercato interno degli Stati Uniti.
13 Inoltre, il dazio antidumping istituito dai regolamenti nn. 3421/90 e 1391/91 è stato calcolato sulla base del danno subìto dall'industria comunitaria e non in funzione del margine di dumping.
14 In tale situazione, il 6 settembre 1991, l'Ajinomoto e la NutraSweet hanno ciascuna presentato un ricorso inteso all'annullamento del regolamento n. 1391/91 ed alla restituzione dei dazi antidumping provvisori e definitivi riscossi in forza di questo regolamento e del regolamento n. 3421/90.
15 A sostegno del loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno dedotto diversi motivi, tra cui essenzialmente i seguenti:
- Entrambe le ricorrenti hanno innanzi tutto fatto valere una violazione dell'art. 2, n. 3, del regolamento di base, in quanto le istituzioni comunitarie avrebbero stabilito il valore normale sulla base di prezzi praticati negli Stati Uniti sotto la protezione di un brevetto. Poiché questi prezzi non consentono un confronto valido con i prezzi all'esportazione verso la Comunità, dove l'aspartame non beneficiava più della protezione di un brevetto, le istituzioni comunitarie avrebbero dovuto calcolare il dumping sulla base di un valore normale costruito in applicazione dell'art. 2, n. 3, lett. b), sub ii), del regolamento di base. Il Consiglio avrebbe violato anche il suo obbligo di motivazione non indicando i motivi per cui i prezzi che beneficiano della protezione di un brevetto sarebbero comparabili ai prezzi all'esportazione verso la Comunità.
- L'Ajinomoto ha poi fatto valere una violazione dell'art. 2, nn. 3 e 6, del regolamento di base, in quanto le istituzioni comunitarie avrebbero calcolato il valore normale dell'aspartame prodotto in Giappone non sulla base del prezzo praticato in questo paese, ma sulla base del prezzo praticato negli Stati Uniti, il quale, a causa della protezione derivata da un brevetto, non sarebbe comparabile al prezzo del mercato comunitario.
- Infine, nell'ambito di due motivi relativi ad una violazione delle forme sostanziali, nonché degli artt. 7, n. 4, lett. a) e b), e 8, n. 4, del regolamento di base, le due ricorrenti hanno in particolare fatto valere una violazione dei loro diritti della difesa poiché non sarebbero state informate, prima dell'introduzione dei dazi antidumping provvisori, dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali si intendeva istituire questi dazi.
La sentenza impugnata
16 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha respinto i ricorsi presentati dalle ricorrenti. Per quanto riguarda in particolare il primo dei motivi indicati al punto 15 della presente sentenza, il Tribunale ha constatato quanto segue:
«126 Il testo del regolamento base non subordina l'istituzione di dazi antidumping ad un qualsiasi motivo diverso da una differenziazione recante pregiudizio dei prezzi praticati sul mercato nazionale (nella fattispecie il mercato degli Stati Uniti), da una parte, e sul mercato di esportazione (nella fattispecie il mercato comunitario), dall'altra.
127 In quanto tali, i criteri della struttura del mercato o del grado di concorrenza non sono determinanti per accogliere il metodo del valore normale costruito piuttosto che quello del valore normale fondato su prezzi effettivi, se questi ultimi sono il risultato dell'andamento del mercato. Infatti, come la Commissione ha ritenuto nel suo regolamento [n. 3421/90] (punto 16 dei considerando, confermato dal punto 8 dei considerando del regolamento del Consiglio [n. 1391/91]), una "differenza tra l'elasticità dei prezzi sul mercato statunitense e su quello comunitario" è "un requisito preliminare della differenziazione dei prezzi" e, se occorresse tenerne conto, "sarebbe impossibile prendere provvedimenti contro le pratiche di dumping". Poiché le ricorrenti non hanno dimostrato che i prezzi presi in considerazione per determinare il valore normale non risultavano dall'andamento del mercato o non traducevano la situazione reale sul mercato degli Stati Uniti, non vi era alcun motivo per costruire il valore normale piuttosto che basarsi sui prezzi effettivamente pagati sul mercato degli Stati Uniti.
128 Infine, il regolamento impugnato non ha affatto privato la ricorrente [NutraSweet] del suo brevetto americano, poiché non ha pregiudicato il suo diritto di escludere qualsiasi terzo dalla produzione e dalla commercializzazione dell'aspartame negli Stati Uniti fino alla scadenza di tale brevetto né il suo diritto di massimizzare i suoi prezzi su tale mercato. A tal riguardo, il monopolio di produzione e di commercializzazione conferito dal brevetto consente al suo titolare di recuperare costi di ricerca e di sviluppo sostenuti non solo per progetti coronati da successo, ma anche per progetti che sono venuti meno. Questo elemento costituisce un ulteriore motivo di ordine economico per basarsi su prezzi praticati nell'ambito di un brevetto per determinare il valore normale.
129 Pertanto le ricorrenti non hanno dimostrato che le istituzioni comunitarie hanno commesso un errore di diritto o un errore manifesto di valutazione dei fatti determinando il valore normale dell'aspartame importato sulla base dei prezzi praticati negli Stati Uniti sotto la protezione di un brevetto».
17 Per quanto riguarda la censura relativa ad un'insufficiente motivazione della scelta dei prezzi praticati negli Stati Uniti come base per il valore normale, il Tribunale, dopo aver rilevato che il regolamento n. 1391/91 confermava le indicazioni che figurano a tal riguardo nel regolamento n. 3421/90, ha constatato, ai punti 131-133 della sentenza impugnata, che gli elementi forniti al punto 18 dei considerando di quest'ultimo regolamento erano sufficienti relativamente ai requisiti posti dalla giurisprudenza e, pertanto, il regolamento n. 1391/91 era sufficientemente motivato.
18 Sulla base di queste constatazioni, il Tribunale ha respinto il primo dei motivi indicati al punto 15 della presente sentenza.
19 Il Tribunale ha respinto il secondo di questi motivi constatando in particolare, al punto 180 della sentenza impugnata, che, limitandosi ad affermare che il prezzo praticato sul mercato interno degli Stati Uniti non poteva essere preso in considerazione poiché il prodotto considerato costituiva ivi oggetto di un brevetto, l'Ajinomoto non aveva dimostrato, per i motivi indicati ai punti 126-129 della sentenza impugnata, che esso non era comparabile.
20 Per quanto riguarda l'asserita violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti, il Tribunale ha constatato al punto 87 della sentenza impugnata:
«Anche supponendo che, come sostengono le ricorrenti, il principio del rispetto dei diritti della difesa richieda che gli esportatori siano informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si è inteso istituire dazi provvisori, il mancato rispetto di questi diritti non può, in quanto tale, avere per effetto di viziare il regolamento che istituisce i dazi definitivi. Poiché un tale regolamento è distinto da quello che istituisce i dazi provvisori, anche se è collegato a quest'ultimo al punto da sostituirvisi, a talune condizioni (sentenze della Corte 5 ottobre 1988, causa 56/85, Brother Industries/Commissione, Racc. pag. 5655, punto 6, e cause riunite 294/86 e 77/87, Technointorg/Commissione e Consiglio, Racc. pag. 6077, punto 12, e 11 luglio 1990, cause riunite C-305/86 e C-160/87, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-2945, punto 13; ordinanza del Tribunale 10 luglio 1996, causa T-208/95, Miwon/Commissione, Racc. pag. II-635, punto 20), la sua validità dev'essere valutata in relazione alle norme che presiedono alla sua adozione. Qualora nel corso della procedura di adozione di un regolamento che istituisce un dazio definitivo si sia posto rimedio ad un vizio che ha inficiato la procedura di adozione del regolamento corrispondente che istituisce un dazio provvisorio, l'illegittimità di quest'ultimo regolamento non comporta quella del regolamento che istituisce il dazio definitivo. Solo in quanto non si sia posto rimedio a questo vizio, e il regolamento che istituisce un dazio definitivo faccia riferimento al regolamento che istituisce un dazio provvisorio, l'illegittimità di quest'ultimo comporta quella del primo».
