Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Rigetto - Qualificazione giuridica dei fatti - Ricevibilità
[Trattato CE, art. 168 A (divenuto art. 225 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma]
2 Dipendenti - Aspettativa per motivi personali - Scadenza - Reintegrazione - Obbligo dell'amministrazione - Portata
[Statuto del personale, art. 40, n. 4, lett. d)]
3 Dipendenti - Ricorso per risarcimento danni - Aspettativa per motivi personali - Scadenza - Reintegrazione - Omissione - Danno - Valutazione
[Statuto del personale, art. 40, n. 4, lett. d)]
Massima
1 In forza dell'art. 168 A del Trattato (divenuto art. 225 CE) e dell'art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata sui mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi di procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo.
Il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell'art. 168 A del Trattato, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto. (v. punti 30-31)
2 L'obbligo di reintegrare, alla prima occasione, un dipendente la cui aspettativa per motivi personali è finita non è subordinato ad altra condizione se non quella derivante dall'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, vale a dire la vacanza di un posto per il quale il dipendente possiede i requisiti prescritti. La reintegrazione non dipende da altre condizioni supplementari, come la manifestazione del proprio interesse da parte del dipendente interessato o il fatto che durante il periodo di aspettativa egli eserciti un'attività professionale. (v. punto 35)
3 In materia di responsabilità extracontrattuale, la persona lesa deve dimostrare una diligenza ragionevole per limitare la portata del danno.
Così, quanto alla determinazione del danno subito da un dipendente in aspettativa per motivi personali che non sia stato reintegrato alla prima vacanza di un impiego per il quale possedeva i requisiti prescritti, detto dipendente deve essere considerato unico responsabile del danno subito tra la data di ricevimento dell'offerta d'impiego che propone la sua immediata reintegrazione e quella della sua accettazione. Far coincidere la fine del periodo riconosciuto per il calcolo del danno subito con la data di accettazione dell'offerta d'impiego equivarrebbe ad ammettere che un dipendente possa, con la sua inerzia, far aumentare il danno da lui subito, mentre l'istituzione responsabile ha adottato tutte le misure necessarie ed utili a limitare il danno derivante dalla violazione da parte sua dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto. (v. punti 56-57)
Parti
Nel procedimento C-284/98 P,
Parlamento europeo, rappresentato dal signor J.L.R. Quintana e dalla signora E. Waldherr, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,$
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 26 maggio 1998 nella causa T-205/96, Bieber/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-231 e II-723), procedimento in cui l'altra parte è:
Roland Bieber, ex dipendente del Parlamento europeo, residente a Losanna (Svizzera), con l'avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaria Myson Sàrl, 30, rue de Cessange,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta dai signori R. Schintgen (relatore), presidente di sezione, G. Hirsch e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 settembre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 24 luglio 1998, il Parlamento europeo, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, ha impugnato la sentenza del Tribunale di primo grado 26 maggio 1998, causa T-205/96, Bieber/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-231 e II-723; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), in quanto il Tribunale ha annullato la decisione implicita di rigetto dell'istanza di reintegrazione e di indennizzo presentata dal signor Bieber il 18 ottobre 1995 e ha condannato il Parlamento a risarcire quest'ultimo del danno materiale subito a causa della sua mancata reintegrazione.
2 I fatti all'origine della controversia sono esposti nei termini seguenti nella sentenza impugnata:
«2 Il ricorrente, entrato al servizio del Parlamento europeo nel 1971 come dipendente presso il segretariato generale, veniva nominato capo divisione con grado A 3 nel 1981 e consigliere presso il servizio giuridico nel 1986.
3 In una nota del 1_ marzo 1987, indirizzata in particolare all'attenzione dei direttori generali e del giureconsulto, il segretario generale del Parlamento sottolineava che la reintegrazione aveva priorità su ogni altra modalità di copertura di posti qualora il dipendente da reintegrare disponesse dei requisiti prescritti per l'impiego in questione.
4 Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'"APN") del 26 settembre 1991, il ricorrente veniva messo in aspettativa per motivi personali dal 15 novembre 1991 al 15 luglio 1992. In seguito tale aspettativa veniva prorogata con diverse decisioni, l'ultima delle quali autorizzava la proroga fino al 15 novembre 1994.
5 Durante il periodo di aspettativa per motivi personali, il ricorrente insegnava diritto comunitario all'università di Losanna in qualità di professore.
6 In seguito al decesso del giureconsulto del Parlamento, signor Jorge Campinos, il ricorrente informava il presidente del Parlamento, con lettera del 4 agosto 1993, di essere, all'occorrenza, a disposizione di tale istituzione, durante il suo periodo di aspettativa per motivi personali.
