Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Libera prestazione dei servizi - Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e assicurazione diretta sulla vita - Direttive 92/49 e 92/96 - Divieto di esigere la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative - Disciplina nazionale che prescrive, all'atto della prima messa in commercio di un modello di polizza assicurativa nel territorio nazionale, la comunicazione delle relative condizioni contrattuali al Ministro competente - Inammissibilità
(Direttive del Consiglio 92/49/CEE, artt. 6, 29 e 39, e 92/96/CEE, artt. 5, 29 e 39)
Massima
$$Contravviene agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 6, 29 e 39 della direttiva 92/49, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239 e 88/357 (terza direttiva «assicurazione non vita»), e degli artt. 5, 29 e 39 della direttiva 92/96, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267 e 90/619 (terza direttiva assicurazione vita), i quali vietano ad uno Stato membro di prescrivere la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative che un'impresa intende utilizzare nel suo territorio nei rapporti con gli assicurati, uno Stato membro che mantenga in vigore disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prescrivono alle imprese assicuratrici o di capitalizzazione che mettono per la prima volta in commercio nel territorio nazionale un modello di polizza assicurativa la comunicazione sistematica al Ministro dell'Economia e delle Finanze di una scheda informativa contenente elementi rientranti nelle condizioni generali delle polizze assicurative. (v. punti 27, 35 e dispositivo)
Parti
Nella causa C-296/98,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora C. Tufvesson, consigliere giuridico, e dal signor B. Mongin, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalla signora K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dal signor S. Seam, segretario agli Affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, avendo mantenuto in vigore l'art. L. 310-8 del code des assurances, il quale prescrive che le imprese assicurative o di capitalizzazione che immettano per la prima volta in commercio in Francia un modello di polizza assicurativa ne informino il Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità da questo stabilite, e l'art. A. 310-1 del medesimo codice, che dispone che le informazioni di cui al primo comma dell'art. L. 310-8 avvengano per mezzo di un formulario redatto in lingua francese e contenente le indicazioni menzionate nell'allegato di questo articolo, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e degli artt. 6, 29 e 39 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1), nonché degli artt. 5, 29 e 39 della direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva «assicurazione vita») (GU L 360, pag. 1),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, L. Sevón, C. Gulmann J.-P. Puissochet e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali delle parti all'udienza del 16 settembre 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 ottobre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 29 luglio 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo mantenuto in vigore l'art. L. 310-8 del code des assurances, il quale prescrive che le imprese assicurative o di capitalizzazione che immettano per la prima volta in commercio in Francia un modello di polizza assicurativa ne informino il Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità da questo stabilite, e l'art. A. 310-1 del medesimo codice, che dispone che le informazioni di cui al primo comma dell'art. L. 310-8 avvengano per mezzo di un formulario redatto in lingua francese e contenente le indicazioni menzionate nell'allegato di questo articolo, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e degli artt. 6, 29 e 39 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1), nonché degli artt. 5, 29 e 39 della direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva «assicurazione vita») (GU L 360, pag. 1).
Contesto normativo
Disciplina comunitaria
2 L'art. 6 della direttiva 92/49, compreso nel titolo II «Accesso all'attività assicurativa», così dispone:
«Il testo dell'articolo 8 della direttiva 73/239/CEE è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 8
(...)
3. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano in vigore o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prescrivano l'approvazione dello statuto e la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio normale del controllo.
Tuttavia gli Stati membri non stabiliscono disposizioni che esigano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe nonché di formulari e altri stampati che l'impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti.
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre la notifica preventiva o l'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo in quanto elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi.
(...)"».
3 Ai sensi dell'art. 29 della direttiva 92/49, compreso nel titolo III «Armonizzazione delle condizioni di esercizio»:
«Gli Stati membri non applicano disposizioni che prevedano la necessità di un'approvazione preliminare o di una comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze d'assicurazione, delle tariffe nonché di formulari ed altri stampati che l'impresa di assicurazione abbia l'intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti. Per controllare l'osservanza delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari relative ai contratti di assicurazione, essi possono esigere solo la comunicazione non sistematica di queste condizioni e di questi altri documenti, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività.
Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre la notifica preliminare o l'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo come elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi».
4 L'art. 35 della direttiva 92/49, compreso nel titolo IV «Disposizioni sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi», recita:
«Il testo dell'articolo 16 della direttiva 88/357/CEE è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 16
1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica, entro un mese a decorrere dalla notifica prevista all'articolo 14, allo o agli Stati membri nel cui territorio l'impresa intende svolgere attività in regime di libera prestazione di servizi:
a) un attestato indicante che l'impresa dispone del minimo del margine di solvibilità, calcolato in conformità degli articoli 16 e 17 della direttiva 73/239/CEE;
b) i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare;
c) la natura dei rischi che l'impresa si propone di coprire nello Stato membro della prestazione di servizi.
Allo stesso tempo, l'autorità competente ne informa l'impresa interessata.
Lo Stato membro nel cui territorio un'impresa si propone di coprire in regime di prestazione di servizi i rischi classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, può esigere che l'impresa:
- comunichi il nominativo e l'indirizzo del rappresentante di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 4 della presente direttiva ;
- presenti una dichiarazione secondo cui l'impresa è divenuta membro dell'ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membro in cui è effettuata la prestazione di servizi.
2. Quando l'autorità competente dello Stato membro d'origine non trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine previsto, essa comunica entro lo stesso termine all'impresa i motivi del proprio rifiuto. Tale rifiuto deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.
3. L'impresa può iniziare la propria attività a decorrere dalla data certificata alla quale essa è stata informata della comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma"».
5 Nello stesso titolo della direttiva 92/49, l'art. 39, nn. 2 e 3, recita quanto segue:
«2. Lo Stato membro della succursale o della prestazione dei servizi non stabilisce disposizioni che prescrivano l'approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazioni, delle tariffe, dei formulari e degli altri stampati che l'impresa si propone di utilizzare nei rapporti con il contraente. Al fine di controllare l'osservanza delle disposizioni nazionali, esso può esigere unicamente da ogni impresa che intenda effettuare sul suo territorio operazioni assicurative, in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi, la comunicazione non sistematica di queste condizioni o di questi altri documenti che essa intende applicare, senza che tale prescrizione possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.
3. Lo Stato membro della succursale o di prestazione dei servizi può mantenere in vigore o introdurre la notifica preventiva o l'approvazione delle maggiorazioni tariffarie proposte solo in quanto elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi».
6 L'art. 5 della direttiva 92/96, compreso nel titolo II «Accesso all'attività assicurativa», così dispone:
«Il testo dell'articolo 8 della direttiva 79/267/CEE è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 8
(...)
3. Gli Stati membri non stabiliscono disposizioni che esigano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari ed altri stampati che l'impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti.
Nonostante il primo comma e unicamente allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro di origine può esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività.
La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano in vigore o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prevedano l'approvazione dello statuto e la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio normale del controllo.
(...)"».
7 Ai sensi dell'art. 29 della direttiva 92/96, compreso nel titolo III «Armonizzazione delle condizioni di esercizio»:
«Gli Stati membri non applicano disposizioni che prevedano la necessità di un'approvazione preliminare o di una comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze d'assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari ed altri stampati che una impresa di assicurazione abbia l'intenzione di utilizzare nelle proprie relazioni con i contraenti.
Nonostante il primo comma e unicamente allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro d'origine può esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività.
(...)».
8 L'art. 35 della direttiva 92/96, compreso nel titolo IV «Disposizioni sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi», recita:
«Il testo dell'articolo 14 della direttiva 90/619/CEE è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 14
1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano, entro un mese a decorrere dalla notifica prevista all'articolo 11, allo o agli Stati membri nel cui territorio l'impresa intende svolgere attività in regime di libera prestazione di servizi:
a) un attestato indicante che l'impresa dispone del minimo del margine di solvibilità, calcolato in conformità degli articoli 19 e 20 della direttiva 79/267/CEE;
b) i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare;
c) la natura dei rischi che l'impresa si propone di coprire nello Stato membro della prestazione di servizi.
