Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Politica agricola comune - Riforma delle strutture - Miglioramento dell'efficienza delle strutture - Aiuto destinato all'estensivizzazione della produzione - Modalità di applicazione - Mancato rispetto del proprio impegno di estensivizzazione da parte del beneficiario dell'aiuto - Sanzione - Riduzione dell'aiuto - Modalità di calcolo
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 4115/88, art. 16, n. 1, come modificato dal regolamento (CEE) n. 838/93]
Massima
$$L'art. 16, n. 1, del regolamento n. 4115/88, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuto all'estensivizzazione della produzione, come modificato dal regolamento n. 838/93, dev'essere interpretato nel senso che le modalità di calcolo della riduzione degli aiuti all'estensivizzazione in esso previste sono applicabili allorché il divario tra il numero di unità per il quale l'aiuto è richiesto e il numero di unità effettivamente accertato è superiore a 2 ettari senza tuttavia raggiungere il 10% della superficie in relazione alla quale l'aiuto è richiesto.
La riduzione degli aiuti all'estensivizzazione prevista al citato art. 16, n. 1, seconda frase, riguarda l'intero periodo al quale si riferisce l'impegno sottoscritto dal beneficiario dell'aiuto, a meno che questi non sia in grado di dimostrare che il divario tra il numero di unità per il quale l'aiuto è richiesto e il numero di unità effettivamente accertato non gli è imputabile a titolo di dolo o colpa.
(v. punti 14, 20, dispositivo 1-2)
Parti
Nel procedimento C-414/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Verwaltungsgericht di Schwerin (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Landerzeugergemeinschaft eG Groß Godems
e
Amt für Landwirtschaft Parchim,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 16 del regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1988, n. 4115, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'aiuto all'estensivizzazione della produzione (GU L 361, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 6 aprile 1993, n. 838 (GU L 88, pag. 16),
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann e J.-P. Puissochet (relatore), giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Landerzeugergemeinschaft eG Groß Godems, dall'avv. C. Columbus, del foro di Berlino;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori M. Niejahr e K.-D. Borchardt, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 novembre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 17 settembre 1998, pervenuta nella cancelleria il 20 novembre seguente, il Verwaltungsgericht di Schwerin ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 16 del regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1988, n. 4115, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'aiuto all'estensivizzazione della produzione (GU L 361, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 6 aprile 1993, n. 838 (GU L 88, pag. 16).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra la Landerzeugergemeinschaft eG Groß Godems (in prosieguo: la «Landerzeugergemeinschaft») e l'Amt für Landwirtschaft Parchim (in prosieguo: l'«Amt») in ordine alla revoca degli aiuti all'estensivizzazione versati da tale amministrazione.
3 Il regolamento n. 4115/88 è stato adottato in base all'art. 1 ter del regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU L 93, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 marzo 1988, n. 1137 (GU L 108, pag. 1). Esso mira in particolare, come si evince dall'art. 3, a subordinare il versamento di un aiuto all'estensivizzazione alla sottoscrizione di un impegno da parte del produttore inteso a conseguire un'effettiva riduzione della produzione.
4 Ai sensi dell'art. 4 del medesimo, questa riduzione della produzione viene garantita dal produttore secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, le quali possono consistere in due metodi, un metodo «quantitativo», basato sui quantitativi effettivamente ridotti, alle condizioni enunciate all'art. 6 del regolamento n. 4115/88, e un metodo delle «tecniche di produzione», basato sull'adozione di tecniche settoriali di produzione meno intensive, alle condizioni enunciate all'art. 8 del medesimo regolamento.