21 Nel seguito della sua motivazione, ai punti 88-119 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che i diritti della difesa delle ricorrenti erano stati rispettati nell'ambito della procedura di elaborazione del regolamento n. 1391/91 che istituisce un dazio definitivo e ordina la riscossione definitiva dei dazi provvisori. Esso ha quindi concluso per il rigetto di questo motivo di annullamento dedotto dalle ricorrenti.
Le impugnazioni
22 Con i loro ricorsi le ricorrenti chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata e, statuendo sul merito della controversia, di annullare il regolamento n. 1391/91 in quanto si applica a ciascuna di esse, nonché di condannare il Consiglio alle spese dei due procedimenti.
23 Il Consiglio e la Commissione chiedono alla Corte di respingere i ricorsi e di condannare le ricorrenti alle spese.
24 A sostegno dei loro ricorsi, le ricorrenti fanno valere due motivi comuni. Esse addebitano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto per quanto riguarda:
- l'interpretazione dell'art. 2, n. 3, del regolamento di base e la portata dell'obbligo di motivazione che figura all'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE);
- l'incidenza che esercita sulla legittimità del regolamento che istituisce il dazio antidumping definitivo un'asserita violazione dei diritti della difesa all'atto dell'adozione del regolamento che ha istituito il dazio antidumping provvisorio.
25 L'Ajinomoto fa valere inoltre un terzo motivo, relativo ad un errore di diritto commesso dal Tribunale nell'interpretazione dell'art. 2, nn. 3 e 6, del regolamento di base.
Sulla prima parte del primo motivo
26 Secondo le ricorrenti, il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando nella sentenza impugnata, da un lato, che la protezione sulla base di un brevetto non ha alcuna relazione con il requisito di cui all'art. 2, n. 3, del regolamento di base, secondo cui i prezzi sul mercato interno dell'esportatore devono essere comparabili ai prezzi sul mercato all'esportazione per poter determinare il valore normale sulla base di prezzi effettivi e, dall'altro, che la determinazione del valore normale in funzione dei prezzi di un prodotto tutelato da un brevetto negli Stati Uniti era compatibile con il regolamento di base.
27 Le ricorrenti fanno valere che, ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento di base, il valore normale può essere determinato in funzione dei prezzi effettivi praticati sul mercato interno di un esportatore solo se questi prezzi possono essere validamente comparati con quelli sul mercato all'esportazione. Al fine di valutare se tale sia il caso, le istituzioni comunitarie dovrebbero prendere in considerazione tutti i fattori che determinano i prezzi e non risultano dall'esistenza di ostacoli commerciali ingiustificati nei paesi di esportazione. Le istituzioni dovrebbero anche esaminare se questi fattori non differiscano tra il paese d'esportazione e la Comunità.
28 Allorché, come nella fattispecie, il mercato interno dell'esportatore è tutelato da un brevetto a differenza del mercato all'esportazione, mancherebbe la comparabilità dei prezzi richiesti dall'art. 2, n. 3, del regolamento di base. In tale ipotesi le istituzioni comunitarie sarebbero tenute a determinare il valore normale sulla base di un valore costruito, in conformità all'art. 2, n. 3, lett. b), sub ii), del regolamento di base.
29 Ora, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato ingiustamente che l'esistenza di un brevetto sul solo mercato interno dell'esportazione non poteva, in nessun caso, influire sulla comparabilità dei prezzi. Anche se il Tribunale non si è esplicitamente pronunciato sul significato dell'espressione «comparabile» o della parte di frase «consentono un valido confronto» che figura all'art. 2, n. 3, del regolamento di base, risulterebbe necessariamente dalle constatazioni effettuate ai punti 126-129 della sentenza impugnata che la protezione sulla base di un brevetto non può costituire un fattore in grado di influire sulla comparabilità dei prezzi.
