Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Sistema di raccolta e di presa in carico dei rifiuti di cantiere non pericolosi destinati ad essere ricuperati che autorizza un numero limitato di imprese a trattare i rifiuti prodotti in un comune - Ostacolo all'esportazione dei rifiuti - Giustificazione - Art. 36 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE) - Protezione dell'ambiente - Insussistenza
[Trattato CE, artt. 34, 36 e 130 R, n. 2, (divenuti, in seguito a modifica, artt. 29 CE, 30 CE e 174, n. 2, CE)]
2 Concorrenza - Imprese pubbliche - Imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti speciali o esclusivi - Servizio d'interesse economico generale - Nozione - Gestione dei rifiuti - Inclusione - Presupposti
[Trattato CE, art. 90, n. 3, (divenuto art. 86, n. 3, CE)]
3 Concorrenza - Imprese pubbliche e imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti speciali o esclusivi - Istituzione di un sistema locale che prevede un numero limitato di imprese specificamente prescelte per il trattamento dei rifiuti di cantiere non pericolosi prodotti nella zona considerata e destinati ad essere ricuperati - Ammissibilità
[Trattato CE, artt. 86 e 90 (divenuti artt. 82 CE e 86 CE)]
4 Ambiente - Rifiuti - Direttiva 75/442, modificata dalla direttiva 91/156, e regolamento n. 259/93 - Obbligo degli Stati membri di stipulare contratti con tutte le imprese autorizzate ai fini della presa in carico e del ricupero dei rifiuti di cantiere non pericolosi per l'ambiente - Insussistenza
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 259/93; direttiva del Consiglio 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, art. 10]
5 Ambiente - Rifiuti - Direttiva 75/442, modificata dalla direttiva 91/156 - Facoltà per uno Stato membro di vietare operazioni di trasporto non conformi al suo piano di gestione - Presupposti - Obbligo di comunicare alla Commissione i provvedimenti di cui trattasi - Inadempimento - Possibilità per i singoli di far valere la corrispondente disposizione - Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, art. 7, n. 3)
Massima
1 L'art. 34 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 29 CE) si oppone ad un sistema di raccolta e di presa in carico dei rifiuti di cantiere non pericolosi destinati ad essere ricuperati, in forza del quale soltanto un numero limitato di imprese è autorizzato a trattare i rifiuti prodotti in un comune, qualora tale sistema costituisca, di fatto o di diritto, un ostacolo all'esportazione in quanto non consente ai produttori di rifiuti di esportare questi ultimi, in particolare per il tramite di intermediari. Un tale ostacolo non può essere giustificato alla luce dell'art. 36 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE) o mediante il richiamo a finalità di tutela dell'ambiente, in particolare mediante l'applicazione del principio della correzione, anzitutto alla fonte, enunciato dall'art. 130 R, n. 2, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 174, n. 2, CE), in mancanza di qualsiasi indizio di pericolo per la salute o la vita delle persone o degli animali, o per la preservazione delle specie vegetali, ovvero di un pericolo per l'ambiente. (v. punto 51, dispositivo 1)
2 La gestione di determinati rifiuti può costituire oggetto di un servizio di interesse economico generale, in particolare qualora tale servizio persegua l'obiettivo di far fronte ad un problema ambientale. (v. punto 75)
3 L'art. 90 del Trattato (divenuto art. 86 CE), letto in combinato disposto con l'art. 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE), non si oppone all'istituzione di un sistema locale, il quale, al fine di risolvere un problema ambientale consistente nella mancanza di capacità di trattamento dei rifiuti di cantiere non pericolosi e destinati al ricupero, preveda che soltanto un numero limitato di imprese specificamente selezionate possa procedere al trattamento di tali rifiuti prodotti nella zona considerata, garantendo così un flusso adeguato di rifiuti verso tali imprese, escludendo nel contempo altre imprese, ancorché qualificate, dalle dette operazioni di trattamento. (v. punto 83, dispositivo 2)
4 Né la direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156, né il regolamento n. 259/93, riguardante la sorveglianza ed il controllo delle spedizioni di rifiuti in entrata ed in uscita dalla Comunità europea, impongono agli Stati membri di concludere con tutte le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 10 della detta direttiva contratti relativi alla presa in carico ed al ricupero dei rifiuti di cantiere non pericolosi per l'ambiente. (v. punto 88, dispositivo 3)
5 L'art. 7, n. 3, della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156, che autorizza uno Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi al suo piano di gestione, deve essere interpretato nel senso che consente ad uno Stato membro di adottare provvedimenti in materia di trasporti di rifiuti, ivi compresi provvedimenti di divieto dei trasporti di rifiuti di cantiere non pericolosi destinati al ricupero, qualora il trasporto non sia conforme al suo piano di gestione, sempre che tale piano sia compatibile con le norme del Trattato e della detta direttiva.
Peraltro, questa disposizione deve essere interpretata nel senso che essa non conferisce ai singoli alcun diritto che essi, al fine di opporsi ad un provvedimento volto ad impedire movimenti di rifiuti non conformi al piano di gestione, possano far valere dinanzi ai giudici nazionali, lamentando la mancata comunicazione del provvedimento alla Commissione in conformità di questa stessa disposizione. (v. punti 95, 102, dispositivo 4-5)
Parti
Nel procedimento C-209/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dallo Østre Landsret (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion (FFAD), agente per conto della Sydhavnens Sten & Grus ApS,
e
Københavns Kommune,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 90 del Trattato CE (divenuto art. 86 CE), letto in combinato disposto con gli artt. 34 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 29 CE) e 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE), degli artt. 36 e 130 R, n. 2, del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 30 CE e 174, n. 2, CE), degli artt. 7, n. 3, e 10 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), nonché del regolamento (CEE) del Consiglio 1_ febbraio 1993, n. 259, riguardante la sorveglianza ed il controllo delle spedizioni di rifiuti in entrata ed in uscita dalla Comunità europea (GU L 30, pag. 1), in particolare degli artt. 2, lett. j), e 13 di tale regolamento,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward e L. Sevón, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, P. Jann, H. Ragnemalm (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion, agente per conto della Sydhavnens Sten & Grus ApS, dall'avv. M.S. Hansen, del foro di Copenaghen;
- per il Københavns Kommune, dall'avv. F. Schwarz, del foro di Copenaghen;
- per il governo danese, dal signor J. Molde, capodivisione presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo olandese, dal signor M. Fierstra, consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor H.C. Støvlbæk, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion, agente per conto della Sydhavnens Sten & Grus ApS, rappresentata dall'avv. M. S. Hansen, del Københavns Kommune, rappresentato dagli avv.ti K. Gravesen e L. Groesmeyer, del foro di Copenaghen, del governo danese, rappresentato dal signor J. Molde, del governo olandese, rappresentato dal signor J.S. van den Oosterkamp, consigliere giuridico aggiunto presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor H.C. Støvlbæk, all'udienza del 1_ giugno 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 ottobre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 27 maggio 1998, pervenuta nella cancelleria l'8 giugno seguente, lo Østre Landsret ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 90 del Trattato CE (divenuto art. 86 CE), letto in combinato disposto con gli artt. 34 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 29 CE) e 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE), degli artt. 36 e 130 R, n. 2, del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 30 CE e 174, n. 2, CE), degli artt. 7, n. 3, e 10 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»), nonché del regolamento (CEE) del Consiglio 1_ febbraio 1993, n. 259, riguardante la sorveglianza ed il controllo dei trasporti di rifiuti in entrata ed in uscita dalla Comunità europea (GU L 30, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»), in particolare degli artt. 2, lett. j), e 13 di tale regolamento.
