Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Assegni familiari e per il coniuge presi in considerazione per il calcolo delle pensioni - Mancata soppressione con effetto retroattivo delle condizioni discriminatorie - Inadempimento - Giustificazione - Insussistenza
[Trattato CE, art. 119 (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE); direttive del Consiglio 75/117/CEE, art. 3, e 79/7/CEE, art. 4, n. 1]
Massima
$$Viene meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 119 del Trattato (gli artt. 177-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE), 3 della direttiva 75/117, e 4, n. 1, della direttiva 79/7 uno Stato membro che non sopprima, con effetto retroattivo a decorrere dalla data d'entrata in vigore nei suoi confronti delle dette disposizioni, normative che, per quanto riguarda la concessione ai lavoratori dipendenti degli assegni familiari o dell'assegno per il coniuge, presi in considerazione per determinare l'importo delle retribuzioni che danno diritto a pensione, impongono ai lavoratori di sesso femminile coniugati condizioni specifiche che non vengono imposte ai lavoratori di sesso maschile coniugati.
Al riguardo, la circostanza che le discriminazioni di cui trattasi risultino da contratti collettivi al cui negoziato il governo interessato non partecipa non può esonerare quest'ultimo dall'obbligo di adottare le disposizioni complementari che si impongono per assicurare il rispetto delle prescrizioni che derivano dalle norme comunitarie. Nei limiti in cui le condizioni discriminatorie continuano ad avere conseguenze sulla retribuzione e sul calcolo delle pensioni dei lavoratori interessati, tale governo non può neppure sottrarsi al detto obbligo facendo valere l'applicabilità diretta delle disposizioni costituzionali in materia.
Parti
Nella causa C-187/98,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalle signore Ioanna Galani-Maragkoudaki, viceconsigliere giuridico speciale presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del Ministero degli Affari esteri, e Stamatina Vodina, collaboratrice scientifica specializzata presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non sopprimendo, con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore in Grecia degli articoli 119 del Trattato CE (gli articoli 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli articoli 136 CE - 143 CE), 3 della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19), e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), normative che, per quanto riguarda la concessione ai lavoratori dipendenti degli assegni familiari o dell'assegno per il coniuge, presi in conto per determinare l'importo delle retribuzioni che danno diritto a pensione, impongono ai lavoratori di sesso femminile coniugati condizioni specifiche che non impongono ai lavoratori di sesso maschile coniugati, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tali disposizioni del diritto comunitario,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, facente funzione di presidente di sezione, G. Hirsch e H. Ragnemalm (relatore), giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 19 maggio 1999, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dal signor D. Gouloussis e il governo ellenico dalle signore S. Vodina ed E.-M. Mamouna, uditore presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del Ministero degli affari esteri, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 8 luglio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 maggio 1998, la Commissione delle Comunità europee ha introdotto, in forza dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso inteso a far constatare che la Repubblica ellenica, non sopprimendo, con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore in Grecia degli artt. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE), 3 della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19), e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 1979, L 6, pag. 24), normative che, per quanto riguarda la concessione ai lavoratori dipendenti degli assegni familiari o dell'assegno per il coniuge, presi in conto per determinare l'importo delle retribuzioni che danno diritto a pensione, impongono ai lavoratori di sesso femminile coniugati condizioni specifiche che non impongono ai lavoratori di sesso maschile coniugati, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tali disposizioni del diritto comunitario.
Il contesto normativo
La normativa comunitaria
2 L'art. 1, primo comma, della direttiva 75/117 stabilisce che il principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile implica, per uno stesso lavoro o per un lavoro al quale è attribuito un valore uguale, l'eliminazione di qualsiasi discriminazione basata sul sesso in tutti gli elementi e le condizioni delle retribuzioni.
3 Ai sensi dell'art. 3 della stessa direttiva, gli Stati membri sopprimono le discriminazioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative contrarie al principio della parità delle retribuzioni.
4 In forza dell'art. 4 di tale direttiva, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le disposizioni contrarie al principio della parità delle retribuzioni e contenute in contratti collettivi, tabelle o accordi salariali o contratti individuali di lavoro siano nulle, possano essere dichiarate nulle o possano essere modificate.
5 L'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 prevede:
«Il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:
- il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi,
- l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi,
- il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni».
