Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7 - Deroga ammessa per le conseguenze derivanti, per altre prestazioni, dall'esistenza di età pensionabili diverse - Portata - Possibilità per gli Stati membri di adottare o modificare, successivamente alla scadenza del termine di attuazione, provvedimenti connessi a questa differenza di età
[Direttiva del Consiglio 79/7 CEE, art. 7, n. 1, lett. a)]
2 Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7 - Deroga ammessa per le conseguenze derivanti, per altre prestazioni, dall'esistenza di età pensionabili diverse - Portata - Limitazione alle sole discriminazioni necessariamente e obiettivamente correlate alla differenza di età pensionabile - Discriminazione in materia di pensione di vecchiaia anticipata per incapacità lavorativa - Esclusione
[Direttiva del Consiglio 79/7, art. 7, n. 1, lett. a)]
3 Questioni pregiudiziali - Interpretazione - Effetti nel tempo delle sentenze interpretative - Effetto retroattivo - Limitazione da parte della Corte - Presupposti - Sentenza vertente sull'interpretazione della direttiva 79/7 relativa alla parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale - Condizioni non soddisfatte - Importanza per lo Stato membro interessato delle conseguenze finanziarie della sentenza - Criterio non decisivo
[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE); direttiva del Consiglio 79/7, art. 7, n. 1, lett. a)]
Massima
1 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, quest'ultima non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo ambito di applicazione non solo la fissazione dei limiti di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro, ma anche le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni. Orbene, il mantenimento temporaneo di un'età pensionabile differente a seconda del sesso può richiedere la successiva emanazione, dopo lo scadere del termine di trasposizione della direttiva, di provvedimenti inscindibili da tale regime derogatorio alla parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale nonché la modifica di tali provvedimenti. Infatti, vietare a uno Stato membro che ha fissato un'età pensionabile diversa per gli uomini e per le donne di adottare o modificare, dopo lo scadere del termine di trasposizione, provvedimenti connessi a tale differenza di età equivarrebbe a vanificare la deroga prevista dall'articolo di cui trattasi. (v. punti 4, 23-24)
2 La deroga al principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, prevista all'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, va intesa nel senso che non si applica a una prestazione come la pensione di vecchiaia anticipata per incapacità lavorativa, introdotta nella normativa di uno Stato membro dopo lo scadere del termine di trasposizione della direttiva e la cui concessione è subordinata alla condizione che gli assicurati abbiano raggiunto l'età di 55 anni compiuti per le donne e di 57 anni compiuti per gli uomini.
Infatti, questa discriminazione in materia di pensione di vecchiaia anticipata per incapacità lavorativa, che è concessa unicamente agli inabili al lavoro per malattia o altra infermità o difetto fisico o mentale, non è necessariamente e obiettivamente connessa alla differenza tra le età pensionabili. Da un lato, essa non è necessaria per garantire l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale nel suo complesso, essendo stata la sua erogazione subordinata ad un limite di età diverso a seconda del sesso per motivi essenzialmente di bilancio. Dall'altro, essa non è obiettivamente necessaria per garantire la coerenza tra la pensione di vecchiaia e la pensione di vecchiaia anticipata per incapacità lavorativa, non essendovi una relazione precisa tra l'età minima richiesta per godere della prestazione di cui trattasi e l'età pensionabile legale nello Stato membro considerato, che è di 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini. (v. punti 11, 20, 26-36 e dispositivo)
