Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Pensione di vecchiaia - Determinazione della data di nascita degli interessati - Normativa nazionale che consente le modifiche previa dichiarazione degli interessati all'ente previdenziale solo su presentazione di un documento emesso prima di detta dichiarazione - Discriminazione in base alla cittadinanza - Insussistenza
(Decisione del consiglio di associazione CEE-Turchia n. 3/80, art. 3, n. 1)
Massima
$$L'art. 3, n. 1, della decisione del consiglio di associazione CEE-Turchia n. 3/80, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri ai lavoratori turchi e ai loro familiari, in forza del quale i cittadini turchi residenti nel territorio di uno degli Stati membri e ai quali siano applicabili le disposizioni della detta decisione hanno il diritto di beneficiare, nello Stato membro di loro residenza, delle prestazioni previdenziali riconosciute in forza della normativa di questo Stato alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro applichi a lavoratori turchi una normativa che, ai fini della concessione della pensione di vecchiaia e della costituzione del numero di matricola previdenziale attribuito a tale effetto, riconosca come data di nascita determinante quella risultante dalla prima dichiarazione resa dall'interessato ad un ente previdenziale di questo Stato e subordini il riconoscimento di una diversa data di nascita alla condizione che venga presentato un documento il cui originale sia stato emesso anteriormente alla data di questa dichiarazione.
Infatti, siffatta normativa nazionale, che si applica indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati e riconosce ai documenti che devono essere prodotti affinché si possa non tener conto della data di nascita indicata all'atto della prima dichiarazione resa ad un ente previdenziale il medesimo valore probatorio, qualunque ne sia l'origine o provenienza, non pone i cittadini turchi in una situazione giuridica diversa da quella dei cittadini dello Stato membro in cui risiedono. Essa non contiene neanche alcuna disparità di trattamento idonea a costituire una discriminazione indiretta in base alla cittadinanza, in quanto non può esigersi, in base al principio di non discriminazione a causa della cittadinanza, sancito dall'art. 3, n. 1, della decisione, che uno Stato membro che disciplina la determinazione della data di nascita ai fini della costituzione di un numero di matricola previdenziale e della concessione della pensione di vecchiaia tenga conto della particolare situazione derivante dal contenuto e dalle modalità di applicazione concreta della normativa turca in materia di stato civile. (v. punti 36, 40-41, 44, 51-52, 55 e dispositivo)
Parti
Nei procedimenti riuniti C-102/98 e C-211/98,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bundessozialgericht (Germania) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Ibrahim Kocak
e
Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken (C-102/98)
e tra
Ramazan Örs
e
Bundesknappschaft (C-211/98),
domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 9 dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685), dell'art. 37 del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1), dell'art. 10, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione (non pubblicata), e dell'art. 3, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione n. 3/80, adottata in pari data, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi e ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, D.A.O. Edward, L. Sevón e R. Schintgen (relatore), presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, H. Ragnemalm, M. Wathelet e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
nel procedimento C-102/98
- per il governo tedesco, dai signori E. Röder, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'Economia, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P.J. Kuiper, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti I. Brinker e R. Karpenstein, del foro di Bruxelles;
nel procedimento C-211/98
- per il signor Örs, dall'avv. H.-H. Volkenborn, del foro di Herten;
- per il governo tedesco, dai signori E. Röder e C.-D. Quassowski;
- per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger e A. de Bourgoing, rispettivamente vicedirettore e chargée de mission presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P.J. Kuijper, assistito dall'avv. R. Karpenstein,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken, rappresentata dai signori N. Mayer, direttore, e W.D. Walloth, Ministerialrat presso il Ministero federale del Lavoro, in qualità di agenti, del signor Örs, rappresentato dall'avv. H.-H. Volkenborn, del governo tedesco, rappresentato dal signor C.-D. Quassowski, e della Commissione, rappresentata dal signor P.J. Kuijper, assistito dall'avv. R. Karpenstein, all'udienza del 7 settembre 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 ottobre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con due ordinanze emesse il 17 febbraio e il 31 marzo 1998, pervenute nella cancelleria rispettivamente il 9 aprile (procedimento C-102/98) e l'8 giugno (procedimento C-211/98) seguenti, il Bundessozialgericht ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), varie questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 9 dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685; in prosieguo: l'«Accordo d'associazione»), dell'art. 37 del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1; in prosieguo: il «protocollo addizionale»), dell'art. 10, n. 1, della decisione del consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativo allo sviluppo dell'associazione (non pubblicata), e dell'art. 3, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione n. 3/80, adottata in pari data, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi e ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di due controversie sorte, da un lato, tra il signor Kocak, cittadino turco, e la Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken (ente pensionistico; in prosieguo: l'«LVA») (procedimento C-102/98) e, dall'altro, tra il signor Örs, cittadino turco, e la Bundesknappschaft (Istituto previdenziale federale dei lavoratori delle miniere) (procedimento C-211/98) in ordine al rifiuto di questi due enti di tener conto, ai fini dell'attribuzione di una pensione di vecchiaia ai signori Kocak e Örs, della rettifica, ordinata da un tribunale turco, della data di nascita che gli interessati avevano dichiarato all'atto della loro iscrizione al regime previdenziale tedesco.