30 Occorre rilevare a tal riguardo che, ai punti 127 e 129 della sentenza impugnata, ripresi al punto 16 della presente sentenza, il Tribunale ha dichiarato in sostanza che l'elemento determinante per stabilire il valore normale sulla base di prezzi effettivi piuttosto che su un valore costruito è proprio l'esistenza di tali prezzi, che risultano dall'andamento del mercato e riportano la situazione esistente sul mercato interno dell'esportatore. Senza formalmente escludere che l'esistenza di un brevetto possa incidere sul carattere effettivo dei prezzi, e quindi sul metodo di determinazione del valore normale, il Tribunale si è limitato a constatare che le ricorrenti non avevano potuto dimostrare che il brevetto avesse effettivamente avuto un tale effetto nella fattispecie.
31 L'argomento sostenuto dalle ricorrenti nella fase dell'impugnazione mira a contestare questa interpretazione del Tribunale. Infatti, secondo le ricorrenti, il criterio determinante per selezionare l'uno o l'altro metodo di calcolo del valore normale non è l'esistenza di prezzi effettivi sul mercato interno dell'esportatore, ma la comparabilità di questi prezzi con i prezzi all'esportazione. Partendo da questa tesi esse fanno valere poi che l'esistenza di un brevetto sul solo mercato interno dell'esportatore impedisce che i prezzi di questo mercato siano comparabili con i prezzi all'esportazione e comporta quindi la determinazione del valore normale sulla base di un valore costruito.
32 La tesi avanzata dalle ricorrenti si basa su un'interpretazione erronea dell'art. 2, n. 3, del regolamento di base.
33 Questa disposizione prevede tre metodi distinti per stabilire il valore normale. Il primo metodo, previsto all'art. 2, n. 3, lett. a), consiste nel determinare il valore normale sulla base del prezzo effettivo, cioé del «prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile destinato al consumo nel paese d'esportazione o d'origine».
34 In conformità al secondo metodo, previsto all'art. 2, n. 3, lett. b), sub i), il valore normale deve essere stabilito in funzione del «prezzo comparabile di un prodotto simile se quest'ultimo è esportato verso un paese terzo».
35 Infine, secondo il terzo metodo, previsto all'art. 2, n. 3, lett. b), sub ii), il valore normale deve essere calcolato sulla base di un valore costruito.
36 L'art. 2, n. 3, lett. b), initio, del regolamento di base stabilisce che le istituzioni comunitarie devono far ricorso ai due ultimi metodi «quando, nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese d'origine o d'esportazione, non si ha nessuna vendita di un prodotto simile o quando vendite di tal genere non consentono un valido confronto».
37 La Corte ha rilevato al riguardo che, secondo la lettera e il sistema dell'art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento di base, va prima preso in considerazione, per stabilire il valore normale, il prezzo realmente pagato o da pagare nel corso di operazioni commerciali normali e che emerge dall'art. 2, n. 3, lett. b), del regolamento di base che è possibile discostarsi da questo principio solo se nessuna vendita di un prodotto simile è stata effettuata nel corso di operazioni commerciali normali o se vendite del genere non consentono un valido confronto (sentenza 13 febbraio 1992, causa C-105/90, Goldstar/Consiglio, Racc. pag. I-677, punto 12).
38 Al punto 13 della sentenza Goldstar/Consiglio, sopra menzionata, la Corte ha precisato che la nozione di normali operazioni commerciali fa riferimento al carattere delle vendite in sé stesse considerate. Tale nozione intende evitare che, per il calcolo del valore normale, siano prese in considerazione le situazioni in cui le vendite sul mercato interno non sono effettuate in condizioni commerciali normali, in particolare allorché il prodotto è venduto ad un prezzo inferiore al costo di produzione o quando la relativa operazione avviene tra parti associate, o vincolate fra loro da un accordo di compensazione.
