Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Libera circolazione delle merci - Transito comunitario - Infrazioni o irregolarità - Recupero dei dazi all'importazione - Stato membro competente
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 222/77, art. 36, n. 3; regolamento (CEE) della Commissione n. 1062/87, art. 11 bis, n. 2]
2. Libera circolazione delle merci - Transito comunitario - Infrazioni o irregolarità - Recupero dei dazi all'importazione - Incompetenza dello Stato membro dell'ufficio di partenza - Obbligo di rimborso
(Regolamento del Consiglio n. 222/77, art. 36, n. 3, terzo comma; regolamento della Commissione n. 1062/87, art. 11 bis, n. 2, secondo comma)
Massima
1. Il combinato disposto dell'art. 36, n. 3, del regolamento n. 222/77, relativo al transito comunitario, come modificato dal regolamento n. 474/90, al fine di sopprimere la consegna dell'avviso di passaggio all'attraversamento di una frontiera interna della Comunità, e dell'art. 11 bis, n. 2, del regolamento n. 1062/87, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, come modificato dal regolamento n. 1429/90, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza può procedere al recupero dei dazi all'importazione solo se ha indicato all'obbligato principale che quest'ultimo disponeva di un termine di tre mesi per provare il luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa e tale prova non è stata apportata entro il suddetto termine.
2. L'art. 36, n. 3, terzo comma, del regolamento n. 222/77, come modificato dal regolamento n. 474/90, deve essere interpretato nel senso che non si applica al caso in cui lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza ha proceduto al recupero dei dazi relativi a merci sottoposte al regime del transito comunitario senza aver concesso all'obbligato principale, conformemente a quanto richiesto dell'art. 11 bis, n. 2, del regolamento n. 1062/87, come modificato dal regolamento n. 1429/90, un termine per apportare la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa e, in tal caso, il rimborso dei dazi irregolarmente percepiti non è subordinato alla condizione che i dazi dovuti dall'obbligato principale siano stati pagati nello Stato membro in cui ha avuto luogo l'infrazione.
Parti
Nel procedimento C-233/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bundesfinanzhof (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Hauptzollamt Neubrandenburg
e
Lensing & Brockhausen GmbH,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 36 regolamento (CEE) del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222, relativo al transito comunitario (GU 1977, L 38, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 febbraio 1990, n. 474, relativo al transito comunitario al fine di sopprimere la consegna dell'avviso di passaggio all'attraversamento di una frontiera interna della Comunità (GU L 51, pag. 1), e dell'art. 11 bis del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (GU L 107, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1990, n. 1429 (GU L 137, pag. 21),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori L. Sevon, presidente di sezione, P. Jann e M. Wathelet (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Lensing & Brockhausen GmbH, dall'avv. H. Nehm, del foro di Düsseldorf;
- per il governo tedesco, dai signori E. Röder, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'Economia, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor R. Tricot, membro del servizio giuridico, e dalla signora K. Schreyer, funzionario nazionale distaccato presso tale servizio, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Lensing & Brockhausen GmbH, rappresentata dall'avv. H. Nehm, del governo danese, rappresentato da signor J. Molde, capo divisione presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor J.C. Schieferer, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e dalla signora K. Schreyer, all'udienza del 3 giugno 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 1 luglio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con decreto 28 aprile 1998, pervenuto alla Corte il 2 luglio seguente, il Bundesfinanzhof ha sottoposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 36 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222, relativo al transito comunitario (GU 1977, L 38, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 febbraio 1990, n. 474, relativo al transito comunitario al fine di sopprimere la consegna dell'avviso di passaggio all'attraversamento di una frontiera interna della Comunità (GU L 51, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 222/77»), e dell'art. 11 bis del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (GU L 107, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1990, n. 1429 (GU L 137, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento n. 1062/87»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la società Lensing & Brockhausen GmbH (in prosieguo: la «Lensing & Brockhausen») e lo Hauptzollamt Neubrandenburg (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») riguardo al recupero di dazi doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») all'importazione.
