Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Legislazioni uniformi - Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari - Ambito d'applicazione ratione materiae del regolamento n. 2081/92 - Normativa che vieta l'uso di una indicazione di origine in mancanza di un rapporto fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica - Esclusione
[Regolamento del Consiglio (CEE) n. 2081/92, art. 2, n. 2, lett. b)]
Massima
$$Il regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, non osta a una normativa nazionale che proibisce l'uso ingannevole di una indicazione di origine che non implica alcun rapporto tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica.
Infatti, ai sensi del suo art. 2, n. 2, lett. b), il regolamento n. 2081/92 ha ad oggetto solo le indicazioni geografiche per le quali esiste un nesso diretto tra una particolare qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto, da un lato, e la sua origine geografica specifica, dall'altro. Le indicazioni di origine geografica semplici, che non implicano alcun rapporto fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica, non rientrano in questa definizione e non possono pertanto trovare protezione in virtù del regolamento n. 2081/92.
( v. punti 43-44, 54 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-312/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV
e
Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen (relatore) e dalla signora F. Macken, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per lo Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV, dall'avv. E.M. Gerstenberg, del foro di Monaco di Baviera;
- per la Warsteiner Brauerei Haus Cramer Gmbh & Co. KG, dall'avv. W. Witz, del foro di Mannheim;
- per il governo tedesco, dai signori W.-D. Plessing, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'Economia, e A. Dittrich, Ministerialrat presso il Ministero federale della Giustizia, in qualità di agenti;
- per il governo ellenico, dal signor I.K. Chalkias, consigliere giuridico aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, in qualità di agente;
- per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e C. Vasak, segretario aggiunto agli Affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per il governo italiano, dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor I.M. Braguglia, avvocato dello Stato;
- per il governo austriaco, dalla signora C. Pesendorfer, Oberrätin presso la Cancelleria, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor J.L. Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. B. Wägenbaur, del foro di Bruxelles,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dello Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV, rappresentato dagli avv.ti E.M. Gerstenberg e C. Eggers, del foro di Francoforte sul Meno, della Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG, rappresentata dall'avv. W. Witz, del governo tedesco, rappresentato dal signor H. Heitland, Regierungsdirektor presso il Ministero federale della Giustizia, in qualità di agente, del governo ellenico, rappresentato dal signor I.K. Chalkias, del governo italiano, rappresentato dalla signora F. Quadri, avvocato dello Stato, e della Commissione, rappresentata dal signor J.L. Iglesias Buhigues, assistito dall'avv. B. Wägenbaur, all'udienza del 22 marzo 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 maggio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 2 luglio 1998, giunta alla Corte il 12 agosto successivo, il Bundesgerichtshof ha proposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1).
2 Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che oppone lo Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV, un'associazione che ha come oggetto sociale la lotta alla concorrenza sleale (in prosieguo: lo «Schutzverband»), alla Warsteiner Brauerei Haus Cramer Gmbh & Co. KG (in prosieguo: la «Warsteiner Brauerei»), in relazione all'uso da parte di quest'ultima della denominazione «Warsteiner» sulle etichette applicate alle bottiglie di determinati tipi di birra che essa produceva in una birreria situata a Paderborn, località a 40 km da Warstein.
Disciplina nazionale
3 In Germania l'art. 3 del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge tedesca sulla concorrenza sleale; in prosieguo: l'«UWG») del 7 giugno 1909 dispone:
«Contro chiunque fornisca, nell'ambito di relazioni commerciali, per ragioni di concorrenza, indicazioni ingannevoli relative (...) all'origine [dei prodotti] può essere intentata un'azione inibitoria dell'uso di tali indicazioni».
4 Il Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (legge tedesca sulla protezione dei marchi e altri contrassegni; in prosieguo: il «Markengesetz») del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994, I, pag. 3082), entrato in vigore il 1° gennaio 1995, stabilisce, all'art. 1, recante la rubrica «Marchi tutelati e altri contrassegni»:
«Sono tutelati in forza della presente legge:
1. i marchi,
2. le ditte, le insegne e le denominazioni sociali,
3. le indicazioni di origine geografica».