La normativa nazionale
6 L'art. 4 della Costituzione ellenica, entrata in vigore l'11 giugno 1975, stabilisce, al n. 1, che i cittadini greci sono uguali dinanzi alla legge e, al n. 2, che questi ultimi, uomini e donne, hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi.
7 In forza dell'art. 22, n. 1, secondo comma, della Costituzione ellenica, tutti i lavoratori, senza distinzione di sesso né altri criteri, hanno diritto alla stessa retribuzione per un lavoro equivalente.
8 Ai sensi dell'art. 116 di tale Costituzione:
«1. Le disposizioni esistenti incompatibili con l'art. 4, n. 2, restano in vigore finché siano abrogate dalla legge, al più tardi il 31 dicembre 1982.
2. Deroghe alle disposizioni dell'art. 4, n. 2, sono consentite solo per motivi gravi, nei casi specificamente stabiliti dalla legge.
3. I decreti ministeriali nonché le disposizioni dei contratti collettivi o delle decisioni arbitrali che riguardano la retribuzione del lavoro e che sono incompatibili con le disposizioni dell'art. 22, n. 1, rimangono in vigore fino alla loro soppressione, che viene effettuata al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione».
9 L'art. 4, n. 5, della legge n. 1412/1984, relativa all'applicazione del principio della parità dei sessi nei rapporti di lavoro, stabilisce che gli assegni del coniuge e i figli a carico, previsti per la prima volta o riadattati, vengono concessi d'ora in poi integralmente a ciascun coniuge o genitore che lavora, senza considerazione del sesso.
10 Dall'art. 15 della stessa risulta anche che le disposizioni di leggi, decreti, contratti collettivi di lavoro, lodi arbitrali o decreti ministeriali, regolamenti interni od organigrammi d'imprese o di aziende, le condizioni dei contratti individuali nonché le disposizioni che disciplinano l'esercizio di una professione indipendente sono soppresse qualora siano incompatibili con le disposizioni della detta legge.
11 Le legge n. 1483/1984, relativa alla tutela e all'esistenza dei lavoratori che hanno obblighi familiari, vieta qualsiasi discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso all'occupazione, la conservazione di tale occupazione e la carriera professionale dei lavoratori.
12 L'art. 2, n. 2, della legge n. 46/1975, che ha dato attuazione in Grecia alla Convenzione internazionale n. 100/1951 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, prevede che le disposizioni di contratti collettivi di lavoro, di contratti individuali o di lodi arbitrali che fissano, in funzione del sesso, un importo della retribuzione inferiore per un lavoro dello stesso valore sono invalide.
13 La Commissione fa valere che la maggior parte dei contratti collettivi in Grecia contenevano disposizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori di sesso femminile coniugati relativamente alle condizioni di attribuzione degli assegni familiari e per il coniuge. A titolo d'esempio essa sostiene che, conformemente all'art. 8, n. 1, lett. a), dello Statuto del personale della Dimossia Epicheirissi Ilektrismou (impresa pubblica di elettricità; in prosieguo: la «DEI»), i lavoratori di sesso femminile coniugati dell'impresa avevano diritto, da un lato, agli assegni per il coniuge solo se quest'ultimo non poteva provvedere alle proprie necessità e, dall'altro, agli assegni familiari solo se il mantenimento dei figli fosse principalmente a carico della madre [contratto collettivo speciale del 4 ottobre 1973, dichiarato esecutivo con il decreto n. 2842/442/1973 del Ministro del Lavoro (FEK B 1274/25/10.1973) e ratificato dal decreto legge n. 210/1974 (FEK A 364/7.12.1974)].
14 Secondo la Commissione, questa discriminazione è stata soppressa a decorrere dal 1° ottobre 1983 in quanto gli assegni per il coniuge vengono concessi da allora al personale di sesso femminile coniugato della DEI, conformemente al contratto collettivo speciale del 27 settembre 1983 concluso tra la federazione generale del personale della DEI e quest'ultima (AYE 17692/1983, FEK B 657/18.11.1983). Tuttavia questa normativa non ha effetto retroattivo.
