Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni - Norme nazionali anticumulo - Presa in considerazione, per il calcolo della pensione, degli anni di guerra sulla base di una presunzione limitata ai periodi che non danno luogo al versamento di una pensione in forza del regime di un altro Stato membro - Normativa che non costituisce una clausola di riduzione, sospensione o soppressione ai sensi del regolamento n. 1408/71
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1248/92]
Massima
$$Non costituisce una clausola di riduzione, sospensione o soppressione ai sensi del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1248/92, una disposizione nazionale come quella belga relativa alla presunzione degli anni di guerra, secondo la quale un lavoratore subordinato che, tra il 1_ gennaio 1938 e il 31 dicembre 1944, abbia svolto in tale qualità un'attività lavorativa si presume abbia continuato tale attività di lavoratore subordinato nelle stesse condizioni di durata per tutto il periodo intercorso tra la data in cui ha avuto fine la sua attività e il 31 dicembre 1945, ma secondo la quale tale presunzione non vale per i periodi di impiego per i quali l'interessato percepisce una pensione in forza del regime di un altro Stato.
Infatti, tale disposizione, facendo parte di una legislazione volta a diminuire gli effetti dannosi della Seconda Guerra mondiale sui diritti a pensione dei lavoratori soggetti alla legislazione dello Stato membro interessato, si limita a trarre le conseguenze dal fatto che, per l'insieme o per una parte dei periodi di impiego per i quali l'interessato non è in grado di provare un sufficiente versamento di contributi previdenziali in base al regime di cui trattasi, egli percepisce già una pensione in forza di un altro regime.
Parti
Nel procedimento C-161/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal du travail di Mons (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Georges Platbrood
e
Office national des pensions (ONP),
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, L. Sevón, J.-P. Puissochet e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per l'Office national des pensions (ONP), dal signor G. Perl, amministratore generale;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Marie Wolfcarius, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dell'Office national des pensions (ONP), rappresentato dal signor J.-P. Lheureux, consigliere aggiunto, e della Commissione, rappresentata dalla signora M. Wolfcarius, all'udienza del 24 marzo 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 21 aprile 1998, pervenuta in cancelleria il 27 aprile seguente, il Tribunal du travail di Mons ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
2 La questione è sorta nell'ambito di una controversia tra il signor Platbrood e l'Office national des pensions (in prosieguo: l'«ONP») in merito alla liquidazione di una pensione di vecchiaia.
Il diritto comunitario
3 L'art. 46, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 dispone quanto segue:
«1. Qualora le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni siano soddisfatte senza che sia necessario applicare l'articolo 45 [presa in considerazione di altri periodi di assicurazione o di residenza] né l'articolo 40, paragrafo 3 [prestazioni d'invalidità], si applicano le norme seguenti:
a) l'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto
i) da un lato, a norma delle sole disposizioni della legislazione che essa applica;
ii) dall'altro, (...)».
4 Il regolamento n. 1248/92 ha, in particolare, inserito nel regolamento n. 1408/71 un art. 46 ter, che contiene disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute in virtù della normativa di due o più Stati membri. Il n. 2 di tale articolo dispone:
«Clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro sono applicabili ad una prestazione calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), soltanto quando si tratti:
a) di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti e che è menzionata nell'allegato IV, parte D
o
b) di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore. In quest'ultimo caso, le clausole suddette sono applicate unicamente nel caso di cumulo di questa prestazione:
i) o con una prestazione del medesimo tipo, salvo se sia stato concluso un accordo tra due o più Stati membri al fine di evitare di prendere in considerazione due o più volte lo stesso periodo fittizio;
ii) o con una prestazione di cui alla lettera a).
Le prestazioni e gli accordi di cui alla lettera b) sono menzionati nell'allegato IV, parte D».
5 Le modifiche apportate dal regolamento n. 1248/92 al regolamento n. 1408/71 hanno avuto ad oggetto i limiti di applicazione delle norme anticumulo nazionali, ma non hanno avuto incidenza sul principio (sentenza 22 ottobre 1998, causa C-143/97, Conti, Racc. pag. I-6365, punto 19).
