Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Libera circolazione delle merci - Disposizioni del Trattato - Ambito di applicazione - Diritto di pesca o autorizzazione alla pesca al lancio - Esclusione - Applicazione delle disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi
[Trattato CE, artt. 9 e ss. (divenuti, in seguito a modifica, artt. 23 CE e ss.) e artt. 59 e ss. (divenuti, in seguito a modifica, art. 49 CE e ss.)]
2. Libera prestazione dei servizi - Disposizioni del Trattato - Inapplicabilità in una situazione puramente interna ad uno Stato membro
[Trattato CE, artt. 59 e ss. (divenuti, in seguito a modifica, art. 49 CE e ss.)]
Massima
1. Il diritto di pesca o l'autorizzazione alla pesca al lancio non sono «merci» ai sensi delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, ma rientrano in un'attività di «servizi» ai sensi delle disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi.
Infatti, l'attività consistente nel mettere a disposizione di terzi, dietro compenso e a talune condizioni, uno specchio d'acqua per praticarvi la pesca costituisce una prestazione di servizi che, se presenta un carattere transfrontaliero, rientra negli artt. 59 e seguenti del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 49 CE e seguenti). Il fatto che questo diritto o questa autorizzazione alla pesca siano accertati mediante documenti che, in quanto tali, possono costituire oggetto di scambio non è sufficiente per farli rientrare nel campo di applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci.
2. Le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi non si applicano ad una situazione i cui elementi si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro e che, pertanto, non presenta alcun elemento di collegamento a una delle situazioni considerate dal diritto comunitario nel settore della libera prestazione dei servizi.
Parti
Nel procedimento C-97/98,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tingsrätt di Pargas (Finlandia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Peter Jägerskiöld
e
Torolf Gustafsson,
domanda vertente sull'interpretazione delle norme del Trattato CE in materia di libera circolazione delle merci e dei servizi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori R. Schintgen (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Jägerskiöld, dall'avv. R. Kurki-Suonio, del foro di Helsinki;
- per il governo finlandese, dall'ambasciatore H. Rotkirch, capo del servizio «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dalla signora Tuula Pynnä, consigliere giuridico presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor A. Rosas, consigliere giuridico principale, e dalla signora L. Ström, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Jägerskiöld, rappresentato dall'avv. R. Kurki-Suonio e dal signor Wallgren, dottore in legge, dal signor Gustafsson, rappresentato dal signor B. Zetter, vicehäradshövding, del governo finlandese, rappresentato dal signor H. Rotkirch, e della Commissione, rappresentata da signor A. Rosas, all'udienza del 28 aprile 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 giugno 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 25 marzo 1998, pervenuta alla Corte il 6 aprile seguente, il tingsrätt (tribunale di primo grado) di Pagas ha sottoposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), sette questioni pregiudiziali relative all'interpretazione delle norme dello stesso Trattato in materia di libera circolazione delle merci e dei servizi.
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il signor Jägerskiöld, proprietario di uno specchio d'acqua situato nel comune di Kimito in Finlandia, ed il signor Gustafsson, cittadino finlandese, relativamente al diritto di quest'ultimo di pescare al lancio nello specchio d'acqua appartenente al signor Jägerskiöld, senza l'autorizzazione di quest'ultimo, ma mediante il pagamento di un tributo allo Stato finlandese.
Il contesto giuridico nazionale
3 In Finlandia la lagen om fiske del 16 aprile 1982 (in prosieguo: la «legge sulla pesca») prevede all'art. 5:
«Il diritto alla pratica della pesca e alla definizione delle relative modalità spetta al proprietario del fondo qualora tale diritto non sia stato alienato a terzi o la presente legge disponga diversamente (...)».