15 La Commissione aggiunge che il contratto collettivo generale nazionale del 1989 ha soppresso la discriminazione nei confronti dei lavoratori di sesso femminile coniugati, in quanto l'assegno per il coniuge viene concesso da allora a questi ultimi alle stesse condizioni e alla stessa aliquota di quello che viene versato ai lavoratori di sesso maschile coniugati, ma che questa equiparazione è in vigore solo dal 1° gennaio 1989 e non ha effetto retroattivo.
La fase precontenziosa del procedimento
16 Dopo aver ricevuto denunce presentate da dipendenti di sesso femminile della DEI e di un ospedale psichiatrico dell'Attica, aventi ad oggetto il mancato rispetto da parte della Repubblica ellenica del principio della parità delle retribuzioni dei lavoratori di sesso maschile e di quelli di sesso femminile, la Commissione si è informata sulle disposizioni regolamentari e sulle prassi amministrative elleniche che introducevano o mantenevano la discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda la concessione degli assegni familiari e degli assegni per il coniuge.
17 Non avendo ricevuto alcuna risposta dalle autorità elleniche alla sua richiesta d'informazioni, la Commissione ha deciso di avviare nei confronti della Repubblica ellenica un procedimento di constatazione d'inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato ed ha quindi inviato a quest'ultima, il 9 novembre 1992, una lettera di diffida invitandola a presentare le sue osservazioni sul mancato rispetto di tale principio della parità delle retribuzioni entro due mesi.
18 Poiché la risposta del governo ellenico del 22 marzo 1993, che riguardava unicamente l'asserita discriminazione derivante dallo statuto del personale della DEI, non è stata ritenuta soddisfacente dalla Commissione, quest'ultima, il 19 giugno 1995, ha inviato alla Repubblica ellenica un parere motivato col quale le chiedeva di porre rimedio, entro due mesi a decorre dalla sua notifica, all'addebito che le veniva fatto di non aver rispettato gli obblighi derivanti dall'art. 119 del Trattato e dalle direttive 75/117 e 79/7.
19 Con lettera 6 ottobre 1995 il governo ellenico ha contestato la fondatezza degli addebiti della Commissione.
20 Ritenendo che la Repubblica ellenica non avesse adottato le misure necessarie per conformarsi al parere motivato nel termine stabilito, la Commissione ha introdotto il presente ricorso.
Sul merito
21 La Commissione addebita alla Repubblica ellenica di non aver soppresso, con effetto retroattivo, le disposizioni dei contratti collettivi e dei lodi arbitrali o di altro tipo, che subordinavano la concessione degli assegni familiari e per il coniuge ai lavoratori di sesso femminile coniugati a condizioni che non sono imposte ai lavoratori di sesso maschile coniugati.
22 L'esigenza di condizioni discriminatorie per la concessione di tali assegni priverebbe i lavoratori di sesso femminile coniugati di una parte della loro retribuzione nel corso del periodo di cui trattasi e sarebbe incompatibile con l'art. 119 del Trattato e della direttiva 75/117.
23 Inoltre, gli assegni sopramenzionati sarebbero presi in conto per determinare l'importo della pensione versata dall'Idrima Koinonikon Asfalisseon (regime generale d'assicurazioni sociali dei lavoratori dipendenti) e il mancato versamento di tali assegni avrebbe quindi un'importanza determinante per il calcolo dell'importo della pensione. Una discriminazione a tal riguardo sarebbe incompatibile con la direttiva 79/7 e, in particolare, con il suo art. 4, n. 1.
24 La Commissione sostiene, da un lato, che la soppressione della discriminazione nei confronti dei lavoratori di sesso femminile coniugati per quanto riguarda la concessione degli assegni di cui trattasi s'impone a decorrere dal 1° gennaio 1981, data di entrata in vigore dell'art. 119 del Trattato e della direttiva 75/117 nei confronti della Repubblica ellenica e, dall'altro, che la discriminazione per quanto riguarda le pensioni avrebbe dovuto essere soppressa a decorrere dal 23 dicembre 1984, data di entrata in vigore della direttiva 79/7.
