Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
Parti
Nella causa C-185/98,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,$
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalle signore Aikaterini Samoni-Rantou, consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e Nana Dafniou, segretaria presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,$
convenuta,
"avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, e in subordine, non avendo comunicato alla Commissione, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1992, 92/101/CEE, che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 347, pag. 64), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CE e dalla detta direttiva,
LA CORTE
(Quarta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn (relatore), presidente di sezione, J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 11 febbraio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 maggio 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (diventato art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, e in subordine, non avendo comunicato alla Commissione, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1992, 92/101/CEE, che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 347, pag. 64; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CE e dalla detta direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 3 della direttiva in esame, gli Stati membri adottano anteriormente al 1_ gennaio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi ad essa e ne informano immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione del governo ellenico in ordine alla trasposizione della direttiva, la Commissione, con lettera 13 aprile 1994, ha invitato detto governo a presentarle le sue osservazioni su tale punto.
4 Non avendo il governo ellenico risposto a detta lettera, la Commissione gli ha inviato, il 28 maggio 1996, un parere motivato che riproduceva le osservazioni contenute nella lettera di diffida e l'invitava a conformavisi entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.
5 Con lettera 13 marzo 1997, la autorità elleniche hanno risposto al parere motivato informando la Commissione che il decreto presidenziale che doveva recepire la direttiva era pronto e che esso necessitava soltanto della firma dei ministri competenti e di essere esaminato dal Consiglio di Stato.
6 Non essendo stata da allora informata della trasposizione della direttiva, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso in esame.
7 La Commissione fa valere che la Repubblica ellenica non ha recepito detta direttiva entro il termine stabilito, di modo che essa è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato e dalla direttiva stessa.
8 La Repubblica ellenica non nega che la direttiva non sia stata interamente recepita entro il termine stabilito. Tuttavia, essa afferma che il testo del decreto presidenziale diretto ad adattare la normativa nazionale alla direttiva attende solo il parere del Consiglio di Stato, dopo il quale esso sarà presentato per la firma al Presidente della Repubblica.
9 Poiché la trasposizione della direttiva non è avvenuta nel termine fissato, occorre ritenere fondato il ricorso proposto a questo riguardo dalla Commissione.
10 Si deve di conseguenza dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dalla stessa direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Repubblica ellenica, essendo rimasta soccombente e avendo la Commissione presentato domanda in tal senso, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1992, 92/101/CEE, che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione delle società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dalla detta direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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