Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Necessità di una questione pregiudiziale - Valutazione del giudice nazionale
[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]
2 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Base di calcolo dei contributi per assicurazione malattia riscossi da uno Stato membro sulle pensioni integrative di origine convenzionale versate in un altro Stato membro - Inclusione dei contributi già trattenuti in tale altro Stato membro - Inammissibilità
[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE)]
Massima
1 Spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte.
(v. punto 20)
2 L'art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) osta a che uno Stato membro calcoli i contributi per l'assicurazione malattia di un lavoratore in pensione soggetto alla sua legislazione in base all'importo lordo della pensione di vecchiaia integrativa di origine convenzionale che tale lavoratore percepisce in un altro Stato membro, senza tener conto del fatto che una parte dell'importo lordo di tale pensione è già stata trattenuta a titolo di contributi per l'assicurazione malattia in tale ultimo Stato membro.
Infatti un tale sistema di calcolo dei contributi, pur applicandosi tanto ai lavoratori migranti quanto ai lavoratori stanziali, pregiudica soltanto i primi in quanto l'eventualità che l'importo lordo della pensione di vecchiaia integrativa di un lavoratore che abbia svolto la propria attività solo nel suo Stato di origine venga assoggettato, in tale Stato membro, ad un duplice prelievo di contributi per l'assicurazione malattia è poco probabile. Tale rischio è invece effettivo per un lavoratore che abbia svolto la propria attività in un altro Stato membro nel quale percepisce una pensione di vecchiaia integrativa. Una normativa nazionale che stabilisce un tale sistema di calcolo dei contributi pertanto costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.
(v. punti 34-36 e dispositivo)
Parti
Nel procedimento C-302/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bundessozialgericht (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Manfred Sehrer
e
Bundesknappschaft,
con l'intervento di:
Landesversicherungsanstalt für das Saarland,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 6, 48 e 49 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE, 39 CE e 40 CE), 50 del Trattato CE (divenuto art. 41 CE) e 51 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 42 CE), nonché dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore) e G. Hirsch e dalla signora F. Macken, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo tedesco, dai signori W.-D. Plessing, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'Economia, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. Hillenkamp, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 febbraio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 13 maggio 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 agosto seguente, il Bundessozialgericht ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 6, 48 e 49 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE, 39 CE e 40 CE), 50 del Trattato CE (divenuto art. 41 CE) e 51 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 42 CE), nonché dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra il signor Sehrer e la Bundesknappschaft (Istituto federale di previdenza sociale dei minatori) in ordine alla richiesta, da parte di quest'ultima, del versamento dei contributi per assicurazione malattia relativi alla pensione di vecchiaia integrativa francese percepita dal signor Sehrer.
3 Il signor Sehrer è un ex minatore, cittadino tedesco, residente in Germania. Dal compimento del 60_ anno d'età egli percepisce una pensione legale di vecchiaia della Bundesknappschaft e una pensione di vecchiaia integrativa della corporazione tedesca per i minatori e la metallurgia.
4 Avendo svolto attività lavorativa anche in Francia, il signor Sehrer percepisce inoltre una pensione di vecchiaia integrativa francese, erogatagli dalla cassa pensioni integrative per i minatori (Caisse de retraites complémentaires des ouvriers mineurs; in prosieguo: la «Carcom»). L'importo netto di questa pensione di vecchiaia, che nel periodo controverso ammontava ad una somma variabile tra i 2 384,19 FRF e i 2 538,45 FRF, è soggetto ad una ritenuta del 2,4%, ossia ad una somma compresa tra i 57,22 FRF e i 60,92 FRF per trimestre, a titolo del cosiddetto contributo «di solidarietà» che, in quanto tale, non attribuisce alcun diritto a prestazione.
5 Il signor Sehrer è iscritto alla Krankenversicherung der Rentner (ente mutualistico per i pensionati; in prosieguo: la «KVdR») attraverso la Bundesknappschaft. Quest'ultima, avendo appreso dell'esistenza della pensione integrativa francese del signor Sehrer, con decisioni in data 7 e 13 settembre 1993, gli richiedeva il pagamento dei contributi per assicurazione malattia arretrati, calcolati in base all'importo lordo della detta pensione. Per il periodo 1_ dicembre 1988 - 30 settembre 1993, gli arretrati ammontavano a 1 005,67 DEM.