La normativa belga
6 La causa a qua verte sull'applicazione dell'art. 32, n. 1, del regio decreto 21 dicembre 1967, recante disciplina generale del regime delle pensioni di fine lavoro e reversibilità dei lavoratori subordinati (Moniteur belge del 16 gennaio 1968).
7 L'art. 15, terzo comma, del regio decreto n. 50 del 24 ottobre 1967 (Moniteur belge del 27 ottobre 1967) dispone quanto segue:
«Il Re determina le modalità per fornire la prova di un'occupazione idonea a dar diritto alla pensione di fine lavoro nonché le modalità secondo cui periodi non giustificati sono equiparati a periodi di occupazione».
8 L'art. 32, n. 1, del regio decreto 21 dicembre 1967, adottato in esecuzione del regio decreto n. 50, dispone quanto segue:
«Il lavoratore subordinato che abbia svolto in tale qualità un'attività nel corso del periodo tra il 1_ gennaio 1938 e il 31 dicembre 1944 si reputa abbia continuato tale attività di lavoratore subordinato nelle stesse condizioni di durata per tutto il periodo intercorso tra la data in cui ha avuto fine la sua attività e il 31 dicembre 1945, e tale presunzione viene meno soltanto per i periodi di attività per i quali l'interessato può vantare il diritto a una pensione in forza di un altro regime belga, ad esclusione di quello dei lavoratori autonomi, o del regime di un paese straniero».
9 La presunzione così istituita è denominata «presunzione [legale] degli anni di guerra».
10 Le disposizioni dell'art. 32 del regio decreto 21 dicembre 1967 sono state abrogate dall'art. 50, n. 1, primo comma, del regio decreto 4 dicembre 1990 (Moniteur belge del 20 dicembre 1990), ma sono rimaste applicabili alle pensioni che, come quella del signor Platbrood, già erano in corso prima del 1_ gennaio 1991.
La causa a qua
11 Il signor Platbrood, nato nel 1922, ha svolto un'attività subordinata in Belgio nel 1941 e 1942. Deportato nell'ambito del lavoro obbligatorio a Luchenwalde (Germania) dal 29 marzo 1943 al 30 aprile 1945, ha poi prestato il suo servizio militare dal 3 dicembre 1945 al 3 dicembre 1946 prima di incominciare a lavorare, dal 1_ ottobre 1947, nel settore pubblico. Gli anni di lavoro nel settore pubblico non sono tuttavia oggetto della controversia principale.
12 Con decisione 30 settembre 1986 l'ONP ha concesso al signor Platbrood, a far tempo dal 1_ luglio 1986, una pensione di fine lavoro a carico del regime belga dei lavoratori subordinati calcolata sulla base di una carriera professionale comprendente gli anni 1941-1946. Ai fini del calcolo di tale pensione, l'ONP ha preso in considerazione: 1) gli anni 1941 e 1942 per le attività svolte in Belgio che hanno dato luogo al versamento di contributi; 2) gli anni 1943, 1944 e 1945, in applicazione dell'art. 32, n. 1, del regio decreto 21 dicembre 1967, che ha istituito la presunzione degli anni di guerra, e 3) l'anno 1946, tenuto conto del servizio militare prestato dal 3 dicembre 1945 al 3 dicembre 1946.
13 A seguito della riunificazione tedesca, avvenuta nel 1990, il 4 maggio 1994 il signor Platbrood ha presentato alla Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (ente previdenziale tedesco) di Düsseldorf una domanda volta a ottenere una pensione di fine lavoro ricomprendente il periodo 29 marzo 1943 - 30 aprile 1945, che gli è stata concessa a decorrere dal 1_ gennaio 1992.