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un ricorso presentato dalla società danese Sydhavnens Sten & Grus ApS (in prosieguo: la «Sydhavnens Sten & Grus») contro il Københavns Kommune (Comune di Copenaghen) in ordine al sistema di raccolta dei rifiuti di cantiere non pericolosi organizzato dall'amministrazione comunale suddetta, parte resistente nel procedimento a quo.
Normativa comunitaria
La direttiva 75/442
3 L'art. 4, primo comma, della direttiva 75/442 così dispone:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (...)».
4 Ai sensi dell'art. 7, n. 3, della direttiva 75/442:
«Gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti. Tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri».
5 L'art. 10 della direttiva 75/442 recita:
«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II B devono ottenere un'autorizzazione a tal fine».
6 Le operazioni elencate nell'allegato II B della direttiva 75/442 sono quelle in esito alle quali è possibile un ricupero dei rifiuti.
Il regolamento
7 Ai sensi dell'art. 2, lett. j), del regolamento, per centro autorizzato ai fini di quest'ultimo si intende «qualsiasi impianto o qualsiasi impresa autorizzata o riconosciuta a norma dell'articolo 6 della direttiva 75/439/CEE, degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 76/403/CEE».
8 L'art. 13 del regolamento tratta delle spedizioni di rifiuti all'interno degli Stati membri. Esso prevede, in particolare, che i titoli II, VII e VIII del regolamento non si applichino alle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro e, tuttavia, che gli Stati membri possano dare applicazione ai titoli suddetti all'interno della loro giurisdizione.
9 Ai sensi dell'art. 13, n. 2, del regolamento:
«Gli Stati membri istituiscono tuttavia un sistema appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della loro giurisdizione. Tale sistema dovrebbe tener conto della necessità di assicurare la coerenza con il sistema comunitario istituito dal presente regolamento».
Controversia nel procedimento a quo
10 La Sydhavnens Sten & Grus è una società la cui attività, dal 1983, consiste, da un lato, nell'acquistare e vendere materiali estratti dal demanio marittimo o da cave di ghiaia e, dall'altro, nel riciclare i rifiuti di cantiere non pericolosi per l'ambiente, quali cemento, laterizi e asfalto.
11 Nel 1993 la Sydhavnens Sten & Grus richiedeva, ai sensi dell'art. 33 del miljøbeskyttelseslov (legge danese sulla protezione dell'ambiente), un'autorizzazione per esercitare le proprie attività nel territorio del Comune di Copenaghen, in particolare quelle di riciclaggio dei rifiuti di cantiere.
12 La Sydhavnens Sten & Grus otteneva l'autorizzazione richiesta dal Comune di Copenaghen, con lettera datata 7 luglio 1994, e stipulava con il Københavns Havn (Porto di Copenaghen) un contratto al fine di insediare a Prøvenstenen, nel territorio del Comune di Copenaghen, impianti per la cernita e la triturazione dei rifiuti di cantiere.
13 In forza di tale autorizzazione, la Sydhavnens Sten & Grus era qualificata dal punto di vista ambientale per il trattamento dei rifiuti di cantiere, senza tuttavia disporre del diritto di trattare i rifiuti prodotti sul territorio del Comune di Copenaghen. Per tale attività, essa avrebbe dovuto ottenere da quest'ultimo un'ulteriore specifica autorizzazione.
14 Il 29 agosto 1994 la Sydhavnens Sten & Grus richiedeva al Comune di Copenaghen che le venisse rilasciata l'autorizzazione necessaria.
15 In data 28 dicembre 1994 il Comune di Copenaghen respingeva la richiesta di autorizzazione, facendo presente che il trattamento dei rifiuti di cantiere prodotti nel suo territorio doveva essere effettuato principalmente in un centro di trattamento situato a Grøften.
16 La Sydhavnens Sten & Grus rinnovava la propria richiesta in data 13 gennaio 1995, ma le veniva notificato un rifiuto definitivo dal Comune di Copenaghen. La Sydhavnens Sten & Grus può quindi prendere in carico soltanto i rifiuti di cantiere provenienti dai Comuni limitrofi e non ha, in linea di principio, alcun accesso a quelli prodotti nel Comune di Copenaghen, benché i suoi impianti siano situati in tale Comune.
I regolamenti comunali del 1992 e del 1998
17 In Danimarca, i Comuni hanno competenza in materia di rifiuti prodotti nel loro territorio. A tale titolo, il Comune di Copenaghen ha emanato in successione due regolamenti, entrati in vigore, il primo, in data 1_ gennaio 1992 (in prosieguo: il «regolamento comunale del 1992»), e, il secondo, in data 1_ gennaio 1998 (in prosieguo: il «regolamento comunale del 1998»), sulla scorta dei quali esso ha rifiutato l'autorizzazione alla Sydhavnens Sten & Grus. Questi due regolamenti comunali stabiliscono un sistema di raccolta dei rifiuti di cantiere finalizzato al ricupero degli stessi, il quale comporta per l'amministrazione comunale resistente nel procedimento a quo la conclusione di accordi con un numero limitato di imprese per la presa in carico ed il trattamento dei rifiuti prodotti nel territorio comunale. Per tale motivo, le altre stazioni di ricevimento, come quella gestita dalla Sydhavnens Sten & Grus, sono escluse dal mercato del trattamento dei rifiuti di cantiere prodotti nel territorio del Comune di Copenaghen. La legge sulla tutela dell'ambiente ed i regolamenti comunali prevedono una eccezione, mirante a salvaguardare gli accordi già conclusi.
18 I regolamenti comunali istituiscono un sistema di raccolta diverso da quello normalmente applicabile per gli altri tipi di rifiuti, almeno per quel che riguarda il trattamento degli stessi. Il sistema normale consiste in contratti stipulati tra il Comune di Copenaghen e tutte le imprese private di trasporto e presa in carico dei rifiuti che soddisfano le prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente.
19 Il regolamento comunale del 1992 non contiene norme specifiche in materia di esportazioni ed importazioni di rifiuti di cantiere. Per contro, il regolamento comunale del 1998 dispone espressamente che le suddette operazioni non ricadono nel sistema di raccolta comunale. Pertanto, esse sono, in linea di principio, libere.
20 I regolamenti comunali predetti sono successivi all'adozione di un piano regionale volto ad istituire, a Grøften, un centro di triturazione a grande capacità per i rifiuti di cantiere prodotti nella grande regione di Copenaghen.
Il piano regionale
21 Il piano regionale veniva elaborato dallo Hovedstadsråd (consiglio della capitale) in seguito a una richiesta formulata nel 1988 dal Ministero dell'Ambiente. Quest'ultimo aveva constatato che circa un terzo dei rifiuti di cantiere, corrispondente al 20% dei rifiuti di tutta la Danimarca, veniva prodotto nella grande regione di Copenaghen e che i pochi impianti mobili di triturazione operanti nella regione erano in grado di prendere in carico solo una parte relativamente ridotta di tali rifiuti.
