Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ravvicinamento delle legislazioni - Pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose - Direttiva 91/157 - Obbligo degli Stati membri di elaborare programmi specifici al fine di raggiungere taluni obiettivi - Portata
(Direttiva del Consiglio 97/157/CEE, art. 6)
2 Ricorso per inadempimento - Carattere oggettivo - Origine dell'inadempimento - Irrilevanza
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
Massima
1 L'art. 6 della direttiva 91/157, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, impone agli Stati membri, per raggiungere i suoi obiettivi, di elaborare programmi, poi di rivederli e di aggiornarli regolarmente. Non è sufficiente a conseguire tale risultato uno studio o un progetto di legge che si limiti a specificare un certo numero di programmi che possono essere realizzati, laddove il detto articolo impone l'effettiva elaborazione dei programmi ivi previsti.
2 Il ricorso fondato sull'art. 169 del Trattato (divenuto art. 226 CE) impone soltanto l'accertamento obiettivo della trasgressione di uno Stato membro al suo obbligo, non già la prova di qualsivoglia inerzia od opposizione da parte dello Stato interessato. Ne consegue che lo Stato membro che sia venuto meno all'obbligo di trasporre una direttiva entro i termini prescritti non può addurre a sua difesa il fatto che esso continua a compiere tutti gli sforzi possibili per adempiere il detto obbligo.
Parti
Nella causa C-215/98,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Condou-Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalle signore Aikaterini Samoni-Rantou, consigliere giuridico presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e Nana Dafniou, uditore presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che, non avendo adottato e non avendo comunicato nel termine prescritto i programmi di cui all'art. 6 della direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 78, pag. 38), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della suddetta direttiva,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, P. Jann, C. Gulmann (relatore), D.A.O. Edward e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 aprile 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 10 giugno 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso volto a far dichiarare che, non avendo adottato e non avendo comunicato nel termine prescritto i programmi di cui all'art. 6 della direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 78, pag. 38; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE e della suddetta direttiva.
2 All'art. 1 della direttiva, si dispone che essa «ha per oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sul ricupero e lo smaltimento controllato delle pile e degli accumulatori usati contenenti le sostanze pericolose, in conformità dell'allegato I».
3 L'art. 6 della direttiva recita:
«Gli Stati membri elaborano programmi per raggiungere i seguenti obiettivi:
- riduzione del tenore dei metalli pesanti nelle pile e negli accumulatori;
- promozione della commercializzazione di pile e accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose e/o sostanze meno inquinanti;
- riduzione progressiva, nei rifiuti domestici, della quantità di pile e accumulatori usati previsti dall'allegato I;
- promozione della ricerca sulla riduzione del tenore di sostanze pericolose, sull'uso di sostanze sostitutive meno inquinanti nelle pile e negli accumulatori, nonché sui sistemi di riciclaggio;
- smaltimento separato delle pile e degli accumulatori usati previsti nell'allegato I.
I programmi sono elaborati, la prima volta, per un periodo di quattro anni con inizio il 18 marzo 1993. Essi devono essere comunicati alla Commissione al più tardi il 17 settembre 1992.
I programmi sono riveduti e aggiornati regolarmente, per lo meno ogni quattro anni, segnatamente in base ai progressi tecnici, alla situazione economica e alla situazione ambientale. I programmi modificati devono essere comunicati tempestivamente alla Commissione».
4 L'8 novembre 1995, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte della Repubblica ellenica in merito ai programmi di cui all'art. 6 della direttiva e non disponendo di nessun'altra informazione che le consentisse di concludere che quest'ultima si fosse conformata al suddetto obbligo, la Commissione diffidava il governo ellenico ingiungendogli di comunicarle entro un termine di due mesi le sue osservazioni in merito a tale inadempimento.
5 In risposta a tale diffida, il governo ellenico, con lettera 11 marzo 1996, comunicava alla Commissione un decreto ministeriale il quale disponeva, all'art. 5, n. 3, che i programmi di cui all'art. 6 della direttiva sarebbero stati elaborati, da un comitato all'uopo costituito, entro il 18 marzo 1997. La Commissione non ha ritenuto tale risposta soddisfacente, in quanto, ai sensi dell'art. 6 della direttiva, i programmi di cui trattasi avrebbero dovuto esserle comunicati al più tardi il 17 settembre 1992.
6 A seguito di un nuovo scambio epistolare, neanch'esso ritenuto soddisfacente dalla Commissione, quest'ultima, in data 25 aprile 1997, in forza dell'art. 169 del Trattato, primo comma, inviava al governo ellenico un parere motivato nel quale, da una parte, essa considerava che, non avendo adottato e non avendole comunicato nel termine prescritto i programmi di cui all'art. 6 della direttiva, la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva, e, dall'altra, invitava tale Stato ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere motivato entro un termine di due mesi dalla notifica dello stesso.