3 Solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede.
La Corte non deve affatto avvalersi di tale facoltà ove si tratti di una sentenza in forza della quale la deroga al principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale, consentita dall'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 97/7 in materia di età pensionabile, non autorizza una discriminazione tra uomini e donne per quanto riguarda l'età a partire dalla quale è erogata una pensione di vecchiaia anticipata per incapacità lavorativa, dal momento che, alla data di adozione della normativa nazionale che ha introdotto tale discriminazione, esisteva già una giurisprudenza della Corte riguardante l'applicazione della disposizione in questione che consentiva allo Stato membro considerato di valutare la compatibilità della normativa nazionale con la direttiva e che le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare a suo carico per aver violato il divieto di discriminazioni non giustificano, di per sé, la limitazione nel tempo degli effetti di una sentenza pronunciata in via pregiudiziale. (v. punti 39-42)
Parti
Nel procedimento C-104/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Johann Buchner e altri
e
Sozialversicherungsanstalt der Bauern,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, D.A.O. Edward e L. Sevón, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e H. Ragnemalm (relatore), giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per i signori Buchner e altri, dall'avv. J. Winkler, del foro di Linz;
- per il governo austriaco, dalla signora C. Pesendorfer, Oberrätin presso la Cancelleria, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dall'avv. C. Vajda, QC;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor J.P. Kuijper, consigliere giuridico, e dalla signora M. Wolfcarius, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. T. Eilmansberger, del foro di Bruxelles,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dei signori Buchner e altri, rappresentati dall'avv. J. Winkler, del governo austriaco, rappresentato dal signor G. Hesse, della Cancelleria, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor J.E. Collins, assistito dall'avv. C. Vajda, e della Commissione, rappresentata dalla signora M. Wolfcarius, assistita dall'avv. T. Eilmansberger, all'udienza dell'8 giugno 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 settembre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 31 marzo 1998, pervenuta alla Corte il 14 aprile seguente, l'Oberster Gerichtshof ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra il signor Buchner e altri 12 ricorrenti, da una parte, e la Sozialversicherungsanstalt der Bauern, dall'altra, in merito al rifiuto di quest'ultima di concedere ai primi il versamento anticipato di una pensione di vecchiaia per incapacità lavorativa.
La normativa comunitaria
3 L'art. 4, n. 1, della direttiva vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, in particolare per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni.
4 Una siffatta discriminazione può essere giustificata solo a norma dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva, secondo cui quest'ultima non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione non solo la fissazione dei limiti di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro, ma anche le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni.
5 Ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva:
«Gli Stati membri esaminano periodicamente le materie escluse ai sensi del paragrafo 1 al fine di valutare se, tenuto conto dell'evoluzione sociale in materia, sia giustificato mantenere le esclusioni in questione».
6 L'art. 8 della direttiva dispone:
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di sei anni a decorrere dalla notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, comprese le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2.
Essi informano la Commissione dei motivi che giustificano l'eventuale mantenimento delle disposizioni esistenti nelle materie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e delle possibilità di una loro ulteriore revisione».
7 L'art. 9 della direttiva prevede:
«Entro sette anni dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati utili per consentirle di redigere una relazione, da sottoporre al Consiglio, sull'applicazione della presente direttiva e di proporre ogni altra misura necessaria per l'attuazione del principio della parità di trattamento».
La normativa nazionale
8 L'art. 122 quater, n. 1, del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (legge relativa all'assicurazione sociale degli agricoltori, in prosieguo: il «BSVG») nella versione risultante dallo Strukturanpassungsgesetz (legge di adattamento strutturale) del 1996 (BGBl. 1996, pag. 201), in vigore dal 1_ settembre 1996, dispone:
«Ha diritto alla pensione anticipata per incapacità lavorativa l'assicurato che ha compiuto il 57_ anno di età e l'assicurata che ha compiuto il 55_ anno, se
1) ha compiuto il periodo di attesa (art. 111);
2) dimostra il pagamento di 24 quote contributive mensili dell'assicurazione obbligatoria negli ultimi 36 mesi che precedono la data di riferimento oppure di 36 quote contributive mensili obbligatorie di assicurazione pensione nei 180 mesi che precedono la data di riferimento, non è in grado, a causa di malattia o altra infermità o difetto fisico o mentale, di svolgere un'attività lavorativa autonoma che presuppone una preparazione, un'esperienza e una capacità professionali equipollenti a quelle richieste dall'ultima attività lavorativa che l'assicurato o l'assicurata ha svolto per almeno 60 mesi e se la sua personale prestazione lavorativa era necessaria per la corretta gestione dell'azienda».