5 Le indicazioni di origine geografica sono disciplinate dalla parte sesta del Markengesetz. Detta parte si compone di tre sezioni, la prima delle quali (artt. 126-129) riguarda la «protezione delle indicazioni di origine geografica» e la seconda (artt. 130-136) la «protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92».
6 L'art. 126, n. 1, del Markengesetz, intitolato «Denominazioni, indicazioni o contrassegni tutelati quali indicazioni di origine geografica», prevede che:
«Per indicazioni di origine geografica si intendono, ai sensi della presente legge, i nomi di luoghi, regioni, territori o paesi, nonché le altre indicazioni o contrassegni usati nelle relazioni commerciali per indicare l'origine geografica di prodotti o di servizi».
7 L'art. 126, n. 2, precisa che «le denominazioni, le indicazioni o i contrassegni di cui al numero 1 non godono di tutela quali indicazioni di origine geografica allorché si tratti di denominazioni generiche».
8 L'art. 127 del Markengesetz, intitolato «Portata della protezione», dispone:
«1. Le indicazioni di origine geografica non possono essere usate nelle relazioni commerciali per prodotti o servizi che non provengono dal luogo, dalla regione, dal territorio o dal paese che le stesse indicano, qualora l'uso di tali denominazioni, indicazioni o contrassegni per prodotti o servizi di diversa origine comporti un rischio di frode circa la loro origine geografica.
2. Qualora un'indicazione di origine geografica designi prodotti o servizi che possiedono caratteristiche particolari o una qualità particolare, l'indicazione di origine geografica può essere usata nelle relazioni commerciali per tale tipo di prodotti o di servizi aventi tale origine solo quando gli stessi presentano tali caratteristiche o tale qualità.
3. Qualora un'indicazione di origine geografica goda di particolare rinomanza, non può essere usata nelle relazioni commerciali per prodotti o servizi di diversa origine, ancorché in assenza di qualsivoglia rischio di frode circa l'origine geografica, se il suo uso per prodotti o servizi di diversa provenienza è atto a produrre un vantaggio sleale e ingiusto grazie alla rinomanza o alla qualità caratteristica dell'indicazione di origine geografica, o a recarvi pregiudizio.
(...)».
9 In forza dell'art. 128, n. 1, del Markengesetz:
«Un'azione inibitoria può essere intentata da parte di chi è legittimato in forza dell'art. 13, n. 2, della legge sulla concorrenza sleale [UWG] contro chiunque usi nelle relazioni commerciali denominazioni, indicazioni o contrassegni in violazione dell'art. 127».
10 Al riguardo risulta dall'ordinanza di rinvio che l'art. 13, n. 2, dell'UWG si riferisce ai concorrenti, alle associazioni di categoria, alle associazioni dei consumatori e alle camere di commercio, industria e artigianato.
11 Gli artt. 130-136 del Markengesetz regolano in particolare la procedura per la registrazione delle indicazioni geografiche e per le denominazioni d'origine ai sensi del regolamento n. 2081/92, le modalità di sorveglianza e di controllo previste dalle disposizioni di detto regolamento, i tipi di ricorso esistenti in materia e i termini di prescrizione.
Disciplina comunitaria
Il regolamento n. 2081/92
12 Il regolamento n. 2081/92, entrato in vigore il 25 luglio 1993, ricorda, al suo quinto considerando, «che in relazione all'etichettatura i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti alle norme generali fissate dalla Comunità e segnatamente all'osservanza della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità [GU 1979, L 33, pag. 1]; che, tenuto conto della loro specificità, è opportuno stabilire una serie di disposizioni particolari complementari per i prodotti agricoli ed alimentari provenienti da una determinata area geografica».
13 Il regolamento n. 2081/92 constata parimenti, al suo settimo considerando, «che le prassi nazionali di elaborazione e di attribuzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche sono attualmente eterogenee; che è necessario prospettare un approccio comunitario; che in effetti un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione favorirà la diffusione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine poiché garantirà, tramite un'impostazione più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, ciò che farà aumentare la credibilità dei prodotti in questione agli occhi dei consumatori».
