Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Attribuzione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo - Produttori che hanno sospeso le loro consegne in conformità del regime di premi di non commercializzazione - Attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico - Attribuzione in via definitiva ad un produttore che dispone di un quantitativo di riferimento iniziale, ma che non ha utilizzato in proprio il quantitativo di riferimento specifico provvisorio per aumentare la produzione di latte esistente nella sua azienda - Esclusione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, art. 3 bis, n. 3, prima frase, come modificato dal regolamento n. 1639/91]
Massima
$$L'art. 3 bis, n. 3, prima frase, del regolamento n. 857/84, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo supplementare sul latte, nel testo modificato dal regolamento n. 1639/91, deve essere interpretato alla luce dei principi che disciplinano il regime di concessione di un quantitativo di riferimento specifico nel senso che un produttore che disponga di un quantitativo di riferimento iniziale e che ottenga inoltre provvisoriamente un quantitativo di riferimento specifico non può beneficiare dell'attribuzione di tale quantitativo di riferimento specifico a titolo definitivo, a prescindere dagli altri requisiti previsti, qualora non lo abbia utilizzato in proprio per incrementare la produzione di latte esistente nella propria azienda. Tale ipotesi ricorre quando un siffatto produttore ceda il proprio quantitativo di riferimento iniziale in locazione e produca latte solamente in base al proprio quantitativo di riferimento specifico provvisorio. (v. punto 40 e dispositivo)
Parti
Nel procedimento C-273/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bundesfinanzhof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Hans-Josef Schlebusch
e
Hauptzollamt Trier,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3 bis, n. 3, prima frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), nel testo modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639 (GU L 150, pag. 35),
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta dai signori R. Schintgen, presidente di sezione, G. Hirsch (relatore) e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Schlebusch, dall'avv. J. Lukanow, del foro di Eurskirchen;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor M. Niejahr, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 febbraio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 14 maggio 1998, pervenuta alla Corte il 20 luglio seguente, il Bundesfinanzhof ha posto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 3 bis, n. 3, prima frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), nel testo modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639 (GU L 150, pag. 35) (in prosieguo: la «disposizione controversa»).
2 Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra il signor Schlebusch, produttore di latte all'epoca dei fatti della causa principale, e lo Hauptzollamt Trier (ufficio doganale centrale di Treviri; in prosieguo: lo «HZA»), in merito all'attribuzione definitiva di un quantitativo di riferimento specifico in aggiunta ad un quantitativo di riferimento iniziale.
Normativa comunitaria
3 In considerazione delle eccedenze che caratterizzavano all'epoca la produzione di latte nella Comunità, il Consiglio aveva emanato il regolamento (CEE) 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1). Tale regolamento prevedeva il versamento di un premio di non commercializzazione ovvero di un premio di conversione ai produttori che si fossero impegnati, rispettivamente, a non porre in commercio latte o latticini per un periodo di non commercializzazione di cinque anni ovvero a non porre in commercio latte o latticini ed a provvedere alla riconversione delle proprie mandrie ad orientamento lattiero verso la produzione di carni per un periodo di riconversione di quattro anni.
4 In considerazione della produzione nuovamente eccedentaria registrata nel 1983, veniva istituto, con il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), un prelievo supplementare sui quantitativi di latte forniti eccedenti un quantitativo di riferimento da stabilirsi, singolarmente per ogni produttori o acquirente, nei limiti di un quantitativo globale garantito ad ogni singolo Stato membro. Il quantitativo di riferimento esente dal prelievo supplementare era pari, ai sensi del regolamento n. 857/84, al quantitativo di latte o di equivalente latte fornito da un produttore ovvero acquistato da una latteria, a seconda della formula prescelta dallo Stato membro per l'anno di riferimento. Gli Stati membri provvedevano alla scelta dell'anno di riferimento tra quelli compresi nel periodo dal 1981 al 1983.