4 L'art. 8, n. 1, della legge sulla pesca, come modificato dalla legge 12 dicembre 1996, n. 1045 (in prosieguo: la «legge n. 1045/96»), stabilisce:
«Oltre a quanto stabilito dall'art. 6, primo comma, e dall'art. 7, primo comma, in merito alla pesca nelle acque pubbliche, chiunque ha altresì il diritto di praticare la pesca sportiva nonché la pesca con canna, mulinello ed esca, la pesca vagante o la pesca di fondo, anche in altri tipi di acque, ad eccezione dei torrenti e corsi d'acqua popolati da salmoni o lavarelli nonché delle altre zone in cui la pesca è vietata in forza di altre disposizioni. Per le competizioni di pesca sportiva o altre analoghe manifestazioni organizzate dovrà essere altresì richiesta l'autorizzazione del titolare del diritto di pesca».
5 Dall'ordinanza di rinvio risulta che la modifica apportata a questa disposizione dalla legge n. 1045/96 mirava a riconoscere un diritto generale di praticare, senza il consenso del titolare del diritto di pesca, la pesca al lancio dietro versamento del contributo stabilito dall'art. 88 della legge sulla pesca pagabile allo Stato. La legge sulla pesca non vieta tuttavia ai proprietari degli specchi d'acqua di cedere anch'essi, a prezzi che sono liberi di fissare, il diritto di pescare al lancio nei loro specchi d'acqua.
6 Ai sensi dell'art. 88, n. 2, della legge sulla pesca, come modificato dalla legge n. 1045/96, chiunque pesca con un attrezzo manuale ai sensi dell'art. 8, n. 1, deve versare un tributo in ogni dipartimento nel quale pratica questo tipo di pesca. Il tributo ammonta a 150 FIM all'anno o a 35 FIM per un periodo di sette giorni. Nessun tributo è tuttavia richiesto da coloro che hanno meno di 18 anni o più di 65 anni né per la pesca praticata mediante un attrezzo manuale in uno specchio d'acqua pubblico.
7 Ai sensi dell'art. 89a della legge sulla pesca, come modificata dalla legge n. 1054/96, il ricavato del tributo è ripartito annualmente tra i proprietari degli specchi d'acqua, dopo deduzione dei costi sostenuti dallo Stato per la sua riscossione e la sua ridistribuzione. La ripartizione avviene in funzione dell'onere che la pesca di cui trattasi rappresenta per ogni specchio d'acqua.
8 Dai lavori parlamentari preparatori, ed in particolare dalla relazione della commissione agricoltura e foreste, si evince che la motivazione centrale della modifica apportata alla legge sulla pesca dalla legge n. 1045/96 era costituita dalle esigenze ricreative dei pescatori dilettanti. Secondo questa relazione la modifica della legge sulla pesca mirava anche ad assicurare un maggiore sfruttamento delle risorse della pesca e la promozione del turismo collegato alla pesca.
La causa dinanzi al giudice nazionale
9 Il 20 maggio 1997 il signor Gustafsson ha pescato al lancio nello specchio d'acqua di proprietà del signor Jägerskiöld, situato nel comune di Kimito in Finlandia. Due giorni prima, il 27 maggio 1997, egli aveva versato il tributo sulla pesca al lancio previsto dall'art. 88 della legge sulla pesca, il che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della stessa legge, l'autorizzava a praticare questo tipo di pesca anche su uno specchio d'acqua privato.
10 Il signor Jägerskiöld ha presentato dinanzi al giudice nazionale un ricorso inteso a far dichiarare che il signor Gustafsson non può, senza la sua autorizzazione, pescare al lancio sugli specchi d'acqua di sua proprietà, nonostante il fatto che abbia pagato il tributo sulla pesca al lancio previsto dalla legge sulla pesca. A sostegno del suo ricorso, il signor Jägerskiöld ha sostenuto che la modifica apportata alla legge sulla pesca dalla legge n. 1045/96, sulla quale si basa il diritto di pescare al lancio, è incompatibile con le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci o, in subordine, a quelle relative alla libera prestazione dei servizi.
11 A sostegno di tale tesi il signor Jägerskiöld ha fatto valere un certo numero di argomenti che il tingsrätt, nell'ordinanza di rinvio, ha commentato nel modo seguente.