9 Secondo le disposizioni vigenti prima dell'adozione dello Strukturanpassungsgesetz, da ultimo l'art. 122 quater del BSVG nella versione risultante dalla 18a legge recante modifica del BSVG (BGBl. 1993, pag. 337), entrata in vigore il 1_ luglio 1993, gli agricoltori avevano diritto a una pensione di vecchiaia anticipata per inabilità al lavoro permanente. Tuttavia, per quanto riguarda il periodo anteriore al 1_ settembre 1996, tanto gli uomini quanto le donne potevano chiedere tale pensione al compimento del 55_ anno di età.
10 Prima del 1_ luglio 1993 gli agricoltori avevano diritto, alle stesse condizioni, a una pensione denominata «pensione di inabilità».
11 E' certo che in Austria l'età legale di pensionamento è fissata a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini.
La causa principale e le questioni pregiudiziali
12 Le domande intese a ottenere il versamento anticipato della pensione di vecchiaia per inabilità presentate dai ricorrenti nella causa principale - tutti nati tra il settembre 1941 e il luglio 1942 - sono state respinte con provvedimenti della Sozialversicherungsanstalt der Bauern in quanto il diritto a tale prestazione è subordinato alla condizione che gli assicurati di sesso maschile abbiano compiuto il 57_ anno di età. Ora, alla data di riferimento i ricorrenti non soddisfacevano tale condizione di età.
13 I giudici di primo grado hanno respinto i ricorsi proposti contro tali provvedimenti e l'Oberlandesgericht di Linz ha confermato le pronunce dinanzi ad esso impugnate.
14 Le domande di «Revision» presentate innanzi al giudice remittente dall'insieme dei ricorrenti nella causa principale criticano le sentenze di secondo grado e chiedono che le decisioni contestate vengano modificate nel senso di accogliere il ricorso iniziale. I ricorrenti nella causa principale sostengono che la differente età per gli uomini e per le donne, fissata dal legislatore a decorrere dal 1_ settembre 1996, è in contrasto con il principio comunitario di parità di trattamento e che il compimento del 55_ anno di età è sufficiente a far nascere il loro diritto a pensione.
15 La Sozialversicherungsanstalt der Bauern si limita a replicare ai ricorrenti nella causa principale che nessuno di essi ha compiuto i 57 anni richiesti dalla normativa applicabile per poter godere della prestazione di cui trattasi. Le altre condizioni di concessione della prestazione non sono contestate. E' certo che alla data di riferimento tutti i ricorrenti avevano compiuto il 55_ anno.
16 L'Oberster Gerichtshof ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due questioni pregiudiziali seguenti:
«1) Se l'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE vada interpretato nel senso che consente ad uno Stato membro di fissare un'età pensionabile differenziata unicamente per i diritti a pensione riconosciuti per il solo rischio di vecchiaia, oppure se tale disposizione derogatoria vada applicata anche ai diritti a pensione che evidentemente possono essere concessi solo da una determinata età ma, inoltre, unicamente per invalidità (inabilità al lavoro).
2) Se l'art. 7, n. 1, lett. a), e n. 2, della direttiva 79/7/CEE debba essere interpretato nel senso che consente ad uno Stato membro di modificare, dopo la scadenza del termine di trasposizione, una norma anteriore che prevedeva la stessa età pensionabile per i due sessi (nella specie, il compimento del 55_ anno di età per gli uomini e per le donne), fissando ex nunc un'età differente per gli uomini e per le donne (nella specie, il compimento del 57_ anno di età per gli uomini e del 55_ anno di età per le donne)».
17 Con le due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice remittente chiede in sostanza se la deroga prevista dall'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva vada intesa nel senso che si applica ad una prestazione, come la pensione di vecchiaia anticipata per inabilità al lavoro, per la quale la normativa nazionale, dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva, ha previsto un limite d'età diverso a seconda del sesso.
18 In via preliminare occorre rilevare che la prestazione di cui trattasi nella causa principale rientra nell'ambito di applicazione della direttiva e che tale prestazione è discriminatoria in quanto il limite di età stabilito per poterne godere è diverso per gli uomini e per le donne.
19 Quanto alla reale natura della prestazione, il governo austriaco sostiene che si tratta di una pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva e non di una prestazione di invalidità rispetto alla quale la fissazione dell'età pensionabile potrebbe avere conseguenze.
