Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Zucchero - Prezzo d'intervento e prezzi d'intervento derivati - Data limite per fissare i prezzi d'intervento - Data limite non rispettata - Conseguenze
(Regolamenti del Consiglio nn. 1785/81 e 1188/97)
2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Zucchero - Regionalizzazione dei prezzi - Zone deficitarie - Regolamento che fissa il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco per tutte le zone d'Italia per una determinata campagna di commercializzazione - Motivazione - Obbligo - Portata
[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE); regolamento del Consiglio n. 1188/97]
3. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Zucchero - Regionalizzazione dei prezzi - Zone deficitarie - Regolamento che fissa il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco per tutte le zone d'Italia per una determinata campagna di commercializzazione - Previsione di una situazione di approvvigionamento deficitario - Validità del regolamento
[Regolamento del Consiglio n. 1188/97, art. 1, lett. f)]
Parti
Nel procedimento C-160/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Giudice di Pace di Genova nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Eridania SpA
e
Azienda Agricola San Luca di Rumagnoli Viannj,
domanda vertente sulla validità dell'art. 1, lett. f), del regolamento (CE) del Consiglio 25 giugno 1997, n. 1188, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (GU L 170, pag. 3), e del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), nella versione risultante dal regolamento (CE) del Consiglio 24 aprile 1995, n. 1101 (GU L 110, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dalle F. Macken, presidente di sezione, N. Colneric (relatore) e dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per l'Eridania SpA, dagli avv.ti C. Cacciapuoti e I. Vigliotti, e dal sig. B. O'Connor, solicitor;
- per il Consiglio dell'Unione europea, dai sigg. I. Díez Parra e J.-P. Hix, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F.P. Ruggeri Laderchi, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del Consiglio, rappresentato dal sig. F. P. Ruggeri Laderchi, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal sig. L. Visaggio, in qualità di agente, all'udienza del 15 febbraio 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate alla stessa udienza,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 28 marzo 1998, pervenuta in cancelleria il 22 aprile successivo, il Giudice di Pace di Genova ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali relative alla validità dell'art. 1, lett. f), del regolamento (CE) del Consiglio 25 giugno 1997, n. 1188, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (GU L 170, pag. 3), e del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), nella versione risultante dal regolamento (CE) del Consiglio 24 aprile 1995, n. 1101 (GU L 110, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1785/81»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra l'Eridania SpA (in prosieguo: l'«Eridania»), produttore di zucchero in Italia, e l'Azienda Agricola San Luca di Rumagnoli Viannj (in prosieguo: l'«Agricola»), impresa che le ha fornito barbabietole da zucchero, in merito alla fondatezza della qualificazione dell'Italia come zona deficitaria per la campagna di commercializzazione 1997/1998 e, conseguentemente, dell'applicazione di un prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco per le zone di tale Stato membro nonché di prezzi minimi maggiorati da pagare ai produttori di barbabietole.
Normativa comunitaria
Sul regolamento n. 1785/81
3 Nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (in prosieguo: l'«OCM dello zucchero»), il regolamento n. 1785/81 ha istituito, al titolo I, un regime dei prezzi e, al titolo III, un regime delle quote.
4 Per quanto riguarda il regime delle quote, a ciascuno Stato membro viene attribuito un quantitativo base di produzione nazionale che viene ripartito tra i produttori nazionali sotto forma di quote di produzione A e B. Queste due quote beneficiano di una garanzia di smercio - in forma di prezzo d'intervento dello zucchero bianco - sia sul mercato comunitario che nei paesi terzi.
5 Quanto al regime dei prezzi, l'art. 3, nn. 1, 4 e 5, del regolamento n. 1785/81 così dispone:
«1. Ogni anno viene fissato per lo zucchero bianco:
a) un prezzo d'intervento per le zone non deficitarie;
b) un prezzo d'intervento derivato per ciascuna zona deficitaria.
(...)
4. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato anteriormente al 1° agosto per la campagna di commercializzazione che si inizia il 1° luglio dell'anno successivo, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.
(...)
5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa ogni anno contemporaneamente al prezzo d'intervento dello zucchero bianco (...) i prezzi d'intervento derivati.
(...)».
