Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Libera circolazione delle merci - Dazi doganali - Tasse di effetto equivalente - Tassa sulle cessioni di apparecchi ricetrasmittenti che funzionano sui canali riservati ai radioamatori, importati da altri Stati membri - Inammissibilità
(Trattato CE, artt. 9, 12 e 95)
2 Libera circolazione delle merci - Scambi con i paesi terzi - Dazi doganali - Tasse di effetto equivalente - Tassa sulle cessioni di apparecchi ricetrasmittenti che funzionano sui canali riservati ai radioamatori, importati da paesi terzi - Inammissibilità
(Trattato CE, artt. 9, 12 e 113)
Massima
3 Gli artt. 9 e 12 del Trattato ostano ad una tassa posta a carico dei fabbricanti, degli importatori e di coloro che effettuano cessioni in uno Stato membro di apparecchi ricetrasmittenti che funzionano sui canali riservati ai radioamatori, importati da altri Stati membri, come quella il cui regime è stabilito dall'art. 302 bis X del code général des impôts francese.
Una tassa del genere costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale e non un tributo interno ai sensi dell'art. 95 del Trattato. Essa, infatti, non rientra in un sistema generale di tributi interni che gravano sistematicamente su categorie di prodotti secondo criteri obiettivi indipendentemente dall'origine dei medesimi, essendo il metodo di tassazione degli apparecchi di cui trattasi diverso da quello che si applica agli altri apparecchi che utilizzano lo spettro elettronico di onde hertziane, poiché viene tassata la cessione e non l'uso.
4 Gli artt. 9, 12 e 113 del Trattato ostano ad una tassa posta a carico dei fabbricanti, degli importatori e di coloro che effettuano cessioni in uno Stato membro di apparecchi ricetrasmittenti che funzionano sui canali riservati ai radioamatori, importati da paesi terzi, come quella il cui regime è stabilito dall'art. 302 bis X del code général des impôts francese.
Infatti, dopo l'istituzione della Tariffa doganale comune, la riscossione di un dazio doganale o di una tassa di effetto equivalente, imposti unilateralmente da uno Stato membro sulle importazioni direttamente provenienti da paesi terzi, contrasta con detti articoli.
Parti
Nel procedimento C-109/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal administratif di Digione (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
CRT France International SA
e
Directeur régional des impôts de Bourgogne,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 9, 12 e 95 del Trattato CE,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward e L. Sevón (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la CRT France International SA dagli avv.ti Thierry Chiron, del foro di Digione, Guy Laubin, del foro di Reims, e Laurent Salem, del foro di Parigi;
- per il governo francese dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore della sezione «diritto internazionale dell'economia e diritto comunitario» presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dal signor Sujiro Seam, segretario per gli affari esteri presso la medesima direzione, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee dal signor Roland Tricot, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della CRT France International SA, rappresentata dagli avv.ti Thierry Chiron e Laurent Salem, del governo francese, rappresentato dal signor Alain Lercher, consigliere di tribunale amministrativo, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor Roland Tricot, all'udienza del 3 dicembre 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 febbraio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 24 marzo 1998, pervenuta in cancelleria il 15 aprile successivo, il Tribunal administratif di Digione ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 9, 12 e 95 del medesimo Trattato.
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra la società CRT France International SA (in prosieguo: la «CRT»), che importa in Francia materiale di telecomunicazioni e, in particolare, ricetrasmittenti che funzionano sui canali riservati ai radioamatori (in prosieguo: gli «apparecchi CB»), e il Directeur régional des impôts de Bourgogne a proposito di un avviso di accertamento emesso nei confronti della CRT, il 18 ottobre 1996, dall'amministrazione tributaria, per un ammontare di 25 127 160 FF, come tassa forfettaria sulla cessione di apparecchi CB.
3 Detta tassa, ammontante inizialmente a 250 FF per ogni apparecchio CB, è stata istituita dall'art. 83 della legge 31 dicembre 1992, recante legge finanziaria rettificativa per il 1992, in vigore dal 1_ gennaio 1993. La tassa è stata modificata con legge 30 dicembre 1993, applicabile dal 1_ gennaio 1994. La predetta disposizione, che è codificata nell'art. 302 bis X del code général des impôts, stabilisce quanto segue:
«I. Le cessioni in Francia di apparecchi ricetrasmittenti che funzionano sui canali riservati ai radioamatori, detti apparecchi CB, sono soggette ad una tassa.
Non sono soggetti a detta tassa gli apparecchi CB che abbiano un massimo di 40 canali e che funzionino esclusivamente in modulazione angolare con una potenza di punta di modulazione di 4 watts al massimo.
II. La tassa è dovuta dai fabbricanti, dagli importatori o da coloro che effettuano acquisti intracomunitari ai sensi dell'art. 256 bis, 3_, I, a motivo delle operazioni contemplate dal punto I che essi effettuano.