22 Secondo i calcoli del Comune di Copenaghen, nel 1988 solo il 16% circa della quantità stimata dei rifiuti di cantiere prodotti nel Comune, valutata in tonnellate 382 000 all'anno, era stato sottoposto a riciclaggio, laddove il restante 84% era stato conferito in discarica.
23 Lo Hovedstadsråd verificava le possibilità e le condizioni per il riutilizzo dei rifiuti di cantiere nella grande regione di Copenaghen. Esso concludeva che, per ottenere la migliore qualità di riciclaggio, era indispensabile ricorrere a centri di trattamento di dimensioni adeguate, così che il numero degli impianti di ricupero dei rifiuti doveva, per ragioni di investimento e redditività, essere limitato al minimo.
La creazione di una società di gestione del centro di trattamento
24 Parallelamente a questi studi, le autorità competenti prendevano in considerazione l'ipotesi di creare una società per la gestione di una stazione di rilavorazione regionale. Un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti della Miljøstyrelsen (direzione dell'ambiente) e dello Hovedstadsråd, pubblicava, nel giugno 1989, un comunicato stampa con il quale tutti i soggetti pubblici o privati interessati a partecipare al progetto venivano invitati a manifestarsi.
25 Soltanto tre imprese esprimevano l'intenzione di partecipare alla sottoscrizione delle azioni al momento della costituzione della società, denominata Råstof og Genanvendelse Selskabet af 1990/AS (in prosieguo: la «RGS»), incaricata della gestione della stazione di rilavorazione regionale insediata a Grøften (in prosieguo: il «centro di Grøften»). Attualmente sono rimasti soltanto due azionisti della RGS, ossia la Entreprenørbilerne A/S ed il Renholdningsselskabet af 1898. Quest'ultimo è un istituto autonomo creato da associazioni di proprietari fondiari dei Comuni di Copenaghen e Frederiksberg; questi due Comuni sono tuttavia rappresentati nell'ambito degli organi direttivi dell'istituto.
I contratti stipulati dal Comune di Copenaghen
26 Risulta dall'ordinanza di rinvio che, in conformità ai regolamenti comunali del 1992 e del 1998, i quali prevedono la stipulazione di accordi con un numero limitato di imprese per il trattamento dei rifiuti di cantiere, il Comune di Copenaghen ha concluso con tre imprese di gestione di impianti di raccolta - tra le quali la RGS, che ne è il principale beneficiario - accordi aventi ad oggetto la presa in carico ed il trattamento dei rifiuti di cantiere non pericolosi per l'ambiente prodotti nel territorio comunale. Questi accordi hanno per effetto di escludere che altre imprese, ancorché qualificate, come la Sydhavnens Sten & Grus, possano effettuare il trattamento dei detti rifiuti.
27 Il progetto di piano di gestione dei rifiuti elaborato dal Comune di Copenaghen per l'anno 2000 prevede che il diritto quasi esclusivo attribuito alla RGS dovrà essere oggetto di un riesame al termine di un periodo normale di ammortamento degli impianti del centro di Grøften.
Il ricorso e le questioni pregiudiziali
28 Il 21 novembre 1995 la Sydhavnens Sten & Grus presentava un ricorso contro il Comune di Copenaghen dinanzi allo Østre Landsret per sentir dichiarare, in via principale, che il detto Comune non era autorizzato ad impedire la spedizione da parte di un terzo di rifiuti di cantiere alla stazione di ricevimento gestita dalla Sydhavnens Sten & Grus in vista del riciclaggio dei rifiuti medesimi. In subordine, l'impresa ricorrente chiedeva allo Østre Landsret di ingiungere al Comune di Copenaghen di ammettere l'impianto gestito dalla Sydhavnens Sten & Grus come stazione di ricevimento nell'ambito del sistema di raccolta organizzato dall'amministrazione parte resistente nel procedimento a quo.
29 Atteso quanto sopra, lo Østre Landsret decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) a) Se l'art. 90 del Trattato, in combinato disposto con gli artt. 34 e 86 dello stesso Trattato, debba essere interpretato nel senso che, fatti salvi l'eventuale applicazione dell'art. 36 del Trattato o qualsiasi altro interesse meritevole di tutela [v. la questione sub 1 c)], esso osta all'istituzione di un sistema comunale che - al fine di garantire un flusso adeguato di rifiuti di cantiere non pericolosi per l'ambiente e destinati al ricupero (recovery) tra costruttori privati ed imprese specificamente selezionate per l'utilizzo razionale ed economicamente redditizio dei rifiuti - escluda altre imprese dalle attività di raccolta e di presa in carico di rifiuti dello stesso tipo provenienti dalle attività di costruzione nel territorio del Comune di cui trattasi, anche quando tali altre imprese abbiano ottenuto l'autorizzazione per il trattamento dei rifiuti in questione ai sensi della direttiva 75/442/CEE, come modificata dall'art. 10 della direttiva 91/156.
b) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1 a):
Se un regime come quello descritto nella questione sub 1 a) sia in contrasto con l'art. 90 del Trattato, in combinato disposto con gli artt. 34 e 86 del medesimo Trattato, nell'ipotesi in cui la normativa comunale sulla quale esso si basa stabilisca che l'importazione e l'esportazione dei rifiuti non rientrano nell'ambito d'applicazione del sistema comunale delineato nella questione sub 1 a).
c) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1 a):
Se l'art. 36 del Trattato o qualsiasi altro interesse meritevole di tutela, come l'interesse alla correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente ed alla realizzazione delle necessarie capacità di lavorazione e di smaltimento (v., al riguardo, art. 130 R, n. 2, del Trattato CE), autorizzino una amministrazione municipale a istituire un sistema come quello descritto nella questione sub 1 a), qualora il detto sistema (e l'obbligo dei produttori di rifiuti di applicarlo) sia giustificato dall'interesse a promuovere il ricupero dei rifiuti rientranti nell'ambito di applicazione del sistema stesso, con l'obiettivo, in particolare, di garantire le necessarie capacità di trattamento.
2) Se le disposizioni dell'art. 10 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, in combinato disposto con gli artt. 13 e 2, lett. j), del regolamento (CEE) n. 259/93, debbano essere interpretate nel senso che esse obbligano le autorità a trattare in base a criteri paritetici le imprese che hanno ottenuto un'autorizzazione ai sensi del predetto art. 10, per quel che riguarda la conclusione di contratti relativi alla raccolta e al ricupero di determinati rifiuti di cantiere non pericolosi per l'ambiente.
