Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Nozione - Normativa nazionale che vieta la somministrazione di stimolatori della crescita dei bovini adottata in attuazione della direttiva 86/469 - Esclusione
[Trattato CE, art. 30 (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE); direttiva del Consiglio 86/469/CEE]
Massima
$$Una normativa nazionale che vieti di somministrare sostanze ad effetto simpatico-mimetico a bovini da ingrasso di età superiore a quattordici settimane e di detenere o di conservare, di acquistare o di vendere i detti bovini cui siano state somministrate tali sostanze, con la quale uno Stato membro adempie i suoi obblighi derivanti dalla direttiva 86/469, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche, e che non costituisce quindi una misura unilaterale intesa a tutelare interessi specifici dello Stato membro che la emana, non può qualificarsi misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE). (v. punti 23-25)
Parti
Nel procedimento C-246/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Arrondissementsrechtbank di Arnhem (Paesi Bassi) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Berendse-Koenen M.G. e Berendse H.D. Maatschap,
domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), nella versione modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE (GU L 81, pag. 75), e degli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE),
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore) e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo olandese, dal signor M.A. Fierstra, consigliere giuridico aggiunto presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo irlandese, dal signor M.A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori H. van Vliet, membro del servizio giuridico, e M. Shotter, funzionario nazionale distaccato presso tale servizio, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Berendse-Koenen M.G. e della Berendse H.D. Maatschap, rappresentate dall'avv. L.J.L. Heukels, del foro di Haarlem, del governo olandese, rappresentato da signor M.A. Fierstra, del governo irlandese, rappresentato da signor M.A. Buckley, assistito dalla signora C. Daly, dell'Office of the Attorney General, e dagli avv.ti P. Charleton, SC, e D. Barniville, BL, e della Commissione, rappresentata dal signor H. van Vliet, all'udienza del 27 ottobre 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 gennaio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 2 aprile 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 luglio seguente, l'Arrondissementsrechtbank di Arnhem ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), nella versione modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE (GU L 81, pag. 75; in prosieguo: la «direttiva 83/189»), e degli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale promosso a carico della Berendse-Koenen M.G. e della Berendse H.D. Maatschap, imputate di aver detenuto bovini ai quali erano state somministrate sostanze ad effetto simpatico-mimetico contenenti clenbuterolo.
3 Ai sensi dell'art. 30 del Trattato sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. A norma dell'art. 36 del Trattato i divieti o le restrizioni all'importazione giustificati da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali sono autorizzati qualora non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
4 La direttiva 83/189 mira ad impedire qualsiasi ostacolo tecnico agli scambi intracomunitari di prodotti derivante dalla diversità delle normative nazionali. A tale scopo essa prevede una procedura che fa obbligo agli Stati membri di notificare previamente alla Commissione le norme e le regolamentazioni tecniche.
5 La direttiva del Consiglio 16 settembre 1986, 86/469/CEE, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (GU L 275, pag. 36), mira, secondo il terzo e il quarto `considerando', ad agevolare la libera circolazione delle merci ravvicinando le normative divergenti degli Stati membri che comportano ostacoli agli scambi intracomunitari ed una distorsione delle condizioni di concorrenza tra prodotti che costituiscono oggetto di organizzazioni comuni dei mercati. Secondo il nono `considerando', la direttiva ha in particolare lo scopo di istituire misure comuni di controllo intese ad accertare ed eliminare le cause dei residui negli animali e nelle carni fresche e di garantire che le carni contenenti residui in percentuale superiore alla quantità consentita siano escluse dal consumo. Così, l'art. 9, n. 3, lett. b), della direttiva 86/469 fa obbligo alle autorità competenti di provvedere affinché, qualora gli esami di un campione ufficiale «rivelino la presenza di sostanze vietate, gli animali non possano essere immessi sul mercato per il consumo umano o animale».
6 La direttiva 86/469 elenca, nell'allegato I, le categorie di residui che rientrano nel suo ambito di applicazione. Il clenbuterolo figura al punto B, dal titolo «Categorie specifiche», categoria I: «Altri farmaci», sottocategoria c): «Altri farmaci veterinari».