L'associazione CEE-Turchia
3 Ai termini dell'art. 2, n. 1, dell'Accordo di associazione, quest'ultimo ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni economiche e commerciali tra le parti contraenti. A tal fine l'Accordo di associazione prevede una fase preparatoria diretta a consentire alla Repubblica di Turchia di rafforzare la propria economia con l'aiuto della Comunità (art. 3), una fase transitoria nel corso della quale si provvede alla graduale attuazione di un'unione doganale e al ravvicinamento delle politiche economiche (art. 4) e una fase definitiva basata sull'unione doganale che implica il rafforzamento della coordinazione delle politiche economiche (art. 5).
4 L'art. 6 dell'Accordo di associazione recita:
«Per assicurare l'applicazione ed il progressivo sviluppo del regime di associazione, le parti contraenti si riuniscono in un consiglio di associazione che agisce nei limiti delle attribuzioni conferitegli dall'Accordo».
5 L'art. 9 dell'Accordo così dispone:
«Le parti contraenti riconoscono che nel campo di applicazione dell'Accordo, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari eventualmente fissate in applicazione dell'articolo 8, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata in conformità del principio enunciato nell'articolo 7 del Trattato che istituisce la Comunità».
6 L'art. 12 dell'Accordo di associazione è così formulato:
«Le parti contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 48, 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori».
7 Il protocollo addizionale, che in forza del suo art. 62 forma parte integrante dell'Accordo di associazione, detta, ai termini del suo art. 1, le condizioni, le modalità e ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all'art. 4 dell'Accordo di associazione.
8 Ai sensi dell'art. 37 del protocollo addizionale:
«Ciascuno Stato membro accorda ai lavoratori di nazionalità turca occupati nella Comunità un regime caratterizzato dall'assenza di discriminazioni fondate sulla nazionalità nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri della Comunità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la retribuzione».
9 L'art. 39, n. 1, del protocollo addizionale recita:
«Prima della fine del primo anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, il Consiglio di associazione adotta disposizioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori di nazionalità turca che si spostano all'interno della Comunità e delle loro famiglie residenti nella Comunità».
10 Conformemente al terzo `considerando' del suo preambolo, la decisione n. 1/80 mira a migliorare, nel settore sociale, il regime di cui beneficiano i lavoratori e i loro familiari rispetto al regime in vigore, nonché ad attuare le disposizioni relative alla previdenza sociale e quelle concernenti lo scambio di giovani lavoratori.
11 La decisione n. 1/80 prevede, all'art. 10, n. 1, figurante nel capitolo II della medesima, recante il titolo «Disposizioni sociali», sezione 1, concernente «Problemi relativi all'occupazione e alla libera circolazione dei lavoratori»:
«Gli Stati membri della Comunità concedono ai lavoratori turchi appartenenti al loro regolare mercato del lavoro un regime caratterizzato dalla mancanza di qualsiasi discriminazione di nazionalità rispetto ai lavoratori comunitari, con riferimento alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro».
12 La decisione n. 3/80, adottata in base all'art. 39 del protocollo addizionale, è diretta al coordinamento dei regimi di previdenza sociale degli Stati membri al fine di consentire ai lavoratori turchi occupati o che siano stati occupati in uno o più Stati membri della Comunità, nonché ai familiari di tali lavoratori e ai loro superstiti, il godimento di prestazioni nei settori tradizionali della previdenza sociale.