3) a) Se l'art. 7, n. 3, della direttiva 75/442, come modificato dalla direttiva 91/156, debba essere interpretato nel senso che questa disposizione, e la facoltà da essa conferita di vietare le spedizioni di rifiuti, autorizza un sistema comunale come quello descritto nella questione sub 1 a) e, in tale contesto, conferisce all'amministrazione municipale il potere di vietare i trasporti di rifiuti di cantiere non pericolosi per l'ambiente, ai fini del ricupero (recovery) di tali rifiuti, qualora tali spedizioni siano in contrasto con il piano di gestione dei rifiuti adottato dal Comune di cui trattasi.
b) Se l'art. 7, n. 3, della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, debba essere interpretato nel senso che i provvedimenti adottati da uno Stato membro o da un'autorità competente del medesimo, che siano necessari per impedire le spedizioni di rifiuti non conformi ai piani di gestione approvati dalle autorità, sono validi e possono rimanere in vigore nei confronti dei singoli o delle imprese toccati dai provvedimenti di cui trattasi soltanto qualora la Commissione delle Comunità europee sia stata informata in merito a tali provvedimenti».
Sulla prima questione
30 Occorre constatare, in via preliminare, che la prima questione, considerata nel suo complesso, verte sulla compatibilità di una normativa comunale - quale quella di cui ai regolamenti comunali del 1992 e del 1998 - innanzi tutto, con le regole relative alla libertà di esportazione previste dall'art. 90 del Trattato CE, in combinato disposto con l'art. 34 del Trattato CE, e, in secondo luogo, con le regole di concorrenza poste dagli artt. 90 e 86 del Trattato CE.
Sulle regole relative alla libertà di esportazione
31 Al fine di verificare la compatibilità di una normativa, quale quella oggetto del procedimento a quo, con le regole sulla libertà di esportazione, occorre rilevare - posto che le disposizioni di cui all'art. 34 del Trattato riguardano direttamente gli Stati membri e che l'applicazione della deroga prevista dall'art. 90, n. 2, del Trattato non è stata menzionata nell'ordinanza di rinvio, né è stata prospettata dalle parti del procedimento a quo per giustificare una eventuale restrizione alle esportazioni - che è sufficiente esaminare la normativa di cui trattasi alla luce dell'art. 34 del Trattato, senza necessità di interpretare tale ultima norma in combinato con l'art. 90 del Trattato.
32 La questione posta deve quindi essere intesa nel senso che il giudice di rinvio chiede in sostanza, in primo luogo, se l'art. 34 del Trattato si opponga ad un sistema di raccolta e di presa in carico dei rifiuti di cantiere non pericolosi destinati ad essere ricuperati, quale quello istituito dal Comune di Copenaghen, in forza del quale soltanto un numero limitato di imprese è autorizzato a trattare i rifiuti prodotti nel territorio comunale, e, se del caso, se tale sistema possa essere giustificato vuoi in base a una delle deroghe previste dall'art. 36 del Trattato, vuoi per motivi connessi alla tutela dell'ambiente, alla luce, in particolare, delle disposizioni dell'art. 130 R, n. 2, del Trattato.
33 Il giudice del rinvio invita la Corte a prendere in considerazione, nella sua pronuncia, due ipotesi distinte, a seconda che il sistema di cui trattasi si applichi o no alle esportazioni ed alle importazioni.
34 Si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 34 del Trattato vieta tutti i provvedimenti nazionali che hanno lo scopo o l'effetto di restringere specificamente le correnti d'esportazione e di costituire in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro ed il suo commercio d'esportazione, così da assicurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale o al mercato interno dello Stato interessato (v. sentenza 10 marzo 1983, causa 172/82, Inter-Huiles e a., Racc. pag. 555, punto 12).
35 La Sydhavnens Sten & Grus sostiene che la normativa in questione, riservando l'esclusiva del trattamento dei rifiuti ad un numero limitato di imprese, incaricate di riciclarli per quanto possibile sul posto, ha per effetto di restringere le esportazioni in maniera contraria al Trattato.
36 Il Comune di Copenaghen fa rilevare come il regolamento comunale del 1998 preveda che le esportazioni siano libere e come fosse già così in vigenza del regolamento del 1992, sicché il sistema in questione non contrasterebbe con l'art. 34 del Trattato.
37 Va rilevato, in via preliminare, che il solo fatto che l'esclusiva per il trattamento dei rifiuti di cantiere prodotti in un Comune sia attribuita ad un numero limitato di imprese non ha necessariamente per effetto di creare un ostacolo alle esportazioni contrario all'art. 34 del Trattato, qualora i produttori di rifiuti conservino la facoltà di esportare i rifiuti stessi (v., in tal senso, sentenza Inter-Huiles e a., citata, punto 11).
38 E' opportuno esaminare il sistema applicabile nel vigore di ciascuno dei due regolamenti comunali.
39 Il regolamento comunale del 1992 non contiene alcuna norma espressa relativa alle esportazioni. Tuttavia, risulta dagli atti di causa che esso impone ai produttori di rifiuti di cantiere non pericolosi di affidare i loro rifiuti ad un vettore autorizzato, tenuto a sua volta a conferirli unicamente in uno dei tre centri autorizzati.
40 Va constatato che, in assenza di una deroga espressa relativa alle esportazioni, una normativa del tipo di quella contenuta nel regolamento del 1992 è suscettibile di essere interpretata nel senso che essa comporta un divieto implicito di esportazione, contrario all'art. 34 del Trattato (v., in tal senso, sentenza 7 febbraio 1985, causa 173/83, Commissione/Francia, Racc. pag. 491, punto 7). Spetta al giudice del rinvio verificare se tale caso si sia verificato nel procedimento a quo.
41 Quanto al regolamento comunale del 1998, la Sydhavnens Sten & Grus ritiene che esso, benché preveda espressamente la possibilità di esportare i rifiuti, comporti una restrizione delle esportazioni allo stesso modo del precedente regolamento. Il fatto che esso formalmente contenga una deroga per le esportazioni non farebbe venir meno la violazione dell'art. 34 del Trattato. Secondo la Sydhavnens Sten & Grus, non potrebbe essere diversamente se non nell'ipotesi che venisse assicurato agli intermediari un accesso effettivo alla raccolta e alla rivendita dei rifiuti edili.
42 A questo riguardo, va constatato che una normativa comunale che impedisca agli intermediari, ancorché qualificati, di partecipare alla raccolta dei rifiuti in questione effettuata al fine di rivenderli in altri Stati membri costituisce un ostacolo alle esportazioni contrario all'art. 34 del Trattato (v., in tal senso, sentenza 9 febbraio 1984, causa 295/82, Rhône-Alpes Huiles, Racc. pag. 575).
43 La questione se, nella controversia dinanzi al giudice a quo, i produttori di rifiuti possano ricorrere ad intermediari per esportare i loro rifiuti è stata oggetto di affermazioni di segno opposto da parte dei soggetti intervenuti dinanzi alla Corte. Secondo la Sydhavnens Sten & Grus, gli intermediari qualificati, come essa è, non possono avere accesso alla raccolta dei rifiuti di cantiere al fine di un'esportazione degli stessi. Il Comune di Copenaghen, al contrario, afferma che le esportazioni possono essere effettuate per il tramite di intermediari. Pertanto, spetta al giudice di rinvio verificare se la normativa controversa, quale risulta dai regolamenti comunali del 1992 e del 1998, permetta ai produttori di rifiuti di cantiere non pericolosi di esportare i loro rifiuti, avvalendosi, se lo desiderano, di intermediari.