7 Non avendo ricevuto alcuna offerta di reintegrazione dopo la scadenza del periodo di aspettativa per motivi personali, egli chiedeva al direttore generale del personale e delle finanze, con lettera del 21 febbraio 1995, e al segretario generale del Parlamento, con lettera del 21 marzo 1995, di esaminare le possibilità della sua reintegrazione nei servizi del Parlamento, preferibilmente a partire dal 15 giugno 1995.
8 Il 18 ottobre 1995 il ricorrente presentava, ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, una domanda diretta ad ottenere la sua reintegrazione e il risarcimento del danno subito a causa della mancata reintegrazione.
9 Con lettera 7 dicembre 1995 il segretario generale del Parlamento informava il signor Bieber che intendeva proporgli la sua reintegrazione nel posto di capo divisione incaricato del segretariato della commissione istituzionale. In tale lettera egli precisava di essere disposto a presentare tale proposta soltanto a tre condizioni: i) la reintegrazione avrebbe dovuto aver luogo al più tardi il 1_ gennaio 1996; ii) il ricorrente non avrebbe potuto svolgere alcun incarico al di fuori dell'istituzione; iii) la reintegrazione non avrebbe potuto essere seguita, "a breve o a medio termine", dall'abbandono delle funzioni proposte o di funzioni analoghe presso il segretariato generale.
10 Con lettera 11 dicembre 1995, e nel corso di un colloquio con il segretario generale del Parlamento tenutosi il 13 dicembre 1995, il ricorrente affermava inizialmente di non voler rinunciare a tale proposta, pur criticando le condizioni alle quali era subordinata. A seguito di tale colloquio, il segretario generale e il ricorrente decidevano, di comune accordo, di non dar seguito alla lettera 7 dicembre 1995 e rilevavano che il ricorrente conservava il diritto di rifiutare un'offerta ai sensi del'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, senza perdere il diritto a essere reintegrato.
11 Con lettera 21 febbraio 1996 il segretario generale proponeva al ricorrente, a titolo di prima offerta, la reintegrazione in un impiego di consigliere di grado A 3 presso il direttore incaricato degli affari politici alla direzione generale degli studi.
12 L'8 marzo 1996 il ricorrente accettava l'impiego offerto e chiedeva che le modalità della sua ripresa del servizio, e in particolare la data della sua entrata in servizio, fossero fissate di comune accordo.
13 Con decisione dell'APN del 19 aprile 1996 il ricorrente veniva reintegrato in tale posto di grado A 3, sesto scatto, a partire dal 1_ giugno 1996.
14 Con lettera 22 aprile 1996 il capo della divisione del personale in seno alla direzione generale Personale/bilancio/finanze del Parlamento chiedeva al ricorrente di presentarsi al Parlamento lunedì 3 giugno 1996 per riprendere le sue funzioni.
15 Il 10 maggio 1996 il ricorrente proponeva reclamo contro il rigetto implicito della sua domanda di risarcimento del 18 ottobre 1995.
16 Il 13 settembre 1996 il presidente del Parlamento europeo informava il ricorrente che il reclamo era stato respinto.
17 Il 9 ottobre 1996 il signor Bieber inoltrava una domanda di sfollamento specificando che intendeva cessare definitivamente il servizio il 1_ febbraio 1997.
18 Con lettera 2 dicembre 1996 il ricorrente confermava la domanda di sfollamento e chiedeva, in via subordinata, il collocamento a riposo anticipato ai sensi dell'art. 52 dello Statuto.
19 Con decisione senza data del convenuto, il ricorrente veniva collocato a riposo anticipatamente dal 1_ aprile 1997 ed era ammesso al beneficio della pensione d'anzianità con godimento immediato».
3 Ai sensi dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»):
«allo scadere dell'aspettativa per motivi personali, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, il funzionario conserva, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio, previa consultazione della commissione paritetica. Fino alla data della reintegrazione effettiva, il funzionario rimane in aspettativa per motivi personali senza assegni».
4 In questo contesto il signor Bieber ha proposto, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 1996, un ricorso avente ad oggetto, da un lato, l'annullamento della decisione del Parlamento 13 settembre 1996, con la quale era stato respinto il suo reclamo contro la decisione implicita di rigetto della sua domanda del 18 ottobre 1995 di risarcimento dei danni subiti a causa della mancata reintegrazione e, dall'altro, la condanna del Parlamento a risarcirlo del danno materiale subito a causa della sua mancata reintegrazione.
La sentenza impugnata
5 Per quanto riguarda, in primo luogo, le conclusioni dirette all'annullamento, il signor Bieber, nel suo unico motivo fondato sulla violazione dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, ha contestato al Parlamento di non averlo reintegrato nel primo posto che si era reso vacante e di aver rifiutato di risarcire il danno materiale derivato da questa omissione.
