Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Accise - Direttive 92/83 e 92/84 - Alcoli e bevande alcoliche - Imposizione di un'accisa minima sulla birra, ma non sul vino - Potere discrezionale degli Stati membri
[Trattato CE, art. 95 (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE); direttive del Consiglio 92/83/CEE e 92/84/CEE]
2 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Accise - Direttive 92/83 e 92/84 - Alcoli e bevande alcoliche - Imposizione di un'accisa minima sulla birra, ma non sul vino - Ammissibilità - Potere discrezionale del legislatore comunitario - Violazione dell'art. 99 del Trattato (divenuto art. 93 CE) - Insussistenza
[Trattato CE, art. 99 (divenuto art. 93 CE)]
3 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Accise - Direttiva 92/84 - Alcoli e bevande alcoliche - Differenza tra le aliquote minime rispettivamente applicabili al vino e alla birra - Obbligo di motivazione specifica - Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 92/84)
Massima
1 La direttiva 92/83, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull' alcole e sulle bevande alcoliche, e la direttiva 92/84, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche, si limitano ad imporre agli Stati membri l'obbligo di applicare un'aliquota minima di accisa sulla birra. Questi ultimi conservano quindi un margine di valutazione sufficiente per stabilire, tra la tassazione del vino e quella della birra, un rapporto che escluda qualsiasi protezionismo a favore della produzione nazionale ai sensi dell'art. 95 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE).
2 Lo scopo perseguito dal legislatore comunitario nell'adottare le direttive 92/83, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, e 92/84, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche, non era il ravvicinamento delle tassazioni del vino e della birra. In forza delle competenze espressamente conferitegli dall'art. 99 del Trattato (divenuto art. 93 CE) e nell'intento di procedere all'istituzione e al funzionamento del mercato interno, il Consiglio ha voluto, da un lato, ravvicinare le normative nazionali relative alle accise sui vini e, dall'altro, quelle relative alle accise sulla birra. Inoltre, le istituzioni comunitarie possono procedere all'armonizzazione anche solo graduale di un settore o a un ravvicinamento per fasi successive delle normative nazionali. Non è conseguentemente incompatibile con l'art. 99 l'adozione da parte del Consiglio delle dette direttive che si limitano a imporre agli Stati membri l'obbligo di applicare un'accisa minima sulla birra.
3 La differenza tra le aliquote minime rispettivamente applicabili al vino e alla birra, previste dalla direttiva 92/84 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche, non è, stricto sensu, una misura adottata dal Consiglio, bensì la conseguenza dei ravvicinamenti parallelamente operati tra le aliquote di accise nazionali previste rispettivamente sul vino e sulla birra, con la conseguenza che essa non richiede alcuna motivazione specifica.
Parti
Nel procedimento C-166/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal tribunal de grande instance di Foix (Francia), nel procedimento dinanzi ad esso pendente tra
Société critouridienne de distribution (Socridis)
e
Receveur principal des douanes,
"domanda vertente sulla validità delle direttive del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21), e 92/84/CEE, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 29),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, P. Jann, C. Gulmann, D.A.O. Edward e M. Wathelet (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Société critouridienne de distribution (Socridis), dall'avv. Alexandre Carnelutti, del foro di Parigi;
- per il governo francese, dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore della sezione «diritto internazionale dell'economia e diritto comunitario» presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dal signor Sujiro Seam, segretario per gli Affari esteri presso la medesima direzione, in qualità di agenti;
- per il governo spagnolo, dalla signora Mónica López-Monís Gallego, abogado del Estado, in qualità di agente;
- per il Consiglio dell'Unione europea, dalla signora Anna-Maria Colaert e dal signor Antonio Tanca, consiglieri giuridici, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Hélène Michard e dal signor Enrico Traversa, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Société critouridienne de distribution (Socridis), rappresentata dall'avv. Alexandre Carnelutti, del governo francese, rappresentato dal signor Alain Lercher, consigliere di tribunale amministrativo, in qualità di agente, del governo spagnolo, rappresentato dalla signora Monica López-Monís Gallego, del Consiglio, rappresentato dalla signora Anna-Maria Colaert, e della Commissione, rappresentata dalla signora Hélène Michard, all'udienza del 21 gennaio 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 febbraio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 21 aprile 1998, pervenuta nella cancelleria il 29 aprile seguente, il Tribunal de grande instance di Foix ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa alla validità delle direttive del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21), e 92/84/CEE, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 29).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto un ricorso proposto dalla Société critouridienne de distribution (in prosieguo: la «Socridis») al fine di ottenere lo sgravio dalle accise da essa versate nel periodo maggio-dicembre 1993.