13 Ai termini dell'art. 2 della decisione n. 3/80, intitolato «Campo di applicazione quanto alle persone»:
«La presente decisione si applica:
- ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini della Turchia,
(...)».
14 L'art. 3, n. 1, della stessa decisione, intitolato «Parità di trattamento», così dispone:
«Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni della presente decisione sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari della presente decisione».
15 L'art. 4, n. 1, della decisione n. 3/80, intitolato «Campo d'applicazione ratione materiae», prevede quanto segue:
«La presente decisione si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
(...)
c) le prestazioni di vecchiaia;
(...)».
Normativa nazionale
16 In Germania gli iscritti a un regime pensionistico di sesso maschile hanno diritto, al raggiungimento dell'età di 65 anni, e sempreché abbiano versato contributi al regime per almeno 60 mesi, ad una pensione di vecchiaia.
17 Ogni persona iscritta al regime pensionistico deve obbligatoriamente possedere un numero di matricola previdenziale, del quale è parte integrante la sua data di nascita. Tale numero di matricola le viene attribuito dall'ente pensionistico competente in base ai dati trasmessi dal suo primo datore di lavoro all'atto della dichiarazione che quest'ultimo è tenuto a compiere alla cassa malattia.
18 Ai sensi dell'art. 1, n. 5, della Verordnung über die Vergabe und Zusammensetzung der Versicherungsnummer (regolamento in materia di attribuzione e composizione del numero di matricola previdenziale, BGBl. I, 1987, pag. 2532) del 7 dicembre 1987:
«Un numero di matricola previdenziale è attribuito una sola volta e non può essere modificato. Nel caso in cui la data di nascita o il numero di serie del numero di matricola previdenziale siano errati, l'iscritto riceve un nuovo numero di matricola previdenziale; il numero errato non deve più essere utilizzato e dev'essere contrassegnato come inutilizzabile (...)».
19 L'art. 33a del libro I del Sozialgesetzbuch (codice della previdenza sociale; in prosieguo: l'«SGB») del 16 dicembre 1997 (BGBl I, 1997, pag. 2970), entrato in vigore il 1_ gennaio 1998 in seguito all'adozione della prima legge di modifica del libro III dell'SGB nonché di altre leggi, così dispone:
«1. Se esistono diritti od obblighi subordinati al raggiungimento o al non superamento di un determinato limite di età, la data di nascita di riferimento è quella risultante dalla prima dichiarazione effettuata dall'avente diritto o dall'obbligato, o dai suoi familiari, dinanzi a un ente competente per la concessione di prestazioni sociali oppure, sempreché si tratti di una dichiarazione rientrante nell'ambito delle sezioni terza o sesta del libro IV, dinanzi al datore di lavoro.
2. L'ente competente per la concessione della prestazione può non tener conto della data di nascita di riferimento, di cui al n. 1, soltanto quando sia provato:
a) che vi è stato errore materiale di trascrizione o
b) che in un documento il cui originale è stato emesso anteriormente alla dichiarazione di cui al n. 1 figura una diversa data di nascita.
3. I nn. 1 e 2 trovano applicazione per analogia alle date di nascita che formano parte integrante del numero di matricola previdenziale o di qualsiasi altro codice di identificazione impiegato per le prestazioni sociali disciplinate nel presente codice».
20 Dalla relazione che accompagnava il disegno di legge, prodotta dal giudice nazionale, risulta che questa disposizione è intesa ad evitare rivendicazioni abusive di prestazioni sociali nei casi in cui, segnatamente in seguito ad una modifica della data di nascita, sarebbe possibile richiedere l'erogazione anticipata di tali prestazioni. Vari ordinamenti giuridici stranieri contemplerebbero infatti la possibilità di modificare la data di nascita con decisione giudiziaria. Tali modifiche potrebbero portare a conseguire nel diritto previdenziale tedesco vantaggi che non verrebbero invece conferiti nelle varie discipline normative straniere considerate, poiché queste ultime, per lo più, escluderebbero il riconoscimento ai fini previdenziali delle modifiche apportate alle date di nascita. Attualmente, tali situazioni necessiterebbero ancora di un controllo amministrativo particolarmente rigoroso. Semplificando tale controllo, la nuova disciplina intenderebbe garantire che simili modifiche divengano, in via di principio, prive di conseguenze nel diritto previdenziale tedesco. Tuttavia, l'adozione di una specifica norma transitoria non è ritenuta indispensabile.