14 Tale decisione ha indotto l'ONP a procedere a un nuovo calcolo della pensione belga del signor Platbrood. Con decisione 31 luglio 1995, con effetto dal 1_ gennaio 1992, l'ONP ha riconosciuto al signor Platbrood una pensione di fine lavoro a carico del Regno del Belgio sulla base di una carriera professionale ricomprendente gli anni 1941, 1942, 1945 e 1946, giacché gli anni 1943 e 1944 davano diritto, da parte loro, a una pensione tedesca. L'ONP ha quindi ritenuto che la presunzione degli anni di guerra fosse venuta meno, in quanto il signor Platbrood si era visto riconoscere una pensione di fine lavoro a carico di un regime straniero e relativa agli anni di deportazione e di sottoposizione al lavoro obbligatorio.
15 L'ONP ha altresì calcolato i diritti a una pensione di diritto interno sulla base di una carriera di 6/45; tale calcolo, imposto dall'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71, ha determinato la concessione di un complemento di pensione destinato a compensare la differenza tra il totale delle due pensioni percepite (4/45 e 2/45) e la pensione belga che avrebbe potuto essere concessa per gli stessi anni (6/45).
16 Facendo riferimento ai regolamenti nn. 1408/71 e 1248/92, il 30 gennaio 1996 il signor Platbrood ha reclamato il mantenimento integrale, a decorrere dal 1_ giugno 1992, della pensione tedesca come complemento della sua pensione belga, giacché egli poteva vantare almeno un anno di attività presso un datore di lavoro tedesco durante la seconda guerra mondiale. Tale richiesta è stata respinta dall'ONP il 16 aprile 1996.
17 Il signor Platbrood ha contestato la decisione dell'ONP dinanzi al Tribunal du travail di Mons invocando il diritto comunitario e la giurisprudenza della Corte per dimostrare che la riduzione della sua pensione belga era incompatibile con le norme relative alle clausole anticumulo del regolamento n. 1408/71, e in particolare con l'art. 46 ter, n. 2, di tale regolamento.
18 In tali condizioni, il Tribunal du travail di Mons ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se le nuove disposizioni del regolamento (CEE) n. 1248/92 obblighino il Belgio a riconoscere ad un beneficiario il diritto ad una pensione di fine lavoro calcolata sulla base di una carriera lavorativa ricomprendente in parte gli anni nel corso dei quali prestazioni lavorative presunte o fittizie devono essere contabilizzate, salvo che l'interessato abbia diritto ad una pensione in forza di un regime straniero per tali periodi di attività (principio della presunzione legale degli anni di guerra come sancito dall'art. 32, n. 1, del regio decreto 21 dicembre 1967, recante disciplina generale del regime delle pensioni di fine lavoro e di reversibilità dei lavoratori subordinati, prima della sua abrogazione da parte del regio decreto 4 dicembre 1990, ma comunque ancora applicabile alle pensioni di fine lavoro erogate per la prima volta anteriormente al 1_ gennaio 1991), quando, per l'appunto, all'interessato è stata attribuita a carico della Germania una pensione di fine lavoro per prestazioni lavorative effettive corrispondenti alle prestazioni presunte o fittizie prese in considerazione in forza della normativa belga.
In altri termini, si pone la questione se le nuove disposizioni del regolamento (CEE) n. 1248/92 debbano essere interpretate nel senso che autorizzano il cumulo, senza riduzione, sospensione o soppressione, di una pensione di fine lavoro attribuita ad un cittadino belga, calcolata a carico del Belgio sulla base di prestazioni lavorative presunte o fittizie in forza del principio della presunzione legale degli anni di guerra sancito dall'art. 32, n. 1, del regio decreto 21 dicembre 1967 (con la riserva, prevista da tale disposizione, secondo cui l'interessato non può tuttavia esigere una pensione in forza di un regime straniero per tali periodi di attività), con una pensione di fine lavoro a carico della Germania calcolata sulla base di prestazioni effettive relative allo stesso periodo, o che, al contrario, la deroga prevista dall'art. 32, n. 1, del regio decreto 21 dicembre 1967 (esclusione della presunzione legale per gli anni di guerra se l'interessato ha diritto ad una pensione in forza di un regime straniero per tali periodi di attività) non costituisce una clausola di riduzione, di sospensione o di soppressione dichiarata inapplicabile dalle nuove disposizioni del regolamento (CEE) n. 1248/92».
