Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
Massima
$$Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini fissati da una direttiva.
Parti
Nella causa C-401/98,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Condou-Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalle signore Nana Dafniou e Dimitra Tsagkaraki, uditrici presso il servizio giuridico speciale - sezione di diritto europeo del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso la sede dell'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 1994, 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (GU L 280, pag. 83), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della suddetta direttiva,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, P. Jann, C. Gulmann (relatore), D.A.O. Edward e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 giugno 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato presso la Cancelleria della Corte il 10 novembre 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 1994, 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (GU L 280, pag. 83; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della detta direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 12, n. 1, della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva entro trenta mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, e ne informano immediatamente la Commissione.
3 La direttiva è stata pubblicata il 29 ottobre 1994 e gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per la sua trasposizione entro il 30 aprile 1997.
4 Non avendo ricevuto da parte del governo ellenico alcuna comunicazione circa le misure di trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico greco e non disponendo di altri elementi d'informazione che le consentissero di ritenere che la Repubblica ellenica si era conformata al detto obbligo, il 9 settembre 1997 la Commissione, conformemente al procedimento previsto dall'art. 169 del Trattato, intimava al detto governo di presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi.
5 Il governo ellenico, con lettera 11 novembre 1997, rispondeva che il progetto di trasposizione era stato elaborato sotto forma di un decreto ministeriale e che lo stesso era stato trasmesso all'Ufficio ellenico del turismo per parere.
6 Il 16 gennaio 1998, poiché le autorità elleniche non avevano ancora comunicato il detto decreto alla Commissione, quest'ultima indirizzava alla Repubblica ellenica un parere motivato con il quale la invitava ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva entro un termine di due mesi a partire dalla notifica del detto parere.
7 Non avendo ricevuto alcuna informazione relativa alla trasposizione della direttiva, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
8 Nel controricorso, il governo ellenico non contesta che i provvedimenti necessari per trasporre la direttiva non sono stati adottati entro il termine prescritto. Esso fa tuttavia presente che il ministero dello Sviluppo ha già preparato un progetto di decreto presidenziale che a breve dovrebbe ricevere tutte le firme necessarie per essere quindi sottoposto all'esame del Consiglio di Stato e che il detto ministero sta facendo il massimo per concludere quanto prima il procedimento per conformare la propria normativa nazionale alla direttiva.
9 Si deve a questo proposito precisare, come ricordato dalla Commissione, che, secondo la costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 25 novembre 1998, causa C-214/96, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-7661, punto 18).
10 Poiché la trasposizione della direttiva non è stata realizzata entro il termine prescritto dalla stessa, il ricorso proposto dalla Commissione va accolto.
11 Occorre pertanto constatare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica alle spese e poiché questa è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 1994, 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi della detta direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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