6 Per dare eque garanzie ai produttori di barbabietole, è fissato annualmente un prezzo minimo della barbabietola, contemporaneamente al prezzo dello zucchero, in funzione di un prezzo di base stabilito in conformità dell'art. 4 del regolamento n. 1785/81. Con riguardo ai prezzi minimi per le barbabietole, l'art. 5, nn. 1-4, dello stesso regolamento dispone:
«1. Ogni anno, contemporaneamente al prezzo d'intervento dello zucchero bianco, vengono fissati un prezzo minimo delle barbabietole A e un prezzo minimo delle barbabietole B.
(...)
2. Il prezzo minimo delle barbabietole A è pari al 98% del prezzo di base delle barbabietole.
(...) il prezzo minimo delle barbabietole B è pari al 68% del prezzo di base delle barbabietole.
3. Per le zone per le quali viene fissato un prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B subiscono una maggiorazione di importo pari alla differenza fra il prezzo d'intervento derivato della zona interessata ed il prezzo d'intervento, importo a cui si attribuisce un coefficiente 1,30.
4. Ai sensi del presente regolamento sono barbabietole A e barbabietole B tutte le barbabietole trasformate rispettivamente in zucchero A o in zucchero B (...)».
7 Ai sensi dell'art. 6, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1785/81:
«1. (...) i fabbricanti di zucchero hanno l'obbligo, al momento dell'acquisto delle barbabietole:
(...)
di pagare almeno un prezzo minimo (...).
2. Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 corrisponde:
a) per quanto riguarda le zone non deficitarie:
- per le barbabietole che verranno trasformate in zucchero A, al prezzo minimo delle barbabietole A;
- per le barbabietole che verranno trasformate in zucchero B, al prezzo minimo delle barbabietole B;
b) per quanto riguarda le zone deficitarie:
- per le barbabietole che verranno trasformate in zucchero A, al prezzo minimo delle barbabietole A maggiorato conformemente all'articolo 5, paragrafo 3;
- per le barbabietole che verranno trasformate in zucchero B, al prezzo minimo delle barbabietole B maggiorato conformemente all'articolo 5, paragrafo 3».
8 Di conseguenza, si applicano alle zone considerate deficitarie ai sensi dell'OCM dello zucchero i prezzi d'intervento derivati conformemente agli artt. 3, n. 1, lett. b), e 5 del regolamento n. 1785/81 ed i prezzi minimi delle barbabietole maggiorati in conformità dell'art. 5, n. 3, dello stesso regolamento.
9 Tale sistema è comunemente noto sotto la denominazione di «regionalizzazione» e consente di fissare prezzi più elevati per le zone deficitarie rispetto ai prezzi corrispondenti per le zone non deficitarie.
Sui regolamenti relativi alla campagna 1997/1998
10 Il 25 giugno 1997 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1187/97, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (GU L 170, pag. 1). Tale regolamento fissa, da un lato, all'art. 1, n. 2, il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a ECU 63,19 per 100 kg e, dall'altro, all'art. 2, il prezzo di base della barbabietola a ECU 47,67 per tonnellata.
11 Lo stesso giorno il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1188/97. Ai sensi dell'art. 1, lett. f), di tale regolamento, il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato a ECU 65,53 per 100 kg per tutte le zone d'Italia, che è stata classificata tra le zone deficitarie della Comunità. L'art. 3 dello stesso regolamento fissa il prezzo minimo della barbabietola A a ECU 46,72 per tonnellata e il prezzo minimo della barbabietola B a ECU 32,42 per tonnellata. In conformità dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 1785/81, i prezzi minimi applicabili in Italia corrispondono ai detti importi maggiorati di ECU 3,042.
12 Nel secondo e nel terzo considerando del regolamento n. 1188/97 si afferma quanto segue:
«(...) l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati per ciascuna zona deficitaria; (...) per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è possibile supporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato;
(...) si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione dell'Italia, dell'Irlanda, del Regno Unito, della Spagna, del Portogallo e della Finlandia».
La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali
13 Al fine di rifornire uno dei suoi stabilimenti, l'Eridania stipulava con l'Agricola, per la campagna di produzione di zucchero 1997/1998, un contratto relativo alla coltivazione di barbabietole da zucchero. Tale contratto prevedeva che la vendita delle barbabietole sarebbe avvenuta al prezzo e alle condizioni stabiliti dalle norme comunitarie e/o nazionali e/o dall'accordo interprofessionale del 1997/1998.
