Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Politica commerciale comune - Scambi con i paesi terzi - Regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro - Importazioni nella Comunità di carne bovina del tipo «baby beef» originaria dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia - Certificati di provenienza rilasciati dall'ente precedentemente autorizzato, in mancanza di designazione del nuovo ente competente - Esclusione dal beneficio del regime di riduzione del prelievo all'importazione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 545/92, art. 7; regolamento (CEE) della Commissione n. 859/92]
Massima
$$L'art. 7 del regolamento del Consiglio n. 545/92, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro, e il regolamento della Commissione n. 859/92, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro, devono essere interpretati nel senso che importazioni nella Comunità effettuate nel settembre e ottobre 1992 e relative a partite di carne bovina del tipo «baby-beef» originaria dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla stessa proveniente, i cui certificati di provenienza sono stati rilasciati dall'ente iugoslavo competente prima della denuncia da parte della Comunità dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia non possono beneficiare del regime di riduzione del prelievo all'importazione previsto all'art. 7 del regolamento n. 545/92, e ciò anche se il nuovo ente competente per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non era stato ancora designato alla data in cui esse sono state effettuate. (v. punto 56 e dispositivo)
Parti
Nel procedimento C-230/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunale civile e penale di Treviso (Italia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Amministrazione delle Finanze dello Stato
e
Ditta Schiavon Silvano, in fallimento,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 3 febbraio 1992, n. 545, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro (GU L 63, pag. 1), e del regolamento (CEE) della Commissione 3 aprile 1992, n. 859, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro (GU L 89, pag. 26),
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta dai signori R. Schintgen (relatore), presidente di sezione, G. Hirsch e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato I.M. Braguglia;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. Stancanelli, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 gennaio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 10 giugno 1998, pervenuta in cancelleria il 30 giugno seguente, il Tribunale civile e penale di Treviso ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio 3 febbraio 1992, n. 545, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro (GU L 63, pag. 1), e (CEE) della Commissione 3 aprile 1992, n. 859, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro (GU L 89, pag. 26).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra l'Amministrazione delle Finanze dello Stato (in prosieguo: l' «Amministrazione») e l'impresa di diritto italiano Schiavon Silvano, in stato di fallimento, in persona del suo curatore (nel prosieguo: la «Schiavon»), in ordine all'importazione nella Comunità di carne bovina del tipo «baby-beef» originaria dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla stessa proveniente.
Contesto normativo
3 L'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (nel prosieguo: l' «accordo di cooperazione CEE-Iugoslavia») è stato firmato il 2 aprile 1980 a Belgrado tra gli Stati membri della Comunità economica europea e la Comunità, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, dall'altro (nel prosieguo: la «Iugoslavia»), e approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 24 gennaio 1983, n. 314 (GU L 41, pag. 1).
4 Nell'ambito degli scambi commerciali, l'art. 24 dell'accordo di cooperazione CEE-Iugoslavia, nella versione di cui all'art. 5 del protocollo aggiuntivo di tale accordo che stabilisce un nuovo regime commerciale (nel prosieguo: il «protocollo aggiuntivo»), approvato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 21 dicembre 1987, 87/605/CEE (GU L 389, pag. 72), ha previsto un regime tariffario preferenziale per le importazioni nella Comunità di prodotti «baby-beef» originari della Iugoslavia.
5 Tali vantaggi erano subordinati alla presentazione di un certificato di provenienza il cui modello, nonché le modalità di rilascio e di utilizzazione, erano stabiliti dal regolamento (CEE) della Commissione 18 maggio 1988, n. 1368, che determina le condizioni d'ammissione nelle sottovoci della nomenclatura combinata previste nell'allegato E del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia che stabilisce un nuovo regime commerciale di taluni animali vivi nella specie bovina domestica e di talune carni nella specie bovina (GU L 126, pag. 26).
6 In forza dell'allegato II del detto regolamento, l'autorità iugoslava competente al rilascio del certificato di provenienza era il «Savezni Trzisni Inspektorat Beograd».