6 Il Parlamento ha sostenuto che, ai sensi della giurisprudenza della Corte (sentenza 27 ottobre 1977, cause riunite 126/75, 34/76 e 92/76, Giry/Commissione, Racc. pag. 1937), l'amministrazione non è obbligata a reintegrare un dipendente nel primo posto resosi vacante dopo la scadenza del suo periodo di aspettativa per motivi personali qualora il comportamento del dipendente interessato consenta di dubitare della sua intenzione di porsi a disposizione dell'istituzione. Nella fattispecie, il comportamento del signor Bieber avrebbe fatto sorgere nell'amministrazione la convinzione che egli non fosse animato da una volontà effettiva e seria di essere reintegrato.
7 Il Parlamento ha esposto un certo numero di argomenti per dimostrare l'asserita mancanza di volontà effettiva del ricorrente di essere reintegrato.
8 A tale proposito, al punto 36 della sentenza impugnata, il Tribunale ha anzitutto considerato che dalla lettera dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto risultava che l'obbligo, gravante sull'amministrazione, di reintegrare il dipendente dopo la scadenza del suo periodo di aspettativa per motivi personali non è subordinato ad altra condizione se non quella della vacanza di un posto per il quale detto dipendente possieda i requisiti prescritti. Esso ha poi osservato, al punto 37 della stessa sentenza, che, a parte tale condizione, la reintegrazione non dipendeva da altre condizioni supplementari, come la manifestazione da parte del dipendente interessato del suo interesse a essere reintegrato e che, in materia di reintegrazione, il potere discrezionale delle autorità interessate verteva soltanto sulle qualifiche del dipendente da reintegrare, senza estendersi all'opportunità della sua reintegrazione.
9 Al punto 39 il Tribunale ha aggiunto che, anche se il Parlamento avesse potuto dubitare dell'effettiva volontà del signor Bieber di essere reintegrato, l'istituzione aveva comunque l'obbligo di offrire al dipendente il primo posto vacante per il quale egli possedesse le necessarie competenze. Sarebbe spettato allora al dipendente, se non desiderava essere reintegrato, rifiutare l'impiego. Il Tribunale ha accertato, al punto 41 della sentenza impugnata, che il Parlamento aveva riconosciuto che, alla data del 1_ gennaio 1995, era vacante un posto per il quale il signor Bieber possedeva i requisiti prescritti.
10 Al punto 42, il Tribunale ha respinto gli argomenti addotti dal Parlamento per dimostrare che il signor Bieber non aveva la volontà effettiva di essere reintegrato e che, pertanto, esso non era tenuto a reintegrare il ricorrente alla prima occasione. Il Tribunale ha considerato, in primo luogo, che il Parlamento faceva valere fatti successivi al 21 febbraio 1996 e che, poiché prima di allora l'APN non aveva potuto conoscere questi elementi, essi non avevano potuto determinare il comportamento o gli obblighi di quest'ultima prima di tale data. In secondo luogo il Tribunale ha affermato che il fatto di aver reintegrato il signor Bieber senza aver indicato gli elementi che dimostravano il cambiamento di volontà di quest'ultimo era tale da togliere credibilità agli altri argomenti formulati dal Parlamento per provare la mancanza di volontà effettiva del signor Bieber di porsi a disposizione dell'istituzione.
11 Alla luce di queste considerazioni il Tribunale ha deciso, al punto 43 della sentenza impugnata, che il fatto di non aver offerto al signor Bieber il posto vacante al 1_ gennaio 1995 costituiva una violazione dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto che doveva comportare l'annullamento della decisione impugnata.
12 Per quanto riguarda, in secondo luogo, le conclusioni dirette al risarcimento, il signor Bieber ha sostenuto che il periodo da prendere in considerazione per calcolare il danno asserito doveva estendersi dal 16 novembre 1994, data alla quale egli avrebbe dovuto essere reintegrato, al 1_ giugno 1996, data alla quale è stato effettivamente reintegrato.
13 Il Parlamento ha sostenuto che, se il Tribunale avesse concluso per l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione, per determinare il periodo da prendere in considerazione per il calcolo del preteso danno sarebbe stato necessario esaminare se la condotta del signor Bieber non avesse contribuito a ritardare ulteriormente la sua reintegrazione. Secondo il Parlamento, il periodo considerato non doveva iniziare prima del 15 giugno 1995, data in cui il signor Bieber aveva manifestato il desiderio di essere reintegrato, e non doveva andare oltre il 13 dicembre 1995, data in cui il signor Bieber aveva contestato il contenuto della lettera del segretario generale del Parlamento del 7 dicembre 1995.