3 Dinanzi al giudice nazionale, la Socridis ha fatto valere che le direttive 92/83 e 92/84 erano contrarie all'art. 95, secondo comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 90, secondo comma, CE), in quanto istitutive di un sistema di tassazione che autorizzerebbe prassi discriminatorie ed anticoncorrenziali, le quali avvantaggerebbero indirettamente la produzione del vino a danno di quella della birra.
4 L'art. 95 del Trattato così dispone:
«Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.
Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.
(...)».
5 La direttiva 92/83 fissa il campo di applicazione e le modalità di determinazione dell'importo dell'accisa comune per i prodotti considerati.
6 Essa prevede, all'art. 3, che l'accisa riscossa dagli Stati membri sulla birra sia determinata con riferimento al numero di ettolitri/gradi Plato o di ettolitri/titolo alcolometrico effettivo o di prodotto finito e, all'art. 9, n. 1, che l'accisa riscossa sul vino sia fissata con riferimento al numero di ettolitri di prodotto finito.
7 La direttiva 92/84 fissa, all'art. 5, in 0 ECU/ettolitro di prodotto l'aliquota minima dell'accisa sul vino, a decorrere dal 1_ gennaio 1993, e all'art. 6, in 0,748 ECU per ettolitro/gradi Plato o 1,87 ECU per ettolitro/grado alcolico di prodotto finito l'aliquota minima dell'accisa sulla birra.
8 In Francia, gli artt. 438 e 520 A del codice generale delle imposte (in prosieguo: il «codice»), adottati per dare attuazione alle direttive 92/83 e 92/84, prevedono la riscossione di:
- un tributo fissato a 54,80 FF/hl per i vini spumanti e a 22 FF/hl per gli altri vini (art. 438 del codice);
- un tributo specifico sulle birre, la cui aliquota per ettolitro è fissata a 6,25 FF per grado, per le birre il cui titolo alcolometrico non sia superiore a 2,8% vol., e a 12,50 FF per grado alcolometrico, per le altre birre (art. 520 A del codice).
9 Dinanzi al giudice nazionale, la Socridis fa valere che, anteriormente all'armonizzazione comunitaria, birra e vino erano tassati in Francia in base agli stessi criteri (solo il volume) e ad aliquote analoghe (19,50 FF/hl per la birra e 22 FF/hl per il vino).
10 L'armonizzazione avrebbe avuto come conseguenza, in tale Stato, di imporre, da un lato, una modifica dei criteri di tassazione della birra mediante l'introduzione del criterio del titolo alcolometrico e, dall'altro, un rilevante aumento delle accise riscosse sulla birra.
11 Dopo aver accertato che la disciplina francese adottata in conformità delle direttive 92/83 e 92/84 comportava una tassazione della birra nettamente più elevata di quella applicata al vino, il giudice nazionale ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se le direttive del Consiglio 92/83 e 92/84, recanti armonizzazione delle accise, siano invalide alla luce del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare dell'art. 95, secondo comma, del medesimo, in quanto:
- hanno fissato una tassazione minima della birra pari a 1,87 ECU per grado e per ettolitro;
- nel contempo, autorizzano una tassazione del vino in rapporto al solo volume, con aliquota minima pari a zero,
imponendo quindi agli Stati membri di aumentare la tassazione della birra fino al detto minimo e comportando di conseguenza la creazione di divari di tassazione, che possono essere discriminatori, tra vino e birra».
12 La Socridis contesta la validità delle direttive 92/83 e 92/84 sostanzialmente adducendo tre motivi. Anzitutto, esse violerebbero l'art. 95 del Trattato, in particolare il secondo comma del medesimo. Inoltre, esse violerebbero l'art. 99 del Trattato CE (divenuto art. 93 CE) posto che, su un elemento essenziale, non procederebbero affatto al ravvicinamento dei criteri di tassazione, ma, al contrario, aggraverebbero le disparità esistenti tra gli Stati membri e, di conseguenza, gli ostacoli agli scambi derivanti da tali disparità. Infine, la motivazione delle direttive 92/83 e 92/84 non soddisferebbe le prescrizioni dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).