5 A seguito delle sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321), e causa 170/86, Von Deetzen I (Racc. pag. 2355), il Consiglio emanava il regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 764, recante modifica del regolamento n. 857/84 (GU L 84, pag. 2). Tale regolamento introduceva nel regolamento n. 857/84 un nuovo art. 3 bis che consentiva l'attribuzione, in presenza di taluni requisiti, di un quantitativo di riferimento specifico ai produttori comunemente detti produttori SLOM che, in esecuzione degli impegni assunti ai sensi del regolamento n. 1078/77, non avessero fornito latte nel corso dell'anno di riferimento prescelto dal rispettivo Stato membro (il cosiddetto regime «SLOM I»).
6 A seguito delle sentenze 11 dicembre 1990, causa C-189/89, Spagl (Racc. pag. I-4539), e causa C-217/89, Pastätter (Racc. pag. I-4585), con cui veniva dichiarata l'invalidità di varie disposizioni contenute nell'art. 3 bis del regolamento n. 857/84, nel testo risultante dal regolamento n. 764/89, il Consiglio emanava il regolamento n. 1639/91, al fine di operare i necessari adeguamenti conseguenti alle dette sentenze (il cosiddetto regime «SLOM II»).
7 L'art. 3 bis del regolamento n. 857/84, nel testo risultante dal regolamento n. 1639/91, così recita:
«1. Al produttore di cui all'articolo 12, lettera c), terzo comma:
- il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell'impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, scade, fatto salvo l'ultimo comma, dopo il 31 dicembre 1983, o dopo il 30 settembre 1983 negli Stati membri in cui la raccolta di latte da aprile a settembre è almeno doppia rispetto a quella del periodo ottobre-marzo dell'anno successivo,
- che, quando si tratti del cessionario del premio, non abbia ricevuto un quantitativo di riferimento a norma dell'articolo 2 e/o dell'articolo 6 del presente regolamento,
è attribuito provvisoriamente, a sua domanda, formulata entro un termine di tre mesi a decorrere dal 29 marzo 1989, un quantitativo specifico di riferimento (...)
(...)
2. (...)
3. Se entro un termine di due anni a decorrere dal 29 marzo 1989 o, nel caso di cui al paragrafo 1, ultimo comma, dal 1_ luglio 1991, fatta salva la proroga del regime del prelievo supplementare, il produttore può comprovare all'autorità competente di avere effettivamente ripreso le vendite dirette e/o le consegne e che tali vendite dirette e/o tali consegne hanno raggiunto nel corso degli ultimi dodici mesi un livello pari o superiore all'80% del quantitativo provvisorio di riferimento, il quantitativo di riferimento specifico gli è attribuito definitivamente. (...)
4. La parte del quantitativo specifico di riferimento non destinata ad essere utilizzata durante un periodo di dodici mesi non può essere oggetto di cessione temporanea ai sensi dell'articolo 5 quater, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 804/68.
(...)».
8 Il regolamento n. 857/84 veniva abrogato, con effetto a decorrere dal 1_ aprile 1993, dal regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1), che rinnovava per un periodo di sette anni, con modificazioni, il regime del prelievo supplementare sul latte.
9 L'art. 4, n. 3, del regolamento n. 3950/92 riprendeva, sostanzialmente, la disciplina contenuta nell'art. 3 bis, n. 3, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 1639/91. In tal senso, al produttore che avesse provvisoriamente ricevuto un quantitativo di riferimento individuale specifico a norma dell'art. 3 bis, n. 1, ultimo comma, del regolamento n. 857/84, nel testo risultante dal regolamento n. 1639/91, veniva definitivamente attribuito tale quantitativo di riferimento specifico ove potesse comprovare all'autorità competente, anteriormente al 1_ luglio 1993, di soddisfare gli stessi requisiti di cui all'art. 3 bis, n. 3, del regolamento n. 857/84, nel testo risultante dal regolamento n. 1639/91.
10 Con la sentenza 3 dicembre 1992, causa C-264/90, Wehrs (Racc. pag. I-6285), la Corte dichiarava l'invalidità della regola detta comunemente «anticumulo» contenuta nell'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, nel testo risultante dal regolamento n. 764/89. Tale regola, contenuta parimenti nell'art. 3 bis, n. 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, nel testo risultante dal regolamento n. 1639/91, escludeva dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i cessionari di un premio di non commercializzazione o di riconversione concesso sulla base del regolamento n. 1078/77 che avessero ottenuto un quantitativo di riferimento ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 857/84.
