Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione alla scadenza del termine stabilito dal parere motivato
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
2 Ambiente - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409 - Misure di conservazione speciale - Obblighi degli Stati membri - Obbligo di conferire alle zone di protezione speciale uno status giuridico di protezione sufficiente - Portata
(Direttiva del Consiglio 79/409/CEE, art. 4, nn. 1 e 2)
3 Ambiente - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409 - Misure di conservazione speciale - Obblighi degli Stati membri - Obbligo di prendere misure per evitare il deterioramento degli habitat - Portata - Zona classificata o che deve essere classificata come zona di protezione speciale - Violazione - Condizioni
(Direttiva del Consiglio 79/409, art. 4, nn. 1, 2 e 4)
4 Ambiente - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409 - Misure di conservazione speciale - Obblighi degli Stati membri - Obbligo di prendere misure per evitare l'inquinamento e il deterioramento degli habitat - Violazione - Declassamento di una parte di una zona classificata come zona di protezione speciale
(Direttiva del Consiglio 79/409, art. 4, n. 4)
Massima
1 Nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato (divenuto art. 226 CE), l'esistenza di un inadempimento va valutata in relazione alla situazione quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato.
2 L'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, impone agli Stati membri di conferire alle zone di protezione speciale uno status giuridico di protezione che possa garantire, in particolare, la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli menzionate nell'allegato I della direttiva, nonché la riproduzione, la muta e lo svernamento delle specie migratorie non considerate in tale allegato che giungono regolarmente in tali zone.
Non valgono ad assicurare una protezione sufficiente ai sensi di tale disposizione né una normativa nazionale relativa all'acqua che contenga solo disposizioni relative alla gestione dell'acqua, né misure agroambientali aventi carattere volontario e di mero incentivo nei confronti degli agricoltori che sfruttano terreni situati nella zona di protezione speciale.
3 L'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, impone agli Stati membri di adottare misure idonee ad evitare, in particolare, il deterioramento degli habitat tanto nelle zone di protezione speciale classificate ai sensi del n. 1 di tale articolo quanto nelle zone più adatte alla conservazione dell'avifauna selvatica; rispetto a queste ultime, tale obbligo vale, dal momento in cui esse avrebbero dovuto essere classificate come zone di protezione speciale, anche quando tale classificazione non abbia avuto luogo. Ne consegue che, per quanto riguarda le zone non classificate come zone di protezione speciale, qualsiasi violazione della detta disposizione presuppone, da un lato, che le zone interessate rientrino nei territori più adatti per numero e superficie alla conservazione delle specie protette, ai sensi dell'art. 4, n. 1, quarto comma, della direttiva, che specifica i criteri di siffatta classificazione, e, dall'altro, che queste zone abbiano subito un deterioramento.
Anche supponendo che il dispositivo comunitario di aiuto all'agricoltura sia poco favorevole ad un'agricoltura compatibile con le esigenze della conservazione sancite dalla direttiva 79/409, tale circostanza non potrebbe tuttavia autorizzare uno Stato membro a sottrarsi agli obblighi che ad esso incombono in forza di quest'ultima, in particolare dell'art. 4, n. 4, prima frase.
4 Per accogliere una censura relativa alla violazione dell'art. 4, n. 4, della direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per declassamento, mediante riduzione della sua superficie, di una parte di una zona classificata come zona di protezione speciale, è necessario che la superficie di cui trattasi abbia fatto parte della zona di protezione speciale classificata.
Parti
Nella causa C-96/98,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata da signori P. Stancanelli, membro del servizio giuridico, e O. Couvert-Castéra, dipendente pubblico nazionale messo a disposizione dello stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dal signor Romain Nadal, segretario aggiunto agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica francese, non adottando né le misure speciali necessarie per la conservazione degli habitat di uccelli nel Marais poitevin né le misure adeguate per evitare il deterioramento di questi habitat, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1),$
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori L. Sevón, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet, P. Jann e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 10 giugno 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 luglio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 3 aprile 1998, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, in forza dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica francese, non adottando né le misure speciali necessarie per la conservazione degli habitat di uccelli nel Marais poitevin né le misure adeguate per evitare il deterioramento di questi habitat, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva uccelli»).