3 L'8 luglio 1992 la Lensing & Brockhausen, agenzia doganale, ha chiesto allo Hauptzollamt di applicare ad una spedizione di profilati di acciaio provenienti dalla Polonia la procedura del transito comunitario esterno. La dichiarazione detta «T 1» indicava come destinataria la società Ateliers Metalgroup di Marcinelle (Belgio) e come ufficio di destinazione Charleroi (Belgio).
4 La data limite per la presentazione della spedizione era stata fissata al 16 luglio 1992. Con lettera 22 gennaio 1993 lo Hauptzollamt informava la Lensing & Brockhausen che il transito non era stato effettuato e le chiedeva di fornire chiarimenti in merito. Un avviso di ricerca, inviato in data 3 maggio 1993 all'ufficio doganale di destinazione, rimaneva senza esito. Non avendo tale ufficio reagito neanche alla diffida inviata in data 12 ottobre 1994, lo Hauptzollamt emetteva, in data 19 gennaio 1995, un avviso di pagamento relativo ai dazi doganali e all'IVA all'importazione.
5 Il 5 febbraio 1995 la Lensing & Brockhausen presentava opposizione avvalendosi di una lettera di carico CMR per dimostrare che la società Ateliers Metalgroup aveva ricevuto e pagato i profilati d'acciaio.
6 Con lettera del 6 settembre 1995 le autorità belghe hanno confermato che la spedizione non era stata presentata all'ufficio di destinazione e hanno allegato una dichiarazione della società Ateliers Metalgroup secondo la quale le merci fornite erano state consegnate all'impresa DVL Industries. Secondo le informazioni di cui disponevano le autorità belghe, era impossibile stabilire se le merci dichiarate sul documento di transito avessero effettivamente fatto oggetto di formalità doganali. La DVL Industries sarebbe stata nel frattempo dichiarata fallita.
7 Con decisione 2 gennaio 1996, i dazi doganali e l'IVA all'importazione sono stati riportati dalle autorità tedesche a 6 544,90 DEM, e l'opposizione è stata respinta per il resto.
8 A sostegno del suo ricorso dinanzi al Finanzgericht, la Lensing & Brockhausen ha fatto valere che il ricevimento della merce da parte della ditta Metalgroup in data 9 luglio 1992 - quindi pur sempre entro il termine previsto per la nuova presentazione - era confermato nella lettera di carico CMR. In tali condizioni, il diritto di procedere alla riscossione dei dazi spettava esclusivamente, a suo parere, allo Stato membro sul territorio del quale l'infrazione era stata accertata; era quindi irrilevante che tali dazi non avessero potuto essere recuperati presso l'impresa destinataria da parte delle autorità doganali belghe. Tale ricorso è stato accolto, avendo il Finanzgericht ritenuto che spettasse alle autorità doganali belghe e non all'amministrazione tedesca esigere il pagamento dei dazi.
9 A sostegno del suo ricorso in «Revision» dinanzi al Bundesfinanzhof, lo Hauptzollamt ha sostenuto, in particolare, che le condizioni previste per il rimborso all'art. 36, n. 3, terzo comma, del regolamento n. 222/77 non erano soddisfatte.
10 L'art. 36 del regolamento n. 222/77 è diretto a determinare lo Stato competente in tema di recupero dei dazi di entrata allorché un'infrazione o un'irregolarità sia stata commessa nel corso o in occasione di una operazione di transito comunitario. Emerge dal suo n. 1 che, quando «è stato commesso un illecito in un determinato Stato membro, l'azione per il recupero dei dazi e degli altri diritti e tributi eventualemente esigibili è posta in essere da tale Stato membro in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, senza pregiudizio dell'esercizio delle azioni penali».
11 Nel caso in cui il luogo dell'illecito non possa essere stabilito, i nn. 2 e 3 prevedono una serie di presunzioni che permettono di prevenire conflitti di competenza.