14 Il nono e il decimo considerando del regolamento n. 2081/92 recitano come segue:
«considerando che il campo d'applicazione del presente regolamento si limita ai prodotti agricoli e alimentari in ordine ai quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica; che, tuttavia, all'occorrenza detto campo d'applicazione potrebbe essere esteso ad altri prodotti;
considerando che, tenuto conto delle prassi esistenti, sembra opportuno definire due diversi livelli di riferimento geografico, ossia le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette».
15 L'art. 1 del regolamento n. 2081/92 prevede:
«1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato II del Trattato e dei prodotti alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati nell'allegato II del presente regolamento.
(...)
2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari.
(...)».
16 L'allegato I al citato regolamento, intitolato «Prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1», cita la «Birra» al primo trattino.
17 Ai sensi dell'art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2081/92:
«1. La protezione comunitaria delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "denominazione d'origine": il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
- la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata;
b) "indicazione geografica": il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
- di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata».
18 Il regolamento n. 2081/92 indica, al suo dodicesimo considerando, che «per usufruire della protezione in ciascuno degli Stati membri, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine devono essere registrate a livello comunitario» e che «l'iscrizione in un registro consente altresì di garantire l'informazione degli operatori del settore e dei consumatori».
19 Gli artt. 5-7 del regolamento n. 2081/92 disciplinano la procedura di registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine di cui all'art. 2, detta «procedura ordinaria». Secondo l'art. 5, n. 4, la domanda di registrazione va inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l'area geografica interessata. Lo Stato membro verifica, ai sensi del n. 5 di tale disposizione, che la domanda sia giustificata e la trasmette alla Commissione.
20 Tenuto conto del fatto che l'istruttoria di una domanda di registrazione da parte della Commissione richiede un certo tempo e che si è ritenuto necessario, in attesa di una decisione relativa alla registrazione di una denominazione, che lo Stato membro conceda una protezione nazionale transitoria, il regolamento n. 2081/92 è stato modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 1997, n. 535 (GU L 83, pag. 3), che ha inserito all'art. 5, n. 5, dopo il n. 1, il testo che segue:
«Tale Stato membro può, a titolo transitorio, accordare alla denominazione così trasmessa una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adeguamento, solo in via transitoria a decorrere dalla data della trasmissione; (...)
La protezione nazionale transitoria cessa di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla registrazione in virtù del presente regolamento. (...)
Le conseguenze di una tale protezione nazionale, nel caso in cui la denominazione non fosse registrata ai sensi del presente regolamento, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.
Le misure adottate dagli Stati membri in virtù del secondo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non devono ostacolare gli scambi intracomunitari».
21 L'art. 17 del regolamento n. 2081/92 introduce una procedura di registrazione semplificata, applicabile alla registrazione delle denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento. Esso dispone:
«1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento.
2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L'articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.
3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione».
22 In forza dell'art. 8 del regolamento n. 2081/92: «Le menzioni "DOP", "IGP" o le menzioni tradizionali equivalenti possono figurare solo su prodotti agricoli ed alimentari conformi al presente regolamento».
23 Ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 2081/92:
«1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;
d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.
Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata generica, l'uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato non è contrario al primo comma, lett. a) o b).
2. Gli Stati membri possono tuttavia mantenere le misure nazionali che autorizzano l'impiego delle espressioni di cui alla lett. b) del paragrafo 1 per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento, sempreché:
- i prodotti siano stati commercializzati legalmente con tali espressioni per almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente regolamento;
- dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti.
Questa deroga non può tuttavia condurre alla libera commercializzazione dei prodotti nel territorio di uno Stato membro per il quale dette espressioni erano vietate.
3. Le denominazioni protette non possono diventare generiche».
24 Al fine di tener conto in particolare del fatto che solo nel marzo 1996 la Commissione ha presentato al Consiglio la prima proposta di registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine che essa doveva elaborare ai sensi dell'art. 17, n. 2, del regolamento n. 2081/92, vale a dire dopo che la maggior parte del periodo transitorio di cinque anni previsto all'art. 13, n. 2, dello stesso regolamento era già trascorso, il regolamento n. 535/97, entrato in vigore il 28 marzo 1997, ha sostituito quest'ultimo numero con il testo seguente:
«In deroga al paragrafo 1, lett. a) e b), gli Stati membri possono lasciare in vigore i sistemi nazionali che consentono l'impiego delle denominazioni registrate in virtù dell'art. 17 per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione, sempreché:
- i prodotti siano stati legalmente immessi in commercio con tali denominazioni da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente regolamento,
- le imprese abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo le denominazioni durante il periodo di cui al primo trattino,
- dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti.