25 Inoltre, la Commissione fa valere che, conformemente al lodo n. 10/1976 del Defterovathmio Dioikitiko Diaititiko Dikastirio (tribunale amministrativo arbitrale di secondo grado) di Atene (AYA 21378/4372/1976, FEK B 671/20.5.1976), in connessione con i lodi n. 9/1979 (AYE 9200/1711/1978, FEK B 183/3.3.1978) e n. 100/1979 (AYE 18925/1979, FEK B 1137/27/12/1979) dello stesso tribunale, che tengono luogo di contratto collettivo generale nazionale, i lavoratori dipendenti di sesso femminile hanno diritto all'assegno per il coniuge quando quest'ultimo non lavora e non è pensionato, mentre questa condizione non è imposta ai lavoratori dipendenti di sesso maschile. Questa normativa sarebbe stata mantenuta in vigore fino al 31 dicembre 1988 dai contratti collettivi generali nazionali successivi (e.y.s.s.e. del 1988, AYE 10855/1988, FEK B 40/1.2.1988, e.y.s.s.e. del 1989).
26 La Commissione fa valere anche che il lodo n. 42/1981 del Defterovathmio Diaititiko Dikastirio (tribunale arbitrale di secondo grado) del Pireo, relativo alle condizioni di retribuzione e di lavoro del personale degli istituti sanitari dello Stato, degli organismi pubblici e delle collettività locali, dichiarato esecutivo con decreto del Ministro del Lavoro n. 16170/1981 (FEK B 472/11.8.1981), precisa al punto 10, sub. a), che le retribuzioni di base minime dei lavoratori dipendenti di sesso maschile coniugati sono maggiorate dell'assegno per il coniuge (pari al 10% della retribuzione di base), sia che il coniuge eserciti un'attività retribuita sia che esso sia pensionato, ma non prevede la concessione di un assegno familiare. Questa disposizione sarebbe stata mantenuta in vigore e applicata almeno fino al 1992.
27 Secondo la Commissione, il principio generale di non discriminazione in ragione del sesso che figura nelle disposizioni della Costituzione ellenica non è sufficiente a tutelare il diritto di cui trattasi nella pratica, come del resto è dimostrato dall'esistenza nei contratti collettivi di lavoro di disposizioni incompatibili con tale principio, le quali sono rimaste in vigore diversi anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
28 Per quanto riguarda le sentenze dei tribunali nazionali fatte valere nel controricorso dal governo ellenico, la Commissione rileva che da questa giurisprudenza risulta che l'applicazione delle norme di diritto comunitario è assicurata solo a favore dei lavoratori di sesso femminile che si rivolgono con successo ai giudici ellenici.
29 In definitiva, la Commissione sostiene che l'esistenza di norme di diritto nazionale o comunitario che stabiliscono principi generali che i singoli sono legittimati a far valere nei confronti delle autorità nazionali dinanzi ai giudici dello Stato membro interessato non è sufficiente affinché la normativa di quest'ultimo sia considerata compatibile con il diritto comunitario, qualora esistano disposizioni regolamentari specifiche nel settore di cui trattasi, cioè la disciplina dei rapporti di lavoro, che contengono una clausola incompatibile con il diritto comunitario. Sarebbe necessario modificare la disposizione di cui trattasi di qualsiasi contratto collettivo o altra disciplina, in modo tale che gli assegni familiari siano concessi retroattivamente ai lavoratori di sesso femminile coniugati. La Commissione rileva anche che le disposizioni della legge n. 1414/1984 non hanno effetto retroattivo.
30 Il governo ellenico fa valere, in via preliminare, che vi sono stati ritardi considerevoli da parte della Commissione nello svolgimento del presente procedimento per inadempimento. Infatti, mentre la Commissione si sarebbe rivolta per la prima volta alle autorità elleniche il 30 settembre 1991, il suo ricorso è datato 11 maggio 1998.
31 Per quanto riguarda il merito, il governo ellenico sostiene inanzi tutto che in Grecia è stato introdotto un insieme di norme giuridiche che consente di garantire il principio della parità delle retribuzioni tra uomini e donne per un lavoro dello stesso valore. Questa normativa considererebbe invalida qualsiasi clausola dei contratti di lavoro incompatibile con questo principio e assicurerebbe ad ogni lavoratore la possibilità di rivolgersi ai giudici ellenici per esigere il rispetto di tale principio.