7 A seguito del conflitto armato tra le diverse entità territoriali della Federazione iugoslava, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, con decisione 11 novembre 1991, 91/586/CECA,CEE, recante sospensione dell'applicazione degli accordi tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU L 315, pag. 47), hanno sospeso con effetto immediato l'applicazione dell'accordo di cooperazione CEE-Iugoslavia e del protocollo aggiuntivo.
8 Lo stesso giorno il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3300/91, recante sospensione delle concessioni commerciali previste dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU L 315, pag. 1).
9 In seguito, il Consiglio ha adottato la decisione 25 novembre 1991, 91/602/CEE, relativa alla denuncia dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU L 325, pag. 23). Conformemente all'art. 1 della detta decisione, tale denuncia si estende ai protocolli relativi all'accordo di cooperazione CEE-Iugoslavia, ivi compreso, quindi, il protocollo aggiuntivo.
10 Riguardo a taluni prodotti, tra i quali non figuravano i prodotti «baby-beef», il Consiglio, con regolamento (CEE) 2 dicembre 1991, n. 3567, relativo al regime applicabile alle importazioni di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia e Slovenia (GU L 342, pag. 1), ha accordato a tali repubbliche il beneficio di disposizioni commerciali sostanzialmente equivalenti a quelle dell'accordo di cooperazione CEE-Iugoslavia.
11 Il regolamento n. 545/92 ha mantenuto in vigore tali disposizioni per l'anno 1992 e le ha estese a taluni prodotti agricoli, tra cui la carne bovina del tipo «baby-beef».
12 L'art. 1 del regolamento n. 545/92 stabilisce il principio secondo cui, fatte salve le disposizioni specifiche degli artt. 2-8 di tale regolamento, i prodotti diversi da quelli elencati all'allegato II del Trattato CE e all'allegato A del detto regolamento, originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dalle imposte di effetto equivalente.
13 Le disposizioni relative ai vantaggi commerciali accordati alle importazioni di prodotti «baby-beef» sono contenute nell'art. 7 del regolamento n. 545/92, il quale recita:
«Per i prodotti di "baby-beef" definiti all'allegato E del presente regolamento si applicano le disposizioni seguenti.
1. Nei limiti di un primo contingente annuale comunitario di 25 000 tonnellate, l'importo del prelievo all'importazione nella Comunità è pari al 20% del prelievo di base. Questa disposizione si applica a condizione che il prezzo d'offerta franco frontiera, maggiorato del dazio doganale e del prelievo ridotto, sia pari o superiore al prezzo d'intervento comunitario per la categoria AU 3, maggiorato del 5%.
2. Nei limiti di un secondo contingente comunitario annuale di 25 400 tonnellate, da utilizzare una volta esaurito il contingente di cui al paragrafo 1, l'importo del prelievo all'importazione nella Comunità è pari al 50% del prelievo di base. Questa disposizione si applica a condizione che il prezzo d'offerta franco frontiera, maggiorato del dazio doganale e del prelievo ridotto, sia pari o superiore a quello risultante dall'applicazione del prelievo normale.
3. Per contribuire a stabilizzare il mercato interno della Comunità, la Commissione assicura che ciascuna Repubblica rispetta un ritmo di fornitura adeguato e prende tutte le disposizioni necessarie per garantire uno sviluppo ordinato delle sue esportazioni verso la Comunità, in particolare mediante un controllo efficace di ciascuna spedizione grazie ad un certificato che attesti che le merci sono originarie e provenienti dalla Repubblica interessata e corrispondono esattamente alla definizione dell'allegato E. Il testo del certificato è stabilito dalla Comunità.
4. Quando il prezzo del mercato comunitario è inferiore al 98% del prezzo di orientamento, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano nei limiti di un volume di 4 200 tonnellate al mese. Qualora, durante un dato mese, questo volume non venga totalmente esaurito, il quantitativo non utilizzato può essere riportato unicamente al mese successivo, a concorrenza di un volume di 3 200 tonnellate. Tuttavia, i quantitativi non esportati nel periodo 1_ gennaio - 31 maggio possono essere riportati al periodo 1_ giugno - 30 settembre a concorrenza di un volume di 6 000 tonnellate. In quest'ultimo periodo, il volume mensile di esportazione non può superare le 7 400 tonnellate.