44 Nell'ipotesi in cui venisse accertato che la normativa controversa ha per effetto di restringere le esportazioni in maniera contraria all'art. 34 del Trattato, il giudice di rinvio si interroga circa la possibilità di giustificarla invocando, da un lato, l'art. 36 del Trattato e, dall'altro, la tutela dell'ambiente come prevista, in particolare, dall'art. 130 R, n. 2, del Trattato.
45 In ordine alla deroga prevista dall'art. 36 del Trattato, va rilevato come una tale giustificazione sarebbe pertinente qualora il trasporto dei rifiuti di cantiere su distanze maggiori, per effetto di una loro esportazione, ed il loro trattamento in uno Stato membro diverso da quello dove essi vengono prodotti costituissero un pericolo per la salute e la vita delle persone o degli animali, o per la preservazione delle specie vegetali.
46 Tuttavia, si deve constatare che, nel caso di specie, si tratta di rifiuti non pericolosi e che non è stato fornito alcun elemento inteso a dimostrare l'esistenza di un pericolo per la salute e la vita delle persone o degli animali, o per la preservazione delle specie vegetali, poiché le parti intervenute dinanzi alla Corte si sono limitate ad affermare, a questo proposito, che un'eventuale restrizione contraria all'art. 34 del Trattato sarebbe giustificata per effetto dell'applicazione dell'art. 36 del Trattato.
47 Ne consegue che l'eccezione prevista dall'art. 36 del Trattato, relativa alla salute ed alla vita delle persone e degli animali ed alla preservazione delle specie vegetali, non può, nelle circostanze del caso di specie, giustificare una restrizione delle esportazioni contraria all'art. 34 del Trattato.
48 In ordine alla giustificazione fondata sulla tutela dell'ambiente, e in particolare sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, enunciato dall'art 130 R, n. 2, del Trattato, occorre sottolineare come la tutela dell'ambiente non consenta di giustificare qualsiasi restrizione delle esportazioni, in particolare nel caso di rifiuti destinati ad essere ricuperati (v., in tal senso, sentenza 25 giugno 1998, causa C-203/96, Dusseldorp e a., Racc. pag. I-4075, punto 49). Ciò vale a maggior ragione allorché si tratta, come nella fattispecie oggetto del procedimento a quo, di rifiuti di cantiere non pericolosi per l'ambiente.
49 Orbene, risulta dagli atti di causa che non è stato presentato alcun argomento tendente a dimostrare che l'esportazione dei rifiuti in questione possa rappresentare un pericolo per l'ambiente.
50 Conseguentemente, restrizioni delle esportazioni contrarie all'art. 34 del Trattato, quali quelle prospettate nel procedimento a quo, non possono essere giustificate dalla necessità di preservare l'ambiente e, in particolare, dall'applicazione del principio della correzione, anzitutto alla fonte, enunciato dall'art 130 R, n. 2, del Trattato.
51 Occorre pertanto risolvere la prima parte della prima questione pregiudiziale nel senso che l'art. 34 del Trattato si oppone ad un sistema di raccolta e di presa in carico dei rifiuti di cantiere non pericolosi destinati ad essere ricuperati, in forza del quale soltanto un numero limitato di imprese sia autorizzato a trattare i rifiuti prodotti in un Comune, qualora tale sistema costituisca, di fatto o di diritto, un ostacolo all'esportazione, in quanto non consenta ai produttori di rifiuti di esportare questi ultimi, in particolare per il tramite di intermediari. Un tale ostacolo non può essere giustificato alla luce dell'art. 36 del Trattato o mediante il richiamo a finalità di tutela dell'ambiente, in particolare mediante l'applicazione del principio della correzione, anzitutto alla fonte, enunciato dall'art. 130 R, n. 2, del Trattato, in mancanza di qualsiasi indizio di pericolo per la salute o la vita delle persone o degli animali, o per la preservazione delle specie vegetali, ovvero di un pericolo per l'ambiente.
Sulle regole di concorrenza previste dagli artt. 90 e 86 del Trattato CE
52 In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 90 del Trattato, letto in combinato disposto con l'art. 86 del medesimo trattato, si opponga all'istituzione di un sistema a carattere locale, quale quello controverso nel procedimento a quo, il quale preveda che soltanto un numero limitato di imprese specificamente selezionate possa procedere al trattamento dei rifiuti di cantiere non pericolosi per l'ambiente destinati ad essere ricuperati, prodotti nella zona considerata, consentendo così di assicurare un flusso adeguato di tali rifiuti verso le dette imprese, ed allo stesso tempo escluda altre imprese, ancorché qualificate, dalla possibilità di tali operazioni di trattamento.
53 Occorre rilevare, da un lato, come, per effetto della normativa controversa nel procedimento a quo, tre imprese siano state autorizzate a prendere in carico i rifiuti di cantiere prodotti nel territorio del Comune di Copenaghen al fine di procedere al ricupero degli stessi e come le altre imprese, in particolare la Sydhavnens Sten & Grus, ne siano state escluse. Al di fuori di queste tre imprese, nessuna impresa in Danimarca può prendere in carico rifiuti di cantiere prodotti nel Comune di Copenaghen ai fini del ricupero dei rifiuti stessi.
54 Ne consegue che queste tre imprese devono essere considerate come imprese alle quali lo Stato membro considerato riconosce diritti esclusivi, ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato CE (v., in tal senso, sentenza 19 maggio 1993, causa C-320/91, Corbeau, Racc. pag. I-2533, punto 8; sentenza 10 febbraio 2000, cause riunite C-147/97 e C-148/97, Deutsche Post, Racc. pag. I-825, punto 37).
55 Dall'altro, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato, gli Stati membri, per quanto riguarda le imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, non emanano né mantengono in vigore alcun provvedimento in contrasto con le regole del Trattato, in particolare con quelle in materia di concorrenza.
56 Per esaminare se una normativa, quale quella controversa nel procedimento a quo, contrasti con l'art. 90 del Trattato, letto in combinato disposto con l'art. 86 del medesimo, occorre verificare se essa crei una posizione dominante in capo al titolare del diritto speciale o esclusivo e se essa dia origine ad un abuso.
Sull'esistenza di una posizione dominante
57 Per quanto riguarda l'eventuale esistenza di una posizione dominante, la Corte ha ripetutamente sottolineato che un'importanza essenziale va accordata alla individuazione del mercato di cui trattasi ed alla delimitazione della parte sostanziale del mercato comune in cui l'impresa è in grado di attuare eventualmente pratiche abusive che ostacolino la concorrenza effettiva (v., ad esempio, sentenza 17 luglio 1997, causa C-242/95, GT-Link, Racc. pag. I-4449, punto 36).
58 Secondo la Sydhavnens Sten & Grus, il mercato di cui trattasi è quello della presa in carico e del trattamento dei rifiuti di cantiere prodotti nel territorio del Comune di Copenaghen. Tale mercato formerebbe una parte sostanziale del mercato comune, data l'importanza della parte di territorio danese interessata e considerato il fatto che il centro di Grøften sarebbe uno dei più grossi impianti d'Europa.
59 Il Comune di Copenaghen ed il governo danese ritengono che la Corte non possegga informazioni sufficienti per potersi pronunciare sulla questione e che spetti al giudice di rinvio rispondere ad essa.