2 L'art. 4 di tale direttiva stabilisce:
«1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.
A tal fine si tiene conto:
a) delle specie minacciate di sparizione;
b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.
Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.
Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.
2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.
3. (...)
4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione».
3 La direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva habitat»), prevede, all'art. 7, che gli obblighi derivanti dall'art. 6, nn. 2, 3 e 4, «sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, n. 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore».
4 L'art. 6, nn. 2, 3 e 4, della direttiva habitat stabilisce:
«2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».
5 Ai sensi dell'art. 23, n. 1, della direttiva habitat, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla notifica. Poiché la presente direttiva è stata notificata nel giugno 1992, il detto termine è scaduto nel giugno 1994.
6 Il 23 dicembre 1992 la Commissione ha inviato al governo francese una lettera di diffida per inosservanza, in particolare, dell'art. art. 4 della direttiva uccelli, relativamente al Marais poitevin. La Commissione rilevava, in particolare, che i circa 4 500 ettari classificati nel Marais poitevin come zona di protezione speciale (in prosieguo: la «ZPS») erano insufficienti per soddisfare i requisiti ornitologici e che la politica di adeguamento idraulico e agricolo del Marais poitevin aveva comportato e continuava a comportare il deterioramento degli habitat. La Commissione faceva presente inoltre che le autorità francesi non avevano adottato misure di conservazione speciale che consentissero di assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie protette.
7 Nella sua risposta del 27 settembre 1993 il governo francese ha riconosciuto l'interesse ornitologico del Marais poitevin. Esso ha sottolineato che la superficie delle ZPS di tale regione è stata portata a 28 693 ettari e ha indicato che era prevista una nuova estensione. Esso ha ammesso l'effettività di taluni degradi del Marais poitevin rilevati dalla Commissione nella sua lettera di diffida. Tale governo ha tuttavia precisato che, nel dipartimento della Charente-Maritime, un dispositivo inteso ad evitare l'inquinamento e il deterioramento degli habitat nonché le perturbazioni degli uccelli era stato posto in essere e che esistevano altri dispositivi intesi a preservare il Marais poitevin.
8 Con lettera di rettifica del 7 dicembre 1993 il governo francese ha fatto presente alla Commissione che la superficie totale delle ZPS nel Marais poitevin era in realtà di 26 250 ettari.
9 Con lettera 28 giugno 1994 il Ministero dell'Ambiente francese ha trasmesso alla Commissione anche una mappa rettificata relativa alla delimitazione e alla superficie della ZPS «Marais poitevin interno» nonché una lettera in data 19 aprile 1994, con la quale il Ministero dell'Ambiente comunicava al prefetto della regione Pays de la Loire che l'influenza dell'autostrada A 83 doveva essere considerata esclusa da tale ZPS.
10 Il 28 novembre 1995 la Commissione ha emesso un parere motivato con il quale constatava che la Repubblica francese, non adottando né le misure speciali necessarie per la conservazione degli habitat degli uccelli nel Marais poitevin né le misure idonee per evitare il deterioramento di questi habitat, era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4 della direttiva uccelli. La Commissione faceva valere che i 26 250 ettari classificati in ZPS rappresentavano solo un terzo della superficie permanente del Marais poitevin che presenta un interesse ornitologico e che lo status di protezione delle ZPS doveva soddisfare esigenze di conservazione ornitologica e non poteva essere modificato secondo progetti di infrastrutture, come sembrava essere il caso nel Marais poitevin. La Commissione precisava anche che, da diversi anni, tutto l'ecosistema del Marais poitevin era minacciato da un drenaggio sistematico e da una coltivazione intensiva, senza che fossero adottate misure idonee per evitare il deterioramento degli habitat nonché le perturbazioni delle specie di uccelli selvatici che dovevano beneficiare della protezione della zona. Veniva rilevata anche l'incompatibilità con le disposizioni comunitarie del tracciato del progetto di autostrada A 83 attraverso il Marais poitevin.