20 Al riguardo si deve constatare che, sebbene la concessione della detta prestazione sia subordinata al raggiungimento di un limite d'età, resta il fatto che tale prestazione viene concessa unicamente agli inabili al lavoro per malattia o altra infermità o difetto fisico o mentale.
21 Tale prestazione non può costituire una pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva, il quale, secondo una giurisprudenza costante, è una disposizione derogatoria che, tenuto conto dell'importanza fondamentale del principio della parità di trattamento, dev'essere interpretata restrittivamente (v., in particolare, sentenza 30 marzo 1993, causa C-328/91, Thomas e a., Racc. pag. I-1247, punto 8).
22 Occorre pertanto accertare se la fissazione di un limite di età diverso a seconda del sesso per l'attribuzione della prestazione di cui trattasi nella causa principale possa essere considerata come una conseguenza derivante dall'età pensionabile fissata per la pensione di vecchiaia.
23 A tal riguardo occorre ricordare che il mantenimento temporaneo di un'età pensionabile differente a seconda del sesso può richiedere la successiva emanazione, dopo lo scadere del termine di trasposizione della direttiva, di provvedimenti inscindibili da tale regime derogatorio e la modifica di tali provvedimenti (v. sentenza in data odierna, causa C-196/98, Hepple e a., Racc. 2000, pag. I-3691, punto 23).
24 Infatti, vietare a uno Stato membro che ha fissato un'età pensionabile diversa per gli uomini e per le donne di adottare o modificare, dopo lo scadere del termine di trasposizione, provvedimenti connessi a tale differenza di età equivarrebbe a vanificare la deroga prevista dall'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva (v. sentenza Hepple e a., citata, punto 24).
25 Secondo una giurisprudenza consolidata, nel caso in cui a norma dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva uno Stato membro preveda, per la concessione delle pensioni di vecchiaia e di fine lavoro, un'età diversa per gli uomini e per le donne, l'ambito della deroga consentita, definito con l'espressione «conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni», che compare nell'art. 7, n. 1, lett. a), è limitato alle discriminazioni esistenti negli altri regimi di prestazioni che siano necessariamente ed obiettivamente collegate a tale differenza di età (v., in particolare, sentenza Thomas e a., citata, punto 20, nonché sentenze 11 agosto 1995, causa C-92/94, Graham e a., Racc. pag. I-2521, punto 11, e 30 gennaio 1997, causa C-139/95, Balestra, Racc. pag. I-549, punto 33).
26 Ciò avviene se le dette discriminazioni sono oggettivamente necessarie per evitare di compromettere l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale o per garantire la coerenza tra il regime delle pensioni di vecchiaia e quello delle altre prestazioni (v. citate sentenze Thomas e a., punto 12, Graham e a., punto 12, e Balestra, punto 35).
27 Per quanto riguarda, in primo luogo, la condizione relativa alla preservazione dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale, tanto dall'ordinanza di rinvio quanto dalle osservazioni scritte del governo austriaco risulta che l'erogazione della pensione di vecchiaia anticipata per inabilità al lavoro è stata subordinata ad un limite di età diverso a seconda del sesso per motivi essenzialmente di bilancio.
28 Al riguardo si deve ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e influenzare la natura o la portata dei provvedimenti di tutela sociale che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia di per sé un obiettivo perseguito da tale politica e non possono, pertanto, giustificare una discriminazione a sfavore di uno dei sessi (sentenza 24 febbraio 1994, causa C-343/92, Roks e a., Racc. pag. I-571, punto 35).
29 Peraltro, dinanzi alla Corte non è stato invocato nessun argomento, a parte le considerazioni di bilancio di carattere generale, tale da rivelare una interdipendenza tra i sistemi previdenziali che potrebbe essere compromessa dalla soppressione della discriminazione di cui trattasi nella causa principale.
30 Occorre pertanto concludere che la soppressione della detta discriminazione non può incidere seriamente sull'equilibrio finanziario del sistema previdenziale nel suo complesso.