5 Il regolamento n. 4115/88 determina inoltre i controlli che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare e i provvedimenti da prendere per sanzionare l'inosservanza degli impegni sottoscritti dal beneficiario. Segnatamente a tale riguardo, l'art. 16 del regolamento, come modificato dal regolamento n. 838/93, così dispone:
«1. Se il controllo esercitato sul numero di unità di superficie (ettari), di unità di bestiame (UBG), di unità di peso (tonnellate) o di unità di volume (m3) rivela una differenza non inferiore al 2% ed a 0,2 unità e non superiore al 10% ed a 2 unità, fra il numero di unità per il quale è stato chiesto l'aiuto e quello effettivamente accertato, l'aiuto viene calcolato sulla base del numero di unità accertato, diminuito della parte risultante in eccesso. La stessa riduzione viene applicata agli aiuti eventualmente versati in passato, a meno che il beneficiario possa dimostrare che la differenza non è ad esso imputabile a titolo di dolo o colpa.
2. Se la parte in eccesso sopra citata oltrepassa i limiti indicati al paragrafo 1, non viene concesso alcun aiuto per il periodo al quale si riferisce l'impegno di estensivizzazione, salva ogni opportuna sanzione supplementare. Gli aiuti versati per gli anni precedenti non vengono tuttavia recuperati qualora il beneficiario possa dimostrare che la differenza non è ad esso imputabile a titolo di dolo o colpa.
3. Le inadempienze degli impegni sottoscritti, non soggette ai paragrafi 1 e 2, sono sanzionate quanto meno pecuniariamente dagli Stati membri, salvo che siano dovute a forza maggiore o ad altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario. In caso di irregolarità gravi relative agli obblighi derivanti da tali impegni e in particolare quando vi siano intenzioni fraudolente da parte del beneficiario o dei suoi aventi causa, non viene versato alcun aiuto per il periodo cui si riferisce l'impegno di estensivizzazione, salva ogni opportuna sanzione supplementare».
6 Emerge dall'ordinanza di rinvio che l'Extensivierungs-Richtlinie Meckelenburg-Vorpommern del 1_ settembre 1991 (direttiva del Ministro dell'Agricoltura del Land del Meclemburgo-Pomerania Occidentale relativa all'estensivizzazione; in prosieguo: la «direttiva del Land») disciplina l'estensivizzazione della produzione agricola applicando il metodo delle «tecniche di produzione» di cui agli artt. 4 e 8 del regolamento n. 4115/88, attuando i criteri dell'agricoltura ecologica. I punti 2.5, lett. a), e 4.2.1 della direttiva del Land vietano segnatamente l'impiego dei composti azotati dopo il passaggio dell'impresa ad un metodo di produzione meno intensivo.
7 Con decisione 24 gennaio 1992 l'Amt concedeva alla Landerzeugergemeinschaft, in contropartita dell'impegno di quest'ultima di coltivare i propri terreni con criteri estensivi per un periodo di cinque anni, un aiuto annuo all'estensivizzazione della sua produzione agricola per la durata di questo periodo. L'importo di tale aiuto annuo, fissato inizialmente in DEM 298 650, in base ad una superficie coltivata considerata in eccesso di produzione di 352,95 ha e ad una superficie coltivata considerata in deficit di 495,49 ha, veniva modificato con successive decisioni. Gli aiuti relativi alle campagne agricole 1991/1992 e 1992/1993 venivano effettivamente versati.
8 Nel corso di un controllo effettuato il 17 giugno 1994 veniva accertato che la Landerzeugergemeinschaft aveva cosparso quello stesso giorno con un fertilizzante chimico sintetico una superficie arabile di 56,85 ha. L'Amt riteneva che l'interessata avesse violato il proprio impegno, implicito in quello di applicare criteri di produzione meno intensivi, di non impiegare concimi azotati su superfici coltivate con criteri estensivi e che tale infrazione dolosa costituisse un'irregolarità grave ai sensi dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 4115/88, come modificato. Con provvedimento 2 dicembre 1994 esso revocava quindi la propria decisione di concessione di un aiuto annuo, nonché tutte le altre decisioni di modifica, e ingiungeva all'interessata il rimborso delle somme già versate.