6 Avendo la Bundesknappschaft respinto le opposizioni da lui presentate contro tale richiesta di pagamento, il signor Sehrer adiva il Sozialgericht für das Saarland. Con sentenza 8 febbraio 1995 quest'ultimo accoglieva parzialmente il suo ricorso, dichiarando che la Bundesknappschaft non poteva legittimamente ricomprendere nella base di calcolo dei contributi dovuti in Germania la percentuale della pensione di vecchiaia francese trattenuta a titolo di contributi alla cassa malattia francese. L'appello proposto contro tale sentenza della Bundesknappschaft veniva respinto con sentenza del Landessozialgericht für das Saarland del 23 maggio 1996, in cui si rilevava che il principio di solidarietà si oppone a che un iscritto al regime sociale paghi contributi su contributi e sia così soggetto a duplice contribuzione.
7 La Bundesknappschaft presentava un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundessozialgericht. Essa sosteneva che, confermando l'esclusione dei contributi per assicurazione malattia versati in Francia dall'importo della pensione di vecchiaia integrativa francese che fungeva da base di calcolo per i contributi tedeschi, il giudice di secondo grado aveva violato gli artt. 237 e 229 del libro V del Sozialgesetzbuch (codice tedesco della previdenza sociale; in prosieguo: il «SGB»), entrato in vigore il 1_ gennaio 1989, nonché le disposizioni equivalenti che precedentemente comparivano nel Reichsversicherungsordnung (codice tedesco della previdenza sociale).
8 Il Bundessozialgericht fa rilevare, nell'ordinanza di rinvio, che secondo il diritto tedesco il computo dei contributi dovuti in Germania alla KVdR deve effettivamente avvenire in base all'importo lordo della pensione integrativa francese del signor Sehrer. Infatti, ai sensi dell'art. 237, prima frase, punto 2, del libro V del SGB, i contributi versati dai pensionati alla cassa malattia tedesca vengono calcolati in base a un «importo nominale» («Zahlbetrag») dei redditi equiparabili alla pensione di vecchiaia. Inoltre, conformemente all'art. 229, n. 1, prima frase, punto 5, e seconda frase, del libro V del SGB, a cui fa rinvio l'art. 237, le pensioni integrative, incluse quelle riscosse all'estero, sono comprese in tali redditi.
9 Tuttavia, alla luce, in particolare, della sentenza 7 marzo 1991, causa C-10/90, Masgio (Racc. pag. I-1119), il Bundessozialgericht si pone il problema della compatibilità con il diritto comunitario di un sistema nel quale un lavoratore in pensione deve versare due volte contributi per assicurazione malattia sulla propria pensione integrativa soltanto perché riscuote tale pensione da un altro Stato membro. Questo sistema, infatti, si risolverebbe in una penalizzazione dei lavoratori che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, rispetto a quelli che di tale diritto non hanno fatto uso.
10 Secondo il Bundessozialgericht, infatti, il principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori osterebbe all'inclusione, nella base di calcolo delle contribuzioni tedesche, della percentuale della pensione integrativa francese trattenuta a titolo di contributo alla cassa malattia francese. Il Bundessozialgericht rileva che la Corte ha bensì dichiarato, nella sentenza 16 gennaio 1992, causa C-57/90, Commissione/Francia (Racc. pag. I-75), che l'art. 33 del regolamento n. 1408/71, ai sensi del quale uno Stato membro ha diritto di riscuotere, dal titolare di una pensione o di una rendita, contributi per cassa malattia solo se le prestazioni corrispondenti sono a suo carico, non si applica alle pensioni integrative che si basano su disposizioni convenzionali, come quella erogata dalla Carcom. Il giudice a quo ritiene, tuttavia, che da ciò non sia possibile desumere che l'assoggettamento di una pensione integrativa ad un cumulo di contribuzioni sia compatibile con gli artt. 6 e 48-51 del Trattato.
11 Di conseguenza, il Bundessozialgericht ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli artt. 6 e 48-51 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché l'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ostino ad una normativa nazionale in forza della quale una pensione integrativa francese, concessa in base a un contratto collettivo di lavoro, sia interamente assoggettata a contribuzione sia all'ente mutualistico francese che a quello tedesco».
12 Il governo tedesco e la Commissione ritengono che, nelle circostanze del caso di specie, prima di rispondere alla questione sollevata occorra domandarsi, in via preliminare, se la riscossione di un contributo percepito in forza del regime francese di assicurazione malattia sia compatibile con gli artt. 48-51 del Trattato. Infatti, solo nel caso in cui la riscossione di tale contributo fosse conforme al diritto comunitario ci si potrebbe interrogare sulle modalità di calcolo dei contributi tedeschi.
13 A questo proposito il governo tedesco ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) osta a che uno Stato membro imponga ad un'impresa stabilita in un altro Stato membro e che esegua temporaneamente lavori nel primo Stato di versare contributi datoriali per i lavoratori addetti alla realizzazione di questi lavori, qualora tale impresa sia già assoggettata a contributi analoghi nello Stato membro in cui è stabilita (sentenza 28 marzo 1996, causa C-272/94, Guiot, Racc. pag. I-1905; v. altresì sentenza 3 febbraio 1982, cause riunite 62/81 e 63/81, Seco/EVI, Racc. pag. 223).
14 Orbene, secondo detto governo, il signor Sehrer, che già nello Stato in cui risiede godrebbe di una copertura totale dal rischio di malattia, si vedrebbe imporre, in Francia, un secondo contributo malattia che non gli conferirebbe alcun diritto né vantaggio ulteriore. Infatti, così come i contributi datoriali di cui alle cause Seco/EVI e Guiot, citate in precedenza, violano l'art. 59 del Trattato, la riscossione del contributo malattia in Francia costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori vietato dall'art. 48 del Trattato.
15 La Commissione fa osservare che in Francia viene effettuata una ritenuta a titolo di contributo malattia sulla pensione integrativa francese del signor Sehrer, mentre questi, essendo residente in Germania, può rivendicare solo le prestazioni erogate dalla cassa malattia tedesca. Tale trattamento, che non attribuisce alcun diritto a prestazioni, si risolverebbe quindi in uno svantaggio per il signor Sehrer. Questi sarebbe inoltre assoggettato ad un onere finanziario supplementare, poiché dovrebbe nuovamente versare, nello Stato di residenza, un contributo malattia calcolato sull'importo lordo della stessa pensione. La Commissione ne trae la conclusione che la riscossione di un contributo in forza del regime francese di assicurazione malattia è contraria all'art. 48 del Trattato.
16 Nell'ipotesi in cui la Corte si limitasse alla questione sollevata dal giudice a quo, il governo tedesco ritiene che occorrerebbe darvi soluzione negativa. Secondo la Commissione, invece, gli artt. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) e 48-51 del Trattato impongono, in questo caso, alle autorità competenti di uno Stato membro di tener conto dei contributi trattenuti da un altro Stato membro sulle pensioni di vecchiaia erogate in detto Stato, calcolando i propri contributi in base all'importo netto delle pensioni in questione.
Sulla portata della questione pregiudiziale
17 Occorre rilevare che, con la sua questione, il giudice a quo intende accertare se talune disposizioni del Trattato e del diritto derivato ostino a che uno Stato membro calcoli i contributi di assicurazione malattia di un lavoratore in pensione soggetto alla propria normativa in base a un importo lordo della pensione di vecchiaia integrativa di origine convenzionale che tale lavoratore percepisce in un altro Stato membro, senza tener conto del fatto che parte dell'importo lordo di tale pensione è già stato trattenuto a titolo di contributi per la cassa malattia in tale ultimo Stato.