14 In via subordinata, il Parlamento riteneva che il periodo non dovesse cominciare prima del 1_ gennaio 1995, dato che l'avviso del primo posto vacante nel quale il signor Bieber avrebbe potuto essere reintegrato era stato pubblicato soltanto a partire dal 4 dicembre 1994.
15 A tale proposito, al punto 48 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato, anzitutto, che, secondo una giurisprudenza costante, la responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che il ricorrente dimostri l'illegittimità del comportamento ascritto all'organo comunitario, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno lamentato (sentenze del Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-3/92, Latham/Commissione, Racc. PI pag. II-83, punto 63, e 15 febbraio 1996, causa T-589/93, Ryan-Sheridan/FEACVT, Racc. PI pag. II-77, punto 141).
16 Il Tribunale ha poi ricordato, al punto 49, che il Parlamento aveva operato in maniera illegittima non avendo reintegrato il signor Bieber nel primo posto vacante per il quale egli possedeva i requisiti prescritti. Esso ha affermato che tale comportamento illegittimo costituiva un illecito che aveva causato al signor Bieber un pregiudizio di cui egli aveva diritto di chiedere il risarcimento.
17 Infine, al punto 50, il Tribunale ha ricordato che, secondo la giurisprudenza, il risarcimento dovuto al dipendente in conseguenza della perdita di reddito derivante dalla sua tardiva reintegrazione è, in linea di principio, pari alle retribuzioni nette alle quali egli avrebbe avuto diritto, previa deduzione dei redditi professionali netti percepiti, per lo stesso periodo, nello svolgimento di un'altra attività (sentenze 1_ luglio 1976, causa 58/75, Sergy/Commissione, Racc. pag. 1139, punto 40, e 5 maggio 1983, causa 785/79, Pizziolo/Commissione, Racc. pag. 1343, punto 12).
18 Il Tribunale ha poi determinato il periodo da prendere in considerazione per il calcolo del risarcimento destinato a compensare la perdita di reddito lamentata. Al punto 57 della sentenza impugnata esso ha identificato il 1_ gennaio 1995 come data di inizio di questo periodo, per i motivi seguenti:
«53 Nelle lettere 21 febbraio e 21 marzo 1995, il ricorrente si è limitato a chiedere al convenuto di esaminare la possibilità di reintegrarlo nei servizi del Parlamento, preferibilmente a partire dal 15 giugno 1995. La semplice manifestazione di tale preferenza non può essere considerata una causa, sia pure concorrente, del danno subito tra la data della prima vacanza di un impiego per il quale il ricorrente possedeva i requisiti prescritti (1_ gennaio 1995) e il 15 giugno 1995.
54 Ora, dalle risposte del convenuto ai quesiti posti dal Tribunale per iscritto e all'udienza risulta che la reintegrazione non ha avuto luogo né nel posto n. 2948, il 1_ gennaio 1995, né nel posto n. 1936, che è stato tuttavia assegnato il 1_ giugno 1995, vale a dire in una data vicina a quella in cui il ricorrente avrebbe voluto essere reintegrato (...). Infatti il ricorrente è stato reintegrato soltanto un anno più tardi.
55 Inoltre, tale preferenza è stata espressa soltanto a partire dal 21 febbraio 1995. Non se ne può dedurre che, alla prima vacanza (1_ gennaio 1995), il ricorrente avrebbe ugualmente preferito essere reintegrato il 15 giugno 1995 o che non avrebbe potuto porsi a disposizione dell'istituzione prima del 15 giugno 1995.
56 Da quanto precede discende che la causa del danno subito dal ricorrente è la mancanza di un'offerta d'impiego ai fini della sua reintegrazione, mentre un posto adeguato era vacante».
19 Al punto 63 della sentenza impugnata il Tribunale ha fissato la fine del periodo considerato all'8 marzo 1996, data alla quale il signor Bieber ha accettato l'impiego che gli era stato proposto dal segretario generale del Parlamento nella sua lettera 21 febbraio 1996. A tale proposito il Tribunale non ha dunque seguito la tesi né dell'una né dell'altra parte in causa.
20 Infatti, ai punti 59 e 60 il Tribunale ha considerato, da un lato, che la data del 13 dicembre 1995, nella quale il signor Bieber aveva sostenuto di aver contestato il contenuto della lettera del segretario generale del Parlamento del 7 dicembre 1995, non può essere riconosciuta come fine del periodo, poiché tale lettera, dal momento che il suo oggetto consisteva nel preparare una eventuale offerta d'impiego, non costituiva un'offerta d'impiego ai sensi dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, e poiché essa non era stata considerata dalle parti come prima offerta d'impiego ai sensi di tale disposizione.