Questa deroga non può tuttavia condurre alla libera immissione in commercio dei prodotti nel territorio di uno Stato membro per il quale tali denominazioni erano vietate».
Causa principale e questione pregiudiziale
25 La Warsteiner Brauerei gestisce, dal 1753, una birreria in Warstein, nella Renania settentrionale-Vestfalia (Germania). Essa è titolare del marchio «Warsteiner» per la «birra di tipo Pilsen», registrato il 24 ottobre 1990 presso il Deutsche Patentamt (Ufficio brevetti tedesco) dopo che era stato dimostrato che tale marchio si era ormai affermato sul mercato. E' pacifico che una birra prodotta a Warstein non possiede alcuna specifica caratteristica che le derivi da detta località e che la birra denominata «Warsteiner» deve la sua rinomanza alla qualità della birra e all'attività promozionale del marchio «Warsteiner».
26 Nell'autunno 1990 la Warsteiner Brauerei acquistava una birreria in Paderborn, situata a km 40 da Warstein, nella quale ha prodotto birra di tipo «Light» e «Fresh» sino alla fine del 1991. Le etichette applicate sulla parte anteriore delle bottiglie di questi tipi di birra presentavano tra l'altro la menzione «Warsteiner» o «Marke Warsteiner» (marchio Warsteiner). Le etichette applicate sulla parte posteriore indicavano tra l'altro che i tipi di birra in argomento erano prodotti e imbottigliati «in unserer neuen Paderborner Brauerei» (nella nostra nuova birreria di Paderborn).
27 Ritenendo che tali etichette traessero in inganno, lo Schutzverband ha citato in giudizio la Warsteiner Brauerei davanti al Landgericht Mannheim (Germania) perché le fosse inibito, ai sensi dell'art. 3 dell'UWG, l'uso dell'indicazione di origine geografica «Warsteiner» per la birra prodotta a Paderborn.
28 Davanti al Landgericht Mannheim, la Warsteiner Brauerei ha in particolare fatto valere che la denominazione «Warsteiner» non implicherebbe alcuna allusione a una qualsivoglia provenienza geografica, dato che la località Warstein sarebbe praticamente sconosciuta e che ad ogni buon conto la rinomanza della birra non dipenderebbe dalle caratteristiche particolari attribuibili a tale località. Essa aggiungeva che anche molte altre birre che recano una denominazione evocante un'origine geografica non sarebbero esclusivamente prodotte nella località a cui la denominazione si riferisce.
29 Il Landgericht Mannheim, dopo aver fatto procedere a una perizia demoscopica, ha accolto l'azione inibitoria promossa dallo Schutzverband e, con sentenza 10 giugno 1994, ha vietato alla Warsteiner Brauerei di offrire in vendita, distribuire e/o porre in commercio le birre prodotte nella birreria di Paderborn, recanti le etichette contestate.
30 Con sentenza 14 febbraio 1996 l'Oberlandesgericht Karlsruhe (Germania), decidendo in sede di appello, ha riformato la sentenza del Landgericht Mannheim e respinto la domanda dello Schutzverband. Dopo aver disposto una perizia integrativa, l'Oberlandesgericht Karlsruhe ha infatti dichiarato che dal sondaggio risulterebbe che una parte considerevole delle persone interrogate non era tratta in inganno da questa denominazione in modo rilevante, cioè in modo tale da influenzare il comportamento dei consumatori. Esso ha constatato che solo l'8% dei consumatori di birra interrogati, ancorché bevitori in via rara od occasionale, sarebbero stati a conoscenza dell'esistenza di una località chiamata Warstein e le avrebbero attribuito importanza.