12 Così, ai sensi dell'art. 36, n. 3:
«Quando la spedizione non è stata presentata all'ufficio di destinazione e non è possibile stabilire il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, questa infrazione o irregolarità è ritenuta essere stata commessa:
- nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza, ovvero
- nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di passaggio all'entrata nella Comunità ed a cui è stato consegnato un avviso di passaggio,
a meno che, entro un termine da stabilire, non venga apportata la prova, con soddisfazione delle autorità competenti, della regolarità dell'operazione di transito ovvero del luogo ove l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa.
Se, in mancanza di una tale prova, si continua a ritenere detta infrazione o irregolarità commessa nello Stato membro di partenza, ovvero nello Stato membro di entrata di cui al primo comma, secondo trattino, i dazi ed altri diritti e tributi inerenti alle merci in questione vengono riscossi da tale Stato membro conformemente alle proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
Se, prima della scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data di registrazione della dichiarazione T 1, è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata effettivamente commessa, tale Stato membro procede, conformemente alle proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, al recupero dei dazi ed altri diritti e tributi (salvo quelli già riscossi, conformemente al secondo comma, a titolo di risorse proprie della Comunità) inerenti alle merci in questione. In tal caso, non appena viene fornita la prova di tale recupero, i dazi e gli altri diritti e tributi inizialmente riscossi (salvo quelli già riscossi a titolo di risorse proprie della Comunità) sono rimborsati.
(...)».
13 Il Bundesfinanzhof nutre dubbi sull'interpretazione del combinato disposto dell'art. 36 del regolamento n. 222/77 e dell'art. 11 bis del regolamento n. 1062/87.
14 Quest'ultimo articolo, che fissa la procedura da seguire allorché una spedizione non è stata presentata all'ufficio di destinazione, prevede:
«1. L'ufficio di partenza dà notifica all'obbligato principale, quanto prima possibile e comunque entro la fine dell'undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario, del fatto che le merci facenti parte di una spedizione non sono state presentate all'ufficio di destinazione e non è accertabile il luogo in cui è stata commessa l'infrazione o l'irregolarità.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere addotta all'ufficio di partenza, in modo soddisfacente per le autorità competenti, la prova della regolarità dell'operazione di transito o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa.
Tale termine è di tre mesi, a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 1. Se allo scadere di tale termine la prova di cui sopra non è addotta, lo Stato membro competente procede alla riscossione dei dazi e degli altri diritti e tributi interessati. Qualora tale Stato membro con coincida con quello in cui si trova l'ufficio di partenza, quest'ultimo informa senza ritardo in proposito lo Stato membro competente».
15 Nella sua decisione di rinvio, il giudice nazionale accerta che l'ufficio di partenza non ha fissato, nei confronti dell'obbligato principale, il termine, di cui all'art. 11 bis del regolamento n. 1062/87, nel quale poteva essere presentata la prova della regolarità dell'operazione di transito o del luogo in cui l'infrazione è stata effettivamente commessa.
16 Occorre aggiungere che, se il regolamento n. 222/77 è stato abrogato dall'art. 46, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 settembre 1990, n. 2726, relativo al transito comunitario (GU L 262, pag. 1), la procedura di transito, nella causa principale, è stata iniziata nel 1992, ossia prima che la Commissione avesse adottato, ai sensi dell'art. 46, n. 2, del regolamento n. 2726/90, le misure transitorie applicabili alle operazioni di transito comunitario intraprese prima del 1° gennaio 1993. Misure di questo genere sono state l'oggetto del regolamento (CEE) della Commissione 21 aprile 1992, n. 1214, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (GU L 132, pag. 1), il quale è applicabile a partire dal 1° gennaio 1994.
17 Orbene, ai sensi dell'art. 129, primo comma, del regolamento n. 1214/92, le «operazioni di trasporto», iniziate conformemente alle disposizioni dei regolamenti nn. 222/77 e 1062/87 «non oltre l'ultimo giorno che precede la data d'inizio d'efficacia del presente regolamento, proseguiranno dopo tale data secondo le disposizioni dei predetti regolamenti».