14 Di conseguenza, l'Eridania versava i prezzi minimi per le barbabietole, maggiorati in base all'art. 5, n. 3, del regolamento n. 1785/81, prezzi quindi superiori ai prezzi minimi applicabili nelle zone non deficitarie.
15 Con il ricorso proposto nella causa principale l'Eridania chiede il rimborso della somma di ITL 1 224 242 versata all'Agricola come maggiorazione del prezzo delle barbabietole in base alla regionalizzazione.
16 Il giudice nazionale rileva, in merito alla situazione del mercato dello zucchero in Italia, che tale Stato membro presentava in passato una carenza di produzione rispetto al consumo. Tuttavia, grazie ad una ristrutturazione dell'industria italiana nel corso degli ultimi venticinque anni, tale situazione si è progressivamente modificata di modo che, a partire dal 1990, non sussistono più i presupposti della regionalizzazione. Il regolamento n. 1101/95, nonostante le informazioni di cui le autorità comunitarie disponevano, avrebbe mantenuto il sistema della regionalizzazione per le campagne 1995/1996 e 1996/1997.
17 Di conseguenza il Giudice di Pace di Genova, condividendo i dubbi dell'Eridania circa la validità del mantenimento del sistema della regionalizzazione per l'Italia, ha sospeso il giudizio sottoponendo alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia valido il regolamento (CE) n. 1188/97 del 25 giugno 1997 (G.U. Comunità europee del 28 giugno 1997), in particolare con riferimento all'art. 1 lett. F e ciò soprattutto in rapporto all'art. 3 par. 4 e 5 regolamento (CEE) n. 1785/81 e all'art. 190 del Trattato CE oltre che per corretta valutazione dei dati di fatto così come meglio evidenziato sub I° "in via principale", della parte in diritto della presente ordinanza.
2) In caso di risposta affermativa in ordine al quesito precedente, se sia valido il regolamento (CEE) n. 1785/81 del 30 giugno 1981 (G.U. Comunità europee 1° /7/1981) e successive modificazioni in particolare in riferimento agli artt. 3 par. 1, 5 par. 3, e 6 par. 2, in rapporto agli artt. 40, nonché agli artt. da 30 a 36 del Trattato CE e se sia conseguentemente valido il regolamento n. 1188/97 art. 1, lett. F così come meglio evidenziato sub II° "in via subordinata" della parte in diritto della presente ordinanza».
18 Occorre subito far presente che il 6 luglio 2000 la Corte ha pronunciato la sentenza Eridania (causa C-289/97, Racc. pag. I-5409; in prosieguo: la «sentenza 6 luglio 2000»), in cui ha risolto questioni analoghe a quelle proposte nella causa principale. Con lettera 25 settembre 2000 la Corte ha invitato il Giudice di Pace di Genova a precisare se, alla luce della detta sentenza, esso intendesse tener ferma la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame. Con lettera 20 ottobre 2000 il giudice a quo ha informato la Corte che, alla luce in particolare del fatto che le due cause erano inerenti a campagne distinte, la detta domanda veniva mantenuta in essere.
Sulla prima questione
Sull'adozione tardiva del regolamento n. 1188/97 e sull'assenza di motivazione dell'applicazione della regionalizzazione all'Italia
19 In relazione alla prima questione, si deve rilevare che essa è già stata risolta dalla Corte nella sua sentenza 6 luglio 2000, in quanto l'Eridania già in quell'occasione contestava la pretesa adozione tardiva del regolamento (CE) del Consiglio 30 luglio 1996, n. 1580, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (GU L 206, pag. 9), in violazione dell'art. 3, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1785/81, nonché l'assenza di motivazione del detto regolamento in quanto esso applicava la regionalizzazione all'Italia.
20 La Corte ha così dichiarato, al punto 34 della sentenza 6 luglio 2000, che la data limite del 1° agosto di cui all'art. 3, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1785/81 non ha carattere perentorio e, quindi, l'inosservanza di tale data limite non può avere per effetto l'invalidazione del regolamento n. 1580/96 quando quest'ultimo fissa i prezzi d'intervento dopo il 1° agosto.