21 D'altro lato il Tribunale ha osservato, al punto 63 della sentenza impugnata, che il signor Bieber, avendo accettato di differire la sua reintegrazione al 1_ giugno 1996 e quindi di restare in aspettativa per motivi personali tra l'8 marzo e il 1_ giugno 1996, non può far valere un danno a partire dall'8 marzo 1996.
22 Pertanto il Tribunale ha così dichiarato e statuito:
«1) La decisione implicita di rigetto della domanda di reintegrazione e di risarcimento presentata dal ricorrente il 18 ottobre 1995 è annullata.
2) Il Parlamento è condannato a risarcire al ricorrente il danno materiale che ha subito per non essere stato reintegrato alla data del 1_ gennaio 1995 nel grado A3, sesto scatto, nell'impiego di consigliere giuridico al Parlamento, che è stato oggetto dell'avviso di posto vacante 5 dicembre 1994, n. 7580.
3) La somma da pagare al ricorrente per compensare la perdita di reddito professionale è pari alla differenza tra, da un lato, le retribuzioni nette che egli avrebbe percepito tra il 1_ gennaio 1995 e l'8 marzo 1996 e, dall'altro, la totalità dei redditi professionali netti che ha acquisito nell'esercizio di altre attività.
4) Tale somma sarà maggiorata dell'importo corrispondente alla perdita derivante dal mancato avanzamento automatico dello scatto.
5) Il totale delle somme determinate sopra ai punti 3 e 4 va maggiorato degli interessi al tasso annuo del 4,5% a decorrere dal 12 dicembre 1996 fino al momento del loro versamento al ricorrente.
6) Il Parlamento è condannato a ricostruire i diritti a pensione del ricorrente, in modo da compensare la differenza tra i diritti a pensione che avrebbero dovuto essergli riconosciuti se fosse stato reintegrato al 1_ gennaio 1995 e quelli che gli sono stati effettivamente riconosciuti.
7) Le somme dovute ai sensi del punto 6 producono a partire dalla loro esigibilità interessi al tasso del 4,5%.
8) Prima di statuire sull'ammontare del risarcimento dovuto al ricorrente dal convenuto: a) le parti trasmetteranno al Tribunale, entro tre mesi dalla pronuncia della presente sentenza, il loro comune accordo, in primo luogo, sull'ammontare del risarcimento così dovuto al ricorrente e, in secondo luogo, sul ripristino dei suoi diritti a pensione e sugli interessi dovuti a questo proposito; b) in mancanza di accordo, le parti faranno pervenire al Tribunale, entro lo stesso termine, le cifre da loro proposte, indicando le esatte ragioni per le quali esse rifiutano la proposta della controparte».
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
23 Nel suo ricorso, il Parlamento conclude che la Corte voglia:
- in via principale, annullare la sentenza impugnata;
- in via subordinata, annullare i punti 2, 3 e 6 della sentenza impugnata al fine di ridurre il periodo per il quale il Parlamento è condannato a indennizzare il signor Bieber e fissare detto periodo dal 15 giugno 1995 al 13 dicembre 1995;
- in ogni caso, statuire sulle spese in conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento di procedura.
24 Il signor Bieber conclude che la Corte voglia:
- in via principale, dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile;
- in via subordinata, respingere il ricorso essendo i suoi due motivi infondati;
- condannare il Parlamento alla totalità delle spese.
25 A sostegno del proprio ricorso il Parlamento fa valere due motivi, il primo, relativo ad un'errata interpretazione dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, e il secondo, relativo ad alcuni errori di diritto commessi nella determinazione del periodo preso in considerazione per il calcolo del preteso danno subito dal signor Bieber.
Sul primo motivo
26 Con il primo motivo il Parlamento, in sostanza, contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto adottando, ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, un'interpretazione letterale dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, che sarebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte relativa a tale disposizione e in particolare con la citata sentenza Giry/Commissione.
27 Dalla citata sentenza Giry/Commissione risulterebbe chiaramente, infatti, che un'istituzione non è obbligata a reintegrare un dipendente alla prima occasione finché il comportamento di quest'ultimo può far sorgere dubbi sulla sua intenzione di porsi a disposizione di tale istituzione.
28 Inoltre, tale interpretazione adottata dal Tribunale sarebbe all'origine, da un lato, della valutazione erronea e incompleta dei fatti che quest'ultimo avrebbe operato ai punti 40 e 42 della sentenza impugnata e, dall'altro, dell'errore di diritto commesso dal Tribunale al punto 39, in quanto avrebbe trascurato il fatto che l'occupazione di un posto vacante presso un'amministrazione si giustifica con le esigenze del servizio pubblico e non con le preferenze personali del dipendente (sentenza 5 giugno 1980, causa 108/79, Belfiore/Commissione, Racc. pag. 1769).