18 E' in tali condizioni che, esitando sulle conseguenze da trarre dal mancato rispetto della procedura di cui all'art. 11 bis del regolamento n. 1062/87, in particolare allorché i diritti all'importazione non possono più essere percepiti nello Stato membro in cui sarebbe infine dimostrato che l'infrazione è stata commessa, a causa dell'intervenuta prescrizione, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il combinato disposto dell'art. 36, n. 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 222/77 e dell'art. 11 bis, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1062/87 sia da interpretare nel senso che lo Stato membro di partenza sia competente per la riscossione dei dazi di entrata unicamente allorquando, in caso di mancata nuova presentazione delle merci alla dogana di destinazione, sia stato inizialmente fissato nei confronti dell'obbligato in via principale il termine di tre mesi previsto all'art. 11 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1062/87, e questi non abbia apportato la prova prevista dalla norma summenzionata.
2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): se l'art. 36, n. 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 222/77 sia da interpretare nel senso che esso trova applicazione anche nel caso in cui un ufficio doganale dello Stato membro di partenza, senza alcuna imposizione di termini ai sensi dell'art. 11 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1062/87, abbia riscosso i dazi relativi alle merci sdoganate per il transito, con la conseguenza che detto Stato membro di partenza è tenuto a rimborsare i dazi erroneamente fissati e riscossi unicamente allorquando si provi che lo Stato membro del luogo in cui effettivamente si è verificata l'irregolarità abbia a sua volta riscosso i relativi dazi. Se inoltre sussista differenza tra i dazi riscossi a titolo di risorse proprie della Comunità ed altri dazi (nazionali)».
Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
19 La Lensing & Brockhausen mette in dubbio la pertinenza delle questioni pregiudiziali per la soluzione della controversia nella causa principale. Essa sostiene che i fatti di causa devono essere valutati sulla base dell'art. 36, n. 1, del regolamento n. 222/77 e non più in rapporto alle disposizioni alle quali si riferiscono le questioni.
20 A suo parere, l'art. 36, n. 1, è applicabile nel caso in cui vi sia stata infrazione alle norme di procedura sul transito comunitario e in cui lo Stato membro nel quale tale infrazione si è prodotta sia noto, mentre l'art. 36, n. 3, è applicabile quando si sia avuta infrazione senza che sia noto lo Stato in cui sia stata commessa. Orbene, nella causa principale, l'unico Stato in cui l'infrazione può essere stata commessa è il Belgio e, di conseguenza, occorrerebbe applicare l'art. 36, n. 1, del regolamento n. 222/77.
21 Questa tesi non può essere accolta. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 19 delle sue conclusioni, l'art. 36, n. 3, riguarda precisamente il caso in cui, come nella causa principale, il luogo dell'infrazione non è noto alle autorità competenti al momento in cui l'esistenza di essa è accertata, anche se tale luogo ha potuto essere determinato successivamente.
22 Occorre di conseguenza rispondere alle questioni pregiudiziali.
Sulla prima questione
23 Con la sua prima questione il giudice di rinvio domanda in sostanza se l'art. 36, n. 3, del regolamento n. 222/77, in combinato disposto con l'art. 11 bis, n. 2, del regolamento n. 1062/87, debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza può procedere al recupero dei dazi all'importazione solo se ha indicato all'obbligato principale che esso disponeva di un termine di tre mesi per provare il luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa e non è stata apportata la prova entro tale termine.
24 La Lensing & Brockhausen, il governo danese e la Commissione sostengono che, dato il dettato e lo scopo dell'art. 36, n. 3, primo comma, del regolamento n. 222/77, in combinato disposto con l'art. 11 bis del regolamento n. 1062/87, occorre rispondere affermativamente a tale questione.