Sulla questione pregiudiziale
19 Con la sua questione il giudice a quo domanda in sostanza se una disposizione nazionale come quella di cui trattasi nella causa a qua, secondo cui il lavoratore subordinato che, tra il 1_ gennaio 1938 e il 31 dicembre 1944, abbia svolto un'attività in tale qualità si reputa abbia continuato tale attività di lavoratore subordinato nelle stesse condizioni di durata per tutto il periodo intercorso tra la data in cui la sua attività ha avuto fine e il 31 dicembre 1945, ma secondo la quale tale presunzione non vale per i periodi di impiego per i quali l'interessato percepisca una pensione in forza del regime di un altro Stato, costituisca una clausola di riduzione, sospensione o soppressione ai sensi del regolamento n. 1408/71.
20 L'ONP e la Commissione ritengono che la questione debba essere risolta in senso negativo.
21 L'ONP sottolinea, in particolare, che occorre distinguere le clausole di riduzione di una prestazione da quelle relative alla maturazione del diritto a tale prestazione. Infatti, affinché vi sia riduzione di una prestazione in caso di cumulo con una prestazione straniera, occorre anzitutto determinare tale prestazione in conformità alla normativa nazionale applicabile.
22 La disposizione nazionale di cui si tratta nella causa a qua disciplina la produzione della prova mediante una presunzione iuris tantum. Al fine di evitare la duplice concessione di una pensione per uno stesso periodo, tale presunzione si reputa venga meno qualora l'erogazione di una pensione a carico di un altro Stato per lo stesso periodo attesti che l'interessato non ha lavorato in Belgio nell'ambito del regime dei lavoratori subordinati nel corso di tale periodo.
23 La Commissione aggiunge che la presente causa si distingue nettamente dalle cause Romano (sentenza 4 giugno 1985, causa 58/84, Racc. pag. 1679) e Conti, citata, in cui essa aveva sostenuto la tesi secondo la quale le disposizioni nazionali allora in discussione dovevano essere qualificate come clausole di riduzione. La prima causa, infatti, era volta ad accertare se la disposizione nazionale che riduce il numero di anni fittizi attribuiti che sono necessari per raggiungere una carriera completa di 30 anni a seconda del numero di anni per il quale l'interessato poteva vantare una pensione in un altro Stato membro costituisse una clausola di riduzione. La seconda causa verteva sulla qualificazione di una disposizione che riduceva un supplemento alla pensione incompleta di un operaio minatore che avesse lavorato almeno 25 anni come minatore di fondo in ragione di altre pensioni ottenute da un altro regime belga o straniero.
24 Secondo la Commissione, i «periodi» di anni fittizi o di supplemento non possono essere localizzati nel tempo. Non può quindi esservi un doppio assoggettamento a due legislazioni nel corso dello «stesso periodo». Per contro, nella presente causa, si tratta di una presunzione connessa a un periodo determinato (la seconda guerra mondiale) che può venir meno mediante la produzione di prove. La disposizione in discussione nella presente causa, pertanto, non costituisce secondo la Commissione una clausola di riduzione.
25 Occorre anzitutto ricordare come la Corte abbia dichiarato che una norma nazionale dev'essere qualificata clausola di riduzione se il calcolo che essa impone ha la conseguenza di ridurre l'importo della pensione alla quale l'interessato può aver diritto in conseguenza del fatto che egli beneficia di una prestazione in un altro Stato membro (sentenza Conti, citata, punto 25).
26 Nella stessa sentenza la Corte ha sottolineato che non è lecito sottrarre le clausole di riduzione alle condizioni e ai limiti di applicazione imposti dal regolamento n. 1408/71, qualificandole clausole di calcolo (sentenza Conti, citata, punto 24).