11 A seguito della sentenza Wehrs il Consiglio emanava il regolamento (CEE) 19 luglio 1993, n. 2055, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 8). Il regolamento n. 2055/93, entrato in vigore il 1_ agosto 1993, consente ai produttori che avessero assunto un obbligo di non commercializzazione o di riconversione ai sensi del regolamento n. 1078/77 e che - per effetto della regola anticumulo - non avessero sino a quel momento avuto diritto all'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico di ottenere tale quantitativo oltre ad un quantitativo di riferimento iniziale (il cosiddetto regime «SLOM III»).
12 L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 2055/93 così dispone:
«Il produttore ai sensi dell'articolo 9, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3950/92, che:
- (...)
- ha rilevato una parte di un'azienda agricola soggetta alle stesse disposizioni e per la quale non è stato attribuito un quantitativo di riferimento ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84,
riceve su richiesta un quantitativo di riferimento specifico, a condizione che:
- (...)
- (...)
- (...)
- dimostri a sostegno della sua domanda, sulla base di criteri da stabilire, che è in grado di accrescere la produzione nella sua azienda sino al quantitativo di riferimento specifico richiesto».
Contesto normativo e questione pregiudiziale
13 All'epoca dei fatti il signor Schlebusch era produttore di latte. Al 1_ aprile 1991 disponeva di un quantitativo di riferimento iniziale pari a 50 704 kg di latte.
14 Avendo preso in locazione terreni allora soggetti al regime di non commercializzazione, gli veniva attribuito, nell'ottobre 1991, in base al regime SLOM II, un quantitativo di riferimento specifico provvisorio pari a 20 380 kg.
15 A seguito dell'ottenimento di tale quantitativo di riferimento specifico, il signor Schlebusch cedeva in locazione il quantitativo di riferimento iniziale e produceva, nel periodo compreso dall'aprile 1992 al febbraio 1993, 14 272 kg di latte unicamente a titolo di quantitativo di riferimento specifico ottenuto provvisoriamente.
16 Il signor Schlebusch cessava successivamente tutte le consegne del latte.
17 Con decisione emanata, alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo della causa principale, in data 6 luglio 1994, lo HZA negava al signor Schlebusch l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico definitivo sulla base del rilievo che egli non avrebbe effettuato consegne di latte in base al quantitativo di riferimento attribuitogli provvisoriamente (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Lo HZA riteneva, infatti, che il divieto di locazione del quantitativo di riferimento specifico provvisorio contenuto nell'art. 3 bis, n. 4, del regolamento n. 857/84, nel testo risultante dal regolamento n. 1639/91, potesse essere eluso ove si ammettesse che il beneficiario di tale quantitativo provvisorio potesse cedere in locazione il quantitativo di riferimento iniziale di cui peraltro disponeva.
18 A seguito del rigetto del ricorso proposto avverso la decisione impugnata dinanzi al Finanzgericht della Renania-Palatinato, il signor Schlebusch adiva il Bundesfinanzhof con ricorso per cassazione («Revision»). Il Bundesfinanzhof decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 3 bis, n. 3, prima frase, del regolamento (CEE) 31 marzo 1984, n. 857, nella versione del regolamento (CEE) n. 1639/91, debba essere interpretato nel senso che un produttore di latte può ottenere l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico definitivo anche qualora, nel corso del periodo previsto dalla detta disposizione, non abbia utilizzato il quantitativo di riferimento specifico provvisorio assegnatogli per aumentare in proporzione la propria produzione lattiera, ma abbia ceduto provvisoriamente ad un'altra azienda l'utilizzazione della parte della propria quota latte corrispondente al quantitativo di riferimento iniziale, posseduto dalla propria azienda oltre al quantitativo di riferimento specifico assegnato provvisoriamente».
