Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Trasporti - Trasporti marittimi - Accordo di ripartizione dei carichi tra uno Stato membro e un paese terzo - Accordo futuro ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 4055/86 - Nozione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4055/86, artt. 3, 4 e 5, n. 1]
2 Trasporti - Trasporti marittimi - Accordo di ripartizione dei carichi tra uno Stato membro e un paese terzo - Obbligo di adeguare un accordo esistente prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 4055/86 - Termine per l'adeguamento
(Regolamento del Consiglio n. 4055/86, art. 4, n. 1)
Massima
1 Costituisce un accordo futuro ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 4055/86, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, un accordo, concluso tra uno Stato membro e un paese terzo, contenente clausole in materia di ripartizione dei carichi tra le parti contraenti, che sia entrato in vigore solo dopo il 1_ gennaio 1987, data di entrata in vigore del detto regolamento. Per contro, gli accordi entrati in vigore anteriormente a tale data costituiscono accordi soggetti alle disposizioni degli artt. 3 e 4 del detto regolamento.
2 L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 4055/86, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, distingue, per quanto attiene all'individuazione della data a decorrere dalla quale occorre procedere all'adeguamento di un accordo di ripartizione dei carichi concluso tra uno Stato membro e un paese terzo, tra i traffici disciplinati dal codice di comportamento delle conferenze marittime delle Nazioni Unite, da un lato, e, quelli non disciplinati da tale codice, dall'altro. Solamente con riguardo a questi ultimi traffici il regolamento in parola concede agli Stati membri un termine sino al 1_ gennaio 1993 per procedere al relativo adeguamento. Per quanto riguarda i traffici disciplinati dal codice di comportamento, nessun termine è previsto ai fini dell'adeguamento di un accordo.
Parti
Nelle cause riunite C-171/98, C-201/98 e C-202/98,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Frank Benyon, consigliere giuridico, e Bernard Mongin, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio (cause C-171/98 e C-201/98), rappresentato dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso la direzione generale «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
e
Granducato di Lussemburgo (causa C-202/98), rappresentato dal signor Nicolas Schmit, consigliere di Stato, direttore delle relazioni economiche internazionali e della cooperazione presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede del ministero medesimo, 5, rue Notre-Dame,
convenuti,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, concludendo e mantenendo in vigore gli accordi contenenti clausole in materia di ripartizione dei carichi con la Repubblica del Togo (cause C-171/98 e C-202/98) e la Repubblica del Mali (cause C-201/98 e C-202/98) e non avendo provveduto né ad adeguare gli accordi con la Repubblica del Senegal e la Repubblica della Costa d'Avorio (cause C-201/98 e C-202/98) in modo da garantire a tutti i cittadini della Comunità un accesso equo, libero e non discriminatorio alle quote di carico spettanti al Belgio e al Lussemburgo, né a denunciare tali accordi, il Regno del Belgio (cause C-171/98 e C-201/98) e il Granducato di Lussemburgo (causa C-202/98) sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1), in particolare ai sensi degli artt. 3 e 4, n. 1, per quanto riguarda la Repubblica del Senegal e la Repubblica della Costa d'Avorio, e dell'art. 5 per quanto riguarda la Repubblica del Mali e la Repubblica del Togo,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 aprile 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorsi depositati nella cancelleria della Corte l'8 maggio (causa C-171/98) e il 25 maggio 1998 (cause C-201/98 e C-202/98), la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), tre ricorsi diretti a far dichiarare che, concludendo e mantenendo in vigore gli accordi contenenti clausole in materia di ripartizione dei carichi con la Repubblica del Togo (cause C-171/98 e C-202/98) e la Repubblica del Mali (cause C-201/98 e C-202/98) e non avendo provveduto né ad adeguare gli accordi con la Repubblica del Senegal e la Repubblica della Costa d'Avorio (cause C-201/98 e C-202/98) in modo da garantire a tutti i cittadini della Comunità un accesso equo, libero e non discriminatorio alle quote di carico spettanti al Belgio e al Lussemburgo, né a denunciare tali accordi, il Regno del Belgio (cause C-171/98 e C-201/98) e il Granducato di Lussemburgo (causa C-202/98) sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1), in particolare ai sensi degli artt. 3 e 4, n. 1, per quanto riguarda la Repubblica del Senegal e la Repubblica della Costa d'Avorio, e dell'art. 5 per quanto riguarda la Repubblica del Mali e la Repubblica del Togo.
2 Con ordinanza del presidente della Corte 15 luglio 1998 le cause C-171/98, C-201/98 e C-202/98 sono state riunite ai fini della fase scritta ed orale del procedimento e della sentenza.
Quadro normativo
3 L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 4055/86 così dispone:
«La libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi è applicabile ai cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del destinatario dei servizi».
4 Il successivo art. 2 così recita:
«In deroga all'articolo 1, le restrizioni nazionali unilaterali esistenti anteriormente al 1_ luglio 1986 per il trasporto di determinate merci, interamente o parzialmente riservate a navi battenti bandiera nazionale sono gradualmente ritirate in base al seguente calendario, non oltre:
- per il trasporto tra Stati membri mediante navi battenti bandiera di uno Stato membro:il 31 dicembre 1989,
- per il trasporto tra Stati membri e paesi terzi mediante navi battenti bandiera di uno Stato membro:il 31 dicembre 1991,
- per il trasporto tra Stati membri e Stati membri e paesi terzi mediante altre navi:il 1_ gennaio 1993».
5 A termini dell'art. 3 del regolamento medesimo:
«Le clausole in materia di ripartizione dei carichi contenute in accordi bilaterali esistenti, conclusi dagli Stati membri con paesi terzi, sono gradualmente ritirate o adattate in conformità dell'articolo 4».
6 Il successivo art. 4, n. 1, dispone quanto segue:
«Le clausole esistenti in materia di ripartizione dei carichi, non ritirate gradualmente conformemente all'articolo 3, vengono adattate in conformità della legislazione comunitaria, in particolare:
a) per quanto riguarda i traffici soggetti al codice di comportamento per le conferenza di linea delle Nazioni Unite, essi debbono attenersi a detto codice e agli obblighi prescritti agli Stati membri dal regolamento (CEE) n. 954/79;
b) per quanto riguarda i traffici non soggetti al codice di comportamento per le conferenze di linea delle Nazioni Unite, gli accordi vengono adattati al più presto e comunque anteriormente al 1_ gennaio 1993 in modo da garantire a tutti i cittadini della Comunità un accesso equo, libero e non discriminatorio, come definito nell'articolo 1, alle quote di carico spettanti agli Stati membri interessati».
7 A termini dell'art. 5, n. 1, del detto regolamento:
«Le clausole in materia di ripartizione dei carichi, contenute in qualsiasi futuro accordo con paesi terzi, sono vietate eccetto in circostanze eccezionali quando le società di navigazione di linea della Comunità non avrebbero altrimenti la possibilità effettiva di effettuare traffici in provenienza e a destinazione del paese terzo interessato. In questo caso gli accordi possono essere ammessi conformemente alle disposizioni dell'articolo 6».
8 Ai sensi dell'art. 12, il regolamento n. 4055/86 è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, vale a dire il 1_ gennaio 1987.
9 A termini dell'art. 3, n. 1, dell'accordo concluso tra l'Unione economica belgo-lussemburghese (in prosieguo: l'«UEBL») e la Repubblica della Costa d'Avorio, entrato in vigore il 25 ottobre 1979:
«Per quanto attiene al trasporto delle merci di qualsiasi natura scambiate per via marittima tra i paesi delle due parti contraenti, indipendentemente dal porto d'imbarco o di sbarco, le parti contraenti applicheranno alle navi gestite dalle rispettive società di navigazione il regime basato sul rapporto di ripartizione 40/40/20, con riguardo ai carichi espressi in valore ed in volume».
10 L'art. 4, n. 2, dell'accordo concluso tra l'UEBL e la Repubblica del Senegal, entrato in vigore il 3 settembre 1984, dispone in particolare:
«Per quanto attiene al trasporto delle merci scambiate per via marittima tra i paesi delle due Parti contraenti (linee regolari), indipendentemente dal porto d'imbarco, le Parti contraenti applicheranno alle navi gestite dalle rispettive società di navigazione nazionali il regime basato sul rapporto di ripartizione 40/40/20, con riguardo ai carichi espressi in valore ed in volume».
