Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Insufficienza di semplici prassi amministrative
[Trattato CE, art. 189, terzo comma (divenuto art. 249, terzo comma, CE)]
2 Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione alla scadenza del termine stabilito dal parere motivato
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
Massima
1 Semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi incombenti agli Stati membri destinatari di una direttiva ai sensi dell'art. 189 del Trattato (divenuto art. 249 CE).
2 Nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato (divenuto art. 226 CE), l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi.
Parti
Nella causa C-315/98,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor B. Mongin e dalla signora L. Pignataro, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
"avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 giugno 1995, 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (GU L 157, pag. 1), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva e del Trattato CE,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, L. Sevón (relatore), C. Gulmann e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 settembre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 12 agosto 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 giugno 1995, 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (GU L 157, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva e del Trattato CE.
2 L'art. 20, n. 1, della direttiva prevede che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva entro il 30 giugno 1996 e ne informano immediatamente la Commissione.
3 Con lettera 16 gennaio 1997, non avendo ricevuto dal governo italiano alcuna comunicazione in merito alla trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico italiano e non disponendo di altri elementi di informazione al riguardo, la Commissione ha inviato a tale governo una lettera di diffida intimandogli di presentare le sue osservazioni nel termine di due mesi.
4 Con lettera 30 aprile 1997 il governo italiano ha comunicato che la direttiva era stata inserita nell'allegato D del disegno di legge comunitaria 1995-1996.
5 Con lettera 24 novembre 1997 la Commissione, constatando che non era stata adottata nessuna misura di trasposizione della direttiva, ha inviato un parere motivato alla Repubblica italiana invitandola a prendere le misure necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica di detto parere.
6 Il 13 febbraio 1998 il governo italiano ha comunicato alla Commissione un progetto di regolamento recante trasposizione della direttiva. Il 26 maggio 1998 esso ha comunicato la legge comunitaria 1995-1996, n. 128, del 24 aprile 1998, la quale, nel suo allegato D, contiene, oltre alla direttiva di cui trattasi, altre direttive ancora da attuare mediante regolamento ministeriale.
7 Tuttavia, constatato che la direttiva non era stata attuata secondo quanto previsto dalla legge n. 128, la Commissione ha presentato il ricorso in esame.
8 La Repubblica italiana sostiene che le disposizioni della direttiva sono già state attuate da numerose circolari emanate dopo una prima circolare del Ministero della Marina mercantile, Serie III, n. 60, del 22 giugno 1982, adottata in esecuzione del Memorandum d'intesa di Parigi del 1982 e delle risoluzioni dell'Organizzazione marittima internazionale sul controllo dello Stato di approdo, disposizioni sostanzialmente riprese dalla direttiva.
9 Essa fa inoltre presente che il progetto di regolamento ministeriale si trova in avanzata fase di approvazione.
10 Quanto alle diverse circolari prodotte dalla Repubblica italiana, è sufficiente ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi imposti dal Trattato (v., in particolare, sentenza 16 dicembre 1997, causa C-316/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I-7231, punto 16).
11 Quanto all'adozione del progetto di regolamento ministeriale, si deve ricordare che, nell'ambito di un ricorso ex art. 169 del Trattato, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (citata sentenza Commissione/Italia, punto 14).
12 Occorre dunque dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana che è risultata soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 giugno 1995, 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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