Sulla normativa pertinente
19 La Commissione ritiene che la questione pregiudiziale debba fare riferimento all'art. 4, n. 3, prima frase, del regolamento n. 3950/92 e non alla disposizione controversa, in quanto, a suo parere, la decisione impugnata è stata emanata il 6 luglio 1994, vale a dire ad una data in cui il regolamento n. 3950/92 era già in vigore.
20 Si deve rilevare che, ancorché né il giudice a quo nella propria ordinanza di rinvio né il signor Schlebusch nelle proprie osservazioni scritte abbiano indicato la data di emanazione della decisione impugnata da parte dello HZA, dal fascicolo della causa principale emerge che la data di emanazione è il 6 luglio 1994. Il Finanzgericht Rheinland-Pfalz ha infatti indicato tale data nella propria sentenza, pronunciata del resto in base al regolamento n. 3950/92.
21 Conseguentemente, con perfetta cognizione di causa il Bundesfinanzhof, che non poteva ignorare la data di emanazione della decisione impugnata, ha ritenuto necessario adire la Corte in merito all'interpretazione della disposizione controversa.
22 Si deve ricordare, al riguardo, che non spetta alla Corte, ma al giudice nazionale, accertare i fatti che hanno dato origine alla causa e trarne le conseguenze ai fini della sua pronuncia (v., ad esempio, sentenza 16 settembre 1999, causa C-435/97, WWF e a., Racc. pag. I-5613, punto 32). Parimenti, non spetta alla Corte valutare la pertinenza delle questioni sollevate dal giudice nazionale (v., ad esempio, sentenza 16 aprile 1991, causa C-347/89, Eurim-Pharm, Racc. pag. I-1747, punto 16).
23 Si deve aggiungere, come rilevato dalla Commissione e come posto in rilievo dall'avvocato generale ai paragrafi 17 e 18 delle proprie conclusioni, che l'art. 3 bis, n. 3, del regolamento n. 857/84, nel testo risultante dal regolamento n. 1639/91, e l'art. 4, n. 3, del regolamento n. 3950/92 presentano lo stesso contenuto.
24 Non sussiste, pertanto, alcun elemento che consenta alla Corte di non intendere la questione sollevata dal Bundesfinanzhof nel senso che essa riguardi la disposizione controversa.
Sull'interpretazione dell'art. 3 bis, n. 3, del regolamento n. 857/84, nel testo risultante dal regolamento n. 1639/91
25 A termini dell'art. 3 bis, n. 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, nel testo risultante dal regolamento n. 1639/91, un quantitativo di riferimento specifico non poteva essere concesso a titolo provvisorio qualora, a prescindere da altri requisiti, il richiedente fosse già titolare di un quantitativo di riferimento iniziale per la stessa azienda. In tal senso, un produttore di latte non poteva legittimamente ottenere, in base al diritto comunitario, un quantitativo di riferimento specifico oltre ad un quantitativo di riferimento iniziale.
26 Riservato quindi ai soli produttori SLOM che non avessero precedentemente ottenuto un quantitativo di riferimento iniziale e che non avessero, pertanto, registrato alcuna produzione, il quantitativo di riferimento specifico non poteva essere attribuito, a titolo definitivo, se non subordinatamente alla condizione che il produttore SLOM fornisse la prova di aver ripreso la produzione a concorrenza quanto meno dell'80% nel corso degli ultimi dodici mesi. Tale condizione era stata quindi fissata alla luce e nel rispetto della regola anticumulo.
27 Conseguentemente, il tenore della disposizione controversa non consente di stabilire quali fossero, all'epoca dei fatti della causa principale, i requisiti necessari ai fini della concessione definitiva di un quantitativo di riferimento specifico in ipotesi, come nella specie della causa principale, caratterizzate dal cumulo dei quantitativi di riferimento iniziale e specifico, essendo tale cumulo incompatibile con il regime comunitario all'epoca vigente.