11 A termini dell'art. 4, n. 2, dell'accordo concluso tra l'UEBL e la Repubblica del Mali, entrato in vigore il 26 giugno 1987:
«Per quanto attiene al trasporto delle merci scambiate per via marittima tra i paesi delle due Parti contraenti (traffico di linea), indipendentemente dal porto d'imbarco o di sbarco, le Parti contraenti applicheranno alle navi gestite dalle rispettive società di navigazione nazionali il regime basato sul rapporto di ripartizione 40/40/20, con riguardo ai carichi espressi in valore ed in volume. Nel caso in cui i paesi terzi non provvedano al trasporto della quota del 20% loro attribuita, la quota restante sarà suddivisa in parti uguali, con riguardo al valore ed al volume, tra le società di navigazione nazionali della Repubblica del Mali e le società di navigazione nazionali dell'UEBL».
12 L'art. 4, n. 2, dell'accordo concluso tra l'UEBL e la Repubblica del Togo, firmato il 19 ottobre 1984 ed entrato in vigore il 19 ottobre 1987, così dispone:
«Per quanto attiene al trasporto delle merci scambiate per via marittima tra i paesi delle due Parti contraenti (linee regolari), indipendentemente dal porto d'imbarco o di sbarco, le Parti contraenti concerteranno l'applicazione di un principio di ripartizione dei carichi sulla base di una stretta parità dei diritti e in base ai criteri di tonnellaggio dell'unità di pagamento e del valore del carico, ove quest'ultimo criterio assumerà rilevanza preponderante.
La quota di traffico riservata alle navi gestite dalle rispettive società di navigazione sarà quanto meno pari al 40% del traffico globale, ove la quota accessibile agli armatori dei paesi terzi non potrà superare il 20%».
13 A termini dell'art. 5 di quest'ultimo accordo:
«Fatti salvi gli impegni assunti sul piano internazionale, ognuna delle Parti contraenti dispone sovranamente dei diritti di traffico ad essa spettanti a termine del presente accordo».
14 Ai sensi dell'art. 21 del medesimo accordo:
«Il presente Accordo entrerà in vigore dal momento in cui ognuna delle parti contraenti avrà notificato all'altra, per via diplomatica, il compimento delle necessarie procedure costituzionali.
Il presente Accordo è concluso per una durata di cinque anni. E' rinnovabile tacitamente ad ogni scadenza per la durata di un anno, salvo denuncia per via diplomatica di una delle Parti contraenti con preavviso di sei mesi».
Fase precontenziosa del procedimento
15 Con lettera 10 aprile 1991, indirizzata al governo belga (causa C-171/98), e con due lettere 9 novembre 1995, indirizzate rispettivamente ai governi belga (causa C-201/98) e lussemburghese (causa C-202/98), la Commissione rilevava che i due Stati membri suddetti non avevano rispettato gli obblighi loro incombenti ai sensi del regolamento n. 4055/86, in particolare ai sensi degli artt. 3 e 4, n. 1, con riguardo agli accordi dell'UEBL con la Repubblica del Senegal e la Repubblica della Costa d'Avorio, nonché ai sensi dell'art. 5 con riguardo agli accordi dell'UEBL con la Repubblica del Mali e la Repubblica del Togo, diffidando i detti governi a presentare osservazioni in merito entro due mesi.
16 Nella causa C-171/98 la Commissione inviava, con lettera 11 ottobre 1993, un parere motivato al Regno del Belgio, notificando al medesimo un parere integrativo il 26 gennaio 1996.
17 Nelle cause C-201/98 e C-202/98, la Commissione notificava, in data 16 giugno 1997, un parere motivato al Regno del Belgio e, in data 29 luglio 1997, al Granducato di Lussemburgo.