Allo stesso tempo, esse ne informano l'impresa interessata.
2. Quando le autorità competenti dello Stato membro di origine non trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine previsto, esse comunicano entro lo stesso termine all'impresa i motivi del proprio rifiuto. Tale rifiuto deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.
3. L'impresa può iniziare la propria attività a decorrere dalla data certificata alla quale essa è stata informata della comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma"».
9 Nello stesso titolo della direttiva 92/96, l'art. 39, n. 2, così dispone:
«Lo Stato membro della succursale o della prestazione dei servizi non stabilisce disposizioni che prescrivano l'approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazioni, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari e degli altri stampati che l'impresa abbia l'intenzione di utilizzare nei propri rapporti con il contraente. Allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai contratti di assicurazione, lo Stato membro della succursale o della prestazione di servizi può esigere solo da ogni impresa che intenda effettuare sul suo territorio operazioni assicurative, in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi, la comunicazione non sistematica delle condizioni o degli altri documenti che essa intende applicare, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività».
Disciplina nazionale
10 Ai sensi dell'art. L. 310-8 del code des assurances (codice delle assicurazioni) francese:
«Le imprese assicurative o di capitalizzazione, allorché mettono per la prima volta in commercio in Francia un modello di polizza assicurativa, ne informano il ministro dell'Economia e delle Finanze nei modi stabiliti da quest'ultimo con regolamento.
Il ministro può esigere la comunicazione dei documenti di carattere contrattuale o pubblicitario aventi ad oggetto un'operazione di assicurazione o di capitalizzazione.
Qualora risulti che un documento è in contrasto con le disposizioni legislative o regolamentari, il ministro può esigerne la modifica o disporne il ritiro dopo aver sentito il parere della commissione consultiva delle assicurazioni. In caso di urgenza, il parere della commissione consultiva non è richiesto».
11 L'art. A. 310-1 del detto codice così dispone:
«Le informazioni di cui al primo comma dell'articolo L. 310-8 devono essere trasmesse in una scheda redatta in lingua francese e contenente le indicazioni menzionate in allegato al presente articolo».
12 Ai sensi dell'allegato dell'art. A. 310-1 di questo stesso codice, le schede che le imprese assicurative sono tenute a trasmettere sono redatte come segue:
«I - Scheda di commercializzazione di un nuovo modello di polizza di assicurazione sulla vita
1. Nome e indirizzo dell'impresa assicurativa contraente.
2. Denominazione commerciale della polizza.
3. Caratteristiche della polizza:
a) Definizione contrattuale delle garanzie offerte;
b) Durata della polizza;
c) Modalità di versamento dei premi;
d) Termini e modalità di recesso dal contratto;
e) Formalità da espletare in caso di sinistro;
f) Precisazioni aggiuntive relative a determinate categorie di polizze:
- polizze vita o di capitalizzazione: spese e indennità di riacquisto prelevate dall'impresa assicurativa;
- altre polizze che comportano valori di riacquisto: spese prelevate in caso di riacquisto;
- capitale variabile: elenco dei valori di riferimento e natura degli elementi attivi che entrano nella loro composizione;
- polizza di gruppo: formalità di recesso e di cessione;
g) Informazioni sui premi relativi alle garanzie principali e complementari.
4. Rendimento minimo garantito e partecipazione:
a) Tasso d'interesse garantito e durata di tale garanzia;
b) Esistenza di valori di riacquisto minimi garantiti, di garanzia di fedeltà, di valori di riduzione;
c) Modalità di calcolo di attribuzione della partecipazione agli utili.
5. Data di messa in commercio.
II - Scheda di commercializzazione di un nuovo modello di polizza di assicurazione diversa dalla vita
1. Nome e indirizzo dell'impresa assicurativa contraente.
2. Denominazione commerciale della polizza.
3. Definizione contrattuale delle garanzie offerte con precisazione del numero delle categorie di operazioni (articolo R. 321-1 del codice delle assicurazioni).
4. Si tratta di una polizza di gruppo (1)?
Sì
No
Se sì, indicare le formalità di recesso e di cessione.