39 Infine, il requisito secondo cui le vendite effettuate sul mercato interno dell'esportatore devono consentire un valido confronto riguarda la questione se queste vendite siano sufficientemente rappresentative per servire di base al calcolo del valore normale. Le operazioni commerciali compiute sul mercato interno devono infatti riflettere un comportamento normale degli acquirenti ed essere il risultato del meccanismo normale di formazione dei prezzi (sentenza Goldstar/Consiglio, sopra menzionata, punto 15).
40 Da quanto precede deriva che le due ipotesi previste all'art. 2, n. 3, lett. b), initio, del regolamento di base, nelle quali le istituzioni comunitarie sono autorizzate a derogare al metodo di calcolo del valore normale in funzione di prezzi effettivi, hanno un carattere esauriente e si riferiscono entrambe alle caratteristiche delle vendite e non al prezzo del prodotto.
41 Ora, nella fattispecie, le ricorrenti non sostengono che la protezione derivata negli Stati Uniti di un brevetto fosse tale da incidere sul carattere normale o sulla rappresentatività delle vendite dell'aspartame sul mercato degli Stati Uniti ai sensi della sentenza Goldstar/Consiglio, sopra menzionata, né addebitano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto al riguardo.
42 Esse sostengono, invece, che il ricorso al metodo del valore normale costruito si impone anche quando il prezzo del prodotto sul mercato interno dell'esportatore non è comparabile al prezzo all'esportazione. Esse pretendono così di aggiungere alle due ipotesi esaurientemente elencate all'art. 2, n. 3, lett. b), initio, del regolamento di base un'altra ipotesi che non vi figura.
43 Ne deriva che la tesi delle ricorrenti deve essere respinta.
44 Alla luce di queste considerazioni, non occorre esaminare né la questione se la protezione in base ad un brevetto sul solo mercato interno dell'esportatore sia un fattore che possa incidere sulla comparabilità dei prezzi, né gli argomenti dedotti a tal riguardo dalle ricorrenti per contestare i punti 126-129 della sentenza impugnata.
45 In considerazione di quanto precede, la prima parte del primo motivo deve essere respinta.
Sulla seconda parte del primo motivo
46 Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che il Consiglio aveva motivato in conformità a quanto previsto all'art. 190 del Trattato la sua conclusione secondo cui i prezzi tutelati da un brevetto negli Stati Uniti erano «prezzi comparabili» ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento di base.
47 Le istituzioni avrebbero fornito al riguardo un'unica spiegazione, secondo cui una discriminazione pregiudizievole per i prezzi è condannata dal diritto comunitario e dal diritto internazionale indipendentemente dalle ragioni o dai motivi che si trovano alla sua origine. Tuttavia, esse non avrebbero fatto alcuna constatazione circa la comparabilità dei prezzi, né, perciò, avrebbero fornito chiarimenti circa i motivi per cui la differenziazione dei prezzi fosse, a loro parere, equiparabile nella fattispecie ad una discriminazione mediante i prezzi. In considerazione del suo carattere circolare, essendo i prezzi comparabili poiché erano equiparabili ad una discriminazione, cosa che presume la constatazione della comparabilità dei prezzi, la ragione fatta valere dalle istituzioni non costituirebbe una motivazione valida ai sensi dell'art. 190 del Trattato.
48 Occorre constatare, innanzi tutto, che la seconda parte del primo motivo dev'essere dichiarata ricevibile, in quanto, con quest'ultima, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver constatato ingiustamente che i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato erano rispettati.
49 Occorre rilevare, in secondo luogo, che, al punto 132 della sentenza impugnata, il Tribunale ha menzionato il punto 18 dei considerando del regolamento n. 3421/90, al quale rinvia il punto 8 dei considerando del regolamento n. 1391/91. In questo punto 18, la Commissione indica, per quanto riguarda l'argomento secondo cui i prezzi americani non erano in effetti comparabili a causa della protezione derivante dal brevetto, che la discriminazione dei prezzi, recante pregiudizio, è condannata dal diritto comunitario e dal diritto nazionale, indipendentemente dalle motivazioni. Il brevetto negli Stati Uniti non determina di per sé stesso il livello dei prezzi sul mercato interno; se l'esportatore sfrutta la sua posizione di titolare del brevetto per applicare sul mercato interno prezzi superiori a quelli dei prodotti venduti all'esportazione, deve sopportare le conseguenze della sua decisione adottata liberamente, e non vi è alcun motivo perché la differenziazione dei prezzi, in quanto provoca un pregiudizio notevole all'industria comunitaria, sfugga all'applicazione delle norme antidumping.