18 Per quanto attiene alla causa C-171/98, la Commissione, in risposta ad una lettera del governo belga del 7 giugno 1991 in cui quest'ultimo faceva presente che, a suo parere, l'accordo concluso tra l'UEBL e la Repubblica del Togo rappresentava un accordo esistente ai sensi degli artt. 3 e 4 del regolamento n. 4055/86, precisava, nel parere motivato integrativo inviato al detto governo, le ragioni per cui detto accordo doveva considerarsi quale accordo futuro, da ricondursi nella sfera dell'art. 5 del regolamento n. 4055/86. La Commissione indicava al riguardo che dall'art. 21 dell'accordo tra l'UEBL e la Repubblica del Togo emerge come le parti contraenti debbano adempiere alle «necessarie procedure costituzionali» prima di essere effettivamente vincolate dall'accordo stesso. Ciò premesso, la firma dell'accordo nel 1984 costituiva solo un'autenticazione dei testi, mentre il Regno del Belgio aveva effettivamente approvato l'accordo con la Repubblica del Togo solamente per effetto della legge belga 9 ottobre 1987, «recante approvazione dell'accordo», vale a dire successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento n. 4055/86.
19 Nella sua risposta del 30 aprile 1996 il governo belga contestava tale tesi della Commissione, sostenendo che le disposizioni dell'accordo con la Repubblica del Togo sarebbero state, in realtà, attuate anteriormente al compimento delle procedure costituzionali. Il detto governo sosteneva parimenti che:
- la distinzione tra accordi esistenti e accordi futuri è sconosciuta alla terminologia usuale del diritto dei trattati,
- a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo, le parti contraenti devono astenersi dal compimento di qualsiasi atto contrario all'accordo stesso,
- le parti contraenti hanno espresso la volontà di ritenersi vincolate dall'accordo a decorrere dalla sua conclusione,
- la volontà espressa dalle parti costituisce l'elemento essenziale,
- l'accordo ha prodotto effetti già dalla sua sottoscrizione senza necessità di attendere la sua ratifica.
20 Nella causa C-201/98 il governo belga faceva presente, nella propria risposta del 7 febbraio 1996 alla lettera di diffida della Commissione, che gli accordi conclusi tra l'UEBL e la Repubblica del Senegal, la Repubblica della Costa d'Avorio e la Repubblica del Mali erano in via di adeguamento. Il 31 ottobre 1996 il governo belga inviava alla Commissione copia della lettera 26 febbraio 1996 del Ministero degli Affari esteri senegalese che esprimeva l'accettazione da parte del detto paese dell'adeguamento dell'accordo bilaterale. Tuttavia, non veniva fornita alla Commissione alcuna indicazione in ordine agli aspetti sostanziali di tale accordo.
21 Per quanto attiene alla causa C-202/98, il governo lussemburghese precisava, nella sua risposta del 14 marzo 1996 alla lettera di diffida della Commissione, che il Regno del Belgio aveva concluso accordi marittimi in nome dell'UEBL, secondo la tradizione della convenzione UEBL, e che la prassi consisteva nel non sottoporre tali accordi al processo di ratifica da parte del Granducato di Lussemburgo né nel pubblicare gli accordi stessi nel Mémorial. Inoltre, il governo lussemburghese si chiedeva se il Granducato di Lussemburgo, diversamente dall'UEBL, fosse inadempiente, atteso che nell'accordo l'amministrazione belga è indicata quale autorità competente, che in esso sono contenute varie disposizioni prive di effettive conseguenze per il Granducato e che non risultava provato che fossero implicate anche società di navigazione lussemburghesi.
22 Rilevando che i procedimenti di modificazione non erano stati portati a termine, la Commissione proponeva il presente ricorso per inadempimento.
Sul ricorso
23 La Commissione rileva che dall'art. 1 del regolamento n. 4055/86 emerge come tale disposizione costituisca applicazione della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi ai cittadini degli Stati membri stabiliti in un altro Stato membro diverso da quello del destinatario dei servizi. Gli artt. 3 e 5 del regolamento n. 4055/86 attengono alla situazione con riguardo ai paesi terzi, ove l'art. 3 si applica agli accordi esistenti, mentre l'art. 5 riguarda piuttosto gli accordi futuri.