Sulla compatibilità delle direttive 92/83 e 92/84 con l'art. 95 del Trattato
13 Secondo la Socridis, l'art. 95, secondo comma, del Trattato pone esso stesso direttamente un criterio di proporzionalità da applicare, segnatamente, alla base imponibile, alle modalità di riscossione e alle aliquote dei tributi. Pertanto, uno Stato membro contravverrebbe a questa disposizione del Trattato tassando più gravemente una bevanda importata rispetto ad una bevanda nazionale concorrente, nei limiti in cui il divario sia sproporzionato rispetto al grado di differenza riscontrabile tra le due categorie di bevande considerate.
14 Sul punto, la Socridis argomenta che i divari di tassazione, imposti e giustificati dalle direttive 92/83 e 92/84, eccedono manifestamente le differenze obiettivamente riscontrabili tra la birra e il vino.
15 Inoltre, la fissazione di un'aliquota zero come aliquota minima di accisa sul vino costituirebbe un'autorizzazione permanente, conferita agli Stati membri, ad esentare il vino da qualsiasi tributo. Tale esenzione favorirebbe una produzione fondamentale per gli Stati dell'Europa del sud, per i quali la birra non rappresenterebbe né un settore né una bevanda culturalmente di rilievo. Sei Stati membri farebbero del resto applicazione di tale aliquota minima: la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana e il Granducato di Lussemburgo, nonché, in seguito alla sua adesione alle Comunità, la Repubblica d'Austria.
16 Va preliminarmente ricordato che l'art. 95 del Trattato è inteso, nel suo complesso, a garantire la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza, mediante l'eliminazione di ogni forma di protezione che possa risultare dall'applicazione di tributi interni discriminatori nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri, e a garantire l'assoluta neutralità dei tributi interni riguardo alla concorrenza fra merci nazionali e merci importate.
17 In tale prospettiva, l'art. 95, secondo comma, del Trattato ha più in particolare la funzione di inibire qualsiasi forma di protezionismo fiscale indiretto nel caso di prodotti che, senza essere similari, ai sensi del primo comma, a prodotti nazionali, nondimeno si trovino con taluni di essi in un rapporto di concorrenza anche parziale, indiretta o potenziale (v. sentenza 9 luglio 1987, causa 356/85, Commissione/Belgio, Racc. pag. 3299, punti 6 e 7).
18 Sotto tale profilo, solo i vini di consumo corrente, che sono, in generale, vini a buon mercato, presentano un numero sufficiente di caratteristiche in comune con la birra per costituire un'alternativa di scelta per il consumatore e possono quindi essere considerati in rapporto di concorrenzialità con la birra, ai sensi dell'art. 95, secondo comma, del Trattato (v. sentenza Commissione/Belgio, citata, punto 11). Ne consegue che l'eccezione d'invalidità basata su questa disposizione, sollevata dalla Socridis contro l'accisa minima fissata dalla direttiva 92/84, riguarda quest'ultima solo nei limiti in cui si applica ai vini di consumo corrente.
19 Risulta inoltre dalla giurisprudenza della Corte che le direttive non violano il Trattato per il fatto che esse attribuiscano agli Stati membri un margine di valutazione sufficientemente ampio per consentire loro di attuarle in un senso conforme alle prescrizioni del Trattato (v., in tal senso, sentenza 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf, Racc. pag. 2609, punto 22).
20 Orbene, è certo che le direttive 92/83 e 92/84 si limitano ad imporre agli Stati membri l'obbligo di applicare un'aliquota minima di accisa sulla birra. Questi ultimi conservano quindi un margine di valutazione sufficiente per stabilire, tra la tassazione del vino e quella della birra, un rapporto che escluda qualsiasi protezionismo a favore della produzione nazionale, ai sensi dell'art. 95 del Trattato.
21 L'eccezione d'invalidità relativa all'incompatibilità tra le direttive 92/83 e 92/84 e l'art. 95, secondo comma, del Trattato deve pertanto essere respinta.
Sulla violazione dell'art. 99 del Trattato
22 Argomentando che l'art. 99 del Trattato si prefigge di attenuare gli ostacoli agli scambi derivanti dalle disparità tra i sistemi fiscali nazionali, anche qualora questi ultimi siano applicati in modo non discriminatorio, la Socridis fa valere che un intervento del Consiglio in forza di questa disposizione deve mirare non soltanto ad attenuare le disparità di tassazione, comprese quelle tra prodotti che si trovano tra loro in concorrenza, ma, inoltre, a non legittimare la creazione o il mantenimento di rapporti di tassazione censurati o censurabili alla luce dell'art. 95, secondo comma, del Trattato.