12 Inanzitutto il tingsrätt constata che l'art. 222 del Trattato CE (divenuto art. 295 CE), il quale stabilisce che «il presente Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri», non si oppone all'applicazione di quest'ultimo, in quanto dai lavori preparatori risulterebbe che la modifica apportata alla legge sulla pesca dalla legge n. 1045/96 non modifica il regime di proprietà vigente in Finlandia. Esso aggiunge che, in quanto, secondo la relazione della commissione agricoltura e foreste, questa modifica costituirebbe solo un nuovo modo di canalizzare gli introiti generati dal diritto di proprietà, essa si riferisce alla distribuzione ed alla determinazione dei prezzi dei beni, materia che costituisce in genere oggetto di una valutazione alla luce delle norme sulla libera circolazione delle merci.
13 In secondo luogo il tingsrätt rileva che, come risulterebbe dall'art. 5 della legge sulla pesca, il diritto di pesca, da cui deriva quello di pesca al lancio, può costituire oggetto di una cessione a titolo autonomo, di modo che tale diritto dovrebbe normalmente soddisfare la definizione che la Corte ha dato della nozione di «merci» nella sentenza 10 ottobre 1968, causa 7/68, Commissione/Italia (Racc. pag. 562). Esso fa rilevare tuttavia che il diritto di pesca e i diritti derivati costituiscono un istituto giuridico peculiare su cui la Corte non si sarebbe ancora pronunciata.
14 Nel caso in cui si trattasse di una merce ai sensi del Trattato, il tingsrätt fa valere, in terzo luogo, che il fatto che il diritto di pratica della pesca al lancio può essere esercitato solo in Finlandia non sembra escludere l'applicazione della sentenza della Corte 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville (Racc. pag. 837). A tal riguardo esso ritiene che la situazione non differisca da quella dei diritti di proprietà industriale, che sono anch'essi limitati alle frontiere nazionali e che disciplinano la situazione all'interno delle frontiere dello Stato membro interessato. Nell'ambito di una tale analogia, il diritto di pratica della pesca al lancio potrebbe essere paragonato a una licenza.
15 Il tingsrätt fa valere, in quarto luogo, che, nel caso in cui la modifica apportata alla legge sulla pesca dalla legge n. 1045/96 dovesse essere analizzata nel senso che costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci, occorrerebbe esaminare se le esigenze ricreative dei pescatori dilettanti possano giustificarla. A tal riguardo esso rileva, da un lato, che, mediante questa modifica e l'introduzione di un tributo da pagare allo Stato che consente di praticare la pesca al lancio in un intero dipartimento, il legislatore finlandese intendeva porre rimedio al fatto che le informazioni relative al rilascio delle autorizzazioni per la pratica della pesca al lancio fossero insufficienti in talune regioni, di modo che solo la popolazione locale ne avrebbe avuto conoscenza. D'altra parte, la frammentazione della proprietà degli specchi d'acqua in talune zone del paese sarebbe tale che sarebbero state necessarie diverse autorizzazioni per praticare la pesca al lancio al fine di poter pescare su scala maggiore.
16 Il tingsrätt ritiene, in quinto luogo, che, anche se la modifica legislativa non ha introdotto alcun monopolio, in quanto i proprietari degli specchi d'acqua continuerebbero a possedere il diritto teorico di autorizzare la pesca al lancio al prezzo che essi fissano liberamente, la Repubblica di Finlandia deterrebbe manifestamente un monopolio sulla distribuzione e la fissazione di prezzi delle autorizzazioni per praticare la pesca al lancio. Poiché tale modifica mira in particolare a migliorare lo sfruttamento delle risorse della pesca e il pesce costituisce, in forza dell'art. 38 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 32 CE), un prodotto agricolo, occorrerebbe quindi esaminare se, come avrebbe richiesto l'art. 37, n. 4, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 31, n. 3, CE), gli interessi dei proprietari degli specchi d'acqua i quali, per la maggior parte, sarebbero agricoltori siano stati sufficientemente presi in considerazione all'atto della sua adozione.
17 Per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi, richiesta in subordine dal ricorrente nella causa principale, nel caso in cui le disposizioni relative alle merci non trovassero applicazione, il tingsrätt si limita a indicare che non è a conoscenza di sentenze della Corte pronunciate a tal riguardo.