Controversie a quibus
Procedimento C-102/98
21 Dall'aprile 1962 al dicembre 1966, il signor Kocak ha prestato lavoro in Germania nell'industria mineraria ed era, a tale titolo, obbligatoriamente iscritto al regime previdenziale. Dal maggio 1970 egli risiede in modo permanente in tale Stato membro; fino al 1_ ottobre 1986, data in cui ha avuto accesso alla pensione anticipata, egli ha prestato lavoro come operaio. Dal 1_ ottobre 1991, data di cessazione del versamento delle prestazioni di prepensionamento, egli riceve un sussidio sociale.
22 La data di nascita del signor Kocak, quale risulta inserita nei numeri di matricola previdenziale che gli sono stati attribuiti nel 1970 e nel 1980, è il 20 ottobre 1933. A seguito di una sentenza del tribunale civile turco di Düzce in data 3 dicembre 1985, l'anno di nascita del signor Kocak nei registri dello stato civile turco veniva modificato e fissato al 1926. Conseguentemente, la Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein gli attribuiva, con provvedimento 14 agosto 1986, un nuovo numero di matricola previdenziale in cui si teneva conto di tale rettifica dell'anno di nascita.
23 Nell'agosto 1991 il signor Kocak inoltrava alla LVA una domanda di pensione di vecchiaia dichiarando di aver raggiunto l'età di 65 anni. Con provvedimento 17 febbraio 1992, l'LVA constatava che la decisione relativa alla rettifica dei registri dello stato civile turchi non poteva essere riconosciuta con riguardo alla data di nascita dell'interessato e che solo la data del 20 ottobre 1933 poteva essere presa in considerazione ai fini del regime pensionistico tedesco; conseguentemente, essa attribuiva al signor Kocak un nuovo numero di matricola previdenziale basato sull'anno di nascita 1933. Con provvedimento 1_ dicembre 1993, l'LVA rigettava la domanda di pensione di vecchiaia del signor Kocak, con la motivazione secondo cui egli era nato nel 1933 ed avrebbe quindi raggiunto l'età di 65 anni solo nell'ottobre 1998.
24 Con decisione 19 gennaio 1994 l'LVA respingeva del pari i reclami proposti dal signor Kocak avverso i due menzionati provvedimenti, rilevando in particolare la circostanza che non era provato che l'interessato non fosse nato nel 1933, anno da lui indicato all'atto dell'ammissione al regime pensionistico tedesco, bensì nel 1926; né la sentenza del tribunale civile turco né la prova testimoniale prodotta dal signor Kocak sarebbero idonee a costituire tale prova, essendo la sentenza basata su un semplice certificato medico e non essendo la prova testimoniale corroborata da alcun documento probatorio.
25 Avendo il Landessozialgericht dello Schleswig-Holstein annullato la sentenza emanata in primo grado dal Sozialgericht di Itzehoe, adito dal signor Kocak, che aveva accolto la sua domanda, quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundessozialgericht. Nutrendo dubbi in ordine alla compatibilità dell'art. 33a del libro I dell'SGB con il principio della parità di trattamento o del divieto di discriminazioni, che presiede all'associazione CEE-Turchia, la terza sezione del Bundessozialgericht ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la normativa che regola l'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (in particolare l'art. 9 dell'Accordo relativo all'istituzione dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia del 12 settembre 1963, l'art. 37 del protocollo addizionale del detto Accordo del 23 novembre 1970, l'art. 10 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione del 19 settembre 1980 e l'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione del 19 settembre 1980) vada interpretata nel senso che al legislatore di uno Stato membro non è consentito emanare norme in base alle quali, ai fini dell'uso in un numero di matricola assegnato all'iscritto al regime previdenziale nonché del riconoscimento di una pensione di vecchiaia, anche nel caso di lavoratori migranti turchi -- prescindendo dalle particolarità dei registri di stato civile turchi -- sia di regola determinante la data di nascita risultante dalla prima dichiarazione dell'iscritto dinanzi all'ente previdenziale dello Stato membro interessato oppure fornita al datore di lavoro in tale Stato (in quanto questi è tenuto a notificare l'assunzione all'ente previdenziale)».
