Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
Massima
$$Uno Stato membro non può eccepire né disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva né l'attuazione tardiva di detta direttiva da parte propria per giustificare l'inosservanza o il rispetto tardivo di altri obblighi imposti da quella stessa direttiva.
(v. punti 19, 22)
Parti
Nella causa C-274/98,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori E. Gippini Fournier e F. de Sousa Fialho, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dalla signora M. López-Monís Gallego, abogado del Estado, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,
convenuto,
avente ad oggetto una domanda volta a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo fissato i programmi d'azione previsti dall'art. 5 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1, rettifica del testo spagnolo in GU 1993, L 92, pag. 51), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CE,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, R. Schintgen, G. Hirsch, V. Skouris e signora F. Macken (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 gennaio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 17 luglio 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo fissato i programmi d'azione previsti dall'art. 5 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1, rettifica del testo spagnolo in GU 1993, L 92, pag. 51; in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CE.
2 Ai sensi del suo art. 1, la direttiva mira a ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo.
3 L'art. 3, n. 2, della direttiva prevede che, entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della direttiva, avvenuta il 19 dicembre 1991, gli Stati membri devono designare le zone vulnerabili.
4 L'art. 5, n. 1, della direttiva dispone che «entro un periodo di due anni a decorrere dalla prima designazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o di un anno dopo ogni nuova designazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, gli Stati membri, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, fissano programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate».
5 Ai sensi dell'art. 10 della direttiva:
«1. In merito al periodo quadriennale decorrente dalla notifica della presente direttiva e ad ogni periodo quadriennale successivo, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni specificate all'allegato V.
2. Una relazione ai sensi del presente articolo è presentata alla Commissione entro sei mesi dalla fine del periodo cui si riferisce».
6 Il Real Decreto sobre la protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias (regio decreto 16 febbraio 1996, n. 261, sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) traspone la direttiva nell'ordinamento giuridico spagnolo. L'art. 6 dispone che, «nelle zone designate come vulnerabili, le autorità competenti delle comunità autonome fissano programmi d'azione diretti a prevenire e a ridurre l'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Questi programmi d'azione sono elaborati entro due anni dalla prima designazione delle zone vulnerabili o un anno dopo ogni nuova estensione o modificazione e sono realizzati entro i quattro anni successivi alla loro elaborazione».
7 Con lettera di diffida 4 aprile 1997 la Commissione ha invitato il Regno di Spagna a presentare le sue osservazioni riguardo a un eventuale inadempimento di molteplici obblighi derivanti dalla direttiva, fra i quali quelli previsti agli artt. 5, 6 e 10.
8 In seguito alla risposta delle autorità spagnole del 19 giugno 1997, la Commissione ha constatato che gli obblighi derivanti dall'art. 6 della direttiva erano stati adempiuti.
9 Il 21 novembre 1997 la Commissione ha inviato al Regno di Spagna un parere motivato in quanto esso non le aveva comunicato una relazione contenente le informazioni previste dall'allegato V della direttiva, come disposto dall'art. 10, e non aveva fissato programmi d'azione ai sensi dell'art. 5.
10 Il governo spagnolo ha risposto al parere motivato e ha trasmesso alla Commissione un documento dal titolo «Relazione quadriennale sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole».
11 Di conseguenza la Commissione ha deciso di tenere fermo il ricorso solamente con riguardo alla mancata attuazione dell'art. 5 della direttiva ed ha dunque adito la Corte per far dichiarare questo inadempimento.
12 Ricordando gli obblighi che incombono agli Stati membri in forza degli artt. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) e 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE), la Commissione considera che il Regno di Spagna doveva prendere e comunicare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il termine prescritto.
13 La Commissione rileva che, nonostante la scadenza dei termini fissati, il Regno di Spagna non ha adottato le disposizioni interne per rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 5 della direttiva nel suo ordinamento giuridico interno.