11 Con lettera 11 giugno 1996 il governo francese ha fatto presente in particolare che 3 540 ettari supplementari erano stati classificati in ZPS nel dipartimento della Charente-Maritime e che, a causa del drenaggio e della coltivazione delle praterie del Marais poitevin, non era possibile, se non in modo marginale, procedere a nuove designazioni allo stato attuale dell'ambiente. Questo governo ha anche contestato il fatto di non aver adottato le misure idonee alla conservazione degli habitat delle specie protette. Esso ha sottolineato infine che il tracciato previsto (tracciato Nord) per il passaggio dell'autostrada A 83 evitava qualsiasi passaggio in una ZPS. Il problema della rete autostradale A 83 sarebbe il risultato di una dimenticanza cartografica, poiché la dichiarazione di pubblica autorità per questa infrastruttura sarebbe precedente alla designazione della ZPS.
Sul merito
12 La Commissione addebita alla Repubblica francese innanzi tutto di non aver classificato come ZPS una superficie sufficiente nel Marais poitevin, in secondo luogo, di non aver conferito alle ZPS classificate uno status giuridico sufficiente, in terzo luogo, di non aver adottato le misure idonee per evitare il deterioramento del Marais poitevin e, in quarto luogo, di aver declassato una parte di una ZPS classificata per consentire la realizzazione di una sezione autostradale.
Sull'estensione della ZPS
13 La Commissione ritiene che il Marais poitevin, che è composto da diversi ambienti naturali idonei ad assicurare la conservazione di numerose specie di uccelli elencate nell'allegato I della direttiva uccelli nonché di un numero rilevante di specie migratrici, sia una zona di interesse ornitologico eccezionale a livello comunitario e internazionale. La classificazione come ZPS di 26 250 ettari del Marais poitevin non soddisferebbe gli obblighi incombenti alla Repubblica francese in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli. Infatti, 77 900 ettari del Marais poitevin sarebbero stati riconosciuti nel 1994 dalle autorità francesi come una zona importante per la conservazione degli uccelli (in prosieguo: la «ZICO»). Inoltre, 57 830 ettari di Marais poitevin figurerebbero nell'inventario ornitologico europeo intitolato «Important Bird Areas in Europe» e pubblicato nel 1989 (in prosieguo: l'«IBA»). Secondo la Commissione, la totalità della ZICO del Marais poitevin o, quantomeno, la totalità della zona che figura nell'inventario IBA merita di essere classificata come ZPS.
14 Il governo francese fa valere che, nell'aprile 1996, la superficie totale dei siti del Marais poitevin classificati come ZPS era di 33 742 ettari. Secondo questo governo, una tale classificazione soddisfaceva già in gran parte gli obblighi comunitari della Repubblica francese. Tuttavia, il governo francese non contesta il fatto che sia auspicabile classificare come ZPS più territori del Marais poitevin. A tal riguardo esso precisa che intende notificare prossimamente, in via complementare, la classificazione di circa 15 000 ettari ritenuti pertinenti sia sul piano dei criteri ornitologici sia sul piano funzionale. Questo governo fa rilevare che da uno studio della Lega per la protezione degli uccelli, recante la data del novembre 1998, risulta che le ZPS del Marais poitevin già classificate nonché i territori che devono esserlo nel prossimo futuro consentiranno, a causa del loro valore ornitologico, di preservare tutto l'habitat di riproduzione degli uccelli selvatici presenti nel Marais poitevin. Pertanto, la Repubblica francese potrebbe soddisfare completamente i suoi obblighi comunitari in base alla direttiva uccelli.
15 Occorre rilevare, da un lato, che è pacifico che il Marais poitevin costituisce una zona naturale di altissimo valore ornitologico per numerose specie di uccelli di cui all'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli, e, dall'altro, che il governo francese non contesta in sostanza che la superficie dei territori del Marais poitevin classificati come ZPS sia insufficiente in relazione all'art. 4 della direttiva uccelli.