5. La Commissione assicura che ciascuna delle Repubbliche comunica agli organi competenti della Comunità tutti i dati utili relativi ai prezzi praticati all'esportazione, nonché i quantitativi e la presentazione dei prodotti esportati (animali vivi, carcasse, quarti)».
14 Ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 545/92:
«Le modalità di applicazione delle disposizioni agricole di cui al presente regolamento sono adottate dalla Commissione».
15 L'art. 12, secondo comma, di tale regolamento prevede che esso trovi applicazione per il periodo che va dal 1_ gennaio al 31 dicembre 1992.
16 In base al regolamento n. 545/92, e in particolare all'art. 10 del medesimo, la Commissione ha adottato il regolamento n. 859/92.
17 L'art. 1 del regolamento n. 859/92 così dispone:
«1. Il prelievo ridotto riscosso all'importazione, di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 545/92, si applica esclusivamente ai prodotti scortati dal certificato previsto all'articolo 7, paragrafo 3 dello stesso regolamento.
2. Il modello di tale certificato figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1368/88.
3. Per quanto riguarda le modalità relative al rilascio e all'utilizzazione del certificato, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, paragrafo 2, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1368/88.
4. Il certificato è valido soltanto se debitamente vidimato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato I del presente regolamento».
18 L'art. 2 del regolamento n. 859/92 recita:
«A richiesta degli interessati e su presentazione della prova che i prodotti immessi in libera pratica negli Stati membri nel periodo dal 1_ gennaio al 5 aprile 1992 erano scortati dal certificato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, debitamente vidimato da un organismo figurante nell'allegato I oppure dall'organismo indicato nell'allegato II del presente regolamento, gli Stati membri rimborsano la differenza tra gli importi dei prelievi figuranti nella colonna 2 e rispettivamente nella colonna 4 del regolamento (CEE) n. 853/92, purché il luogo di emissione si trovi sul territorio geografico di una delle repubbliche contemplate nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 545/92».
19 L'allegato I del regolamento n. 859/92 indica come enti autorizzati ad emettere i certificati di provenienza:
«- Repubblica di Croazia: "Euroinspekt", Zagreb, Croatia,
- Repubblica di Slovenia: "Inspect", Ljubijana, Slovenija».
20 L'allegato II di questo stesso regolamento indica come organismo emittente:
«"Savezni Trzisni Inspektorat", Beograd».
21 Conformemente al suo art. 3, primo comma, il regolamento n. 859/92 è entrato in vigore il 6 aprile 1992.
22 Il regolamento n. 859/92 non ha quindi previsto alcun organismo emittente per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tale autorità è stata designata solo con il regolamento (CEE) della Commissione 29 gennaio 1993, n. 185, che stabilisce le modalità di applicazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslavia di Macedonia (GU L 22, pag. 70), entrato in vigore il 1_ febbraio 1993, il cui allegato indica come organismo emittente per il territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia il «"Cargoinspect", Skopje».
Controversia nella causa a qua
23 Dall'ordinanza di rinvio emerge che, il 28 settembre, il 6 ottobre e il 19 ottobre 1992, la Schiavon ha effettuato tre operazioni di importazione nella Comunità di carne bovina del tipo «baby-beef» originaria dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla stessa proveniente, in regime di sospensione dei prelievi all'importazione e dell'imposta sul valore aggiunto, per un importo complessivo di ITL 179 903 600 (nel prosieguo: le «importazioni controverse»).
24 Allo scopo di beneficiare del regime preferenziale, la Schiavon ha presentato certificati di provenienza rilasciati, secondo il modello di cui all'allegato I del regolamento n. 1368/88, dal Savezni Trzisni Inspektorat, Beograd, ente emittente designato all'allegato II dello stesso regolamento.