27 Clausole nazionali del genere non possono nemmeno essere sottratte alle condizioni e ai limiti di applicazione imposti dal regolamento n. 1408/71 qualificandole come regole probatorie.
28 Tuttavia, nella causa a qua, la presunzione degli anni di guerra fa parte di una legislazione volta a diminuire gli effetti dannosi della seconda guerra mondiale sui diritti a pensione dei lavoratori soggetti alla legislazione belga.
29 A tal fine, il lavoratore subordinato che abbia svolto in Belgio un'attività in tale qualità nel periodo compreso tra il 1_ gennaio 1938 e il 31 dicembre 1944 si presume abbia continuato tale attività di lavoratore subordinato nelle stesse condizioni di durata per tutto il periodo intercorso tra la data in cui ha avuto fine la sua attività e il 31 dicembre 1945.
30 Tale presunzione opera, segnatamente, in favore del lavoratore che, avendo lavorato in Belgio, non sia in grado di fornire la prova del versamento di contributi sufficienti per tutti gli anni di cui trattasi in ragione della distruzione o della perdita di documenti, nonché della persona che, a causa degli avvenimenti di guerra, non abbia potuto proseguire la sua carriera in Belgio.
31 Giova sottolineare che la presunzione in parola è una presunzione di contribuzione al regime belga di cui trattasi e non una presunzione di impiego in Belgio. In un caso come quello del ricorrente nella causa a qua, la presunzione non poteva pertanto venir meno solo perché era pacifico che egli avesse lavorato in Germania per un certo tempo. Per contro, nel momento in cui gli era stata assegnata una pensione per i periodi di impiego in Germania, venivano meno nei suoi confronti le considerazioni che hanno indotto il legislatore belga ad applicargli la presunzione degli anni di guerra.
32 In tali circostanze, una disposizione nazionale che preveda, in una situazione del genere, che la presunzione degli anni di guerra non vale per i periodi di impiego per i quali l'interessato percepisce una pensione in forza di un altro regime previdenziale non può essere qualificata come clausola di «riduzione» ai sensi del regolamento n. 1408/71. Una tale disposizione, infatti, si limita a trarre le conseguenze dal fatto che, per l'insieme o per una parte dei periodi di impiego per i quali l'interessato non è in grado di provare un sufficiente versamento di contributi previdenziali in base al regime belga di cui trattasi, egli percepisce già una pensione in forza di un altro regime.
33 La questione pregiudiziale dev'essere pertanto risolta nel senso che non costituisce una clausola di riduzione, sospensione o soppressione ai sensi del regolamento n. 1408/71 una disposizione nazionale come quella di cui trattasi nella causa a qua, secondo cui il lavoratore subordinato che, tra il 1_ gennaio 1938 e il 31 dicembre 1944, abbia svolto in tale qualità un'attività lavorativa si presume abbia continuato tale attività di lavoratore subordinato nelle stesse condizioni di durata per tutto il periodo intercorso tra la data in cui ha avuto fine la sua attività e il 31 dicembre 1945, ma secondo la quale tale presunzione non vale per i periodi di impiego per i quali l'interessato percepisce una pensione in forza del regime di un altro Stato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
34 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal du travail de Mons con sentenza 21 aprile 1998, dichiara:
Non costituisce una clausola di riduzione, sospensione o soppressione ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248, una disposizione nazionale come quella di cui trattasi nella causa a qua, secondo cui il lavoratore subordinato che, tra il 1_ gennaio 1938 e il 31 dicembre 1944, abbia svolto in tale qualità un'attività lavorativa si presume abbia continuato tale attività di lavoratore subordinato nelle stesse condizioni di durata per tutto il periodo intercorso tra la data in cui ha avuto fine la sua attività e il 31 dicembre 1945, ma secondo la quale tale presunzione non vale per i periodi di impiego per i quali l'interessato percepisce una pensione in forza del regime di un altro Stato.
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