14 Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 3, n. 2, della direttiva, le zone vulnerabili dovevano essere designate entro due anni dalla notifica della direttiva. Secondo l'art. 5, n. 1, della direttiva, gli Stati membri, entro un periodo di due anni a decorrere dalla prima designazione di cui all'art. 3, n. 2, dovevano fissare programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate. Poiché la direttiva è stata notificata il 19 dicembre 1991, ne consegue che il termine per l'elaborazione dei programmi d'azione previsti dall'art. 5 è scaduto il 19 dicembre 1995.
15 E' pacifico che il Regno di Spagna non ha fissato i programmi d'azione previsti dall'art. 5 della direttiva nel termine prescritto.
16 A sua difesa, pur ammettendo di non aver adempiuto l'obbligo previsto dall'art. 12 della direttiva quanto al termine per l'adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa, il governo spagnolo sostiene, anzitutto, che non era possibile far entrare in vigore il regio decreto di recepimento, con la designazione delle zone vulnerabili, e simultaneamente fissare i programmi d'azione. Secondo tale governo, dunque, tenuto conto del fatto che la trasposizione della direttiva nel diritto spagnolo è avvenuta soltanto nel marzo 1996, difficilmente i programmi previsti dall'art. 5 della direttiva potevano essere elaborati nel termine ivi indicato.
17 A tale proposito è sufficiente osservare che il fatto che la Commissione avrebbe potuto fondare il proprio ricorso su un'altra disposizione della direttiva non esclude che essa possa basarsi sul mancato rispetto dell'art. 5 in relazione alla mancata elaborazione dei programmi previsti da tale disposizione.
18 Il governo spagnolo sostiene poi che l'obbligo di designare zone vulnerabili incombe alle comunità autonome, poiché l'art. 4 del regio decreto n. 261/1996 dispone che tale designazione rientra nella loro competenza. Informa che le Comunità autonome dell'Andalusia, dell'Aragona, delle Baleari, delle Canarie, della Castiglia - La Mancia, della Castiglia e Léon, della Catalogna, di Valencia e delle Province Basche hanno proceduto alla designazione delle zone vulnerabili e che tutte le altre comunità autonome, vale a dire quelle delle Asturie, della Cantabria, dell'Estremadura, della Galizia, de La Rioja, di Madrid, di Murcia e della Navarra hanno dichiarato che sul loro rispettivo territorio non esisteva alcuna zona vulnerabile. L'elaborazione dei programmi di azione previsti dall'art. 5 della direttiva sarebbe ancora in corso nelle varie Comunità autonome che hanno designato zone vulnerabili.
19 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 12 febbraio 1998, causa C-144/97, Commissione/Francia, Racc. pag. I-613, punto 8).
20 Di conseguenza, né la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le comunità autonome né l'obbligo di seguire i precetti della normativa nazionale che traspone la direttiva nel diritto interno possono giustificare l'inadempimento degli obblighi imposti dalla direttiva.
21 Infine, il governo spagnolo rileva che la Commissione avrebbe dovuto basare il suo ricorso sul ritardo nella trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico spagnolo. Osserva che, dal momento che la Commissione non ha fondato il suo ricorso sulla mancata attuazione della direttiva nell'ordinamento giuridico spagnolo in tempo utile, la proposizione di ricorsi consecutivi contro la mancata realizzazione del calendario fissato dalla direttiva sarebbe priva di significato.
22 A tale proposito si deve osservare che uno Stato membro non può eccepire l'attuazione tardiva della direttiva da parte propria per giustificare l'inosservanza o il rispetto tardivo di altri obblighi imposti da quella stessa direttiva (v., in questo senso, sentenza 11 agosto 1995, causa C-431/92, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2189, punto 23).
23 Pertanto l'attuazione tardiva della direttiva da parte del Regno di Spagna non giustifica assolutamente il suo inadempimento degli obblighi derivanti dall'art. 5 della direttiva stessa.
24 Poiché la fissazione dei programmi d'azione previsti dall'art. 5 della direttiva non è stata realizzata nel termine prescritto, si deve considerare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
25 Si deve pertanto dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo fissato i programmi d'azione previsti dall'art. 5 della direttiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna del Regno di Spagna e poiché quest'ultimo è rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Regno di Spagna, non avendo fissato i programmi d'azione previsti dall'art. 5 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy