Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
2 Ricorso per inadempimento - Diritto di agire della Commissione - Esercizio discrezionale
[Trattato CE, art. 169, secondo comma (divenuto art. 226, secondo comma, CE)]
Massima
1 Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva.
2 Quando, allo scadere del termine che spetta alla Commissione stabilire in forza dell'art. 169, secondo comma, del Trattato (divenuto art. 226, secondo comma, CE), lo Stato membro destinatario di un parere motivato non ha eliminato l'inadempimento addebitatogli, la Commissione è libera di valutare se intenda o no adire la Corte.
Parti
Nella causa C-212/98,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora K. Banks, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal signor M.A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Irlanda, 28, route d'Arlon,
convenuta,
"avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato e/o non avendo comunicato alla Commissione, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, L. Sevón, P.J.G. Kapteyn (relatore), P. Jann e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 ottobre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 giugno 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato e/o non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 novembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15; in prosieguo: la «direttiva»), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE.
2 Ai sensi dell'art. 14, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore, entro il 1_ gennaio 1995, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione del governo irlandese relativa alla trasposizione di tale direttiva e non disponendo di nessun altro elemento di informazione che le consentisse di concludere che l'Irlanda si era conformata a tali obblighi, la Commissione, con lettera 16 maggio 1995, ha intimato a tale Stato di presentare osservazioni entro due mesi.
4 Il governo irlandese ha risposto, con lettera 29 luglio 1995, che le autorità del suo paese avevano avviato un completo rimaneggiamento del Copyright Act del 1963 e che le disposizioni della direttiva sarebbero state trasposte nella legge modificata.
5 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione dal governo irlandese, con lettera 17 luglio 1996, la Commissione ha inviato allo stesso governo un parere motivato invitandolo ad emanare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi imposti dalla direttiva entro due mesi dalla notifica del parere.
6 Con lettere 2 e 9 agosto 1996 le autorità irlandesi hanno risposto al parere motivato comunicando alla Commissione, in particolare, la loro intenzione di emanare non appena possibile le disposizioni legislative richieste.
7 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa alla trasposizione della direttiva, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
8 La Commissione fa presente che l'Irlanda non ha recepito tale direttiva entro il termine impartito, venendo così meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato.
9 Il governo irlandese non nega di non aver trasposto la direttiva entro il termine prescritto. Esso sostiene tuttavia che, a causa di una sentenza della Supreme Court, la direttiva può essere trasposta nell'ordinamento giuridico irlandese solo con una normativa di rango primario. Di conseguenza, si è reso necessario rivedere il Copyright Act del 1963. Il governo irlandese ritiene di aver cercato di adottare tutte le iniziative necessarie per avviare in tempo utile le procedure richieste per recepire nel proprio ordinamento interno la direttiva. Alla luce di quanto sopra, esso chiede alla Corte di sospendere il procedimento al fine di consentire alla Commissione di abbandonare il ricorso dopo aver esaminato la legislazione irlandese.
10 Per quanto riguarda la domanda del governo irlandese di sospendere il procedimento, la Commissione rileva che sono trascorsi quattro anni dalla data in cui l'Irlanda avrebbe dovuto legiferare per attuare la direttiva. Essa ha avviato il presente procedimento solo tre anni e mezzo dopo tale data. Se la Commissione non avesse agito entro i termini normali fissati dalla Corte, essa sarebbe certamente venuta meno agli obblighi che le incombono in quanto garante del Trattato.
11 In proposito va ricordato che, per quanto riguarda le difficoltà fatte valere dal governo irlandese di trasporre la direttiva in tempo utile, secondo la costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 14 settembre 1999, C-401/98, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-5543, punto 9).
12 Quanto alla richiesta del governo irlandese diretta alla sospensione del procedimento, occorre rilevare che, quando, allo scadere del termine che spetta alla Commissione stabilire in forza dell'art. 169, secondo comma, del Trattato, lo Stato membro destinatario di un parere motivato non ha provveduto all'inadempimento addebitatogli, la Commissione è libera di valutare se intenda o no adire la Corte (v. sentenza 6 dicembre 1989, causa C-329/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4159). Dato che la Commissione ha sostenuto, nella replica, che teneva fermo il ricorso, non vi è luogo a sospendere il procedimento.
13 Quindi, poiché la trasposizione della direttiva non è avvenuta nel termine fissato, occorre ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
14 Si deve pertanto dichiarare che l'Irlanda, non avendo emanato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
15 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. L'Irlanda è rimasta soccombente e, pertanto, come richiesto dalla Commissione, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e di diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi impostile ai sensi della detta direttiva.
2) L'Irlanda è condannata alle spese.
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