Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ravvicinamento delle legislazioni - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Direttiva 79/112 - Divieto di etichettatura idonea a indurre in errore l'acquirente - Regolamentazione nazionale che riprende il detto divieto - Ammissibilità
[Direttiva del Consiglio 79/112/CEE, art. 2, n. 1, punto i)]
2. Ravvicinamento delle legislazioni - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Direttiva 79/112 - Obbligo per gli Stati membri di vietare il commercio di prodotti privi di indicazioni redatte in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti - Portata - Prescrizioni che eccedono l'ambito di tale obbligo - Inammissibilità - Violazione dell'art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE)
[Trattato CE, art. 30 (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE); direttiva del Consiglio 79/112, art. 14]
Massima
1. Il diritto comunitario non osta ad una normativa nazionale la quale preveda che l'etichettatura dei prodotti alimentari e le relative modalità di realizzazione non devono indurre in errore l'acquirente o il consumatore, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche di tali prodotti, in quanto tale regolamentazione riprende sostanzialmente la medesima formulazione dell'art. 2, n. 1, punto i), della direttiva 79/112 concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità.
( v. punti 17, 29, dispositivo 1 )
2. L'art. 14 della direttiva 79/112, concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità, osta ad una normativa nazionale che imponga l'uso di una lingua determinata per l'etichettatura dei prodotti alimentari, senza ammettere la possibilità che venga utilizzata un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o che l'informazione dell'acquirente venga garantita altrimenti. Tale imposizione costituirebbe una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni, vietata dall'art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE).
( v. punti 25, 28-29, dispositivo 2 )
Parti
Nel procedimento C-366/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla Cour d'appel di Lione (Francia) nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente contro
Yannick Geffroy
e
Casino France SNC, civilmente responsabile,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) e dell'art. 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), come modificata dalla direttiva della Commissione 16 novembre 1993, 93/102/CE (GU L 291, pag. 14),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore) e L. Sevón, presidenti di sezione, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Geffroy e la Casino France SNC, dall'avv. J.-L. Fourgoux, del foro di Parigi;
- per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e C. Vasak, segretario aggiunto agli Affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per il governo austriaco, dalla signora C. Stix-Hackl, Gesandte presso il Ministero federale degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor D. Bethlehem, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori R.B. Wainwright, consigliere giuridico principale, e O. Couvert-Castéra, funzionario nazionale a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Geffroy e della Casino France SNC, rappresentati dall'avv. J.-L. Fourgoux, del governo francese, rappresentato dal signor S. Pailler, «chargé de mission» presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dalla signora C. Vasak, e della Commissione, rappresentata dal signor O. Couvert-Castéra, all'udienza del 20 ottobre 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 novembre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 16 settembre 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 ottobre seguente, la Cour d'appel di Lione ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale riguardante l'interpretazione dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) e dell'art. 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), come modificata dalla direttiva della Commissione 16 novembre 1993, 93/102/CE (GU L 291, pag. 14; in prosieguo: la «direttiva 79/112»).
2 Tale questione è sorta nell'ambito del procedimento penale promosso dinanzi a tale giudice contro il signor Geffroy, in quanto acquirente per conto del gruppo Casino e beneficiario di una regolare delega di poteri, e contro la Casino France SNC (in prosieguo: la «Casino»), in quanto civilmente responsabile, per contravvenzioni consistenti nella detenzione al fine della vendita, nella vendita o nell'offerta di prodotti alimentari etichettati in modo ingannevole.
Il diritto comunitario
3 L'art. 2, n. 1, della direttiva 79/112 dispone quanto segue:
«L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono:
a) essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente:
i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento,
[...]».
4 L'art. 5, n. 1, della direttiva 79/112 recita:
«La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ad esso applicabili o, in mancanza di essa, il nome consacrato dall'uso nello Stato membro nel quale il prodotto alimentare è venduto al consumatore finale ed alle collettività, o una descrizione di esso e, se necessario, della sua utilizzazione, sufficientemente precisa per consentire all'acquirente di conoscerne la natura effettiva e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso».
5 L'art. 14, secondo comma, della direttiva 79/112 prevede quanto segue:
«Tuttavia, gli Stati membri vietano il commercio dei prodotti alimentari nel proprio territorio se le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, non sono fornite in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, a meno che l'informazione dell'acquirente non venga altrimenti garantita. La presente disposizione non impedisce peraltro che dette indicazioni siano fornite in più lingue».