50 Il Tribunale ha concluso al punto 133 della sentenza impugnata che questi elementi erano sufficienti per consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato al fine di tutelare i loro interessi ed al giudice comunitario di esercitare il suo controllo.
51 Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, questa valutazione giuridica del Tribunale non è inficiata da alcun errore di diritto. Infatti, ai punti 132 e 133 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la motivazione del regolamento n. 1391/91 e l'ha, giustamente, dichiarata sufficiente in relazione ai requisiti dell'art. 190 del Trattato.
52 Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo dev'essere respinta.
Sul secondo motivo
53 Le ricorrenti sostengono che il punto 87 della sentenza impugnata, riportato al punto 20 della presente sentenza, è viziato da un errore di diritto e non è sufficientemente motivato, in quanto in esso si dichiara ingiustamente che il rifiuto della Commissione di autorizzare la minima comunicazione delle sue decisioni prima dell'introduzione dei dazi antidumping provvisori è un vizio al quale si può porre rimedio dopo la fissazione di questi dazi e che tale rifiuto non pregiudica quindi la validità della riscossione definitiva dei dazi provvisori.
54 Esse fanno valere al riguardo che, se la Commissione è giuridicamente tenuta a rispettare i diritti della difesa prima dell'adozione di un regolamento che istituisce un dazio antidumping, l'inadempimento di questo obbligo non potrebbe logicamente essere sanato dopo l'adozione di questo regolamento. Un dazio antidumping provvisorio che è stato illegittimamente imposto dalla Commissione non potrebbe essere definitivamente riscosso dal Consiglio, poiché, altrimenti, l'illegittimità che vizia il dazio provvisorio non verrebbe sanzionata.
55 La giurisprudenza citata al punto 87 della sentenza impugnata sarebbe priva di pertinenza. Essa riguarderebbe le condizioni di ricevibilità di un ricorso d'annullamento presentato avverso un regolamento che istituisce un dazio provvisorio e non la violazione, come nella fattispecie, del diritto fondamentale di essere sentiti prima dell'istituzione di un tale dazio e gli effetti che ne derivano circa la legittimità della riscossione definitiva di questo dazio in forza del regolamento che istituisce il dazio antidumping definitivo.
56 Inoltre, dall'art. 12, n. 2, lett. a), del regolamento di base deriverebbe che la riscossione definitiva del dazio provvisorio può essere decisa solo allorché «è stato istituito un dazio provvisorio». Poiché l'adozione di un regolamento che istituisce un dazio provvisorio è una condizione preliminare alla riscossione definitiva da parte del Consiglio di questo dazio, l'illegittimità del dazio provvisorio dovrebbe necessariamente comportare quella della sua riscossione defintiva.
57 Le ricorrenti deducono diversi argomenti per sostenere che un principio fondamentale del diritto comunitario impone alla Commissione l'obbligo di consentire agli esportatori di esercitare il loro diritto di essere sentiti prima dell'introduzione di un dazio antidumping provvisorio. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto venendo meno in maniera assoluta al suo obbligo di affrontare tale questione nella sua sentenza.
58 Il Consiglio solleva dubbi sulla ricevibilità del secondo motivo dedotto dalle ricorrenti, poiché esse non hanno né presentato né sostenuto in maniera adeguata dinanzi al Tribunale la loro tesi circa la legittimità della riscossione definitiva del dazio provvisorio. In primo grado, esse si sarebbero limitate ad affermare in una sola frase che, «a causa dell'illegittimità che ne deriva per il regolamento della Commissione che istituisce dazi provvisori, l'art. 2 del regolamento [n. 1391/91] deve essere annullato», senza indicare i motivi che giustificherebbero questo annullamento.
