Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Tariffa doganale comune - Voci doganali - «Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni» ai sensi della voce 4418 della nomenclatura combinata - Inclusione da parte della Commissione in detta voce di legni a sezione rettangolare per la fabbricazione di telai per finestre - Modifica della voce doganale - Invalidità del punto 2 dell'allegato del regolamento n. 1509/97
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/97, art. 9; regolamento (CE) della Commissione n. 1509/97, allegato, punto 2]
Massima
$$Classificando, al punto 2 del regolamento n. 1509/97, nella sottovoce 4418 90 10 della nomenclatura combinata legni a sezione rettangolare aventi le dimensioni 48 x 72 mm oppure 85 x 72 mm (larghezza per altezza), destinati alla fabbricazione di telai per finestre, costituiti da assi con incollaggio parallelo alla venatura e con i bordi leggermente smussati, la Commissione ha modificato il contenuto della voce 4418 della nomenclatura combinata. Essa ha pertanto ecceduto i suoi poteri di precisazione della voce doganale conferitile dall'art. 9 del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, con la conseguenza che il regolamento n. 1509/97 è, in tale misura, invalido.
Infatti, anche se taluni prodotti in legno lamellare rientrano nella definizione di «lavori di carpenteria» di cui alla voce 4418 della nomenclatura combinata, da tale denominazione non può tuttavia dedursi che tutti i prodotti in legno lamellare debbano essere classificati in detta voce come lavori di carpenteria. Per poterli classificare in tale voce, occorre che essi presentino le caratteristiche e le proprietà oggettive definite dal testo della detta voce.
(v. punti 13, 27-28, 34 e dispositivo)
Parti
Nel procedimento C-309/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Finanzgericht di Monaco di Baviera (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Holz Geenen GmbH
e
Oberfinanzdirektion München,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 30 luglio 1997, n. 1509, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 204, pag. 8),
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori L. Sevón (relatore), presidente di sezione, P. Jann e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Holz Geenen GmbH, dai signori H. Glashoff, consulente fiscale, e U. Reimer, Aussenwirtschaftsberater;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor R.B. Wainwright, consigliere giuridico principale, e dalla signora K. Schreyer, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. M. Núñez Müller, del foro di Amburgo,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Holz Geenen GmbH e della Commissione all'udienza del 10 giugno 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 luglio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 24 giugno 1998, pervenuta alla Corte il 10 agosto successivo, il Finanzgericht di Monaco di Baviera ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa alla validità del regolamento (CE) della Commissione 30 luglio 1997, n. 1509, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 204, pag. 8).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Holz Geenen GmbH (in prosieguo: la «Holz Geenen») e l'Oberfinanzdirektion di Monaco di Baviera (direzione superiore per le finanze di Monaco; in prosieguo: l'«Oberfinanzdirektion») in ordine alla classificazione di un prodotto nella nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), come figurante nell'allegato I al regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 238, pag. 1).
3 Il capitolo 44 della NC riguarda il «legno, carbone di legna e lavori di legno». La struttura di base, a sei cifre, della voce 4418, «Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno» è la seguente:
4418 10 Finestre, porte-finestre e loro telai e stipiti
4418 20 Porte e loro telai, stipiti e soglie
4418 30 Pannelli per pavimenti
4418 40 Casseforme per le gettate di calcestruzzo
4418 50 Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)
4418 90 Altri.
4 La sottovoce 4418 90 della NC è suddivisa a sua volta nelle sottovoci 4418 90 10 «di legni lamellari» e 4418 90 90 «altri».
5 La voce 4421 della NC, l'ultima del capitolo 44, riguarda la categoria residuale «Altri lavori di legno» e la sottovoce 4421 90 99 è relativa alla categoria più residuale di tutte, ossia «Altri - altri - altri».
6 Il 2 gennaio 1996 la Holz Geenen richiedeva all'Oberfinanzdirektion il rilascio di un'informazione tariffaria vincolante in ordine ad una merce descritta come «legno incollato a sezione rettangolare per telai di finestra». Secondo l'ordinanza di rinvio, tale merce consiste in legno a sezione rettangolare con i bordi leggermente smussati, la cui sezione misura 48 x 72 mm oppure 85 x 72 mm (larghezza per altezza), i cui assi di legno di meranti, separati da un'anima di legno di conifera, sono incollati in modo tale che le venature corrono parallelamente. In genere il prodotto viene importato in lunghezze da 76 a 300 cm ed è utilizzato per la fabbricazione di telai per finestre.