23 Poiché le direttive 92/83 e 92/84, prosegue la Socridis, si fermano a un livello molto inferiore a quello che sarebbe stato necessario per operare un ravvicinamento minimo dei rapporti di tassazione tra il vino e la birra, il Consiglio avrebbe violato l'art. 99 del Trattato.
24 Tali argomenti non possono essere accolti.
25 Come ha giustamente rilevato l'avvocato generale, al paragrafo 51 delle sue conclusioni, lo scopo perseguito dal legislatore comunitario nell'adottare le direttive 92/83 e 92/84 non era il ravvicinamento delle tassazioni del vino e della birra. In forza delle competenze espressamente conferitegli dall'art. 99 del Trattato, e nell'intento di procedere all'istituzione e al funzionamento del mercato interno, il Consiglio ha voluto, da un lato, ravvicinare le normative nazionali relative alle accise sui vini e, dall'altro, quelle relative alle accise sulla birra.
26 Inoltre, emerge da una costante giurisprudenza che le istituzioni comunitarie possono procedere all'armonizzazione solo graduale di un settore o a un ravvicinamento per fasi successive delle normative nazionali. L'attuazione di tali provvedimenti è infatti generalmente difficoltosa, poiché presuppone, da parte delle istituzioni comunitarie competenti, l'elaborazione, muovendo da norme nazionali disparate e complesse, di regole comuni che siano conformi agli obiettivi definiti dal Trattato e che ottengano il consenso di una maggioranza qualificata dei membri del Consiglio, o addirittura, come nel campo fiscale, l'unanimità di questi ultimi (v., in tal senso, sentenze 29 febbraio 1984, causa 37/83, Rewe-Zentrale, Racc. pag. 1229, punto 20, e 13 maggio 1997, causa C-233/94, Germania/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-2405, punto 43).
27 L'eccezione d'invalidità relativa all'incompatibilità tra le direttive 92/83 e 92/84 e l'art. 99 del Trattato deve pertanto essere respinta.
Sulla violazione dell'obbligo di motivazione
28 Secondo la Socridis, le direttive 92/83 e 92/84 non contengono alcuna motivazione adeguata che consenta di giustificare, da un lato, il ricorso, per la sola birra, ad un secondo criterio di tassazione, ossia il titolo alcolico, e, dall'altro, la differenza tra le aliquote minime di accisa rispettivamente fissate per il vino e per la birra.
29 Con riguardo ai criteri di tassazione della birra, è sufficiente rilevare che nel settimo `considerando' della direttiva 92/84 si legge: «considerando che i metodi di tassazione della birra sono diversi nei vari Stati membri e che è possibile consentire che tale differenza persista prevedendo in particolare un'aliquota minima espressa in relazione all'estratto originale e al titolo alcolico del prodotto».
30 In ordine alla differenza tra le aliquote minime rispettivamente applicabili al vino e alla birra, essa non è, stricto sensu, una misura adottata dal Consiglio, bensì la conseguenza dei ravvicinamenti parallelamente operati tra le aliquote di accisa nazionali previste rispettivamente sul vino e sulla birra, con le conseguenze che essa non richiedeva alcuna motivazione specifica. Contrariamente a quanto asserisce la Socridis, e come già sottolineato al precedente punto 25, la direttiva 92/84 non si prefigge il ravvicinamento delle accise sul vino e sulla birra, ma è intesa a fissare un'aliquota minima per le accise su ciascuna delle due categorie di prodotti, come evincesi dal terzo `considerando' di questa direttiva.
31 Conseguentemente, l'eccezione di invalidità relativa alla violazione dell'art. 190 CE va parimenti respinta.
32 Emerge dal complesso delle considerazioni che precedono che l'esame della questione prospettata non ha posto in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità delle direttive 92/83 e 92/84.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
33 Le spese sostenute dai governi francese e spagnolo, nonché dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Il presente procedimento riveste nei confronti delle parti nella causa principale il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de grande instance di Foix, con ordinanza 21 aprile 1998, dichiara:
L'esame della questione pregiudiziale non ha posto in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità delle direttive del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, e 92/84/CEE, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.
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