31 Nella sua sentenza l'Oberlandesgericht Karlsruhe ha parimenti esaminato le pretese fondate sul Markengesetz, entrato nel frattempo in vigore, e, come risulta dalle osservazioni scritte presentate alla Corte dalla Warsteiner Brauerei, ha al riguardo indicato:
«La pretesa invocata non può più fondarsi sul combinato disposto degli artt. 128, n. 1, da un lato, e 126 e 127, dall'altro, del Markengesetz. Per il diritto dei marchi, la protezione delle denominazioni d'origine geografica presuppone essa stessa l'esistenza di un rischio di frode (art. 127, n. 1, del Markengesetz). Esattamente come per l'art. 3 dell'UWG, occorre basarsi sull'esistenza di un'indicazione ingannevole che influenzi la scelta al momento dell'acquisto».
32 La controversia è stata infine portata dinanzi al Bundesgerichtshof che, nella sua ordinanza di rinvio, osserva innanzi tutto che per la valutazione giuridica della controversia vengono segnatamente in rilievo le disposizioni del Markengesetz. Esso sottolinea che la protezione delle indicazioni di origine geografica è stata ampliata tramite l'adozione di tale nuova legislazione, che ha carattere di «lex specialis». Per sua natura, questa protezione continuerebbe a trovare un suo fondamento nel diritto della concorrenza, ma disposizioni come quella dell'art. 3 dell'UWG potrebbero essere invocate solo a titolo suppletivo, per fattispecie che non ricadono sotto gli artt. 126 e seguenti del Markengesetz. In assenza di attribuzione della denominazione a un singolo titolare (esclusivista), le indicazioni di origine geografica non costituirebbero tuttavia un particolare tipo di proprietà intellettuale.
33 Il Bundesgerichtshof rileva in seguito che la protezione dei concorrenti sarebbe motivo sufficiente per giustificare il divieto di apporre su un prodotto indicazioni inesatte quanto alla sua provenienza geografica, di modo che la protezione delle indicazioni di origine geografica dovrebbe essere assicurata anche quando l'origine del prodotto è ininfluente sulle scelte di acquisto del consumatore.
34 Secondo il Bundesgerichtshof, la protezione delle indicazioni di origine geografica semplici di cui all'art. 127, n. 1, del Markengesetz non presupporrebbe che le indicazioni di cui trattasi siano note in quanto tali, vale a dire, nella causa principale, in quanto riferimento a una località chiamata «Warstein», ma richiederebbe semplicemente che la località indicata non sia palesemente inimmaginabile come luogo di produzione, a motivo della sua specificità o delle caratteristiche particolari del prodotto. Questa protezione non sarebbe neppure subordinata alla condizione che il consumatore associ a questa indicazione qualità particolari, che si esplicitano in caratteristiche regionali o locali. Per statuire sulla controversia principale sarebbe perciò inutile sapere se il consumatore associ al luogo di origine della birra particolari aspettative di qualità o se l'indicazione «Warsteiner», in quanto indicazione di origine, rivesta una qualsivoglia importanza nel determinare il consumatore all'acquisto.
35 Il Bundesgerichtshof ritiene infine che il regolamento n. 2081/92, che, ai sensi del suo art. 2, n. 2, lett. b), protegge le indicazioni geografiche dei prodotti alimentari solo se una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica, non si opponga di norma alla protezione nazionale delle indicazioni di origine geografica semplici. Esso tuttavia ritiene che né la Corte, nella sua sentenza 7 maggio 1997, cause riunite da C-321/94 a C-324/94, Pistre e a. (Racc. pag. I-2343), né la Commissione, nelle osservazioni scritte presentate in occasione di detta causa, abbiano mai dato una risposta chiara e definitiva alla questione se la protezione delle indicazioni geografiche e denominazioni d'origine introdotta dal regolamento n. 2081/92 escluda ogni ulteriore e più estesa protezione nazionale.
36 Ritenendo che, in base a tali premesse, la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione del regolamento n. 2081/92, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di porre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, osti ad una normativa nazionale che proibisca l'uso ingannevole di una denominazione di origine geografica semplice, vale a dire di un'indicazione che non implica nessun rapporto fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica».
Questione pregiudiziale
37 Va ricordato, preliminarmente, che il quinto considerando del regolamento n. 2081/92 precisa che i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti, per quanto riguarda la loro etichettatura, alle norme generali fissate dalla Comunità e segnatamente all'osservanza della direttiva 79/112.