28 Tale interpretazione della disposizione controversa non contrasta con la menzionata sentenza Wehrs. Infatti, trattandosi di un sistema complesso come quello dei quantitativi di riferimento, il contesto normativo pertinente al caso di specie, come appariva a seguito della declaratoria - contenuta nella menzionata sentenza Wehrs - d'invalidità della regola anticumulo e anteriormente all'emanazione del regolamento n. 2055/93, non consentiva di per sé, vale a dire senza adeguamento del sistema, di assegnare un quantitativo di riferimento specifico ad un produttore (v. sentenza 6 giugno 1996, causa C-127/94, Ecroyd, Racc. pag. I-2731, punto 59).
29 Si deve conseguentemente ritenere che il tenore della disposizione controversa non riguardasse la fattispecie oggetto della causa principale.
Sul principio che disciplina l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico
30 Per la prima volta dall'entrata in vigore del regime del prelievo supplementare sul latte, il regolamento n. 2055/93, entrato in vigore il 1_ agosto 1993, consente, all'art. 1, in presenza di taluni requisiti, la concessione di un quantitativo di riferimento specifico oltre ad un quantitativo di riferimento iniziale. Tra i requisiti previsti figura l'obbligo per il produttore di dimostrare di essere in grado di accrescere la produzione nella propria azienda sino al quantitativo di riferimento specifico richiesto. Conseguentemente, come sottolineato dalla Commissione, il produttore dev'essere in grado di produrre egli stesso tutti i quantitativi di latte concessi a titolo di quantitativi di riferimento cumulati.
31 La Commissione sostiene che, ancorché non applicabile nella specie, il regolamento n. 2055/93 fornisce le indicazioni più precise per rispondere alla questione pregiudiziale. Occorre quindi esaminare se la condizione dettata dall'art. 1, n. 1, ultimo trattino, del detto regolamento non sia espressione di un principio generale posto a disciplina del regime di concessione definitivo dei quantitativi di riferimento specifici, anche anteriormente all'abrogazione della regola anticumulo.
32 Dal settimo `considerando' del regolamento n. 2055/93 emerge che la condizione fissata dall'art. 1, n. 1, del detto regolamento secondo cui il produttore SLOM deve dimostrare, ai fini dell'ottenimento di un quantitativo di riferimento specifico, di essere in grado di accrescere la produzione nella propria azienda sino al quantitativo di riferimento specifico richiesto costituisce un adeguamento necessario delle condizioni contenute nella disposizione controversa.
33 Queste ultime si fondano infatti, segnatamente, sulla circostanza che il produttore o il cessionario di un premio concesso ai sensi del regolamento n. 1078/77 che chieda un quantitativo di riferimento specifico debba effettivamente riprendere l'attività di produttore di latte, attività che abbia dovuto in precedenza abbandonare completamente. Pertanto, un cessionario che, come il signor Schlebusch, sia un produttore di latte in attività non può essere soggetto, con riguardo all'attribuzione del quantitativo di riferimento specifico, a condizioni identiche a quelle previste dalla disposizione controversa.
34 Già anteriormente all'emanazione del regolamento n. 2055/93, dal terzo, quinto e sesto `considerando' del regolamento n. 764/89 - varato al fine di allinearsi alla menzionata giurisprudenza Mulder e Von Deetzen I - nonché dall'ottavo `considerando' del regolamento n. 1639/91 emergeva che l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico era unicamente diretta a consentire al relativo beneficiario di produrre effettivamente e personalmente i quantitativi di latte concessi a tal titolo e a svolgere, conseguentemente, un'attività di produzione di latte. D'altronde, proprio al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo l'art. 3 bis, n. 4, del regolamento n. 857/84, nel testo risultante dal regolamento n. 1639/91, ne vietava qualsiasi cessione, anche temporanea e parziale.
35 Infatti, atteso che, a prescindere dagli altri requisiti previsti, la menzionata sentenza Mulder ha attribuito agli operatori SLOM il diritto ad un quantitativo di riferimento specifico solamente laddove potessero legittimamente attendersi di svolgere un'attività di produzione di latte anche nell'ambito del regime di prelievo supplementare sul latte, un siffatto quantitativo di riferimento non può essere definitivamente concesso, senza violare l'obiettivo precisato e delimitato dalla detta giurisprudenza, ad un produttore SLOM che non intenda o non abbia la capacità di produrre egli stesso i quantitativi attribuiti.