16 Pertanto, senza che occorra affrontare la questione intesa ad accertare quale superficie debbano raggiungere le ZPS del Marais poitevin affinché siano soddisfatti gli obblighi derivanti dalla direttiva uccelli, occorre constatare che la Repubblica francese non ha, nel termine stabilito, classificato come ZPS, ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli, una superficie sufficiente nel Marais poitevin. Di conseguenza, il ricorso della Commissione deve essere accolto su tale punto.
Sullo status giuridico di protezione delle ZPS già classificate
17 La Commissione ritiene che i territori del Marais poitevin classificati come ZPS dalla Repubblica francese non siano dotati di uno status giuridico tale da garantire la protezione degli habitat nonché la sopravvivenza e la riproduzione delle specie protette. In particolare, le «misure agroambientali» e la legge del 3 gennaio 1992, n. 97-3, sull'acqua (JORF del 4 gennaio 1992, pag. 187; in prosieguo: la «legge sull'acqua»), alle quali il governo francese fa riferimento, non consentirebbero di assicurare la protezione effettiva dell'avifauna richiesta dall'art. 4 della direttiva uccelli. Per quanto riguarda le altre misure menzionate da tale governo, esse sarebbero state adottate in ritardo.
18 Il governo francese fa valere che le misure agroambientali sono in effetti contratti conclusi tra lo Stato e gli agricoltori che hanno per oggetto lo sviluppo di metodi di sfruttamento agricolo nel rispetto dell'ambiente, in particolare limitando l'impiego di concimi azotati nonché il numero di falciature. Questi contratti contribuirebbero al mantenimento dell'allevamento estensivo e consentirebbero di evitare i dissodamenti di praterie umide, i drenaggi e le modifiche idrauliche, garantendo così il mantenimento delle zone umide e degli habitat naturali degli uccelli. Questo governo sostiene anche che la legge sull'acqua, in quanto tutela le zone umide, contribuisce direttamente alla conservazione degli uccelli selvatici. Infine esso fa presente, da un lato, che tre decreti prefettizi di protezione di biotipo relativi al Marais doux de Charente-Maritime, alle Terrées du Pain Béni e alla Pointe de l'Aiguillon sono stati adottati rispettivamente il 7 ottobre e il 29 dicembre 1997 e il 12 febbraio 1998 e, dall'altro, che 2 300 ettari nella Baie de l'Aiguillon sono stati classificati nel luglio 1996 come riserva naturale.
19 A tal riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la sussistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 3 luglio 1997, causa C-60/96, Commissione/Francia, Racc. pag. I-3827, punto 15, e 18 marzo 1999, Commissione/Francia, causa C-166/97, Racc. pag. I-1719, punto 18).
20 Ora, risulta che l'adozione dei tre decreti prefettizi di protezione di biotipo nonché la creazione della riserva naturale della Baie de l'Aiguillon menzionate al punto 18 della presente sentenza sono intervenute dopo la scadenza del termine di due mesi fissato nel parere motivato del 28 novembre 1995.
21 Pertanto, non occorre prendere in considerazione queste misure nell'ambito del presente ricorso per inadempimento.
22 Per quanto riguarda altre misure che mirano, secondo il governo francese, ad attribuire alla ZPS uno status di protezione sufficiente, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli impone agli Stati membri di conferire alle ZPS uno status giuridico di protezione che possa garantire, in particolare, la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli menzionate nell'allegato I della direttiva stessa, e la riproduzione, la muta e lo svernamento delle specie migratorie non considerate nell'allegato I che ivi giungono regolarmente (v., in tal senso, sentenze 2 agosto 1993, causa C-355/90, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-4221, punti 28-32, e 18 marzo 1999, Commissione/Francia, soprammenzionata, punto 21).
23 La legge sull'acqua ha per oggetto, come risulta dall'art. 2, una gestione equilibrata delle risorse idriche, intesa ad assicurare in particolare la preservazione degli ecosistemi acquatici, dei siti e delle zone umide, la protezione contro qualsiasi inquinamento e il ripristino della qualità delle acque superficiali e sotterranee e delle acque territoriali del mare, la valorizzazione dell'acqua come risorsa economica, in modo da soddisfare o conciliare le esigenze della salute, della sanità pubblica, della sicurezza civile, dell'alimentazione in acqua potabile della popolazione, della conservazione e del libero scolo delle acque, della protezione contro le alluvioni, dell'agricoltura, della pesca e delle culture marine, della pesca in acqua dolce, dell'industria, della protezione dell'energia, dei trasporti, del turismo, del tempo libero e degli sport nautici nonché di tutte le altre attività umane legittimamente esercitate.
24 Ai sensi dell'art. 10, paragrafo II, della legge sull'acqua, gli impianti, opere, lavori e attività che comportano prelievi sulle acque superficiali o sotterranee, restituite o meno, una modifica del livello o del tipo di scolo delle acque o degli scarichi, scoli, rigetti o depositi diretti o indiretti, cronici o episodici, anche non inquinanti, sono definiti in una nomenclatura, stabilita con decreto del Consiglio di Stato su parere del comitato nazionale per l'acqua, e sottoposti ad autorizzazione o dichiarazione secondo i pericoli che essi presentano e la gravità dei loro effetti sulle risorse idriche e gli ecosistemi acquatici.
25 Anche supponendo che le ZPS classificate siano costituite interamente da zone umide e che la legge sull'acqua consenta di preservare efficacemente le risorse idriche di queste zone, ciò nonostante questa legge, in quanto contiene solo disposizioni relative alla gestione dell'acqua, non è di per sé tale da assicurare una protezione sufficiente ai sensi dell'art. 4, n. 1 e 2, della direttiva uccelli.
26 Per quanto riguarda le misure cosiddette «agroambientali», occorre constatare che, come ha sostenuto la Commissione e ha rilevato l'avvocato generale al punto 26 delle sue conclusioni, esse hanno carattere volontario e puramente di incentivo nei confronti degli agricoltori che sfruttano terreni situati nel Marais poitevin.
27 Pertanto queste misure non possono in ogni caso completare efficacemente il regime di protezione delle ZPS classificate.
28 Di conseguenza occorre constatare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli, non avendo adottato misure che conferiscano alle ZPS classificate nel Marais poitevin uno status giuridico di protezione sufficiente. Pertanto il ricorso della Commissione deve essere accolto anche su tale punto.
Sul deterioramento del Marais poitevin
29 La Commissione sostiene che gli habitat naturali di uccelli selvatici hanno subìto un deterioramento in tutto il Marais poitevin. A tal riguardo essa fa valere che le praterie naturali, che costituiscono un ambiente più importante per la conservazione dell'avifauna selvatica del Marais poitevin e che rappresentavano una superficie di 55 450 ettari nel 1973, sono passati ad una superficie di circa 26 750 ettari nel 1990, in quanto 28 700 ettari circa sono stati destinati a coltivazione nel corso di questo periodo. Al fine di facilitare l'attività agricola, si sarebbe proceduto al drenaggio e alla ricomposizione delle zone umide nonché a colmare i fossati.
30 Secondo la Commissione, una delle conseguenze rilevanti dirette della diminuzione delle zone umide è stata la riduzione considerevole di talune popolazioni di uccelli, quali quelle delle anatre svernanti e delle beccacce dalla coda nera nella ZPS della Baie de l'Aiguillon.
31 La Commissione fa presente che essa aveva constatato, nel suo parere motivato, che la Repubblica francese non aveva adottato le misure necessarie per evitare il degrado del Marais poitevin, sia per quanto riguardava i siti già classificati in ZPS sia per quelli che dovevano ancora costituire oggetto di una tale classificazione, venendo meno così agli obblighi che ad essa incombevano in forza dell'art. 4 della direttiva uccelli.
32 Il governo francese sostiene che la preservazione del Marais poitevin è direttamente collegata alle condizioni di sfruttamento delle praterie umide e, di conseguenza, al contesto agricolo particolarmente caratterizzato, in questi ultimi anni, dalla diminuzione dell'allevamento estensivo di bovini, il più idoneo a valorizzare questi spazi. Questo governo riconosce pertanto che il regime di protezione della zona non è stato sempre efficace. Esso fa valere tuttavia che la responsabilità della diminuzione delle zone umide ricade principalmente sulla politica agricola comune (in prosieguo: la «PAC») e non sulle sole autorità francesi.