31 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la preservazione della coerenza tra la pensione di vecchiaia anticipata per inabilità al lavoro e la pensione di vecchiaia, si deve rilevare che tra queste due prestazioni esiste un nesso solo in quanto quest'ultima si sostituisce alla prima allorché l'assicurato raggiunge l'età pensionabile legale.
32 Infatti, non vi è una relazione precisa tra l'età minima richiesta per godere della prestazione di cui trattasi e l'età pensionabile legale, giacché l'età minima per poter chiedere la pensione di vecchiaia anticipata per inabilità al lavoro è stata fissata a 55 anni per le donne, vale a dire cinque anni prima dell'età pensionabile legale, mentre è di 57 anni per gli uomini, vale a dire otto anni prima dell'età pensionabile legale.
33 Del resto, come risulta dal punto 27 della presente sentenza, la concessione della pensione di vecchiaia anticipata per inabilità al lavoro è stata subordinata a un limite di età diverso a seconda del sesso per ragioni essenzialmente di bilancio.
34 Pertanto, non si può sostenere che l'introduzione della discriminazione di cui trattasi nella causa principale sia obiettivamente necessaria per garantire la coerenza tra la pensione di vecchiaia e la pensione di vecchiaia anticipata per inabilità al lavoro.
35 Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che una discriminazione come quella di cui trattasi nella causa principale non è necessariamente legata alla differenza tra l'età pensionabile degli uomini e quella delle donne, sicché essa non ricade nel campo di applicazione della deroga prevista dall'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva.
36 Pertanto, occorre risolvere le questioni sollevate dichiarando che la deroga prevista dall'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva deve essere interpretata nel senso che non si applica a una prestazione come la pensione di vecchiaia anticipata per inabilità al lavoro per la quale la normativa nazionale, dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva, ha previsto un limite d'età diverso a seconda del sesso.
Sugli effetti nel tempo della presente sentenza
37 In udienza, il governo austriaco e quello del Regno Unito hanno fatto riferimento alla possibilità che la Corte, nel caso in cui dichiari la normativa austriaca incompatibile con il diritto comunitario, limiti nel tempo gli effetti della presente sentenza.
38 A sostegno di tale domanda il governo austriaco ha fatto valere che la soppressione dei provvedimenti dicriminatori avrebbe conseguenze finanziarie notevoli, mentre il governo del Regno Unito ha invocato la novità delle questioni sollevate nella causa principale.
39 Si deve ricordare che solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede (sentenze 2 febbraio 1988, causa 24/86, Blaizot, Racc. pag. 379, punto 28, e 16 luglio 1992, causa C-163/90, Legros e a., Racc. pag. I-4625, punto 30).
40 Quanto alla causa principale, occorre in primo luogo rilevare che alla data di adozione della normativa nazionale esisteva già una giurisprudenza della Corte riguardante l'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva, che consentiva alla Repubblica austriaca di valutare la compatibilità della normativa nazionale con la direttiva (v., in particolare, sentenza 7 luglio 1992, causa C-9/91, Equal Opportunities Commission, Racc. pag. I-4297, nonché le citate sentenze Thomas e a. e Graham e a.).
41 In secondo luogo, le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare per uno Stato membro da una sentenza pronunciata in via pregiudiziale non giustificano, di per sé, la limitazione dell'efficacia nel tempo di tale sentenza (v., in particolare, sentenza 11 agosto 1995, cause riunite da C-367/93 a C-377/93, Roders e a., Racc. pag. I-2229, punto 48; nonché sentenze 19 ottobre 1995, causa C-137/94, Richardson, Racc. pag. I-3407, punto 37, e 13 febbraio 1996, cause riunite C-197/94 e C-252/94, Bautiaa e Société française maritime, Racc. pag. I-505, punto 55).
42 Di conseguenza, non occorre limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
43 Le spese sostenute dal governo austriaco, da quello del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberster Gerichtshof con ordinanza 31 marzo 1998, dichiara:
La deroga prevista dall'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, va intesa nel senso che non si applica a una prestazione come la pensione di vecchiaia anticipata per inabilità al lavoro per la quale la normativa nazionale, dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva, ha previsto un limite d'età diverso a seconda del sesso.
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