25 Ritenendo che i certificati rilasciati da tale ente non permettessero di accordare alle merci in questione il regime commerciale preferenziale previsto dalla normativa comunitaria applicabile al momento dei fatti, l'Amministrazione ha ingiunto alla Schiavon il pagamento di un importo complessivo di ITL 233 971 480 a titolo di prelievi all'importazione e di imposta sul valore aggiunto, maggiorati degli interessi.
26 Dopo il versamento di una somma di ITL 150 000 000 da parte della compagnia di assicurazione che copriva i rischi dell'operazione, l'Amministrazione ha richiesto alla Schiavon il pagamento del saldo, ossia la somma di ITL 83 971 480.
27 Con sentenza del Tribunale civile e penale di Treviso 5 ottobre 1995, la Schiavon è stata dichiarata fallita.
28 L'Amministrazione ha allora chiesto al Tribunale italiano l'iscrizione al passivo del fallimento della Schiavon della somma di ITL 83 971 480 in quanto credito privilegiato.
29 La Schiavon si oppone a tale domanda in quanto, essendo le importazioni controverse disciplinate dai regolamenti nn. 545/92 e 859/92 e non indicando quest'ultimo alcun organismo abilitato a rilasciare i certificati di provenienza per la carne bovina importata dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dovrebbe essere considerato come ente competente al rilascio dei certificati per le dette importazioni il Savezni Trzisni Inspektorat, Beograd, già in passato competente, e ciò fino alla designazione dell'ente competente per tale paese, avvenuta solo nel 1993. Conseguentemente, la carne bovina oggetto delle importazioni controverse dovrebbe fruire del regime commerciale preferenziale previsto dalla normativa comunitaria.
30 L'Amministrazione ha invece sostenuto che i vantaggi all'importazione previsti dal regolamento n. 545/92 erano subordinati al rilascio di certificati di provenienza da parte dell'ente riconosciuto competente dalla Comunità, che, nella fattispecie, l'ente che ha rilasciato i certificati di provenienza non figurava tra quelli indicati dal regolamento n. 859/92, in vigore al momento delle importazioni controverse, e che, pertanto, tali certificati dovevano essere ritenuti inidonei, con la conseguenza che le importazioni controverse dovevano essere assoggettate alla totalità dei prelievi e delle imposte.
31 Il giudice nazionale ritiene che la soluzione della controversia dipenda sostanzialmente dalla questione se il regolamento n. 545/92 debba essere interpretato nel senso che, in mancanza di designazione di un nuovo ente emittente, l'abilitazione dell'ente precedentemente competente debba essere considerata prorogata o se, al contrario, l'elenco degli enti di cui all'allegato I del regolamento n. 859/92 sia da considerarsi esaustivo ed escluda quindi che possa essere presa in considerazione qualsiasi autorità non espressamente menzionata.
Questioni pregiudiziali
32 Stando così le cose, il Tribunale civile e penale di Treviso ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 1 del regolamento n. 545/92 del Consiglio debba considerarsi immediatamente attributivo di un diritto soggettivo, in capo ai cittadini comunitari, alle agevolazioni all'importazione, con la conseguenza che, in mancanza dell'individuazione dell'organismo competente ad emettere la certificazione di provenienza in relazione ad alcune delle Repubbliche ex Jugoslave, tale diritto sussista ugualmente in presenza di certificazione rilasciata dall'ente in precedenza abilitato, sino all'individuazione del nuovo organismo.
2) Se, viceversa, l'elencazione di cui all'allegato I al regolamento n. 859/92 della Commissione sia tassativa e tale da privare di abilitazione all'emissione della certificazione il Savezni Trzisni Inspektorat».
33 Occorre preliminarmente rilevare che, mentre la prima questione pregiudiziale fa riferimento all'art. 1 del regolamento n. 545/92, emerge tuttavia dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio che la controversia a qua è sorta nell'ambito di operazioni di importazione nella Comunità di carne bovina del tipo «baby-beef» originaria dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla stessa proveniente.