5. La polizza è destinata a coprire esclusivamente i grandi rischi ai sensi dell'art. L. 111-6 del codice delle assicurazioni (1)?
Sì
No
6. La polizza copre esclusivamente rischi situati in Francia (1)?
Sì
No
7. La polizza prevede l'applicazione esclusiva del diritto francese (1)?
Sì
No
8. Clientela di destinazione (1):
Privati
Altri
9. Data di messa in commercio.
(1) Barrare la casella corrispondente».
Fase precontenziosa del procedimento
13 Reputando gli artt. L. 310-8 e A. 310-1 del codice francese delle assicurazioni non conformi agli obblighi derivanti in capo agli Stati membri dagli artt. 6, 29 e 39 della direttiva 92/49 e dagli artt. 5, 29 e 39 della direttiva 92/96, in quanto le dette disposizioni nazionali impongono una comunicazione sistematica delle condizioni generali delle polizze che le imprese assicurative intendono mettere in commercio per la prima volta nel territorio francese, la Commissione intimava al governo francese, con lettera 17 gennaio 1997, di trasmetterle entro due mesi le sue osservazioni in ordine a questa violazione delle disposizioni delle direttive menzionate.
14 Con lettera 25 marzo 1997 le autorità francesi replicavano che le direttive 92/49 e 92/96 attribuiscono agli Stati membri la facoltà di effettuare controlli ex post non sistematici dei contratti, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni nazionali relative alle polizze assicurative o al principio attuariale. L'art. L. 310-8 del codice francese delle assicurazioni sarebbe preordinato a rendere possibile ed effettivo un controllo del genere, che sarebbe necessario sia sul piano della cautela sia su quello della protezione degli assicurati. L'obbligo sancito da questa disposizione non sarebbe in contrasto con il diritto comunitario in quanto, per un verso, le informazioni richieste si distinguerebbero dalle informazioni e dai documenti la cui comunicazione preventiva o sistematica è preclusa dalle direttive 92/49 e 92/96 e, per l'altro, la comunicazione delle schede di commercializzazione previste dal detto codice non equivarrebbe ad una previa approvazione dei contratti di assicurazione, potendo tale comunicazione essere effettuata successivamente all'inizio della loro commercializzazione. Nella citata lettera le autorità francesi ammettevano tuttavia la necessità di riesaminare la formulazione dei controversi articoli del codice delle assicurazioni, onde eliminare le eventuali ambiguità.
15 Tali chiarimenti non modificavano la valutazione della Commissione in ordine all'esistenza di una violazione delle direttive 92/49 e 92/96, talché essa inviava alla Repubblica francese, in data 30 dicembre 1997, un parere motivato con il quale ribadiva integralmente gli addebiti formulati nella lettera di diffida ed intimava alla medesima di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al detto parere entro il termine di due mesi decorrente dalla sua notifica.
16 In mancanza di risposta delle autorità francesi a tale parere motivato, la Commissione, ritenendo che queste ultime non avessero provveduto a modificare gli artt. L. 310-8 e A. 310-1 del codice delle assicurazioni, o che si fossero quantomeno astenute dal notificarle tale modifica, decideva di proporre il presente ricorso.
Nel merito
17 Nel corso dell'udienza il governo francese ha segnalato che, per eliminare qualsiasi ambiguità in ordine al fatto che la comunicazione della scheda di commercializzazione costituisca una condizione preliminare per la messa in commercio di nuove polizze assicurative, il testo dell'art. L. 310-8 del codice delle assicurazioni è stato modificato dall'art. 91, n. 1, della legge 25 giugno 1999, n. 99-532, relativa al risparmio e alla sicurezza finanziaria (JORF 29 giugno 1999, pag. 9487). Nel testo rimaneggiato, l'art. L. 310-8 recita:
«Entro tre mesi dalla messa in commercio di un nuovo modello di polizza assicurativa, le imprese assicurative o di capitalizzazione ne informano il ministro dell'Economia, secondo le modalità da questo stabilite con regolamento».