18 Alla luce di queste considerazioni, e pur constatando che il signor Gustafsson non si era pronunciato sulla questione di un eventuale conflitto tra la normativa nazionale e il diritto comunitario, il tingsrätt ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali;
«1) Se il diritto di pesca o l'autorizzazione alla pesca al lancio siano merci ai sensi della pronuncia nella causa 7/68, Commissione/Italia (Racc. 1968, pag. 618).
2) Se la modifica, effettuata in Finlandia, della legge sulla pesca n. 1045/96 configuri un ostacolo alla libera circolazione delle merci alla luce dei criteri definiti nella causa 8/74, Dassonville (Racc. 1974, pag. 837).
3) Se le esigenze ricreative dei pescatori dilettanti costituiscano un motivo che giustifica le misure ai sensi dell'art. 36 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
4) Se nel caso di specie si tratti di prodotti agricoli ai sensi del n. 4 dell'art. 37 del Trattato di Roma.
5) Se le dette norme abbiano effetto diretto alla luce della causa 6/64, Costa/ENEL (Racc. 1964, pag. 1129).
6) Se gli interessi degli agricoltori siano stati presi in considerazione in misura sufficiente.
7) Se quindi la modifica della legge finlandese sulla pesca n. 1045/96 per quanto riguarda la pesca al lancio sia in contrasto con le norme sulla libera circolazione delle merci (o dei servizi) contenute nel Trattato che istituisce la Comunità europea».
Sulla ricevibilità
19 In via principale la Commissione contesta la ricevibilità delle questioni pregiudiziali. A tal riguardo essa fa valere che l'ordinanza di rinvio non indica la tesi del convenuto nella causa principale sulla controversia e non contiene alcun elemento tale da cui risulti che la domanda del signor Jägerskiöld sia contestata dal signor Gustafsson. Alla luce di queste considerazioni, essa ritiene che sia dubbio che esista una vera e propria controversia tra le due parti nella causa principale.
20 La Commissione sostiene inoltre che l'ordinanza di rinvio non contiene né una descrizione del contesto di fatto e normativo della controversia dinanzi al giudice nazionale che sia sufficiente per consentire alla Corte di dare soluzioni utili al giudice nazionale né i motivi precisi che hanno indotto quest'ultimo a nutrire dubbi sull'interpretazione del diritto comunitario ed a ritenere necessario sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte.
21 Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punti 59-61, e 29 giugno 1999, Butterfly Music, Racc. pag. I-3939, punto 13), spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giudiziale valutare, in considerazione delle particolarità della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la pertinenza delle questioni che sottopone alla Corte. Quest'ultima può respingere una domanda proposta da tale giudice solo qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione di norme comunitarie da esso chiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa a qua, o ancora qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte.
22 Ora, tale non è il caso nella presente fattispecie.
23 Inanzitutto, risulta esplicitamente dall'ordinanza di rinvio che al giudice nazionale è stata sottoposta una controversia mirante a far constatare, su domanda del signor Jägerskiöld, che il signor Gustaffson non ha il diritto di pescare al lancio sugli specchi d'acqua di proprietà del primo, senza il consenso di questi, e nonostante il fatto che abbia versato il tributo sulla pesca al lancio previsto dalla legge sulla pesca.
24 Alla luce di queste considerazioni, il fatto che, dinanzi al giudice nazionale, il convenuto nella causa principale non si sia pronunciato sulla questione di un eventuale conflitto sulla normativa nazionale vigente e il diritto comunitario non è sufficiente, di per sé solo, a dimostrare in maniera manifesta che quest'ultimo non contesta quanto fa valere il signor Jägerskiöld nei suoi confronti.
25 Inoltre, la circostanza, sollevata all'udienza, secondo cui il signor Gustaffson è anch'egli proprietario di uno specchio d'acqua e, a tale titolo, ha un interesse ad accertare se per il futuro possa offrirvi possibilità di pesca a terzi ed in particolare a turisti non è tale da mettere in causa il carattere reale della controversia che l'oppone, in quanto pescatore che ha versato il tributo previsto dalla normativa finlandese vigente, al proprietario di un altro specchio d'acqua che intende rifiutare il diritto di praticare la pesca in quest'ultimo.