32 Basandosi in particolare sugli art. 22, n. 1, e 116, n. 3, della Costituzione ellenica, nonché sulle disposizioni della legge n. 1414/1984, il governo ellenico fa valere che l'obbligo giuridico di applicare l'art. 119 del Trattato a decorrere dal 1° gennaio 1981 è stato attuato in un ordinamento giuridico che conteneva già il principio di parità tra i sessi per quanto riguarda le retribuzioni. A tal riguardo il governo ellenico fa riferimento alla sentenza 21 maggio 1985, Commissione/Germania (causa 248/83, Racc. pag. 1459), in cui la Corte ha preso in considerazione le garanzie derivanti dalla legge fondamentale tedesca e dal vigente sistema di rimedi giuridici per pervenire alla conclusione che la Repubblica federale di Germania non era obbligata a introdurre nuovi provvedimenti legislativi per trasporre la direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).
33 Il governo ellenico fa valere poi che i giudici ellenici hanno precisato in diverse decisioni che le disposizioni regolamentari e i contratti collettivi che introducono discriminazioni basate sul sesso per quanto riguarda la concessione degli assegni familiari sono incompatibili sia con la Costituzione ellenica sia con l'art. 119 del Trattato e con la direttiva 75/117 [v., a titolo d'esempio, la sentenza 3/1995 dell'Areios Pagos Athinon (Corte di cassazione greca)].
34 Per il resto, il governo ellenico indica che nella sentenza 1947/1983 del Monomeles Protodikeio (tribunale a giudice unico) di Atene, quest'ultimo ha concesso ad un lavoratore di sesso femminile le prestazioni alle quali aveva diritto con effetto retroattivo.
35 Per quanto riguarda gli assegni familiari, il governo ellenico sostiene che l'analisi della natura giuridica di questi ultimi non è ancora completata dai giudici ellenici, i quali hanno ancora dubbi sulla questione se tali assegni debbano essere concessi al marito o alla moglie o se essi siano dovuti integralmente ai due coniugi.
36 Se gli assegni familiari dovessero essere esaminati nel senso che rientrano nella nozione di retribuzione ai sensi dell'art. 119 del Trattato, il costo finanziario e sociale che deriverebbe per la Repubblica ellenica dall'obbligo di versare integralmente questi assegni ai due coniugi sarebbe enorme e quest'ultima sarebbe eventualmente obbligata a chiedere ai datori di lavoro e ai lavoratori di riversare contributi dei datori di lavoro e contributi di previdenza sociale a titolo degli anni passati, richiesta che sarebbe particolarmente iniqua e incompatibile con il principio di proporzionalità.
37 Infine, il governo ellenico sostiene che è ancora impossibile, a causa di divieti o di prescrizioni legislative, arginare comportamenti sociali o le pressioni di taluni gruppi e impedire eventualmente che l'autonomia delle parti sociali pervenga al mantenimento delle norme e delle prassi incompatibili con le norme comunitarie e con le norme costituzionali. All'udienza essa ha fatto valere che le disposizioni controverse riguardano un settore nel quale lo Stato non può intervenire. Anche se i contratti collettivi sono resi esecutivi con decreti ministeriali, il Ministro del Lavoro non avrebbe il potere di modificare le loro disposizioni o il loro contenuto, a maggior ragione retroattivamente.
38 In via preliminare, per quanto riguarda la durata della fase precontenziosa del procedimento, è sufficiente ricordare che, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 16 maggio 1991, Commissione/Paesi Bassi, causa C-96/89 (Racc. pag. I-2461, punto 15), le norme di cui all'art. 169 del Trattato devono essere applicate senza che la Commissione sia tenuta ad osservare un termine prestabilito.
39 E' vero che, in alcune ipotesi, una durata eccessiva della fase precontenziosa del procedimento prevista dall'art. 169 del Trattato può far aumentare, per lo Stato coinvolto, la difficoltà di confutare gli argomenti della Commissione e violare, pertanto, i diritti della difesa (sentenza Commissione/Paesi Bassi, sopracitata, punto 6). Tuttavia, nella fattispecie, e senza che sia necessario pronunciarsi sul carattere eccessivo della durata della fase precontenziosa del procedimento, il governo ellenico non ha fornito elementi tali da dimostrare che la durata insolita di quest'ultima abbia avuto un'incidenza sul modo in cui esso ha organizzato la sua difesa.