Procedimento C-211/98
26 Il signor Örs vive in Germania dal 1972 ed è iscritto in tale paese al regime pensionistico della Bundesknappschaft. All'atto della sua iscrizione il signor Örs aveva dichiarato di essere nato il 1_ maggio 1950, talché la Bundesknappschaft gli aveva attribuito un numero di matricola previdenziale del quale era parte integrante tale data.
27 In seguito ad una sentenza del tribunale di primo grado di Balikesir in data 9 novembre 1992, la data di nascita del signor Örs nei registri dello stato civile turchi veniva rettificata e fissata al 1_ maggio 1946. Tale sentenza si basava su testimonianze giurate prodotte dal richiedente nonché sull'esame di un campione di tessuto dermatico prelevato sul braccio destro del signor Örs.
28 Con decisioni 14 giugno 1993 e 14 settembre 1993, la Bundesknappschaft respingeva, rispettivamente, la domanda e il reclamo inoltrati dal signor Örs per ottenere la modifica della sua data di nascita e del suo numero di matricola previdenziale alla luce della detta decisione giudiziaria.
29 I ricorsi proposti dal signor Örs avverso queste decisioni di diniego dinanzi al Sozialgericht di Gelsenkirchen e, in grado d'appello, al Landessozialgericht della Renania settentrionale-Vestfalia venivano respinti, talché l'interessato ricorreva per cassazione («Revision») dinanzi al Bundessozialgericht. Nell'ambito di quest'ultimo ricorso, egli fa valere, da un lato, che il numero di matricola previdenziale ha non soltanto una funzione di identificazione, ma anche una rilevanza determinante per quanto attiene al momento conclusivo della sua vita lavorativa e, quindi, ai suoi diritti in materia di prestazioni di vecchiaia e, dall'altro, che la decisione del tribunale turco, passata in giudicato, è vincolante per la Bundesknappschaft. Egli ha sottolineato inoltre come quest'ultima, in quanto cassa malattia, l'avesse già registrato tenendo conto della sua data di nascita rettificata.
30 Dopo aver rilevato, in particolare, come la controversia della quale è investito si distingua da quella che ha dato luogo alla sentenza 2 dicembre 1997, causa C-336/94, Dafeki (Racc. pag. I-6761), in quanto, da un lato, il signor Örs non è un cittadino comunitario, bensì un lavoratore migrante turco, e, dall'altro, l'art. 33a del Libro I dell'SGB esclude che le rettifiche ex post della data di nascita abbiano rilevanza ai fini previdenziali, l'ottava sezione del Bundessozialgericht ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, in base alla normativa che regola l'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, sussista nel campo della previdenza sociale un divieto di discriminazioni direttamente applicabile a favore di un lavoratore turco nella Repubblica federale di Germania.
2) In caso di soluzione affermativa della questione di cui sopra, se questo divieto vada interpretato nel senso che esso è incompatibile con una normativa nazionale in forza della quale, ai fini di prestazioni relative alla previdenza sociale obbligatoria e del numero di matricola previdenziale al riguardo rilasciato, sia determinante la data di nascita originariamente registrata nel momento in cui il lavoratore turco si è iscritto per la prima volta a un regime previdenziale nazionale».
31 Con ordinanza del presidente della Corte 2 dicembre 1998, le due cause sono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
32 Con le sue questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice nazionale chiede in sostanza se il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, qual è sancito in una qualsiasi delle citate disposizioni della normativa relativa all'associazione CEE-Turchia, debba essere interpretato nel senso ch'esso osta a che uno Stato membro applichi a lavoratori turchi una disciplina la quale, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia e della costituzione del numero di matricola previdenziale attribuito a tal fine, consideri come data di nascita determinante quella risultante dalla prima dichiarazione effettuata dall'interessato a un ente previdenziale di questo Stato e subordini il riconoscimento di una diversa data di nascita alla condizione che sia presentato un documento il cui originale sia stato emesso prima della data di questa dichiarazione.