29 Il signor Bieber sostiene che questo motivo è irricevibile in quanto il Parlamento mira a ottenere soltanto un riesame dei fatti.
30 A tale proposito occorre ricordare che, in forza dell'art. 168 A del Trattato CE (divenuto art. 225 CE) e dell'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata sui mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo (v., in particolare, sentenze della Corte 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 47, e 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, punto 18).
31 Emerge altresì dalle disposizioni prima menzionate che il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è pertanto competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell'art. 168 A del Trattato, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., segnatamente, citate sentenze Commissione/Brazzelli Lualdi e a., punti 48 e 49, e Deere/Commissione, punto 21).
32 Ne consegue che l'interpretazione dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, che costituisce una questione di diritto, può essere oggetto di controllo da parte della Corte nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale.
33 Pertanto il primo motivo deve essere dichiarato ricevibile.
34 Per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto alla quale si è attenuto il Tribunale ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, occorre ricordare, innanzi tutto, che dalla giurisprudenza della Corte emerge che, se è vero che un'istituzione dispone di un potere discrezionale nella valutazione dei requisiti del dipendente ai fini della copertura di un posto vacante, tuttavia il fatto che un'istituzione ometta di reintegrare un dipendente quando si rende vacante, poco dopo la fine del suo periodo di aspettativa per motivi personali, un impiego che egli può coprire costituisce una violazione dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto (sentenza Sergy/Commissione, citata, punti 13-15). Il fatto che il dipendente non abbia attirato l'attenzione dell'istituzione sulla circostanza che non si stava provvedendo tempestivamente alla sua reintegrazione non ha alcuna incidenza sulla determinazione della data entro la quale l'istituzione avrebbe dovuto ottemperare a quanto disposto dall'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto (v. sentenza Sergy/Commissione, citata, punti 20 e 21).
35 Di conseguenza, si deve dichiarare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando, ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, che l'obbligo di reintegrare, alla prima occasione, un dipendente la cui aspettativa per motivi personali è finita non è subordinato ad altra condizione se non quella derivante dalla disposizione considerata, vale a dire la vacanza di un posto per il quale il dipendente possiede i requisiti prescritti, e che la reintegrazione non dipende da altre condizioni supplementari, come la manifestazione da parte del dipendente interessato del suo interesse o il fatto che durante il periodo di aspettativa egli eserciti un'attività professionale.
36 Si deve poi osservare che, ai punti 6-10 della citata sentenza Giry/Commissione, la Corte ha affermato che, considerati i fatti all'origine della controversia, vale a dire il fatto che il dipendente avesse insistito su una domanda scritta di dispensa definitiva dal servizio da lui presentata prima che scadesse la sua aspettativa e che avesse impugnato la risposta negativa data alla stessa mediante reclamo amministrativo e ricorso giurisdizionale, un'istituzione poteva nutrire dubbi riguardo alla volontà effettiva del dipendente di porsi a sua disposizione e che l'obbligo per tale istituzione di reintegrare il dipendente alla prima occasione diveniva certo soltanto a partire dal momento in cui tali dubbi erano definitivamente dissipati.
37 Ora, è giocoforza constatare che i fatti della presente causa, quali accertati dal Tribunale, sono sensibilmente diversi da quelli all'origine della citata causa Giry/Commissione, dal momento che non vi è né una domanda scritta del signor Bieber volta a fruire di una dispensa definitiva dal servizio né un ricorso, amministrativo o giudiziario, da parte dello stesso, contro un eventuale rigetto implicito di una simile domanda.
38 Alla luce delle considerazioni che precedono occorre constatare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto ai fini dell'interpretazione dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto.
39 Pertanto, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti addotti nell'ambito del primo motivo, lo stesso dev'essere respinto.
Sul secondo motivo
40 Con il secondo motivo il Parlamento contesta al Tribunale di aver commesso vari errori di diritto nella determinazione del periodo da prendere in considerazione per calcolare il danno asserito. Questo motivo si articola in tre parti.
La prima parte del secondo motivo
41 Con la prima parte di tale motivo, il Parlamento contesta al Tribunale il fatto di aver commesso un errore di diritto non avendo preso in considerazione, nella determinazione dell'inizio del periodo riconosciuto per il calcolo del preteso danno subito dal signor Bieber, il principio fondamentale secondo il quale, in materia di responsabilità extracontrattuale, il danneggiato è tenuto ad adottare tutte le misure idonee e ragionevoli per limitare per quanto possibile l'entità del danno. Nella fattispecie, il signor Bieber sarebbe in parte responsabile del preteso danno da lui subito a seguito della sua reintegrazione tardiva, soprattutto a motivo delle sue lettere 21 febbraio e 21 marzo 1995, nelle quali chiedeva al Parlamento di esaminare la possibilità di reintegrarlo, preferibilmente con effetto dal 15 giugno 1995.