38 Va parimenti rilevato che, nelle sue osservazioni scritte, il governo tedesco sottolinea espressamente che gli artt. 126 e seguenti del Markengesetz, come già, in particolare, l'art. 3 dell'UWG, mirano a proteggere dalle frodi il consumatore al pari della direttiva 79/112.
39 Si deve tuttavia constatare che il giudice nazionale non ha interpellato la Corte sull'interpretazione di tale direttiva, ma che la questione pregiudiziale proposta si riferisce solo alle disposizioni del regolamento n. 2081/92.
40 Letta in relazione alla normativa nazionale applicabile, la questione proposta deve perciò essere letta come volta a stabilire se il regolamento n. 2081/92 osti a una normativa nazionale che proibisca l'uso ingannevole di una indicazione di origine geografica che non implica nessun rapporto tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica.
41 Al riguardo va prima di tutto rilevato che risulta dalla giurisprudenza della Corte che, in mancanza di una normativa comune in materia di produzione e di commercio di un prodotto, spetta, in linea di principio, agli Stati membri disciplinare, ciascuno nell'ambito del proprio territorio, tutto ciò che riguarda il commercio di tale prodotto, comprese la sua denominazione e la sua etichettatura, fatto salvo qualsiasi provvedimento comunitario adottato al fine di ravvicinare le legislazioni nazionali in queste materie (sentenza 16 dicembre 1980, causa 27/80, Fietje, Racc. pag. 3839, punto 7).
42 Si deve rilevare in seguito che, conformemente ai suoi artt. 1, n. 1, e 2, nn. 1 e 2, il regolamento n. 2081/92 disciplina la protezione comunitaria delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche di cui al detto regolamento.
43 Orbene, ai sensi del suo art. 2, n. 2, lett. b), il regolamento n. 2081/92 ha ad oggetto solo le indicazioni geografiche per le quali esiste un nesso diretto tra una particolare qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto, da un lato, e la sua origine geografica specifica, dall'altro (v., in tal senso, la citata sentenza Pistre e a., punto 35).
44 E' pacifico che le indicazioni di origine geografica semplici che, secondo i termini usati dal giudice nazionale nella questione pregiudiziale, non implicano nessun rapporto fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica non rientrano in questa definizione e non possono pertanto trovare protezione in virtù del regolamento n. 2081/92.
45 Tuttavia, non vi è nulla nel regolamento n. 2081/92 che indichi che tali indicazioni di origine geografica non possano essere tutelate in forza di una disciplina nazionale di uno Stato membro.
46 Al contrario, risulta espressamente dal nono considerando del regolamento n. 2081/92 che il suo campo d'applicazione si limita alle denominazioni in ordine alle quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica.
47 Peraltro, nella citata sentenza Pistre e a., punti 39 e 40, la Corte ha già dichiarato che il regolamento n. 2081/92 non osta all'applicazione di una normativa nazionale che tuteli denominazioni le quali implichino riferimenti geografici specifici i quali, se esistessero nessi tra le caratteristiche dei prodotti richiamate da tali denominazioni e la zona geografica alla quale rinviano, potrebbero formare oggetto di una registrazione ai sensi del detto regolamento.
48 La Warsteiner Brauerei e il governo ellenico obiettano che il fatto di autorizzare, a fianco del regolamento n. 2081/92, disposizioni nazionali sulla protezione di indicazioni geografiche che non si raccordano con i presupposti di protezione stabiliti nel regolamento si scontrerebbe con lo scopo stesso di quest'ultimo che, conformemente, in particolare, al suo settimo considerando, sarebbe quello di introdurre un sistema comunitario di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine sostituendo le svariate prassi nazionali in materia con un insieme di regole comunitarie e un approccio più uniforme. Secondo il governo ellenico, il mantenimento di tali disposizioni nazionali metterebbe inoltre fondamentalmente in causa il sistema comunitario di registrazione introdotto tramite il regolamento n. 2081/92, per il fatto che esso permetterebbe la protezione di indicazioni geografiche senza che siano rispettate le regole di procedura e i rigidi presupposti sostanziali cui sono subordinate la loro registrazione e, pertanto, la loro protezione ai sensi del regolamento n. 2081/92.