18 Il governo francese non nega che le direttive 92/49 e 92/96 precludono agli Stati membri di imporre una comunicazione sistematica delle condizioni generali delle polizze che le imprese assicurative intendono mettere in commercio per la prima volta nel loro territorio ed autorizzano solo i controlli ex post non sistematici di tali condizioni.
19 Esso fa valere tuttavia che la disciplina comunitaria non contiene alcuna definizione della nozione di «condizioni generali delle polizze di assicurazione», precisando che, secondo la dottrina, si tratta di clausole comuni a una medesima categoria di contratti stipulati dallo stesso assicuratore. Orbene, le schede di commercializzazione non esigerebbero la comunicazione di alcuna informazione configurantesi come condizioni generali delle polizze di assicurazione, nel senso prima indicato, bensì si limiterebbero alla trasmissione di succinte informazioni senza possibilità di alterare i singoli elementi delle condizioni generali delle polizze di assicurazione.
20 Sul punto il governo francese argomenta che la definizione delle condizioni generali delle polizze di assicurazione prospettata dalla Commissione priverebbe di effetto utile l'art. 8, n. 3, primo comma, della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3), come modificato dall'art. 6 della direttiva 92/49, e l'art. 8, n. 3, terzo comma, della prima direttiva del Consiglio 5 marzo 1979, 79/267/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU L 63, pag. 1), come modificato dall'art. 5 della direttiva 92/96. In queste disposizioni, di tenore identico, si precisa che «la presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano in vigore o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prescrivano l'approvazione dello statuto e la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio normale del controllo».
21 Infatti, qualora la nozione di condizioni generali delle polizze di assicurazione fosse estesa, come sostiene la Commissione, ad ogni elemento costitutivo del rapporto contrattuale tra l'assicuratore e l'assicurato, l'espressione «documento necessario all'esercizio normale del controllo» risulterebbe svuotata di qualsiasi significato.
22 Secondo il governo francese, le schede di commercializzazione costituirebbero documenti necessari all'esercizio normale di tale controllo ex post non sistematico. Quest'ultimo non potrebbe infatti essere esercitato senza il rilevamento e l'identificazione dei contratti assicurativi, che le indicazioni richieste nelle schede di commercializzazione consentono di realizzare.
23 Sul punto, il governo francese argomenta che le informazioni ottenute dallo Stato membro di origine sono insufficienti, posto che le polizze messe in commercio nello Stato membro in cui è effettuata la libera prestazione di servizi non sono le medesime di quelle messe in commercio nello Stato membro di origine.
24 La Commissione, da parte sua, ribadisce gli argomenti da essa formulati nel parere motivato e aggiunge che il nuovo tenore dell'art. L. 310-8 del codice francese delle assicurazioni, pur prevedendo certamente un controllo ex post delle condizioni generali delle polizze di assicurazione, mantiene nondimeno il carattere sistematico di tale controllo, carattere che è pertanto in contrasto con le prescrizioni delle direttive 92/49 e 92/96. In ogni caso, tale modifica, adottata dopo la scadenza del termine di due mesi impartito dal parere motivato, non potrebbe considerarsi aver eliminato la violazione posta a carico della Repubblica francese nell'ambito del presente ricorso per inadempimento.
25 Va rilevato che, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, alle imprese assicurative è richiesto di fornire, in una scheda di commercializzazione, indicazioni circa le caratteristiche della polizza quali, in particolare, la definizione contrattuale delle garanzie offerte, la durata del contratto, le modalità di versamento dei premi, i termini e le modalità di recesso dal contratto, le formalità da espletare in caso di sinistro, i premi relativi alle garanzie principali e complementari, la data di messa in commercio nonché il rendimento minimo garantito, compreso il tasso di interesse garantito.
26 Per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, le indicazioni richieste alle imprese assicurative nella scheda di commercializzazione vertono sulla definizione contrattuale delle garanzie offerte, sulle formalità di recesso e di cessione, sul tipo di rischi coperti, sulla localizzazione in Francia di questi ultimi, sull'applicazione in via esclusiva del diritto francese nel contratto, sulla clientela a cui è destinato nonché sulla data di messa in commercio.