7 La Verordening Stoffen met sympathico mimetische werking (PVV) 1991 (regolamento olandese relativo alle sostanze ad effetto simpatico-mimetico, in prosieguo: il «regolamento»), emanata dalla direzione del Produktschap voor Vee en Vlees (ente di diritto pubblico competente in materia di allevamenti e carni) e approvata dal Ministro dell'Agricoltura, contiene all'art. 1 una definizione delle sostanze ad effetto simpatico-mimetico. E' pacifico che il clenbuterolo rientra fra queste sostanze.
8 L'art. 2 del regolamento dispone che «è vietato somministrare medicinali ad uso veterinario ad effetto simpatico-mimetico contenenti clenbuterolo a bovini da ingrasso di età superiore alle quattordici settimane o autorizzare la somministrazione di questi medicinali ad uso veterinario ai suddetti bovini da ingrasso».
9 L'art. 3, n. 1, del regolamento prevede che «è vietata la detenzione, la conservazione o la compravendita di bovini da ingrasso ai quali siano state somministrate, in contravvenzione all'art. 2, le sostanze ad effetto simpatico-mimetico di cui al medesimo articolo».
10 La presenza di clenbuterolo è stata riscontrata in campioni di urina prelevati su bovini trovantisi nell'azienda degli imputati nella causa principale. Il pubblico ministero ha pertanto promosso un'azione penale a carico di questi ultimi per violazione del regolamento.
11 All'udienza gli imputati nella causa principale, richiamandosi alla sentenza 30 aprile 1996, causa C-194/94, CIA Security International (Racc. pag. I-2201), hanno fatto valere, in primo luogo, che il regolamento, in quanto non era stato notificato alla Commissione, non poteva essere preso in considerazione.
12 In secondo luogo essi hanno sostenuto che il fatto che farmaci contenenti clenbuterolo sono autorizzati in taluni Stati membri costituiva una distorsione della concorrenza vietata dal diritto comunitario.
13 In proposito, l'Arrondissementsrechtbank di Arnhem ha rilevato che le disposizioni comunitarie di base relative alle sostanze anabolizzanti, fra le quali figura il clenbuterolo, figuravano, all'epoca dell'emanazione del regolamento, nella direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/851/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai medicinali veterinari (GU L 317, pag. 1), nella versione modificata dalla direttiva del Consiglio 13 dicembre 1990, 90/676/CEE (GU L 373, pag. 15). Dato che tale direttiva assoggetta i prodotti anabolizzanti ad un regime specifico, pur non vietando ogni negozio riguardante i bovini e le carni ai quali sono state somministrate sostanze anabolizzanti, il giudice nazionale si è chiesto se gli artt. 2 e 3 del regolamento costituissero un ostacolo alla libera circolazione delle merci ai sensi dell'art. 30 del Trattato.
14 L'Arrondissementsrechtbank di Arnhem ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la Verordening Stoffen met sympathico mimetische werking (PVV) 1991, in particolare negli artt. 2 e 3, contenga regole tecniche che, ai sensi dell'art. 8 della direttiva 83/189/CEE, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore di detta Verordening, dovevano essere previamente notificate alla Commissione.
2) Se la Verordening Stoffen met sympathico mimetische werking (PVV) 1991, in particolare negli artt. 2 e 3, contenga disposizioni che costituiscono ostacoli alla libera circolazione delle merci ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE».
15 Con lettera 11 giugno 1999 il giudice a quo ha comunicato alla Corte che, alla luce della sentenza 11 maggio 1999, cause riunite da C-425/97 a C-427/97, Albers e a. (Racc. pag. I-2947), non teneva ferma la prima questione.
16 Occorre, quindi, risolvere la questione se l'art. 30 del Trattato osti a una norma nazionale come quella sancita dall'art. 3, n. 1, del regolamento, in combinato disposto con l'art. 2 del medesimo.
17 La Berendse-Koenen M.G. e la Berendse H.D. Maatschap assumono che il clenbuterolo è una sostanza usata in taluni farmaci veterinari come il Ventipulmin che, prescritto a fini terapeutici, consente di combattere efficacemente talune malattie specifiche dei bovini. Secondo loro, i bovini oggetto dell'inchiesta avrebbero subìto questo tipo di trattamento veterinario; la presenza di clenbuterolo nelle urine prelevate troverebbe quindi la sua causa nella somministrazione di tale farmaco prescritto proprio al fine di combattere la malattia di cui soffrivano tali animali.