6 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112 (GU L 43, pag. 21), ha abolito il secondo comma dell'art. 14 della direttiva 79/112 e ha inserito un nuovo articolo 13 bis che prescrive, in particolare, l'etichettatura dei prodotti alimentari in una lingua facilmente compresa dal consumatore e consente agli Stati membri di imporre, nel rispetto delle norme del Trattato, che le indicazioni dell'etichettatura prescritte dalla direttiva 79/112 siano scritte almeno in una o più lingue ufficiali della Comunità.
Il diritto nazionale
7 Le disposizioni del decreto 7 dicembre 1984, n. 84-1147, recante applicazione della legge 1° agosto 1905 sulle frodi e falsificazioni in materia di prodotti o servizi per quanto riguarda l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari (JORF 21 dicembre 1984; in prosieguo: il «decreto n. 84-1147»), sono state inserite nel code de la consommation francese.
8 Al primo comma, l'art. R. 112-7 del code de la consommation (ex art. 3 del decreto n. 84-1147) dispone quanto segue:
«L'etichettatura e le sue modalità di realizzazione non devono essere tali da creare confusione nell'acquirente o nel consumatore, segnatamente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e, più in particolare, la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la durata, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento».
9 L'art. R. 112-8 del code de la consommation (ex art. 4 del decreto n. 84-1147) precisa:
«Tutte le diciture da apporre sulle etichette ai sensi del presente capitolo devono essere facilmente comprensibili, redatte in lingua francese e prive di abbreviazioni diverse da quelle previste dalla normativa o dalle convenzioni internazionali. Tali indicazioni devono essere scritte in un luogo evidente ed in modo da essere visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Esse non possono in nessun modo essere dissimulate, celate o separate da altre indicazioni o immagini».
La controversia principale e la questione pregiudiziale
10 In occasione di un controllo effettuato il 5 giugno 1996 presso l'ipermercato Géant (Établissements Casino) di Clermont-Ferrand, i funzionari della Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (in prosieguo: la «DGCCRF») del dipartimento Puy-de-Dôme accertavano quanto segue:
- l'etichettatura di talune bevande, vale a dire 432 bottiglie di Coca-Cola, 47 bottiglie di sidro Merry Down e 22 bottiglie di birra allo zenzero Red Raw, non era in francese, salvo l'indicazione del volume e, per le birre, del titolo alcolometrico;
- la pubblicità presentava le bottiglie contrassegnate con il marchio OD Pirat e Shock come bottiglie di sidro, laddove esse, stando ai funzionari della DGCCRF, non potevano recare tale denominazione, riservata agli alcolici a base di mele;
- anche la segnalazione (etichette apposte sugli scaffali) dei prodotti OD Pirat, Snake Bite e Blackadder li presentava illegittimamente come sidri.
11 Ultimati i loro accertamenti, i funzionari della DGCCRF compilavano un verbale. Nel corso della sua audizione il signor Geffroy spiegava:
- quanto alla mancanza di etichettatura in francese, da un lato, che le bottiglie di Coca-Cola erano state acquistate in Gran Bretagna, che trattavasi di un prodotto arcinoto e che il consumatore non poteva sentirsi disturbato da etichette in inglese, lingua facilmente compresa da tutti; che, inoltre, vi era un cartello recante la traduzione di tali etichette, ma che con tutta probabilità un cliente lo aveva fatto cadere in fondo agli scaffali; dall'altro, che i fornitori dei sidri Merry Down e delle birre Red Raw avevano commesso un errore non fornendo gli adesivi in lingua francese destinati a essere incollati sulle bevande, diversamente da quanto loro richiesto;
- quanto alla denominazione «sidro», che, sebbene tre prodotti recassero effettivamente etichette con tale denominazione, tuttavia essi erano stati posti in vendita negli scaffali delle birre.
12 Con sentenza 18 novembre 1997 il Tribunal de police di Saint-Étienne condannava il signor Geffroy al pagamento di 506 ammende per contravvenzioni consistenti nella detenzione al fine della vendita, nella vendita o nell'offerta di prodotti alimentari etichettati in modo ingannevole (501 ammende di FRF 50 - tante quanti erano i prodotti irregolari - per mancata etichettatura in francese e 5 ammende di FRF 2 000 per etichettatura ingannevole). Inoltre, il Tribunal dichiarava la Casino civilmente responsabile.