21 Quanto all'assenza di motivazione, la Corte ha effettuato un'analisi dettagliata, rilevando, al punto 44 della stessa sentenza, che la motivazione del regolamento n. 1580/96, con riguardo alla designazione dell'Italia nel novero delle zone deficitarie ai fini della campagna 1996/1997, era sufficiente a soddisfare i requisiti di motivazione posti dalla giurisprudenza della Corte.
22 Ora, l'analisi così effettuata dalla Corte nella sentenza 6 luglio 2000, per quanto riguarda il regolamento n. 1580/96, vale anche per il regolamento n. 1188/97. Infatti questi due regolamenti, salvo il fatto che riguardano due campagne distinte - 1996/1997 per il regolamento n. 1580/96 e 1997/1998 per il regolamento n. 1188/97 -, sono identici: essi sono stati entrambi adottati dopo la scadenza dei termini fissati al riguardo dall'art. 3, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1785/81 e la loro motivazione, quale risulta dai loro considerando secondo e terzo, è identica.
23 Dato che l'Eridania non ha presentato, su questo punto, argomenti diversi da quelli esaminati dalla Corte nella sentenza 6 luglio 2000, è sufficiente, per risolvere la questione, rinviare, a questo proposito, a tale sentenza e ribadire quindi la soluzione ivi contenuta.
Sulla previsione di una situazione deficitaria nel corso della campagna 1997/1998
24 La prima questione è relativa, inoltre, alla valutazione corretta dei fatti che hanno condotto alla previsione di una situazione deficitaria per l'Italia nel corso della campagna 1997/1998. In ordine ai fatti specifici evidenziati nell'ordinanza di rinvio, su tale aspetto non è stata espressa alcuna pronuncia nell'ambito della sentenza 6 luglio 2000, in cui la Corte ha verificato solamente se la previsione di una situazione deficitaria nel corso della campagna 1997/1998 fosse fondata.
Argomenti delle parti
25 Considerando il prezzo d'intervento derivato di ECU 65,53 per 100 kg di zucchero bianco come del tutto ingiustificato, manifestamente erroneo ed arbitrario, l'Eridania ritiene che il Consiglio abbia ignorato o comunque travisato gli elementi di fatto.
26 L'Eridania fa valere che le campagne 1993/1994, 1994/1995 e 1996/1997 si sono chiuse con una produzione eccedentaria. A suo parere, era quindi assolutamente impossibile prevedere che la campagna 1997/1998 in Italia sarebbe stata deficitaria.
27 L'Eridania fa riferimento a una lettera del 16 giugno 1997 con la quale il ministro italiano delle Politiche agricole (in prosieguo: il «ministro») comunicava alla Commissione che, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, la produzione di zucchero si preannunciava superiore a quanto previsto. Pur avendo sottolineato la difficoltà di prevedere concretamente il livello di produzione, a causa della nota variabilità delle rese nazionali, il ministro affermava, tuttavia, che tale livello non avrebbe dovuto superare la somma delle quote di produzione A e B, ossia 1 568 250 tonnellate. L'Eridania addebita al Consiglio il fatto di non aver preso in considerazione tale lettera al momento dell'adozione del regolamento n. 1188/97 (ossia 25 giugno 1997). In ogni caso, esso avrebbe dovuto chiedere precisazioni al ministro, tanto più che da mesi i rappresentanti dell'industria italiana ripetevano, documenti alla mano, che l'Italia sarebbe risultata eccedentaria.
28 L'Eridania si basa altresì sulla lettera 3 luglio 1997, inviata dal ministro alla Commissione, dalla quale sarebbe risultato chiaramente che la produzione da prendere in considerazione sarebbe ammontata a 1 568 000 tonnellate.
29 Secondo l'Eridania, il regolamento n. 1188/97 avrebbe dovuto essere modificato a seguito di tale ultima lettera. Essa sottolinea, a questo proposito, che tanto i rappresentanti dell'industria saccarifera italiana quanto il Comitato europeo dei fabbricanti di zucchero (in prosieguo: il «CEFS») avevano inviato alle autorità comunitarie, prima che il suddetto regolamento fosse adottato, documenti dai quali risultava chiaramente che la campagna 1997/1998 sarebbe stata ampiamente eccedentaria.
