Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
Parti
Nella causa C-391/98,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Condou-Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalla signora N. Dafniou, uditore presso il servizio giuridico speciale - sezione «Diritto europeo comunitario» del Ministero degli Affari esteri, e dal signor I. Chalkias, consigliere giuridico presso l'Avvocatura dello Stato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo emanato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/43/CEE, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 175, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, facente funzione del presidente della Sesta Sezione, G. Hirsch e H. Ragnemalm (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 giugno 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 4 novembre 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo emanato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/43/CEE, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 175, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 16 della direttiva, gli Stati membri dovevano emanare le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa entro trenta mesi a decorrere dalla sua emanazione, vale a dire entro il 14 dicembre 1995, e informarne immediatamente la Commissione.
3 Il 27 febbraio 1996, non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa alle disposizioni emanate per trasporre la direttiva nell'ordinamento giuridico ellenico e non disponendo di alcun altro elemento d'informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica ellenica aveva adempiuto tale obbligo, la Commissione ha promosso il procedimento previsto dall'art. 169 del Trattato, indirizzando al governo ellenico una lettera nella quale l'invitava a presentare le proprie osservazioni entro il termine di due mesi.
4 Con lettera 14 maggio 1996 il governo ellenico ha risposto alla Commissione che il progetto di trasposizione era stato redatto e che era in corso la sua elaborazione finale da parte dei ministeri competenti.
5 In mancanza di qualsivoglia notizia relativa alla trasposizione della direttiva, con lettera 23 dicembre 1996 la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica un parere motivato in cui la invitava ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva entro due mesi dalla notifica del medesimo parere.
6 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione ulteriore da parte del governo ellenico riguardo all'emanazione di tali misure, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
7 Il governo ellenico non contesta che la direttiva non sia stata trasposta entro il termine prescritto. Tuttavia esso rileva che gli organi competenti hanno già redatto il testo di un regolamento, che sarà sottoscritto entro breve tempo dai ministri competenti prima di essere inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ellenica.
8 Poiché la trasposizione della direttiva non è stata realizzata entro il termine impartito dalla stessa, si deve considerare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
9 Di conseguenza si deve dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo emanato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica alle spese e poiché questa è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica ellenica, non avendo emanato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/43/CEE, sull'igiene dei prodotti alimentari, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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