34 A questo proposito è giocoforza rilevare come l'art. 1 del regolamento n. 545/92, che stabilisce il principio secondo cui i prodotti da esso previsti sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dalle imposte di effetto equivalente, si applichi, secondo il suo stesso dettato, fatte salve le disposizioni specifiche previste dagli artt. 2-8 dello stesso regolamento.
35 Ora, l'art. 7 del regolamento n. 545/92 prevede specificamente il regime dei vantaggi commerciali accordati, in forza del detto regolamento, alle importazioni nella Comunità dei prodotti «baby-beef».
36 Di conseguenza, quest'ultima disposizione è quella pertinente nel caso di specie, essendo pacifico che le merci oggetto delle importazioni controverse rientrano nella categoria dei prodotti «baby-beef» definiti all'allegato E del regolamento n. 545/92.
37 Per fornire una soluzione utile al giudice che le ha sottoposto una questione pregiudiziale, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione (sentenza 27 marzo 1990, causa C-315/88, Bagli Pennacchiotti, Racc. pag. I-1323, punto 10).
38 Occorre quindi intendere le questioni pregiudiziali, considerate nel loro complesso, come dirette in sostanza ad accertare se l'art. 7 del regolamento n. 545/92 e il regolamento n. 859/92 debbano essere interpretati nel senso che importazioni nella Comunità, effettuate nel settembre e ottobre 1992 e relative a partite di carne bovina del tipo «baby-beef» originaria dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla stessa proveniente, i cui certificati di provenienza sono stati rilasciati dall'ente iugoslavo competente prima della denuncia da parte della Comunità dell'accordo di cooperazione CEE-Iugoslavia, possano fruire del regime di riduzione del prelievo all'importazione previsto all'art. 7 del regolamento n. 545/92 fintantoché non sia stato designato il nuovo ente competente per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
39 Se è vero che l'art. 7 del regolamento n. 545/92 istituisce e disciplina il diritto ad una riduzione dell'importo del prelievo riscosso all'importazione nella Comunità di prodotti «baby-beef», ciò non toglie che, come giustamente sostenuto dal governo italiano e dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte e come argomentato dall'avvocato generale ai paragrafi 22-25 delle sue conclusioni, tale diritto non è attribuito automaticamente agli operatori economici interessati da tale disposizione.
40 Al contrario, come emerge dal tenore stesso dell'art. 7 del regolamento n. 545/92, il godimento di tale diritto dipende da svariate condizioni, talune delle quali sono funzione di dati obiettivi del mercato interno della Comunità, che gli operatori non hanno la facoltà di influenzare, poiché le riduzioni del prelievo all'importazione si applicano nei limiti di contingenti annuali determinati il cui volume è subordinato, in parte, a talune evoluzioni dei prezzi del mercato comunitario. D'altra parte, tale articolo ha affidato alla Commissione il compito di assicurare la corretta gestione ed il controllo del regime di riduzione del prelievo all'importazione da esso previsto tramite l'adozione di diverse misure di attuazione che implicano un certo margine di valutazione da parte di tale istituzione.
41 La Schiavon può dunque rivendicare il beneficio del regime di cui all'art. 7 del regolamento n. 545/92 solo nel caso in cui le importazioni controverse soddisfino il complesso delle condizioni enunciate dalla normativa comunitaria e, in particolare, l'ente emittente che ha vidimato i certificati di provenienza accompagnanti le merci oggetto delle dette importazioni fosse l'autorità competente al momento in cui queste hanno avuto luogo.
42 A questo proposito occorre osservare, anzitutto, che dall'art. 1, nn. 1 e 4, del regolamento n. 859/92 risulta che, fatta salva la deroga prevista all'art. 2 dello stesso regolamento, la riduzione dei prelievi all'importazione prevista dall'art. 7 del regolamento n. 545/92 si applica solo ai prodotti «baby-beef» scortati da un certificato di provenienza, il quale è valido solo se vidimato da uno degli enti emittenti elencati nell'allegato I del regolamento n. 859/92.