30 Il Consiglio sostiene, quanto alla data pertinente per la valutazione dei dati, che il processo di previsione è un processo continuo. In ogni caso, esso dovrebbe tener conto degli ultimi dati disponibili al momento della fissazione dei prezzi.
31 Per quanto riguarda la campagna 1997/1998, il Consiglio osserva che i dati preannunciavano una situazione deficitaria in Italia. I dati comunicati dal governo italiano sino al momento dell'adozione del regolamento n. 1188/97, cioè il 25 giugno 1997, contenevano una previsione di 1 440 000 tonnellate, più 10 000 tonnellate a titolo di riporto dalla campagna 1996/1997, relativamente alla produzione di zucchero, e di 1 483 000 tonnellate, relativamente al consumo, con un conseguente deficit di 33 000 tonnellate.
32 Il Consiglio contesta l'affermazione secondo la quale il ministro avrebbe modificato, con la sua lettera del 16 giugno 1997, la previsione di 1 440 000 tonnellate per la produzione nella campagna 1997/1998. Tale lettera, pur indicando che il livello di produzione non avrebbe potuto eccedere il livello massimo di 1 568 250 tonnellate, non conteneva una cifra esatta per la previsione della produzione né una richiesta alla Commissione di sostituire una nuova cifra al dato previsionale precedentemente comunicato.
33 Il Consiglio aggiunge che, d'altronde, la delegazione italiana non aveva presentato altre cifre più esatte neppure in occasione della comunicazione delle cifre previsionali per la campagna 1997/1998 per l'Italia alla riunione del comitato di gestione dello zucchero del 18 giugno 1997.
34 Il ministro avrebbe chiesto alla Commissione, con lettera 3 luglio 1997, di sostituire la previsione di 1 440 000 tonnellate relativa alla produzione di zucchero in Italia per la campagna 1997/1998 con quella di 1 568 000 tonnellate. A quella data, tuttavia, il regolamento n. 1188/97 sarebbe già stato adottato e la campagna di commercializzazione sarebbe stata già iniziata.
35 A questo proposito il Consiglio sostiene che la fissazione dei prezzi, in linea di principio, deve aver luogo prima che inizi la campagna di commercializzazione e che per la previsione della situazione non è possibile prendere in considerazione dati comunicati successivamente. Di conseguenza, non sarebbe stato possibile rinviare la decisione sulla fissazione dei prezzi a una data successiva all'inizio della campagna.
36 Anche la Commissione sostiene che, alla data di adozione del regolamento n. 1188/97 (ossia il 25 giugno 1997), tutti i dati disponibili lasciavano prevedere una produzione fisica di 1 440 000 tonnellate.
37 La Commissione ammette tuttavia che, con lettera 30 maggio 1997, l'Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero, dell'Alcool e del Lievito (in prosieguo: l'«Assozucchero»), basandosi su uno studio effettuato dall'Università di Bologna, aveva comunicato che il rendimento medio in Italia consentiva di prevedere una produzione di 1 568 000 tonnellate per la campagna 1997/1998, tenuto conto della superficie coltivata. Tuttavia, secondo le informazioni della Commissione, l'Associazione nazionale bieticoltori, con lettera 23 giugno 1997, aveva formalmente contestato i dati dello studio sopra menzionato.
38 La Commissione sostiene che un suo rappresentante, nel corso della riunione del comitato di gestione dello zucchero dell'11 giugno 1997, ha chiesto agli Stati membri di compiere tutte le verifiche necessarie e di fornire previsioni aggiornate. Con comunicazione 16 giugno 1997 le autorità italiane avrebbero dichiarato di non poter fornire nuovi dati relativamente alla produzione italiana, pur esprimendosi a favore della fissazione di prezzi regionalizzati. In occasione della riunione del comitato di gestione dello zucchero del 18 giugno 1997, le autorità italiane non avrebbero contestato le cifre da essa presentate, mantenendo così fino al 2 luglio 1997 una previsione di produzione fisica di 1 440 000 tonnellate. Soltanto con lettera 3 luglio 1997 esse avrebbero rivisto al rialzo la loro stima di produzione.
