Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-79/98,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Götz zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dalla signora Anni Snoecx, consigliere aggiunto presso la direzione generale Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 19 dicembre 1994, 94/69/CE, recante ventunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 381, pag. 1), è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della detta direttiva,
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 luglio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 marzo 1998, la Commissione delle Comunità europee ha presentato un ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 19 dicembre 1994, 94/69/CE, recante ventunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 381, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della detta direttiva.
2 L'art. 2, primo comma, della direttiva prevede che gli Stati membri dovevano attuare, al più tardi il 1_ settembre 1996, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi ed informarne immediatamente la Commissione.
3 Allo spirare del termine in parola, non avendo ricevuto alcuna comunicazione con riguardo alla trasposizione della direttiva in diritto belga e non disponendo peraltro di alcun elemento di informazione che le permettesse di concludere che il Regno del Belgio si era conformato a tale obbligo, il 16 gennaio 1997 la Commissione ha intimato al governo belga di presentarle le proprie osservazioni in merito, entro un termine di due mesi, conformemente al procedimento previsto all'art. 169 del Trattato.
4 In assenza di riscontro a tale richiesta, il 3 settembre 1997 la Commissione ha inviato al governo belga un parere motivato invitandolo a prendere le misure necessarie per conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.
5 Con lettera 3 ottobre 1997, il governo belga ha risposto alla Commissione che la direttiva sarebbe stata trasposta in diritto belga da un regio decreto il cui testo era allegato alla risposta, che tale decreto era stato sottoposto alla firma dei ministri della Sanità pubblica e dell'Ambiente e che la firma da parte del capo dello Stato e la pubblicazione avrebbero avuto luogo nei termini più brevi.
6 Il 20 marzo 1998 la Commissione, non essendole stata comunicata alcuna misura di trasposizione ufficiale e definitiva della direttiva, ha deciso di proporre il presente ricorso.
7 Nel controricorso il Regno del Belgio non contesta il fatto che la direttiva in questione non sia stata trasposta nel termine prescritto. Esso si limita ad indicare che le misure necessarie a tal fine sono in corso di elaborazione, che un progetto di regio decreto, il quale attua le disposizioni comunitarie in esame, sarà sottoposto alla firma del Re nei termini più brevi e che la Corte sarà informata appena il regio decreto sarà entrato in vigore.
8 Poiché la trasposizione della direttiva in questione non è stata attuata nel termine fissato da quest'ultima, deve ritenersi fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
9 Va quindi dichiarato che il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 2, primo comma, della direttiva stessa.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno del Belgio è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 19 dicembre 1994, 94/69/CE, recante ventunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 2, primo comma, della detta direttiva.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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