26 Occorre poi constatare che le informazioni fornite nell'ordinanza di rinvio circa il contesto di fatto e normativo in cui si inseriscono le questioni poste comprendono tutti gli elementi necessari al fine di consentire alla Corte di dare soluzioni utili e ai governi degli Stati membri nonché agli altri interessati la possibilità di presentare osservazioni in conformità all'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia.
27 Infine risulta dai punti 12-17 della presente sentenza che l'ordinanza di rinvio contiene anche un'esposizione dettagliata dei motivi della scelta delle disposizioni comunitarie di cui il giudice nazionale chiede l'interpretazione e relativamente al nesso ch'esso instaura tra queste disposizioni e la normativa nazionale che si applica alla controversia.
28 A tal riguardo bisogna sottolineare che dall'ordinanza di rinvio risulta che le disposizioni comunitarie in materia di libera prestazione dei servizi sono prese in considerazione, nella settima questione, solo in subordine, nel caso in cui i diritti di pesca o le autorizzazioni a praticare la pesca non costituiscano «merci», e che, in tale caso, i motivi che hanno indotto il giudice nazionale a sottoporre questioni alla Corte sulla compatibilità della normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale con le disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle merci valgono anche per quelle relative alla libera prestazione dei servizi.
29 Occorre pertanto esaminare le questioni pregiudiziali.
Sulla prima questione
30 Per risolvere tale questione occorre ricordare in via preliminare che, nella sentenza Commissione/Italia, sopramenzionata, esplicitamente considerata dal giudice nazionale, la Corte ha definito le merci, ai sensi dell'art. 9 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 23 CE), che costituisce il primo articolo della parte terza, titolo I, del Trattato CE, intitolato «La libera circolazione delle merci», come prodotti pecuniariamente valutabili e come tali atti a costituire oggetto di negozi commerciali.
31 Il signor Jägerskiöld sostiene che il diritto di praticare la pesca al lancio e le autorizzazioni per la pesca che ne derivano costituiscono «merci» ai sensi di tale sentenza, in quanto il loro valore sarebbe pecuniariamente valutabile e potrebbero essere ceduti a terzi, come prevede esplicitamente l'art. 5 della legge sulla pesca.
32 Occorre tuttavia constatare che, nella causa Commissione/Italia, sopramenzionata, si chiedeva alla Corte se beni di carattere artistico, storico, archeologico o etnografico sfuggissero all'applicazione delle disposizioni del Trattato relative all'Unione doganale poiché non potevano essere equiparati a «beni di consumo o di uso comune» e non costituivano «comuni beni di scambio». Come risulta dalla definizione stessa data dalla Corte, la qualità di «prodotti» delle merci di cui trattasi non era quindi contestata, di modo che questa definizione di per sé sola non può servire a qualificare diritti di pesca o autorizzazioni alla pesca come merci ai sensi delle disposizioni del Trattato relativa alla libera circolazione delle merci.
33 Occorre rilevare anche che tutto quello che può essere valutato pecuniariamente e come tale costituire oggetto di negozi commerciali non rientra necessariamente nel campo di applicazione di tale disposizione del Trattato.
34 Come risulta dalla direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l'attuazione dell'art. 67 del Trattato (GU L 178, pag. 5), la cui nomenclatura dei movimenti di capitali, che è ad essa allegata, resta valida anche dopo l'entrata in vigore degli artt. 73 B e ss. del Trattato CE (divenuti artt. 56 CE e ss.) (v., in tal senso, sentenza 16 marzo 1999, causa C-222/97, Trummer e Mayer, Racc. pag. I-1661, punto 21), rientrano in particolare nelle disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione dei capitali le operazioni relative ad azioni, obbligazioni e altri titoli che, così come il diritto di pesca o le autorizzazioni alla pesca sostitutive, sono pecuniariamente valutabili e possono costituire oggetto di negozi commerciali.