Giudizio della Corte
39 In sostanza l'Eridania contesta al Consiglio e alla Commissione il fatto di essersi basati, per la previsione di produzione, su dati che non corrispondevano alla realtà, poiché le due istituzioni non avrebbero preso in considerazione la modifica di previsione accennata dal ministro nella lettera 16 giugno 1997 e concretamente formulata nella lettera 3 luglio 1997, né i documenti, comunicati dai rappresentanti dell'industria saccarifera italiana e dal CEFS, che dimostravano chiaramente che la campagna 1997/1998 era stata ampiamente eccedentaria.
40 In via preliminare, si deve ricordare che, come dichiarato dalla Corte al punto 47 della sentenza 6 luglio 2000, il Consiglio e la Commissione sono chiamati ad esaminare il rapporto tra i volumi di una produzione non ancora raccolta e di un consumo non ancora iniziato e devono quindi effettuare, a partire dai dati trasmessi dagli Stati membri, proiezioni che si riferiscono al tempo stesso alla campagna in corso, per quanto riguarda l'evoluzione del consumo, ed alle prospettive della futura campagna, per quanto riguarda l'evoluzione della produzione disponibile.
41 Per quanto riguarda più in particolare la data entro cui tali previsioni devono essere effettuate, si deve rilevare che, come affermato dal Consiglio, i prezzi d'intervento e i prezzi minimi devono essere fissati prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, cioè il 1° luglio, data fissata dall'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1785/81.
42 Nella fattispecie, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1188/97 il 25 luglio 1997, rispettando così la data di apertura della campagna 1997/1998 (cioè 1° luglio 1997).
43 In quel momento il Consiglio disponeva dei dati quantitativi che gli erano stati comunicati dagli Stati membri in applicazione del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 1996, n. 779, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1785/81 per quanto riguarda le comunicazioni nel settore dello zucchero (GU L 106, pag. 9).
44 Conformemente ai dati quantitativi così trasmessi alla Commissione dal governo italiano, la stima del consumo effettuata da quest'ultimo ammontava a 1 483 000 tonnellate, cifra di cui disponeva anche il Consiglio. Tale cifra, del resto, non è contestata dall'Eridania.
45 Al 25 giugno 1997 il Consiglio disponeva altresì di una stima della produzione di 1 450 000 tonnellate, costituita, da un lato, da una previsione di produzione fisica di 1 440 000 tonnellate per la campagna 1997/1998 e, dall'altro, da un riporto di 10 000 tonnellate dalla campagna precedente. Tale stima è stata presentata dal governo italiano in occasione della riunione del comitato di gestione dello zucchero del 9 aprile 1997.
46 Sulla base di questi dati, il Consiglio ha potuto prevedere, fondatamente, una situazione deficitaria per l'Italia per la campagna 1997/1998.
47 In effetti, è pacifico che il ministro, con lettera 16 giugno 1997, ha comunicato alla Commissione che le prospettive di raccolta avrebbero probabilmente dovuto essere riviste al rialzo. Tuttavia, non si può contestare al Consiglio il fatto di non aver rivisto la sua stima. Infatti, in tale lettera il governo italiano si limitava ad asserire che il quantitativo di 1 568 250 tonnellate, pari alla somma delle quote A e B attribuite all'Italia, non sarebbe stato comunque superato, senza però fornire una cifra precisa a causa della notoria aleatorietà dei rendimenti nazionali. L'Eridania, del resto, non ha contestato tale mancanza di dati quantitativi.
48 Il governo italiano non ha prodotto nuove previsioni quantitative in occasione di una riunione finale del comitato di gestione dello zucchero, del 18 giugno 1997, intesa a verificare un'ultima volta le previsioni.
49 Conseguentemente la Commissione, al momento dell'adozione del regolamento n. 1188/97 da parte del Consiglio, aveva a disposizione solo i dati ufficiali ottenuti in confomità del regolamento n. 779/96 e non aveva quindi alcuna ragione di modificare la proposta di regolamento del Consiglio da essa formulata a fine marzo 1997 (GU C 101, pag. 6).
50 Detta valutazione della produzione in corso e del consumo futuro nonché, di conseguenza, la proposta di classificare l'Italia tra le zone deficitarie non possono essere invalidate per il fatto che diverse organizzazioni professionali che riuniscono produttori di zucchero avevano ripetutamente informato la Commissione del carattere assolutamente irrealistico delle previsioni di produzione risultanti dalle comunicazioni del governo italiano.