33 In primo luogo, è d'uopo constatare, da un lato, che cittadini turchi i quali, come i signori Kocak e Örs, sono o sono stati assoggettati alla normativa di uno degli Stati membri rientrano nell'ambito di applicazione personale della decisione n. 3/80, quale definito all'art. 2 della medesima.
34 D'altro lato, la normativa di uno Stato membro che, come quella controversa nei procedimenti a quibus, stabilisca la data di nascita da prendere in considerazione ai fini della determinazione del riconoscimento, in particolare, del diritto ad una pensione di vecchiaia costituisce una normativa relativa ad uno dei settori di previdenza sociale espressamente menzionata all'art. 4, n. 1, lett. c), della decisione n. 3/80 e rientra quindi nella sfera di applicazione ratione materiae di quest'ultima.
35 In secondo luogo, occorre ricordare che, nella sentenza 4 maggio 1999 (causa C-262/96, Sürül, Racc. pag. I-2685, punto 74), la Corte ha statuito che l'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 stabilisce, nella sua sfera d'applicazione, un principio preciso ed incondizionato sufficientemente operativo per essere applicato da un giudice nazionale e, quindi, idoneo a disciplinare la situazione giuridica dei singoli. Gli effetti diretti che devono essere quindi riconosciuti a tale disposizione implicano che gli amministrati cui la disposizione medesima si applica possano legittimamente farla valere dinanzi all'autorità giudiziaria degli Stati membri.
36 In forza della detta disposizione, i cittadini turchi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, ai quali siano applicabili le disposizioni della decisione n. 3/80, hanno il diritto di avvantaggiarsi, nello Stato membro di loro residenza, delle prestazioni previdenziali riconosciute in forza della normativa di questo Stato alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo. Essa costituisce infatti l'attuazione e la concreta realizzazione, nel particolare settore della previdenza sociale, del principio generale di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dall'art. 9 dell'accordo di associazione (v., in tal senso, sentenza Sürül, citata, punto 64).
37 Premesso quanto sopra, non occorre esaminare se quest'ultima disposizione, espressamente menzionata dal giudice nazionale, sia altresì applicabile a persone che, come i signori Kocak e Örs, possono già far valere il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza specificamente enunciato in materia di previdenza sociale all'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80.
38 Analogo rilievo deve farsi per le disposizioni dell'art. 37 del protocollo addizionale e dell'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80, che sanciscono l'applicazione ai cittadini turchi del divieto generale di discriminazioni fondate sulla cittadinanza per quanto riguarda la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
39 Con riferimento alla portata del divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza sancito dall'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, le regole della parità di trattamento vietano non soltanto le discriminazioni palesi fondate sulla cittadinanza, ma inoltre tutte le forme dissimulate di discriminazione le quali, facendo applicazione di altri criteri distintivi, si risolvano di fatto nello stesso risultato (v., in tal senso, sentenza 27 gennaio 2000, causa C-190/98, Graf, Racc. pag. I-493, punto 14).
40 Orbene, da un lato, è giocoforza constatare che una disciplina normativa come quella controversa nei procedimenti a quibus trova applicazione indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati.
41 Dall'altro, questa disciplina riconosce ai documenti che devono essere prodotti affinché si possa non tener conto della data di nascita indicata all'atto della prima dichiarazione resa ad un ente previdenziale il medesimo valore probatorio, qualunque ne sia l'origine o provenienza. Essa non discrimina né in base allo Stato nel quale tale documento è stato emesso né in base al tipo di documento prodotto e, com'è stato precisato dal governo tedesco senza essere contraddetto su tale punto, riconosce valore probatorio non soltanto agli estratti dello stato civile, ma anche ad altri documenti, come quelli attestanti la frequenza scolastica o la prestazione del servizio militare, che autorizzino deduzioni in ordine alla data di nascita dell'interessato.
42 Siffatta disciplina si distingue quindi nettamente dalle disposizioni controverse nella causa oggetto della citata sentenza Dafeki, le quali riconoscevano ai documenti e certificati dello stato civile promananti dalle competenti autorità di altri Stati un valore probatorio inferiore a quello attribuito ai documenti e certificati emessi dalle autorità tedesche (v. punti 5 e 12 della sentenza).