59 Per quanto riguarda la sostanza del motivo, il Consiglio sostiene che l'asserita illegittimità del regolamento relativo ai dazi provvisori non comporterebbe, in ogni caso, l'illegittimità della riscossione definitiva dei dazi provvisori. Questo risulterebbe dalla giurisprudenza costante della Corte relativa al rapporto tra i regolamenti che istituiscono dazi antidumping provvisori e quelli che istituiscono dazi antidumping definitivi (sentenze soprammenzionate Brother Industries/Commissione, Technointorg/Commissione e Consiglio, e Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio).
60 La Commissione fa valere che il solo argomento che viene dedotto nei ricorsi, nell'ambito di questo secondo motivo, avverso la sentenza impugnata si riferisce al fatto che non si poteva più porre rimedio all'asserito vizio di mancata divulgazione dopo l'adozione del regolamento che istituisce i dazi provvisori.
61 Facendo riferimento al punto 70 della sentenza Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, sopra menzionata, la Commissione afferma che dai ricorsi non risulta in cosa la presente fattispecie differisca da quella all'origine di tale sentenza né in cosa questa sentenza sia erronea. Essa ritiene pertanto che questo motivo delle ricorrenti sia irricevibile in quanto non è compatibile con l'art. 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, che richiede che l'atto di impugnazione contenga gli argomenti di diritto fatti valere.
62 Per quanto riguarda la sostanza del motivo, la tesi della Commissione si ricollega a quella del Consiglio.
63 Occorre constatare che, nei loro ricorsi, le ricorrenti hanno dedotto non solo il motivo che esse fanno valere avverso il punto 87 della sentenza impugnata, ma hanno anche esposto gli argomenti destinati a corroborarlo, come risulta dai punti 53-57 della presente sentenza. Inoltre, non è contestato il fatto che, in primo grado, le ricorrenti hanno dedotto un motivo d'annullamento relativo all'illegittimità della riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio a causa di mancata divulgazione e che il motivo dei loro ricorsi è rivolto contro la risposta che ha fornito a tal riguardo il Tribunale al punto 87 della sentenza impugnata.
64 Alla luce di queste considerazioni, il secondo motivo dev'essere dichiarato ricevibile.
65 Per quanto riguarda la sostanza di questo motivo, si deve ricordare che, in base al punto 69 della sentenza Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, sopra menzionata, la legittimità del regolamento definitivo che dispone la riscossione del dazio antidumping provvisorio può essere invalidata dall'eventuale illegittimità del regolamento provvisorio solo qualora questa si sia estesa al regolamento definitivo.
66 Al punto 70 della stessa sentenza, la Corte ha dichiarato che i motivi invocati dalla ricorrente in questa causa nei confronti del regolamento provvisorio non potevano essere invocati nei confronti del regolamento definitivo. Il fatto che quest'ultima non fosse stata informata in tempo utile dell'istituzione del dazio provvisorio era ininfluente sulla riscossione definitiva del dazio in quanto essa aveva avuto la possibilità di far conoscere le proprie ragioni prima dell'emanazione del regolamento definitivo. La Corte ha anche dichiarato che i motivi relativi alla scelta erronea, nella fase del regolamento provvisorio, del paese di riferimento e del metodo di determinazione del dazio provvisorio non potevano essere fatti valere nei confronti del regolamento definitivo, in quanto questi elementi erano stati rettificati all'atto dell'adozione di quest'ultimo regolamento.
67 Ne deriva che il Tribunale ha giustamente constatato al punto 87 della sentenza impugnata che, anche supponendo che, come sostengono le ricorrenti, il principio del rispetto dei diritti della difesa richieda che gli esportatori siano informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si è inteso istituire dazi provvisori, il mancato rispetto di questi diritti non può, in quanto tale, avere per effetto di viziare il regolamento che istituisce i dazi definitivi, in quanto, nel corso della procedura di adozione di quest'ultimo regolamento, si è posto rimedio al vizio che ha inficiato la procedura di adozione del regolamento corrispondente che istituisce i dazi provvisori. Del resto, le ricorrenti non contestano le constatazioni effettuate dal Tribunale ai punti 89-118 della sentenza impugnata, da cui risulta che le istituzioni comunitarie hanno soddisfatto i loro obblighi di informazione derivanti dal regolamento di base e che i diritti della difesa delle ricorrenti sono stati rispettati nella procedura di elaborazione del regolamento definitivo.