18 Per contro, la questione sollevata non verte sul punto se le disposizioni di diritto comunitario in questione ostino a che tale ultimo Stato trattenga contributi per assicurazione malattia qualora tali contributi non conferiscano alcun diritto a prestazioni e il lavoratore interessato fruisca di una pensione di vecchiaia legale e sia già coperto da tale rischio nel primo Stato membro.
19 Interrogandosi inoltre, nell'ordinanza di rinvio, sulla compatibilità con il diritto comunitario della riscossione in Francia di contributi per assicurazione malattia che non conferiscono alcun diritto a prestazione, il Bundessozialgericht ha segnalato che il ricorrente nella causa a qua avrebbe potuto contestare tale compatibilità solo dinanzi ai giudici di tale Stato membro. Il giudice a quo ha aggiunto che il signor Sehrer aveva però preferito mettere in discussione la validità dei contributi per assicurazione malattia tedeschi poiché venivano riscossi ad un tasso più elevato rispetto ai contributi francesi.
20 Da una costante giurisprudenza risulta che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza 13 gennaio 2000, causa C-254/98, TK-Heimdienst, Racc. pag. I-151, punto 13).
21 Di conseguenza, occorre risolvere soltanto la questione sollevata dal giudice a quo.
Sulla soluzione della questione pregiudiziale
22 Occorre innanzi tutto rilevare che il signor Sehrer, il quale ha cessato ogni attività lavorativa e percepisce una pensione legale di vecchiaia in Germania, paese in cui risiede, è soggetto a questo titolo alla legislazione sulla previdenza sociale tedesca, ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71. Infatti, a norma di tale disposizione, che è stata inserita nel suddetto regolamento dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1991, n. 2195 (GU L 206, pag. 2), la persona nei cui confronti cessi d'essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17 è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione.
23 Occorre inoltre ricordare che, ai sensi dell'art. 1, lett. j), del regolamento n. 1408/71, il termine «legislazione» non comprende le disposizioni contrattuali, esistenti o future, che siano stato o meno oggetto di una decisione dei pubblici poteri che le renda vincolanti o estenda il loro campo di applicazione, a meno che tale limitazione non venga eliminata, nei casi previsti dal regolamento stesso, mediante dichiarazione resa dallo Stato membro interessato.
24 Dall'ordinanza di rinvio risulta che il regime di pensione complementare gestito dalla Carcom si basa su una convenzione conclusa tra le parti sociali, che non ha costituito oggetto della dichiarazione di cui all'art. 1, lett. j), del regolamento n. 1408/71.
25 Ne deriva che, ai sensi di tale regolamento, il signor Sehrer percepisce una pensione di vecchiaia soltanto in forza della legislazione di un solo Stato membro, ossia la Germania.
26 Infine, la sezione 5 del capitolo 1, titolo III, del regolamento n. 1408/71 riguarda i diritti dei titolari di pensioni o di rendite e i loro familiari. Tuttavia, le disposizioni pertinenti di tale sezione riguardano tanto situazioni in cui il titolare percepisce una pensione o una rendita dovuta in base alla legislazione di due o più Stati membri, quanto situazioni in cui il titolare percepisce una pensione in forza della legislazione di un solo Stato membro senza godere di alcun diritto a prestazioni nel paese di residenza (artt. 27, 28 e 28 bis). L'art. 33, da parte sua, si applica solo con riferimento a tali ultime disposizioni.
27 Poiché la situazione del signor Sehrer non è prevista da nessuna delle disposizioni del regolamento n. 1408/71 sopra indicate, ne consegue che l'imposizione, da parte delle autorità tedesche, di contributi per assicurazione malattia sulla pensione di vecchiaia complementare francese del signor Sehrer rientra esclusivamente nella legislazione tedesca.
28 Tuttavia, nell'esercitare tale competenza, la Repubblica federale di Germania deve rispettare le norme del Trattato e in particolare quelle relative alla libera circolazione dei lavoratori (v. sentenza 26 gennaio 1999, causa C-18/95, Terhoeve, Racc. pag. I-345, punti 34 e 35).