24 Per quanto concerne i traffici disciplinati dal codice di comportamento per le conferenze marittime delle Nazioni Unite (in prosieguo: il «codice di comportamento») rientranti nell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 4055/86, non è concesso alcun termine ai fini dell'adeguamento di un accordo. Per contro, per quanto attiene ai traffici non disciplinati dal detto codice di comportamento, l'art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo concede termine sino e non oltre il 1_ gennaio 1993. La Commissione rileva quindi che, indipendentemente dalla disposizione applicabile ai singoli traffici, vale a dire l'art. 4, n. 1, lett. a), ovvero l'art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4055/86, l'adeguamento degli accordi di cui trattasi avrebbe dovuto essere effettuato già da tempo.
25 Considerato che gli accordi conclusi dall'UEBL con la Repubblica del Senegal, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica del Mali e la Repubblica del Togo contengono clausole in materia di ripartizione dei carichi che riservano una parte del traffico alle società di navigazione belghe o lussemburghesi, ad esclusione delle società di navigazione degli altri Stati membri della Comunità, la Commissione ritiene che essi siano in contrasto con il regolamento n. 4055/86.
26 Atteso che gli accordi tra l'UEBL e la Repubblica del Senegal e la Repubblica della Costa d'Avorio sono entrati in vigore, rispettivamente, il 3 settembre 1984 ed il 25 ottobre 1979, vale a dire anteriormente all'entrata in vigore del regolamento n. 4055/86, la Commissione sostiene che si tratta di accordi esistenti, rientranti nella sfera di applicazione degli artt. 3 e 4 del detto regolamento, e che tali accordi, essendo discriminatori, devono essere - ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 4055/86 - eliminati o adeguati conformemente alle disposizioni dell'art. 4.
27 Gli accordi conclusi tra l'UEBL, da un lato, e la Repubblica del Mali e la Repubblica del Togo, dall'altro, sono entrati in vigore, rispettivamente, il 26 giugno 1987 e il 19 ottobre 1987. La Commissione ritiene che tali accordi costituiscano, ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 4055/86, «accordi futuri» e che debbano essere conseguentemente eliminati o modificati ai termini della detta disposizione.
28 Nell'ambito della causa C-171/98, il governo belga fa presente che, sulla base di scambi verbali, costituenti un accordo tra l'UEBL e la Repubblica del Togo, gli artt. 4 e 5 dell'accordo, considerati contrari all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 4055/86, sono stati modificati conformemente ai desideri della Commissione. Tuttavia, a seguito di un errore materiale, risulterebbe indispensabile procedere nuovamente a scambi verbali, che dovrebbero essere prossimamente posti in essere.
29 Per quanto attiene alla causa C-201/98, il governo belga rileva di aver sempre precisato, sin dall'inizio del procedimento, di non avere mai avuto l'intenzione di sottrarsi ai propri obblighi riguardanti l'attuazione del regolamento n. 4055/86. Tuttavia, i negoziati con i singoli paesi avrebbero richiesto più tempo del previsto.
30 Con lettera 25 novembre 1998 il governo belga informava la Commissione che gli obblighi derivanti dal regolamento n. 4055/86 sarebbero stati rispettati, da quel momento in poi, con riguardo agli accordi conclusi con la Repubblica del Mali e la Repubblica del Senegal.
31 Nella causa C-202/98 il governo lussemburghese faceva proprie le osservazioni formulate dal governo belga nel controricorso relativo alla causa C-201/98.
32 Si deve precisare, in primo luogo, che, atteso che la legge belga recante approvazione dell'accordo tra l'UEBL e la Repubblica del Togo è stata emanata il 9 ottobre 1987, vale a dire successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento n. 4055/86, l'accordo stesso dev'essere considerato accordo futuro ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 4055/86. Parimenti, essendo entrato in vigore il 26 giugno 1987, l'accordo concluso tra l'UEBL e la Repubblica del Mali costituisce anch'esso un accordo futuro. Per contro, gli accordi tra l'UEBL e la Repubblica del Senegal e la Repubblica della Costa d'Avorio sono entrati in vigore, rispettivamente, il 3 settembre 1984 e il 25 ottobre 1979, vale a dire anteriormente all'entrata in vigore del regolamento n. 4055/86, ragion per cui costituiscono accordi soggetti alle disposizioni degli artt. 3 e 4 del detto regolamento.