7 Con informazione 23 gennaio 1996 l'Oberfinanzdirektion ha classificato la merce come «lavoro di carpenteria di legno (legno lamellare)» nella sottovoce 4418 90 10 della NC.
8 Il ricorso della Holz Geenen contro tale informazione, sospeso in attesa di una decisione della Commissione, è stato respinto con decisione 16 ottobre 1997 dell'Oberfinanzdirektion in seguito all'adozione, da parte della Commissione, del regolamento n. 1509/97, adottato in attuazione dell'art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).
9 Al punto 2 dell'allegato al citato regolamento n. 1509/97 la Commissione ha classificato il «legno a sezione rettangolare per la fabbricazione di telai per finestre, composto da assi con incollaggio parallelo alla venatura, con i bordi leggermente smussati, avente le seguenti dimensioni: 48 x 72 mm, oppure 85 x 72 mm (larghezza x altezza)» nella sottovoce 4418 90 10 della NC, il che corrisponde alla classificazione effettuata dall'Oberfinanzdirektion nell'informazione 23 gennaio 1996. La motivazione esposta nel suddetto allegato precisa che: «La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 4418, 4418 90 e 4418 90 10. Si tratta di un lavoro di carpenteria (legno lamellare)».
10 Contro tale decisione la Holz Geenen ha presentato un ricorso dinanzi al Finanzgericht di Monaco di Baviera dichiarando che la merce in questione non è un lavoro di carpenteria, bensì un «altro lavoro di legno» ai sensi della voce 4421 della NC. Essa sostiene l'illegittimità del regolamento n. 1509/97 in quanto contiene una classificazione che derogherebbe alla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: l'«SA»), stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata per conto della Comunità con decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione»).
11 Il giudice a quo sostiene che, secondo l'Oberfinazdirektion, la denominazione «legno lamellare» sarebbe neutra e non riferita ad una destinazione particolare della merce. Potendo essere utilizzato in qualsiasi tipo di costruzione, il legno lamellare rientrerebbe nella nozione di «lavoro di carpenteria». La descrizione della merce nel regolamento n. 1509/97 indicherebbe chiaramente che la Commissione classifica il legno lamellare sotto la voce 4418 della NC, indipendentemente dal suo uso nella costruzione di elementi portanti o per altri scopi.
12 Condividendo i dubbi della Holz Geenen circa la validità del regolamento n. 1509/97, il Finanzgericht di Monaco ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia invalido il regolamento (CE) della Commissione 30 luglio 1997, n. 1509 (GU L 204, pag. 8), relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, nel caso di specie legno a sezione rettangolare di dimensioni 48 mm x 72 mm oppure 85 mm x 72 mm (larghezza x altezza) per la fabbricazione di telai per finestre, composto da assi con incollaggio parallelo alla venatura, con i bordi leggermente smussati».
13 In via preliminare, occorre ricordare che il Consiglio ha attribuito alla Commissione, la quale agisce di concerto con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale quanto alla precisazione del contenuto delle voci doganali di cui tener conto per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della Commissione di adottare misure di cui all'art. 9, n. 1, lett. a), b), ed e), del regolamento n. 2658/87 non autorizza la medesima a modificare il contenuto delle voci doganali, stabilite in base all'SA istituito dalla Convenzione, di cui la Comunità si è impegnata a non modificare la portata in forza dell'art. 3 della convenzione medesima (v. sentenza 14 dicembre 1995, causa C-267/94, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4845, punti 19 e 20).
14 Per giurisprudenza consolidata, nell'interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nel testo della voce della NC. Le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda l'SA, dal Consiglio di cooperazione doganale (in prosieguo: le «NESA») forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v. sentenza 28 aprile 1999, causa C-405/97, Mövenpick Deutschland, Racc. pag. I-2397, punto 18).
15 Inoltre, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, e detta inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v. sentenza 1_ giugno 1995, causa C-459/93, Thyssen Haniel Logistic, Racc. pag. I-1381, punto 13).
16 Nel caso di specie la voce 4418 della NC riguarda i «lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno».
17 Secondo quanto sostenuto dalla Commissione nelle osservazioni, poiché la voce 4418 della NC non si riferirebbe all'uso o alla destinazione, occorrerebbe stabilire come debbano essere oggettivamente intese le nozioni in essa contenute.
18 Al riguardo occorre osservare che il testo stesso della voce 4418 della NC, riferendosi a merci usate «per costruzioni», contiene un criterio di destinazione. Ciò è del resto confermato dalla voce 44.18, primo comma, delle NESA, secondo la quale essa «comprende vari lavori di legno (...) utilizzati nelle costruzioni di qualsiasi specie».
19 In base alla voce 44.18, secondo comma, delle NESA, l'espressione «lavori di falegnameria si riferisce specialmente ai lavori di legno destinati ad equipaggiare i fabbricati, quali porte, finestre, scurini o imposte, scale, telai per porte e finestre, ecc., mentre la denominazione lavori da carpentiere vuol riferirsi più particolarmente ai lavori di legno che sono destinati a costituire l'ossatura di costruzioni in genere o ad essere impiegati per montare impalcature, rivestimenti di gallerie, casseforme per cemento armato, ecc., ad esempio travature, longarine, capriate, puntoni e correnti per tetti, ecc.».
20 La voce 4418 della NC comprende pertanto, al di là di talune eccezioni che non rilevano per la causa principale, tutti gli elementi in legno destinati ad equipaggiare i fabbricati o utilizzati nell'ossatura di un fabbricato ovvero nella sua costruzione (impalcature, rivestimenti, ecc.).
21 E' incontestato che il legno a sezione rettangolare come quello di cui si tratta nella causa principale non costituisce ancora finestre o telai per finestre «incompleti o non finiti» ai sensi della prima parte, titolo I, intitolato «Regole generali», A, che detta le «Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata», punto 2, lett. a), dell'allegato I al regolamento n. 1734/96. Di conseguenza, il suddetto legno a sezione rettangolare non può costituire lavoro di falegnameria.
22 Occorre pertanto esaminare se tale merce costituisca lavoro di carpenteria.
23 Tanto dall'ordinanza di rinvio quanto dal regolamento n. 1509/97 emerge che il legno a sezione rettangolare come quello di cui si tratta nella causa principale è destinato alla fabbricazione di telai per finestre. Il giudice nazionale ha inoltre rilevato che tale merce non soddisfa i requisiti necessari per un grado di resistenza corrispondente a quello delle merci che rientrano nella definizione di lavori di carpenteria e a tal proposito la Holz Geenen ha sostenuto, senza essere contraddetta dalla Commissione, che si tratta di elementi di costruzione in legno non portanti.
24 Nessuno degli elementi presentati al dibattimento dinanzi alla Corte indica che il suddetto legno a sezione rettangolare sia destinato all'utilizzo nell'ossatura di un fabbricato o nella sua costruzione, né che le sue caratteristiche o proprietà oggettive corrispondano, in qualunque maniera, a quelle proprie delle merci rientranti nella definizione di «lavori di carpenteria» menzionati nella voce 4418 della NC. Di conseguenza, esso non può essere classificato sotto tale voce.
25 Questa conclusione non è invalidata dal fatto che la voce 44.18 delle NESA precisa, al terzo comma, che «fra i prodotti di questa voce si può citare il legno lamellare che è un legno per lavori da carpentiere, ottenuto incollando assieme un certo numero di strati di legno con filo disposto nella medesima direzione».
26 Al riguardo occorre osservare che il significato dell'espressione «legno lamellare» [in inglese «glue-laminated timber (glulam)»], la quale peraltro compare anche nella voce 44.12, secondo comma, delle NESA, in base alla quale «non rientrano in questa voce i prodotti massicci di legno lamellato come per esempio le travi di legno lamellato (generalmente n. 44.18)», nell'ambito della voce 4418 della NC, è limitato dal testo di tale disposizione. Inoltre, risulta dalla voce 44.18, terzo comma, delle NESA che il legno lamellare cui essa si riferisce è un legno per lavori da carpentiere (in inglese: «structural timber product»). In tale contesto l'espressione «legno lamellare» designa quindi un prodotto ottenuto incollando insieme un certo numero di strati di legno con venatura disposta nella medesima direzione e destinato all'utilizzo nell'ossatura o nella costruzione di un fabbricato.