49 A questo proposito è giocoforza constatare che lo scopo perseguito dal regolamento n. 2081/92 non può essere messo in causa a motivo dell'applicazione, a fianco dello stesso, di disposizioni nazionali di protezione delle indicazioni di origine geografica che non rientrano nel suo ambito di applicazione.
50 D'altro canto, il regolamento n. 2081/92 ha lo scopo di garantire una protezione uniforme, nella Comunità, delle denominazioni geografiche cui si riferisce e ha introdotto l'obbligo della loro registrazione comunitaria affinché esse possano godere di una protezione in tutti gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza 9 giugno 1998, cause riunite C-129/97 e C-130/97, Chiciak e Fol, Racc. pag. I-3315, punti 25 e 26), mentre la protezione nazionale che uno Stato membro può concedere a denominazioni geografiche che non soddisfano i presupposti per la registrazione ai sensi del regolamento n. 2081/92 è disciplinata dal diritto nazionale del detto Stato membro e resta confinata al territorio dello stesso.
51 La Warsteiner Brauerei e il governo ellenico rilevano parimenti che l'art. 17, n. 3, del regolamento n. 2081/92 così come il suo art. 5, n. 5, come modificato dal regolamento n. 535/97, autorizzerebbero gli Stati membri a mantenere o ad accordare una protezione nazionale a favore delle denominazioni comunicate o trasmesse alla Commissione ai fini della loro registrazione nell'ambito rispettivamente della procedura semplificata, o della procedura ordinaria, solo in via transitoria, fino alla data di adozione di una decisione sulla loro registrazione. Ne deducono che non potrebbero più essere tutelate né le denominazioni comunicate o trasmesse in applicazione rispettivamente degli artt. 17, n. 1, e 5, n. 5, del regolamento n. 2081/92 che non soddisfano i requisiti di protezione di detto regolamento, né, a maggior ragione, quelle che non hanno fatto oggetto di alcuna comunicazione o trasmissione.
52 A tale riguardo basta constatare che l'art. 17, n. 3, del regolamento n. 2081/92 si applica unicamente alle denominazioni, già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, che sono state comunicate dagli Stati membri alla Commissione ai fini della loro registrazione e della loro protezione a livello comunitario. Questa disposizione è volta a garantire che, in pendenza del procedimento di registrazione e in attesa di una decisione che lo chiuda, tali denominazioni non perdano la protezione nazionale di cui beneficiavano e non ha assolutamente ad oggetto di occuparsi della sorte delle denominazioni esistenti di cui nessuno Stato membro chieda la registrazione.
53 D'altra parte risulta espressamente dall'art. 5, n. 5, secondo comma, del regolamento n. 2081/92, come integrato dal regolamento n. 535/97, che la protezione transitoria che gli Stati membri possono accordare ai sensi di questa disposizione a una denominazione la cui registrazione è stata chiesta scegliendo la procedura ordinaria è una protezione «ai sensi del presente regolamento», che resta tuttavia confinata al territorio nazionale come precisato all'art. 5, n. 5, quinto comma, del regolamento n. 2081/92, così integrato dal regolamento n. 535/97. Tale disposizione non ha perciò alcun rapporto con la questione se gli Stati membri possano accordare, nei loro rispettivi territori nazionali, una protezione ai sensi del loro diritto nazionale a denominazioni geografiche di cui non chiedono la registrazione ai sensi del regolamento n. 2081/92, o che non soddisfano i presupposti per beneficiare della protezione prevista da tale regolamento.
54 Viste le considerazioni che precedono, occorre perciò risolvere la questione proposta dichiarando che il regolamento n. 2081/92 non osta a una normativa nazionale che proibisca l'uso ingannevole di una indicazione di origine geografica che non implica nessun rapporto tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
55 Le spese sostenute dai governi tedesco, ellenico, francese, italiano ed austriaco, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesgerichtshof con ordinanza 2 luglio 1998, dichiara:
Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, non osta a una normativa nazionale che proibisca l'uso ingannevole di una indicazione di origine geografica che non implica nessun rapporto tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica.
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