33 Si deve rilevare, in secondo luogo, che, per quanto attiene all'individuazione della data a decorrere dalla quale occorreva procedere all'adeguamento di un accordo contestato, l'art. 4, n. 1, del regolamento n. 4055/86 distingue tra i traffici disciplinati dal codice di comportamento, da un lato, e quelli non disciplinati dal codice medesimo, dall'altro. Solamente con riguardo a questi ultimi traffici il regolamento concede agli Stati membri un termine sino al 1_ gennaio 1993 per procedere al relativo adeguamento. Per quanto riguarda i traffici disciplinati dal codice di comportamento, nessun termine è previsto ai fini dell'adeguamento di un accordo.
34 Il codice di comportamento è stato ratificato dal Regno del Belgio il 30 marzo 1988. Il Granducato di Lussemburgo non lo ha invece ratificato.
35 Tuttavia, come rilevato dalla Commissione, indipendentemente dal termine applicabile, il Regno del Belgio e il Granducato di Lussemburgo avrebbero dovuto procedere, già da tempo, all'adeguamento o all'abrogazione degli accordi oggetto delle presenti cause.
36 Il governo belga non contesta l'esistenza di un inadempimento e afferma di non aver mai inteso sottrarsi ai propri obblighi inerenti all'attuazione del regolamento n. 4055/86. Il Granducato di Lussemburgo contesta, invece, l'esistenza dell'inadempimento. Tuttavia, rinviando quanto al merito alle osservazioni del governo belga, il governo lussemburghese contesta semplicemente l'inadempimento da un punto di vista formale.
37 Ciò premesso, considerato che la modifica degli accordi conclusi dall'UEBL, rispettivamente, con la Repubblica del Mali, la Repubblica del Togo, la Repubblica del Senegal e la Repubblica della Costa d'Avorio non è stata posta in essere entro i termini previsti, il ricorso proposto dalla Commissione dev'essere ritenuto fondato.
38 Si deve quindi dichiarare che, concludendo e mantenendo in vigore gli accordi relativi alle clausole in materia di ripartizione dei carichi con la Repubblica del Togo (cause C-171/98 e C-202/98) e con la Repubblica del Mali (cause C-201/98 e C-202/98) e non avendo provveduto né ad adeguare gli accordi con la Repubblica del Senegal e con la Repubblica della Costa d'Avorio (cause C-201/98 e C-202/98) in modo da garantire ai cittadini della Comunità un accesso equo, libero e non discriminatorio alle quote di carico spettanti al Belgio e al Lussemburgo, né a denunciare tali accordi, il Regno del Belgio (cause C-171/98 e C-201/98) ed il Granducato di Lussemburgo (causa C-202/98) sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti ai sensi del regolamento n. 4055/86, in particolare ai sensi degli artt. 3 e 4, n. 1, per quanto riguarda la Repubblica del Senegal e la Repubblica della Costa d'Avorio, e ai sensi dell'art. 5 per quanto riguarda la Repubblica del Mali e la Repubblica del Togo.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
39 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Regno del Belgio, essendo rimasto soccombente nelle cause C-171/98 e C-201/98, dev'essere condannato alle spese. Il Granducato di Lussemburgo essendo rimasto soccombente nella causa C-202/98 dev'essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Concludendo e mantenendo in vigore gli accordi relativi alle clausole in materia di ripartizione dei carichi con la Repubblica del Togo (cause C-171/98 e C-202/98) e con la Repubblica del Mali (cause C-201/98 e C-202/98) e non avendo provveduto né ad adeguare gli accordi con la Repubblica del Senegal e con la Repubblica della Costa d'Avorio (cause C-201/98 e C-202/98) in modo da garantire ai cittadini della Comunità un accesso equo, libero e non discriminatorio alle quote di carico spettanti al Belgio e al Lussemburgo, né a denunciare tali accordi, il Regno del Belgio (cause C-171/98 e C-201/98) ed il Granducato di Lussemburgo (causa C-202/98) sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, in particolare ai sensi degli artt. 3 e 4, n. 1, per quanto riguarda la Repubblica del Senegal e la Repubblica della Costa d'Avorio, e ai sensi dell'art. 5 per quanto riguarda la Repubblica del Mali e la Repubblica del Togo.
2) Nelle cause C-171/98 e C-201/98 il Regno del Belgio è condannato alle spese e, nella causa C-202/98, il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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