29 Il fatto che il signor Sehrer sia cittadino tedesco non può impedirgli di far valere le norme sulla libera circolazione dei lavoratori nei confronti dello Stato membro di cui è cittadino qualora, avendo esercitato il diritto alla libera circolazione, abbia svolto un'attività lavorativa in un altro Stato membro (sentenza Terhoeve, citata, punti 27-29).
30 Parimenti, il fatto che il signor Sehrer non sia più vincolato da un rapporto di lavoro non lo priva della garanzia di taluni diritti connessi alla condizione di lavoratore (sentenze 27 novembre 1997, causa C-57/96, Meints, Racc. pag. I-6689, punto 40, e 24 settembre 1998, causa C-35/97, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5325, punto 41). Orbene, una pensione di vecchiaia integrativa, come quella percepita dall'interessato, la cui erogazione dipende dalla previa esistenza di un rapporto di lavoro che è venuto a cessare rientra in questa categoria di diritti. Infatti, il diritto a pensione è intrinsecamente connesso alla condizione oggettiva di lavoratore.
31 Per quanto riguarda l'art. 48 del Trattato, che va esaminato in primo luogo, la Corte ha dichiarato più volte che tale disposizione attua un principio fondamentale sancito dall'art. 3, lett. c), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. c), CE], a tenore del quale, ai fini enunciati dall'art. 2 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE), l'azione della Comunità importa l'eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle persone (sentenze 7 luglio 1992, causa C-370/90, Singh, Racc. pag. I-4265, punto 15, e Terhoeve, citata, punto 36).
32 La Corte ha altresì statuito che il complesso delle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle persone è volto ad agevolare ai cittadini comunitari l'esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura nel territorio della Comunità ed osta ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora intendano svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro (sentenze Singh, citata, punto 16, e Terhoeve, citata, punto 37).
33 Disposizioni che impediscano ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il paese d'origine per esercitare il suo diritto di libera circolazione, o che lo dissuadano dal farlo, costituiscono quindi ostacoli frapposti a tale libertà anche se si applicano indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati (sentenze citate Masgio, punti 18 e 19, e Terhoeve, punto 39).
34 Orbene, è proprio questo il caso della normativa tedesca in questione che, pur applicandosi tanto ai lavoratori migranti quanto ai lavoratori stanziali, pregiudica soltanto i primi. Infatti, l'eventualità che l'importo lordo della pensione di vecchiaia integrativa di un lavoratore che abbia svolto la propria attività solo in Germania venga assoggettato, in tale Stato membro, ad un duplice prelievo di contributi per assicurazione malattia è poco probabile. Tale rischio è invece effettivo per un lavoratore, come il signor Sehrer, che abbia svolto la propria attività in un altro Stato membro nel quale percepisce una pensione di vecchiaia integrativa.
35 Di conseguenza, una normativa nazionale come quella controversa nella causa a qua costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori vietato dall'art. 48 del Trattato. Non è pertanto necessario verificare se gli artt. 6 del Trattato e 3 del regolamento n. 1408/71 ostino ad una tale normativa.
36 La questione va quindi risolta nel senso che l'art. 48 del Trattato osta a che uno Stato membro calcoli i contributi per assicurazione malattia di un lavoratore in pensione soggetto alla sua legislazione in base all'importo lordo della pensione di vecchiaia integrativa di origine convenzionale che tale lavoratore percepisce in un altro Stato membro, senza tener conto del fatto che una parte dell'importo lordo di tale pensione è già stata trattenuta a titolo di contributi per assicurazione malattia in tale ultimo Stato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
37 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundessozialgericht con ordinanza 13 maggio 1998, dichiara:
L'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) osta a che uno Stato membro calcoli i contributi per assicurazione malattia di un lavoratore in pensione soggetto alla sua legislazione in base all'importo lordo della pensione di vecchiaia integrativa di origine convenzionale che tale lavoratore percepisce in un altro Stato membro, senza tener conto del fatto che una parte dell'importo lordo di tale pensione è già stata trattenuta a titolo di contributi per assicurazione malattia in tale ultimo Stato.
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