51 E' pacifico che, come risulta dall'analisi dettagliata effettuata dall'avvocato generale ai paragrafi 34-36 delle sue conclusioni, la Commissione e il Consiglio sono stati informati da un'abbondante corrispondenza dell'Assozucchero e del CEFS del fatto che, sin dal mese di gennaio 1997, i produttori di zucchero italiani prevedevano una produzione di 1 560 000 tonnellate, superiore, quindi, al consumo considerato di 1 483 000 tonnellate.
52 Analogamente, gli industriali dello zucchero hanno contestato con vigore le proposte della Commissione formulate nel marzo 1997 e fondate sulla previsione di un deficit. In occasione della riunione del 14 aprile 1997 del gruppo paritetico del comitato consultivo dello zucchero, creato, in forza dell'art. 40 del regolamento n. 1785/81, con decisione della Commissione 7 gennaio 1987, 87/75/CEE (GU L 45, pag. 16), il rappresentante dell'industria saccarifera italiana ha dichiarato che era impossibile che la Commissione avesse potuto proporre la regionalizzazione del prezzo dello zucchero in Italia, dato che tale Stato membro era eccedentario. Ancora, l'Assozucchero, con lettera 30 maggio 1997, sulla base di uno studio effettuato dall'Università di Bologna, ha comunicato, come rivelato dalla Commissione stessa, la cifra di 1 568 000 tonnellate quale quantitativo di produzione previsto.
53 Tuttavia, a tali ripetute prese di posizione a favore di una classificazione dell'Italia come zona eccedentaria si sono opposte quelle dei rappresentanti dei produttori di barbabietole.
54 Di fronte a una tale situazione la Commissione non poteva che fondarsi sui dati forniti dal governo italiano. Infatti, quest'ultimo, nel trasmetterli, adempiva un obbligo imposto dal regolamento n. 779/96 e, in tale contesto, poteva agire solo nel rispetto più rigoroso dell'obbligo di leale cooperazione sancito dall'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE).
55 La qualificazione dell'Italia come zona deficitaria non può neanche essere considerata invalida per il fatto che il Consiglio ha rifiutato di modificare la sua previsione in seguito alla comunicazione da parte del governo italiano, il 3 luglio 1997, dei dati quantitativi che indicavano una stima di produzione di 1 568 000 tonnellate.
56 Infatti, si deve rilevare, da un lato, che spetta al Consiglio fissare i prezzi d'intervento prima dell'apertura della campagna di commercializzazione, cioè il 1° luglio. D'altro lato, non è prevista una modifica dei prezzi successivamente a tale apertura.
57 Conseguentemente, il Consiglio non era in nessun caso tenuto a rivedere la sua previsione e a modificare il regolamento n. 1188/97.
58 Da tutte le considerazioni sopra esposte risulta che dall'esame della stima della produzione di zucchero disponibile per la campagna 1997/1998, effettuata dalla Commissione al momento della fissazione del prezzo d'intervento applicabile all'Italia e ripresa tale e quale dal Consiglio nel regolamento n. 1188/97, non emerge pertanto alcun elemento idoneo a inficiare la validità di tale regolamento.
Sulla seconda questione
59 La seconda questione non richiede più un'analisi dettagliata, dal momento che la Corte ha già esaminato la medesima questione nella sentenza 6 luglio 2000, concludendo che non vi erano elementi tali da inficiare la validità del regolamento n. 1785/81. Infatti, né le circostanze specifiche della campagna 1997/1998 né gli argomenti dell'Eridania, identici a quelli presentati nella causa che ha dato luogo alla sentenza citata, sono tali da modificare o attenuare la soluzione della Corte.
60 Di conseguenza, le due questioni sollevate dal giudice nazionale vanno risolte nel senso che l'esame delle stesse non ha messo in luce alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dei regolamenti nn. 1188/97 e 1785/81.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
61 Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Giudice di Pace di Genova con ordinanza 28 marzo 1998, dichiara:
L'esame delle questioni sollevate non ha messo in luce alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento (CE) del Consiglio 25 giugno 1997, n. 1188, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, e del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 24 aprile 1995, n. 1101.
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