33 Infatti, gli aiuti agroambientali necessiterebbero di uno sforzo finanziario rilevante da parte dello Stato, mentre gli aiuti all'agricoltura intensiva, spesso più rilevanti, sarebbero interamente finanziati dal bilancio comunitario nell'ambito della PAC. Questa differenza di attuazione tra le politiche europee per l'agricoltura intensive e quelle che sostengono un agricoltore che rispetta l'ambiente sarebbe all'origine delle difficoltà di conservazione del Marais poitevin. Pertanto, il dispositivo comunitario di aiuto all'agricoltura, poco favorevole per gli allevatori, sarebbe incompatibile con la politica di salvaguardia delle zone umide.
34 Il governo francese precisa tuttavia che, anche se la coltivazione delle praterie umide è stata considerevole fino al 1990, questa tendenza si è praticamente interrotta all'inizio degli anni '90 sotto l'effetto, in particolare, dell'introduzione delle misure agroambientali.
35 A tal riguardo occorre innanzi tutto ricordare che l'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva uccelli, sia nella sua versione originale sia nella sua versione modificata dalla direttiva habitat, impone agli Stati membri di adottare misure idonee ad evitare in particolare il deterioramento degli habitat nelle ZPS classificate in conformità al n. 1 di questo stesso articolo.
36 Secondo una giurisprudenza costante, spetta alla Commissione, nell'ambito di un ricorso per inadempimento in forza dell'art. 169 del Trattato, provare l'asserito inadempimento nonché fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l'esistenza dell'inadempimento (v., in particolare, sentenze 25 maggio 1982, causa 96/81, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 1791, punto 6, e 18 marzo 1999, Commissione/Francia, soprammenzionata, punto 40).
37 Occorre quindi esaminare se la Corte disponga di elementi sufficienti per constatare che la Repubblica francese non ha adottato, in violazione dell'art. 4, prima frase, della direttiva uccelli, le misure necessarie per evitare il deterioramento dei siti del Marais poitevin già classificati in ZPS.
38 E' pacifico che, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, le autorità francesi avevano classificato come ZPS la Baie de l'Aiguillon, la Pointe d'Arçay e le Marais poitevin interno.
39 Ora, risulta in particolare dall'esame della risposta del governo francese al parere motivato datata 11 giugno 1996, da tale parere motivato e dalle mappe inserite nel fascicolo che la riserva naturale di Saint-Denis du Payré e l'area comunale del Poiré-sur-Velluire, che fanno parte della ZPS del Marais poitevin interno, stanno per prosciugarsi. Per quanto riguarda le ZPS della Baie de l'Aiguillon e della Pointe d'Arçay, dal fascicolo risulta che le costruzioni e le arginature acquatiche vi sono state estese, perturbando così l'avifauna. Inoltre, dallo studio della Lega per la protezione degli uccelli menzionato al punto 14 della presente sentenza risulta che la popolazione media delle anatre svernanti nella Baie de l'Aiguillon e alla Pointe d'Arçay è passata da 67 845 durante il periodo 1977-1986 a 16 551 durante il periodo 1987-1996.
40 Pertanto, risulta che la Repubblica francese è venuta meno al suo obbligo di adottare le misure idonee ad evitare il deterioramento dei siti del Marais poitevin classificati come ZPS, in violazione dell'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva uccelli. Per quanto riguarda l'argomento del governo francese secondo cui il dispositivo comunitario di aiuto all'agricoltura è poco favorevole ad un'agricoltura compatibile con le esigenze della conservazione sancite dalla direttiva uccelli, occorre rilevare che, anche supponendo che questa circostanza sia esatta, rilevando così una certa mancanza di incoerenza tra le varie politiche comunitarie, essa non potrebbe tuttavia autorizzare uno Stato membro a sottrarsi agli obblighi che ad esso incombono in forza di questa direttiva, ed in particolare dell'art. 4, n. 4, prima frase.
41 Occorre in secondo luogo ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva uccelli impone agli Stati membri di adottare misure idonee ad evitare in particolare il deterioramento degli habitat nelle zone più adatte alla conservazione dell'avifauna selvatica, anche quando le zone interessate non sono state classificate come ZPS, dal momento in cui dovevano esserlo (v., in tal senso, sentenze Commissione/Spagna, soprammenzionata, punto 22, e 18 marzo 1999, Commissione/Francia, soprammenzionata, punto 38).
42 Ne consegue, per quanto riguarda zone che non sono state classificate come ZPS, che qualsiasi violazione dell'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva uccelli presuppone, da un lato, che le zone interessate rientrino nei territori più adatti per numero e superficie alla conservazione delle specie protette, ai sensi dell'art. 4, n. 1, quarto comma (v. sentenza 18 marzo 1999, Commissione/Francia, soprammenzionata, punto 39), e, dall'altro, che queste zone abbiano subìto un deterioramento.
43 Occorre quindi esaminare se la Corte disponga di elementi sufficienti per constatare che la Repubblica francese non ha adottato, in violazione dell'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva uccelli, le misure necessarie per evitare il deterioramento dei siti del Marais poitevin che avrebbero dovuto costituire oggetto di una classificazione come ZPS.
44 Occorre rilevare che nessun elemento del fascicolo consente di dimostrare che tutti i siti del Marais poitevin che avrebbero dovuto essere classificati come ZPS abbiano conosciuto un deterioramento ai sensi dell'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva uccelli. In particolare, il fatto che circa 28 700 ettari di praterie umide del Marais poitevin erano stati coltivati dal 1973 al 1990 non costituisce una prova determinante a tal riguardo. Infatti, nulla indica, in ogni caso, che queste praterie umide ritaglino tutti i siti del Marais poitevin che avrebbero dovuto essere classificati come ZPS. Inoltre, risulta che una superficie non precisata di queste praterie è stata coltivata prima dell'entrata in vigore della direttiva uccelli.
45 Tuttavia, emerge in particolare dalla risposta del governo francese al parere motivato datata 11 giugno 1996, da tale parere motivato, dalla lettera di diffida della Commissione e dalla risposta del governo francese 27 settembre 1993, nonché dalle mappe inserite nel fascicolo che taluni siti che potevano essere classificati come ZPS, quali in particolare le zone comunali di Vouillé, Vix e Ille d'Elle, risultavano distrutti alla scadenza del termine di due mesi stabilito nel parere motivato.
46 Pertanto risulta che la Repubblica francese non ha adottato le misure necessarie per evitare il deterioramento di taluni dei siti del Marais poitevin che avrebbero dovuto essere classificati come ZPS, ma non di tutti, venendo così meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva uccelli.
47 Di conseguenza, questo motivo deve anch'esso essere accolto nei limiti precisati al punto precedente.
Sul declassamento di una parte della ZPS del Marais poitevin interno
48 La Commissione fa rilevare che le autorità francesi hanno approvato, con decreto 19 ottobre 1993, il progetto di collegamento autostradale Sainte-Hermine-Oulmes. Questo progetto avrebbe indotto le autorità francesi a declassare, con decisione 19 aprile 1994, notificata alla Commissione il 28 giugno seguente, una parte della ZPS del Marais poitevin interno, corrispondente ad una striscia di 300 metri di larghezza nel luogo in cui l'autostrada doveva attraversare la ZPS a livello d'Auzay.
49 Secondo la Commissione, questo declassamento della ZPS interessata comporta non solo una riduzione della superficie di quest'ultima, ma anche la perturbazione degli uccelli del settore a causa della realizzazione dei lavori e dell'isolamento del resto della ZPS ad est del progetto, verso Fontenay-le-Comte, interamente separato dalla ZPS dall'autostrada.
50 Pertanto questo declassamento costituirebbe un inadempimento agli obblighi a quell'epoca vigenti e che derivano dall'art. 4, n. 4, della direttiva uccelli come interpretata dalla Corte nelle sentenze 28 febbraio 1991, causa C-57/89, Commissione/Germania (Racc. pag. I-883, punti 20-22), e Commissione/Spagna, soprammenzionata, punto 35.