9 Poiché l'opposizione proposta dalla Landerzeugergemeinschaft avverso quest'ultima decisione era stata respinta, l'interessata adiva il Verwaltungsgericht di Schwerin. Quest'ultimo giudice, ritenendo che la soluzione della controversia presupponesse l'interpretazione dell'art. 16 del regolamento n. 4115/88, come modificato, disponeva la sospensione del procedimento e sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la sanzione di cui all'art. 16, n. 1, del regolamento (CEE) n. 4115/88, come modificato dal regolamento (CEE) n. 838/93, sia applicabile anche nel caso in cui la differenza tra l'unità di superficie indicata nella domanda e quella effettivamente accertata non superi il 10% delle superfici coltivate, ma sia superiore a 2 ettari.
2) Se la riduzione degli aiuti già versati operata ai sensi dell'art. 16, n. 2, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 4115/88, come modificato dal regolamento (CEE) n. 838/93, abbia effetto retroattivo solo fino al momento in cui le superfici coltivate non risultavano più sfruttate estensivamente, oppure se la differenza debba essere calcolata e detratta per la durata complessiva del periodo a cui si riferisce l'impegno di estensivizzazione.
3) Quali siano i criteri determinanti per accertare una grave irregolarità ai sensi dell'art. 16, n. 3, del regolamento (CEE) n. 4115/88, come modificato dal regolamento (CEE) n. 838/93».
Sulla prima questione
10 Con la sua prima questione il giudice nazionale chiede se le modalità di calcolo della riduzione degli aiuti all'estensivizzazione previste all'art. 16, n. 1, del regolamento n. 4115/88, come modificato, siano applicabili allorché il divario tra il numero di unità per il quale l'aiuto è richiesto e il numero di unità effettivamente accertato è superiore a 2 ha senza tuttavia raggiungere il 10% della superficie in relazione alla quale l'aiuto è richiesto.
11 La ricorrente nella causa a qua e la Commissione suggeriscono alla Corte di risolvere tale questione affermativamente. A parer loro, le modalità di riduzione di cui all'art. 16, n. 1, del regolamento n. 4115/88, come modificato, si applicano fintantoché i due limiti massimi fissati dalla stessa disposizione non vengano cumulativamente oltrepassati, giacché qualsiasi diversa interpretazione risulterebbe contraria all'esigenza di proporzionalità del sistema sanzionatorio previsto dal regolamento n. 4115/88, come modificato.
12 Si evince con ogni evidenza dal tenore dell'art. 16, n. 1, del regolamento n. 4115/88, come modificato, che la riduzione prevista da questa disposizione si applica allorché il divario accertato è compreso tra i due limiti minimi (2% e 0,2 ha) e i due limiti massimi (10% e 2 ha) da essa fissati. L'uso della congiunzione «e» tra questi due limiti indica che essi sono cumulativi. La disposizione de qua si applica quindi allorché i limiti minimi sono entrambi raggiunti e fintantoché i limiti massimi non siano entrambi superati.
13 Com'è stato rilevato dalla ricorrente nella causa a qua e dalla Commissione, qualsiasi diversa interpretazione sarebbe del resto in contrasto con la struttura generale del sistema sanzionatorio creato dal regolamento n. 4115/88, come modificato. Tale sistema commina infatti differenti sanzioni in funzione della gravità delle infrazioni accertate e tiene in particolare conto, basandosi sia su valori limite percentuali sia su valori limite espressi in termini assoluti, delle disparità di dimensioni delle aziende considerate.
14 La prima questione dev'essere pertanto risolta dichiarando che l'art. 16, n. 1, del regolamento n. 4115/88, come modificato, dev'essere interpretato nel senso che le modalità di calcolo della riduzione degli aiuti all'estensivizzazione in esso previste sono applicabili allorché il divario tra il numero di unità per il quale l'aiuto è richiesto e il numero di unità effettivamente accertato è superiore a 2 ettari senza tuttavia raggiungere il 10% della superficie in relazione alla quale l'aiuto è richiesto.