L'aliquota della tassa è fissata nel 30% del prezzo di vendita esentasse sul valore aggiunto degli apparecchi CB; l'importo della tassa non può essere inferiore a 150 franchi né superiore a 350 franchi per apparecchio.
La tassa è esigibile nel mese successivo alla cessione degli apparecchi CB.
III. La tassa è liquidata, incassata e controllata secondo le stesse procedure e con le medesime sanzioni, garanzie e privilegi dell'imposta sul valore aggiunto. I reclami sono presentati, istruiti e giudicati secondo le norme che si applicano alla medesima imposta».
4 Poiché la CRT ha contestato la compatibilità di tale tassa con gli artt. 9, 12 e 95 del Trattato, il Tribunal administratif di Digione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli artt. 9, 12 e 95 del Trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità economica europea ostino a che le autorità nazionali pongano a carico dei fabbricanti, degli importatori e di coloro che effettuano cessioni in Francia di ricetrasmittenti che funzionano sui canali riservati ai radioamatori una tassa il cui regime è stabilito dall'art. 302 bis X del code général des impôts».
5 Secondo la CRT, in mancanza di produzione nazionale, la tassa di cui trattasi nella causa principale dev'essere qualificata tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, poiché colpisce solo i prodotti importati. La CRT considera che la tassa riscossa sugli apparecchi CB importati da altri Stati membri contrasta con gli artt. 9 e 12 del Trattato e che quella riscossa sugli apparecchi CB importati da paesi terzi contravviene all'art. 113.
6 La CRT sostiene che questa tassa non può considerarsi tributo interno ai sensi dell'art. 95 del Trattato, poiché non si integra in un sistema generale di tributi che colpisce sistematicamente prodotti importati e prodotti nazionali e, in particolare, in un sistema generale di imposizione dell'uso della rete hertziana. Infatti, numerosi tipi di materiali che utilizzano la rete hertziana non sarebbero assoggettati a tasse. Inoltre, la tassazione degli altri tipi di materiali che utilizzano detta rete sarebbe basata su criteri diversi da quelli sui quali si basa l'imposizione degli apparecchi CB. Quest'ultima dipende unicamente dal numero di apparecchi CB venduti, senza che si tenga conto dal loro uso successivo nel territorio francese, dell'uso particolare delle bande di frequenza sulle quali detti apparecchi emettono o della larghezza della banda.
7 La CRT ha precisato, senza essere contraddetta su questo punto, che l'istituzione della tassa aveva avuto l'effetto di raddoppiare i prezzi degli apparecchi della gamma inferiore, che costituivano la maggior parte delle vendite, e che ciò aveva provocato un crollo del mercato.
8 Per contro, il governo francese e la Commissione sostengono che, anche in mancanza di produzione nazionale, la tassa di cui trattasi ha la natura di tributo interno ai sensi dell'art. 95 del Trattato poiché fa parte di un sistema generale di tributi che mira a compensare gli oneri che comporta, per la Repubblica francese, l'uso delle spettro radioelettrico di onde hertziane, che costituisce un elemento del demanio dello Stato. Anteriormente al 1_ gennaio 1993 detta tassa era riscossa sull'uso degli apparecchi CB da parte degli utenti che intendessero ricevere un'autorizzazione amministrativa individuale. Per motivi di semplificazione amministrativa la legge sarebbe stata modificata affinché la tassa non colpisca più l'uso, ma la cessione degli apparecchi CB, e non sia più dovuta dagli utenti, ma dai fabbricanti e dagli importatori.
9 Il governo francese e la Commissione rilevano che tutti gli apparecchi che utilizzano la rete hertziana in Francia sono soggetti a una tassa, anche se le modalità di quest'ultima sono diverse. Ne sarebbero esenti solo determinati apparecchi di piccola potenza omologati conformemente a una norma europea.
10 Il governo francese sostiene infine che la tassa di cui si discute non contravviene all'art. 95 del Trattato poiché, in particolare, non favorisce alcuna produzione nazionale. Esso ricorda inoltre che la citata norma non si applica ai prodotti importati direttamente dai paesi terzi, come sarebbero la maggior parte degli apparecchi CB.
11 A questo proposito si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la caratteristica essenziale di una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, che la contraddistingue rispetto ad un tributo interno, sta nel fatto che la prima colpisce esclusivamente il prodotto importato in quanto tale, mentre il secondo colpisce sia i prodotti importati sia i prodotti nazionali (v., in particolare, sentenza 3 febbraio 1981, causa 90/79, Commissione/Francia, Racc. pag. 283, punto 13).
12 Nella fattispecie è pacifico che non esisteva una produzione nazionale di apparecchi CB. Si tratta tuttavia di un elemento di fatto che tocca al giudice nazionale verificare.