60 A tale riguardo, spetta al giudice nazionale definire il mercato da prendere in considerazione in base agli elementi di fatto di cui dispone, da un lato, in funzione delle caratteristiche del prodotto o della prestazione di servizi di cui trattasi, e, dall'altro, in relazione ad una zona geografica ben definita, nella quale il prodotto è in commercio e in cui le condizioni di concorrenza sono abbastanza omogenee per consentire di valutare l'effetto della potenza economica dell'impresa o delle imprese in questione (v. sentenza 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione, Racc. pag. 207, punto 11).
61 Per quanto riguarda il prodotto o il servizio di cui trattasi, il giudice di rinvio dovrà, in particolare, verificare se il trattamento dei rifiuti di cantiere non pericolosi per l'ambiente costituisca un mercato distinto da quello costituito dal trattamento di altri tipi di rifiuti.
62 Per quanto riguarda il mercato geografico, si dovrà tenere conto del fatto che un diritto esclusivo è stato riconosciuto a tre imprese, tra le quali la RGS, che gestisce il centro di Grøften ed è la principale beneficiaria dell'esclusiva predetta. I produttori di rifiuti del Comune, se vogliono fare trattare i loro rifiuti in Danimarca, possono rivolgersi soltanto a una di queste tre imprese. Tale circostanza potrebbe avere per effetto di restringere il mercato alla zona alla quale si riferisce l'esclusiva.
63 Tuttavia, data l'importanza del Comune di Copenaghen nella grande regione di Copenaghen, i cui rifiuti di cantiere rappresentano circa un terzo dei rifiuti dello stesso tipo prodotti in Danimarca, il giudice di rinvio dovrà verificare se l'esclusiva possa avere per effetto di restringere la concorrenza effettiva non solo nell'ambito del territorio comunale, ma anche in una zona più ampia.
64 Successivamente, una volta definiti i confini della zona interessata, sarà necessario verificare se tale zona costituisca una parte essenziale del mercato comune, tenendo conto, in particolare, del volume dei rifiuti di cantiere prodotti e trattati nel Comune di Copenaghen e della rilevanza di tali rifiuti rispetto al complesso delle attività di trattamento dei rifiuti di cantiere in Danimarca (v., in tal senso, sentenza 10 dicembre 1991, causa C-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova, Racc. pag. I-5889, punto 15, e sentenza GT-Link, citata, punto 37).
65 Soltanto qualora il giudice di rinvio ritenesse che le imprese interessate detengano una posizione dominante su un mercato così definito, sarà necessario esaminare la questione relativa ad un eventuale abuso.
Sull'esistenza di un abuso
66 Occorre ricordare che il semplice fatto di creare una posizione dominante mediante la concessione di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato non è di per sé incompatibile con l'art. 86 del Trattato. Uno Stato membro contravviene ai divieti posti da queste due disposizioni solo quando l'impresa di cui trattasi è indotta, con il mero esercizio dei diritti esclusivi che le sono attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante, o quando questi diritti sono atti a produrre una situazione in cui l'impresa è indotta a commettere abusi del genere (v., ad esempio, sentenza 21 settembre 1999, cause riunite C-115/97, C-116/97, C-117-97, Brentjens', Racc. pag. I-6025, punto 93).
67 Così, la Corte ha affermato che uno Stato membro può, senza violare l'art. 86 del Trattato, concedere diritti esclusivi a certe imprese in quanto queste ultime non sfruttino abusivamente la loro posizione dominante o non siano necessariamente indotte a commettere abusi del genere (v. sentenza 18 giugno 1998, causa C-266/96, Corsica Ferries France, Racc. pag. I-3949, punto 41).
68 Al riguardo, occorre anzitutto rilevare come l'attribuzione di un diritto esclusivo su una parte del territorio nazionale per obiettivi ambientali, come la creazione della capacità necessaria per il riciclaggio dei rifiuti di cantiere, non costituisca di per sé un abuso di posizione dominante.
69 Occorre quindi esaminare se il diritto esclusivo non si risolva nondimeno in un abuso di posizione dominante.
70 Secondo il Comune di Copenaghen, la normativa in questione non porta ad alcuna violazione delle regole di concorrenza previste dall'art. 86 del Trattato, che si tratti di prezzi o di altre condizioni commerciali applicate dalle tre imprese titolari del diritto esclusivo.
71 In ordine ai prezzi praticati da queste tre imprese, occorre rilevare che il Comune di Copenaghen ha affermato, senza essere contraddetto sul punto, che i detti prezzi venivano fissati liberamente dalle imprese interessate e che il Comune, nei casi in cui li riteneva eccessivi, poteva chiedere alle autorità competenti in materia di concorrenza di intervenire. D'altro canto, per quanto riguarda le altre condizioni commerciali, non è stato dedotto in giudizio alcun comportamento abusivo.
72 Secondo la Sydhavnens Sten & Grus, l'esclusiva si risolve tuttavia in un abuso di posizione dominante, in quanto limita gli sbocchi e favorisce il centro di Grøften a svantaggio dei concorrenti.
73 Il governo danese fa valere che l'esclusiva, anche nell'ipotesi in cui desse luogo ad una restrizione della concorrenza, sarebbe giustificata, ai sensi dell'art. 90, n. 2, del Trattato, dalla necessità di garantire l'attuazione di un compito di interesse generale, vale a dire la gestione dei rifiuti di cantiere. Secondo il governo danese, tale compito richiede la creazione di capacità sufficienti ai fini del trattamento dei rifiuti di cantiere prodotti nel Comune di Copenaghen.
74 A questo proposito, occorre rilevare che, in effetti, dal combinato disposto dei nn. 1 e 2 dell'art. 90 del Trattato risulta che il n. 2 di tale norma può essere fatto valere per giustificare la concessione, da parte di uno Stato membro, ad un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale, di diritti esclusivi contrari, in particolare, all'art. 86 del Trattato CE, qualora l'adempimento della specifica missione affidatale possa essere garantito unicamente grazie alla concessione di tali diritti e purché lo sviluppo degli scambi non risulti compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità [v., in materia di diritti esclusivi contrari all'art. 37 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 31 CE), sentenza 23 ottobre 1997, causa C-159/94, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5815, punto 49].
75 Va rilevato come la gestione di determinati rifiuti possa costituire oggetto di un servizio di interesse economico generale, in particolare qualora tale servizio persegua l'obiettivo di far fronte ad un problema ambientale.
76 Risulta dagli atti di causa che il Comune di Copenaghen, in conformità alla normativa nazionale, ha affidato a tre imprese il compito di trattare i rifiuti di cantiere prodotti nel Comune e che tali imprese hanno l'obbligo di prendere in carico tali rifiuti e di trattarli ai fini di un loro ricupero, nella misura in cui ciò sia possibile. Ciò posto, bisogna riconoscere che a tali imprese è stata affidato un servizio di interesse economico generale.
77 Occorre ora verificare se l'esclusiva concessa alle tre imprese sia necessaria per l'espletamento del servizio di interesse economico generale ad esse conferito in condizioni economicamente accettabili (v. sentenza Corbeau, citata, punti 14 e 16, e sentenza Brentjens, citata, punto 107).