7 Nella sua risposta del 15 dicembre 1997, il governo ellenico precisava che il ministero dell'Ambiente, dell'Assetto del territorio e dei Lavori pubblici aveva disposto uno studio, della durata di sei mesi, volto a raccogliere informazioni e proposte destinate al ministero nell'ambito dell'attuazione dei programmi di cui all'art. 6 della direttiva.
8 Ritenendo che dalla risposta fornita dalle autorità elleniche risultasse che l'elaborazione dei detti programmi fosse solo in una fase preliminare, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
9 Il governo ellenico asserisce che, nell'ambito dei progetti di programmi e in applicazione dell'art. 6 della direttiva così come recepita nel diritto interno con decreto ministeriale, è stato realizzato uno studio relativo al «trattamento delle pile e degli accumulatori contenenti materie pericolose», studio trasmesso nel mese di giugno 1998 al ministero dell'Ambiente, dell'Assetto del territorio e dei Lavori pubblici perché esso ne concretizzasse i risultati. Lo studio, da un lato, descriverebbe la situazione attualmente esistente in Grecia in questo settore, e, dall'altro, definirebbe gli obiettivi connessi all'attuazione dei programmi di cui all'art. 6 della direttiva.
10 Inoltre, il governo ellenico sostiene che un progetto di legge recante il titolo di «Provvedimenti e condizioni per una nuova gestione degli imballaggi e altri prodotti (istituzione dell'Ufficio nazionale per una nuova gestione degli imballaggi e altri prodotti)» è stato inviato alla Commissione per approvazione, progetto il quale introduce nella normativa ellenica le prime disposizioni di legge relative, da un lato, all'adozione dei programmi di gestione delle pile e degli accumulatori, e, dall'altro, alla loro integrazione, all'atto dell'istituzione dell'organismo di gestione, nel «sistema di nuova gestione», il quale ha portata più generale. L'adozione dei programmi controversi e l'effettiva istituzione del suddetto organo dipenderebbero direttamente dal beneplacito della Commissione in merito a tale progetto di legge.
11 Il governo ellenico ritiene pertanto di aver messo in opera, e di continuare a mettere in opera, tutti gli sforzi possibili per far progredire la realizzazione dei programmi di cui all'art. 6 della direttiva ai fini di una loro integrale attuazione.
12 La Commissione non contesta gli sforzi compiuti dalle autorità elleniche per fare avanzare i programmi imposti dall'art. 6 della direttiva, né il contributo che lo studio di cui trattasi rappresenta per la pianificazione e l'attuazione dei programmi medesimi. Tuttavia, essa rileva che l'oggetto del detto studio è quello di fornire dati e formulare proposte al ministero dell'Ambiente, dell'Assetto del territorio e dei Lavori pubblici in vista dell'attuazione dei programmi previsti dalla direttiva. A tale scopo, lo studio, dopo un'analisi della situazione esistente, giunge a talune conclusioni e proposte finalizzate alla creazione del quadro gestionale delle pile e degli accumulatori contenenti sostanze pericolose per consentirne una buona gestione da parte di un organo di controllo competente. Tuttavia, a parere della Commissione, poiché le proposte contenute in tale studio non sono state sempre adottate, esso può essere considerato soltanto come una fase preliminare all'elaborazione dei programmi di cui all'art. 6 della direttiva.
13 Inanzitutto, occorre constatare che l'art. 6 della direttiva impone agli Stati membri, per raggiungere i suoi obiettivi, di elaborare programmi, poi di rivederli e di aggiornarli regolarmente.
14 E' pacifico che le misure adottate dalla Repubblica ellenica non sono sufficienti a conseguire il risultato considerato dall'art. 6 della direttiva, vale a dire l'effettiva elaborazione dei programmi ivi previsti. Lo studio e il progetto di legge fatti valere dal governo ellenico, infatti, si limitano a specificare un certo numero di programmi che possono essere realizzati.
15 Inoltre, occorre rilevare che il governo ellenico non può addurre a sua difesa il fatto che esso continua a compiere tutti gli sforzi possibili per attuare i suddetti programmi. Infatti, come ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 16 delle sue conclusioni, per l'azione ai sensi dell'art. 169 CE è necessario il semplice accertamento obiettivo della trasgressione di uno Stato membro, non già la prova di qualsivoglia inerzia od opposizione da parte del medesimo (v. sentenza 1_ marzo 1983, causa 301/81, Commissione/Belgio, Racc. pag. 467, punto 8).
16 Occorre pertanto dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto i programmi di cui all'art. 6 della direttiva, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale norma.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasta soccombente ed avendo la Commissione chiesto la sua condanna alle spese, la Repubblica ellenica dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato, nel termine prescritto, i programmi di cui all'art. 6 della direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale norma.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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