40 Per quanto riguarda il merito, occorre inanzi tutto ricordare, da un lato, che la nozione di retribuzione, ai sensi dell'art. 119, secondo comma, del Trattato, comprende tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano pagati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo (v., in particolare, sentenza 9 febbraio 1999, Seymour-Smith e Perez, causa C-167/97, Racc. pag. I-623, punto 23).
41 Assegni familiari e assegni per il coniuge, quali quelli considerati nella presente causa, rientrano quindi in tale nozione, di modo che condizioni discriminatorie circa la concessione di tali assegni sarebbero incompatibili con l'art. 119 del Trattato e con la direttiva 75/117.
42 D'altra parte, l'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 vieta in materia di previdenza sociale qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda il campo di applicazione dei regimi di previdenza sociale e le condizioni di ammissione ad essi.
43 Ora, come la Commissione ha rilevato giustamente, l'esigenza di condizioni discriminatorie per la concessione degli assegni familiari e per il coniuge ha un'incidenza anche per quanto riguarda le pensioni di previdenza sociale che saranno dovute in futuro ai lavoratori. Una discriminazione a tal riguardo sarebbe incompatibile con l'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7.
44 Nella fattispecie, i contratti collettivi e i lodi arbitrali che prevedono la concessione degli assegni familiari e per il coniuge esclusivamente ai lavoratori di sesso maschile coniugati costituiscono una discriminazione diretta, basata sul sesso, incompatibile con l'art. 119 del Trattato e con l'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7.
45 Per quanto riguarda le difficoltà fatte valere dal governo ellenico circa il rispetto del principio di uguaglianza nella concessione degli assegni familiari, occorre rilevare in secondo luogo che, secondo la giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può eccepire difficoltà pratiche o amministrative per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive comunitarie. Lo stesso dicasi per le difficoltà finanziarie che spetta agli Stati membri superare adottando le misure adeguate (v., in tal senso, sentenza 5 luglio 1990, Commissione/Belgio, causa C-42/89, Racc. pag. I-2821, punto 24).
46 In terzo luogo, per quanto riguarda lo status giuridico dei contratti collettivi ellenici e le autonomie di cui godono i partner sociali quando negoziano tali contratti, dalla giurisprudenza risulta che è lecito agli Stati membri affidare la realizzazione del principio della parità delle retribuzioni in primo luogo alle parti sociali (sentenza 30 gennaio 1985, Commissione/Danimarca, causa 143/83, Racc. pag. 427, punto 8).
47 Questa facoltà non li dispensa tuttavia dall'obbligo di garantire, mediante opportuni provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi, che tutti i lavoratori della Comunità fruiscano della tutela stabilita dalla direttiva in tutta la sua ampiezza. La garanzia statale deve intervenire in tutti i casi in cui manchi un'altra tutela effettiva, qualunque sia la causa di questa mancanza, e in particolare qualora i lavoratori non facciano parte di un sindacato, per il settore di cui trattasi non esista un contratto collettivo ovvero il contratto non garantisca il principio della parità delle retribuzioni in tutta la sua ampiezza (sentenza Commissione/Danimarca, sopramenzionata, punto 8).
48 Ora, nella presente causa, né i contratti collettivi e i lodi arbitrali di cui trattasi né le leggi nn. 1414/1984 e 1483/1984 prevedono la soppressione retroattiva delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori di sesso femminile coniugati. Di conseguenza, tali lavoratori sono stati privati, nel corso del periodo di cui trattasi, di una parte della loro retribuzione. Inoltre, il mancato versamento a questi ultimi degli assegni che essi erano legittimati a pretendere continua ad avere conseguenze per il calcolo dell'importo delle loro pensioni.
49 A tal riguardo occorre ricordare che gli Stati membri sono tenuti, in forza dell'art. 3 della direttiva 75/117, a sopprimere le discriminazioni tra gli uomini e le donne che derivano dalle disposizioni legislative regolamentari o amministrative incompatibili con il principio della parità delle retribuzioni e devono, conformemente all'art. 4 di tale direttiva, adottare le misure necessarie affinché le disposizioni contenute in contratti collettivi e contrarie al principio della parità delle retribuzioni possano essere dichiarate nulle o possano essere modificate.
50 Il fatto che il governo ellenico non partecipi al negoziato dei contratti collettivi non può esonerarlo dall'obbligo di adottare le disposizioni complementari che si impongono per assicurare il rispetto delle prescrizioni che derivano dalle norme comunitarie.