36 Nell'ipotesi in cui il titolare di un quantitativo di riferimento iniziale richieda un quantitativo di riferimento specifico in aggiunta a tale primo quantitativo, la natura restrittiva dell'obiettivo indicato al punto precedente verrebbe ad essere compromessa qualora un produttore di latte potesse utilizzare il quantitativo di riferimento specifico per fini diversi da quello dell'incremento della propria produzione esistente.
37 Tale ipotesi ricorre nel caso di un produttore che, come il signor Schlebusch, dopo aver ottenuto un ulteriore quantitativo di riferimento specifico ceda in locazione il proprio quantitativo di riferimento iniziale invece di utilizzarlo al fine di incrementare la produzione esistente della propria azienda.
38 Tale interpretazione del regime dei quantitativi di riferimento specifici è avvalorata da una costante giurisprudenza a termini della quale un produttore SLOM non può attendersi l'attribuzione di un vantaggio commerciale sotto forma di quantitativo di riferimento specifico non proveniente dalla propria attività lavorativa (v., ad esempio, sentenza 22 ottobre 1991, causa C-44/89, Von Deetzen II, Racc. pag. I-5119, punto 21). Orbene, un siffatto vantaggio verrebbe ad essere attribuito, quanto meno in modo indiretto, ad un operatore economico qualora, nell'ipotesi di cumulo di un quantitativo di riferimento iniziale e di un quantitativo di riferimento specifico, venisse consentito all'operatore stesso di produrre in proprio unicamente il quantitativo di riferimento specifico, particolarmente quando tale quantitativo non sia di per sé sufficiente a garantire la sopravvivenza dell'azienda, come nella specie della causa principale, nonché come rilevato dallo stesso signor Schlebusch.
39 Atteso che l'interpretazione accolta si colloca evidentemente nell'obiettivo perseguito dal regime di prelievo supplementare sul latte, vale a dire la riduzione degli squilibri tra l'offerta e la domanda di latte e latticini e delle eccedenze strutturali che ne derivano, un produttore che avesse ricevuto, in violazione del regime SLOM II, un quantitativo di riferimento specifico provvisorio non poteva legittimamente attendersi di ricavare un beneficio, che doveva essere considerato indebito, dall'utilizzazione di tale quantitativo a fini diversi dall'incremento della propria produzione esistente.
40 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la disposizione controversa deve essere interpretata alla luce dei principi che disciplinano il regime di concessione di un quantitativo di riferimento specifico nel senso che un produttore che disponga di un quantitativo di riferimento iniziale e che ottenga inoltre provvisoriamente un quantitativo di riferimento specifico non può beneficiare dell'attribuzione di tale quantitativo di riferimento specifico a titolo definitivo, a prescindere dagli altri requisiti previsti, qualora non l'abbia utilizzato in proprio ai fini dell'incremento della produzione di latte esistente nella propria azienda. Tale ipotesi ricorre quando un siffatto produttore ceda il proprio quantitativo di riferimento iniziale in locazione e produca latte solamente in base al proprio quantitativo di riferimento specifico provvisorio.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
41 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof con ordinanza 14 maggio 1998, dichiara:
L'art. 3 bis, n. 3, prima frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nel testo modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639, deve essere interpretato alla luce dei principi che disciplinano il regime di concessione di un quantitativo di riferimento specifico nel senso che un produttore che disponga di un quantitativo di riferimento iniziale e che ottenga inoltre provvisoriamente un quantitativo di riferimento specifico non può beneficiare dell'attribuzione di tale quantitativo di riferimento specifico a titolo definitivo, a prescindere dagli altri requisiti previsti, qualora non l'abbia utilizzato in proprio ai fini dell'incremento della produzione di latte esistente nella propria azienda. Tale ipotesi ricorre quando un siffatto produttore ceda il proprio quantitativo di riferimento iniziale in locazione e produca latte solamente in base al proprio quantitativo di riferimento specifico provvisorio.
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