43 Occorre ricordare poi che le sole autorità che figurano in tale elenco sono l'ente croato e quello sloveno. Non vi consta invece alcun ente emittente per quanto riguarda l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
44 Inoltre, l'ente emittente per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ossia il Cargoinspect, Skopje, è stato designato solo nell'allegato del regolamento n. 185/93, entrato in vigore, ai sensi dell'art. 3 di questo, il 1_ febbraio 1993.
45 E' giocoforza rilevare, infine, che l'art. 2 del regolamento n. 859/92 dispone che solo i prodotti immessi in libera pratica negli Stati membri nel periodo dal 1_ gennaio al 5 aprile 1992 possono ancora essere scortati da un certificato vidimato dal Savezni Trzisni Inspektorat, Beograd, a condizione tuttavia che tale certificato sia emesso nel territorio di una delle ex repubbliche iugoslave contemplate dal detto regolamento.
46 Come esposto in modo convincente dalla Commissione, tale specifica disposizione ha come unico scopo quello di permettere l'applicazione del regime di riduzione dei prelievi all'importazione in favore della carne bovina del tipo «baby-beef» a partire dal 1_ gennaio 1992, data di applicazione retroattiva del regolamento n. 545/92, e fino al 6 aprile 1992, data di entrata in vigore del regolamento n. 859/92. Infatti, fino a quest'ultima data, gli operatori interessati non si presumevano essere a conoscenza degli enti abilitati a vidimare i certificati accompagnanti i prodotti provenienti dai territori delle ex repubbliche iugoslave che usufruivano dei vantaggi commerciali concessi, dopo la sospensione e la denuncia dell'accordo di cooperazione CEE-Iugoslavia da parte della Comunità, dal regolamento n. 545/92 e potevano pertanto ragionevolmente essere indotti a rivolgersi al rappresentante del Savezni Trzisni Inspektorat, Beograd, in tali territori.
47 Per contro, tale giustificazione non trovava più ragion d'essere a partire dal 6 aprile 1992, poiché gli operatori economici, con la pubblicazione del regolamento n. 859/92 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, erano ormai informati del fatto che i soli organismi abilitati a vidimare i certificati di provenienza erano quelli indicati nell'allegato I del detto regolamento.
48 Dato che il regolamento n. 859/92 ha così disciplinato in modo esaustivo le condizioni per l'applicazione del regime di riduzione del prelievo all'importazione a favore dei prodotti «baby-beef» per tutto il periodo coperto dal detto regolamento, ossia dal 1_ gennaio al 31 dicembre 1992, ne consegue necessariamente, dalla lettura del combinato disposto degli artt. 1 e 2 di tale regolamento, che, per il periodo 6 aprile-31 dicembre 1992, nel corso del quale hanno avuto luogo le importazioni controverse, gli unici organismi competenti al rilascio dei certificati di provenienza erano quelli espressamente contemplati all'allegato I del detto regolamento.
49 Pertanto, non esiste alcun motivo desumibile dalla lettera o dal sistema del regolamento n. 859/92 idoneo ad avvalorare la tesi difesa dalla Schiavon secondo cui la competenza dell'ente emittente designato ai fini dell'applicazione del regime commerciale preferenziale di cui all'art. 24 dell'accordo di cooperazione CEE-Iugoslavia, nella versione di cui all'art. 5 del protocollo aggiuntivo, doveva, dopo la sospensione e la denuncia di tale accordo e di tale protocollo da parte della Comunità, considerarsi prorogata fino alla designazione, ad opera della normativa comunitaria, di un nuovo ente emittente competente per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
50 Tale interpretazione è d'altra parte corroborata dalla circostanza che il regime di riduzione del prelievo all'importazione istituito dall'art. 7 del regolamento n. 545/92 e dal regolamento n. 859/92 riveste un carattere eccezionale a vantaggio di prodotti determinati originari di talune repubbliche dell'ex federazione iugoslava e dalle stesse provenienti e soggiace pertanto ad interpretazione restrittiva.
51 Ne consegue che le autorità competenti per controllare la corretta gestione del regime di cui trattasi sono esclusivamente quelle designate espressamente come enti emittenti dalla pertinente normativa comunitaria.