51 Il governo francese replica che il collegamento autostradale Sainte-Hermine-Oulmes non ha comportato il declassamento della ZPS del Marais poitevin interno. Infatti, la classificazione come ZPS di questa zona risalirebbe al novembre 1993 e sarebbe successiva sia agli studi effettuati per la messa a punto di questo progetto autostradale sia del decreto con cui si dichiaravano di utilità pubblica e urgenti i lavori necessari alla sua realizzazione. Il tracciato alla fine approvato avrebbe evitato tutte le zone che il governo francese si apprestava a classificare come ZPS.
52 Tale governo chiarisce che, in seguito ad un errore, una zona di una larghezza di 300 metri è stata inclusa nella ZPS del Marais poitevin interno all'atto della sua notifica alla Commissione, nel novembre 1993. Le autorità francesi avrebbero comunicato alla Commissione questo errore nel momento in cui se ne sono accorte. Pertanto, non si tratterebbe nella fattispecie di un declassamento, ma della rettifica di un errore di trasmissione, in quanto il sito di cui trattasi non è stato preso in considerazione per essere classificato come ZPS.
53 A tal riguardo occorre rilevare che, per accogliere una censura relativa alla violazione dell'art. 4, n. 4, della direttiva uccelli a causa del declassamento di una parte di una zona che ha costituito oggetto di un atto di classificazione come ZPS, mediante riduzione della sua superficie, è necessario, in ogni caso, che la superficie di cui trattasi abbia fatto parte della ZPS classificata.
54 Ora, nella fattispecie, è innanzi tutto pacifico che il decreto con cui si dichiarano di utilità pubblica e urgenti i lavori di costruzione della sezione Sainte-Hermine-Oulmes e con cui venivano inseriti nella contabilità correlativa piani di occupazione dei suoli dei comuni interessati è stato adottato il 19 ottobre 1993 e si è proceduto ad indagini pubbliche ed a studi, ivi compreso uno studio sull'impatto ai sensi della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40). In secondo luogo, l'indicazione del governo francese, secondo cui la ZPS del Marais poitevin interno è stata designata nel novembre 1993, è confermata dal parere motivato della Commissione.
55 Alla luce di queste considerazione risulta, come sostiene il governo francese, che la striscia di territorio destinata alla costruzione dell'autostrada è stata menzionata per errore come parte della ZPS del Marais poitevin interno all'atto della notifica di quest'ultima alla Commissione e che la dichiarazione del Ministro dell'Ambiente, contenuta nella sua lettera del 19 aprile 1994 indirizzata al prefetto della regione Pays de la Loire, secondo cui «l'incidenza dell'autostrada (...) deve (...) essere considerata esclusa dalla ZPS», non ha comportato una riduzione della superficie della ZPS classificata, ma semplicemente una rettifica di un errore di trasmissione alla Commissione.
56 Ne deriva che la censura relativa alla violazione dell'art. 4, n. 4, della direttiva uccelli, a causa del declassamento di una parte della ZPS del Marais poitevin interno mediante riduzione della sua superficie, dev'essere respinta.
57 Alla luce di quanto precede, occorre constatare che la Repubblica francese, non avendo classificato come ZPS, nel termine stabilito, una superficie sufficiente nel Marais poitevin, non avendo adottato misure che conferiscano alle ZPS classificate nel Marais poitevin uno status giuridico sufficiente e non avendo adottato le misure idonee ad evitare il deterioramento sia dei siti del Marais poitevin classificati come ZPS sia di taluni di quelli che avrebbero dovuto esserlo, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 4 della direttiva uccelli.
58 Occorre respingere il ricorso per il resto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
59 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica francese è rimasta sostanzialmente soccombente nei suoi motivi per cui va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo classificato come zona di protezione speciale, nel termine stabilito, una superficie sufficiente nel Marais poitevin, non avendo adottato misure che conferissero alle zone di protezione speciale classificate nel Marais poitevin uno status giuridico sufficiente e non avendo adottato le misure idonee ad evitare il deterioramento sia dei siti del Marais poitevin classificati come zone di protezione speciale sia di taluni di quelli che avrebbero dovuto esserlo, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/404/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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