68 Le ricorrenti sostengono, tuttavia, che la presente fattispecie si distingue da quella all'origine della sentenza Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, sopra menzionata. Mentre i vizi di cui trattavasi in tale sentenza avrebbero riguardato aspetti trascurabili della procedura d'indagine, quali la notifica della ripresa del procedimento o l'intervallo tra la presentazione di osservazioni e l'adozione di provvedimenti, la presente causa riguarderebbe la violazione di un principio fondamentale del diritto comunitario, cioé l'obbligo di comunicare informazioni relative all'adozione di misure antidumping estremamente rigorose.
69 Occorre constatare al riguardo che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, le irregolarità di cui trattavasi nella sentenza Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, sopra menzionata, non riguardavano aspetti trascurabili nella procedura d'adozione del regolamento che istituisce dazi provvisori. D'altro lato, la ricorrente in tale causa aveva sostenuto, così come le ricorrenti nella presente causa, che il fatto di non essere stata informata in tempo utile da parte dell'istituzione circa il dazio provvisorio costituiva una violazione dei suoi diritti della difesa [v. relazione d'udienza in tale causa, punto III, 2, lett. a), sub i)]. D'altro lato, essa aveva anche dedotto altri motivi relativi ad elementi importanti della procedura d'adozione del regolamento che istituisce i dazi provvisori, quali la scelta del paese di riferimento ed il metodo applicato per la determinazione del dazio provvisorio.
70 Ne deriva che la presente fattispecie non deve essere distinta da quella che ha dato luogo alla soluzione tratta ai punti 69-71 della sentenza Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, sopra menzionata, e che, pertanto, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto al punto 87 della sentenza impugnata.
71 Per quanto riguarda la censura relativa ad una motivazione insufficiente del punto 87 della sentenza impugnata, è sufficiente constatare che le ricorrenti non hanno specificato in cosa questa censura differisse da quella relativa ad un errore di diritto commesso dal Tribunale.
72 Alla luce di queste considerazioni, il secondo motivo dedotto dalle ricorrenti dev'essere respinto.
Sul terzo motivo
73 L'Ajinomoto sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che il calcolo, da parte delle istituzioni comunitarie, del valore normale per i suoi prodotti di origine giapponese sulla base dei prezzi interni del mercato degli Stati Uniti era compatibile con l'art. 2, nn. 3 e 6, del regolamento di base.
74 Secondo l'Ajinomoto, contrariamente a quanto il Tribunale ha constatato al punto 180 della sentenza impugnata, questi prezzi non erano «comparabili» ai sensi dell'art. 2, n. 6, del regolamento di base, poiché erano tutelati da un brevetto. L'Ajinomoto si limita a rinviare, al riguardo, agli argomenti che ha presentato nell'ambito della prima parte del primo motivo, senza dedurre alcun argomento autonomo a sostegno del presente motivo.
75 Poiché gli argomenti dedotti dalle ricorrenti nell'ambito della prima parte del primo motivo sono stati respinti per i motivi esposti ai punti 30-44 della presente sentenza, il terzo motivo dedotto dall'Ajinomoto dev'essere anch'esso respinto.
76 In considerazione delle constatazioni che precedono, i ricorsi devono essere respinti nel loro insieme.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
77 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente dev'essere condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio nella presente causa.
78 L'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura prevede che le istituzioni che sono intervenute nella causa sopportino le proprie spese; si deve quindi statuire che la Commissione sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) I ricorsi sono respinti.
2) L'Ajinomoto Co., Inc., e The NutraSweet Company sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea nella presente causa.
3) La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.
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