13 Il signor Geffroy, la Casino e il Pubblico Ministero impugnavano tale sentenza dinanzi alla Cour d'appel di Lione. Quest'ultima, nutrendo dubbi in merito alla compatibilità della normativa francese con il diritto comunitario, ha deciso di sospendere il procedimento e di rinviare «la causa all'esame della Corte di giustizia delle Comunità europee, perché sia interpretato il Trattato [CE] e affinché essa si pronunci sul punto se il combinato disposto degli artt. 30 del detto Trattato e 14 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, osti o meno all'applicazione di una normativa nazionale come quella dettata dal decreto 7 dicembre 1984, n. 84-1147, adottato in applicazione della legge 1° agosto 1905 allora vigente, modificata con gli artt. L. 213-1 e seguenti del code de la consommation».
Sulla questione pregiudiziale
14 Il giudice di rinvio mira a stabilire se talune disposizioni del diritto comunitario ostino all'applicazione di una normativa nazionale quale il decreto n. 84-1147. Esso precisa che tale decreto, che è stato inserito nel code de la consommation, prescrive, in particolare, che l'etichettatura dei prodotti alimentari non sia tale da creare confusione nell'acquirente o nel consumatore e che tutte le indicazioni rese obbligatorie dalla normativa francese siano redatte in lingua francese.
15 Occorre pertanto considerare che il giudice di rinvio intende appurare se l'art. 30 del Trattato e l'art. 14 della direttiva 79/112 ostino ad una normativa nazionale la quale, da un lato, prevede che l'etichettatura dei prodotti alimentari e le relative modalità di realizzazione non devono indurre in errore l'acquirente o il consumatore, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche di tali prodotti e, dall'altro, impone l'uso di una lingua determinata per l'etichettatura dei prodotti alimentari.
16 Si deve a questo punto rilevare che la modifica dell'art. 14 della direttiva 79/112 e l'aggiunta di un nuovo articolo 13 bis, menzionate al punto 6 della presente sentenza, sono avvenute successivamente ai fatti della causa di cui è investito il giudice di rinvio e, pertanto, non sono ad essi applicabili.
Sulla prima parte della questione pregiudiziale
17 L'art. 2, n. 1, punto i), della direttiva 79/112 prevede che l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare come la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento dello stesso. Con tutta evidenza, nulla impedisce che una normativa nazionale riprenda la medesima formulazione di tale disposizione comunitaria, così come avviene in sostanza nel caso dell'art. R. 112-7 del code de la consommation.
18 Quanto all'applicazione di siffatta normativa nazionale ad un caso concreto, occorre ricordare che, in linea di massima, nell'ambito della ripartizione delle competenze tra giudici comunitari e giudici nazionali, non spetta alla Corte risolvere la questione se l'etichettatura di taluni prodotti sia tale da indurre in errore l'acquirente o il consumatore o se una certa denominazione di vendita sia eventualmente ingannevole. Tale compito spetta al giudice nazionale, anche ove si tratti di disposizioni sostanzialmente identiche a disposizioni di diritto comunitario.
19 Ciò non varrebbe solo se alla Corte apparisse che gli elementi del fascicolo a sua disposizione siano sufficienti e che la soluzione si imponga (v., in tal senso, sentenza 16 luglio 1998, causa C-210/96, Gut Springenheide e Tusky, Racc. pag. I-4657, punto 30). Orbene, nella presente causa, come ha osservato l'avvocato generale ai paragrafi 32-35 delle sue conclusioni, la Corte non dispone delle informazioni necessarie per pronunciarsi al riguardo.
20 Tuttavia, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può, ove necessario, fornire precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella sua decisione (v., in tal senso, sentenza 4 luglio 2000, causa C-424/97, Haim, Racc. pag. I-5123, punto 58).
21 A tale riguardo, si deve osservare che il fatto che la composizione di alcolici a base di mele, legalmente fabbricati e posti in commercio in uno Stato membro con la denominazione «cider», non sia conforme ai criteri della normativa di un altro Stato membro sulla produzione del sidro di per sé non è sufficiente per vietare la messa in commercio di tali prodotti in quest'ultimo Stato membro con la denominazione «cidre» per il motivo che questa denominazione sarebbe tale da indurre in errore il consumatore in questo Stato (v., riguardo al «foie gras», sentenza 22 ottobre 1998, causa C-184/96, Commissione/Francia, Racc. pag. I-6197, punto 24).