13 La Corte ha inoltre ammesso che un onere gravante su un prodotto importato da un altro Stato membro, qualora non esistano prodotti nazionali identici o similari, non costituisce una tassa d'effetto equivalente, bensì un tributo interno ai sensi dell'art. 95 del Trattato, purché rientri in un sistema generale di tributi interni che gravano sistematicamente su categorie di prodotti secondo criteri obiettivi applicati indipendentemente dall'origine dei medesimi (sentenza Commissione/Francia, citata, punto 14).
14 A questo proposito non può essere accolto l'argomento del governo francese e della Commissione secondo il quale la tassa sugli apparecchi CB rientrerebbe in un regime del genere e sarebbe diretta a consentire alla Repubblica francese di coprire le spese necessarie per la gestione dello spettro radioelettrico di onde hertziane.
15 Infatti, anche se è stato accertato che la maggior parte degli apparecchi che utilizzano questo spettro radioelettrico sono tassati, il metodo di tassazione degli apparecchi CB differisce da quello degli altri apparecchi poiché, nel caso degli apparecchi CB, viene tassata la cessione, mentre negli altri casi la tassa è sopportata dagli utenti.
16 Orbene, come ha rilevato l'avvocato generale nel paragrafo 31 delle sue conclusioni, la necessità di tassare, a motivo dell'uso di detto spettro radioelettrico, la cessione degli apparecchi CB, e non il loro uso, non è stata dimostrata.
17 Tuttavia, come la Corte ha affermato nella sentenza 9 novembre 1983, causa 158/82, Commissione/Danimarca (Racc. pag. 3573, punto 19), non costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale un onere che rappresenti la remunerazione di un servizio effettivamente reso all'importatore, di importo proporzionato al detto servizio.
18 Non è questo il caso della tassa di cui trattasi poiché, come ha affermato la CRT senza essere contraddetta dal governo francese, detta tassa non finanzia nessun servizio offerto agli importatori di apparecchi CB.
19 Inoltre, secondo una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza 7 luglio 1994, causa C-130/93, Lamaire, Racc. pag. I-3215, punto 14), un simile onere che colpisce le merci per il fatto che varcano la frontiera non può qualificarsi tassa di effetto equivalente vietata dal Trattato se viene riscosso a motivo di controlli effettuati per adempiere gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
20 A questo proposito è pacifico che la tassa di cui trattasi non rientra in tale eccezione.
21 Ne consegue che, in quanto colpisce la cessione di apparecchi CB importati da altri Stati membri, la tassa costituisce non un tributo interno ai sensi dell'art. 95 del Trattato, ma una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale vietata dagli artt. 9 e 12 del Trattato.
22 Per quanto riguarda gli apparecchi CB importati da paesi terzi, si deve ricordare che, dopo l'istituzione della Tariffa doganale comune, il 1_ luglio 1968, la riscossione di un dazio doganale o di una tassa di effetto equivalente, imposti unilateralmente da uno Stato membro sulle importazioni direttamente provenienti da paesi terzi, contrasta con gli artt. 9, 12 e 113 del Trattato (sentenze 13 dicembre 1973, cause riunite 37/73 e 38/73, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders, Racc. pag. 1609, punto 18, e 7 novembre 1996, causa C-126/94, Cadi Surgelés e a., Racc. pag. I-5647, punto 18).
23 Di conseguenza, la questione sollevata dal giudice di rinvio dev'essere risolta dichiarando che gli artt. 9 e 12 del Trattato ostano ad una tassa posta a carico dei fabbricanti, degli importatori e di coloro che effettuano cessioni in Francia di apparecchi CB importati da Stati membri, come quella il cui regime è stabilito dall'art. 302 bis X del code général des impôts, e che gli artt. 9, 12 e 113 del Trattato ostano ad una tassa posta a carico dei fabbricanti, degli importatori e di coloro che effettuano cessioni in Francia di apparecchi CB importati da paesi terzi, come quella il cui regime è stabilito dall'art. 302 bis X del code général des impôts.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal administratif di Digione, con sentenza 24 marzo 1998, dichiara:
Gli artt. 9 e 12 del Trattato CE ostano ad una tassa posta a carico dei fabbricanti, degli importatori e di coloro che effettuano cessioni in Francia di apparecchi ricetrasmittenti che funzionano sui canali riservati ai radioamatori, importati da Stati membri, come quella il cui regime è stabilito dall'art. 302 bis X del code général des impôts, e gli artt. 9, 12 e 113 del Trattato ostano ad una tassa posta a carico dei fabbricanti, degli importatori e di coloro che effettuano cessioni in Francia di apparecchi ricetrasmittenti che funzionano sui canali riservati ai radioamatori, importati da paesi terzi, come quella il cui regime è stabilito dall'art. 302 bis X del code général des impôts.
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