78 Risulta dagli elementi prodotti in giudizio dinanzi alla Corte che, all'epoca in cui il centro di Grøften è stato creato ed è stato concesso il diritto esclusivo ad un numero limitato di imprese, il Comune di Copenaghen stava fronteggiando un problema ambientale giudicato serio, vale a dire il fatto che la maggior parte dei rifiuti di cantiere veniva interrata nonostante che tali rifiuti potessero essere riciclati. Il riciclaggio non poteva essere effettuato a causa della mancanza di imprese in grado di trattare i detti rifiuti. Al fine di prendere in carico le quantità di rifiuti prodotti nel Comune e di riciclarli, assicurando una elevata qualità del trattamento di ricupero, il Comune di Copenaghen ha ritenuto necessario creare un impianto dotato di grande capacità. Peraltro, allo scopo di assicurare la redditività di tale centro di nuova creazione, esso ha ritenuto che occorresse garantire al detto impianto un flusso significativo di rifiuti, concedendo allo stesso l'esclusiva del trattamento dei rifiuti.
79 E' bensì vero che l'esclusiva ha l'effetto di escludere altre imprese, ancorché qualificate, che intendano entrare sul mercato, quali la Sydhavnens Sten & Grus. Tuttavia, in mancanza di imprese idonee a trattare i rifiuti di cui trattasi nel procedimento a quo, il Comune di Copenaghen ha ritenuto necessario creare un impianto dotato di una considerevole capacità. Peraltro, al fine di garantire che le imprese fossero interessate a partecipare alla gestione di un impianto a grande capacità, si è nel contempo ritenuto necessario concedere un'esclusiva limitata sia nel tempo, al periodo di prevedibile ammortamento degli investimenti, sia nello spazio, al territorio del Comune interessato.
80 Infatti, un provvedimento avente un minor effetto restrittivo sulla concorrenza - come una normativa che avesse imposto semplicemente alle imprese di far riciclare i loro rifiuti - non avrebbe necessariamente garantito il riciclaggio della maggior parte dei rifiuti prodotti nel Comune, a causa proprio dell'insufficiente capacità di trattamento dei suddetti rifiuti.
81 Ciò premesso, si deve ritenere che, anche nell'ipotesi in cui la concessione dell'esclusiva portasse ad una restrizione della concorrenza su una parte essenziale del mercato comune, tale esclusiva potrebbe considerarsi necessaria per l'espletamento di servizi di interesse economico generale.
82 D'altra parte, non consta agli atti del procedimento alcun elemento atto a far ritenere che l'esclusiva concessa nel caso di specie si presti necessariamente ad indurre le imprese a sfruttare in maniera abusiva la loro posizione dominante.
83 Pertanto, occorre risolvere la seconda parte della prima questione pregiudiziale nel senso che l'art. 90 del Trattato, letto in combinato disposto con l'art. 86 del Trattato CE, non si oppone all'istituzione di un sistema locale, come quello controverso nel procedimento a quo, il quale, al fine di risolvere un problema ambientale consistente nella mancanza di capacità di trattamento dei rifiuti di cantiere non pericolosi e destinati al ricupero, preveda che soltanto un numero limitato di imprese specificamente selezionate possa procedere al trattamento di tali rifiuti prodotti nella zona considerata, garantendo così un flusso adeguato di rifiuti verso tali imprese, escludendo nel contempo altre imprese, ancorché qualificate, dalle dette operazioni di trattamento.
Sulla seconda questione
84 Con la seconda questione, il giudice nazionale domanda in sostanza se la direttiva 75/442 ed il regolamento debbano essere interpretati nel senso che essi impongono agli Stati membri di concludere contratti con tutte le imprese autorizzate, ai sensi dell'art. 10 della direttiva 75/442, ai fini della presa in carico e del ricupero dei rifiuti di cantiere non pericolosi per l'ambiente.
85 Con riferimento alla direttiva 75/442, la Corte, nella sentenza 17 marzo 1993, causa C-155/91, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-939, punto 20), ha statuito che l'armonizzazione di cui all'art. 1 della detta direttiva mira principalmente a garantire, allo scopo di salvaguardare l'ambiente, l'efficacia della gestione dei rifiuti nella Comunità, quale che ne sia l'origine, e solo in subordine ha effetti sulle condizioni di concorrenza e degli scambi.
86 L'art. 10 della direttiva 75/442 fa obbligo agli Stati membri di prevedere che soltanto le imprese autorizzate possano effettuare determinate operazioni di ricupero. Tale articolo richiede dunque dagli Stati membri che questi prevedano una procedura di autorizzazione per finalità di tutela dell'ambiente, ma non obbliga gli Stati a trattare con tutte le imprese autorizzate.
87 Quanto al regolamento, neanch'esso mira ad armonizzare le condizioni della concorrenza, né contiene disposizioni a ciò finalizzate. Come risulta in particolare dal quarto, quinto e sesto `considerando', il regolamento è volto ad organizzare la sorveglianza ed il controllo delle spedizioni di rifiuti transfrontaliere ed a stabilire regole comuni minime per tali attività di sorveglianza e controllo sulle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro della Comunità.
88 Occorre pertanto risolvere la seconda questione nel senso che né la direttiva 75/442 né il regolamento impongono agli Stati membri di concludere con tutte le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 10 della detta direttiva contratti relativi alla presa in carico ed al ricupero dei rifiuti di cantiere non pericolosi per l'ambiente.
Sulla terza questione
89 La terza questione verte, in primo luogo, sulla facoltà degli Stati membri, ai sensi dell'art. 7, n. 3, della direttiva 75/442, di adottare provvedimenti di divieto di determinati trasporti di rifiuti di cantiere non pericolosi e, in secondo luogo, sulle conseguenze dell'obbligo imposto agli Stati membri dalla stessa norma di informare la Commissione di tali provvedimenti.
Sul divieto di operazioni di trasporto non conformi al piano di gestione
90 Con la prima parte della terza questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 7, n. 3, della direttiva 75/442 debba essere interpretato nel senso che esso consente ad uno Stato membro di adottare provvedimenti in materia di trasporto di rifiuti, ivi compresi provvedimenti di divieto dei trasporti di rifiuti di cantiere non pericolosi destinati al ricupero, qualora il trasporto non sia conforme al suo piano di gestione.
91 Secondo la Sydhavnens Sten & Grus, dalla direttiva 75/442 e dal regolamento si evince che il trasporto di rifiuti non pericolosi destinati al ricupero non può essere assoggettato a restrizioni. Pertanto, il Comune di Copenaghen non potrebbe impedire il trasporto di rifiuti di cantiere non pericolosi che non sia conforme al suo piano di gestione.
92 Occorre rilevare come l'art. 7, n. 3, della direttiva 75/442 autorizzi espressamente gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari per impedire i movimenti di rifiuti che non siano conformi ai loro piani di gestione, come definiti dall'art. 7, nn. 1 e 2. In questo modo, tale norma prevede che gli Stati membri possano adottare provvedimenti restrittivi al fine di assicurare l'attuazione dei loro piani di gestione. Essa deve quindi essere interpretata come norma che autorizza l'imposizione di un divieto di effettuare determinati trasporti di rifiuti.