43 Occorre inoltre rilevare come dalle ordinanze di rinvio del Bundessozialgericht emerga che, anche nel diritto turco, la data di nascita rilevante in materia di previdenza sociale resta, in via di principio, quella che si è indicata all'atto della prima iscrizione al regime e che una rettifica successiva di tale data non produce alcuna conseguenza al riguardo.
44 Atteso quanto sopra, la conclusione da trarre è che, subordinando il riconoscimento di una data di nascita diversa da quella indicata all'atto della prima dichiarazione resa ad un ente previdenziale alla condizione che venga presentato un documento il cui originale sia stato emesso prima della data di questa dichiarazione, una disciplina come quella controversa nei procedimenti a quibus non pone i cittadini turchi in una situazione giuridica diversa da quella dei cittadini dello Stato membro in cui risiedono.
45 Il giudice nazionale non esclude che una tale disciplina possa, nondimeno, comportare una discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori turchi, in quanto essa non terrebbe sufficientemente conto delle differenze di situazioni, giuridiche e materiali, esistenti in materia di tenuta dei registri dello stato civile tra la Repubblica di Turchia e la Repubblica federale di Germania. Mentre le prime dichiarazioni rese dai cittadini tedeschi ad un ente previdenziale si baserebbero, in linea generale, su iscrizioni nei registri dello stato civile sicure e affidabili, quelle dei lavoratori turchi nati nel loro paese d'origine avrebbero, abbastanza spesso, un fondamento assi più incerto e necessiterebbero quindi con maggiore frequenza di una modifica successiva.
46 Il giudice nazionale osserva, al riguardo, nella sua ordinanza di rinvio nel procedimento C-102/98, che l'art. 16 del Personenstandgesetz (legge relativa allo stato delle persone; in prosieguo: il «PStG») prescrive che la nascita di un bambino dev'essere dichiarata entro il termine di una settimana all'ufficiale dello stato civile nel Comune in cui è nato. Tale obbligo incombe, di massima, al padre legittimo, ma può anche gravare su altre persone. In forza dell'art. 68 del PStG, la persona che non rispetti l'obbligo di dichiarazione o che non vi ottemperi entro il termine prescritto incorre in contravvenzione ed è passibile di ammenda.
47 In conformità dell'art. 20 del PStG, l'ufficiale dello stato civile deve verificare le indicazioni del dichiarante qualora nutra dubbi sulla loro esattezza. Una volta effettuata l'iscrizione della data di nascita nei registri dello stato civile, questa non può più essere rettificata se non su ordine di un tribunale (art. 47 del PStG, in combinato disposto con gli artt. 46-46b). All'uopo, il tribunale è tenuto ad accertare d'ufficio e in maniera esauriente i fatti e ad avvalersi in tale accertamento di tutte le fonti di informazione appropriate. Esso può ordinare la rettifica dell'iscrizione solo quando sia convinto che quest'ultima è errata.
48 Secondo il giudice nazionale, la situazione è sensibilmente diversa in Turchia. Esso osserva che, sebbene, in forza dell'art. 39 del codice civile turco, una nascita debba essere dichiarata entro il termine di un mese presso l'autorità competente per la tenuta dei registri dello stato civile, quest'obbligo non sembra essere sempre rispettato, entro il termine stabilito e in modo attendibile, soprattutto nelle zone rurali. Esso rileva inoltre come, sebbene, in forza degli artt. 38 del codice civile turco e 11 della legge turca sullo stato delle persone, possano essere effettuate rettifiche dei registri dello stato civile in base ad una decisione giudiziaria, il criterio di verifica che i tribunali turchi frequentemente applicano a tal fine viene tuttavia considerato estremamente indulgente dagli uffici amministrativi specializzati degli enti previdenziali. In più occasioni, i tribunali tedeschi avrebbero d'altronde criticato la mancanza di qualsiasi misura istruttoria approfondita disposta d'ufficio in Turchia.
49 La Commissione sostiene che, tenuto conto di queste differenze giuridiche e materiali, il rifiuto di principio di tener conto, ai fini dell'accertamento delle spettanze pensionistiche, di una data di nascita diversa da quella indicata all'atto della prima dichiarazione resa ad un ente previdenziale, qualora la nuova data non risulti in un documento il cui originale sia stato emesso prima della data di questa dichiarazione, costituisce una forma di discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori migranti turchi, la cui giustificazione in base a considerazioni oggettive e indipendenti dalla cittadinanza dei lavoratori considerati e la cui proporzionalità rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale devono ancora essere determinate (v., al riguardo, sentenza 23 maggio 1996, causa C-237/94, O'Flynn, Racc. pag. I-2617, punto 19).