27 Va ricordato, al riguardo, che gli artt. 6, 29 e 39 della direttiva 92/49 e 5, 29 e 39 della direttiva 92/96 vietano allo Stato membro di prescrivere la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative che un'impresa intenda utilizzare nel suo territorio nei rapporti con gli assicurati.
28 Orbene, è d'uopo constatare che, mediante le schede di commercializzazione, alle imprese assicurative è richiesta la comunicazione sistematica alle autorità dello Stato membro considerato di un complesso di elementi, come quelli richiamati nei punti 25 e 26 della presente sentenza, che rientrano nelle condizioni generali delle polizze di assicurazione.
29 L'obbligo di comunicazione sistematica di tali elementi costituisce una prescrizione contraria alla libera messa in commercio dei prodotti assicurativi nella Comunità, che le direttive 92/49 e 92/96 mirano a realizzare.
30 E' pur vero che lo Stato membro nel cui territorio è effettuata la libera prestazione di servizi dispone, in forza degli artt. 6 della direttiva 92/49 e 5 della direttiva 92/96, del potere di esercitare un controllo sulle polizze assicurative commercializzate nel suo territorio.
31 Occorre rilevare, al riguardo, come tale Stato membro sia già in possesso di informazioni relative ai rami assicurativi che l'impresa è autorizzata ad esercitare ed alla natura dei rischi che l'impresa si propone di coprire, come pure di un attestato indicante che l'impresa dispone del minimo del margine di solvibilità, che gli vengono trasmessi dalle autorità competenti degli altri Stati membri ai sensi degli artt. 16 della seconda direttiva del Consiglio 22 giugno 1988, 88/357/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, e fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239 (GU L 172, pag. 1), e 14 della seconda direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267 (GU L 330, pag. 50), nel testo di questi articoli risultante dall'art. 35 della direttiva 92/49 e, rispettivamente, della direttiva 92/96.
32 Gli artt. 6 della direttiva 92/49 e 5 della direttiva 92/96 autorizzano inoltre lo Stato membro nel cui territorio è effettuata la libera prestazione di servizi a richiedere, in via successiva e non sistematica, informazioni relative alle condizioni generali delle polizze di assicurazione messe in commercio in tale Stato. Tuttavia, queste disposizioni ostano a che siffatta richiesta di informazioni presenti carattere sistematico.
33 Pertanto, la comunicazione sistematica, per mezzo di schede di commercializzazione, di elementi rientranti nelle condizioni generali delle polizze di assicurazione non può considerarsi quale procedura necessaria alla pratica attuazione, ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/49 e dell'art. 5 della direttiva 92/96, dell'esercizio normale del controllo da parte dello Stato membro nel cui territorio è effettuata la libera prestazione di servizi.
34 Ciò posto, il ricorso presentato dalla Commissione deve considerarsi fondato.
35 Conseguentemente, occorre dichiarare che, avendo mantenuto in vigore il combinato disposto degli artt. L. 310-8 e A. 310-1 del codice delle assicurazioni, il quale prescrive alle imprese assicuratrici o di capitalizzazione che mettano per la prima volta in commercio in Francia un modello di polizza assicurativa la comunicazione sistematica al Ministro dell'Economia e delle Finanze di una scheda informativa contenente elementi rientranti nelle condizioni generali delle polizze assicurative, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 6, 29 e 39 della direttiva 92/49 nonché degli artt. 5, 29 e 39 della direttiva 92/96.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
36 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso in tal senso e la Repubblica francese è rimasta soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Avendo mantenuto in vigore il combinato disposto degli artt. L. 310-8 e A. 310-1 del codice delle assicurazioni, il quale prescrive alle imprese assicuratrici o di capitalizzazione che mettano per la prima volta in commercio in Francia un modello di polizza assicurativa la comunicazione sistematica al Ministro dell'Economia e delle Finanze di una scheda informativa contenente elementi rientranti nelle condizioni generali delle polizze assicurative, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 6, 29 e 39 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»), nonché degli artt. 5, 29 e 39 della direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva «assicurazione vita»).
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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