18 Inoltre, esse hanno precisato che il regolamento ha l'effetto di vietare l'uso di questo tipo di farmaco veterinario, mentre in altri Stati membri non vige tale divieto. Questa disparità di trattamento tra gli operatori olandesi e gli altri operatori comunitari avrebbe la conseguenza di creare distorsioni di concorrenza vietate dal diritto comunitario.
19 Il governo dei Paesi Bassi ritiene che, giacché le norme contenute nel regolamento sono necessarie per tutelare efficacemente la salute delle persone, i suddetti provvedimenti siano comunque giustificati ex art. 36 del Trattato.
20 Il governo irlandese ritiene che il regolamento non possa logicamente considerarsi costitutivo di una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa. Le disposizioni del regolamento riguarderebbero la somministrazione del clenbuterolo ai bovini, nonché il possesso e la vendita di bovini o di carne proveniente da bovini cui sia stato somministrato clenbuterolo. Il regolamento non pregiudicherebbe l'importazione del clenbuterolo.
21 La Commissione rileva che questo procedimento non riguarda un provvedimento unilaterale sancito da uno Stato membro. Infatti, la direttiva 86/469 fa obbligo al Regno dei Paesi Bassi di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire che gli animali nei quali sia stata accertata la presenza di sostanze vietate non possano essere immessi sul mercato. Così, le disposizioni della direttiva 86/469 non sarebbero sancite da ciascuno Stato membro per la tutela di un proprio interesse specifico. Di conseguenza, siffatti provvedimenti non possono considerarsi misure unilaterali che ostacolino gli scambi, ma piuttosto operazioni destinate a favorire la libera circolazione delle merci, in particolare annullando gli ostacoli che possono risultare dai provvedimenti nazionali adottati ai sensi dell'art. 36.
22 In proposito, e senza che occorra risolvere la questione se gli allevatori di bestiame olandesi possano invocare l'art. 30 del Trattato, che vieta ostacoli agli scambi intracomunitari, avverso l'applicazione nei loro confronti di una norma olandese come quella di cui trattasi nella fattispecie, occorre ricordare che dal terzo e dal quarto `considerando' della direttiva 86/469 risulta che questa mira ad armonizzare le misure di controllo dei residui ed a fissare a limiti massimi comuni di tolleranza la presenza di tali residui nelle carni fresche; il superamento di tali limiti comporta, per ciò stesso, il divieto di commercializzare le carni fresche in questione. Tale direttiva persegue quindi un duplice obiettivo, che è quello di garantire la tutela della salute umana e nel contempo di agevolare la libera circolazione delle merci.
23 Inoltre, occorre ricordare che, adottando il divieto di somministrare clenbuterolo a bovini da ingrasso di età superiore a quattordici settimane e vietando la detenzione, la conservazione o la compravendita di bovini da ingrasso di oltre quattordici settimane ai quali tale sostanza sia stata somministrata, il governo olandese ha adempiuto gli obblighi derivanti da detta direttiva (v. sentenza Albers e a., citata, punto 23).
24 Una norma nazionale come quella sancita dall'art. 3, n. 1, del regolamento, in combinato disposto con l'art. 2, non costituisce quindi una misura unilaterale intesa a tutelare interessi specifici dello Stato membro che la emana, ma è stata adottata per conformarsi a una direttiva del Consiglio nell'interesse generale della Comunità (v., in tal senso, sentenza 25 gennaio 1977, causa 46/76, Bauhuis, Racc. pag. 5, punti 28 e 29).
25 Ora, una norma come quella di cui trattasi nella causa principale, con cui lo Stato membro adempie i suoi obblighi derivanti dalla direttiva 86/469, non può qualificarsi misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato.
26 Alla luce di quanto precede, la questione sollevata va risolta nel senso che l'art. 30 del Trattato non osta a una norma nazionale come quella sancita dall'art. 3, n. 1, in combinato disposto con l'art. 2 dello stesso regolamento.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
27 Le spese sostenute dai governi olandese e irlandese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Arrondissementsrechtbank di Arnhem con ordinanza 2 aprile 1998, dichiara:
L'art. 30 del Trattato CE (divenuto art. 28 CE) non osta a una norma nazionale come quella sancita dall'art. 3, n. 1, della Verordening Stoffen met sympathico mimetische werking (PVV) 1991, in combinato disposto con l'art. 2 della stessa Verordening.
Full & Egal Universal Law Academy