42 A tale proposito è sufficiente constatare che il Tribunale ha adeguatamente dimostrato, ai punti 53, 55 e 56 della sentenza impugnata, le ragioni per cui questo argomento era privo di ogni fondamento.
43 Infatti, al punto 53 della sentenza impugnata, il Tribunale ha riconosciuto che, nelle lettere del 21 febbraio e del 21 marzo 1995, il signor Bieber aveva espresso unicamente la sua preferenza a essere reintegrato con effetto dal 15 giugno 1995, e che la manifestazione di tale preferenza non può costituire una causa, sia pure concorrente, del danno subito dal signor Bieber tra il 1_ gennaio 1995, data della prima vacanza di un impiego per il quale possedeva i requisiti prescritti, e il 15 giugno 1995.
44 Al punto 55, il Tribunale ha riconosciuto inoltre che il fatto che il signor Bieber avesse espresso, il 21 febbraio 1995, siffatta preferenza non consentiva di dedurre che al 1_ gennaio 1995 egli avrebbe ugualmente preferito essere reintegrato il 15 giugno 1995 o che non avrebbe potuto porsi a disposizione dell'istituzione prima di quest'ultima data.
45 Pertanto il Tribunale ha dichiarato, al punto 56 della sentenza impugnata, che la causa esclusiva del danno subito dal signor Bieber era la mancanza di un'offerta di impiego ai fini della sua reintegrazione, mentre un posto adeguato era vacante.
46 Ne consegue che la prima parte del secondo motivo deve essere respinta.
La seconda parte del secondo motivo
47 Con la seconda parte di tale motivo il Parlamento sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando, ai punti 59 e 60 della sentenza impugnata, che la lettera del 7 dicembre 1995 del segretario generale del Parlamento non può essere qualificata offerta di impiego ai sensi dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto. A proposito della qualificazione di tale lettera, il Parlamento sostiene che essa era sufficientemente precisa per poter essere considerata come offerta d'impiego, che il signor Bieber l'avrebbe intesa come offerta d'impiego ai sensi dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto e che non ci si può fondare sul fatto che non sia stata presa in considerazione dalle parti per negarle la qualifica di offerta d'impiego ai sensi della disposizione citata, dal momento che il signor Bieber avrebbe avuto la possibilità di accettarla.
48 A tale proposito si deve rilevare che il Tribunale, avendo riconosciuto, al punto 59 della sentenza impugnata, che la lettera del 7 dicembre 1995, alla luce del suo contenuto - vale a dire l'affermazione del segretario generale del Parlamento secondo la quale lo stesso intendeva proporre la reintegrazione del signor Bieber nel posto di capodivisione, ma tale proposta poteva aver seguito soltanto a determinate condizioni e il signor Bieber doveva, preliminarmente, comunicargli se era effettivamente disposto a rispettare tali condizioni - aveva come unico oggetto quello di preparare una eventuale offerta d'impiego, ha operato una valutazione dei fatti il cui controllo, per i motivi indicati al punto 31 di questa sentenza, sfugge alla competenza della Corte.
49 Tuttavia il Parlamento contesta, in sostanza, la qualificazione giuridica dei fatti effettuata dal Tribunale al punto 59 della sentenza impugnata. Trattandosi di una questione di diritto, la seconda parte del secondo motivo è ricevibile.
50 Tuttavia occorre constatare che il Tribunale, dichiarando, al punto 59 della sentenza impugnata, che la lettera del segretario generale del Parlamento del 7 dicembre 1995 non può essere qualificata come offerta d'impiego ai sensi dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, si è limitato a trarre la conseguenza giuridica della sua valutazione sovrana dei fatti, secondo la quale l'oggetto di tale lettera era quello di preparare un'eventuale offerta d'impiego, e non ha commesso alcun errore di diritto nella qualificazione giuridica della lettera stessa.
51 Pertanto la seconda parte del secondo motivo dev'essere respinta.
La terza parte del secondo motivo
52 Con la terza parte di questo motivo il Parlamento contesta al Tribunale il fatto di aver commesso un errore di diritto, al punto 63 della sentenza impugnata, riconoscendo come data della fine del periodo da prendere il considerazione per il calcolo del preteso danno quella dell'8 marzo 1996, data in cui il signor Bieber ha accettato l'offerta d'impiego, invece del 21 febbraio 1996, data alla quale tale impiego era stato proposto allo stesso. La soluzione adottata dal Tribunale non terrebbe conto del fatto che il signor Bieber, avendo lasciato passare più di due settimane prima di rispondere all'offerta d'impiego, avrebbe contribuito a causare il danno che asserisce di aver subito.