Sulla seconda questione
15 Con la seconda questione pregiudiziale il giudice nazionale chiede se la riduzione degli aiuti all'estensivizzazione prevista all'art. 16, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 4115/88, come modificato, sia limitata al periodo successivo all'infrazione accertata o riguardi l'intero periodo a cui si riferisce l'impegno sottoscritto dal beneficiario dell'aiuto.
16 La ricorrente nella causa a qua ritiene che la riduzione degli aiuti all'estensivizzazione debba essere limitata al periodo successivo all'infrazione. A suo parere, questa interpretazione si evince a contrario dall'univoca formulazione dei nn. 2 e 3 dell'art. 16, ai cui termini «non viene concesso alcun aiuto per il periodo al quale si riferisce l'impegno di estensivizzazione».
17 La Commissione ritiene, per contro, che la riduzione debba altresì riguardare il periodo antecedente all'infrazione, a meno che il beneficiario dell'aiuto dimostri che il divario tra il numero di unità per il quale l'aiuto è richiesto e il numero di unità effettivamente accertato non sia imputabile né a dolo né a negligenza da parte sua. A suo parere, l'espressione «la stessa riduzione viene applicata agli aiuti eventualmente versati in passato», figurante all'art. 16, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 4115/88, come modificato, riflette la volontà del legislatore di ridurre l'aiuto per l'intero periodo al quale si riferisce l'impegno sottoscritto.
18 Si evince chiaramente dal tenore dell'art. 16, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 4115/88, come modificato, che la riduzione si applica parimenti agli aiuti pagati anteriormente all'infrazione accertata, salvo il caso in cui il beneficiario sia in grado di dimostrare che il divario accertato non gli è imputabile a titolo di dolo o di colpa. Al di fuori di quest'ultima ipotesi, la riduzione deve pertanto riguardare la totalità del periodo al quale si riferisce l'impegno sottoscritto dal beneficiario dell'aiuto.
19 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente nella causa a qua, il tenore dei nn. 2 e 3 dell'art. 16 del regolamento n. 4115/88, come modificato, non autorizza ad una diversa interpretazione della disposizione de qua. Invero, questi paragrafi si riferiscono a sanzioni più gravi, consistenti segnatamente nella soppressione in toto degli aiuti, mentre il n. 1 si riferisce solo alla loro riduzione, ancorché questa possa riguardare l'intero periodo dell'impegno.
20 La seconda questione dev'essere pertanto risolta nel senso che la riduzione degli aiuti all'estensivizzazione prevista all'art. 16, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 4115/88, come modificato, riguarda l'intero periodo al quale si riferisce l'impegno sottoscritto dal beneficiario dell'aiuto, a meno che questi sia in grado di dimostrare che il divario tra il numero di unità per il quale l'aiuto è richiesto e il numero di unità effettivamente accertato non gli è imputabile a titolo di dolo o colpa.
Sulla terza questione
21 Tenuto conto delle soluzioni fornite per le prime due questioni, non occorre risolvere la terza.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht di Schwerin con ordinanza 17 settembre 1998, dichiara:
1) L'art. 16, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1988, n. 4115, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuto all'estensivizzazione della produzione, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 6 aprile 1993, n. 838, dev'essere interpretato nel senso che le modalità di calcolo della riduzione degli aiuti all'estensivizzazione in esso previste sono applicabili allorché il divario tra il numero di unità per il quale l'aiuto è richiesto e il numero di unità effettivamente accertato è superiore a 2 ettari senza tuttavia raggiungere il 10% della superficie in relazione alla quale l'aiuto è richiesto.
2) La riduzione degli aiuti all'estensivizzazione prevista all'art. 16, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 4115/88, come modificato dal regolamento n. 838/93, riguarda l'intero periodo al quale si riferisce l'impegno sottoscritto dal beneficiario dell'aiuto, a meno che questi sia in grado di dimostrare che il divario tra il numero di unità per il quale l'aiuto è richiesto e il numero di unità effettivamente accertato non gli è imputabile a titolo di dolo o colpa.
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