27 Infatti, se dalla voce 44.18, terzo comma, delle NESA è possibile inferire che taluni prodotti in legno lamellare rientrano nella definizione di «lavori di carpenteria» di cui alla voce 4418 della NC, da tale denominazione non può tuttavia dedursi che tutti i prodotti in legno lamellare debbano essere classificati sotto la voce 4418 della NC come lavori di carpenteria. Per poterli classificare sotto tale voce, occorre che essi presentino le caratteristiche e le proprietà oggettive definite dal testo della voce 4418 della NC.
28 Da quanto precede risulta che, classificando al punto 2 dell'allegato al regolamento n. 1509/97 il «legno a sezione rettangolare per la fabbricazione di telai per finestre, composto da assi con incollaggio parallelo alla venatura, con i bordi leggermente smussati, avente le seguenti dimensioni: 48 x 72 mm, oppure 85 x 72 mm (larghezza x altezza)» nella sottovoce 4418 90 10 della NC, la Commissione ha modificato il contenuto della voce 4418 della NC.
29 Benché il giudice a quo non abbia sollevato questioni relative alla classificazione di merci come quelle di cui trattasi nella causa principale in caso di soluzione affermativa alla sua domanda pregiudiziale, occorre fornirgli gli elementi interpretativi di diritto comunitario che possono essere utili alla decisione del caso di cui è investito.
30 Al riguardo occorre rilevare che l'espressione «legno stratificato» (in inglese «laminated wood») viene utilizzata anche nella NC per indicare un prodotto ottenuto incollando insieme un certo numero di strati di legno.
31 Tale espressione compare in particolare nella voce 4412 della NC, che riguarda il «legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato». Dalla nota n. 4 del capitolo 44 della NC, nonché dalla voce 44.12, terzo comma, delle NESA, risulta che i prodotti che rientrano sotto tale voce rimangono classificati in tal modo indipendentemente dal fatto che siano stati o meno lavorati in modo tale da ottenere i profili ammessi per le tipologie di legno della voce 4409, curvati, ondulati, perforati, tagliati od ottenuti in forme diverse dalla quadrata o rettangolare oppure sottoposti a qualsiasi altra lavorazione, purché questa non conferisca agli stessi il carattere di oggetti compresi in altre voci. Tuttavia, dal testo della voce 4412 della NC, nonché dalla voce 44.12, primo comma, delle NESA, risulta che il prodotto in essa rientrante deve presentare almeno uno strato esterno costituito da un foglio da impiallacciatura, ossia da uno strato sottile di legno.
32 L'espressione «legno stratificato» compare altresì alla nota 3 del capitolo 44 della NC, in cui si precisa che, «per l'applicazione delle voci da 4414 a 4421, gli articoli (...) di legno stratificato (...) sono assimilati ai corrispondenti oggetti di legno». Come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, se il legno a sezione rettangolare di cui trattasi nella causa principale deve rientrare in una delle voci che comprendono gli articoli in legno stratificato in virtù della suddetta nota, si deve allora trattare della voce 4421 della NC, dato che la voce 4418 della NC non è applicabile, come risulta dal punto 20 della presente sentenza, e che le altre voci sono chiaramente inadatte. In tal caso, la sottovoce 4421 90 99 della NC costituirebbe la sola classificazione possibile di tale legno a sezione rettangolare.
33 Spetta al giudice a quo, sulla base delle indicazioni che precedono, classificare le merci di cui trattasi nella causa principale.
34 Occorre pertanto rispondere alla questione sollevata dichiarando che il regolamento n. 1509/97 è invalido nella parte in cui, al punto 2 dell'allegato, classifica nella sottovoce 4418 90 10 della NC il «legno a sezione rettangolare per la fabbricazione di telai per finestre, composto da assi con incollaggio parallelo alla venatura, con i bordi leggermente smussati, avente le seguenti dimensioni: 48 x 72 mm, oppure 85 x 72 mm (larghezza x altezza)».
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
35 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Monaco di Baviera con ordinanza 24 giugno 1998, dichiara:
Il regolamento (CE) della Commissione 30 luglio 1997, n. 1509, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, invalido nella parte in cui, al punto 2 dell'allegato, classifica nella sottovoce 4418 90 10 della nomenclatura combinata il «legno a sezione rettangolare per la fabbricazione di telai per finestre, composto da assi con incollaggio parallelo alla venatura, con i bordi leggermente smussati, avente le seguenti dimensioni: 48 x 72 mm, oppure 85 x 72 mm (larghezza x altezza)».
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