25 Ne deriverebbe che la detta disposizione non poteva, nella causa principale, giustificare l'intervento dello Stato membro di partenza, non avendo le relative autorità competenti messo l'obbligato principale in grado di provare, nel termine di tre mesi, il luogo dell'infrazione. Date tali condizioni, le autorità doganali tedesche non avrebbero potuto procedere al recupero dei diritti all'importazione.
26 Il governo tedesco afferma invece che il rispetto del termine di tre mesi di cui all'art. 11 bis, n. 2, del regolamento n. 1062/87 non costituisce una condizione imperativa al sorgere della presunzione che l'infrazione abbia avuto luogo nello Stato membro di partenza e, quindi, per riconoscere la competenza di tale Stato membro. Ogni altra interpretazione avrebbe come conseguenza che, allorché un tale termine non è stato fissato, nessuno Stato membro sarebbe competente per il recupero dei dazi doganali e delle altre imposte, di modo che, nonostante l'esistenza di una infrazione debitamente accertata, tale recupero non sarebbe assicurato, cosa che sarebbe contraria alla volontà del legislatore comunitario.
27 A tal proposito occorre ricordare, da un lato, che, in forza dell'art. 36, n. 3, del regolamento n. 222/77, allorché una spedizione non è presentata all'ufficio di destinazione e il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità non può essere accertato, tale infrazione o irregolarità si ritiene essere stata commessa nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza, a meno che, «entro un termine da stabilire», non sia provata la regolarità dell'operazione di transito o non sia individuato il luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa.
28 L'art. 11 bis, n. 2, del regolamento n. 1062/87 precisa che la notifica dell'ufficio di partenza «deve indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere addotta all'ufficio di partenza, in modo soddisfacente per le autorità competenti, la prova della regolarità dell'operazione di transito o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa» e che «tale termine è di tre mesi (...)».
29 Deriva così dal dettato sia dell'art. 36, n. 3, del regolamento n. 222/77 sia dell'art. 11 bis, n. 2, del regolamento n. 1062/87 che l'indicazione da parte dell'ufficio di partenza del termine entro cui la prova, in particolare del luogo dell'infrazione, può essere apportata da parte dell'obbligato principale presenta un carattere obbligatorio.
30 Occorre rilevare, d'altra parte, che tale esigenza permette di invogliare l'obbligato principale a fornire, entro un termine imperativo, gli elementi di prova di cui dispone, se del caso, allo scopo di una rapida indicazione dello Stato competente al recupero dei dazi alle condizioni previste all'art. 36, nn. 1 e 3, del regolamento n. 222/77.
31 Tenuto conto di quanto sopra, occorre rispondere alla prima questione che il combinato disposto dell'art. 36, n. 3, del regolamento n. 222/77 e dell'art. 11 bis, n. 2, del regolamento n. 1062/87, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza può procedere al recupero dei dazi all'importazione solo se ha indicato all'obbligato principale che quest'ultimo disponeva di un termine di tre mesi per provare il luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa e tale prova non è stata apportata entro tale termine.
Sulla seconda questione
32 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio domanda in sostanza se l'art. 36, n. 3, terzo comma, del regolamento n. 222/77 debba essere interpretato nel senso che si applica nel caso in cui lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza ha proceduto al recupero dei dazi relativi alle merci in regime di transito comunitario, pur non avendo concesso all'obbligato principale un termine per provare il luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa, conformemente alle esigenze dell'art. 11 bis, n. 2, del regolamento n. 1062/87, e se, in tal caso, il rimborso dei dazi irregolarmente riscossi è subordinato alla condizione che i dazi dovuti dall'obbligato principale siano stati pagati nello Stato membro in cui l'infrazione ha avuto luogo.
33 In forza dell'art. 36, n. 3, terzo comma, del regolamento n. 222/77, se, prima della scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data di registrazione della dichiarazione T 1, viene determinato lo Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa, tale Stato diventa competente per procedere al recupero dei dazi e degli altri tributi, ad esclusione di quelli percepiti come risorse proprie della Comunità. In questo caso, una volta fornita la prova di tale recupero, i dazi ed altri tributi inizialmente percepiti, in forza della presunzione di competenza dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza, sono rimborsati ad eccezione di quelli percepiti come risorse proprie della Comunità.