51 Infine, per quanto riguarda la garanzia di uguaglianza dei diritti di cui beneficiano i cittadini greci in forza della Costituzione ellenica, occorre rilevare che il governo ellenico non può sottrarsi all'obbligo di adattare la sua normativa nazionale alle esigenze del diritto comunitario facendo valere l'applicabilità diretta delle disposizioni costituzionali in materia.
52 Certo, la Corte ha dichiarato che l'espressa dichiarazione, nella Legge fondamentale tedesca, della parità di diritti tra gli uomini e le donne, cosi come l'espressa esclusione di qualsiasi discriminazione in base al sesso e l'affermazione della parità di accesso di tutti i cittadini tedeschi ai posti del pubblico impiego, in termini tali da conferire a queste disposizioni efficacia diretta, combinate con l'esistenza di un sistema di rimedi giurisdizionali, costituiscono un'adeguata garanzia per l'attuazione, nel sistema della pubblica amministrazione, del principio della parità di trattamento sancito dalla direttiva 76/207. La Corte ha ritenuto che lo scopo perseguito da tale direttiva era già raggiunto in Germania, per quanto attiene ai posti nel pubblico impiego e al libero accesso di tutti i cittadini tedeschi alle professioni indipendenti, al momento dell'entrata in vigore della direttiva e che quindi, per attuare quest'ultima non occorrevano nuove disposizioni legislative (v., sentenza Commissione/Germania, sopra citata, punti 18 e 19).
53 Tuttavia, come l'avvocato generale ha rilevato giustamente ai paragrafi 27 e 28 delle sue conclusioni, il contesto normativo delle due cause è radicalmente diverso. Infatti, nella causa Commissione/Germania, sopramenzionata, la Commissione non aveva dimostrato e neanche cercato di dimostrare l'esistenza nel pubblico impiego tedesco di discriminazioni basate sul sesso, sia legali sia nei fatti, ed era pacifico che l'obiettivo perseguito dalla direttiva 76/207 era già raggiunto in Germania, per quanto riguarda i posti nel pubblico impiego, al momento dell'entrata in vigore in questo Stato membro di tale direttiva. Nella fattispecie invece risulta dal punto 48 della presente sentenza che le condizioni discriminatorie per la concessione degli assegni familiari e per il coniuge continuano ad avere conseguenze sulla retribuzione dei lavoratori di sesso femminile coniugati, nonché sul calcolo delle loro pensioni.
54 Anche se le disposizioni della costituzione ellenica sono direttamente applicabili, la normativa speciale ellenica in materia non soddisfa i requisiti imposti dalla giurisprudenza della Corte secondo cui i principi della certezza del diritto e della tutela dei singoli esigono una formulazione non equivoca che consenta agli interessati di conoscere i propri diritti ed obblighi in modo chiaro e preciso ed ai giudici di garantirne l'osservanza (v. sentenza Commissione/Danimarca, sopracitata, punto 10).
55 Occorre pertanto constatare che, non sopprimendo, con effetto retroattivo a decorrere della data di entrata in vigore in Grecia degli artt. 119 del Trattato, 3 della direttiva 75/117 e 4, n. 1, della direttiva 79/7, normative che, per quanto riguarda la concessione ai lavoratori dipendenti degli assegni familiari o dell'assegno per il coniuge, presi in conto per determinare l'importo delle retribuzioni che danno diritto a pensione, impongono ai lavoratori di sesso femminile coniugati condizioni specifiche che non impongono ai lavoratori di sesso maschile coniugati, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tali disposizioni del diritto comunitario.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
56 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica alle spese e poiché questa è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non sopprimendo, con effetto retroattivo a decorrere dalla data d'entrata in vigore in Grecia degli artt. 119 CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE), 3 della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, e 4, n. 1 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, normative che, per quanto riguarda la concessione ai lavoratori dipendenti degli assegni familiari o dell'assegno per il coniuge, presi in considerazione per determinare l'importo delle retribuzioni che danno diritto a pensione, impongono ai lavoratori di sesso femminile coniugati condizioni specifiche che non vengono imposte ai lavoratori di sesso maschile coniugati, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tali disposizioni del diritto comunitario.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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