52 Tale interpretazione è confermata anche dal rinvio operato dall'art. 1, n. 3, del regolamento n. 859/92 all'art. 6 del regolamento n. 1368/88, secondo cui un organismo può figurare nell'elenco delle autorità abilitate a vidimare i certificati di provenienza solo se si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati e a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione atta a permettere la valutazione di tali indicazioni.
53 Infatti, come già affermato dalla Corte, il sistema dei certificati di circolazione come mezzi di prova dell'origine dei prodotti oggetto di vantaggi commerciali è fondato sul principio dell'affidamento istituzionale e della collaborazione tra le autorità competenti dello Stato di esportazione e quelle dello Stato di importazione; orbene, un tale sistema può funzionare solo qualora le procedure di cooperazione amministrativa vengano rigorosamente rispettate (v., in tal senso, sentenza 5 luglio 1994, causa C-432/92, Anastasiou e a., Racc. pag. I-3087, punti 38 e 40).
54 Tenuto conto dell'oggetto e della natura della normativa di cui è causa, è dunque essenziale che i certificati di provenienza siano vidimati unicamente dagli enti che, per il periodo durante il quale le importazioni hanno avuto luogo, erano all'uopo regolarmente abilitati dalle autorità comunitarie.
55 Ora, nella fattispecie, la Commissione si è trovata nell'impossibilità di designare, per l'anno 1992, un ente emittente per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Infatti, dopo l'adozione del regolamento n. 545/92 da parte del Consiglio, la Commissione ha invitato i rappresentanti delle repubbliche di Slovenia, Croazia e Bosnia-Erzegovina, nonché dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, a riunirsi allo scopo di istituire una stretta collaborazione tra le autorità del paese di origine dei prodotti indicati da tale regolamento, quelle dello Stato membro di destinazione dei detti prodotti e la Commissione, e di procedere alla designazione degli organismi di controllo per ciascuna delle entità territoriali interessate. Tuttavia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non era neppure rappresentata in occasione di tale riunione. Inoltre, la Commissione, nonostante avesse già riservato all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 2 700 tonnellate del contingente di «baby-beef» per il 1992, non è stata, durante tutto il corso di tale anno, in grado di designare un'autorità emittente competente per questa Repubblica, non avendo potuto ottenere da parte della stessa sufficienti garanzie sull'efficacia dei controlli indispensabili per garantire la corretta gestione del regime di riduzione del prelievo all'importazione di carne bovina del tipo «baby-beef».
56 Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, occorre risolvere le questioni pregiudiziali dichiarando che l'art. 7 del regolamento n. 545/92 e il regolamento n. 859/92 devono essere interpretati nel senso che importazioni nella Comunità, effettuate nel settembre e ottobre 1992 e relative a partite di carne bovina del tipo «baby-beef» originaria dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla stessa proveniente i cui certificati di provenienza sono stati rilasciati dall'ente iugoslavo competente prima della denuncia dell'accordo di cooperazione CEE-Iugoslavia da parte della Comunità non possono beneficiare del regime di riduzione del prelievo all'importazione previsto all'art. 7 del regolamento n. 545/92, e ciò anche se il nuovo ente competente per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non era stato ancora designato alla data in cui esse sono state effettuate.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
57 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale civile e penale di Treviso con ordinanza 10 giugno 1998, dichiara:
L'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 3 febbraio 1992, n. 545, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro, e il regolamento (CEE) della Commissione 3 aprile 1992, n. 859, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro, devono essere interpretati nel senso che importazioni nella Comunità effettuate nel settembre e ottobre 1992 e relative a partite di carne bovina del tipo «baby-beef» originaria dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla stessa proveniente i cui certificati di provenienza sono stati rilasciati dall'ente iugoslavo competente prima della denuncia dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia da parte della Comunità non possono beneficiare
del regime di riduzione del prelievo all'importazione previsto all'art. 7 del regolamento n. 545/92, e ciò anche se il nuovo ente competente per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non era stato ancora designato alla data in cui esse sono state effettuate.
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