Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-250/98,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Antonio Caeiro, consigliere giuridico principale, e Bernard Mongin, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalle signore Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore per il diritto economico internazionale ed il diritto comunitario presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e Anne de Bourgoing, incaricata di missione presso la medesima direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
convenuta,
" avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 30 ottobre 1989, 89/594/CEE, che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché le direttive 75/363/CEE, 78/1027/CEE e 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica (GU L 341, pag. 19), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva 89/594,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 febbraio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 luglio 1998, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 30 ottobre 1989, 89/594/CEE, che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché le direttive 75/363/CEE, 78/1027/CEE e 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica (GU L 341, pag. 19; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di tale direttiva.
2 L'art. 18 della direttiva ha modificato l'art. 4 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 78/1026/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 362, pag. 1), e l'art. 19 della direttiva ha aggiunto un paragrafo all'art. 1 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 78/1027/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario (GU L 362, pag. 7). Tali due articoli trattano dei requisiti per il riconoscimento reciproco dei diplomi necessari all'esercizio della professione di veterinario.
3 A norma dell'art. 28 della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie a conformarsi alla direttiva al più tardi l'8 maggio 1991 ed informarne immediatamente la Commissione.
4 La Commissione, non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito alla trasposizione degli artt. 16-20 della direttiva relativi alla professione di veterinario nell'ordinamento nazionale francese e non disponendo di nessun altro elemento d'informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica francese aveva soddisfatto tale obbligo, intimava a tale Stato, con lettera 11 ottobre 1993, di presentarle le sue osservazioni entro due mesi.
5 Il 28 aprile 1994 il governo francese rispondeva che erano state adottate le misure necessarie a conformarsi alla direttiva quanto alla professione di veterinario e comunicava alla Commissione il testo del decreto 26 febbraio 1991 di modifica delle norme applicabili all'esercizio di tale professione.
6 La Commissione, considerando che non era stata informata in merito alle disposizioni prese per conformarsi agli artt. 18 e 19 della direttiva, inviava con lettera 22 gennaio 1996 un parere motivato alla Repubblica francese, invitandola ad adottare le misure necessarie a conformarsi agli obblighi risultanti dalla direttiva nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica del detto parere.
7 Con lettera 29 luglio 1996, il governo francese rispondeva che avrebbe presentato entro breve termine al Parlamento un progetto di legge, il cui contenuto era stato approvato dalla Commissione, che modificava la legge 20 ottobre 1982, n. 82-899, relativa all'esercizio delle attività di veterinario, al fine di trasporre gli artt. 18 e 19 della direttiva.
8 Il 21 aprile 1997 il procedimento legislativo è stato interrotto dallo scioglimento del Parlamento francese.
9 La Commissione, non avendo più ricevuto alcuna comunicazione della Repubblica francese, ha proposto il presente ricorso.
10 Il governo francese non contesta il fatto che gli artt. 18 e 19 della direttiva non sono stati trasposti nel termine prescritto. Esso segnala tuttavia che un nuovo progetto di legge rivolto a garantire la trasposizione di tali disposizioni sarà presentato il più rapidamente possibile dinanzi al Parlamento.
11 Poiché la trasposizione degli artt. 18 e 19 della direttiva non si è verificata nel termine fissato da quest'ultima, occorre ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
12 Va quindi dichiarato che la Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 A tenore dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della Repubblica francese e quest'ultima è rimasta soccombente nei suoi motivi, occorre condannarla alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 30 ottobre 1989, 89/594/CEE, che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché le direttive 75/363/CEE, 78/1027/CEE e 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva 89/594.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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