93 Ne consegue che un provvedimento che inibisca il trasporto di rifiuti di cantiere non pericolosi, ove quest'ultimo non sia conforme ad un piano di gestione dei rifiuti, deve essere considerato legittimo, sempre che tale piano sia compatibile con le norme del Trattato e della direttiva 75/442.
94 La compatibilità di un sistema quale quello istituito dal Comune di Copenaghen con le regole di cui agli artt. 34 e 90 del Trattato è stata esaminata nei punti 30-83 della presente sentenza, nell'ambito della soluzione della prima questione posta. Spetta al giudice di rinvio verificare che tale sistema sia conforme anche alle disposizioni della direttiva 75/442.
95 Occorre pertanto risolvere la prima parte della terza questione dichiarando che l'art. 7, n. 3, della direttiva 75/442 deve essere interpretato nel senso che esso consente ad uno Stato membro di adottare provvedimenti in materia di trasporti di rifiuti, ivi compresi provvedimenti di divieto dei trasporti di rifiuti di cantiere non pericolosi destinati al ricupero, qualora il trasporto non sia conforme al suo piano di gestione, sempre che tale piano sia compatibile con le norme del Trattato CE e della direttiva 75/442.
Sull'obbligo di informare la Commissione
96 Con la seconda parte della terza questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 7, n. 3, della direttiva 75/442 debba essere interpretato nel senso che esso conferisce ai singoli un diritto che essi, al fine di opporsi ad un provvedimento volto ad impedire movimenti di rifiuti non conformi al piano di gestione, possano far valere dinanzi ai giudici nazionali, lamentando la mancata comunicazione del provvedimento alla Commissione.
97 Secondo la Sydhavnens Sten & Grus, uno Stato membro non può applicare provvedimenti volti ad impedire i movimenti di rifiuti non conformi al suo piano di gestione qualora tale Stato non abbia informato la Commissione di tali provvedimenti, in conformità di quanto previsto dall'art. 7, n. 3, della direttiva 75/442. A sostegno della propria interpretazione, essa fa riferimento all'art. 6, n. 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10), il quale prevede che determinati provvedimenti adottati dagli Stati membri in materia di riciclo e ricupero degli imballaggi debbano essere confermati dalla Commissione.
98 Bisogna tuttavia constatare che, diversamente da quanto disposto dall'art. 6, n. 6, della direttiva 94/62, la direttiva 75/442 non impone alcun obbligo specifico a carico della Commissione a seguito del ricevimento dello comunicazione. La direttiva ultima citata si limita ad imporre agli Stati membri di comunicare alla Commissione i provvedimenti adottati, senza stabilire una procedura di controllo comunitario di tali provvedimenti e senza subordinare l'efficacia degli stessi all'approvazione o alla mancata opposizione da parte della Commissione.
99 L'obbligo imposto agli Stati membri dall'art. 7, n. 3, della direttiva 75/442 è inteso a consentire alla Commissione di essere informata in merito ai provvedimenti nazionali in questione, al fine di verificare se questi siano o no compatibili con il diritto comunitario e di trarne, se del caso, le debite conseguenze.
100 Né il testo né la finalità della disposizione in esame consentono quindi di ritenere che dal mancato rispetto dell'obbligo di previa comunicazione imposto agli Stati membri derivi di per sé l'illegittimità dei provvedimenti in tal modo adottati (v., in tal senso, con riguardo all'art. 3, n. 2, della direttiva 75/442, nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla direttiva 91/156, sentenza 13 luglio 1989, causa 380/87, Enichem Base e a., Racc. pag. 2491, punto 22).
101 Da quanto sopra discende che l'art. 7, n. 3, della direttiva 75/442 riguarda le relazioni tra gli Stati membri e la Commissione, e non conferisce, invece, ai singoli alcun diritto suscettibile di essere leso nel caso in cui uno Stato membro violi l'obbligo di comunicare alla Commissione i provvedimenti in questione.
102 Occorre pertanto risolvere la seconda parte della terza questione dichiarando che l'art. 7, n. 3, della direttiva 75/442 deve essere interpretato nel senso che esso non conferisce ai singoli alcun diritto che essi, al fine di opporsi ad un provvedimento volto ad impedire movimenti di rifiuti non conformi al piano di gestione, possano far valere dinanzi ai giudici nazionali, lamentando la mancata comunicazione del provvedimento alla Commissione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
103 Le spese sostenute dai governi danese e olandese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Østre Landsret con ordinanza 27 maggio 1998, dichiara:
1) L'art. 34 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 29 CE) si oppone ad un sistema di raccolta e di presa in carico dei rifiuti di cantiere non pericolosi destinati ad essere ricuperati, in forza del quale soltanto un numero limitato di imprese sia autorizzato a trattare i rifiuti prodotti in un Comune, qualora tale sistema costituisca, di fatto o di diritto, un ostacolo all'esportazione, in quanto non consenta ai produttori di rifiuti di esportare questi ultimi, in particolare per il tramite di intermediari. Un tale ostacolo non può essere giustificato alla luce dell'art. 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE) o mediante il richiamo a finalità di tutela dell'ambiente, in particolare mediante l'applicazione del principio della correzione, anzitutto alla fonte, enunciato dall'art. 130 R, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 174, n. 2, CE), in mancanza di qualsiasi indizio di pericolo per la salute o la vita delle persone o degli animali, o per la preservazione delle specie vegetali, ovvero di un pericolo per l'ambiente.
2) L'art. 90 del Trattato CE (divenuto art. 86 CE), letto in combinato disposto con l'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE), non si oppone all'istituzione di un sistema locale, come quello controverso nel procedimento a quo, il quale, al fine di risolvere un problema ambientale consistente nella mancanza di capacità di trattamento dei rifiuti di cantiere non pericolosi e destinati al ricupero, preveda che soltanto un numero limitato di imprese specificamente selezionate possa procedere al trattamento di tali rifiuti prodotti nella zona considerata, garantendo così un flusso adeguato di rifiuti verso tali imprese, escludendo nel contempo altre imprese, ancorché qualificate, dalle dette operazioni di trattamento.
3) Né la direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, né il regolamento (CEE) del Consiglio 1_ febbraio 1993, n. 259, riguardante la sorveglianza ed il controllo delle spedizioni di rifiuti in entrata ed in uscita dalla Comunità europea, impongono agli Stati membri di concludere con tutte le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 10 della detta direttiva contratti relativi alla presa in carico ed al recupero dei rifiuti di cantiere non pericolosi per l'ambiente.
4) L'art. 7, n. 3, della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, deve essere interpretato nel senso che esso consente ad uno Stato membro di adottare provvedimenti in materia di trasporti di rifiuti, ivi compresi provvedimenti di divieto dei trasporti di rifiuti di cantiere non pericolosi destinati al ricupero, qualora il trasporto non sia conforme al suo piano di gestione, sempre che tale piano sia compatibile con le norme del Trattato CE e della direttiva 75/442.
5) L'art. 7, n. 3, della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, deve essere interpretato nel senso che esso non conferisce ai singoli alcun diritto che essi, al fine di opporsi ad un provvedimento volto ad impedire movimenti di rifiuti non conformi al piano di gestione, possano far valere dinanzi ai giudici nazionali, lamentando la mancata comunicazione del provvedimento alla Commissione.
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