53 Il signor Bieber non concorda con la fissazione della data del 21 febbraio 1996, data in cui è stata inviata l'offerta d'impiego, come fine del periodo da prendere in considerazione per calcolare il preteso danno. Egli osserva che, ai sensi dell'art. 191, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 254, n. 3, CE), un atto non produce alcun effetto giuridico nei confronti di una persona prima di esserle stato notificato. Nel caso di specie, egli avrebbe ricevuto l'offerta d'impiego del Parlamento solamente il 23 febbraio 1996. Egli ritiene tuttavia che, prima di accettare un'offerta d'impiego poco precisa, un periodo di riflessione di circa due settimane sia legittimo, cosicché il Tribunale, determinando la fine del periodo considerato all'8 marzo 1996, data nella quale egli ha accettato l'offerta d'impiego, non avrebbe commesso alcun errore di diritto.
54 A tale riguardo occorre rilevare che, al punto 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente affermato che, poiché il signor Bieber aveva espresso, nella lettera dell'8 marzo 1996, la propria intenzione di determinare la data della sua reintegrazione di comune accordo con il Parlamento, il dipendente in questione era all'origine alla perdita di reddito subita tra l'8 marzo 1996 e la data della sua reintegrazione effettiva, e che pertanto non può far valere un pregiudizio a decorrere dall'8 marzo 1996.
55 Si deve tuttavia rilevare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che il periodo da prendere in considerazione per il calcolo del preteso danno subito dal signor Bieber terminava alla data di accettazione dell'offerta d'impiego, senza esaminare in quale misura il dipendente, lasciando decorrere un periodo di due settimane tra il ricevimento dell'offerta d'impiego e la sua accettazione, avesse contribuito a causare il preteso danno subito.
56 Infatti un dipendente in aspettativa per motivi personali che, in violazione dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, non sia stato reintegrato alla prima vacanza di un impiego per il quale possedeva i requisiti prescritti e che riceva un'offerta d'impiego come quella di cui trattasi nel caso di specie, e cioè non contenente alcuna data di reintegrazione e che proponga quindi al dipendente la reintegrazione con effetto immediato, deve essere considerato unico responsabile del danno subito tra la data di ricevimento dell'offerta d'impiego e quella della sua accettazione.
57 Far coincidere la fine del periodo riconosciuto per il calcolo del danno subito con la data di accettazione dell'offerta d'impiego equivarrebbe ad ammettere che un dipendente possa, con la sua inerzia, far aumentare il danno da lui subito, mentre l'istituzione responsabile ha adottato tutte le misure necessarie ed utili per limitare il danno derivante dalla violazione da parte sua dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto. Il fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto di quanto precede è manifestamente contrario al principio generale riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte secondo il quale, in materia di responsabilità extracontrattuale, la persona lesa deve dimostrare di avere agito con ragionevole diligenza per limitare l'entità del danno (v., in particolare, le citate sentenze Sergy/Commissione, punto 41; Giry/Commissione, punto 19, e 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame, Racc. pag. I-1029, punto 85).
58 Ne deriva che la terza parte del secondo motivo è fondata e che il punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata deve essere annullato.
59 Poiché, su questo punto, lo stato degli atti consente di statuire, ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, e per i motivi di cui ai punti 55 - 57 di questa sentenza, si deve dichiarare che la somma da corrispondere al signor Bieber per compensare la sua perdita di reddito professionale è pari alla differenza tra le retribuzioni nette che egli avrebbe percepito tra il 1_ gennaio 1995 e il 23 febbraio 1996 e la totalità dei redditi professionali netti da lui ricavati nell'esercizio di altre attività.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
60 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il signor Bieber ne ha fatto domanda e il Parlamento è rimasto sostanzialmente soccombente, quest'ultimo va condannato alle spese del presente procedimento.
61 Non occorre statuire sulle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale. Infatti, non avendo ancora esaurito la sua cognizione della controversia, quest'ultimo deve ancora statuire sulle spese sostenute dinanzi ad esso.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il punto 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 26 maggio 1998, causa T-205/96, Bieber/Parlamento, è annullato.
2) La somma da corrispondere al signor Bieber per compensare la perdita di reddito professionale è pari alla differenza tra le retribuzioni nette che egli avrebbe percepito tra il 1_ gennaio 1995 e il 23 febbraio 1996 e la totalità dei redditi professionali netti da lui ricavati nell'esercizio di altre attività.
3) Per il resto il ricorso è respinto.
4) Il Parlamento è condannato alle spese del presente procedimento.
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