50 Sul punto, occorre sottolineare come le particolari difficoltà che la disciplina controversa nei procedimenti a quibus può comportare a carico dei lavoratori migranti turchi trovino origine nella normativa turca in materia di tenuta dei registri dello stato civile e nelle particolari condizioni della sua applicazione pratica.
51 Orbene, non può esigersi, in forza del divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza sancito dall'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80, che uno Stato membro che disciplini la determinazione della data di nascita ai fini della costituzione di un numero di matricola previdenziale e della concessione di una pensione di vecchiaia tenga conto della particolare situazione derivante dal contenuto e dalle modalità di applicazione concreta della normativa turca in materia di stato civile.
52 Poiché una normativa come quella controversa nei procedimenti a quibus non contiene alcuna disparità di trattamento idonea a costituire una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza, non deve più farsi luogo all'esame del punto se essa sia giustificata alla luce di considerazioni oggettive e se sia commisurata agli obiettivi legittimamente perseguiti dall'ordinamento nazionale (v., al riguardo, sentenze 15 gennaio 1998, causa C-15/96, Schöning-Kougebetopoulou, Racc. pag. I-47, punto 21, e 7 maggio 1998, causa C-350/96, Clean Car Autoservice, Racc. pag. I-2521, punti 30 e 31).
53 Per lo stesso motivo, non è neppure necessario esaminare, in particolare, se, come affermato dalla Commissione in seguito ai dubbi espressi al riguardo dal giudice nazionale nell'ordinanza di rinvio nel procedimento C-102/98, la normativa sia sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, nei limiti in cui, in mancanza di norme transitorie, essa si applica altresì a lavoratori turchi le cui prime dichiarazioni ad un ente previdenziale siano state effettuate in vigenza di una normativa anteriore e a una data in cui essi non avevano alcun motivo di prevedere che, al momento della loro domanda di pensionamento, non avrebbero potuto far valere la loro vera data di nascita, diversa da quella inizialmente dichiarata, a meno che questa non risultasse da un documento il cui originale fosse stato emesso anteriormente alla data della prima dichiarazione.
54 In ordine al punto se persone come i signori Kocak e Örs possano vantare diritti, ai fini dell'attribuzione della loro pensione di vecchiaia, derivanti dalla circostanza che, prima dell'entrata in vigore della normativa controversa nei procedimenti a quibus, fosse stato loro attribuito un nuovo numero di matricola previdenziale o avessero presentato una domanda di modifica del loro numero di matricola previdenziale mentre era in vigore una normativa anteriore, meno restrittiva, esso costituisce una questione di diritto nazionale.
55 Alla luce del complesso delle considerazioni sopra svolte, occorre risolvere le questioni pregiudiziali dichiarando che l'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro applichi a lavoratori turchi una disciplina normativa la quale, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia e della costituzione del numero di matricola previdenziale attribuito a tale effetto, riconosca come data di nascita determinante quella risultante dalla prima dichiarazione resa dall'interessato ad un ente previdenziale di questo Stato e subordini il riconoscimento di una diversa data di nascita alla condizione che venga presentato un documento il cui originale sia stato emesso anteriormente alla data di questa dichiarazione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
56 Le spese sostenute dai governi tedesco e francese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento riveste il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundessozialgericht con ordinanze 17 febbraio e 31 marzo 1998, dichiara:
L'art. 3, n. 1, della decisione del Consiglio d'associazione 19 settembre 1980, n. 3/80, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi e ai loro familiari, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro applichi a lavoratori turchi una disciplina normativa la quale, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia e della costituzione del numero di matricola previdenziale attribuito a tale effetto, riconosca come data di nascita determinante quella risultante dalla prima dichiarazione resa dall'interessato ad un ente previdenziale di questo Stato e subordini il riconoscimento di una diversa data di nascita alla condizione che venga presentato un documento il cui originale sia stato emesso anteriormente alla data di questa dichiarazione.
Full & Egal Universal Law Academy