34 Nella causa principale emerge dal fascicolo che la Lensing & Brockhausen ha apportato, entro detto termine, la prova che l'infrazione era stata commessa in Belgio, di modo tale che, in ogni caso, tale Stato membro è divenuto definitivamente il solo competente a percepire i dazi relativi all'entrata delle merci.
35 Secondo il governo tedesco, lo Stato membro di partenza che ha percepito dazi all'importazione ha il diritto, nonostante la mancata notifica all'obbligato principale del termine di cui all'art. 11 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1062/87, di rifiutare il rimborso di tali dazi fintantoché quest'ultimo non fornisca la prova che detti dazi sono stati effettivamente percepiti nello Stato membro competente.
36 Tale tesi non può essere accolta. Infatti, risulta implicitamente dal dettato dell'art. 36, n. 3, terzo comma, del regolamento n. 222/77 che l'applicazione di tale disposizione presuppone che le autorità dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza siano abilitate al recupero dei dazi ed altri tributi. Orbene, risulta dalla risposta alla prima questione che, in mancanza di notifica all'obbligato principale del termine di tre mesi di cui all'art. 11 bis, n. 2, del regolamento n. 1062/87, dette autorità non hanno potuto validamente ottenere la competenza a percepire i dazi relativi all'entrata delle merci. Esse non possono, di conseguenza, opporsi al rimborso di somme che non erano abilitate a ricevere, senza che sia necessario, del resto, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 70 e 71 delle sue conclusioni, determinare una distinzione tra i diritti percepiti come risorse proprie della Comunità e gli altri diritti e tributi.
37 Occorre, di conseguenza, rispondere alla seconda questione che l'art. 36, n. 3, terzo comma, del regolamento n. 222/77 deve essere interpretato nel senso che non si applica al caso in cui lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza ha proceduto al recupero dei dazi relativi a merci sottoposte al regime del transito comunitario senza aver concesso all'obbligato principale, conformemente a quanto richiesto dell'art. 11 bis, n. 2, del regolamento n. 1062/87, un termine per apportare la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa, e, in tal caso, il rimborso dei dazi irregolarmente percepiti non è subordinato alla condizione che i dazi dovuti dall'obbligato principale siano stati pagati nello Stato membro in cui ha avuto luogo l'infrazione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
38 Le spese sostenute dai governi tedesco e danese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con decreto 28 aprile 1998, dichiara:
1) Il combinato disposto dell'art. 36, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222, relativo al transito comunitario, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 febbraio 1990, n. 474, relativo al transito comunitario al fine di sopprimere la consegna dell'avviso di passaggio all'attraversamento di una frontiera interna della Comunità, e dell'art. 11 bis, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 27 marzo 1987, n. 1062, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1990, n. 1429, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza può procedere al recupero dei dazi all'importazione solo se ha indicato all'obbligato principale che quest'ultimo disponeva di un termine di tre mesi per provare il luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa e tale prova non è stata apportata entro tale termine.
2) L'art. 36, n. 3, terzo comma, del regolamento n. 222/77, come modificato dal regolamento n. 474/90, deve essere interpretato nel senso che non si applica al caso in cui lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza ha proceduto al recupero dei dazi relativi a merci sottoposte al regime del transito comunitario senza aver concesso all'obbligato principale, conformemente a quanto richiesto dell'art. 11 bis, n. 2, del regolamento n. 1062/87, come modificato dal regolamento n. 1429/90, un termine per apportare la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa e, in tal caso, il rimborso dei dazi irregolarmente percepiti non è subordinato alla condizione che i dazi dovuti dall'obbligato principale siano stati pagati nello Stato membro in cui ha avuto luogo l'infrazione.
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