35 Allo stesso modo, come risulta dalla sentenza 24 marzo 1994, causa C-275/92, Schindler (Racc. pag. I-1039), le attività di lotteria non costituiscono attività relative a «merci», anche se sono collegate alla diffusione di documenti pubblicitari e di biglietti della lotteria, ma devono essere considerate come attività di «servizi» ai sensi del Trattato. Nell'ambito di tale attività le prestazioni di cui trattasi sono quelle che fornisce l'organizzatore della lotteria facendo partecipare gli acquirenti di biglietti ad essa, contro il pagamento del prezzo dei biglietti di lotteria.
36 Lo stesso vale per la concessione del diritto di pesca ed il rilascio di autorizzazioni sostitutive. L'attività consistente nel mettere a disposizione di terzi, dietro compenso e a talune condizioni, uno specchio d'acqua per praticarvi la pesca costituisce una prestazione di servizi che, se presenta un carattere transfrontaliero, rientra negli artt. 59 e seguenti del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 49 CE e seguenti). Il fatto che questo diritto o queste autorizzazioni siano accertati mediante documenti che come tali possono costituire oggetto di scambi non è sufficiente per farli rientrare nel campo di applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci.
37 Questa conclusione non può essere confutata mediante un riferimento ai diritti di proprietà intellettuale che, secondo il signor Jägerskiöld, benché costituiscano solo diritti immateriali, rientrerebbero tuttavia nel campo di applicazione di queste ultime disposizioni.
38 Infatti, come l'avvocato generale ha sottolineato al punto 21 delle sue conclusioni, i diritti di proprietà intellettuale, anche se possono incidere sul commercio intracomunitario delle merci, non costituiscono essi stessi siffatte merci. D'altra parte, i diritti di proprietà intellettuale sono tali da incidere sugli scambi non solo di beni, ma anche di servizi (v., in particolare sentenza 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, Phil Collins e a., Racc. pag. I-5145, punto 22).
39 Pertanto, occorre risolvere la prima questione nel senso che il diritto di pesca o l'autorizzazione alla pesca al lancio non sono «merci» ai sensi delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, ma rientrano in un'attività di «servizi» ai sensi delle disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi.
Sulle questioni da due a sei
40 Dall'ordinanza di rinvio risulta che le questioni da due a sei sono poste per il caso in cui il diritto di pesca o l'autorizzazione alla pesca costituissero «merci» ai sensi delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci. Non essendo tale il caso, non occorre risolverle.
Sulla settima questione
41 Per lo stesso motivo non occorre risolvere la settima questione in quanto essa riguarda le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci.
42 Per quanto riguarda le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi, è sufficiente ricordare che queste ultime non sono applicabili ad attività che in tutti i loro elementi rilevanti si collocano all'interno di un solo Stato membro (v., in particolare, sentenze 16 gennaio 1997, causa C-134/95, USSL n. 47 di Biella, Racc. pag. I-195, punto 19, e 9 settembre 1999, causa C-108/98, RI.SAN., Racc. pag. I-0000, punto 23).
43 Ora, dal fascicolo risulta che la controversia dinanzi al giudice nazionale oppone due cittadini finlandesi, entrambi stabiliti in Finlandia, circa il diritto di uno di essi di praticare la pesca al lancio in uno specchio d'acqua di proprietà dell'altro situato in Finlandia.
44 Una tale situazione non presenta alcun elemento di collegamento a una delle situazioni considerate dal diritto comunitario nel settore della libera prestazione dei servizi.
45 Occorre quindi risolvere la settima questione nel senso che le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi non si applicano a una situazione, quale quella di cui trattasi nella causa principale, i cui elementi si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
46 Le spese sostenute dal governo finlandese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal tingsrätt di Pargas con ordinanza 25 marzo 1998, dichiara:
1) Il diritto di pesca o l'autorizzazione alla pesca al lancio non sono «merci» ai sensi delle disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione delle merci, ma rientrano in un'attività di «servizi» ai sensi delle disposizioni dello stesso Trattato relative alla libera prestazione dei servizi.
2) Le disposizioni del Trattato CE relative alla libera prestazione dei servizi non si applicano ad una situazione, quale quella di cui trattasi nella causa principale, i cui elementi si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro.
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