22 Ciononostante, la Corte non ha escluso la facoltà per gli Stati membri di esigere dagli interessati la modifica della denominazione di un prodotto alimentare quando un prodotto presentato con una determinata denominazione sia talmente differente, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, dalle merci generalmente conosciute con la stessa denominazione nella Comunità da non poter essere considerato appartenente alla medesima categoria (v. sentenze 22 settembre 1988, causa 286/86, Deserbais, Racc. pag. 4907, punto 13, e Commissione/Francia, citata, punto 23).
23 Nel caso di una differenza meno marcata, un'etichettatura adeguata deve essere sufficiente a fornire all'acquirente o al consumatore le informazioni necessarie. Spetta al giudice di rinvio valutare se ciò si verifichi nella causa principale.
Sulla seconda parte della questione pregiudiziale
24 Per quanto riguarda i requisiti linguistici che uno Stato membro può imporre in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, si deve ricordare che su tale questione la Corte si è già pronunciata più volte.
25 Anzitutto, nella sentenza 18 giugno 1991, causa C-369/89, Piageme (Racc. pag. I-2971), la Corte ha dichiarato che l'art. 30 del Trattato e l'art. 14 della direttiva 79/112 ostano a che una normativa nazionale imponga l'uso esclusivo di una lingua determinata per l'etichettatura dei prodotti alimentari, senza ammettere la possibilità che venga utilizzata un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o che l'informazione dell'acquirente venga garantita altrimenti.
26 Nella sentenza 12 ottobre 1995, causa C-85/94, Piageme e a. (Racc. pag. I-2955), la Corte ha poi dichiarato che l'art. 14 della direttiva 79/112 osta a che uno Stato membro, in considerazione della necessità di adottare una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, imponga l'uso della lingua dominante nella regione in cui il prodotto è messo in vendita, quand'anche non sia escluso l'uso contestuale di un'altra lingua.
27 Infine, nella sentenza 14 luglio 1998, causa C-385/96, Goerres (Racc. pag. I-4431), la Corte ha dichiarato che l'art. 14 della direttiva 79/112 non osta ad una normativa nazionale che prescrive, per quanto riguarda i requisiti linguistici, l'uso di una determinata lingua per l'etichettatura dei prodotti alimentari, ma che consente del pari, in via alternativa, l'uso di un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti.
28 Da tale giurisprudenza risulta che gli artt. 30 del Trattato e 14 della direttiva 79/112 vanno intesi nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, come quella di cui trattasi nella causa principale, impone l'uso di una lingua determinata per l'etichettatura dei prodotti alimentari, senza ammettere la possibilità che venga utilizzata un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o che l'informazione dell'acquirente venga garantita altrimenti.
29 Di conseguenza, la questione pregiudiziale va risolta nel senso che:
- gli artt. 30 del Trattato e 14 della direttiva 79/112 non ostano ad una normativa nazionale la quale preveda che l'etichettatura dei prodotti alimentari e le relative modalità di realizzazione non devono indurre in errore l'acquirente o il consumatore, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche di tali prodotti;
- gli artt. 30 del Trattato e 14 della direttiva 79/112 ostano ad una normativa nazionale che imponga l'uso di una lingua determinata per l'etichettatura dei prodotti alimentari, senza ammettere la possibilità che venga utilizzata un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o che l'informazione dell'acquirente venga garantita altrimenti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 Le spese sostenute dai governi francese, austriaco e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione pregiudiziale sottopostale dalla Cour d'appel di Lione con sentenza 16 settembre 1998, dichiara:
1) Gli artt. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) e 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità, come modificata dalla direttiva della Commissione 16 novembre 1993, 93/102/CE, non ostano ad una normativa nazionale la quale preveda che l'etichettatura dei prodotti alimentari e le relative modalità di realizzazione non devono indurre in errore l'acquirente o il consumatore, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche di tali prodotti.
2) Gli artt. 30 del Trattato e 14 della direttiva 79/112 ostano ad una normativa nazionale che imponga l'uso di una lingua determinata per l'etichettatura dei prodotti alimentari, senza ammettere la possibilità che venga utilizzata un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o che l'informazione dell'acquirente venga garantita altrimenti.
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